Tar
Puglia Lecce, Sezione II 7 gennaio 2009, n.
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FATTO E DIRITTO
L'I.P.A.B.
(Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza)
"M. I." di G. impugna i provvedimenti
(delibera della Giunta Regionale n. 276 dell'11
febbraio 1997, comunicata con nota dell'Assessorato
Sanità e Servizi Sociali prot. n. 42/SS/2036
del 10 marzo 1997 e ogni altro atto del procedimento
confluito nel diniego in questione) con cui
la Regione Puglia non ha accolto la sua istanza
tendente all'adozione dei provvedimenti consequenziali
all'ordinanza cautelare n. 813/1995 (emessa
nell'ambito del ricorso n. 1778/1995), con cui
questo T.A.R. ha sospeso il precedente provvedimento
di diniego dell'autorizzazione all'alienazione
della nuda proprietà dell'immobile ubicato
in G. ....sul rilievo che: "la decisione
del giudice adito ha determinato la sola sospensione
dell'efficacia del provvedimento negativo di
alienazione dei beni immobili; che, se la surrichiamata
ordinanza possa far ritenere implicitamente
concessa anche l'autorizzazione ad alienare,
il provvedimento dell'autorità giudiziaria
deve ritenersi immediatamente esecutivo e, come
tale, non necessita l'adozione di ulteriori
atti consequenziali da parte della Regione".
A
sostegno del ricorso sono stati formulati i
seguenti motivi di gravame.
1)
Violazione dell'art. 4 della legge regionale
n. 20 del 28 novembre 1983 - Incompetenza dell'Assessore.
2)
Assoluta carenza e/o incongruità della
motivazione - Violazione dell'art. 21 della
legge n. 1034/1971 - Violazione ed erronea applicazione
dell'ordinanza del Giudice - Violazione del
principio di trasparenza dell'attività
amministrativa - Violazione della legge n. 241/1990.
3)
Falsa ed erronea presupposizione di fatto e
di diritto - Incongruenza ed illogicità
della motivazione - Violazione dei principi
generali in materia di giusto procedimento -
Difetto di istruttoria.
Dopo
avere diffusamente illustrato il fondamento
in diritto delle domande azionate, la ricorrente
concludeva come riportato in epigrafe.
Si
è costituita in giudizio la Regione Puglia,
depositando una memoria difensiva con la quale
ha puntualmente replicato alle argomentazioni
della controparte, concludendo per la declaratoria
di inammissibilità ed, in ogni caso,
per la reiezione del ricorso.
La
ricorrente ha presentato, in via incidentale,
istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento
impugnato, che è stata accolta da questa
Sezione con ordinanza n. 1023 del 2-4 luglio
1997.
Alla
pubblica udienza del 18 dicembre 2008, su richiesta
di parte, la causa è stata posta in decisione.
In
via preliminare, osserva il Collegio che il
gravame è ammissibile, poiché,
da un lato, si impugnano atti che, pur essendo
meramente soprassessori, esprimono la volontà
dell'Amministrazione resistente di arrestare
a tempo indeterminato il procedimento amministrativo
di che trattasi e, dall'altro, non si tratta
di atti emanati in ottemperanza ad un'ordinanza
cautelare del Giudice Amministrativo.
Nel
merito, sottolineato che - con decisione adottata
nella Camera di Consiglio odierna - il Tribunale
ha accolto nel merito il ricorso n. 1778/1995
(già pendente tra le stesse parti, avente
ad oggetto il diniego di autorizzazione alla
alienazione della nuda proprietà dell'immobile
di Via ...), il Collegio rileva che gli ulteriori
provvedimenti regionali impugnati con il ricorso
introduttivo del presente giudizio sono manifestamente
illegittimi, in quanto patentemente elusivi
dell'ordinanza cautelare di questo T.A.R. n.
813/1995 (emanata nell'ambito del predetto ricorso
n. 1778/1995).
È
notorio, infatti, che, a seguito della "sospensiva"
(in sede giurisdizionale) di un atto amministrativo
negativo, sorge il dovere della Pubblica Amministrazione
di riesaminare (c.d. remand) la situazione controversa
regolandola nuovamente (sia pure a titolo provvisorio)
tenendo conto del dictum del Giudice Amministrativo:
ossia, concedendo al ricorrente il richiesto
provvedimento ampliativo o anche negandolo qualora
sussistano altre legittime ragioni ostative
non evidenziate in precedenza.
Per
le ragioni sopra illustrate il ricorso deve
essere accolto.
Sussistono
giusti motivi per disporre la compensazione
integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
- Seconda Sezione di Lecce - definitivamente
pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe,
lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti
impugnati.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dalla
Autorità Amministrativa.