Questioni

La giurisdizione a conoscere sia dei provvedimenti di espulsione che delle istanze di revoca di detti provvedimenti appartiene alla giurisdizione ordinaria?

Massime

Il legislatore del 1998 ha dettato un nuovo sistema di controlli sui provvedimenti di espulsione, conservando il sindacato della giurisdizione amministrativa del T.A.R. del Lazio in relazione alla sola legittimità dell'espulsione disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (dell'art. 13, commi 1 e 11 cit. T.U.), ed affidando "unicamente" al giudice ordinario il sindacato sulla validità dell'espulsione disposta dal Prefetto nei casi previsti dall'art. 13, comma 2 (dello stesso art. 13, comma 8) (Cass. sez. un. 11725/2002; 1082/1999).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 16 febbraio 2009 n. 36867

Il Giudice di pace di … con decreto del 26 ottobre 2005,ha dichiarato il proprio "difetto di competenza" per carenza di giurisdizione sulla istanza del cittadino … di revoca dell'espulsione disposta dal Prefetto di …, con provvedimento del 23 maggio 1998,e la giurisdizione del giudice amministrativo,in quanto la posizione del richiedente assume la consistenza di interesse legittimo. Esaminando,poi,nel merito l'opposizione ha rimesso in termini il ricorrente per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente.
… ha proposto ricorso per due motivi; mentre il Prefetto … non ha spiegato difese.
La 1^ sez. civile con ordinanza 25498/2007 ha rimesso il procedimento al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite,essendo stato il ricorso formulato per motivi di giurisdizione.
Con lo stesso, infatti, …. deduce violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 1 in quanto la giurisdizione a conoscere sia dei provvedimenti di espulsione che delle istanze di revoca di detti provvedimenti appartiene alla giurisdizione ordinaria. Invoca la giurisprudenza di questa Corte al riguardo e si duole dell'erronea motivazione del provvedimento impugnato che ha ritenuto di interesse legittimo la posizione dello straniero espulso fondandola sulla decisione 8381/2000 delle Sezioni Unite, che invece, riguardava l'ipotesi di espulsione contestuale a mancato rilascio del permesso di soggiorno in sanatoria, il cui esame è riservato al giudice amministrativo.
Il ricorso è fondato.
Il D.L. n. 416 del 1989, art. 5 convertito con modificazioni nella L. n. 39 del 1990, attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione sull'impugnazione di tutti i provvedimenti di espulsione degli stranieri dal territorio dello Stato, così delineando un sistema di controlli sulle misure di espulsione interno alla giurisdizione amministrativa, con la conseguente inesperibilità del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost.. Il legislatore del 1998 ha espressamente abrogato tale disposizione (della L. 6 marzo 1998, n. 40, art. 46 confermato dal Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 47) ed ha dettato un diverso sistema di controlli sui provvedimenti di espulsione, conservando il sindacato della giurisdizione amministrativa del T.A.R. del Lazio in relazione alla sola legittimità dell'espulsione disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (dell'art. 13, commi 1 e 11 cit. T.U.), ed affidando "unicamente" al giudice ordinario il sindacato sulla validità dell'espulsione disposta dal Prefetto nei casi previsti dall'art. 13, comma 2 (dello stesso art. 13, comma 8) (Cass. sez. un. 11725/2002; 1082/1999).
In tale nuovo assetto normativo si è inteso assegnare al giudice ordinario, all'esito di un procedimento camerale cadenzato in termini brevissimi, un'impugnativa che per la natura dell'organo al quale è proposta e per le garanzie di difesa che la devono assistere è apparsa la più adeguata, in relazione alla sfera dei diritti soggettivi coinvolti.
Le Sezioni Unite, hanno,quindi,ripetutamente affermato che il provvedimento di reiezione dell'istanza di revoca di precedente ordine di espulsione è assimilabile, per natura, funzione ed incidenza sui diritti dello straniero, al provvedimento d'espulsione;
ed inoltre, al pari di quest'ultimo, non integra esercizio di discrezionalità amministrativa, dato che, nella disciplina del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 (modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189), l'espulsione mediante atto del prefetto, a differenza di quella disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, è specificamente regolata, e configura, in presenza delle condizioni all'uopo stabilite, atto dovuto (Cass. sez. un. 20122/2005; 384/2005; 6635/2003).
Si deve confermare, pertanto, che pure il diniego della revoca dell'espulsione sia sindacabile dinanzi al giudice ordinario, nella sede e nei modi contemplati per l'impugnazione del provvedimento prefettizio d'espulsione dal predetto art. 13, comma 8 (sostituito dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 12) e dal successivo art. 13 bis (introdotto dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, art. 4); per cui il Collegio deve cassare il decreto del Giudice di pace …, dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, e rinviare la causa, per la pronuncia in ordine alla domanda del cittadino…, al Giudice di pace di …,in persona di altro magistrato. Il quale provvedere, infine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La Corte,accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità al giudice di pace di …, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2009

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Bruno E.G. Fuoco

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