T.A.R. Trentino-Alto
Adige Bolzano, 29-12-2008, n. 422
F
A T T O e D I R I T T O
E’
impugnato il decreto con il quale il Questore
della Provincia di Bolzano ha disposto
la revoca del permesso di soggiorno rilasciato
al signor G. L. Per “richiesta asilo
politico”, dopo aver preso atto
che la Commissione Nazionale per il diritto
di asilo, Sezione Speciale Stralcio, con
decisione del 15 gennaio 2008, non gli
aveva riconosciuto lo status di rifugiato.
A
fondamento del gravame proposto il ricorrente
ha dedotto il seguente articolato motivo:
“Violazione
ed errata applicazione del D. Lgs. 25.7.1998,
n. 286, così come modificato ed
integrato dalla L. 30.7.2002, n. 189,
come modificata dal D.L. 9.9. 2002, n.
195, convertito in L. 9.10.2002, n. 222
– Errato presupposto e travisamento
di fatto”.
Si
è costituita in giudizio l’Amministrazione
intimata, chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile per difetto di
giurisdizione, e comunque rigettato nel
merito, siccome infondato.
Ciò
premesso, il Collegio ritiene (sentite
sul punto le parti all’udienza in
camera di consiglio del 16 dicembre 2008),
che il giudizio possa essere definito
con sentenza in forma semplificata, ai
sensi dell’art. 26 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, stante la completezza
del contraddittorio processuale e dell’istruttoria
e sussistendone i presupposti.
Il
ricorso va dichiarato inammissibile, per
difetto di giurisdizione.
Va
precisato, anzitutto, che la domanda del
signor G. L., volta al riconoscimento
dello status di rifugiato non è
stata decisa dalla Commissione Territoriale,
bensì dalla Sezione Speciale Stralcio
presso la Commissione Nazionale per il
diritto di asilo di Roma, a suo tempo
istituita ai sensi dell’art. 1quinquies
del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39) e degli artt.
18 e 21 del DPR 16 settembre 2004, n.
303. Le suddette disposizioni hanno attribuito
alla Sezione Speciale Stralcio la competenza
in ordine alle domande di riconoscimento
dello status di rifugiato pendenti, alla
data di entrata in vigore del citato DPR
n. 303 del 2004, presso la preesistente
Commissione Centrale, tra cui quella presentata
dall’odierno ricorrente.
Ciò
chiarito, l’art. 1, comma 5, del
D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 (all’epoca
vigente e poi abrogato, nelle more del
giudizio, dall’art. 40 del D. Lgs.
28 gennaio 2008, n. 25), stabilisce che
“lo straniero che intende entrare
nel territorio dello Stato per essere
riconosciuto rifugiato deve rivolgere
istanza motivata e, in quanto possibile,
documentata all'ufficio di polizia di
frontiera” e che “…il
questore territorialmente competente…rilascia,
su richiesta, un permesso di soggiorno
temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento”.
Dunque,
ai sensi della norma citata, lo straniero
che ha presentato domanda di riconoscimento
dello status di rifugiato ha diritto di
ottenere un permesso di soggiorno “temporaneo”,
con validità limitata (cfr. anche
gli artt. 2, comma 4, e 3, comma 4, del
D.P.R. 16.9.2004, n. 303).
L’art.
15 del D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303,
al comma 5, stabilisce che “lo straniero
al quale non sia stato riconosciuto lo
status di rifugiato è tenuto a
lasciare il territorio dello Stato, salvo
che gli sia stato concesso un permesso
di soggiorno ad altro titolo” .
A
seguito della decisione negativa sul riconoscimento
dello status di rifugiato, il Questore
è quindi tenuto a revocare il permesso
di soggiorno temporaneo rilasciato su
richiesta dell’interessato per “richiesta
asilo politico” e ad ordinare, contestualmente,
l’espulsione dello straniero (cfr.
art. 12, commi 1 e 2, del D.P.R. 31.8.1999,
n. 394); inoltre, non può più
rilasciare all’interessato permessi
di soggiorno a tale titolo.
Al
riguardo va osservato che, secondo un
consolidato orientamento giurisprudenziale,
condiviso da questo Tribunale, sussiste
la giurisdizione ordinaria non solo per
le controversie concernenti i dinieghi
di riconoscimento dello status di rifugiato,
ma anche per quelle concernenti i consequenziali
provvedimenti di revoca del permesso di
soggiorno temporaneo, in attesa della
definizione della procedura di riconoscimento
dello status di rifugiato, posto che,
in tali casi, il Questore si limita a
prendere atto delle determinazioni della
Commissione e a disporre le dovute misure
consequenziali, con scelta vincolata e
non eludibile, in base al disposto di
cui al citato art. 15, comma 5, del DPR
n. 303 del 2004 (cfr., ex multis, Cassazione
Civile, Sez. Unite, 17 dicembre 1999,
n. 907; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22
maggio 2007, n. 2593 e TRGA Bolzano, 27
agosto 2008, n. 302).
E’
bene precisare che, sul piano delle garanzie
assicurate dagli accordi internazionali
a chi chiede il riconoscimento dello status
di rifugiato, la posizione dello straniero
che intenda contrastare la determinazione
negativa della Commissione non è
sfornita di tutela, atteso che, in pendenza
del ricorso giurisdizionale dinanzi al
Tribunale, lo straniero può chiedere
al Prefetto di essere autorizzato a trattenersi
nel territorio nazionale, in presenza
dei presupposti e delle condizioni stabilite
dall’art. 17 del D.P.R. n. 303 del
2004.
Per
le ragioni esposte appare fondata l’eccezione
di difetto di giurisdizione, sollevata
dall’Amministrazione intimata.
Infine,
va osservato che la riprovevole circostanza
che, in calce al provvedimento impugnato,
sia stato erroneamente indicato il Giudice
amministrativo quale organo giurisdizionale
cui proporre il ricorso non esplica alcun
effetto giuridico sulle anzidette regole
di riparto della giurisdizione. Detta
circostanza, tuttavia, integra la fattispecie
dell’errore scusabile, ai fini della
remissione in termini, ove necessaria
(cfr. TRGA Bolzano, 31 luglio 2008, n.
272; 1 luglio 2008, n. 241; 19 febbraio
2008, n. 42; 29 maggio 2006, n. 245; 13
dicembre 2004, n. 534 e 30 gennaio 2003,
n. 27).
In
conclusione, il ricorso va dichiarato
inammissibile, per difetto di giurisdizione.
E’ fatta salva, nei limiti, la conservazione
degli effetti della domanda originaria
nel processo riassunto, secondo l’orientamento
espresso dalla Corte costituzionale nella
sentenza 12 marzo 2007, n. 77, nel dichiarare
l’incostituzionalità, in
parte qua, dell’art. 30 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034.
Sussistono
giusti motivi, tenuto conto della predetta
erronea indicazione da parte dell’Amministrazione,
per disporre la compensazione delle spese
di giudizio tra le parti.
Il
contributo unificato resta a carico del
ricorrente.
P.Q.M.
Il
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
- Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa
ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente
pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile,
per difetto di giurisdizione.
Spese
compensate.
Il
contributo unificato resta a carico della
parte ricorrente.
Ordina
che la presente sentenza venga eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Bolzano, nella camera di consiglio
del 16 dicembre 2008.
IL PRESIDENTE L'ESTENSORE
Marina
ROSSI DORDI Lorenza PANTOZZI LERJEFORS