Consiglio
Stato Sez. VI, 08-10-2008, n. 4933
F A T T O E D I R I T T O
1. xxx, comproprietaria dell’immobile
ove è ubicato il Teatro...., ha impugnato
con ricorso proposto davanti al Tar per la Puglia
il decreto del Prefetto di.. prot. n. 377/S.IV
del 14 giugno 2007, con cui è stata disposta
l'immissione in possesso del Comune di B. nell'intero
complesso immobiliare che contiene il Teatro...,
chiedendo anche la declaratoria di illegittimità
del comportamento del Prefetto di .. che avrebbe
appreso l'immobile senza la previa redazione
del verbale di consistenza.
Con sentenza n. 2999/07 del 18 dicembre 2007,
il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile,
rilevando che “la disposizione di immissione
del comune di B. nel possesso dell’intero
immobile, è meramente riproduttiva di
quella contenuta nel citato comma 106 [art.
2, comma 106, del D.L. 3.10.2006 n. 262, come
convertito dalla L. 24.11.2006 n. 286] e rappresenta
un atto interlocutorio, al quale farà
seguito la materiale occupazione del bene con
la redazione dello stato di consistenza da parte
dello stesso Comune”, aggiungendo che
“l’atto impugnato non è idoneo
a produrre di per sè alcuna lesione per
l’interesse dei ricorrenti”.
XXX ha proposto ricorso in appello avverso tale
sentenza, contestando la declaratoria di inammissibilità
del ricorso e deducendo che la norma primaria
applicata con l’impugnato provvedimento
è incostituzionale e che l’immissione
nel possesso dell’intero immobile è
comunque illegittima.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Ministero dell'economia e delle Finanze, il
Ministero per i beni e le attivitaà culturali,
la Prefettura di Bari e il Comune di B. si sono
costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione
del ricorso.
Con ordinanza n. 1493/2008 questa Sezione ha
respinto la domanda di sospensione dell’efficacia
dell’impugnata sentenza, rilevando che
il pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente,
prevalentemente di carattere patrimoniale, era
comunque ristorabile all’esito del giudizio
di merito, naturale sede per l’esame della
dedotta questione di legittimità costituzionale,
Tutte le parti hanno prodotto ampie memorie,
aventi ad oggetto anche gli effetti sul presente
giudizio della pubblicazione della sentenza
della Corte Costituzionale n. 128 del 30 aprile
2008.
All’odierna udienza la causa è
stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del presente giudizio è
costituito dalla contestazione del decreto del
Prefetto di B.i di immissione in possesso relativo
all’immobile, ove è ubicato il
Teatro...i.
Preliminarmente si rileva che il giudice di
primo grado ha errato nel dichiarare il ricorso
inammissibile, in quanto il fatto che l’atto
impugnato sia meramente applicativo di una c.d.
“legge – provvedimento” non
significa che non sussista l’interesse
dei soggetti lesi da tale atto a contestarlo
in giudizio, facendo valere l’incostituzionalità
della norma primaria.
Del resto, in ipotesi di leggi provvedimento
l’unica possibilità di tutela per
i cittadini è quella di impugnare gli
atti applicativi delle stesse, anche se di contenuto
vincolato rispetto alla legge, deducendo l’incostituzionalità
della stessa.
Questo è proprio quello che è
avvenuto nel caso di specie e il Tar avrebbe
dovuto quanto meno vagliare la questione di
costituzionalità e, solo in caso di valutazione
di manifesta infondatezza, avrebbe potuto decidere
il ricorso senza sospenderlo per l’invio
degli atti alla Corte Costituzionale.
3. Accertata l’ammissibilità del
ricorso di primo grado, la questione di costituzionalità
dedotta dalla parte ricorrente non assume più
rilievo, in quanto con sentenza n. 128 del 30
aprile 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art.
18, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria) e dell'art. 2, commi
105 e 106, dello stesso decreto-legge, nel testo
sostituito, in sede di conversione, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria).
Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti
appellate l’interesse al presente ricorso
non è venuto meno in seguito alla menzionata
declaratoria di incostituzionalità, in
quanto gli effetti della pronuncia della Consulta
non si estendono in modo automatico agli atti
che medio tempore hanno dato applicazione alla
norma incostituzionale, essendo invece necessario
che tali atti siano annullati dal giudice se
tempestivamente impugnati, come nel caso di
specie o siano rimossi, ricorrendone tutti i
presupposti, in sede di esercizio del potere
di autotutela.
Non risultando che le amministrazioni abbiano
adottato alcun provvedimento di autotutela in
seguito alla pubblicazione della sentenza della
Corte Costituzionale, permane l’interesse
della ricorrente all’annullamento del
decreto di immissione in possesso in questione.
Né il difetto di interesse può
derivare dall’ordinanza di protezione
civile n. 3557, emanata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con cui
è stata dichiarata l’indifferibilità
ed urgenza delle opere dirette al recupero e
messa in sicurezza del teatro...i.
Si tratterebbe di un difetto di interesse originario,
in quanto l’ordinanza è antecedente
all’atto impugnato; carenza di interesse,
che però non sussiste in quanto la nomina
di un Commissario delegato e gli atti da questo
adottati si pongono su un piano diverso rispetto
ad una procedura, qui in contestazione, diretta
all’espropriazione dell’immobile;
una cosa è avere la disponibilità
di un bene al fine del suo restauro, ferma restando
la proprietà privata, altra cosa è
acquisirne la disponibilità nell’ambito
di un procedimento espropriativo, all’esito
del quale il privato perde la proprietà
del bene.
Anche sotto tale profilo, quindi, sussisteva
in origine e permane oggi l’interesse
alla decisione.
4. L’impugnato decreto del Prefetto ...
era stato adottato in diretta applicazione e
dell'art. 2, commi 105 e 106, del D.L. n. 262/2006,
con cui era stato disposto l'esproprio del teatro
... in favore del Comune di B..
La declaratoria di incostituzionalità
della menzionata disposizione priva l’atto
impugnato della sua fonte normativa e ne determina
di conseguenza l’illegittimità.
Alcun rilievo assume la circostanza che l’incostituzionalità
sia stata pronunciata dalla Corte sulla base
di motivi diversi da quelli dedotti dalla parte
ricorrente e relativi al difetto dei requisiti
previsti d all’art. 77, comma II, della
Costituzione per la decretazione d’urgenza.
Infatti, sotto un primo profilo, va rilevato
che la Consulta ha esteso la sua pronuncia anche
alla legge di conversione con la conseguenza
che la legge provvedimento, avente ad oggetto
l’espropriazione del Teatro ...di B.è
stata espunta dall’ordinamento con effetti
ex tunc.
Sotto altro aspetto, una volta dichiarata incostituzionale
la norma, ogni applicazione della stessa difetta
del fondamento normativo e gli atti applicativi
non possono che essere dichiarati illegittimi,
tenuto conto che sono stati tempestiva,mente
impugnati anche con motivi attinenti all’incostituzionalità
della norma (benchè per contrasto con
diverse disposizioni della Costituzione).
Di conseguenza, l’impugnato decreto del
Prefetto di B...deve essere annullato e restano
così assorbite le ulteriori censure,
relative alla dedotta mancata redazione dello
stato di consistenza anche con riferimento ai
beni non rientranti nel Teatro...(annullato
il decreto di immissione in possesso, non vi
è infatti alcuna necessità di
procedere alla redazione dello stato di consistenza,
né sussiste un interesse all’accertamento
dell’illegittimità di tale omissione,
risultando illegittima l’intera condotta
di apprensione del bene fondata sul decreto
qui annullato).
Restano, inoltre, estranei all’oggetto
del presente giudizio tutti i profili inerenti
i precedenti accordi raggiunti tra le parti
in ordine alla ricostruzione e successiva gestione
del Teatro e riguardanti l’esecuzione
dei lavori di ricostruzione anche con riferimento
all’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3557 del 22 dicembre 2006.
5. In conclusione, l’appello deve essere
accolto con conseguente annullamento dell'atto
impugnato, in riforma della sentenza di primo
grado.
Alla soccombenza delle amministrazioni appellate
seguono le spese di giudizio nella misura indicata
in dispositivo.
P.
Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello
indicato in epigrafe e, per l’effetto,
in riforma della sentenza impugnata, accoglie
il ricorso di primo grado ed annulla il decreto
del Prefetto di B. nr. 377 del 14/06/2007.
Condanna le amministrazioni appellate in solido
alla rifusione, in favore dell’appellante,
delle spese di giudizio, liquidate nella somma
di Euro 4.000,00, oltre IVA e CP.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2008
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
- Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio,
con l'intervento dei Signori:
Giovanni
Ruoppolo Presidente
Paolo
Buonvino Consigliere
Luciano
Barra Caracciolo Consigliere
Roberto
Chieppa Consigliere Est.
Manfredo
Atzeni Consigliere