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Questioni
Il contrasto di un atto amministrativo con una sopravvenuta norma comunitaria può correttamente integrare motivo di auto-annullamento dell'atto illegittimo da parte della stessa autorità che ha provveduto ad emanarlo?
Il potere di annullamento soggiace a termini prescrizionali?
L’ annullamento rappresenta un atto dovuto? Il potere di autotutela fino a quando può essere esercitato?Massime
Il contrasto di un atto amministrativo con una sopravvenuta norma comunitaria, intesa, nel caso di specie, quale applicazione uniforme della direttiva 97/81/CE del Consiglio, può correttamente integrare motivo di auto-annullamento dell'atto illegittimo da parte della stessa autorità che ha provveduto ad emanarlo.
I presupposti per il legittimo esercizio del potere di annullamento, che debbono, peraltro, risultare dalla motivazione, consentono di circoscrivere modalità e tempi dell'atto di ritiro. In particolare, il potere di annullamento non soggiace a termini prescrizionali e non rappresenta un atto dovuto, in quanto l'Amministrazione non risponde della mancata attivazione di una potestà del tutto discrezionale, quale quella di autotutela
il potere di autotutela può evidentemente essere esercitato fino alla inoppugnabilità dell'ordinanza ingiunzione stessa o fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide su di essa, ovvero, in termini più generali, l'atto di ritiro è praticabile per le ordinanze già emesse per le quali pende ancora il termine per proporre opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981 ovvero appello ed eventuale ricorso in Cassazione (in tal caso è possibile ancora procedere all'annullamento sebbene sia stata già avviata la procedura esecutiva con l'iscrizione a ruolo).Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Nota 12-1-2009 n. 25/I/0000256 - Sentenza della Corte di Giustizia Europea, terza Sezione, n. C/55/07, del 24 aprile 2008.
In merito alla richiesta di parere in oggetto, si ritiene opportuno, anche alla luce delle istruzioni operative già fornite da questa Direzione generale, con nota n. 25/I/0016497 del 20 novembre 2008, dettare i seguenti ulteriori chiarimenti.
Il contrasto di un atto amministrativo con una sopravvenuta norma comunitaria, intesa, nel caso di specie, quale applicazione uniforme della direttiva 97/81/CE del Consiglio, può correttamente integrare motivo di auto-annullamento dell'atto illegittimo da parte della stessa autorità che ha provveduto ad emanarlo.
I presupposti per il legittimo esercizio del potere di annullamento, che debbono, peraltro, risultare dalla motivazione, consentono di circoscrivere modalità e tempi dell'atto di ritiro.In particolare, il potere di annullamento non soggiace a termini prescrizionali e non rappresenta un atto dovuto, in quanto l'Amministrazione non risponde della mancata attivazione di una potestà del tutto discrezionale, quale quella di autotutela .
I suddetti principi di matrice giurisprudenziale, sono stati, da ultimo, tradotti nella legge 4 febbraio 2005, n. 11 che, nel disciplinare l'annullamento d'ufficio di atti illegittimi, ha stabilito, quali condizioni di legalità dell'esercizio del relativo potere, la necessità innanzitutto che l'atto di autotutela sia sorretto dalla sussistenza di ragioni di interesse pubblico alla rimozione del provvedimento viziato: tale requisito non può consistere nella mera esigenza di ripristino della legalità ma deve poggiare sulla sussistenza di ragioni concrete ed attuali alla rimozione dell'atto, ravvisabili anche nell'esigenza di ottemperare ad una nuova normativa comunitaria.
Pertanto, correttamente codesta Amministrazione, attraverso l'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, potrà restituire correttezza e legalità all'attività precedentemente svolta, consentendo di perseguire, al contempo, gli obiettivi del contenimento della spesa pubblica (evitando o riducendo la pretesa risarcitoria del privato) attraverso un possibile apprezzamento delle conseguenze della rimozione dell'atto controverso sulla eventuale quantificazione del pregiudizio risarcibile (si segnala, al riguardo, Cons. Stato, Sez. IV, 10 agosto 2007, n. 4401, con cui è stato decurtato l'importo del danno, proprio al fine di valorizzare la parziale rimozione, da parte dell'Amministrazione, degli effetti pregiudizievoli dell'atto lesivo).
Ad ogni buon conto, nel caso di specie, il potere di autotutela può evidentemente essere esercitato fino alla inoppugnabilità dell'ordinanza ingiunzione stessa o fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide su di essa, ovvero, in termini più generali, l'atto di ritiro è praticabile per le ordinanze già emesse per le quali pende ancora il termine per proporre opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981 ovvero appello ed eventuale ricorso in Cassazione (in tal caso è possibile ancora procedere all'annullamento sebbene sia stata già avviata la procedura esecutiva con l'iscrizione a ruolo).
Infine, sembra opportuno in questa sede riferire di un recente orientamento della Corte di Giustizia in cui la Corte supera le obiezioni di alcuni Stati in ordine all'importanza di non scardinare il principio dell'autorità della cosa giudicata.
Nella specie, si afferma la perdurante responsabilità dello Stato membro, per danni arrecati ai singoli, a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado (Corte di Giustizia CE, 13 giugno 2006, C-173/03). L'indicazione della Corte di Giustizia pone in dubbio non tanto l'intangibilità del giudicato, che rimane tale, quanto l'immutabilità della situazione giuridica definita con la pronuncia di ultimo grado.Il Direttore generale
Dott. Paolo Pennesi
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Nota 20-11-2008 n. 25/I/0016497
Sentenza della Corte di Giustizia europea, terza Sezione, n. C/55/07, del 24 aprile 2008. Istruzioni operative agli Uffici legali e contenzioso.
Con la sentenza n. C/55/07 della terza Sezione della Corte di Giustizia europea, emessa a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta ai sensi dell'art. 234 CE dal Tribunale di Bolzano, ed avente ad oggetto la corretta interpretazione nonché una omogenea applicazione della direttiva del Consiglio Dir. 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997, si è sostanzialmente affermata l'illegittimità dell'obbligo di trasmissione dei contratti di lavoro a tempo parziale alle Direzioni provinciali del lavoro, obbligo attualmente abrogato dal D.Lgs. n. 276 del 2003.
A seguito della pronuncia avente ad oggetto il rinvio pregiudiziale di interpretazione, infatti, si è verificata la illegittimità della legge nazionale, nel caso di specie il D.Lgs. n. 61 del 2000, di attuazione della direttiva 97/81/CE, come pure di tutti quegli atti amministrativi emanati durante il periodo in cui la norma è rimasta in vigore, per contrasto all'interpretazione fornita in ambito comunitario.
Pertanto, atteso che la pronuncia in esame è dotata di efficacia "ex tunc", in quanto la sentenza definisce la portata della norma comunitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore, risulta indispensabile rivedere, alla luce dell'interpretazione fornita, anche i rapporti sorti in epoca precedente alla sentenza.
In questi termini, con riferimento ai procedimenti sanzionatori ancora in corso, e relativi alle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 61 del 2000, si rende opportuno procedere, in forza del potere di autotutela, all'annullamento con efficacia "ex tunc" delle ordinanze-ingiunzioni in attesa di essere emesse, di quelle già emesse e non ancora esecutive, ed infine delle ordinanze-ingiunzioni emesse e per le quali è in corso il giudizio di opposizione, tutte evidentemente censurabili per violazione di legge.Il Direttore generale Dott. Paolo Pennesì
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Bruno E.G. Fuoco
Manuale dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.Guida all'annullamento e alla revoca degli atti di gara
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