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Questioni

A seguito della decisione negativa sul riconoscimento dello status di rifugiato, il Questore è tenuto a revocare il permesso di soggiorno temporaneo rilasciato su richiesta dell'interessato per "richiesta asilo politico"?

Sussiste la giurisdizione ordinaria per le controversie concernenti i provvedimenti di revoca del permesso di soggiorno temporaneo, in attesa della definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato?

Massime


A seguito della decisione negativa sul riconoscimento dello status di rifugiato, il Questore è quindi tenuto a revocare il permesso di soggiorno temporaneo rilasciato su richiesta dell'interessato per "richiesta asilo politico" e ad ordinare, contestualmente, l'espulsione dello straniero (cfr. art. 12, commi 1 e 2, del D.P.R. 31.8.1999, n. 394);.

Sussiste la giurisdizione ordinaria non solo per le controversie concernenti i dinieghi di riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche per quelle concernenti i consequenziali provvedimenti di revoca del permesso di soggiorno temporaneo, in attesa della definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, posto che, in tali casi, il Questore si limita a prendere atto delle determinazioni della Commissione e a disporre le dovute misure consequenziali, con scelta vincolata e non eludibile, in base al disposto di cui al citato art. 15, comma 5, del DPR n. 303 del 2004.

T.A.R. Trentino-Alto Adige Bolzano, 29-12-2008, n. 422

 

F A T T O e D I R I T T O

E’ impugnato il decreto con il quale il Questore della Provincia di Bolzano ha disposto la revoca del permesso di soggiorno rilasciato al signor G. L. Per “richiesta asilo politico”, dopo aver preso atto che la Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Sezione Speciale Stralcio, con decisione del 15 gennaio 2008, non gli aveva riconosciuto lo status di rifugiato.

A fondamento del gravame proposto il ricorrente ha dedotto il seguente articolato motivo:

“Violazione ed errata applicazione del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286, così come modificato ed integrato dalla L. 30.7.2002, n. 189, come modificata dal D.L. 9.9. 2002, n. 195, convertito in L. 9.10.2002, n. 222 – Errato presupposto e travisamento di fatto”.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, e comunque rigettato nel merito, siccome infondato.

Ciò premesso, il Collegio ritiene (sentite sul punto le parti all’udienza in camera di consiglio del 16 dicembre 2008), che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, stante la completezza del contraddittorio processuale e dell’istruttoria e sussistendone i presupposti.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione.

Va precisato, anzitutto, che la domanda del signor G. L., volta al riconoscimento dello status di rifugiato non è stata decisa dalla Commissione Territoriale, bensì dalla Sezione Speciale Stralcio presso la Commissione Nazionale per il diritto di asilo di Roma, a suo tempo istituita ai sensi dell’art. 1quinquies del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39) e degli artt. 18 e 21 del DPR 16 settembre 2004, n. 303. Le suddette disposizioni hanno attribuito alla Sezione Speciale Stralcio la competenza in ordine alle domande di riconoscimento dello status di rifugiato pendenti, alla data di entrata in vigore del citato DPR n. 303 del 2004, presso la preesistente Commissione Centrale, tra cui quella presentata dall’odierno ricorrente.

Ciò chiarito, l’art. 1, comma 5, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 (all’epoca vigente e poi abrogato, nelle more del giudizio, dall’art. 40 del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25), stabilisce che “lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera” e che “…il questore territorialmente competente…rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento”.

Dunque, ai sensi della norma citata, lo straniero che ha presentato domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ha diritto di ottenere un permesso di soggiorno “temporaneo”, con validità limitata (cfr. anche gli artt. 2, comma 4, e 3, comma 4, del D.P.R. 16.9.2004, n. 303).

L’art. 15 del D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, al comma 5, stabilisce che “lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di rifugiato è tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo” .

A seguito della decisione negativa sul riconoscimento dello status di rifugiato, il Questore è quindi tenuto a revocare il permesso di soggiorno temporaneo rilasciato su richiesta dell’interessato per “richiesta asilo politico” e ad ordinare, contestualmente, l’espulsione dello straniero (cfr. art. 12, commi 1 e 2, del D.P.R. 31.8.1999, n. 394); inoltre, non può più rilasciare all’interessato permessi di soggiorno a tale titolo.

Al riguardo va osservato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Tribunale, sussiste la giurisdizione ordinaria non solo per le controversie concernenti i dinieghi di riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche per quelle concernenti i consequenziali provvedimenti di revoca del permesso di soggiorno temporaneo, in attesa della definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, posto che, in tali casi, il Questore si limita a prendere atto delle determinazioni della Commissione e a disporre le dovute misure consequenziali, con scelta vincolata e non eludibile, in base al disposto di cui al citato art. 15, comma 5, del DPR n. 303 del 2004 (cfr., ex multis, Cassazione Civile, Sez. Unite, 17 dicembre 1999, n. 907; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 maggio 2007, n. 2593 e TRGA Bolzano, 27 agosto 2008, n. 302).

E’ bene precisare che, sul piano delle garanzie assicurate dagli accordi internazionali a chi chiede il riconoscimento dello status di rifugiato, la posizione dello straniero che intenda contrastare la determinazione negativa della Commissione non è sfornita di tutela, atteso che, in pendenza del ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale, lo straniero può chiedere al Prefetto di essere autorizzato a trattenersi nel territorio nazionale, in presenza dei presupposti e delle condizioni stabilite dall’art. 17 del D.P.R. n. 303 del 2004.

Per le ragioni esposte appare fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall’Amministrazione intimata.

Infine, va osservato che la riprovevole circostanza che, in calce al provvedimento impugnato, sia stato erroneamente indicato il Giudice amministrativo quale organo giurisdizionale cui proporre il ricorso non esplica alcun effetto giuridico sulle anzidette regole di riparto della giurisdizione. Detta circostanza, tuttavia, integra la fattispecie dell’errore scusabile, ai fini della remissione in termini, ove necessaria (cfr. TRGA Bolzano, 31 luglio 2008, n. 272; 1 luglio 2008, n. 241; 19 febbraio 2008, n. 42; 29 maggio 2006, n. 245; 13 dicembre 2004, n. 534 e 30 gennaio 2003, n. 27).

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione. E’ fatta salva, nei limiti, la conservazione degli effetti della domanda originaria nel processo riassunto, secondo l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza 12 marzo 2007, n. 77, nel dichiarare l’incostituzionalità, in parte qua, dell’art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Sussistono giusti motivi, tenuto conto della predetta erronea indicazione da parte dell’Amministrazione, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Il contributo unificato resta a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile, per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Il contributo unificato resta a carico della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2008.

IL PRESIDENTE L'ESTENSORE

Marina ROSSI DORDI Lorenza PANTOZZI LERJEFORS

 

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Bruno E.G. Fuoco

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