Ministero
dell'interno Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione
Circolare prot. n. 617 del 06.02.2009
OGGETTO: Attività degli Sportelli
Unici dell'Immigrazione - Impugnazione dei provvedimenti
di rigetto di nulla osta all'avviamento al lavoro
ed in materia di ricongiungimento familiare
- Principali orientamenti giurisprudenziali
e linee di indirizzo in funzione di autotutela.
Si
è rilevata, a seguito di un attento monitoraggio
effettuato presso i Consigli Territoriali e
dei contatti attivati con gli uffici periferici,
una serie di casistiche risolte in senso non
favorevole per l'Amministrazione, nell'ambito
dei provvedimenti definitori emanati dagli Sportelli
Unici dell'Immigrazione, assoggettati ad impugnazione,
sia in sede giurisdizionale che straordinaria.
Emerge, conseguentemente, l'opportunità
di impartire alcune linee guida, ispirate a
consolidati orientamenti giurisprudenziali,
per consentire, anzitutto, la rapida definizione
dei residui procedimenti ancora pendenti, evitando
ogni pregiudizievole interferenza rispetto al
carico relativo alla gestione dei flussi dell'anno
2008; in secondo luogo, per ridurre, il più
possibile, l'attività contenziosa gravante
in misura sensibile sui costi procedimentali,
specialmente nelle ipotesi di soccombenza con
liquidazione di spese legali.
Lo strumento più idoneo, in tale ottica,
può individuarsi in un puntuale e corretto
esercizio dell’autotutela, che appare
doveroso, a fronte dell'evidente sussistenza
dei tipici presupposti, riconducibili alla dubbia
legittimità dell'atto e dell'interesse
pubblico a rimuoverlo, se già emanato,
prima del prevedibile, negativo sindacato giurisdizionale.
Al
riguardo, si richiama l'attenzione sugli aspetti
giuridici e le fattispecie più frequenti
o rilevanti, che seguono.
1)
- INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DEL DINIEGO DI NULLA
OSTA PER LAVORO.
L'esito
negativo delle istanze tendenti ad ottenere
l'autorizzazione ad assumere dipendenti stranieri
è stato, con relativa frequenza, disposto
dai Dirigenti degli Sportelli Unici, senza curarne
una puntuale ed esaustiva motivazione, sufficiente
a ricostruire il processo logico, presupposto
al diniego.
Più in particolare, è stata constatata,
in più pronunce dei Tribunali Amministrativi,
la cosiddetta 'motivazione apparente’
limitata a riprodurre il dettato normativo o
il parere degli organi consultivi (Questura
o Direzione Provinciale dei Lavoro), riconducibili
alla semplice attestazione di insussistenza
dei requisiti normativi, senza che risultino
esplicitate, specialmente in relazione all'insufficienza
reddituale, le considerazioni svolte a supporto
dell'espressione negatoria.
Tale
situazione giuridica determina l'annullamento
del provvedimento di diniego e, talora, la condanna
dell'Amministrazione alla rifusione delle spese
legali, non vertendosi ormai più in fattispecie
nuova e controversa, tale da giustificarne la
compensazione, a norma dell'art. 92 Codice di
procedura civile.
Occorre, in altri termini, anticipare quella
motivazione esaustiva, ancorché sintetica,
che sovente viene poi fornita in sede di rapporto
controdeduttivo (talvolta neppure tempestivamente),
quando la controversia è già pendente
ed i costi correlativi, spesso, non sono più
evitabili.
Rispetto
a tali esigenze di legittimità degli
atti emanati, non possono contrapporsi ostacoli
di natura tecnica, correlati alla trasmissione
telematica dei pareri obbligatori: la motivazione.
necessariamente succinta. potrà trovare
la sua collocazione nei campi a testo libero,
nell'applicativo informatico in uso qualora
gli spazi dedicati risultassero insufficienti.
Per
l'inserimento delle motivazioni dei pareri negativi
delle Direzioni Provinciali dei Lavoro (o delle
Questure), potrà infatti essere utilizzato
il "campo note", disponibile sul sistema,
con capacità pari a duemila caratteri;
qualora questi non fossero sufficienti, il provvedimento
dello Sportello potrà comunque fare riferimento
alla motivazione resa separatamente e allegata
al provvedimento medesimo (o, più utilmente,
al preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis
della legge n. 241/90), consentendo, in tal
modo, il pieno rispetto dell'obbligo di legge.
Auspicabile,
nelle ipotesi di illegittimità, resta
l'adozione di idonei provvedimenti revocatori
o modificatori in autotutela, garantendo all'utenza
gli ordinari diritti di accesso, partecipazione
e trasparenza: l'esigenza di provvedere in tal
senso diviene, peraltro, includibile quando
sia stata intimata diffida a norma della legge
n. 241/90, per evitare possibili azioni risarcitorie,
se non vere e proprie sanzioni, a nonna dell'art.
328, comma secondo, del Codice penale.
2)
- ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA RISPETTO A NORMATIVE
DICHIARATE COSTITUZIONALEMNTE ILLEGITTIME.
In
presenza di alcune rilevanti decisioni della
Corte Costituzionale, contenenti la declaratoria
di illegittimità della normativa nella
materia considerata, si è evidenziata
l’estensione dell'incidenza demolitoria,
anche rispetto ai procedimenti non ancora definiti,
al momento della pubblicazione della pronuncia.
Al
riguardo, deve quindi rimarcarsi come doveroso
l'esercizio dell’autotutela, rivedendo
ed, eventualmente, revocando il provvedimento
adottato in conformità di previsioni
normative successivamente riconosciute incostituzionali,
quando ancora siano pendenti i termini per l'impugnazione,
o questa sia stata proposta e non ancora definita.
E'
di tutta evidenza, infatti, l'interesse dell'Amministrazione
ad evitare fattispecie contenziose proiettate
verso la soccombenza dell'erario, in termini
di spese procedimentali e possibili pregiudizi
risarcitori.
Particolare
rilevanza assumono, in tale contesto, i rigetti
delle istanze di emersione correlati a semplici
denunce, già risultanti a carico degli
interessati: com’è noto, la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 78/05, ha
dichiarato illegittima la norma giustificatrice
posta a fondamento di tali dinieghi.
Sarà
cura degli uffici, pertanto, provvedere in autotutela,
conformandosi alla statuizione dei giudice delle
leggi, nel senso di cui sopra ed in pendenza
di eventuali relativi procedimenti, al fine
di evitare danni erariali.
3)
- RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO, AMMINISTRATIVO
E PROCESSO PENALE, IN PRESENZA DI MISURE CAUTELARI
ADOTTATE DALL’AUTORITA'GIUDIZIARIA.
L'adozione
di misure cautelari da parte delle Autorità
inquirenti, nel corso di indagini penali, per
fatti attinenti ai procedimenti amministrativi
radicati presso gli S.U.I., ha talvolta indotto
incertezze sulla giuridica possibilità
di definizione entro i termini di legge e sulle
conseguenze prospettabili, in caso negativo.
La
misura tipica, che, per tali fattispecie, ricorre
con più frequenza è il sequestro,
irrogabile nella sua duplice articolazione funzionale,
preventiva o probatoria.
Al
riguardo, può osservarsi che il sequestro
imposto a soli fini probatori (tendente ad assicurare
possibili fonti di prova) non incide, in genere,
in maniera significativa, sull'iter procedimentale
amministrativo connesso, potendo i documenti
sequestrati essere previamente riprodotti fotostaticamente
(al momento dell'esecuzione, ovvero mediante
successiva estrazione di copia con l'autorizzazione
dell'A.G.) ed essere in tale forma posti a fondamento
del provvedimento conclusivo.
Diversa
e ben più rilevante incidenza assume
invece il sequestro preventivo, finalizzato
ad impedire ulteriori conseguenze nella commissione
dell'illecito, in quanto non sempre è
limitato all'indisponibilità di supporti
documentali cartacei o informatici.
In
tali situazioni, è ravvisabile l'opportunità
di formulare all'organo inquirente una specifica
domanda di dissequestro, compiutamente motivata
con la rappresentazione delle esigenze dell'Amministrazione
di adempiere a precisi obblighi normativi e
regolamentari.
Al
riguardo, si ritiene che occorrerebbe verificare,
presso la Procura competente, la possibilità
di accelerare la definizione delle indagini
e, qualora ciò non fosse possibile, le
quote relative alle pratiche sequestrate dovrebbero
essere considerate non più impegnate
e si dovrebbe procedere con l'esame delle domande
successive.
Le
osservazioni di cui sopra derivano dall'analisi
di problematiche monitorate presso gli uffici
interessati: sarà pertanto cura dei destinatari
promuoverne l’applicazione in occasione
della gestione dei flussi relativi all'anno
2008 (anche in relazione a profili analoghi,
eventualmente emergenti in materia di ricongiungimenti
familiari, per la parte applicabile); confidando
nella consueta collaborazione delle SS.LL.,
per sensibilizzare adeguatamente i Dirigenti
degli S.U.I., ad assumere le iniziative più
idonee, che si resta in attesa di conoscere.
Firmato: Il Direttore Centrale (Ciclosi)