CORTE
DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 16
febbraio 2009 n. 36867
Il
Giudice di pace di … con decreto del 26
ottobre 2005,ha dichiarato il proprio "difetto
di competenza" per carenza di giurisdizione
sulla istanza del cittadino … di revoca
dell'espulsione disposta dal Prefetto di …,
con provvedimento del 23 maggio 1998,e la giurisdizione
del giudice amministrativo,in quanto la posizione
del richiedente assume la consistenza di interesse
legittimo. Esaminando,poi,nel merito l'opposizione
ha rimesso in termini il ricorrente per la prosecuzione
del giudizio davanti al giudice competente.
… ha proposto ricorso per due motivi;
mentre il Prefetto … non ha spiegato difese.
La 1^ sez. civile con ordinanza 25498/2007 ha
rimesso il procedimento al Primo Presidente
per l'assegnazione alle Sezioni Unite,essendo
stato il ricorso formulato per motivi di giurisdizione.
Con lo stesso, infatti, …. deduce violazione
dell'art. 360 c.p.c., n. 1 in quanto la giurisdizione
a conoscere sia dei provvedimenti di espulsione
che delle istanze di revoca di detti provvedimenti
appartiene alla giurisdizione ordinaria. Invoca
la giurisprudenza di questa Corte al riguardo
e si duole dell'erronea motivazione del provvedimento
impugnato che ha ritenuto di interesse legittimo
la posizione dello straniero espulso fondandola
sulla decisione 8381/2000 delle Sezioni Unite,
che invece, riguardava l'ipotesi di espulsione
contestuale a mancato rilascio del permesso
di soggiorno in sanatoria, il cui esame è
riservato al giudice amministrativo.
Il ricorso è fondato.
Il D.L. n. 416 del 1989, art. 5 convertito con
modificazioni nella L. n. 39 del 1990, attribuiva
al giudice amministrativo la giurisdizione sull'impugnazione
di tutti i provvedimenti di espulsione degli
stranieri dal territorio dello Stato, così
delineando un sistema di controlli sulle misure
di espulsione interno alla giurisdizione amministrativa,
con la conseguente inesperibilità del
ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111
Cost.. Il legislatore del 1998 ha espressamente
abrogato tale disposizione (della L. 6 marzo
1998, n. 40, art. 46 confermato dal Testo Unico
di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.
47) ed ha dettato un diverso sistema di controlli
sui provvedimenti di espulsione, conservando
il sindacato della giurisdizione amministrativa
del T.A.R. del Lazio in relazione alla sola
legittimità dell'espulsione disposta
dal Ministro dell'interno per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato (dell'art.
13, commi 1 e 11 cit. T.U.), ed affidando "unicamente"
al giudice ordinario il sindacato sulla validità
dell'espulsione disposta dal Prefetto nei casi
previsti dall'art. 13, comma 2 (dello stesso
art. 13, comma 8) (Cass. sez. un. 11725/2002;
1082/1999).
In tale nuovo assetto normativo si è
inteso assegnare al giudice ordinario, all'esito
di un procedimento camerale cadenzato in termini
brevissimi, un'impugnativa che per la natura
dell'organo al quale è proposta e per
le garanzie di difesa che la devono assistere
è apparsa la più adeguata, in
relazione alla sfera dei diritti soggettivi
coinvolti.
Le Sezioni Unite, hanno,quindi,ripetutamente
affermato che il provvedimento di reiezione
dell'istanza di revoca di precedente ordine
di espulsione è assimilabile, per natura,
funzione ed incidenza sui diritti dello straniero,
al provvedimento d'espulsione;
ed inoltre, al pari di quest'ultimo, non integra
esercizio di discrezionalità amministrativa,
dato che, nella disciplina del D.Lgs. n. 286
del 1998, art. 13 (modificato dalla L. 30 luglio
2002, n. 189), l'espulsione mediante atto del
prefetto, a differenza di quella disposta dal
Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico
o di sicurezza dello Stato, è specificamente
regolata, e configura, in presenza delle condizioni
all'uopo stabilite, atto dovuto (Cass. sez.
un. 20122/2005; 384/2005; 6635/2003).
Si deve confermare, pertanto, che pure il diniego
della revoca dell'espulsione sia sindacabile
dinanzi al giudice ordinario, nella sede e nei
modi contemplati per l'impugnazione del provvedimento
prefettizio d'espulsione dal predetto art. 13,
comma 8 (sostituito dalla L. 30 luglio 2002,
n. 189, art. 12) e dal successivo art. 13 bis
(introdotto dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113,
art. 4); per cui il Collegio deve cassare il
decreto del Giudice di pace …, dichiarare
la giurisdizione del giudice ordinario, e rinviare
la causa, per la pronuncia in ordine alla domanda
del cittadino…, al Giudice di pace di
…,in persona di altro magistrato. Il quale
provvedere, infine alla liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.
La
Corte,accoglie il ricorso,cassa la sentenza
impugnata dichiara la giurisdizione del giudice
ordinario e rinvia anche per il regolamento
delle spese del giudizio di legittimità
al giudice di pace di …, in persona di
altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2009