T.A.R.
Piemonte Torino Sez. II, 01-12-2008, n. 3065
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
che con il ricorso indicato in epigrafe il sig.
F.V. ha impugnato il decreto prot. n. 109/1.28A.6
/O.S.P. datato 04.06.2008, con il quale il Prefetto
della Provincia di Novara ha respinto l'istanza
diretta ad ottenere la revoca del decreto prefettizio
n. 158/1.28A.6/1^ datato 26 marzo 1996 di divieto
ex art. 39 T.U.L.P.S. di detenzione armi, munizioni
e materiali esplodenti;
Rilevato
che il provvedimento impugnato reca la seguente
motivazione: "Premesso che con proprio
decreto n. 158/1.28A.6 /I^ del 26/03/1996, è
stato fatto divieto al sig. F.V.... di detenere
a qualsiasi titolo armi; munizioni e materiali
esplodenti, in quanto lo stesso risultava aver
violato gli artt. 3 e 29 della legge 110/1975
(possesso di armi clandestine e alterazione
di armi) per fatti avvenuti il 28/02/1996; Vista
l'istanza presentata in data 10 aprile 2008
con la quale il Sig. F.V. ha chiesto la revoca
del citato provvedimento prefettizio per le
seguenti considerazioni: - per i fatti che dettero
luogo al provvedimento ex art. 89 T.U.L.P.S.,
in data 07/11/1996 il Tribunale di Novara ha
emesso sentenza di patteggiamento della pena;
- il GIP presso il Tribunale di Novara, quale
Giudice dell'Esecuzione, emetteva ordinanza
di estinzione del reato, nonché di ogni
altro effetto penale, in relazione alla sentenza
ex art. 444 c.p.p. avente ad oggetto, i citati
fatti; Vista la nota informativa n. Cat. 6/F
DIV PAS. in data 16 aprile 2008 con la quale
Questura di Novara ha confermato la sfavorevole
valutazione sull'affidabilità e attitudine
del ricorrente a detenere armi, in virtù
della specifica condotta commessa in passato;
Considerato che l'estinzione del reato invocato
dal ricorrente intervenuta per il mero decorso
del tempo e l'essere rimasto immune da ulteriori
pregiudizi penali non sono circostanze in sé
rilevanti a dimostrare che il ricorrente medesimo
sia in possesso dei necessari requisiti soggettivi
richiesti dal T.U.L.P.S., affinché possa
detenere armi, attesa l'entità delle
violazioni a suo tempo commesse e la loro attinenza
alla detenzione di armi; Visti gli artt. 10,
11 e 49 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931,
n. 773";
Rilevato
che il ricorrente deduce i due seguenti motivi:
1)
"Violazione di legge ed eccesso di potere
per carenza di motivazione: art. 3 legge 241/90
e art. 39 R.D. 773/31";
2)
"Violazione di legge: art. 39 R.D. 773/31";
Rilevato
che i due motivi possono essere trattati congiuntamente
perché connessi sul piano logico giuridico,
essendo diretti a contestare il difetto di motivazione
del provvedimento impugnato;
Ritenuta
l'infondatezza dei motivi proposti per le seguenti
ragioni:
-
il ricorrente deduce l'illegittimità
del decreto prefettizio in quanto fondato solo
sulla considerazione di un remoto precedente
penale, per il quale egli ha ottenuto la dichiarazione
di estinzione del reato, mentre la capacità
di abusare dell'arma non può essere desunta
dal fatto in sé dell'esistenza di un
precedente penale.
Sul
piano normativo va osservato che l'art. 39 del
R.D. 1931 n. 773 attribuisce al Prefetto la
facoltà di vietare la detenzione di armi
"alle persone ritenute capaci di abusarne"
e la giurisprudenza ha chiarito che i poteri
dell'Autorità di P.S. nella materia in
esame sono ampiamente discrezionali e finalizzati
alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici,
sicché i relativi provvedimenti negativi
sono sufficientemente motivati mediante il riferimento
a fatti idonei a far dubitare, anche solo per
indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità
richiesti dalla normativa in materia (cfr. in
argomento, tra le tante, T.A.R. Molise Campobasso,
sez. I, 02 aprile 2008, n. 109), fermo restando
che rientra nella discrezionalità amministrativa
la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità
rispetto al non abuso dell'arma, di singoli
episodi anche risultati privi di rilevanza penale
(cfr. in argomento T.A.R. Piemonte, sez. II,
17 marzo 2007, n. 1317; T.A.R. Liguria Genova,
sez. II, 28 febbraio 2008, n. 341).
Va
poi evidenziato che la giurisprudenza è
costante nel ritenere che la motivazione dei
provvedimenti in materia di armi, attesa l'ampia
discrezionalità che li caratterizza,
è censurabile solo se del tutto mancante
o manifestamente illogica, in quanto spetta
all'Amministrazione decidere se il soggetto
dia o meno affidamento in ordine al non abuso
dell'arma (cfr. Tar Piemonte, sez. 2, 14.4.2004
n. 849; Tar Veneto, 01.06.2001 n. 1383; C.d.S.,
sez. IV, 19.12.1997 n. 1440).
Nel
caso di specie l'amministrazione ha respinto
un'istanza di revoca di un decreto prefettizio
con il quale era stato disposto, nei confronti
del F. il divieto di detenere armi, in ragione
- come si legge nella motivazione dell'atto
impugnato - dell'esistenza a suo carico di una
sentenza di condanna per il reato di possesso
di armi clandestine e alterazioni di armi.
A
fondamento del rigetto il Prefetto ha posto
- contrariamente a quanto asserito dal ricorrente
- non il fatto in sé dell'esistenza di
un precedente penale, ma la considerazione,
da un lato, che il decorso del tempo e la mancanza
di ulteriori precedenti penali non sono circostanze
atte a dimostrare che il ricorrente sia ora
in possesso dei necessari requisiti soggettivi,
dall'altro, che l'entità delle violazioni
commesse e la loro riferibilità proprio
alla detenzione di armi esclude il possesso
di siffatti requisiti.
Si
tratta di una motivazione coerente sia con la
natura del potere di autotutela, di cui l'interessato
ha chiesto l'esercizio, sia con l'ampia discrezionalità
che caratterizza le valutazioni amministrative
in materia di possesso dei requisiti per detenere
armi.
Invero,
l'art. 21 quinquies della legge 1990 n. 241
dispone che il provvedimento ad efficacia durevole
può essere revocato "per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso
di mutamento della situazione di fatto o di
nuova valutazione dell'interesse pubblico originario"
Nel
caso di specie il ricorrente ha posto a fondamento
dell'istanza di revoca l'intervenuta estinzione
del reato, la mancanza di altre pendenze e l'essere
persona dedita al lavoro.
Sul
punto va osservato che l'estinzione del reato
non fa venire meno il fatto in sé, come
accadimento storico, posto in essere dall'interessato,
sicché l'amministrazione può valutare
il fatto medesimo, in quanto - come ricordato
- la valutazione di capacità di non abusare
dell'arma può essere condotta in relazione
a vicende prive di rilevanza penale.
Parimenti,
gli ulteriori elementi addotti indicano solo
che il ricorrente non ha più commesso
violazioni penalmente rilevanti, ma non integrano
una modificazione della situazione di fatto
tale da rendere evidente che la revoca richiesta
sia aderente all'interesse pubblico affidato
all'Autorità di pubblica sicurezza nella
materia in questione.
Anzi,
è del tutto coerente e ragionevole che
l'amministrazione, proprio in ragione dell'entità
dei fatti di cui il F. in passato si è
reso autore e della loro specifica attinenza
alla detenzione delle armi, abbia escluso la
sussistenza dei presupposti per revocare il
divieto già adottato, atteso che l'esigenza
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici
impone di valorizzare qualunque indizio in grado
di fare anche solo dubitare dell'affidabilità
dell'interessato.
In
definitiva, la motivazione del provvedimento
impugnato, da un lato, ha coerentemente valutato
gli elementi addotti dal F. a fondamento dell'istanza
di revoca, dall'altro, si basa su fatti precisi,
chiaramente individuati, anche mediante il rinvio
agli atti istruttori, infine, sviluppa delle
considerazioni ragionevoli e coerenti con la
natura dei fatti stessi e con le specifiche
finalità cui tende il potere autorizzativo
nella materia in esame.
Ritenuto,
in definitiva, che il ricorso sia infondato
e debba essere respinto, mentre le spese seguono
la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte, Sezione II, respinge il ricorso.
Condanna
la parte ricorrente al pagamento delle spese
processuali che liquida in Euro 1.000,00 (mille).
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così
deciso in Torino nella camera di consiglio del
giorno 12/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe
Calvo, Presidente
Richard
Goso, Referendario
Fabrizio
Fornataro, Referendario, Estensore