Questioni
Qual
è il comportamento più
opportuno da adottare a fronte
di irregolarità, ed in
particolare: è preferibile
annullare in autotutela la gara,
ovvero proseguire la gara superando
le censure mosse?
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Massime
Tale tipo di valutazione in ordine al possibile
annullamento in autotutela di una procedura di gara
rientra nella esclusiva potestà discrezionale
della stazione appaltante, che è chiamata
a decidere, secondo gli ordinari canoni della autotutela,
laddove sussistano ragioni di opportunità
e di interesse pubblico attuale e concreto. La potestà
di agire in autotutela per revocare o annullare
la documentazione di gara, infatti, come è
noto, risiede nel principio costituzionale di buon
andamento che impegna l’amministrazione ad
adottare atti per la migliore realizzazione del
fine pubblico perseguito, nell’esigenza che
l’azione amministrativa si adegui all’interesse
pubblico, allorquando questo muti o vi sia una sua
diversa valutazione. E’ appena il caso, dunque,
di evidenziare che l’amministrazione, qualora
decidesse di adottare un provvedimento in autotutela,
lo dovrà fare fondando il proprio giudizio,
non sulla mera esigenza di ripristino della legalità,
ma dando conto, nella motivazione, della sussistenza
di un interesse pubblico concreto ed attuale alla
rimozione dell’atto
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Parere
Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture 12/2/2009 n. 19
Oggetto: Istanza
di parere per la soluzione delle controversie, ex art.
6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo
n. 163/06, presentata dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. Gara per
la fornitura del servizio di pulizia e di altre attività
ausiliarie presso gli Istituti scolastici, connessi al
subentro nei contratti stipulati dagli Enti locali nella
Regione Sicilia. Importo: 40.466.373,63. S.A.: Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per
la Sicilia.
Il Consiglio Vista la relazione dell’Ufficio del
precontenzioso
Considerato in fatto
In data 16 settembre 2008, è pervenuta a questa Autorità
istanza di parere da parte del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca il quale ha rappresentato
una serie di questioni sollevate dalla commissione di gara e
da alcune ditte in relazione ad un bando di gara per l’affidamento
del servizio di pulizia presso gli Istituti scolastici connessi
al subentro nei contratti stipulati dagli Enti locali nella
Regione Sicilia. Tale bando è stato pubblicato sulle
Gazzette ufficiali dell’Unione europea e della Repubblica
italiana, rispettivamente in data 15 gennaio 2008 e 28 gennaio
2008, nonché sul sito web dell’Ufficio Scolastico
regionale su cui sono stati anche pubblicati gli allegati ed
il disciplinare di gara. Il termine finale di presentazione
delle offerte, inizialmente stabilito per il 14 marzo 2008,
è stato successivamente prorogato al 31 marzo 2008, con
avviso pubblicato sul solo sito web dell’ufficio. Con
avvisi pubblicati sul solo sito è stata apportata una
rettifica all’allegato relativo all’elenco delle
Istituzioni scolastiche, sedi dell’espletamento delle
attività di pulizia oggetto della gara, nonché
del codice CIG da indicare nel versamento a favore dell’Autorità.
In data 1 aprile 2008, l’amministrazione espone di aver
ricevuto dalla F.I.S.E. – ASSIOMA osservazioni sul bando
in quanto lo stesso non sarebbe conforme alle disposizioni in
tema di tutela della sicurezza del lavoro. Inoltre la ditta
Manital, ha rilevato che la modifica dell’elenco delle
scuole oggetto di sopralluogo avrebbe dovuto essere pubblicata
con le medesime modalità adottate per il bando di gara.
La stazione appaltante espone che, successivamente, la commissione
di gara nelle sedute di gara ha rilevato che l’allegato
contenente l’elenco delle sedi delle Istituzioni di svolgimento
delle attività di pulizia, pur rettificato in data 5
marzo 2008, contiene ulteriori refusi risultando i plessi scolastici
di C/da Amabilina e C/da Cardillo in territorio di Marsala sono
indicati come di pertinenza dell’I.C. “De Gasperi”,
mentre per contro sono risultati di pertinenza all’I.C.
“Nuccio” del medesimo Comune di Marsala. Infine
la Commissione ha segnalato che il comportamento delle ditte
partecipanti non è stato uniforme nell’allegazione
degli attestati di sopralluogo relativi a detti plessi, in quanto
alcune ditte non hanno presentato il relativo attestato, né
in alternativa motivata dichiarazione di impossibilità
a produrlo; una ditta ha prodotto gli attestati rilasciati dall’I.C.
“De Gasperi” per i plessi C/da Amabilina e Cardillo,
conformemente all’indicazione contenuta nell’allegato
al bando, ma in difformità all’effettiva realtà;
infine altre ditte hanno presentato gli attestati dei plessi
di C/da Amabilina e Cardillo rilasciati correttamente dal Dirigente
scolastico dell’IC “Nuccio”, nonostante l’errata
indicazione nell’elenco allegato al bando, senza tuttavia
motivare in alcun modo detta allegazione non conforme. La commissione
di gara ha, altresì, rilevato che nell’allegato
1 – Documenti (All. 3) al disciplinare di gara i requisiti
di cui al punto III.2.3. “Capacità tecnica”
risulta che debbano essere posseduti nel triennio 2003/2005,
mentre nel bando (all. 1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
il triennio di riferimento indicato è quello 2004/2006.
La Commissione di gara ha, in ultimo, rilevato che la ditta
Manital non ha allegato agli atti di gara l’attestazione
di versamento del contributo di euro 100.00 a favore dell’Autorità.
In conseguenza di tutti i succitati rilievi, la stazione appaltante
si è orientata sull’opportunità che la procedura
di gara non sia portata a conclusione e sia annullata. Detta
determinazione della stazione appaltante si discosta dal convincimento
del responsabile del procedimento, il quale ritiene che le censure
sollevate possano essere sanate ovvero non siano da considerare
quali erronee indicazioni. Per tali ragioni ritiene che non
sussistano gli estremi per l’annullamento della gara,
che potrebbe legittimare una richiesta di risarcimento danni
da parte di quelle ditte partecipanti che “sostanzialmente”
hanno adempiuto alle prescrizioni contenute nella documentazione
di gara.
A riscontro dell’istruttoria procedimentale condotta da
questa Autorità, ha inviato una memoria la Manital S.c.p.a.
la quale sostiene che la gara debba essere annullata in quanto
la prescrizione sui sopralluoghi delle sedi scolastiche ha creato
numerose incertezze e un comportamento non uniforme dei concorrenti,
atteso che dopo la pubblicazione del bando, è stata apportata
una modifica all’elenco delle sedi non correttamente e
chiaramente effettuata e pubblicata. Inoltre, la ditta segnala
come il corretto codice CIG sia stato indicato con avviso pubblicato
4 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte.
Nell’ambito del presente
procedimento ha presentato osservazioni anche la ditta Dussmann
Service S.r.l., la quale ha evidenziato che il bando di gara
e le rettifiche sono state pubblicate a norma di legge. In ordine
al sopralluogo la ditta ha sostenuto che l’integrazione
avvenuta successivamente alla pubblicazione del bando, essendo
stata pubblicata sul sito internet della stazione appaltante,
garantiva la possibilità a tutti i concorrenti di conoscere
i dettagli e le eventuali integrazioni della procedura.
Ritenuto in diritto
Da quanto emerge in fatto, la stazione appaltante, Ufficio scolastico
regionale per la Sicilia, ha ritenuto opportuno sottoporre all’attenzione
di questa Autorità una serie di irregolarità presenti
nella documentazione di gara e nella procedura per l’affidamento
del servizio di pulizia in oggetto, sulla cui sussistenza né
la stazione appaltante né la commissione di gara sembrano
nutrire dubbi.
L’istanza di parere presentata dall’Ufficio scolastico
regionale per la Sicilia non attiene, dunque, all’individuazione
da parte dell’Autorità di vizi ovvero di illegittimità
eventualmente presenti in questioni insorte durante lo svolgimento
di gara, al fine di proporre ipotesi di soluzione, così
come dispone l’art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs.
n. 163/06).
Il precontenzioso in esame ha,
in realtà, ad oggetto la richiesta della stazione appaltante
in merito a quale sia il comportamento più opportuno
da adottare da parte della stessa, a fronte delle succitate
irregolarità, ed in particolare, se sia preferibile annullare
in autotutela la documentazione di gara, ovvero proseguire la
gara superando le censure mosse.
Al riguardo si evidenzia che tale tipo di valutazione in ordine
al possibile annullamento in autotutela di una procedura di
gara rientra nella esclusiva potestà discrezionale della
stazione appaltante, che è chiamata a decidere, secondo
gli ordinari canoni della autotutela, laddove sussistano ragioni
di opportunità e di interesse pubblico attuale e concreto.
La potestà di agire in autotutela per revocare o annullare
la documentazione di gara, infatti, come è noto, risiede
nel principio costituzionale di buon andamento che impegna l’amministrazione
ad adottare atti per la migliore realizzazione del fine pubblico
perseguito, nell’esigenza che l’azione amministrativa
si adegui all’interesse pubblico, allorquando questo muti
o vi sia una sua diversa valutazione.
E’ appena il caso, dunque,
di evidenziare che l’amministrazione, qualora decidesse
di adottare un provvedimento in autotutela, lo dovrà
fare fondando il proprio giudizio, non sulla mera esigenza di
ripristino della legalità, ma dando conto, nella motivazione,
della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale
alla rimozione dell’atto.
Sulla
questione, peraltro, questa Autorità era intervenuta
con un atto di determinazione n. 17 del 10 luglio 2002, nel
quale aveva evidenziato come la giurisprudenza avesse ritenuto
che la illegittimità della procedura di gara giustifica
l’esercizio del potere di autotutela nel caso in cui l’aggiudicazione
sia stata determinata sulla base di vizi inerenti la procedura
che doveva essere espletata assicurando il puntuale rispetto
della concorrenza tra imprese e la par condicio delle stesse,
occorrendo peraltro che vengano individuati da parte della stazione
appaltante tutti gli interessi pubblici attuali, distinti dal
mero interesse al ripristino della situazione di legittimità
che giustifica la rimozione dell'atto viziato.
In
base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene che l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia
è chiamato a scegliere quale sia il provvedimento più
opportuno da adottare, contemperando, da una parte, tutti gli
interessi pubblici coinvolti, che per quanto rappresentato a
questa Autorità non sembrano ostativi all’eventuale
emanazione di provvedimenti in autotutela, e, dall’altra,
la garanzia della par condicio degli operatori che hanno partecipato
alla procedura di gara.