Questioni
Il
provvedimento esplicito di diniego
di accesso fondato su una espressa
motivazione, successivo al silenzio
– rigetto, che richiama
i risultati dell’istruttoria
compiuta e della valutazione effettuata,
è un atto meramente confermativo?
L’adozione di un esplicito
atto di diniego, tardivamente
intervenuto dopo la scadenza dei
termini perentori per la conclusione
del procedimento di accesso, è
idoneo a riaprire il termine decadenziale,
per la proposizione del ricorso,
previsto dall’articolo 25
della legge n. 241/1990?
Quando si configura la conferma
“mera”?
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Massime
Qualora l’amministrazione adotti un atto di
identico contenuto dispositivo di un altro precedente,
ma arricchito da una puntuale motivazione prima
inesistente, o basato su elementi istruttori prima
non considerati, si è in presenza di un atto
confermativo, a carattere rinnovatorio, che modifica
la realtà giuridica, riaprendo i termini
per la proposizione del ricorso giurisdizionale
da parte dei soggetti che ne intendano contestare
la legittimità.
La conferma “mera” si verifica solo
nei casi in cui la nuova determinazione dell’amministrazione
si limiti a ripetere il contenuto del precedente
provvedimento, senza aggiungere alcun ulteriore
supporto motivazionale e senza percorrere una rinnovata
istruttoria delle circostanze ritenute rilevanti
ai fini della valutazione dell’istanza proposta
dal richiedente
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V -
sentenza 25 febbraio 2009 n. 1115
FATTO E DIRITTO
1. La sentenza
impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale
appellante, per l’annullamento del diniego
di accesso ai documenti amministrativi, espresso
dal comune di V. mediante raccomandata con avviso
di ricevimento prot. 338/u.t./2903 del 12 marzo
2008, pervenuta il 18 marzo 2008, a firma del
responsabile del Servizio Lavori Pubblici, in
relazione alla richiesta proposta dall’interessata,
avente ad oggetto i documenti riguardanti la
esecuzione del contratto di servizio stipulato
tra il Comune di V. e I. S.p.A.
La pronuncia impugnata ha ritenuto inammissibile
il ricorso, perché proposto, a suo dire,
contro un atto meramente confermativo di un
precedente diniego tacito, non impugnato tempestivamente.
Secondo il tribunale, poi, la pretesa sostanziale
dedotta dalla società ricorrente è
comunque infondata nel merito, perché
la richiesta di accesso non risulta supportata
da un idoneo interesse concreto attuale e differenziato,
come prescritto dall’articolo 22 della
legge n. 241/1990
2. L’attuale appellante contesta la pronuncia
del tribunale, censurando entrambe le statuizioni
contenute nella sentenza impugnata e ripropone,
sviluppandoli, gli argomenti esposti in primo
grado.
Le parti intimate resistono al gravame.
3. In primo luogo, l’appellante, contesta
la pronuncia del tribunale, nella parte in cui
essa ha considerato inammissibile il ricorso
di primo grado.
Al riguardo, la sentenza afferma che “al
09/02/2008 era già maturato il silenzio-rigetto
previsto dall’art. 25 comma 1 L. 241/90,
non impugnato nel termine previsto dal successivo
comma 5. Il provvedimento impugnato, del 12/03/2008
- nel quale si richiamano le motivazioni già
indicate nel preavviso del 14/12/2007 - deve
quindi ritenersi un provvedimento meramente
confermativo, la cui impugnativa deve ritenersi
inammissibile, non essendo stato gravato il
silenzio-rigetto.”
Secondo la pronuncia, quindi, l’interessata
avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il
silenzio-rigetto, mentre l’adozione di
un esplicito atto di diniego, tardivamente intervenuto
dopo la scadenza dei termini perentori per la
conclusione del procedimento di accesso, non
sarebbe idonea a riaprire il termine decadenziale,
per la proposizione del ricorso, previsto dall’articolo
25 della legge n. 241/1990.
La tesi del tribunale non può essere
condivisa. Va premesso che, ai fini della decisione
della presente controversia, è del tutto
irrilevante stabilire se l’atto del 14
dicembre 2007 debba considerarsi come un preavviso
di rigetto e se il procedimento in materia di
accesso rientri nel campo di applicazione dell’articolo
10-bis della legge n. 241/1990, come ha ritenuto
il tribunale, con una diffusa motivazione, analiticamente
contestata dall’appellante. Questi sostiene,
al contrario, che tale atto dovrebbe qualificarsi
come semplice comunicazione di avvio del procedimento
e, che, in ogni caso, l’istituto del “preavviso
di rigetto” non sarebbe estensibile al
procedimento di accesso, caratterizzato da una
speciale celerità.
Anche seguendo la prospettiva dell’appellante,
infatti, resterebbe confermata, in punto di
fatto, la formazione del silenzio-rigetto, in
un’epoca precedente l’adozione del
provvedimento di diniego esplicito.
4. Ciò chiarito, la Sezione ritiene che
il ricorso di primo grado, proposto contro il
provvedimento esplicito di rigetto dell’istanza
di accesso formulata dalla società interessata,
sia ammissibile, nonostante la mancata tempestiva
impugnazione del silenzio-rigetto.
È pacifico, infatti, che il provvedimento
esplicito di diniego, fondato su una espressa
motivazione, che richiama i risultati dell’istruttoria
compiuta e della valutazione effettuata, non
possa mai assumere le caratteristiche dell’atto
“meramente confermativo” di un precedente
silenzio con valore legalmente tipico di diniego.
La conferma “mera”, infatti, si
verifica solo nei casi in cui la nuova determinazione
dell’amministrazione si limiti a ripetere
il contenuto del precedente provvedimento, senza
aggiungere alcun ulteriore supporto motivazionale
e senza percorrere una rinnovata istruttoria
delle circostanze ritenute rilevanti ai fini
della valutazione dell’istanza proposta
dal richiedente.
Qualora l’amministrazione adotti un atto
di identico contenuto dispositivo di un altro
precedente, ma arricchito da una puntuale motivazione
prima inesistente, o basato su elementi istruttori
prima non considerati, si è in presenza
di un atto confermativo, a carattere rinnovatorio,
che modifica la realtà giuridica, riaprendo
i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale
da parte dei soggetti che ne intendano contestare
la legittimità.
Nel caso di specie, il diniego impugnato non
richiama affatto il precedente silenzio e la
sua ipotizzabile inoppugnabilità, ma
entra nel merito della richiesta di accesso
e la respinge, spiegandone puntualmente le ragioni,
basate sull’asserito difetto di interesse
del richiedente, tenendo conto, fra l’altro,
dell’apporto fornito dalla memoria prodotta
dall’impresa controinteressata.
Dunque, sussistono entrambi i requisiti (rinnovata
istruttoria; arricchimento della motivazione)
caratterizzanti l’atto di conferma propria
e la sua netta distinzione dall’atto “meramente”
confermativo.
5. Questa conclusione è del tutto coerente
con le pronunce dell’Adunanza Plenaria
n. 6/2006 e n. 7/2006 del Consiglio di Stato,
citate dal comune appellato. Nella presente
vicenda, infatti, non è in contestazione
la struttura impugnatoria del giudizio in materia
di accesso, né la necessità di
rispettare sempre il termine decadenziale previsto
dall’articolo 25 della legge n. 241/1990,
mediante la contestazione di una determinazione
autoritativa dell’amministrazione. Si
tratta di principi ben scolpiti dalle citate
decisioni dell’Adunanza Plenaria, le quali
sviluppano la tesi secondo cui, anche nella
materia dell’accesso trovano piena applicazione
i principi generali relativi alla inammissibilità
del ricorso proposto avverso un atto meramente
confermativo di precedente provvedimento non
impugnato nei termini decadenziale prescritti.
Ma è bene sottolineare che, in concreto,
le due decisioni hanno entrambe affermato l’inammissibilità
del ricorso proposto contro il diniego espresso
che segue un precedente provvedimento esplicito
negativo (e non un diniego tacito), non contestato
nei prescritti termini decadenziali.
Si tratta, quindi, di situazioni concrete profondamente
diverse da quella oggetto della presente controversia,
nella quale il diniego esplicito segue un silenzio-rigetto.
6. Con un altro gruppo di censure, l’appellante
contesta la sentenza, nella parte in cui ha
respinto, nel merito, il ricorso di primo grado.
Secondo il tribunale, il diniego di accesso
sarebbe corretto, perché l’impresa
richiedente non avrebbe dimostrato il proprio
interesse differenziato, idoneo a radicare la
legittimazione all’accesso.
7. La tesi del tribunale non è condivisibile.
L’appellante, infatti, ha giustificato
la propria richiesta di accesso, indicando,
puntualmente, l’interesse attuale, diretto
e concreto fatto valere. Esso consiste nella
verifica della corretta esecuzione da parte
dell’impresa aggiudicataria del contratto
di servizio per la distribuzione del gas metano
nel comune di Valenzano, affidato alla società
controinteressata, all’esito di procedura
selettiva alla quale aveva partecipato la stessa
appellante, collocandosi al secondo posto della
graduatoria.
8. L’appellante sostiene che l’accertamento
di eventuali inadempimenti non sarebbe diretto
a provocare, o sollecitare, la risoluzione del
contratto, per ottenere il subentro nel contratto.
La conoscenza dei documenti sarebbe finalizzata
a dimostrare, attraverso la prova dell’inadempimento
delle prestazioni contrattuali, l’originaria
inadeguatezza dell’offerta vincitrice
della gara. L’accertamento di questa circostanza
sarebbe particolarmente utile nel giudizio amministrativo,
attualmente pendente in appello, proposto dall’interessata
contro gli atti di aggiudicazione del servizio.
9. In questa prospettiva, la posizione dell’appellante
è nettamente differenziata da quella
del comune cittadino che aspira ad un “controllo
generalizzato” dell’azione amministrativa
ed è certamente collegata al presupposto
normativo fissato dall’articolo 22 della
legge n. 241/1990, secondo cui, per ottenere
l’accesso è necessario dimostrare
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente
ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso”.
E la richiesta dell’interessato risulta
sufficientemente puntuale e specifica, nella
parte in cui indica la documentazione correlata
alla esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il diniego opposto dal comune di Valenzano,
quindi, non trova una adeguata giustificazione
nell’asserito difetto di interesse della
società richiedente.
10. In definitiva, quindi, l’appello deve
essere accolto. Pertanto, deve essere ordinato
all’amministrazione di esibire i documenti
richiesti dall’appellante, secondo le
modalità indicate dal regolamento n.
184/2006.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
in dispositivo.
Per Questi Motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie l'appello;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 7 ottobre 2008, con l'intervento dei signori:
Stefano Baccarini - Presidente
Filoreto D’Agostino - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere
Marco Lipari - Consigliere Estensore
Vito Poli - Consigliere
I
testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali
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carattere di ufficialità; si declina, pertanto,
ogni responsabilità per eventuali inesattezze.
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Bruno
E.G. Fuoco
Manuale
dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.Guida
all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

Maggioli
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Spesso
vi ho udito dire di chi sbaglia che non è uno
di voi, ma un intruso estraneo al vostro mondo. Ma
io vi dico: così come il santo e il giusto
non possono innalzarsi al di sopra di quanto vi è
di più alto in voi, Così il malvagio
e il debole non possono cadere più in basso
di quanto vi è di più infimo in voi.
(Gibran Kalhil Gibran)
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