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Questioni

Gli effetti della declaratoria di incostituzionalità si estendono in modo automatico agli atti che medio tempore hanno dato applicazione alla norma incostituzionale?

Oppure è neessario che tali atti siano annullati dal giudice se tempestivamente impugnati o siano rimossi, ricorrendone tutti i presupposti, in sede di esercizio del potere di autotutela?

L' interesse al ricorso viene meno in seguito alla declaratoria di incostituzionalità?

Massime


Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti appellate l'interesse al presente ricorso non è venuto meno in seguito alla menzionata declaratoria di incostituzionalità, in quanto gli effetti della pronuncia della Consulta non si estendono in modo automatico agli atti che medio tempore hanno dato applicazione alla norma incostituzionale, essendo invece necessario che tali atti siano annullati dal giudice se tempestivamente impugnati, come nel caso di specie o siano rimossi, ricorrendone tutti i presupposti, in sede di esercizio del potere di autotutela .
Non risultando che le amministrazioni abbiano adottato alcun provvedimento di autotutela in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, permane l'interesse della ricorrente all'annullamento del decreto di immissione in possesso in questione.

Consiglio Stato Sez. VI, 08-10-2008, n. 4933


F A T T O E D I R I T T O

1. xxx, comproprietaria dell’immobile ove è ubicato il Teatro...., ha impugnato con ricorso proposto davanti al Tar per la Puglia il decreto del Prefetto di.. prot. n. 377/S.IV del 14 giugno 2007, con cui è stata disposta l'immissione in possesso del Comune di B. nell'intero complesso immobiliare che contiene il Teatro..., chiedendo anche la declaratoria di illegittimità del comportamento del Prefetto di .. che avrebbe appreso l'immobile senza la previa redazione del verbale di consistenza.

Con sentenza n. 2999/07 del 18 dicembre 2007, il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che “la disposizione di immissione del comune di B. nel possesso dell’intero immobile, è meramente riproduttiva di quella contenuta nel citato comma 106 [art. 2, comma 106, del D.L. 3.10.2006 n. 262, come convertito dalla L. 24.11.2006 n. 286] e rappresenta un atto interlocutorio, al quale farà seguito la materiale occupazione del bene con la redazione dello stato di consistenza da parte dello stesso Comune”, aggiungendo che “l’atto impugnato non è idoneo a produrre di per sè alcuna lesione per l’interesse dei ricorrenti”.

XXX ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza, contestando la declaratoria di inammissibilità del ricorso e deducendo che la norma primaria applicata con l’impugnato provvedimento è incostituzionale e che l’immissione nel possesso dell’intero immobile è comunque illegittima.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle Finanze, il Ministero per i beni e le attivitaà culturali, la Prefettura di Bari e il Comune di B. si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 1493/2008 questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia dell’impugnata sentenza, rilevando che il pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente, prevalentemente di carattere patrimoniale, era comunque ristorabile all’esito del giudizio di merito, naturale sede per l’esame della dedotta questione di legittimità costituzionale,

Tutte le parti hanno prodotto ampie memorie, aventi ad oggetto anche gli effetti sul presente giudizio della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 30 aprile 2008.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione del decreto del Prefetto di B.i di immissione in possesso relativo all’immobile, ove è ubicato il Teatro...i.

Preliminarmente si rileva che il giudice di primo grado ha errato nel dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto il fatto che l’atto impugnato sia meramente applicativo di una c.d. “legge – provvedimento” non significa che non sussista l’interesse dei soggetti lesi da tale atto a contestarlo in giudizio, facendo valere l’incostituzionalità della norma primaria.

Del resto, in ipotesi di leggi provvedimento l’unica possibilità di tutela per i cittadini è quella di impugnare gli atti applicativi delle stesse, anche se di contenuto vincolato rispetto alla legge, deducendo l’incostituzionalità della stessa.

Questo è proprio quello che è avvenuto nel caso di specie e il Tar avrebbe dovuto quanto meno vagliare la questione di costituzionalità e, solo in caso di valutazione di manifesta infondatezza, avrebbe potuto decidere il ricorso senza sospenderlo per l’invio degli atti alla Corte Costituzionale.

3. Accertata l’ammissibilità del ricorso di primo grado, la questione di costituzionalità dedotta dalla parte ricorrente non assume più rilievo, in quanto con sentenza n. 128 del 30 aprile 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e dell'art. 2, commi 105 e 106, dello stesso decreto-legge, nel testo sostituito, in sede di conversione, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).

Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti appellate l’interesse al presente ricorso non è venuto meno in seguito alla menzionata declaratoria di incostituzionalità, in quanto gli effetti della pronuncia della Consulta non si estendono in modo automatico agli atti che medio tempore hanno dato applicazione alla norma incostituzionale, essendo invece necessario che tali atti siano annullati dal giudice se tempestivamente impugnati, come nel caso di specie o siano rimossi, ricorrendone tutti i presupposti, in sede di esercizio del potere di autotutela.

Non risultando che le amministrazioni abbiano adottato alcun provvedimento di autotutela in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, permane l’interesse della ricorrente all’annullamento del decreto di immissione in possesso in questione.

Né il difetto di interesse può derivare dall’ordinanza di protezione civile n. 3557, emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con cui è stata dichiarata l’indifferibilità ed urgenza delle opere dirette al recupero e messa in sicurezza del teatro...i.

Si tratterebbe di un difetto di interesse originario, in quanto l’ordinanza è antecedente all’atto impugnato; carenza di interesse, che però non sussiste in quanto la nomina di un Commissario delegato e gli atti da questo adottati si pongono su un piano diverso rispetto ad una procedura, qui in contestazione, diretta all’espropriazione dell’immobile; una cosa è avere la disponibilità di un bene al fine del suo restauro, ferma restando la proprietà privata, altra cosa è acquisirne la disponibilità nell’ambito di un procedimento espropriativo, all’esito del quale il privato perde la proprietà del bene.

Anche sotto tale profilo, quindi, sussisteva in origine e permane oggi l’interesse alla decisione.

4. L’impugnato decreto del Prefetto ... era stato adottato in diretta applicazione e dell'art. 2, commi 105 e 106, del D.L. n. 262/2006, con cui era stato disposto l'esproprio del teatro ... in favore del Comune di B..

La declaratoria di incostituzionalità della menzionata disposizione priva l’atto impugnato della sua fonte normativa e ne determina di conseguenza l’illegittimità.

Alcun rilievo assume la circostanza che l’incostituzionalità sia stata pronunciata dalla Corte sulla base di motivi diversi da quelli dedotti dalla parte ricorrente e relativi al difetto dei requisiti previsti d all’art. 77, comma II, della Costituzione per la decretazione d’urgenza.

Infatti, sotto un primo profilo, va rilevato che la Consulta ha esteso la sua pronuncia anche alla legge di conversione con la conseguenza che la legge provvedimento, avente ad oggetto l’espropriazione del Teatro ...di B.è stata espunta dall’ordinamento con effetti ex tunc.

Sotto altro aspetto, una volta dichiarata incostituzionale la norma, ogni applicazione della stessa difetta del fondamento normativo e gli atti applicativi non possono che essere dichiarati illegittimi, tenuto conto che sono stati tempestiva,mente impugnati anche con motivi attinenti all’incostituzionalità della norma (benchè per contrasto con diverse disposizioni della Costituzione).

Di conseguenza, l’impugnato decreto del Prefetto di B...deve essere annullato e restano così assorbite le ulteriori censure, relative alla dedotta mancata redazione dello stato di consistenza anche con riferimento ai beni non rientranti nel Teatro...(annullato il decreto di immissione in possesso, non vi è infatti alcuna necessità di procedere alla redazione dello stato di consistenza, né sussiste un interesse all’accertamento dell’illegittimità di tale omissione, risultando illegittima l’intera condotta di apprensione del bene fondata sul decreto qui annullato).

Restano, inoltre, estranei all’oggetto del presente giudizio tutti i profili inerenti i precedenti accordi raggiunti tra le parti in ordine alla ricostruzione e successiva gestione del Teatro e riguardanti l’esecuzione dei lavori di ricostruzione anche con riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3557 del 22 dicembre 2006.

5. In conclusione, l’appello deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato, in riforma della sentenza di primo grado.

Alla soccombenza delle amministrazioni appellate seguono le spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il decreto del Prefetto di B. nr. 377 del 14/06/2007.

Condanna le amministrazioni appellate in solido alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 4.000,00, oltre IVA e CP.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo Presidente

Paolo Buonvino Consigliere

Luciano Barra Caracciolo Consigliere

Roberto Chieppa Consigliere Est.

Manfredo Atzeni Consigliere

 

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Bruno E.G. Fuoco

Manuale dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.Guida all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

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Se non avessimo mai veduto le stelle, e il sole, e il cielo, nessuna delle parole che abbiamo detto sull'universo sarebbe stata mai pronunciata. Ma ora la visione del giorno e della notte, e dei mesi e dell'evolvere degli anni, ha creato il numero, e ci ha dato una concezione del tempo e il potere di indagare sulla natura dell'universo; e da questa sorgente abbiamo tratto la filosofia, di cui un bene maggiore non fu e non sarà mai donato dagli dei all'uomo mortale.(Platone)

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