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Questioni

A seguito della "sospensiva" (in sede giurisdizionale) di un atto amministrativo negativo, sorge il dovere della Pubblica Amministrazione di riesaminare (c.d. remand) la situazione controversa, regolandola nuovamente (sia pure a titolo provvisorio) tenendo conto del dictum del Giudice Amministrativo?

 

Massime

A seguito della "sospensiva" (in sede giurisdizionale) di un atto amministrativo negativo, sorge il dovere della Pubblica Amministrazione di riesaminare (c.d. remand) la situazione controversa regolandola nuovamente (sia pure a titolo provvisorio) tenendo conto del dictum del Giudice Amministrativo.

La p.a. deve concedere al ricorrente il richiesto provvedimento ampliativo o anche negandolo qualora sussistano altre legittime ragioni ostative non evidenziate in precedenza.

Tar Puglia Lecce, Sezione II 7 gennaio 2009, n. 10

FATTO E DIRITTO

L'I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza) "M. I." di G. impugna i provvedimenti (delibera della Giunta Regionale n. 276 dell'11 febbraio 1997, comunicata con nota dell'Assessorato Sanità e Servizi Sociali prot. n. 42/SS/2036 del 10 marzo 1997 e ogni altro atto del procedimento confluito nel diniego in questione) con cui la Regione Puglia non ha accolto la sua istanza tendente all'adozione dei provvedimenti consequenziali all'ordinanza cautelare n. 813/1995 (emessa nell'ambito del ricorso n. 1778/1995), con cui questo T.A.R. ha sospeso il precedente provvedimento di diniego dell'autorizzazione all'alienazione della nuda proprietà dell'immobile ubicato in G. ....sul rilievo che: "la decisione del giudice adito ha determinato la sola sospensione dell'efficacia del provvedimento negativo di alienazione dei beni immobili; che, se la surrichiamata ordinanza possa far ritenere implicitamente concessa anche l'autorizzazione ad alienare, il provvedimento dell'autorità giudiziaria deve ritenersi immediatamente esecutivo e, come tale, non necessita l'adozione di ulteriori atti consequenziali da parte della Regione".

A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Violazione dell'art. 4 della legge regionale n. 20 del 28 novembre 1983 - Incompetenza dell'Assessore.

2) Assoluta carenza e/o incongruità della motivazione - Violazione dell'art. 21 della legge n. 1034/1971 - Violazione ed erronea applicazione dell'ordinanza del Giudice - Violazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa - Violazione della legge n. 241/1990.

3) Falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto - Incongruenza ed illogicità della motivazione - Violazione dei principi generali in materia di giusto procedimento - Difetto di istruttoria.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle domande azionate, la ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, depositando una memoria difensiva con la quale ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.

La ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, che è stata accolta da questa Sezione con ordinanza n. 1023 del 2-4 luglio 1997.

Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2008, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

In via preliminare, osserva il Collegio che il gravame è ammissibile, poiché, da un lato, si impugnano atti che, pur essendo meramente soprassessori, esprimono la volontà dell'Amministrazione resistente di arrestare a tempo indeterminato il procedimento amministrativo di che trattasi e, dall'altro, non si tratta di atti emanati in ottemperanza ad un'ordinanza cautelare del Giudice Amministrativo.

Nel merito, sottolineato che - con decisione adottata nella Camera di Consiglio odierna - il Tribunale ha accolto nel merito il ricorso n. 1778/1995 (già pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto il diniego di autorizzazione alla alienazione della nuda proprietà dell'immobile di Via ...), il Collegio rileva che gli ulteriori provvedimenti regionali impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio sono manifestamente illegittimi, in quanto patentemente elusivi dell'ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 813/1995 (emanata nell'ambito del predetto ricorso n. 1778/1995).

È notorio, infatti, che, a seguito della "sospensiva" (in sede giurisdizionale) di un atto amministrativo negativo, sorge il dovere della Pubblica Amministrazione di riesaminare (c.d. remand) la situazione controversa regolandola nuovamente (sia pure a titolo provvisorio) tenendo conto del dictum del Giudice Amministrativo: ossia, concedendo al ricorrente il richiesto provvedimento ampliativo o anche negandolo qualora sussistano altre legittime ragioni ostative non evidenziate in precedenza.

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Seconda Sezione di Lecce - definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

I testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

 

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Bruno E.G. Fuoco

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