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Massime
Nel caso di specie, risulta che la revoca è
stata basata sulla mancanza di risorse finanziarie;
rispetto a tale motivazione, che riguarda la possibilità
per la stazione appaltante di poter assumere gli
impegni contrattuali, qualsiasi partecipazione del
privato sarebbe stata ininfluente. La valutazione
in ordine alla adeguatezza delle risorse finanziarie,
propria della stazione appaltante, non avrebbe potuto
essere diversa in relazione alle argomentazione
eventualmente proposta dalla impresa in sede di
partecipazione. Pertanto, si deve ritenere raggiunta
la prova, ai sensi dell’art 21 octies comma
2, che il provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello concretamente adottato
Nel
caso di legittima revoca di una procedura di gara
può residuare una responsabilità a
titolo precontrattuale, nel caso in cui via stata
una violazione degli obblighi di buona fede prima
della stipulazione del contratto ovvero se il comportamento
tenuto dall'amministrazione risulti contrastante
con le regole di correttezza e di buona fede di
cui all'art. 1337 c.c., e che tale comportamento
abbia ingenerato un danno del quale appunto viene
chiesto il ristoro.
La
responsabilità precontrattuale, indipendentemente
dalla tesi accolta in ordine alla natura contrattuale
o extracontrattuale, è dolosa o colposa.
La
società ricorrente non ha diritto all’indennità
ex art 21 quinquies della legge n° 241 del 7-
8-1990, in primo luogo tale indennità non
è stata espressamente richiesta e la giurisprudenza
si è già pronunciata nel senso che
si tratti di domanda nuova rispetto a quelle di
annullamento e di risarcimento ( cfr. T.A.R. Veneto
Venezia, sez. I, 05 luglio 2007, n. 2278 che ha
affermato che tale domanda deve essere introdotta
con motivi aggiunti); inoltre dalla previsione dell’art
21 quinquies, per cui l’indennità è
dovuta quando la revoca incida su rapporti negoziali,
si deve ritenere che questa non sia dovuta quando
il provvedimento di revoca si verifichi prima della
stipula del contratto.
TAR Lazio Roma sez.III 9 marzo
2009, n. 2372
FATTO
A seguito della gara indetta con bando del 24-5-2005,
per l’affidamento dei lavori di manutenzione
ordinaria di sostituzione e ripristino delle
barriere metalliche di sicurezza dell’autostrada
Salerno-Reggio Calabria, risultava aggiudicataria
la società S. S. s.r.l.., aggiudicazione
disposta con provvedimento del 30-8-2005. Successivamente,
prima della stipula del contratto, con provvedimento
del 26-7-2006, è stato disposto l’annullamento
in sede di autotutela dell’intera di procedura
di gara, non sussistendo le risorse finanziarie
per far fronte agli impegni conseguenti all’affidamento.
Avverso tale provvedimento è stato proposto
il presente ricorso per i seguenti motivi: violazione
e falsa applicazione dei principi di buon andamento
ed imparzialità della azione amministrativa;
violazione dell’art 7 della legge n°
241 del 7-8-1990; vizio del procedimento;
violazione e falsa applicazione del principio
del contrarius actus, eccesso di potere per
incompetenza; violazione e falsa applicazione
degli artt 3 e 97 della Costituzione e degli
artt1 e segg della legge n° 241 del 7-8-1990;
carenza assoluta dei presupposti; vizio del
procedimento; carenza di istruttoria; difetto
dell’interesse pubblico specifico all’annullamento;
eccesso di potere, sviamento. Si è costituita
l’Anas, a mezzo dell’Avvocatura
dello Stato, contestando la fondatezza del ricorso.
Alla camera di consiglio del 13-12-2006, è
stata respinta l’istanza cautelare di
sospensione del provvedimento impugnato, non
sussistendo il fumus boni iuris in ordine all’accoglimento
del ricorso.
All’udienza pubblica del 21-1-2008 il
ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso si sostiene la
illegittimità per la mancata comunicazione
di avvio del procedimento. Tale censura non
può essere accolta.
Infatti, ai sensi dell’art 21-octies della
legge n° 241 del 7-8-1990, introdotto dalla
legge n° 15 del 2005, non è annullabile
il provvedimento adottato in violazione di norme
sul procedimento o sulla forma degli atti qualora,
per la natura vincolata del provvedimento, sia
palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non
è comunque annullabile per mancata comunicazione
dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione
dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento
non avrebbe potuto essere diverso da quello
in concreto adottato .
Quest’ultima parte della norma si applica
anche alla attività discrezionale della
Amministrazione, quando il contenuto del provvedimento
a seguito dell’intervento partecipato
del privato non avrebbe potuto essere diverso
da quello concretamente adottato (Consiglio
di Stato Sez. VI, Sent. n. 1588 del 14-04-2008).
Nel caso di specie, risulta dai provvedimenti
impugnati e dalla difesa dell’Anas che
la revoca è stata basata sulla mancanza
di risorse finanziarie; rispetto a tale motivazione,
che riguarda la possibilità per la stazione
appaltante di poter assumere gli impegni contrattuali,
qualsiasi partecipazione del privato sarebbe
stata ininfluente. La valutazione in ordine
alla adeguatezza delle risorse finanziarie,
propria della stazione appaltante, non avrebbe
potuto essere diversa in relazione alle argomentazione
eventualmente proposta dalla impresa in sede
di partecipazione. Pertanto, si deve ritenere
raggiunta la prova, ai sensi dell’art
21 octies comma 2, che il provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente
adottato.
Con il secondo motivo di ricorso si sostiene
la incompetenza dell’organo che ha adottato
il provvedimento impugnato, in quanto sarebbe
stato emanato da organo diverso da quello che
ha emesso il provvedimento revocato.
Il provvedimento impugnato è effettivamente,
come sostenuto dal ricorrente, un annullamento
in autotutela dell’intera procedura di
gara e non solo dell’aggiudicazione.
Il bando di gara è sottoscritto dal Responsabile
del procedimento; la revoca della gara è
stata, invece disposta dal Capo compartimento
dell’ufficio Anas per la Salerno Reggio
Calabria. Il capo compartimento è il
dirigente preposto all’ufficio, pertanto,
si deve ritenere rientrante nella sua competenza
la revoca degli atti di gara.
Tale censura è dunque infondata
Ulteriore censura viene proposta avverso la
motivazione della revoca per la carenza di risorse
finanziarie.
L’art 21 quinquies della legge n°
241 del 1990, introdotto dalla legge n°
15 del 2005, prevede che per sopravvenuti motivi
di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento
della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole possa essere
revocato da parte dell'organo che lo ha emanato
ovvero da altro organo previsto dalla legge.
La revoca determina la inidoneità del
provvedimento revocato a produrre ulteriori
effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in
danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere
al loro indennizzo.
Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea incida su rapporti negoziali,
l’indennizzo liquidato dall’amministrazione
agli interessati è parametrato al solo
danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale
conoscenza o conoscibilità da parte dei
contraenti della contrarietà dell’atto
amministrativo oggetto di revoca all’interesse
pubblico, sia dell’eventuale concorso
dei contraenti o di altri soggetti all’erronea
valutazione della compatibilità di tale
atto con l’interesse pubblico.
Per valutare la legittimità del provvedimento
di revoca, si deve esaminare se l’Amministrazione
abbia correttamente operato una valutazione
delle circostanze sopravvenute e dell’interesse
pubblico. Nel caso di specie, risulta dagli
atti di causa che dopo l’aggiudicazione,
in data 30-8-2005, l’Anas è stata
interessata da una forte riduzione dei trasferimenti
finanziari da parte dello Stato, in particolare
con la legge finanziaria per il 2006. Con nota
del 4-1-2006 il capo compartimento Anas disponeva
la sospensione della stipulazione di tutti i
contratti in corso. Successivamente, la Direzione
generale dell’Anas rideterminava il bilancio
2006, riducendo le risorse destinate all’Ufficio
per l’Autostrada Salerno Reggio Calabria.
Pertanto veniva adottato il provvedimento impugnato.
Tale valutazione dei nuovi presupposti di fatto
e dell’interesse pubblico a non vincolare
l’amministrazione con impegni di spesa
non coperti, in un momento di forte riduzione
delle risorse finanziarie, non può ritenersi
illegittima. Di tali elementi, posti a base
del provvedimento impugnato, è stato
poi dato espressamente conto nella motivazione.
Né si può ragionevolmente sostenere
come afferma la difesa ricorrente che la gara
era già finanziata con il bilancio dell’Anas
per il 2005. Infatti in primo luogo, come dà
atto lo stesso ricorrente, nel bando di gara
si fa solo riferimento al bilancio ordinario
Anas. Inoltre prevedibilmente il contratto sarebbe
stato stipulato o quanto meno finanziato nel
2006. Comunque se anche la stazione appaltante
avesse erroneamente indetto la gara in assenza
di copertura finanziaria o avesse esaurito in
altro modo i fondi, risponde sicuramente ad
una migliore valutazione dell’interesse
pubblico revocare la gara piuttosto che assumere
impegni non coperti, esponendo l’amministrazione
ad ulteriori spese. Sotto tali profili il ricorso
è infondato e quindi deve essere respinto.
Ne deriva il rigetto della domanda di risarcimento
danni per il mancato utile derivante dalla stipulazione
del contratto. Peraltro, si deve valutare se
sussistano profili di responsabilità
precontrattuale dell’Amministrazione.
Come riconosciuto anche dalla Adunanza plenaria
del Consiglio di Stato (a. plen., 05 settembre
2005 , n. 6), nel caso di pur legittima revoca
di una procedura di gara può residuare
una responsabilità a titolo precontrattuale
nel caso in cui via stata una violazione degli
obblighi di buona fede prima della stipulazione
del contratto ovvero se il comportamento tenuto
dall'amministrazione risulti contrastante con
le regole di correttezza e di buona fede di
cui all'art. 1337 c.c., e che tale comportamento
abbia ingenerato un danno del quale appunto
viene chiesto il ristoro. La domanda è
infondata. La responsabilità precontrattuale,
indipendentemente dalla tesi accolta in ordine
alla natura contrattuale o extracontrattuale,
è dolosa o colposa. Nel caso di specie
non si può ravvisare la colpa della Amministrazione.
In primo luogo il mutamento di fatto è
dovuto ad una diminuzione delle risorse finanziarie
per l’Anas a seguito della legge finanziaria
per il 2006. Appena avuta notizia dell’approvazione
di tale legge, il capo compartimento dell’Anas
di Cosenza ha disposto la sospensione della
stipula dei contratti nel gennaio 2007. E quando
è stata determinata dalla direzione generale
dell’Anas la distribuzione delle risorse
finanziarie per il 2007 è stata disposta
la revoca della gara. Pertanto, la società
ricorrente non ha potuto nutrire alcun affidamento.
In ogni caso, il danno per la responsabilità
precontrattuale sarebbe limitato al cd. interesse
negativo: spese inutilmente sostenute in previsione
della conclusione del contratto e non della
partecipazione alla gara che hanno subito che
gli altri partecipanti e perdite sofferte per
non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali,
nel periodo tra l’aggiudicazione e la
revoca, mentre non è risarcibile il mancato
utile relativo alla specifica gara d'appalto
revocata, spettando questa solo nel caso di
revoca illegittima (Consiglio Stato , sez. IV,
07 luglio 2008 , n. 3380). Nel caso di specie
non è stata data alcuna prova di tali
specifiche voci di danno. Neppure, la società
ricorrente, ha diritto all’indennità
ex art 21 quinquies della legge n° 241 del
7- 8-1990, in primo luogo tale indennità
non è stata espressamente richiesta e
la giurisprudenza si è già pronunciata
nel senso che si tratti di domanda nuova rispetto
a quelle di annullamento e di risarcimento (
cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 05 luglio
2007, n. 2278 che ha affermato che tale domanda
deve essere introdotta con motivi aggiunti);
inoltre dalla previsione dell’art 21 quinquies,
per cui l’indennità è dovuta
quando la revoca incida su rapporti negoziali,
si deve ritenere che questa non sia dovuta quando
il provvedimento di revoca si verifichi prima
della stipula del contratto. Il ricorso è
quindi infondato e deve essere respinto sia
in relazione alla domanda di annullamento che
a quelle di risarcimento danni. In considerazione
della complessità delle questioni trattate
sussistono giusti motivi per la compensazione
delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, Sezione III, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio
del 21 gennaio 2009.
Il Presidente : Bruno Amoroso
L’Estensore: Cecilia Altavista
Depositata in Segreteria in data 9 marzo 2009
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