Questioni
Avverso
l’atto con il quale l’Amministrazione
manifesta il rifiuto di ritirare,
in via di autotutela, un atto
impositivo divenuto definitivo,
è esperibile una autonoma
tutela giurisdizionale?
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Massime
Avverso l’atto con il quale l’Amministrazione
manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela,
un atto impositivo divenuto definitivo … non
è sicuramente esperibile una autonoma tutela
giurisdizionale, sia per la discrezionalità
propria, in questo caso, dell’attività
di autotutela, sia perché, diversamente opinando,
si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia
sulla legittimità di un atto impositivo ormai
definitivo”.
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Corte
Cass., SS.UU. civili Sent. n. 2870 del 3 febbraio 2009
Fatto
- Con atto notificato il 25/2/2006, XXX ha proposto ricorso
avverso alla sentenza in epigrafe indicata, chiedendone
la cassazione con ogni consequenziale statuizione. L’Agenzia
delle Entrate ha resistito con controricorso e la controversia
è stata decisa all’esito della pubblica udienza
del 3/2/2009.
Motivi
della decisione - Dalla lettura della pronuncia impugnata
emerge in fatto che con separati avvisi di accertamento
notificati il 24/12/1996, l’Ufficio II.DD. di Milano
ha determinato induttivamente il reddito d’impresa
percepito da … negli anni dal 1989 al 1992. La contribuente
li ha impugnati con distinti ricorsi, che sono stati dichiarati
inammissibili dalla Commissione Tributaria Provinciale
di Milano. Successivamente al passaggio in giudicato delle
relative sentenze, la … ha però presentato
istanza di annullamento in autotutela dei predetti avvisi,
deducendo in proposito che il Tribunale penale di Milano,
davanti al quale era stata tratta a giudizio per la stessa
vicenda oggetto degli accertamenti, l’aveva assolta
dalle imputazioni ascrittale con la formula “perché
il fatto non sussiste”. L’ufficio unico delle
Entrate ha respinto l’istanza e la … si è
rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano,
che ha dichiarato il ricorso inammissibile perché
il rifiuto dell’autotutela non rientrava nel novero
degli atti impugnabili. La contribuente si è allora
gravata al giudice superiore, che ha respinto l’appello
perché l’atto impugnato aveva rappresentato
lo sbocco finale di un procedimento sulla regolarità
del quale avrebbe potuto pronunciarsi soltanto il giudice
amministrativo.
La … ha impugnato per cassazione, ricordando che
le Sezioni Unite si erano già pronunciate per la
devoluzione al giudice tributario delle controversie in
tema di autotutela. Così riassunta la doglianza
della ricorrente e premesso, altresì, che anche
l’Agenzia delle Entrate ha concordato sulla giurisdizione
delle Commissioni Tributarie, aderendo così alla
richiesta di controparte, osserva il Collegio che secondo
la giurisprudenza ormai consolidata di queste Sezioni
Unite, le cause aventi ad oggetto il rifiuto espresso
o tacito di procedere ad autotutela debbono essere proposte
davanti alle Commissioni Tributarie, in quanto a seguito
della riforma operata dall’art. 12 della legge n.
448/2001, la giurisdizione di queste ultime ha acquisito
carattere generale, nel senso che dipende dalla materia,
per cui sussiste ogni qual volta si discuta di uno specifico
rapporto tributario (C. cass. 2005/16776 e 2007/7388).
Trattandosi di principio consolidato che il Collegio condivide
e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione delle
Commissioni Tributarie sul ricorso proposto dalla …
avverso il rifiuto dell’Ufficio di procedere in
autotutela. La sentenza impugnata va, di conseguenza,
annullata senza, però, necessità di alcun
rinvio degli atti ad altra sezione della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia perché non occorrendo
ulteriori accertamenti di merito, la causa può
essere decisa nel rito con la dichiarazione di inammissibilità
del ricorso originario.
Come già stabilito da queste Sezioni Unite nella
causa Spelzini/Ministero delle Finanze “avverso
l’atto con il quale l’Amministrazione manifesta
il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto
impositivo divenuto definitivo … non è sicuramente
esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per
la discrezionalità propria, in questo caso, dell’attività
di autotutela, sia perché, diversamente opinando,
si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia
sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo”.
Tenuto conto delle particolarità del caso concreto
ed anche della fondatezza del ricorso in punto di giurisdizione,
stimasi equo compensare le spese dell’intero giudizio
fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione delle
Commissioni Tributarie, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità
del ricorso originario, compensando le spese dell’intero
giudizio fra le parti.