Consiglio
di Stato sez.V 7/1/2009 n. 17
FATTO E DIRITTO
1.
Con deliberazione giuntale n. 332/A dd. 18.05.2004
l’Amministrazione comunale ha approvato
in via tecnico-amministrativa il progetto preliminare
e la documentazione d’appalto per la costruzione
di un garage sotterraneo in centro paese a ...,
decidendo contestualmente di bandire appalto-concorso
ai sensi dell’art. 26 co. 1 lett. c) e
dell’art. 36 co. 1 lett. b) (offerta economicamente
più vantaggiosa) L.P. n. 6 dd. 17.6.1998
per un importo a base d’asta di ‘.
3.268.250,00 più IVA e in base ai seguenti
criteri:
- prezzo d’offerta 400/1000;
- qualità delle soluzioni tecniche 150/1000;
- qualità e funzionalità degli
impianti tecnici 150/1000;
- qualità della documentazione progettuale
150/1000;
- qualità delle soluzioni architettoniche
100/1000;
- tempo utile per l’esecuzione dei lavori
50/1000.
Con la medesima deliberazione sono stati approvati
pure l’invito di gara nonché l’avviso
di gara.
Alla gara hanno partecipato 5 ditte, tra le
quali la ditta ricorrente impresa P. S.p.a.
In data 25.8.2004 la Commissione giudicatrice,
nominata dall’Amministrazione con deliberazione
n. 549 del 13.8.2004, ha avviato i propri lavori,
esaminando la documentazione presentata dagli
offerenti. Nella seduta del 13.-15.9.2004 la
Commissione esaminatrice ha constatato tra l’altro
errori e discrepanze tra la versione italiana
e tedesca della documentazione dell’appalto-concorso
e nelle precisazioni inviate dall’Amministrazione
Comunale a diversi offerenti, a causa delle
quali decideva di rinviare la valutazione tecnica.
Nella seduta del 30.9.2004 la Commissione tecnica,
dopo approfondita discussione, deliberava all’unanimità
quanto segue: ‘Atteso che sono stati riscontrati
errori e discrepanze nelle versioni italiana
e tedesca dell’elenco delle prestazioni,
così a solo titolo di esempio le discrepanze
relative alla descrizione della documentazione
progettuale da dimettere in sede di gara, e
che non era univocamente evincibile quali fossero
i requisiti minimi da rispettare in sede di
progettazione esecutiva offerta dalle ditte,
la Commissione di gara non ritiene di essere
in grado di evadere il proprio incarico senza
ledere la ‘par condicio’ delle imprese
concorrenti. Ritiene per tale motivo la Commissione
di gara, che sia opportuno, annullare la presente
procedura e consiglia all’Amministrazione
di indire una nuova gara.’.
Con deliberazione giuntale n. 673 dd. 1.10.2004
l’Amministrazione comunale ha accolto
tale suggerimento, decidendo di non aggiudicare
i lavori per la costruzione del garage e di
annullare in via di autotutela la procedura
di gara onde poter rielaborare il progetto preliminare
e la documentazione di gara ed indire nuovo
appalto-concorso.
I Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto
dalla citata impresa P. avverso detta deliberazione,
in uno con gli atti connessi e conseguenziali.
L’impresa P. contesta in sede di appello
gli argomenti posti a fondamento del decisum.
L’amministrazione intimata si è
costituita in giudizio.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite
memorie l’ulteriore illustrazione delle
rispettive posizioni difensive.
All’udienza del 6 maggio 2008 la causa
è stata trattenuta per la decisione.
2
Non è suscettibile di positiva valutazione
l’eccezione di inammissibilità
del ricorso, posto che la dedotta incompletezza
della documentazione tecnica presentata dall’impresa
ricorrente non è stata ragione di esclusione
in sede amministrativa né è stata
oggetto di adeguata dimostrazione in sede processuale.
3.
L’appello è fondato nei sensi ora
specificati.
E’ fondata in primo luogo la censura con
la quale si deduce la violazione dei canoni
partecipativi di cui agli artt. 7 e 8 della
legge n. 241/1990.
Con la presentazione della domanda di partecipazione
e , ancor più, con la predisposizione
e l’inoltro dell’offerta i soggetti
concorrenti assumono una posizione differenziata
e qualificata che giustifica la posizione di
controinteressati ai quali è necessario
comunicare l’avviso di avvio del procedimento
ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa
al fine di consentire la difesa del bene della
vita dato dalla chance di aggiudicazione. Detti
principi sono aderenti alla fattispecie in parola,
posto che l’amministrazione ha annullato
in autotutela la gara dopo che erano state espletate
le formalità di apertura delle offerte
e la committente aveva avuto conoscenza delle
ditte partecipanti alla procedura.
Non è peraltro invocabile, al fine di
escludere l’effetto invalidante del vizio
procedimentale in parola, la disciplina in tema
di vizi non invalidanti recata dall’art.
21 octies, comma 2, della legge n . 241/1990,
posto che il provvedimento di annullamento,
ai sensi dell’art. 21 nonies della legge
n. 241/1990 ha carattere discrezionale e l’amministrazione
non ha adeguatamente dimostrato che, anche alla
luce della comparazione con gli affidamenti
ingenerati e le posizioni antagoniste, la determinazione
di ritiro era l’unico sbocco decisionale
possibile a seguito del riscontro della discrepanza
tra la versione tedesca e italiana degli atti
di gara.
Si deve a questo punto osservare che coglie
nel segno anche la seconda censura tesa a stigmatizzare
l’assenza di adeguata motivazione a sostegno
dell’atto di autotutela.
Il provvedimento di annullamento richiama infatti
la sussistenza di errori e discrepanze nelle
versioni italiana e tedesca del documento denominato
elenco della prestazioni facente parte del progetto
preliminare, senza evidenziarle in modo puntuale
e, soprattutto, senza motivare in modo idoneo
in merito alla loro incidenza negativa sul corretto
dispiegarsi della procedura di gara. Manca in
definitiva una puntuale indicazione della natura,
della gravità e dell’incidenza
delle anomalie che, sola, avrebbe giustificato,
alla luce della comparazione dell’interesse
pubblico con le contrapposte posizioni consolidatesi
in capo alle ditte partecipanti alla procedura,
l’annullamento integrale degli atti di
gara. Del pari fa difetto una congrua esplicitazione
delle ragioni per le quali il progetto a base
di gara non rispondeva più alle esigenze
tecnico-funzionali dell’amministrazione.
4.
La fondatezza di tali assorbenti profili di
cesura impone l’esame della domanda risarcitoria
per equivalente, anche in relazione all’impossibilità,
visto il tempo decorso e l’intervento
di una nuova gara, di una tutela in forma specifica
.
La domanda è suscettibile di accoglimento
nei limiti che si vanno a precisare.
Per quello che concerne l’an la condotta
dell’amministrazione ha sostanziato una
violazione chiara dei generali canoni partecipativi
e motivazionali sanciti dalla legge n. 24171990,
con conseguente emersione dell’elemento
soggettivo della colpa che ai affianca a quello
oggettivo della illegittimità di cui
si è fin qui detto.
In ordine al quantum, occorre valutare che,
in assenza di dimostrazione della solo dedotta
assenza dei requisiti di partecipazione in capo
alle altre quattro ditte e comunque in difetto
di impugnazione della loro ammissione, il danno
va commisurato alla chance di aggiudicazione,
pari al 20%. Stimasi equo applicare detto coeffiente
di riduzione all’utile di impresa che,
in assenza di specifica dimostrazione da parte
dell’appellante e tenuto conto dell’oggetto
della gara, si stima equo fissare nella misura
del 5% dell’importo dell’offerta
economica presentata dalla ditta.
Non possono invece essere riconosciuti gli importi
relativi agli investimenti ed alle spese di
partecipazione, essendo detti costi necessari
al conseguimento della chance di talché
non è possibile cumularne il rimborso
al risarcimento del danno da perdita di chance.
Sull’importo in esame vanno computati
gli interessi legali dalla pubblicazione della
decisione fino al soddisfo.
5.
L’appello va in definitiva accolto nei
sensi in motivazione specificati.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese del doppio grado di giudizio.P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie l’appello nei
sensi in motivazione specificati. Spese compensate;
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
6 Maggio 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:
Pres.
Emidio Frascione
Cons. Klaus Dubis
Cons. Giuseppe Severini
Cons. Marco Lipari
Cons. Francesco Caringella Est.