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Questioni
Dopo
la scadenza del termine perentorio
di trenta giorni per l’esercizio
del potere inibitorio, la P.A.
conserva un potere residuale di
autotutela, da intendere come
potere di autotutela decisoria
implicante un’attività
di secondo grado insistente su
un procedente provvedimento amministrativo?
Il richiamo agli artt. 21 quinquies
e 21 nonies implica che debbano
essere, comunque, rispettati i
presupposti sostanziali e procedimentali
previsti da tali norme?
Il richiamo contenuto nell’art.
19 all’autotutela decisoria
comporta che la d.i.a. debba essere
qualificato come atto amministrativo
tacito?
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Massime
Dopo la scadenza del termine perentorio di trenta
giorni per l’esercizio del potere inibitorio,
la P.A. conserva un potere residuale di autotutela,
da intendere, però, come potere sui generis,
che si differenzia della consueta autotutela decisoria
proprio perché non implica un’attività
di secondo grado insistente su un procedente provvedimento
amministrativo.
La legge n. 80/2005, nel riformulare l’art.
19 l. n. 241/1990, ha precisato che la P.A. può
vietare lo svolgimento dell’attività
ed ordinare l’eliminazione degli effetti già
prodotti anche dopo che è scaduto il termine
perentorio. Lo potrà fare, però, soltanto
se vi sono i presupposti per l’esercizio del
potere di autotutela (in particolare dell’annullamento
d’ufficio) e, quindi, entro un ragionevole
lasso di tempo, dopo aver valutato gli interessi
in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse
pubblico.
Il richiamo contenuto nell’art. 19 all’autotutela
decisoria (o meglio alle norme che la disciplinano
e ne fissano le condizioni di esercizio) va ridimensionato.
Quel riferimento, anzi, potrebbe addirittura essere
invocato contro la tesi del titolo abilitativo tacito:
perché se la d.i.a. fosse veramente un provvedimento
non vi sarebbe nemmeno bisogno di prevedere un potere
di annullamento d’ufficio o di revoca, essendo
a tal fine sufficiente le norma generali di cui
agli artt. 21-quinquies e 21-nonies.
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Cons. Stato, Sez. VI, Decisione 9 febbraio 2009, n. 717
Il
tema della natura giuridica della d.i.a., e quello correlato
della tutela dei terzi che si oppongono ad intervento
edilizio assentito a seguito di d.i.a., ha sempre presentato
profili teorici problematici.
7.1. Secondo un primo orientamento, la d.i.a. si tradurrebbe
direttamente nell'autorizzazione implicita all'effettuazione
dell'attività in virtù di una valutazione
legale tipica, con la conseguenza che i terzi potrebbero
agire innanzi al giudice per chiedere l'annullamento della
determinazione formatasi in forma tacita (cfr., tra le
più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre
2008 , n. 5811; Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2008,
n. 3742; Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2007 , n.
4828; Cons. Stato, sez. VI, 05 aprile 2007 , n. 1550).
Si tratterebbe, quindi, di un istituto del tutto peculiare,
comunque assimilabile ad una istanza autorizzatoria, che,
con il decorso del términe di legge, provoca la
formazione di un “titolo”, cioè di
un provvedimento tacito di accoglimento di una siffatta
istanza, che rende lecito l'esercizio dell'attività,
(in questi termini, Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre
2008, n. 5811).
Secondo questa impostazione, la d.i.a. non è uno
strumento di liberalizzazione dell'attività, ma
rappresenta una semplificazione procedimentale che consente
al privato di conseguire un titolo abilitativo, sub specie
dall'autorizzazione implicita di natura provvedimentale,
a seguito del decorso di un termine (30 giorni) della
presentazione della denunzia.
7.2. Diversi gli argomenti invocati a sostegno di questa
posizione.
7.2.1. In primo luogo, un forte indizio a favore della
tesi provvedimentale è oggi offerto dalla previsione
espressa del potere dell'Amministrazione di assumere determinazioni
in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies
e 21-nonies (v. il comma 3 del nuovo art. 19): tale riferimento
all’autotutela sembra, invero, presupporre un provvedimento,
o comunque un titolo, su cui sono destinati ad incidere
i provvedimenti di revoca o di annullamento, quali atti
di secondo grado. Come è stato rilevato, inoltre,
se è ammesso l'annullamento d’ufficio, parimenti,
e tanto più, deve essere consentita l'azione di
annullamento davanti al giudice amministrativo (Cons.
Stato, sez. VI, 05 aprile 2007 , n. 1550).
7.2.2. Ulteriori elementi a sostegno della natura provvedimentale
si ricavano, con particolare riferimento alla d.i.a in
materia edilizia, da alcune norme contenute nel testo
unico dell’edilizia (approvato con D.P.R. n. 380/2001).
Viene, in primo luogo, in considerazione il comma 2-bis
dell'art. 38 che, prevedendo, la possibilità di
“accertamento dell'inesistenza dei presupposti per
la formazione del titolo”, equipara detta ipotesi
ai casi di “permesso annullato”, avallando
l’idea che la d.i.a. sia un titolo suscettibile
di annullamento
7.2.3. Sulla stessa linea si pone l'art. 39, comma 5-bis,
che consente l’annullamento straordinario della
d.i.a. da parte della Regione, confermando, così,
che la d.i.a. viene considerata dal legislatore come un
titolo suscettibile di essere annullato (in sede amministrativa
e, quindi, a maggior ragione, in sede giurisdizionale).
7.2.4. Rilevante, infine, è l’art. 22 il
quale stabilisce che il confine tra l’ambito di
operatività della d.i.a. e quello del permesso
di costruire non sia fisso: le Regioni possono ampliare
o ridurre l'ambito applicativo dei due titoli abilitativi,
ferme restando le sanzioni penali (art. 22, comma 4),
ed è comunque fatta salva la facoltà dell'interessato
di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi assoggettati a d.i.a. (art.
22, comma 7).
Per la tesi in esame, una simile previsione dimostrerebbe
che d.i.a. e permesso di costruire sono di titoli abilitativi
di analoga natura, che si diversificano solo per il procedimento
da seguire. Sarebbe, allora, irragionevole, oltre che
lesivo dell'effettività della tutela giurisdizionale,
pensare che il terzo controinteressato incontri limiti
diversi a seconda del tipo di titolo abilitativo, che
può dipendere da una scelta della parte o da una
diversa normativa regionale.
Sarebbe, invece, preferibile ritenere che il formarsi
di un determinato titolo abilitativo, o di un altro, non
comporti alcun cambiamento sotto il profilo della tutela
del terzo e del conseguente intervento del giudice, in
alcun modo limitato dalla decadenza del potere di intervento
dell'amministrazione.
7.3. La tesi appena esposta, seppure spinta dal pregevole
intento di evitare che l’introduzione della d.i.a.
possa avere l’effetto di diminuire le possibilità
di tutela giurisdizionale offerte al terzo controinteressato,
si presta, tuttavia, ad alcune considerazioni critiche.
7.3.1. Innanzitutto, dalla formulazione letterale dell’art.
19 l. n. 241/1990 (che rappresenta la norma generale cui
fare riferimento per la disciplina e la ricostruzione
dell’istituto) emerge in maniera chiara come la
d.i.a. venga dal legislatore nettamente contrapposta al
provvedimento amministrativo: è prevista proprio
la sostituzione con una dichiarazione del privato di ogni
autorizzazione comunque denominata (il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall’accertamento dei requisiti o
presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione per
il rilascio).
Già da questo primo dato normativo, si evince,
quindi, che la principale caratteristica e la vera novità
dell’istituto consiste proprio nella sostituzione
dei tradizionali modelli procedimentali in tema di autorizzazione
con un nuovo schema ispirato alla liberalizzazione delle
attività economiche private, con la conseguenza
che per l’esercizio delle stesse non è più
necessaria l’emanazione di un titolo provvedimentale
di legittimazione.
7.3.2. Come è stato bene evidenziato in dottrina,
per effetto della previsione della d.i.a. la legittimazione
del privato all’esercizio dell’attività
non è più fondata, infatti, sull’atto
di consenso della P.A., secondo lo schema “norma-potere-effetto”,
ma è una legittimazione ex lege, secondo lo schema
“norma-fatto-effetto”, in forza del quale
il soggetto è abilitato allo svolgimento dell’attività
direttamente dalla legge, la quale disciplina l’esercizio
del diritto eliminando l’intermediazione del potere
autorizzatorio della P.A.
A seguito della denuncia, il soggetto pubblico verifica
la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti. Gli unici provvedimenti rinvenibili nella fattispecie
sono quelli meramente eventuali che la P.A. può
emanare nel termine di legge per impedire la prosecuzione
dell’attività o per imporre la rimozione
degli effetti, ovvero quelli adottati in “autotutela”
successivamente alla scadenza di questo termine.
Il potere di verifica di cui dispone l’amministrazione,
a differenza di quanto accade nel regime a previo atto
amministrativo, non è finalizzato all’emanazione
dell’atto amministrativo di consenso all’esercizio
dell’attività, ma al controllo, privo di
discrezionalità, della corrispondenza di quanto
dichiarato dall’interessato rispetto ai canoni normativi
stabiliti per l’attività in questione.
Con la d.i.a, quindi, al principio autoritativo si sostituisce
il principio dell’autoresponsabiltà dell’amministrato
che è legittimato ad agire in via autonoma valutando
l’esistenza dei presupposti richiesti dalla normativa
in vigore.
La d.i.a., in definitiva, è un atto di un soggetto
privato e non di una pubblica amministrazione, che ne
è invece destinataria, e non costituisce, pertanto,
esplicazione di una potestà pubblicistica.
7.3.3. Del resto, la tesi del provvedimento amministrativo
che si forma tacitamente si scontra anche con la considerazione
che il silenzio-assenso rappresenta pur sempre rimedio
all’inerzia della P.A. e, pertanto, presuppone il
potere-dovere di quest’ultima di provvedere con
atto formale sull’istanza del privato, accogliendola
o respingendola, potere-dovere che, a fronte della denuncia
di inizio di attività, l’Amministrazione
non possiede affatto. Sicché, mentre a fondamento
del valore provvedimentale del silenzio assenso si pone
una domanda dell’interessato, a fondamento della
d.i.a. vi è una mera dichiarazione o denuncia attestante
l’esistenza delle condizioni richieste dalla legge
per l’esercizio dell’attività.
L’Amministrazione non rilascia nessun atto di assenso
dovendo solo verificare la sussistenza dei prescritti
requisiti affinché l’interessato possa autonomamente
intraprendere la preannunciata attività quale espressione
del suo diritto come legislativamente prefigurato
7.3.4. E’ appena il caso di aggiungere che se la
d.i.a. fosse davvero un atto destinato ad avviare un procedimento
destinato a concludersi con un provvedimento di accoglimento
per silentium, tra d.i.a. e silenzio-assenso sarebbe arduo
cogliere una sostanziale differenza. Al contrario, la
legge n. 241/1990 delinea in due articoli differenti,
il 19 e il 20, così mostrando di voler tenere distinti
i due istituti e di attribuire loro una diversa funzione:
mentre con la d.i.a. si attua una liberalizzazione dell’attività
privata non più soggetta ad autorizzazione, il
silenzio assenso non incide in senso abrogativo sul regime
autorizzatorio, ma costituisce una mera semplificazione
procedimentale, prevedendo una modalità di conseguimento
dell’autorizzazione equipollente ad un provvedimento
esplicito di accoglimento.
7.4. A fronte di queste considerazioni sistematiche, perdono
in gran parte il loro peso gli opposti argomenti invocati
a sostegno della natura provvedimentale della d.i.a.
Essi, come si è visto, si fondano soprattutto sulla
constatazione che il legislatore fa più volte riferimento
all’esercizio di un potere di autotutela (normalmente
di annullamento di ufficio) che ha per oggetto proprio
la denuncia di inizio di attività. Ora, poiché
l’autotutela decisoria è attività
amministrativa di secondo grado, che presuppone l’esistenza
di un atto amministrativo da rimuovere, da tali previsioni
sembra facile argomentare nel senso che la d.i.a. sia
un provvedimento.
7.4.1. In realtà, il riferimento compiuto dal legislatore
al potere di autotutela non deve essere enfatizzato.
L’art. 19 l. n. 241/1990, che richiama gli artt.
21-quinquies e 21-nonies, e le norme del T.U. edilizia
sopra citate che prevedono l’annullamento d’ufficio
della d.i.a., non hanno, in realtà, voluto sancire
implicitamente la natura provvedimentale di tale fattispecie.
Evocando l’autotutela (e, in particolare, l’annullamento
d’ufficio), il legislatore, più che prendere
posizione sulla natura giuridica dell’istituto,
ha voluto solo chiarire che, anche dopo la scadenza del
termine perentorio di trenta giorni per l’esercizio
del potere inibitorio, la P.A. conserva un potere residuale
di autotutela, da intendere, però, come potere
sui generis, che si differenzia della consueta autotutela
decisoria proprio perché non implica un’attività
di secondo grado insistente su un procedente provvedimento
amministrativo. Come è stato bene evidenziato in
dottrina, il riferimento agli artt. 21-quinquies e 21-nonies
l. n. 241/1990, contenuto nella l. n. 241/1990 consente
alla P.A. di esercitare un potere che tecnicamente non
è di secondo grado, in quanto non interviene su
una precedente manifestazione di volontà dell’amministrazione,
ma che con l’autotutela classica condivide soltanto
i presupposti e il procedimento. In questo senso, deve
ritenersi che il richiamo agli artt. 21 quinquies e 21
nonies vada riferito alla possibilità di adottare
non già atti di autotutela in senso proprio, ma
di esercitare i poteri di inibizione dell’attività
e di rimozione dei suoi effetti, nell’osservanza
dei presupposti sostanziali e procedimentali previsti
dal tali norme. In tal modo, il legislatore, nel recepire
l’orientamento giurisprudenziale che ammetteva la
sussistenza in capo alla P.A. di un potere residuale di
intervento anche dopo la scadenza dl termine, si fa pure
carico di tutelare l’affidamento che può
essere maturato in capo al privato per effetto del decorso
del tempo.
Non vi è dubbio, invero, che la d.i.a., pur essendo
un atto che proviene da un privato, sia comunque suscettibile,
a causa del decorso del tempo e del mancato tempestivo
esercizio del potere inibitorio da parte della P.A., di
consolidare, analogamente a quanto potrebbe fare un provvedimento
espresso, una affidamento meritevole di protezione.
Tale affidamento non è certamente così forte
da escludere qualsiasi potere di intervento da parte della
P.A., anche perché altrimenti per effetto della
d.i.a., si andrebbe a consolidare una posizione più
stabile rispetto a quella che deriva del provvedimento
autorizzatorio (il quale, ricorrendo le condizioni di
legge, può essere appunto rimosso in via di autotutela).
Ed allora, superando anche i dubbi interpretativi in passato
da qualcuno sollevati circa l’esistenza di un residuo
potere di intervento da parte della p.a. una volta scaduto
il termine perentorio di 30 gg., la legge n. 80/2005,
nel riformulare l’art. 19 l. n. 241/1990, ha precisato
che la P.A. può vietare lo svolgimento dell’attività
ed ordinare l’eliminazione degli effetti già
prodotti anche dopo che è scaduto il termine perentorio.
Lo potrà fare, però, soltanto se vi sono
i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela
(in particolare dell’annullamento d’ufficio)
e, quindi, entro un ragionevole lasso di tempo, dopo aver
valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le
ragioni di interesse pubblico.
7.4.2. Il richiamo contenuto nell’art. 19 all’autotutela
decisoria (o meglio alle norme che la disciplinano e ne
fissano le condizioni di esercizio) va, quindi, ridimensionato.
Quel riferimento, anzi, potrebbe addirittura essere invocato
contro la tesi del titolo abilitativo tacito: perché
se la d.i.a. fosse veramente un provvedimento non vi sarebbe
nemmeno bisogno di prevedere un potere di annullamento
d’ufficio o di revoca, essendo a tal fine sufficiente
le norma generali di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies.
7.5. Appurato che la d.i.a. non è un provvedimento
amministrativo a formazione tacita, ma un atto privato,
si tratta ora di capire quale siano gli strumenti di tutela
a disposizione del terzo che si ritenga leso.
7.6. Alcuni ritengono che il terzo possa agire con lo
strumento del silenzio-rifiuto; ed è questa la
tesi sostenuta dagli appellanti principale e incidentale.
Secondo questa impostazione, il terzo, decorso il termine
per l’esercizio del potere inibitorio senza che
la P.A. sia intervenuta, sarebbe legittimato a richiedere
all’Amministrazione di porre in essere i provvedimenti
di “autotutela” previsti, attivando in caso
di inerzia il rimedio di cui all’art. 21-bis l.
n. 1034/1971. Questa soluzione non è, tuttavia,
condivisibile, perché finisce per compromettere
notevolmente la possibilità di tutela del terzo.
Innanzitutto, questi avrebbe l’onere, prima di agire
in giudizio, di presentare apposita istanza sollecitatoria
alla P.A. Inoltre, e soprattutto, l’istanza sarebbe
diretta a sollecitare non il potere inibitorio di natura
vincolata (che si estingue decorso il termine perentorio
di 30 gg), ma il c.d. potere di autotutela evocato tramite
il richiamo agli artt. 21-quinquies e 21-nonies. Tale
potere, tuttavia, è ampiamente discrezionale, dovendo
l’Amministrazione prima di intervenire valutare
gli interessi in conflitto (tenendo conto anche dell’affidamento
ingeneratosi in capo al denunciante) e la sussistenza
di un interesse pubblico concreto e attuale, che non coincide
con il mero ripristino della legalità violata.
Nell’eventuale giudizio avverso il silenzio-rifiuto,
quindi, il G.A. non potrebbe che limitarsi ad una mera
declaratoria dell’obbligo di provvedere, senza poter
predeterminare il contenuto del provvedimento da adottare
(Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5271), e tutto
ciò renderebbe ancor più lunga e faticosa
la tutela del terzo.
7.7. Al contrario, per individuare gli strumenti di tutela
che il terzo può attivare, si deve partire da una
premessa di fondo, che scaturisce dal principio costituzionale
dell’effettività della tutela giurisdizionale:
quella secondo cui la sostituzione del provvedimento espresso
con la d.i.a. non può avere l’effetto di
diminuire le possibilità di tutela giurisdizionale
offerte al terzo contro interessato, costringendolo negli
angusti limiti del giudizio contro il silenzio-rifiuto.
Gli strumenti di tutela giurisdizionale del terzo debbono
rimanere sostanzialmente immutati anche laddove l’intervento
edilizio (o, più ingenerale, l’attività
svolta) trovi fondamento nella d.i.a. anziché nel
provvedimento. Va, quindi, certamente condivisa la preoccupazione
di assicurare al terzo l’effettività della
tutela giurisdizionale, preoccupazione che, come si è
visto, sta alla base della tesi che ammette l’azione
di annullamento della d.i.a. innanzi al Giudice amministrativo.
Tale preoccupazione non può, tuttavia, condurre
allo stravolgimento della natura dell’istituto,
trasformando quella che è una dichiarazione privata
in un atto dell’amministrazione o in una fattispecie
ibrida che nasce privata e. diventa pubblica per effetto
del tempo trascorso e del silenzio. L’effettività
della tutela deve essere assicurata al terzo mediante
strumenti diversi dall’azione di annullamento, che
siano perfettamente compatibili con la natura privatistica
della d.i.a.
7.8. Tale strumento di tutela non può, allora,
che essere identificato nell’azione di accertamento
autonomo che il terzo può esperire innanzi al giudice
amministrativo per sentire pronunciare che non sussistevano
i presupposti per svolgere l’attività sulla
base di una semplice denuncia di inizio di attività.
Emanata la sentenza di accertamento, graverà sull’Amministrazione
l’obbligo di ordinare la rimozione degli effetti
della condotta posta in essere dal privato, sulla base
dei presupposti che il giudice ha ritenuto mancanti.
7.8.1.
Non si ignora che in ordine all’ammissibilità
innanzi al Giudice amministrativo di un’azione di
accertamento autonomo sono stati prospettati numerosi
dubbi, sia in dottrina, sia in giurisprudenza. Sono dubbi
che nascono, innanzi tutto, dalla considerazione secondo
cui un giudizio di accertamento sarebbe ammissibile solo
in una controversia tra soggetti in posizione di parità
e rispetto ai quali il giudice detiene il potere di fissare
la disciplina puntuale del rapporto concreto. Quando,
viceversa, sussiste un soggetto in posizione di supremazia
(la Pubblica Amministrazione), la soluzione del conflitto
di interessi sarebbe demandata a tale soggetto, che detiene
e gestisce il potere, ed il sindacato del giudice, in
tali casi, non può che assumere la struttura del
controllo successivo dei modi di esercizio del potere,
laddove, viceversa, un giudizio di accertamento del rapporto
comporrebbe una inammissibile sostituzione all’Amministrazione
nella titolarità e nella gestione del potere. Ancora,
ulteriori ostacoli all’ammissione dell’azione
di accertamento autonomo nel processo amministrativo derivano,
secondo l’insegnamento tradizionale: a) dalla negazione,
invalsa soprattutto in passato, che l’interesse
legittimo sia una posizione giuridica sostanziale avente
la stessa dignità del diritto soggettivo; b) dalla
mancanza di un riconoscimento espresso dell’azione
di accertamento da parte del legislatore, a differenza
di quanto accade negli ordinamenti di altri Paesi che
tale azione conoscono (par. 43 della VGeO tedesca); c)
dalla tradizionale configurazione del giudizio amministrativo
come giudizio sull’atto, e non sul rapporto, nell’ambito
del quale, pertanto, al di là dei casi espressamente
previsti dalla legge, l’unica azione proponibile
sarebbe quella volta ad ottenere l’annullamento
del provvedimento illegittimo; d) dalla limitazione dei
mezzi di prova utilizzabili dal giudice amministrativo,
il quale, pertanto, non sarebbe in grado, per la povertà
dei suoi poteri istruttori, di compiere un accertamento
pieno del rapporto controverso.
7.9. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale
dell’ultimo decennio ha determinato il superamento
di una così rigida chiusura all’azione di
accertamento del processo amministrativo, offendo, al
contempo, numerosi argomenti che depongono a favore di
una diversa soluzione.
7.9.1. In primo luogo, come hanno anche recentemente evidenziato
le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota
sentenza 23 dicembre 2008, n. 30254, “sono ormai
definitivamente tramontate precedenti ricostruzioni della
figura dell’interesse legittimo e della giurisdizione
amministrativa, che il primo configuravano come situazione
funzionale a rendere possibile l’intervento degli
organi della giustizia amministrativa, e della seconda
predicavano la natura di giurisdizione di tipo oggettivo,
e dunque di mezzo direttamente volto a rendere possibile,
attraverso una nuova determinazione amministrativa, il
ripristino della legalità violata e solo indirettamente
a realizzare l’interesse del privato”. Nella
specie va inoltre considerato che, la nozione di interesse
legittimo serve anche a contraddistinguere il nucleo di
facoltà, inerenti al diritto di proprietà
il cui esercizio è ex lege subordinato al potere
conformativo della p.a.. Più propriamente alcune
modalità di godimento (facoltà) a seguito
dell’intervenuta modifica legislativa non devono
essere pregiudizialmente assentite dalla p.a., ma presuppongono
l’invio di una informativa (d.i.a.), assistita da
un progetto. Trascorso infruttuosamente il termine di
30 giorni, l’agere licere del privato, titolare
del bene, si riespande pienamente. Rientra nel potere
della p.a. accertare la corretta utilizzazione della misura
liberalizzatrice da parte del privato e di intervenire
tempestivamente nei casi di suo uso distorto. Ciò
significa che la nozione di interesse legittimo, utilizzata
originariamente per contrassegnare situazioni sostanziali
che non raggiungevano la soglia di tutela propria del
diritto soggettivo, serve oggi anche a contrassegnare
il nucleo di facoltà che, all’interno del
diritto soggettivo, possono essere esercitate solo a seguito
del positivo esercizio da parte della p.a. dal suo potere
conformativo. In questi casi, ferma restando la giurisdizione
del giudice ordinario sulla titolarità del diritto,
quello amministrativo giudica dal suo contenuto, del suo
grado di tutela, a seconda che venga o meno in conflitto
con interessi di rilevanza pubblicistica (urbanistica,
ambiente, paesaggio ecc.) In tal senso si è chiaramente
espressa la Corte Costituzionale con la sentenza 6 luglio
2004 n. 204. La Corte ha sottolineato che l’art.
24 della Costituzione assicura agli interessi legittimi
“le medesime garanzie assicurate ai diritti soggettivi
quanto alla possibilità di farli valere davanti
al giudice ed alla effettività della tutela che
questi deve loro accordare”. La stessa attribuzione
al Giudice amministrativo del potere di disporre il risarcimento
del danno ingiusto anche nell’ambito della competenza
generale di legittimità (ex art. 7 della legge
n. 205 del 2000) affonda le sua radici, secondo la Corte,
nell’art. 24 della Costituzione “il quale
garantendo alle situazioni soggettive devolute alla giurisdizione
amministrativa piena ed effettiva tutela, implica che
il giudice sia munito di adeguati poteri”. Anche
la Corte Costituzionale ha dato, dunque, il proprio avallo
alla piena parificazione tra diritti soggettivi e interessi
legittimi quanto a possibilità di farli valere
in giudizio, all’effettività della tutela
e all’adeguatezza dei poteri del giudice. Come attenta
dottrina non ha mancato di rilevare, questo criterio interpretativo
generale deve presiedere alla ricostruzione delle disposizioni
legislative oggi vigenti in materia di processo amministrativo
e, per quel che più rileva in questa sede, deve
rappresentare il punto di partenza nella risoluzione della
questione relativa all’ammissibilità di una
azione di accertamento nel processo amministrativo da
parte del terzo che si ritenga leso dell’attività
iniziata sulla base della d.i.a.
7.9.2. In senso contrario all’azione atipica di
accertamento, non pare risolutiva nemmeno la tradizionale
considerazione secondo cui il giudizio amministrativo
è un giudizio sull’atto e non sul rapporto.
In primo luogo, tale affermazione riguarda il giudizio
di annullamento (che presuppone che sia stato emanato
un provvedimento di cui si contesta l’illegittimità);
non può invece assumere rilevanza nell’ambito
di un giudizio che non mira alla eliminazione del provvedimento,
ma vuole, come nel caso di specie, ottenere un accertamento
giurisdizionale (di inesistenza dei presupposti della
d.i.a.) al fine di sollecitare il successivo esercizio
del potere amministrativo. In questo caso, mancando il
provvedimento da scrutinare, l’oggetto del giudizio
non può che essere il rapporto che, secondo il
ricorrente dovrebbe essere poi recepito nel successivo
provvedimento repressivo. In secondo luogo, anche la tradizionale
configurazione del giudizio di annullamento come giudizio
sull’atto (e non sul rapporto) non è più
così pacifica come era in passato. Citando ancora
la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 30254/2008,
più indici normativi testimoniano la trasformazione
in atto dello stesso giudizio sulla domanda di annullamento,
da giudizio sul provvedimento a giudizio sul rapporto.
Basti pensare: all’impugnazione con motivi aggiunti
dei provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra
le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso
(art. 21, primo comma, l. Tar, modificato dall’art.
1 l. n. 205/2000); al potere del giudice di negare l’annullamento
dell’atto impugnato per vizi di violazione di norme
sul procedimento, quando giudichi palese, per la natura
vincolata del provvedimento, che il suo contenuto non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
(art. 21-octies l. n. 241/1990, introdotto dall’art.
21 bis l. n. 15/2005); al potere del giudice amministrativo
di conoscere la fondatezza dell’istanza nel giudizio
avverso il silenzio-rifiuto (art. 2, comma 5, l. n. 241/1990,
come modificato dalla l. n. 80/2005 in sede di conversione
del d.l. n. 35/2005). Il giudizio amministrativo, rimane
perciò, un giudizio sull’atto, ma in una
versione diversificata a seguito della normativa sopravvenuta,
nella quale va inclusa quella in esame, nel senso che
il rapporto di cui il giudice amministrativo accerta la
legittimità o è quello già riflesso
nell’atto impugnato o è quello di cui il
ricorrente pretende la trasfusione in un successivo atto
della p.a., mediante l’esecuzione del giudicato
nel caso di perdurante inerzia della p.a..
7.9.3. Non appare decisivo nemmeno l’ostacolo derivante
dalla mancanza di una norma espressa che preveda l’azione
di accertamento nel processo amministrativo. Come è
stato efficacemente rilevato dalla dottrina che si è
occupata del tema, sotto questo profilo ricorre nel processo
amministrativo una situazione del tutto analoga a quella
del processo civile, nel quale pure manca un esplicito
riconoscimento normativo generale dell’azione di
accertamento (specifiche azioni di accertamento sono previste
nel codice civile solo per i diritti reali).
Ciò nonostante, nel processo civile l’azione
di accertamento è pacificamente ammessa. A tale
pacifico riconoscimento dell’azione di accertamento
nel giudizio civile si giunge partendo dalla premessa
concettuale che il potere di accertamento del giudice
sia connaturato al concetto stesso di giurisdizione, sicché
si può dire che non sussista giurisdizione e potere
giurisdizionale se l’organo decidente non possa
quanto meno accertare quale sia il corretto assetto giuridico
di un determinato rapporto. L’azione di accertamento
nel nostro ordinamento non è quindi un’azione
“tipica” (come lo è, ad esempio, nel
diritto processuale civile l’azione costitutiva
ex art. 2908 c.c.), in quanto non è necessario
un espresso riconoscimento normativo per ammetterne la
vigenza. L’ammissibilità di tale azione discende
di per sé dall’esistenza della giurisdizione
che implica appunto lo “ius dicere”. Ad analoghe
conclusioni può giungersi per il processo amministrativo:
sulle orme della dottrina prima evocata, si può
ritenere che anche nel processo amministrativo il potere
di accertamento del giudice non possa essere limitato
alle sole ipotesi tipiche specificamente previste. La
tipicità dell’azione di annullamento era
coerente con la visione originaria del processo amministrativo
come un processo impostato sulla tutela degli interessi
legittimi oppositivi ai quali corrispondeva una pretesa
a un “non facere” in capo all’amministrazione,
cioè un dovere di astensione dall’emanare
il provvedimento restrittivo della sfera giuridica dell’interessato.
L’art. 45 del T.U. e l’art. 26, comma 2, della
legge istitutiva dei Tar che individuano come unico dispositivo
di accoglimento la sentenza di annullamento rispecchiavano
perfettamente tale visione. Una siffatta visione non corrisponde
più all’evoluzione legislativa e giurisprudenziale
che ha attribuito rilevanza e pari dignità agli
interessi legittimi pretensivi.
7.9.4. A favore dell’ammissibilità di una
azione atipica di accertamento gioca un ruolo decisivo
anche l’art. art. 24 della Costituzione.
Tale norma sancisce il diritto di azione per la tutela
degli interessi legittimi in sé considerati, e
dunque, indipendentemente dal problema dell’annullamento
dell’atto amministrativo. Viene così costituzionalizzato
il carattere strumentale del processo rispetto al diritto
sostanziale, in linea con la nota formula dottrinale secondo
cui il processo deve dare per quanto è possibile
praticamente a chi ha un diritto tutto quelle e proprio
quello ch’egli ha diritto di conseguire. Ne deriva
che anche per gli interessi legittimi la garanzia costituzionale
impone di riconoscere l’esperibilità dell’azione
di accertamento autonomo di questa posizione sostanziale,
almeno in tutti i casi in cui, mancando il provvedimento
da impugnare, una simile azione risulti necessaria per
la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del
ricorrente. A tale risultato non può opporsi il
principio di tipicità delle azioni, in quanto,
come è stato di recente rilevato, uno dei corollari
dell’effettività della tutela è anche
il principio della atipicità delle forme di tutela,
non diversamente da quello che accade nel processo civile.
E non vi è ragione di differenziare, in linea di
principio, sotto il profilo delle implicazioni che possono
trarsi dall’art. 24 della Costituzione, il processo
amministrativo dal processo civile, soprattutto se si
riconosce all’interesse legittimo, com’è
ormai pacifico, una rilevanza sostanziale analoga a quella
del diritto soggettivo. Deve, allora, condividersi l’opinione
di quanti sostengono che l’esigenza dell’effettività
della tutela non può dirsi soddisfatta solo perché
l’ordinamento consenta un rimedio giurisdizionale
qualsiasi al diritto (o all’interesse) che si assume
violato o insoddisfatto: occorre invece che la tutela
assicuri in modo specifico l’attuazione della pretesa
sostanziale. E sarebbe una tutela non effettiva quella
che, sulla base di una aprioristica e indimostrata negazione
dell’azione di accertamento, costringesse il terzo
controinteressato rispetto all’attività edilizia
iniziata sulla base della d.i.a. a presentare una istanza
all’Amministrazione volta all’esercizio del
c.d. potere di autotutela per poi ricorrere, in caso di
mancata risposta, al giudizio contro il silenzio-rifiuto.
7.9.5. Né, in senso contrario, può assumere
rilievo la considerazione, prima ricordata, secondo cui
un giudizio di accertamento del rapporto comporrebbe una
inammissibile sostituzione all’Amministrazione nella
titolarità e nella gestione del potere. L’azione
di accertamento prospettata in questa sede non scaturisce,
infatti, dalla mera esigenza di eliminare una incertezza
sulla posizione giuridica sostanziale, ma dalla più
pregnante esigenza di eliminare una lesione già
in atto, determinata dalla difformità tra lo stato
di fatto e lo situazione di diritto, a causa della già
intrapresa realizzazione di un intervento edilizio non
consentito in base alle semplice d.i.a. Non si tratta,
dunque, di una tutela preventiva dell’interesse
legittimo del terzo che sarebbe in contrasto con il fatto
che l’ordinamento ha attribuito all’Amministrazione
la gestione di determinati rapporti. Si tratta, viceversa,
di una tutela a posteriori, richiesta a seguito della
asserita lesione dell’interesse legittimo del terzo
contro interessato rispetto alla d.i.a.
7.10. Le considerazioni che precedono consentono di superare,
sia pure con motivazioni in parte diverse rispetto al
giudice di primo grado, le eccezioni di inammissibilità
del ricorso originario riproposte in appello dal Comune
di Verona e dalle signore Scudellari Graziella e Lucchi
Renata. Ed invero, anche se deve escludersi il ricorso
volto ad ottenere l’annullamento della d.i.a., non
vi sono ostacoli ad ammettere una azione diretta ad ottenere
l’accertamento, da parte del Giudice amministrativo,
dell’inesistenza dei presupposti per intraprendere
l’attività in base alla d.i.a. medesima.
Poiché le originarie ricorrenti hanno proposto
anche tale domanda di accertamento, l’eccezione
di inammissibilità in relazione a questa parte
del ricorso deve essere respinta.
7.11. Appurata l’ammissibilità anche nel
giudizio amministrativo di una azione di accertamento
atipica, occorre ora, al fine di decidere sull’eccezione
di tardività pure riproposta dagli odierni appellanti,
delineare con maggiore dettaglio il regime giuridico di
tale azione. Anche a tal fine, si deve muovere dalla premessa
concettuale secondo cui, il terzo che si ritenga leso
da una attività svolta sulla base di una d.i.a.
deve avere, in linea di principio, le stesse possibilità
di tutela che avrebbe avuto a fronte di un provvedimento
di autorizzazione rilasciato dalla P.A. Da ciò
discende, ad avviso del Collegio, che l’azione di
accertamento in tal caso sarà sottoposta allo stesso
termine di decadenza (di sessanta giorni) previsto per
l’azione di annullamento che il terzo avrebbe potuto
esperire se l’Amministrazione avesse adottato un
permesso di costruire. Non si ritiene applicabile un diverso
termine di natura prescrizionale in quanto l’azione,
ancorché di accertamento, non è diretta
alla tutela di un diritto soggettivo, ma di un interesse
legittimo.
7.12. Quanto alla decorrenza di tale termine, è
utile richiamare la giurisprudenza amministrativa in merito
al dies a quo per impugnare la concessione edilizia (ora
permesso di costruire). Secondo la tesi tradizionale,
al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione
di una concessione edilizia rilasciata a terzi, l’effettiva
conoscenza dell'atto si ha quando la costruzione realizzata
rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche
dell’opera e l'eventuale non conformità della
stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, sicché,
in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori,
il termine decorre non con il mero inizio dei lavori,
bensì con il loro completamento, a meno che non
si deducano l'assoluta inedificabilità dell'area
o analoghe censure, nel qual caso risulta sufficiente
la conoscenza dell'iniziativa in corso (Consiglio Stato
, sez. IV, 8 luglio 2002 , n. 3805).
7.12.1. Mutatis mutandis, deve, allora, ritenersi che
il termine decadenziale per proporre l’azione di
accertamento oggetto del presente giudizio sia iniziato
a decorrere solo dal momento in cui le originarie ricorrenti
sono venute a conoscenza della d.i.a. e della lesività
dell'intervento edilizio realizzato sulla base della stessa.
Non assume, pertanto, valore decisivo la circostanza,
dedotta dal Comune di Verona, che le ricorrenti fossero
a conoscenza del progetto presentato dalle signore Scudellari
e Lucchi ben oltre i sessanta giorni antecedenti, perché
ciò che rileva, come correttamente osserva il T.a.r.,
non è la conoscenza del progetto, ma la conoscenza
del titolo sulla cui base l’intervento è
realizzato. Né il dies a quo può essere
fatto coincidere con la data in cui i lavori hanno avuto
inizio, in quanto, come la giurisprudenza ha già
specificato per l’impugnazione dei titoli abilitativi
edilizi, il termine inizia a decorrere quando la costruzione
realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali
caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità
della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica,
sicché, in mancanza di altri ed inequivoci elementi
probatori, il termine decorre non con il mero inizio dei
lavori, bensì con il loro completamento. L’eccezione
di tardività va, pertanto, respinta.
8. Gli appelli, sia il principale che l’incidentale,
devono essere, invece, accolti nel merito.
8.1. Gli interventi realizzati dalle signore Scudellari
e Lucchi Renata consistono nella realizzazione di posti
auto, cancello carraio ed ingresso pedonale.
Si tratta di opere edilizie che rientrano tra quelle assoggettate
a d.i.a., senza che possa assumere rilevanza la circostanza,
valorizzata invece dal T.a.r., che si trattava “di
interventi di rilevanti entità e tali comunque
da alterare in modo sensibile il territorio”. Giova,
al riguardo, precisare che i “due bastioni di cemento
armato”, cui fa riferimento l’odierna appellata,
erano in realtà rappresentati dal muro di recinzione
e non costituivano, quindi una nuova costruzione soggetto
alle distanze minime tra edifici. I parcheggi, ottenuti
a raso, non coperti, non necessitano, quindi, del permesso
di costruire.
8.2. In ordine al nulla osta paesaggistico ambientale,
il Collegio rileva che il provvedimento sia adeguatamente
motivato: trattandosi di parere positivo, è, infatti,
sufficiente anche una motivazione succinta che dia atto
dell’assenza di motivi che contrastino con i beni
sottoposto a vincolo.
8.3. Infondati sono anche gli altri motivi del ricorso
di primo grado, non esaminati dal T.a.r. e riproposti,
sia pure non esplicitamente, in appello.
In particolare, le originarie ricorrenti lamentavano la
violazione delle norme in materia di legittimazione a
richiedere il titolo abilitativo o comunque ad effettuare
opere edilizie. Il motivo è infondato. Come questo
Consiglio ha già avuto modo di rilevare, è
facoltà del singolo condomino eseguire opere che,
ancorché incidano su parti comuni dell'edificio,
siano strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare,
sotto i profili funzionale e spaziale, con la conseguenza
che egli va considerato come soggetto avente titolo per
ottenere a nome proprio l'autorizzazione o la concessione
edilizia relativamente a tali opere (Cons. Stato, sez.
Consiglio Stato , sez. V, 9 novembre 1998 , n. 1583).
Va inoltre osservato che ove la realizzazione di opere
in attuazione di una d.i.a. interessino anche il condominio,
il mancato assenso di quest'ultimo, la cui porzione immobiliare
inerisce, concerne esclusivamente tematiche privatistiche,
cui resta estranea l'Amministrazione (T.A.R. Veneto, sez.
II, 2 luglio 2007 , n. 2139).
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello
principale proposto dal Comune di Verona e l’appello
incidentale proposto dalle signore Scudellari Graziella
e Lucchi Renata debbono essere accolti; per l’effetto,
in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo
grado va respinto. La complessità delle questioni
esaminate giustificano la compensazione integrale delle
spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello
principale e l’appello incidentale; per l’effetto,
in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso
proposto in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
25 novembre 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:
Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Roberto Garofoli Consigliere
Roberto Giovagnoli Consigliere Est. e Rel.
I
testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati
e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità;
si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali
inesattezze.
Novità
Bruno
E.G. Fuoco
Manuale
dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.Guida
all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

Maggioli
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terra c’è abbastanza per le necessità
di ogni essere umano, ma non per la sua avidità”
(Gandhi) )
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