Consiglio
Stato Sez. VI, 22-10-2008, n. 5168
NARRATIVA in FATTO
Giovanni R. , originario ricorrente, appuntato
scelto dei Carabinieri, chiedeva (il 20.12.1993)
ed otteneva (il 27.1.1994) di andare in quiescenza
con decorrenza dal 3.7.1994, e la sua buonuscita
veniva liquidata (con atto dispositivo n. 1.960
del 6.7.1994), con sei scatti di anzianità,
ai sensi dell’art. 21, legge n. 232/1990,
ma, con atto dispositivo n. 2006 del 22.7.1994
e con le note datate 28.7.1994 e 20.9.1994, il
Comando Regione Carabinieri...Servizio Amministrativo
rideterminava lo status giuridico del ricorrente,
senza tuttavia attribuire gli scatti di cui all’art.
21 cit..
L’I.N.P.D.A.P. avviava, quindi, il recupero
della somma di vecchie lire 7.338.470 nei suoi
confronti.
Su richiesta del R., il Comando Regione Carabinieri
... con nota del 20.2.1995, precisava che i motivi
della soppressione dei benefici virtuali in parola
erano stati i seguenti: 1) la domanda di collocamento
a riposo era stata presentata in un momento precedente
a quello del compimento del 55° anno di età;
2) la cessazione del servizio era intervenuta
in anticipo, precisamente in data 3.7.1994, anziché
dal 1°.1.1995.
Con nota del 13.6.1995, anche il Comando Generale
dell’Arma confermava l’esattezza dell’atto
dispositivo n. 2006/1994.
Con nota del 26.5.1995, l’I.N.P.D.A.P. forniva
risposta meramente interlocutoria all’istanza
di annullamento dell’atto di recupero.
Insorgeva, quindi, l’interessato avverso
tutti i menzionati atti, deducendo violazione
e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e segg.,
legge n. 232/1990 e succ. modificazioni, in relazione
agli artt. 3, 36, 38, 95 e 97, Cost.; violazione
e falsa applicazione della legge n. 241/1990,
artt. 1, 3, 7 e segg.; violazione e falsa applicazione
del d.l. n. 384/1992, convertito nella legge n.
438/1992 e succ. modificazioni ed integrazioni,
eccesso di potere sotto diversi profili: a dire
del ricorrente, sarebbe stata disattesa la garanzia
di partecipazione al procedimento, l’a p.a.
nell’atto di recupero non avrebbe comparato
gli interessi pubblici e privati coinvolti, applicando
alla fattispecie una norma non espressamente esigente
la contemporanea maturazione dei due requisiti
dell’età anagrafica e dell’anzianità
di servizio, ferma restando l’inesistenza
di un termine iniziale di presentazione della
domanda, con la conseguente conservazione degli
effetti della stessa nell’anno di maturazione
del requisito anagrafico.
Si costituiva e resisteva in giudizio la p.a.
intimata, deducendo, con successiva memoria, il
difetto di giurisdizione limitatamente alla materia
pensionistica, la tardività del ricorso,
nonché l’inammissibilità del
gravame avverso atti non aventi natura provvedimentale,
ma di mera comunicazione informativa; l’infondatezza
del ricorso, in quanto, per l’accertata
mancanza del requisito dell’età,
utile ai fini del riconoscimento del beneficio
di cui all’art. 6-bis, d.l. n. 387/1987,
si sarebbe trattato di un atto dovuto di mero
ritiro, necessario per rimediare ad un indebito
esborso di danaro, non soggetto ad obbligo di
comunicazione.
Si costituiva anche l’I.N.P.D.A.P., per
resistere nel giudizio, deducendo l’infondatezza
del ricorso e contestando il diritto del R. a
beneficiare dei sei scatti virtuali previsti dalla
legge n. 232/1990, art. 21, comma 2.
Con ordinanza n. 826/1995, veniva respinta l’istanza
cautelare del R..
I primi giudici accoglievano poi, nel merito,
il gravame, con sentenza prontamente impugnata
dal Ministero soccombente, che eccepiva il difetto
di giurisdizione amministrativa per i profili
pensionistici; l’intempestività della
domanda presentata troppo in anticipo dal R.;
la natura meramente preparatoria dell’attività
ministeriale, solo propedeutica all’emanazione
di un atto da parte di altro ente (l’I.N.P.D.A.P.);
infine, l’insussistente obbligo di preavviso
per un atto (dovuto) appartenente ad una pregressa
serie procedimentale avviata ad istanza di parte.
All’esito della pubblica udienza di discussione
la vertenza passava in decisione sulle sole conclusioni
della p.a. appellante, non essendosi costituito
in giudizio alcuno dei due appellati.
MOTIVI della DECISIONE
L’appello è infondato e va respinto
per le ragioni che seguono.
La posizione di cui, con il ricorso in esame,
si chiede la tutela è qualificabile come
di diritto soggettivo, avendo il diritto alla
liquidazione dell’indennità di buonuscita
ed il riconoscimento di particolari benefici connessi
al rapporto di pubblico impiego natura di crediti
retributivi inerenti a detto rapporto (cfr.: Cass.
civile sez. un. 6.7.1991 n. 7476; C.d.S., sez.
IV, dec. 10.9.1991 n. 706), di guisa che l’azione
giudiziaria - intrapresa nei termini della prescrizione
- appare tempestivamente proposta (cfr.: C.d.S.,
sez. VI, dec. 6.7.2000 n. 3794).
Ferma restando la giurisdizione della Corte dei
conti nella materia strettamente pensionistica,
rientra nell’alveo della giurisdizione esclusiva
amministrativa la controversia inerente a situazioni
di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale,
azionate da un dipendente pubblico collocato a
riposo, sempre che, come nel caso di specie, il
rapporto di pubblico impiego risulti in collegamento
causale con la pretesa dedotta in giudizio.
La cognizione del giudice amministrativo in materia
di accertamento dei presupposti dell’indennità
di buonuscita non subisce alcun limite di giurisdizione,
atteso che la controversia sulla base e sulla
misura della indennità di buonuscita rientra
nella giurisdizione esclusiva del giudice del
rapporto di pubblico impiego (cfr. C.d.S., sez.
VI, dec. 22.1.1994 n. 56; Cass. civ., sez. un.,
sent. 17.5.1991 n. 5530).
La rideterminazione della buonuscita del ricorrente,
con la soppressione dei benefici virtuali previsti
dall’art. 21, legge 7 agosto 1990 n. 232,
era avvenuta senza che l’autorità
procedente (Comando Regione Carabinieri) consentisse
la sia pur minima partecipazione del privato al
procedimento amministrativo.
L’avvio di detto procedimento, avente carattere
di autotutela amministrativa diretta ad invalidare
un precedente atto attributivo di benefici all’interessato,
avrebbe dovuto essere tempestivamente comunicato
al ricorrente.
La mancanza di avviso costituiva vizio formale
di legittimità dell’atto, essendo
illegittimo un provvedimento diretto ad invalidare
un precedente atto attributivo di benefici al
privato, non preceduto, secondo le previsioni
del capo III, legge 7 agosto 1990 n. 241, dalla
comunicazione dell’avvio del relativo procedimento,
anche in considerazione del fatto che ogni atto
amministrativo dilatante la sfera giuridica del
destinatario ingenererebbe l’affidamento
circa il suo mantenimento, per cui l’atto
di sfavorevole autotutela che incida su di esso
dovrebbe necessariamente far seguito alla informazione
preventiva del soggetto interessato (cfr. C.d.S.,
sez. VI, dec. 20.4.2000 n. 2443).
Inoltre, l’impugnato provvedimento avrebbe
rideterminato lo status giuridico del R., senza
attribuirgli gli scatti di cui all’art.
21, legge n. 232 del 1990, omettendo di enunciare
i motivi dell’autotutela amministrativa,
non dimostrando di aver valutato comparativamente
gli interessi pubblici e privati coinvolti nel
procedimento, né esplicando alcuna valutazione
in ordine all’interesse pubblico alla rideterminazione
del trattamento pensionistico e di buonuscita.
L’art. 21, comma 2, citata legge n. 232/1990
stabilisce che il beneficio dei sei scatti virtuali
ai fini pensionistici e della buonuscita viene
attribuito <<…al personale che chieda
di essere collocato in quiescenza, a condizione
che abbia compiuto i 55 anni di età e 35
anni di servizio utile… la domanda di collocamento
in quiescenza deve essere prodotta entro e non
oltre il 30 giugno dell’anno in cui sono
maturate entrambe le predette anzianità>>.
La norma, quindi, fissa un termine ultimo finale
entro e non oltre il quale il dipendente può
presentare la domanda di pensionamento anticipato,
ma non fissa un termine iniziale, prima del quale
la domanda non sarebbe ammissibile.
Pertanto, appare destituito di fondamento il primo
motivo posto a sostegno del provvedimento di autotutela
impugnato: la domanda di collocamento a riposo
sarebbe stata indebitamente presentata in un momento
antecedente a quello del compimento del 55°
anno di età.
Ma anche il secondo motivo della revoca del beneficio
retributivo-previdenziale appare, almeno in parte,
censurabile.
Infatti, se è vero che la cessazione dal
servizio è intervenuta con cinque mesi
di anticipo ( precisamente in data 3.7.1994, anziché
dal 1°.1.1995), è altresì vero
che ciò sarebbe dipeso solo da un errore
della p.a., la quale non avrebbe verificato attentamente
la sussistenza in capo al ricorrente del doppio
requisito di legge (età e anzianità
di servizio).
La correzione di detto errore, tuttavia (intervenuta
successivamente con l’impugnato atto di
autotutela) non ha tenuto conto del fatto che
l’atto di revoca del beneficio dei sei scatti
virtuali avrebbe dovuto peritarsi di far salvi
gli effetti della domanda nell’anno di maturazione
del requisito anagrafico.
Non avendolo fatto, il provvedimento, oltre a
suscitare un ingiustificato contenzioso sulla
validità e sugli effetti della domanda
di pre-pensionamento, ha ottenuto di pregiudicare
la posizione del ricorrente, sotto un duplice
profilo:
1)perché gli ha imposto la restituzione
di somme percepite in buona fede e che comunque
gli sarebbero spettate, di lì a pochi mesi,
in applicazione del beneficio di legge;
2)perché non ha messo il ricorrente nelle
condizioni di valutare l’opportunità
di un pensionamento anticipato, in assenza dei
benefici dell’art. 21.
Ovviamente, stante la rilevata illegittimità
dell’atto di rideterminazione del trattamento
retributivo e previdenziale del ricorrente, gli
impugnati atti di recupero dell’I.N.P.D.A.P.
risultano travolti dall’illegittimità
derivata.
Infine, pure la domanda di accertamento del diritto
all’attribuzione dei benefici di legge è
accoglibile, atteso che il beneficio dei sei scatti
aggiuntivi, stante la particolarità della
vicenda amministrativa (che, per come si è
evoluta, non ha consentito al ricorrente di protrarre
di ulteriori cinque mesi il proprio mantenimento
in servizio) può essere riconosciuto e
quantificato, ovviamente con una decorrenza diversa
(cfr. C.d.S., sez. VI, dec. 17.4.1997 n. 611),
vale a dire anziché dalla data di cessazione
dal servizio (3.7.1994), dalla data di maturazione
virtuale del beneficio (1°.1.1995): infatti,
il ricorrente, nel 1994, aveva comunque, già
da alcuni anni, maturato la necessaria anzianità
di servizio ed il protrarsi di altri cinque mesi
di servizio nulla avrebbe aggiunto al possesso
del requisito di anzianità lavorativa.
Invero, stando al dettato della norma di cui al
secondo comma dell’art. 21, il beneficio
de quo opera a prescindere dalla valida decorrenza
del collocamento in quiescenza, poiché
la norma lo riconosce non a chi sia stato collocato
in quiescenza, bensì a chi <<…chieda
di essere collocato in quiescenza, a condizione
che abbia compiuto i 55 anni di età ed
i 35 anni di servizio utile>>: benché
l’art. 21, comma 3, faccia, poi, decorrere
il provvedimento di collocamento a riposo da 1°
gennaio dell’anno successivo a quello di
presentazione della domanda, nulla vieta che ciò
sia stabilito in via successiva, con un provvedimento
che abbia effetti “ora per allora”.
L’appello va, dunque, respinto, con salvezza
dell’impugnata sentenza, mentre nulla deve
disporsi per le spese del secondo grado di giudizio,
non essendosi costituito in giudizio alcun appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta,
respinge
l’appello;
nulla dispone per spese ed onorari del secondo
grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 01 luglio 2008
dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale
- Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento
dei Signori:
Claudio
Varrone Presidente
Luciano
Barra Caracciolo Consigliere
Aldo
Scola Consigliere rel. est.
Roberto
Giovagnoli Consigliere
Manfredo
Atzeni Consigliere
Presidente CLAUDIO
VARRONE