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Massime
Ove
si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in
materia di lavoro pubblico, in tutti i casi nei quali vengano
in considerazione atti amministrativi presupposti, è
consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio davanti
al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente
assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri
riconosciuti a quest'ultimo dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
art. 63, comma 2.
In questo caso, il provvedimento amministrativo non viene in
considerazione quale atto presupposto della gestione del rapporto
di lavoro, perchè il nuovo modulo organizzativo così
introdotto non incide direttamente sulla posizione del singolo
dipendente, ma su questa ha solo una efficacia indiretta. Il
pregiudizio di cui astrattamente può risentire, deve
essere eliminato non già con la disapplicazione, ma con
l'annullamento vero e proprio del provvedimento
CORTE
DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 16 febbraio 2009
n. 3677
Con il primo motivo del ricorso principale proposto dal
Comune di … nei confronti del xxx si denunzia la carenza
di giurisdizione dell'AGO in relazione agli atti amministrativi
di adozione di una nuova dotazione organica e di approvazione
del nuovo regolamento comunale degli uffici di cui alle
delibere 91 e 119 del 2002, nell'esercizio del potere conferito
dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2 (TU), in applicazione
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1.
Sostiene il Comune ricorrente che, essendo stato impugnato
l'atto di determinazione del nuovo organico del personale,
in applicazione della normativa sopra indicata, dovrebbe
essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo
anche in relazione agli effetti riflessi ed indiretti del
medesimo atto (la eliminazione della dirigenza a staff e
della messa in disponibilità).
Il motivo attinente alla giurisdizione non è fondato.
1. il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 devolve al giudice
ordinario in funzione del giudice del lavoro "tutte"
le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze
della P.A. ... ancorchè vengano in questione atti
amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti
ai fini della decisione, il giudice li disapplica se illegittimi".
Ne consegue, com'è stato già affermato (tra
le tante Cass. 13169 del 5 giugno 2006) proprio in tema
di variazione della pianta organica di un ente pubblico,
che, in materia di lavoro pubblico privatizzato, dal sistema
di riparto di giurisdizione delineato dal D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, art. 63, comma 1, risulta che non è
consentito al titolare del diritto soggettivo, che risente
degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere, per
la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice amministrativo
per l'annullamento dell'atto, oppure al giudice ordinario
per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione
dell'atto presupposto, atteso che, in tutti i casi nei quali
vengano in considerazione atti amministrativi presupposti,
ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo
in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente
l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario,
nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla
disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri riconosciuti
a quest'ultimo dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63,
comma 2.
Non si dubita che in forza del rapporto di lavoro "privatizzato"
intercorso con il Comune la posizione fatta valere dal xxx
e dal yyy abbia la consistenza del diritto soggettivo e
che tutte le controversie relative agli atti di gestione
del rapporto rientrino nella giurisdizione dell'AGO. Nella
specie i due dirigenti si dolgono direttamente degli atti
di gestione del rapporto - e cioè della revoca degli
incarichi dirigenziali e poi, a seguito della soppressione,
di tutte le posizioni dirigenziali, della dichiarazione
di eccedenza e della successiva messa in mobilità
- rispetto ai quali il provvedimento di variazione della
pianta organica del Comune era evidentemente l'atto presupposto
degli atti di gestione medesimi. I dirigenti chiedono quindi,
non già l'annullamento, ma la disapplicazione, sostenendone
la illegittimità, di questo atto presupposto, al
limitato fine di sottrarre fondamento ai successivi atti
di gestione del rapporto di lavoro.
1.2. Il Comune invoca invero alcune pronunzie di questa
Corte con cui, in relazione alle variazioni della pianta
organica dell'ente pubblico, o comunque in relazione ad
atti organizzativi di carattere generale, è stata
affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. In
quei casi, però, contrariamente a quanto si verifica
nella specie, gli atti organizzativi non incidevano direttamente
su atti di gestione del rapporto di lavoro, perchè,
pur pregiudicando in qualche modo la posizione dei lavoratori,
avevano sui singoli rapporti solo efficacia riflessa.
Ed infatti con l'ordinanza n. 21592 dell'8 novembre 2005
si è affermata la giurisdizione del giudice amministrativo
in relazione ad un ricorso proposto dalle associazioni sindacali
che avevano impugnato un regolamento della Regione Lazio,
in materia di inquadramento del personale, il quale aveva
consentito il conferimento della qualifica dirigenziale
a numerosi dipendenti. E' evidente che in tal caso, in primo
luogo, la posizione delle OO.SS. non era di diritto soggettivo,
ed inoltre il regolamento non aveva direttamente inciso
sui singoli rapporti di lavoro, ma spiegava su di essi solo
una incidenza riflessa, di talchè nei confronti del
medesimo regolamento erano configurabili solo situazioni
di interesse legittimo.
Nello stesso senso, con l'ordinanza n. 15904 del 13 luglio
2006, è stata affermata la giurisdizione amministrativa
in un caso in cui alcuni dipendenti del Ministero dell'Istruzione,
inquadrati nei profili professionali di assistente amministrativo,
avevano impugnato l'organico provinciale dell'ATA per l'anno
scolastico 2003/2004, e ne avevano chiesto l'annullamento,
asserendo che gli stessi erano inficiati nella parte in
cui avevano disposto una riduzione di fatto degli organici,
in misura rilevante e non prevedibile, così ledendo
le loro legittime aspettative alla chiesta mobilità
presso altri Istituti scolastici della Provincia. Anche
in questo caso, dunque, il provvedimento organizzativo di
carattere generale non incideva direttamente sui rapporti
di lavoro, essendo dedotta solo una lesione di "aspettative".
Ed ancora, nel caso di cui all'ordinanza n. 8363/2007, è
stata dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo
in una fattispecie in cui veniva contestato un atto organizzatorio
consistente nella delibera della Giunta comunale di modifica
del regolamento del personale, con la previsione della possibilità
di procedere alla copertura di un posto vacante di dirigente
mediante stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato.
In tutti questi casi dunque il provvedimento amministrativo
non veniva in considerazione quale atto presupposto della
gestione del rapporto di lavoro, perchè il nuovo
modulo organizzativo così introdotto non incideva
direttamente sulla posizione del singolo dipendente, ma
su queste aveva solo una efficacia indiretta e, d'altra
parte, il pregiudizio di cui astrattamente avrebbero potuto
risentire poteva essere eliminato, nelle fattispecie sopra
ricordate, non già dalla disapplicazione, ma dall'annullamento
vero e proprio del provvedimento amministrativo.
In osservanza alla nuova formulazione dell'art. 384 c.p.c.
va dunque affermato il principio di diritto per cui "Le
controversie concernenti gli atti di organizzazione dell'amministrazione
rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, e sono
passibili di disapplicazione, in tutti i casi in cui costituiscano
provvedimenti presupposti di atti di gestione del rapporto
di lavoro del pubblico dipendente". 2. Con il secondo
motivo si denunzia la violazione degli artt. 4 CCDI settore
dirigenti e dell'art. 25, commi 3, 4, e 5, dell'art. 26
comma 3, 7 e 11 del CCNL comparto regioni enti locali settore
dirigenti. Si sostiene che l'art. 4 del CCDI prevede come
oggetto di concertazione le variazioni della dotazione organica
della dirigenza, nel caso di cui agli artt. 25, commi 3,
4, e 5 e 26, in particolare del comma 3 del CCNL. Tuttavia,
nè l'art. 25, nè l'art. 26 riguarderebbero
il caso di specie; inoltre l'art. 26 prende in considerazione
la dotazione organica e la riorganizzazione per l'accrescimento
dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti
con ampliamento delle competenze, mentre, nella specie,
la nuova dotazione organica aveva condotto ad un decremento
del numero dei dirigenti, di talchè non verrebbero
in applicazione le ipotesi in cui è prevista la concertazione,
ma quelle in cui è prescritta solo la preventiva
informazione, che era stata data il giorno 27 marzo 2003.
Inoltre, le rappresentanze sindacali erano state convocate
per la concertazione che si era tenuta all'esito del rinvio
del precedente incontro del 20 maggio 2002; ed ancora, per
le eccedenze di personale inferiori alle 10 unità
non sarebbe necessaria la concertazione, ma solo la informativa
(D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 33, comma 1 e art. 7
CCNL dirigenti).
Neppure questo motivo merita accoglimento dal momento che
la contrarietà alla legge della delibera di variazione
della dotazione organica dei dirigenti adottata dal Comune
era stata ravvisata, dalla sentenza impugnata, in forza
di una pluralità di argomentazioni, e quindi sulla
base di molteplici rationes decidendi, su alcune delle quali
non sono state svolte censure. Ed infatti non è stata
censurata la contrarietà della delibera nè
alla L. n. 127 del 1997, art. 6, comma 14 (che prescrive,
per i comuni con più di quindicimila abitanti, la
rilevazione dei carichi di lavoro quale presupposto indispensabile
per la rideterminazione delle dotazioni organiche), nè
la contrarietà alla L. n. 449 del 1997, art. 39,
comma 1 (che obbliga gli organi di vertice delle amministrazioni
alla programmazione triennale del fabbisogno di personale).
Ne consegue che la statuizione sulla illegittimità
del provvedimento trova conferma sulla base dei punti non
impugnati.
Dal rigetto di tale secondo motivo discende quindi la irrevocabilità
della dichiarazione di contrarietà alla legge delle
delibere di variazione dell'organico dei dirigenti nn. 91
e 119 del 2002. 3. Con il terzo mezzo si censura la sentenza
per violazione degli artt. 2697 e 1223 c.c., per mancata
prova sulla esistenza del danno esistenziale e quindi la
erroneità della statuizione sul riconoscimento del
danno all'immagine ravvisato dalla Corte di Milano, in quanto
derivante in re ipsa dalla dequalificazione, senza allegazione,
nè prove della sua esistenza da parte del richiedente
che ne sarebbe onerato.
Neppure questo motivo è fondato.
Va premesso che, riguardo alla posizione del D., il Comune
ricorrente non ha censurato la sentenza nella parte in cui
ha affermato la illegittimità dei provvedimenti di
sospensione prima e di revoca poi dell'incarico dirigenziale:
rimane quindi irretrattabile la statuizione che ha negato
l'inadempimento del dirigente e quindi la invalidità
della collocazione a staffe dei successivi atti di dichiarazione
di eccedenza e di messa in disponibilità.
In questo contesto la Corte territoriale ha riconosciuto
un solo risarcimento del danno non patrimoniale, ossia il
danno all'immagine, fondando la statuizione su dati certi,
costituiti dalla vicenda di cui il D. era stato oggetto:
prima la sospensione cautelare per due mesi dall'incarico
dirigenziale e successivamente la revoca, con collocazione
a staff (dove nessuna funzione gli era stata affidata, circostanza
non contestata dal Comune) e quindi la dichiarazione di
eccedenza e la collocazione in disponibilità. Non
si tratta quindi di pregiudizio di carattere soggettivo,
che, come dagli ultimi arresti giurisprudenziali, ha necessariamente
bisogno di allegazione e prova, ma di pregiudizio discendente
oggettivamente dalla vicenda giudiziaria posta all'esame
della Corte territoriale.
Il ricorso principale proposto dal Comune nei confronti
del D. va quindi integralmente respinto.
4. Va esaminato a questo punto il ricorso incidentale proposto
dal Comune nei confronti del F., essendo preliminare sotto
il profilo logico.
Con il primo motivo il Comune eccepisce la carenza di giurisdizione
dell'AGO, motivo che va respinto per le considerazioni già
svolte al punto 1.
Parimenti va rigettato il secondo motivo (violazione dell'art.
4 CCDI dirigenti e dell'art. 25 commi 3, 4 e 5, dell'art.
26 comma 3, dell'art. 7 e 11 del CCNL comparto regioni enti
locali e difetto di motivazione) in quanto analogo a quello
già dedotto con il ricorso principale nei confronti
del D..
Con il terzo mezzo si lamenta difetto di motivazione, per
avere la Corte territoriale ritenuto acclarata la discriminazione
a danno del F., perchè le prove testimoniali dimostrerebbero
che costui non aveva partecipato ad alcune riunioni e che
il direttore generale aveva avuto contatti diretti con il
personale, mentre, sostiene il Comune, la mancata precisazione
dei tempi starebbe a dimostrare che ciò si era verificato
nel periodo di sospensione e in quello immediatamente successivo
di revoca dell'incarico dirigenziale.
Neppure questo motivo merita accoglimento, in quanto tendente
non già ad evidenziare incoerenze e mancata considerazione
di circostanze decisive da parte della sentenza impugnata,
ma a sollecitare un diversa riconsiderazione dei fatti,
dal momento che la dedotta mancanza di motivazione sulle
date, non vale a smentire le circostanze poste a base della
statuizione: sospensione per due mesi dall'incarico dirigenziale,
successiva revoca e collocazione a staff senza assegnazione
di alcuna funzione, abolizione delle posizioni di staff:
dichiarazione di eccedenza e di collocazione in disponibilità,
tutto ciò in mancanza di prova, che il Comune avrebbe
dovuto fornire, di inadempimenti, da parte del dirigente,
tali da giustificare dette iniziative non essendo invece
stata proposta censura avverso le affermazioni della sentenza
impugnata sulla insussistenza degli addebiti mossi.
Il quarto motivo, relativo al riconoscimento del risarcimento
del danno all'immagine, va parimenti rigettato, per le ragioni
già esposte in relazione al terzo motivo del ricorso
principale proposto dal Comune nei confronti del D..
Con il quinto mezzo si denunzia difetto di motivazione,
perchè, da un lato, la Corte territoriale avrebbe
ritenuto legittimo il provvedimento di messa in disponibilità,
e poi, contraddittoriamente lo avrebbe ritenuto risarcibile.
Il motivo è infondato, giacchè la Corte territoriale
non ha affermato la legittimità della collocazione
in disponibilità, avendo testualmente rilevato che
la illegittimità dell'atto presupposto, ossia il
provvedimento di definizione della nuova pianta organica,
si riverberava sugli atti esecutivi posti in essere, e cioè
sulla revoca degli incarichi dirigenziali di staff e sulla
successiva procedura di messa in disponibilità di
cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 33. La Corte di
Milano, pur escludendo la nullità della stessa delibera
di determinazione della pianta organica, avendo negato che
fosse stata posta in essere per motivi discriminatori, e
cioè al solo fine di liberarsi dei dirigenti, ne
ha però sancito la illegittimità (derivata)
e tanto è sufficiente a sorreggere la statuizione
risarcitoria.
Conclusivamente il ricorso incidentale proposto dal Comune
nei confronti del F. va integralmente rigettato.
5. Con il primo motivo del ricorso principale il F. lamenta
la violazione degli artt. 1418, 1419, 1453 e 2058 c.c. in
ordine alla mancata reintegrazione nelle funzioni di dirigente
del settore, perchè la Corte territoriale, pur avendo
affermato la natura discriminatoria della revoca dell'incarico
dirigenziale, non lo aveva reintegrato nelle funzioni, mentre
sarebbe irrilevante la circostanza ravvisata dalla sentenza
impugnata per cui il periodo di disponibilità era
spirato alla data di presentazione del ricorso, attenendo
detta circostanza, tutt'al più, alla fase dell'esecuzione.
Con il secondo motivo del ricorso principale del F., che
corrisponde al primo motivo del ricorso incidentale del
D., si denunzia difetto di motivazione, per non avere la
Corte di Milano riconosciuto che la delibera di attuazione
del regolamento - nella parte in cui definiva la nuova dotazione
organica con la soppressione delle posizioni dirigenziali
prima esistenti, nonchè i successivi atti di revoca
dell'incarico di staff, la dichiarazione di eccedenza e
la messa in mobilità - fosse nulla o inefficace perchè
adottata per motivi discriminatori. Si assume che la Corte
non avrebbe valutato le circostanze precedenti alla modifica
della dotazione organica, della cui necessità il
Comune non aveva mai neppure allegato prova.
Il F., con il terzo mezzo, che corrisponde al secondo motivo
del D., si duole della parte della sentenza già oggetto
della censura precedente, per violazione dell'art. 416 c.p.c.
e dell'art. 2697 c.c., perchè il Comune non avrebbe
mai chiesto di provare l'esistenza di motivi organizzativi
ed economici sottesi al provvedimento adottato sulla nuova
dotazione organica.
Il F., con il quarto motivo, che corrisponde al terzo del
D., censura ancora la parte della sentenza impugnata di
cui ai precedenti motivi secondo e terzo, per violazione
degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c.,
prospettando l'esistenza di un motivo illecito che avrebbe
ispirato il provvedimento di modifica della dotazione organica,
come dimostrato dalle prove testimoniali attestanti il carattere
discriminatorio della revoca degli incarichi, il quale costituirebbe
presunzione del carattere parimenti discriminatorio della
soppressione dei posti dirigenziali, considerato anche che,
in meno di sei mesi, la struttura organizzativa del Comune
era stata stravolta per ben tre volte: prima ampliando le
posizioni dirigenziali da tre a quattro, poi istituendo
altre due posizioni dirigenziali di staff, per poi diminuirle
ad una sola unità. Pertanto la natura discriminatoria
dei provvedimenti impugnati comporterebbe il ripristino
della situazione contrattuale originaria precedente, e quindi
la prosecuzione de iure del rapporto dirigenziale, con diritto
alla corresponsione delle retribuzioni maturate fino alla
effettiva riammissione in servizio.
Con il quinto motivo si censura la sentenza per violazione
degli artt. 1453 e 2058 c.c. e dei principi costituzionali
che tutelano l'autonomia e l'indipendenza del dirigente
pubblico, garantendogli un regime di stabilità del
rapporto, nonchè dei principi dell'ordinamento che
privilegiano la tutela sattisfattoria dell'interesse leso.
Si reiterano le considerazioni già svolte nel primo
motivo sul diritto alla reintegrazione nel posto dirigenziale
già occupato in forza del regime di stabilità
che caratterizzerebbe il pubblico dirigente.
6. Va preliminarmente rigettata la eccezione, sollevata
dal Comune, di inammissibilità del controricorso
e del ricorso incidentale del D. per avere costui depositato
un fascicolo "ricostituito" contenente documenti
non prodotti nei gradi di merito, giacchè ciò
comporta la inammissibilità del deposito di nuovi
documenti senza però inficiare la validità
nè del controricorso nè del ricorso incidentale.
7. I suddetti primi cinque motivi del ricorso principale
F. e i primi tre motivi del ricorso incidentale D., che
per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono
fondati.
Va rilevato in primo luogo che gli effetti economici pregiudizievoli
della illegittima revoca dell'incarico dirigenziale hanno
trovato riparazione nella condanna inflitta al Comune al
pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante
con il mantenimento dell'incarico medesimo e la minor somma
di fatto percepita.
Resta, ed è questa la questione fatta valere con
i motivi suddetti, il tema del diritto dei dirigenti al
ripristino delle funzioni dirigenziali.
La Corte di Milano ha affermato che la delibera di soppressione
delle posizioni dirigenziali era stata effettuata con violazione
di legge (statuizione che resta ormai ferma a seguito del
rigetto dei ricorsi del Comune) e che la illegittimità
di questo atto presupposto si riverberava in primo luogo
sulla revoca degli incarichi dirigenziali originariamente
ricoperti (dirigente del settore amministrazione generale
e di dirigente del settore servizi alla persona) e quindi
sulla revoca del collocamento in posizione di staff e successivamente
ancora sulla messa in disponibilità. Tuttavia ha
rilevato nel prosieguo che la collocazione in disponibilità,
pur essendo illegittima, non era però nulla per motivi
discriminatori, e ciò non consentiva la reintegra
nell'incarico dirigenziale.
La Corte territoriale, ritenendo che solo l'esistenza del
motivo discriminatorio consentirebbe di pervenire alla richiesta
riammissione nell'incarico dirigenziale, ha erroneamente
omesso di considerare le conseguenze derivanti dalla pur
dichiarata disapplicazione dell'atto presupposto, e quindi
tutti gli effetti che questo provocava sull'atto di gestione
del rapporto costituito dalla revoca ante tempus dell'incarico
medesimo.
8. Tuttavia, il ravvisato difetto di motivazione può
condurre all'accoglimento delle censure in esame, e quindi
all'annullamento della sentenza, solo risolvendo in senso
positivo la questione relativa al diritto del dirigente
alla riassegnazione dell'incarico, revocato prima della
scadenza prefissata, in conseguenza della illegittimità
del provvedimento presupposto, essendo evidente che, in
caso negativo, il dispositivo sarebbe conforme a diritto
e si tratterebbe solo di correggere la motivazione ai sensi
dell'art. 384 c.p.c., u.c..
E' noto che il legislatore della "privatizzazione"
del rapporto di pubblico impiego non ha introdotto la giurisdizione
esclusiva in capo al giudice ordinario, alla stregua di
quanto previsto in capo al giudice amministrativo nella
precedente disciplina. Dallo "sdoppiamento" di
attribuzione tra giudice del provvedimento e giudice dell'atto
di gestione, emergono profili problematici quanto all'ambito
di protezione riservato al dirigente (ma anche a qualsiasi
dipendente pubblico), stante la portata lesiva che nei suoi
confronti può assumere un atto generale di organizzazione,
sia ex sè, sia in quanto presupposto illegittimo
per l'assunzione di un atto paritetico. E detta efficacia
lesiva risulta ancor più accentuata da quella giurisprudenza
(la già citata Cass. n. 13169/2006) che, proprio
in tema di variazione della pianta organica di un ente pubblico,
ritiene che non è consentito al titolare del diritto
soggettivo, che risente degli effetti di un atto amministrativo,
di scegliere, per la tutela del diritto, di rivolgersi al
giudice amministrativo per l'annullamento dell'atto, oppure
al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro
previa disapplicazione dell'atto presupposto.
Invero, una volta ricondotte le espressioni della potestà
amministrativa nei ristretti limiti segnati al D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 1, non sono molti i casi
in cui un atto amministrativo di autorganizzazione può
essere astrattamente considerato come immediatamente e direttamente
lesivo degli interessi dell'impiegato pubblico; è
vero invece che, come nella specie, sono molto frequenti
i casi in cui l'atto di gestione del rapporto non è
altro che la mera applicazione dell'atto di autorganizzazione.
Nel caso in esame il provvedimento organizzatorio di eliminazione
di tutte le posizioni dirigenziali (ad esclusione di quella
tecnica) ha avuto come immediata conseguenza la revoca degli
incarichi prima della scadenza prefissata, la dichiarazione
di eccedenza dei due dirigenti e la loro messa in disponibilità.
In altri casi l'effetto lesivo per i pubblici dipendenti
può derivare da una ristrutturazione della pianta
organica con soppressione di alcuni uffici, che determina
la collocazione in disponibilità del personale che
vi era addetto.
Tuttavia lo stretto nesso tra il provvedimento amministrativo
di autorganizzazione e l'atto paritetico di gestione del
rapporto di lavoro, non può condurre a negare che,
anche in questi casi, il giudice ordinario possa conoscere
della situazione giuridica soggettiva dedotta dal lavoratore.
Infatti ciò che il giudice del lavoro deve accertare
è la legittimità degli atti di gestione del
rapporto, nella specie dell'atto di revoca degli incarichi
dirigenziali, e degli atti conseguenti.
8.1. Poichè il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art.
63, conferisce al giudice del rapporto la possibilità
di verificare la legittimità del provvedimento amministrativo
presupposto di autorganizzazione (giacchè il datore
di lavoro pubblico è astretto in ciò ad una
precisa disciplina, a differenza del datore di lavoro privato)
e di disapplicarlo ove ne ravvisi la contrarietà
alle regole, la disapplicazione conduce necessariamente
a negare ogni effetto, tra le parti, all'atto generale di
organizzazione, privando così di fondamento l'atto
di gestione consequenziale.
Osserva tuttavia parte della dottrina che il giudice, nel
ripristinare la posizione sostanziale lesa del dipendente,
non può però ignorare che l'atto organizzativo
generale, non solo esiste, ma sarebbe anche definitivamente
stabile, non essendo stato eliminato dal giudice amministrativo,
a cui nessuno ha fatto ricorso, e non potendo essere annullato
dal giudice ordinario, di talchè il giudice del lavoro
potrebbe fornire solo quei rimedi che siano compatibili
con il provvedimento generale presupposto. Nella specie,
non essendovi più le posizioni dirigenziali rivestite
dai ricorrenti, non sarebbe possibile disporre la riassegnazione
agli interessati delle precedenti mansioni dirigenziali,
e non resterebbe che la tutela risarcitoria.
8.2. Vi è tuttavia da considerare che la legge non
ha escluso l'operatività del meccanismo della disapplicazione
dell'atto organizzativo illegittimo nei casi in cui, come
nella specie, l'atto di gestione del rapporto di lavoro
sia meramente applicativo di esso; risulta quindi "insito
nel sistema" che il provvedimento di macro organizzazione
(non sottoposto ad annullamento) da un lato rimanga operativo
in via generale, e, dall'altro, essendo privato di effetti
nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere
l'atto di gestione consequenziale, comportando il pieno
ripristino della situazione precedente, non potendosi ipotizzare
una disapplicazione "dimidiata", ristretta al
solo aspetto risarcitorio.
Nel caso in esame, l'attribuzione del solo risarcimento
non costituirebbe effettiva "disapplicazione"
dell'illegittimo provvedimento presupposto, perchè
questo continuerebbe a giustificare la revoca dell'incarico
dirigenziale e i conseguenti provvedimenti che sono culminati,
per quanto riguarda il F., con il licenziamento a seguito
del decorso dei ventiquattro mesi di collocazione in disponibilità.
Invero, in tal caso, la situazione che si viene a creare
non sembra dissimile rispetto a quanto avviene nel lavoro
privato, in relazione alle pronunzie di reintegra nel posto
di lavoro conseguenti a sentenze che ravvisino la illegittimità
del licenziamento e che intervengano a distanza di tempo:
anche in questi casi la posizione lavorativa, il reparto,
le funzioni precedentemente svolte possono non esistere
più, eppure non per questo si è mai ritenuto
di negare la pronunzia di reintegra nel posto di lavoro,
giacchè una cosa è il tipo di provvedimento
che il giudice può emettere, altra cosa è
la sua idoneità ad essere eseguito in forma specifica.
Si tratta invero dei consueti limiti che incontra la tutela
del lavoratore e che attengono non già al giudizio
di cognizione ma alla fase esecutiva, in cui peraltro non
può escludersi l'adempimento spontaneo da parte del
datore. D'altra parte, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, art. 63, comma 2, il giudice adotta, nei confronti
delle PA, tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi
e di condanna ritenuti necessari e, precisa la disposizione,
che siano richiesti dalla natura dei "diritti"
tutelati, e non vi è dubbio che il dipendente vanti
un diritto soggettivo, di talchè è consentito
condannare la PA ad un facere a seguito della disapplicazione.
Precisandosi che, in ogni caso, la riassegnazione è
limitata alla durata residua di cui all'atto di attribuzione
originario, dedotto il periodo di illegittima sottrazione.
8.3 Quanto poi alle conseguenze che si determinano sul piano
del rapporto di lavoro, il conferimento dell'incarico dirigenziale
determina (accanto al rapporto fondamentale a tempo indeterminato,
secondo il cd. sistema "binario") l'instaurazione
di contratto a tempo determinato, il quale, ai sensi dell'art.
2119 c.c., è passibile di recesso prima della scadenza
solo per giusta causa, che nella specie fu indicata dal
Comune come dovuta al provvedimento di soppressione delle
posizioni dirigenziali, il quale però, essendo contra
legem, non può valere come giustificazione. La norma
codicistica citata non precisa le conseguenze che si determinano
sul rapporto di lavoro a tempo determinato in caso in cui
il recesso ante tempus non sia assistito dalla giusta causa,
tuttavia, a fronte dell'inadempimento datoriale, i dirigenti
ben potevano chiedere, in forza dell'art. 1453 c.c., la
condanna dell'Amministrazione all'adempimento, per cui,
una volta ritenuta illegittima la revoca, riacquista efficacia
l'originario provvedimento di conferimento dell'incarico
dirigenziale. Infatti, a seguito di questo, la posizione
del dirigente aveva ormai acquisito lo spessore del diritto
soggettivo allo svolgimento, non più di un qualsiasi
incarico dirigenziale, ma proprio di quello specifico che
era stato attribuito.
Va ancora negato, sotto questo aspetto, il parallelismo
tra dirigenti pubblici e dirigenti privati, giacchè
se è vero che a questi ultimi è negata la
tutela ripristinatoria, è vero anche che per essi
il rapporto è a tempo indeterminato, mentre l'incarico
conferito al dirigente pubblico è esclusivamente
temporaneo, di talchè la pronunzia di ripristino
ha in ogni caso effetti limitati, inevitabilmente circoscritti
alla scadenza prefissata.
8.5 Si trae conferma della possibilità di riassegnazione
dell'incarico dirigenziale illecitamente revocato dai principi
enunciati in molteplici pronunzie della Corte Costituzionale
in materia del cd. spoil system (Corte Cost. n. 233/2006,
n. 104 del 2007, n. 103/2007) e quindi in casi che, benchè
innegabilmente diversi da quello in esame, fanno tuttavia
comprendere i parametri entro i quali va collocata la tutela
riservata al dirigente pubblico, in termini di effettività.
Nell'ultima pronunzia citata il Giudice delle leggi ha affermato
che la prevista contrattualizzazione della dirigenza non
implica che la pubblica amministrazione abbia la possibilità
di recedere liberamente dal rapporto di ufficio e che quest'ultimo,
sul quale si innesta il rapporto di servizio sottostante,
pur se caratterizzato dalla temporaneità dell'incarico,
deve essere connotato da specifiche garanzie, in modo tale
da assicurare la tendenziale continuità dell'azione
amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i
compiti di indirizzo politico - amministrativo e quelli
di gestione, affinchè il dirigente possa esplicare
la propria attività in conformità ai principi
di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa
ex art. 97 Cost.. Ha aggiunto la Corte che, a regime, la
revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti
può essere conseguenza solo di una accertata responsabilità
dirigenziale, in presenza di determinati presupposti ed
all'esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato.
Inoltre, con la sentenza n. 381 del 2008, la medesima Corte
ha dichiarato la illegittimità costituzionale della
L.R. Lazio n. 8 del 2007, con la quale, in caso di decadenza
dalla carica conseguente a pronunzie della Corte Costituzionale,
si dava alla Giunta regionale la facoltà alternativa
o di procedere al reintegro nelle cariche, con ripristino
dei relativi rapporti di lavoro, oppure di procedere ad
un'offerta di equo indennizzo. In detta pronunzia la Corte
ha affermato che in questi casi "forme di riparazione
economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno
o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica
in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato,
non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti
efficaci di tutela lesi da atti illegittimi di rimozione
di dirigenti amministrativi....".
Inoltre, con la sentenza n. 3929 del 20 febbraio 2007 questa
Corte ha affermato che "dichiarato nullo e inefficace
il licenziamento di un dirigente comunale per motivi disciplinari
inerenti alla responsabilità dirigenziale, il dirigente
stesso ha diritto alla reintegrazione nel rapporto di impiego
e nel rapporto di incarico, oltre che alle retribuzioni
sino all'effettiva reintegrazione." 9. Resta da affermare
che anche il D., pur avendo reperito, durante il periodo
di collocazione in disponibilità un altro incarico
dirigenziale, ha ugualmente interesse alla pronunzia, al
pari di quanto avviene per il dipendente privato illecitamente
licenziato che chieda la tutela giudiziale, pur avendo reperito
nelle more un'altra occupazione.
10. La sentenza impugnata in questi punti della controversia
va quindi cassata, affermandosi il seguente principio di
diritto: "in caso di illegittimità, per contrarietà
alla legge, del provvedimento di riforma della pianta organica
di un comune, con soppressione delle posizioni dirigenziali,
questo deve essere disapplicato dal giudice ordinario, con
conseguente perdita di effetti dei successivi atti di gestione
del rapporto di lavoro, costituiti dalla revoca dell'incarico
dirigenziale, non sussistendo la giusta causa per il recesso
ante tempus dal contratto a tempo determinato che sorge
a seguito del relativo conferimento, con diritto del dirigente
alla riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato,
per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima
revoca." 11. Il F. con il sesto mezzo, che corrisponde
al quarto mezzo del D., denunzia violazione dell'art. 2059
c.c. e degli articoli 1, 2, 3, 4, 35, 97 e 98 Cost., nonchè
degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 185 c.p. per avere,
il giudice dell'appello, rigettato la domanda di condanna
al risarcimento dei danni morali per mancanza di reato,
trattandosi di diritti inviolabili della persona.
OMISSIS ....
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2009
I
testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati
e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità;
si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali
inesattezze.
Novità
Bruno
E.G. Fuoco
Manuale
dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.Guida
all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

Maggioli
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Poiché
è osservabile da tutti nello stesso modo,
gli scienziati hanno deciso di limitare le loro
ricerche al mondo oggettivo, materiale e lasciano
da parte il mondo psichico, soggettivo, col pretesto
che è variabile, sottile e dunque meno
facile da afferrare e da misurare per operarvi
delle classificazioni. Certo, lo studio della
vita psichica, l'osservazione dei movimenti dell'anima
e dello spirito necessitano di apparecchi che
nessuno, ancora, è capace di mettere a
punto; ma è questa una ragione sufficiente
per negare la possibilità o perfino l'interesse
di tali studi? Adottando questo atteggiamento
gli scienziati si compromettono. Sarebbero più
saggi se dicessero: "È possibile che
questo campo contenga delle ricchezze insospettabili
e che possa anche darci le chiavi della vera scienza,
ma allo stato attuale delle nostre capacità
e dei nostri mezzi di investigazione, noi non
abbiamo gli apparecchi adatti per esplorarlo.
Cercheremo di arrivarci in avvenire, ma per il
momento ci limitiamo a studiare ciò che
è accessibile ai nostri cinque sensi."
Ecco cosa dovrebbero dire se fossero realmente
onesti e saggi ed evitare di pronunciarsi negativamente
sulle realtà che non conoscono."Omraam
Mikhaël Aïvanhov
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