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Questioni

L' art. 21 quinquies della legge 1990 n. 241 dispone che il provvedimento ad efficacia durevole può essere revocato "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario".

Ciò premesso, l'intervenuta ordinanza di estinzione del reato incidente sull'affidabilità morale, la mancanza di ulteriori precedenti penali, l'essere persona dedita al lavoro ... sono circostanze atte a dimostrare che il ricorrente sia ora in possesso dei necessari requisiti soggettivi, per la detenzione di armi?

Massime

Va osservato che l'estinzione del reato non fa venire meno il fatto in sé, come accadimento storico, posto in essere dall'interessato, sicché l'amministrazione può valutare il fatto medesimo, in quanto la valutazione di capacità di non abusare dell'arma può essere condotta in relazione a vicende prive di rilevanza penale.

Parimenti, gli ulteriori elementi addotti indicano solo che il ricorrente non ha più commesso violazioni penalmente rilevanti, ma non integrano una modificazione della situazione di fatto tale da rendere evidente che la revoca richiesta sia aderente all'interesse pubblico affidato all'Autorità di pubblica sicurezza nella materia in questione.

L'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici impone di valorizzare qualunque indizio in grado di fare anche solo dubitare dell'affidabilità dell'interessato.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 01-12-2008, n. 3065

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
che con il ricorso indicato in epigrafe il sig. F.V. ha impugnato il decreto prot. n. 109/1.28A.6 /O.S.P. datato 04.06.2008, con il quale il Prefetto della Provincia di Novara ha respinto l'istanza diretta ad ottenere la revoca del decreto prefettizio n. 158/1.28A.6/1^ datato 26 marzo 1996 di divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti;

Rilevato che il provvedimento impugnato reca la seguente motivazione: "Premesso che con proprio decreto n. 158/1.28A.6 /I^ del 26/03/1996, è stato fatto divieto al sig. F.V.... di detenere a qualsiasi titolo armi; munizioni e materiali esplodenti, in quanto lo stesso risultava aver violato gli artt. 3 e 29 della legge 110/1975 (possesso di armi clandestine e alterazione di armi) per fatti avvenuti il 28/02/1996; Vista l'istanza presentata in data 10 aprile 2008 con la quale il Sig. F.V. ha chiesto la revoca del citato provvedimento prefettizio per le seguenti considerazioni: - per i fatti che dettero luogo al provvedimento ex art. 89 T.U.L.P.S., in data 07/11/1996 il Tribunale di Novara ha emesso sentenza di patteggiamento della pena; - il GIP presso il Tribunale di Novara, quale Giudice dell'Esecuzione, emetteva ordinanza di estinzione del reato, nonché di ogni altro effetto penale, in relazione alla sentenza ex art. 444 c.p.p. avente ad oggetto, i citati fatti; Vista la nota informativa n. Cat. 6/F DIV PAS. in data 16 aprile 2008 con la quale Questura di Novara ha confermato la sfavorevole valutazione sull'affidabilità e attitudine del ricorrente a detenere armi, in virtù della specifica condotta commessa in passato; Considerato che l'estinzione del reato invocato dal ricorrente intervenuta per il mero decorso del tempo e l'essere rimasto immune da ulteriori pregiudizi penali non sono circostanze in sé rilevanti a dimostrare che il ricorrente medesimo sia in possesso dei necessari requisiti soggettivi richiesti dal T.U.L.P.S., affinché possa detenere armi, attesa l'entità delle violazioni a suo tempo commesse e la loro attinenza alla detenzione di armi; Visti gli artt. 10, 11 e 49 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773";

Rilevato che il ricorrente deduce i due seguenti motivi:

1) "Violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione: art. 3 legge 241/90 e art. 39 R.D. 773/31";

2) "Violazione di legge: art. 39 R.D. 773/31";

Rilevato che i due motivi possono essere trattati congiuntamente perché connessi sul piano logico giuridico, essendo diretti a contestare il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;

Ritenuta l'infondatezza dei motivi proposti per le seguenti ragioni:

- il ricorrente deduce l'illegittimità del decreto prefettizio in quanto fondato solo sulla considerazione di un remoto precedente penale, per il quale egli ha ottenuto la dichiarazione di estinzione del reato, mentre la capacità di abusare dell'arma non può essere desunta dal fatto in sé dell'esistenza di un precedente penale.

Sul piano normativo va osservato che l'art. 39 del R.D. 1931 n. 773 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi "alle persone ritenute capaci di abusarne" e la giurisprudenza ha chiarito che i poteri dell'Autorità di P.S. nella materia in esame sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, sicché i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa in materia (cfr. in argomento, tra le tante, T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 02 aprile 2008, n. 109), fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell'arma, di singoli episodi anche risultati privi di rilevanza penale (cfr. in argomento T.A.R. Piemonte, sez. II, 17 marzo 2007, n. 1317; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 28 febbraio 2008, n. 341).

Va poi evidenziato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che la motivazione dei provvedimenti in materia di armi, attesa l'ampia discrezionalità che li caratterizza, è censurabile solo se del tutto mancante o manifestamente illogica, in quanto spetta all'Amministrazione decidere se il soggetto dia o meno affidamento in ordine al non abuso dell'arma (cfr. Tar Piemonte, sez. 2, 14.4.2004 n. 849; Tar Veneto, 01.06.2001 n. 1383; C.d.S., sez. IV, 19.12.1997 n. 1440).

Nel caso di specie l'amministrazione ha respinto un'istanza di revoca di un decreto prefettizio con il quale era stato disposto, nei confronti del F. il divieto di detenere armi, in ragione - come si legge nella motivazione dell'atto impugnato - dell'esistenza a suo carico di una sentenza di condanna per il reato di possesso di armi clandestine e alterazioni di armi.

A fondamento del rigetto il Prefetto ha posto - contrariamente a quanto asserito dal ricorrente - non il fatto in sé dell'esistenza di un precedente penale, ma la considerazione, da un lato, che il decorso del tempo e la mancanza di ulteriori precedenti penali non sono circostanze atte a dimostrare che il ricorrente sia ora in possesso dei necessari requisiti soggettivi, dall'altro, che l'entità delle violazioni commesse e la loro riferibilità proprio alla detenzione di armi esclude il possesso di siffatti requisiti.

Si tratta di una motivazione coerente sia con la natura del potere di autotutela, di cui l'interessato ha chiesto l'esercizio, sia con l'ampia discrezionalità che caratterizza le valutazioni amministrative in materia di possesso dei requisiti per detenere armi.

Invero, l'art. 21 quinquies della legge 1990 n. 241 dispone che il provvedimento ad efficacia durevole può essere revocato "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario"

Nel caso di specie il ricorrente ha posto a fondamento dell'istanza di revoca l'intervenuta estinzione del reato, la mancanza di altre pendenze e l'essere persona dedita al lavoro.

Sul punto va osservato che l'estinzione del reato non fa venire meno il fatto in sé, come accadimento storico, posto in essere dall'interessato, sicché l'amministrazione può valutare il fatto medesimo, in quanto - come ricordato - la valutazione di capacità di non abusare dell'arma può essere condotta in relazione a vicende prive di rilevanza penale.

Parimenti, gli ulteriori elementi addotti indicano solo che il ricorrente non ha più commesso violazioni penalmente rilevanti, ma non integrano una modificazione della situazione di fatto tale da rendere evidente che la revoca richiesta sia aderente all'interesse pubblico affidato all'Autorità di pubblica sicurezza nella materia in questione.

Anzi, è del tutto coerente e ragionevole che l'amministrazione, proprio in ragione dell'entità dei fatti di cui il F. in passato si è reso autore e della loro specifica attinenza alla detenzione delle armi, abbia escluso la sussistenza dei presupposti per revocare il divieto già adottato, atteso che l'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici impone di valorizzare qualunque indizio in grado di fare anche solo dubitare dell'affidabilità dell'interessato.

In definitiva, la motivazione del provvedimento impugnato, da un lato, ha coerentemente valutato gli elementi addotti dal F. a fondamento dell'istanza di revoca, dall'altro, si basa su fatti precisi, chiaramente individuati, anche mediante il rinvio agli atti istruttori, infine, sviluppa delle considerazioni ragionevoli e coerenti con la natura dei fatti stessi e con le specifiche finalità cui tende il potere autorizzativo nella materia in esame.

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso sia infondato e debba essere respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Richard Goso, Referendario

Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore

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Bruno E.G. Fuoco

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Pensieri dal web

"La nostra vita altro non è che un susseguirsi di scambi che facciamo con l' Universo. La vita cosmica entra in noi, e dopo averla impregnata delle nostre emanazioni la rinviamo. Di nuovo assorbiamo quella vita, e di nuovo la inviamo. Questi scambi ininterrotti vengono da noi chiamati nutrizione, respirazione, e anche amore; e l?istante in cui essi s?interrompono viene chiamato morte. Noi dobbiamo quindi fare degli scambi con la terra per vivere sul piano fisico, degli scambi con l'acqua per vivere nel piano astrale (il cuore) e degli scambi con l'aria per vivere nel piano mentale (l'intelletto). Infine, dobbiamo fare degli scambi con il calore e la luce per vivere nell'anima e nello spirito. Tutti sanno che il corpo fisico ha bisogno di cibo per sopravvivere, ma anche il cuore, l'intelletto, l'anima e lo spirito hanno bisogno di nutrirsi. Il fatto di ignorare questa verità fa perdere agli esseri umani il senso della vita."(Omraam Mikhaël Aïvanhov)

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