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Questioni
La risoluzione unilaterale ed
anticipata del contratto per esito
negativo del periodo di prova
previsto dal capitolato è
una misura di autotutela pubblicistica?
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| Massime
La vicenda all'esame si colloca in una fase successiva
a quella dell'aggiudicazione e stipulazione del
contratto che rappresenta il momento di separazione
fra la fase pubblicistica dell'appalto (attratta
nella giurisdizione del giudice amministrativo)
e quella paritetica di esecuzione (riservata alla
giurisdizione del giudice ordinario).
Né può essere accolta la tesi di parte
ricorrente che intende configurare la risoluzione
anticipata per esito negativo del periodo di prova
quale ipotesi di autotutela autoritativa.
In realtà le clausole del capitolato speciale
entrano a far parte, dopo la stipulazione, del contenuto
del contratto, che, come è noto, è
l'accordo per costituire, regolare ed estinguere
un rapporto patrimoniale.
Pertanto la loro applicazione non è espressione
di autotutela amministrativa, bensì rappresenta
l'esercizio dei diritti - anche di natura potestativa
- nascenti dal contratto stesso.
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Consiglio
Stato Sez. V, 17-10-2008, n. 5071
FATTO
Nella
sentenza n.3213/2006 il Tar Emilia Romagna- Bologna, Sez.I ha
così esposto i fatti di causa:
“Col
ricorso in epigrafe la ricorrente A. SERVIZI C.s. a r.l ha impugnato
il provvedimento con cui l'AUSL ... ha disposto e comunicato
l'esito negativo del periodo di prova della gestione del centro
disabili adulti "S." ai sensi e per gli effetti dell'articolo
13 del capitolato speciale d'appalto, ed ha, conseguentemente,
aggiudicato il servizio alla seconda classificata, cooperativa
Q., controinteressata.
Le
censure attengono essenzialmente alla inesatta applicazione
da parte della Stazione appaltante dell'articolo 21 del capitolato.
In
particolare la ricorrente sostiene che anche nel periodo di
prova avrebbe dovuto trovare applicazione il citato articolo
21 che disciplina le modalità di risoluzione per inadempimento
del contratto.
Si
sono costituite in giudizio l'Azienda Usl ... e la cooperativa
sociale Q..
Entrambe
hanno dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso. La cooperativa
Q. ha eccepito anche il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo.”
Ciò
premesso, il Tar, ritenendo fondata l’eccezione sollevata
in tal senso dalla cooperativa Q., ha dichiarato inammissibile
il ricorso per difetto di giurisdizione.
Avverso
la sopramenzionata sentenza ha proposto appello ( ric. n.2209/2007)
l’ A.Servizi Coop. Soc. A r.l., contestando che nella
fattispecie sussista il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo e chiedendo nel merito l’accoglimento,
in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado.
Si
sono costituite in giudizio per resistere all’appello
l’Azienda Unità Sanitaria Locale ... e la Cooperativa
Sociale Q. a r.l.
DIRITTO
La
questione principale posta con l’appello in esame consiste
nello stabilire se può essere condivisa la pronuncia
del Tar secondo cui sussiste il difetto del giudice amministrativo
in ordine alla presente controversia.
In
primo grado la A. Servizi Cooperativa Sociale a r.l. ha impugnato
l’atto con cui l’Azienda Unità Sanitaria
Locale... ha comunicato l'esito negativo del periodo di prova
della gestione del centro disabili adulti "S." ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del capitolato speciale
d'appalto ed ha, conseguentemente, aggiudicato il servizio alla
seconda classificata, Cooperativa Sociale Q. a r.l.
Il
Tar ha al riguardo affermato quanto segue:
“L'articolo
13 del capitolato speciale prevede espressamente che in caso
di esito negativo del periodo di prova, con lettera raccomandata,
l'Azienda Usl comunicherà in maniera esaustiva alla ditta
le motivazioni del mancato superamento senza che la ditta possa
sollevare eccezione (articolo 1456 del codice civile). In caso
di esito negativo nulla sarà dovuto alla ditta, eccezion
fatta per i pagamenti delle prestazioni effettuate durante il
periodo di prova.
Il
suddetto articolo, così come il successivo articolo 21
invocato dalla ricorrente, contempla un'ipotesi di risoluzione
unilaterale ed anticipata del contratto (per esito negativo
del periodo di prova l’art. 13, per inadempimento l’art.
21).
Conseguentemente
la vicenda all’esame si colloca in una fase successiva
a quella dell'aggiudicazione e stipulazione del contratto che
rappresenta il momento di separazione fra la fase pubblicistica
dell’appalto (attratta nella giurisdizione del giudice
amministrativo) e quella paritetica di esecuzione (riservata
alla giurisdizione del giudice ordinario).
Sul
punto la giurisprudenza del giudice amministrativo e del giudice
ordinario è costante (si veda Cassazione Sezioni Unite
n. 9391/2005 e n. 13.170/2006; C.St, V n. 2145/2004; TAR Lazio
Roma, III n. 616/2006; I n. 2430/2006).
Né
può essere accolta la tesi di parte ricorrente che intende
configurare la risoluzione anticipata per esito negativo del
periodo di prova quale ipotesi di autotutela autoritativa.
In
realtà le clausole del capitolato speciale entrano a
far parte, dopo la stipulazione, del contenuto del contratto,
che, come è noto, è l’accordo per costituire,
regolare ed estinguere un rapporto patrimoniale.
Pertanto
la loro applicazione non è espressione di autotutela
amministrativa, bensì rappresenta l'esercizio dei diritti
- anche di natura potestativa - nascenti dal contratto stesso.
In
definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per
difetto di giurisdizione.”
La
società appellante contesta la tesi del Tar sulla base
delle seguenti considerazioni:
a)
l’art.13 secondo alinea del capitolato prevede che in
caso di esito favorevole della prova “l’aggiudicazione
diverrà automaticamente definitiva”, sicchè
fino a tale momento l’appalto non si potrebbe considerare
perfezionato;
b)
il periodo di prova si collocherebbe tra l’aggiudicazione
provvisoria e quella definitiva, in un momento in cui non è
stato ancora stipulato in forma scritta il contratto ed allorquando
l’amministrazione eserciterebbe ancora una potestà
autoritativa, tanto che quest’ultima non ha ritenuto di
applicare, nel valutare il periodo di prova, la clausola contrattuale
secondo cui prima di risolvere il contratto per inadempimento
è necessario effettuare tre richiami.
Debbono
condividersi le conclusioni cui è giunto il Tar in ordine
alla giurisdizione sulla presente controversia.
Va
infatti considerato che nella fattispecie la procedura pubblicistica
di scelta del contraente si era conclusa con la definitiva individuazione
dell’aggiudicatario e che la lettera di invito prevedeva
che “la lettera di invito (ed allegati), il presente capitolato
speciale, la corrispondenza intercorsa, l’atto di approvazione
dell’esito della gara, tengono luogo del contratto e sono
immediatamente vincolanti per la ditta”.
Non
può esservi dubbio in tale contesto che, una volta esaurita
la procedura di gara, sia sorto tra le parti un vincolo contrattuale
avente ad oggetto l’esecuzione della prestazione per cui
è stata espletata la gara stessa, senza necessità
di ulteriori formalità.
Il
fatto che poi che fosse stato previsto un periodo di prova non
può ritenersi in contrasto con tale vincolo contrattuale,
essendo la prova un istituto previsto anche in altri contratti,
come quello di lavoro.
Né
può ritenersi che per il solo fatto che la valutazione
dell’esito della prova fosse rimessa all’amministrazione
si fosse in presenza di un atto autoritativo, perché
anche nel diritto privato sussistono situazioni del genere,
ove è riconosciuto ad una parte il diritto potestativo
di incidere in modo unilaterale sull’altrui posizione
giuridica.
Ovviamente
il soggetto che subisce effetti negativi dall’esercizio
di tale diritto potestativo non resta privo di tutela, potendo
far valere le sue ragioni dinanzi al giudice ordinario.
D’altra
parte ciò accade in via ordinaria per quanto concerne
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il cui rapporto
di lavoro come è noto è ora disciplinato da un
contratto privatistico, ove è previsto un analogo periodo
di prova e sulle cui controversie ( ivi comprese quelle concernenti
le valutazioni negative espresse in materia dell’ amministrazione)
è competente a decidere il giudice ordinario.
Né
può valere in contrario la sola circostanza che nel capitolato
si afferma che in caso di esito favorevole della prova “l’aggiudicazione
diverrà automaticamente definitiva”.
E’
infatti evidente che, trattandosi di vicende che - per quanto
si è prima evidenziato - sono successive sia alla vera
e propria aggiudicazione definitiva sia all’instaurazione
del rapporto contrattuale, la disposizione deve essere interpretata,
onde evitare inammissibili contraddizioni nell’ambito
della disciplina complessiva dell’appalto in questione,
nel senso che detto rapporto contrattuale, sorto a seguito dell’aggiudicazione
(e in qualche modo sostanzialmente identificato con quest’ultima),
si consolida e diviene pertanto definitivo.
Del
resto, come ha rettamente osservato la società appellata,
la stessa prospettazione del ricorso di primo grado era nel
senso che nella fattispecie si fosse già nella fase contrattuale,
tanto che si affermava che al giudizio negativo sulla prova
dovesse applicarsi la clausola del contratto che prevede la
necessità di tre contestazioni scritte prima di risolvere
il contratto per inadempimento.
Tale
questione dovrà essere peraltro risolta dal giudice ordinario.
L’appello
deve dunque essere respinto, restando assorbita l’eccezione
di inammissibiltà per difetto di interesse sollevata
dall’amministrazione appellata.
Sussistono
ragioni, in considerazione della particolarità della
fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese
del giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
respinge l’appello in epigrafe.
Compensa interamente fra le parti le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 28 marzo 2008, dal Consiglio
di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con
l'intervento dei seguenti Magistrati:
Emidio
Frascione PRESIDENTE
Claudio
Marchitiello CONSIGLIERE
Caro
Lucrezio Monticelli est. CONSIGLIERE
Aniello
Cerreto CONSIGLIERE
Nicola
Russo CONSIGLIERE