Cons.
Stato Sez. V, 08-01-2009, n. 25
FATTO
Nella
sentenza n.983/2006 il Tar Abruzzo-L’Aquila,
pronunciandosi su ricorso n.494/2003 proposto
dal sig. P. G., ha così esposto i fatti
di causa:
“Con
ricorso notificato in data 24.09.2003 l’istante
assume di essere proprietario di un fondo al
quale si perveniva tramite sentiero pedonale
denominato Fonte di Mette.
Precisa,
poi, che il suo dante causa, Sig. L. G., oltre
cinquanta anni orsono recintò la sua
proprietà chiudendo anche il sentiero
in parola.
Negli
anni 1955/56 venne poi realizzata nella zona
la strada intercomunale Pizzoli – S. Giovanni
in Paganica che rese del tutto inutilizzabile
l’antico sentiero.
La
situazione dei luoghi, secondo il ricorrente,
rimaneva immutata fino ai giorni nostri ed anzi
dal Tribunale Penale di L’Aquila venne
accertato, con sentenza n. 198 del 7.3.2000
(passata in giudicato in data 7.6.2000) che:
1) il ricorrente non aveva posto in essere alcuna
recinzione, entrando nel possesso dei beni senza
apporvi modifiche; 2) la recinzione era stata
apposta in epoca remota e, sicuramente oltre
cinquanta anni orsono; 3) il sentiero Fonte
di Mette da tempo non più visibile ed
inutilizzato conduce ad una scarpata posta in
essere con lavori di costruzione di una strada.
Veniva
dunque emanata la epigrafata ordinanza sindacale
della quale l’istante si duole per i motivi
di cui appresso.
1)
Violazione di legge (art. 7 della L. 241/90).
Nel
caso di specie il Comune ha informato il ricorrente
in ordine alla chiusura della strada solamente
cinque giorni prima dell’emissione del
provvedimento.
2)
Eccesso di potere per travisamento ed errore
nella valutazione dei fatti, per errore e carenza
di istruttoria per carenza o errata motivazione.
L’atto
impugnato è stato emanato sul falso presupposto
che il ricorrente abbia recintato dei terreni,
chiudendo un tratto di strada.
Il
che non risponde al vero in quanto (come accertato
dalla dianzi richiamata sentenza) trattasi di
un antico sentiero “le cui tracce si sono
man mano cancellate fino a sparire quasi del
tutto”; sentiero interrotto fin dal 1955/56
dalla strada intercomunale di Pizzoli, S. Giovanni
di Paganica, non iscritto negli elenchi delle
strade pubbliche (ex art. 17, L. 2248/1865).
Non
è dunque ravvisabile alcuna motivazione
di ordine pubblico o di pubblico interesse alla
riapertura.
3)
Violazione di legge (art. 378 L. 2248/1865,
art. 1168 e 1170 c.c.). Carenza di legittimazione.
L’istante
non ha operato alcuna modifica dei luoghi di
interesse i quali, dal 1950, sono stati mantenuti
nella identica situazione nella quale li aveva
lasciati il Sig. L. G.
Peraltro
l’ordinanza non poteva essere emessa dopo
un lungo lasso di tempo.
4)
Eccesso di potere per errore nell’istruttoria.
Violazione di legge . Incompetenza. Travisamento.
L’ordinanza
è stata emessa da organo incompetente
in quanto alla emissione della stessa doveva
provvedere un organo dirigenziale dell’Ente.
Né
sussiste alcun interesse pubblico alla riapertura
della vecchia mulattiera, diventata intransitabile.
5)
Violazione di legge. Eccesso di potere per errore
nei presupposti. Sviamento.
Non
esiste alcuna servitù di pubblico passaggio
ed i terreni sono di proprietà del ricorrente.
Chiede
quindi l’istante l’annullamento
dell’impugnato provvedimento con il favore
delle spese.
Con
memoria depositata in data 9.06.2004 parte ricorrente
ribadisce il proprio assunto precisando che
della strada di che trattasi si è persa
ogni traccia e che essa viene ricordata solo
nelle planimetrie catastali.
Insiste
quindi per l’accoglimento del ricorso
con vittoria di spese.
Con
ulteriore memoria il ricorrente ribadisce, in
particolare, che la recinzione oggetto dell’ordinanza
impugnata è stata realizzata alcuni decenni
orsono dai precedenti proprietari, e che egli
si è limitato ad effettuare solamente
lavori di ordinaria manutenzione.
Si
riporta quindi alle già formulate richieste
con il favore delle spese.
Con
memoria di costituzione depositata in data 14.10.2003
il Comune di... ha puntualmente contestato le
deduzioni di parte ricorrente concludendo per
la reiezione del ricorso con il favore delle
spese.
Con
successiva memoria depositata in data 11.03.2006
il Comune di ... ha riepilogato i termini della
vicenda e, pur censurando alcune inesattezze
del funzionario verificatore, ha concluso per
la reiezione del ricorso con il favore delle
spese.
Alla
pubblica udienza del 22 Marzo 2006 la causa
è passata in decisione.”
Ciò
premesso, il Tar ha respinto il ricorso, ritenendo
infondate le censure dedotte.
Avverso
la suddetta sentenza ha proposto appello ( ric.
n.6443/2003) il sig. Gregori, contestando le
argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della
sua decisione.
Si
è costituita in giudizio il Comune di
Barete che ha concluso per l’infondatezza
dell’appello.
DIRITTO
1.
In ordine logico va esaminato preliminarmente
il motivo d’appello con cui viene riproposta
la censura di primo grado, con la quale si era
lamentato che non era stata consentitita all’interessato
un’idonea partecipazione al procedimento,
in quanto si era data comunicazione dell’avvio
del procedimento solo cinque giorni prima della
adozione dell’ordinanza in contestazione
(con il quale era stato ordinato di riaprire
la strada che si asseriva essere stata abusivamente
chiusa con una recinzione ) e si era fatto comunque
presente che la decisione era stata già
presa.
La
doglianza è priva di pregio.
Va
in primo luogo condiviso l’assunto del
Tar secondo cui il termine assegnato doveva
ritenersi congruo, considerato che la vicenda,
svoltasi peraltro in una realtà territoriale
molto circoscritta, era ben nota all’interessato
(vedasi, tra l’altro, la richiesta di
dismissione di parte della strada comunale che
verrà citata più avanti).
Si
deve poi rilevare che la circostanza che fosse
stato preannunciato il provvedimento che sarebbe
stato adottato non comportava l’inutilità
delle eventuali osservazioni presentate, perché
l’amministrazione sarebbe stata in ogni
caso tenuta a dimostrare di averle tenute in
debita considerazione.
2.
L’appellante assume poi che, come risulterebbe
da una sentenza del Tribunale Penale dell’Aquila
e da una consulenza tecnica disposta in primo
grado, non vi sarebbero stati i presupposti
per l’emissione dell’ordinanza impugnata,
in quanto:
1)
la recinzione era stata realizzata da alcuni
decenni e che egli si sarebbe limitato ad effettuare
lavori di manutenzione;
2)
non esisteva agli atti del comune alcuna delibera
o scrittura nella quale sono elencate le strade
pubbliche comunali;
3)
in un verbale d’accordo, sottoscritto
in data 22.10.1977, dall’allora Sindaco
e da altri amministratori, nonché da
alcuni proprietari dei terreni in località
Fonte di Mette si afferma “pertanto la
strada esistente di accesso al fabbricato..resterà
sempre di proprietà G.;
4)
alcuni testi avrebbero asserito che per l’utilizzo
della strada in questione occorreva l’autorizzazione
dei proprietari.
Al
riguardo va innanzi tutto rilevato che la sentenza
del giudice penale non assume un valore decisivo
nel presente giudizio, perché il Comune
di ... non aveva partecipato al relativo giudizio
( vedasi in proposito l’art.654 c.p.p.).
Altrettanto
è a dirsi per quanto riguarda le valutazioni
espresse nella consulente tecnica, essendo le
stesse soggette alla verifica dell’organo
giudicante, sulla base della documentazione
acquisita al giudizio.
Ciò
posto, va evidenziato che sulla base di detta
documentazione deve giungersi alla conclusione
che la strada in questione era di natura pubblica.
Ciò,
come rettamente sottolineato dal comune appellato,
emerge in primo luogo dalle mappe catastali.
Né
una tale realtà è smentita, come
vorrebbe l’appellante dal sopracitato
verbale d’accordo.
Infatti
il predetto comune ha ben rilevato che detto
verbale fa riferimento ad altra strada di accesso
alla proprietà dell’appellante,
come emerge dalle particelle catastali menzionate
nel verbale stesso.
Risulta
anzi che il Sig. P.G. aveva presentato in data
12.11.96 al Comune di ... una richiesta di dismissione
di una porzione della strada comunale di “
Fonte di Mette”, riconoscendo così
la natura pubblica della strada in questione.
Come
emerge poi dalla nota n.32 in data 25.1.1995
del Comando Stazione...del Corpo forestale dello
Stato e dalla relazione n.1790 in data 10.9.2003
dell’ufficio tecnico del Comune di ...
l’uso della strada da parte della popolazione
locale era stato impedito da una recinzione
realizzata sulla strada stessa.
Si
legittimava petanto l’esercizio del potere
sindacale contemplato dall’art. 378 della
legge 20.3.1865 n.2248 all.F, il quale configura,
non già un provvedimento repressivo in
materia edilizia ( riservato, come sottolineato
dall’appellante, ai dirigenti del comune),
bensì una ipotesi di autotutela possessoria
iuris publici in tema di strade sottoposte all’uso
pubblico (Cons. Stato , sez. IV, 7.92006 n.5209),
che, in quanto tale, trova il suo unico presupposto
nella necessità di ripristinare l’uso
pubblico della strada senza necessità
di ulteriori motivazioni ( come vorrebbe invece
l’appellante).
Potere
che, contrariamente a quanto asserito dall’interessato,
non poteva che essere esercitato nei confronti
del medesimo, che aveva il godimento e la disponibilità
del bene e che provvedeva altresì alla
sua manutenzione.
3.
L’appello va dunque respinto.
Sussistono
ragioni, in considerazione della particolarità
della fattispecie, per compensare integralmente
tra le parti le spese del presente grado di
giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), respinge l’appello in
epigrafe.
Spese
del grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 20 maggio
2008 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez.
V) riunito in camera di consiglio con l'intervento
dei seguenti Magistrati:
Raffaele
Iannotta PRESIDENTE
Claudio
Marchitiello CONSIGLIERE
Caro
Lucrezio Monticelli est. CONSIGLIERE Michele
Corradino CONSIGLIERE
Adolfo
Metro CONSIGLIERE
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to
Caro Lucrezio Monticelli f.to Raffaele Iannotta