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Questioni

In sede di rideterminazione in peius della buonuscita, l'autorità procedente deve consentire la partecipazione del privato al procedimento amministrativo?.
Cioè l'avvio di detto procedimento, avente carattere di autotutela amministrativa diretta ad invalidare un precedente atto attributivo di benefici all'interessato, avrebbe dovuto essere tempestivamente comunicato al ricorrente?

Massime

La rideterminazione della buonuscita del ricorrente, con la soppressione dei benefici virtuali previsti dall'art. 21, legge 7 agosto 1990 n. 232, è avvenuta senza che l'autorità procedente abbia consentito la sia pur minima partecipazione del privato al procedimento amministrativo.
L'avvio di detto procedimento, avente carattere di autotutela amministrativa diretta ad invalidare un precedente atto attributivo di benefici all'interessato, avrebbe dovuto essere tempestivamente comunicato al ricorrente.

Consiglio Stato Sez. VI, 22-10-2008, n. 5168


NARRATIVA in FATTO

Giovanni R. , originario ricorrente, appuntato scelto dei Carabinieri, chiedeva (il 20.12.1993) ed otteneva (il 27.1.1994) di andare in quiescenza con decorrenza dal 3.7.1994, e la sua buonuscita veniva liquidata (con atto dispositivo n. 1.960 del 6.7.1994), con sei scatti di anzianità, ai sensi dell’art. 21, legge n. 232/1990, ma, con atto dispositivo n. 2006 del 22.7.1994 e con le note datate 28.7.1994 e 20.9.1994, il Comando Regione Carabinieri...Servizio Amministrativo rideterminava lo status giuridico del ricorrente, senza tuttavia attribuire gli scatti di cui all’art. 21 cit..

L’I.N.P.D.A.P. avviava, quindi, il recupero della somma di vecchie lire 7.338.470 nei suoi confronti.

Su richiesta del R., il Comando Regione Carabinieri ... con nota del 20.2.1995, precisava che i motivi della soppressione dei benefici virtuali in parola erano stati i seguenti: 1) la domanda di collocamento a riposo era stata presentata in un momento precedente a quello del compimento del 55° anno di età; 2) la cessazione del servizio era intervenuta in anticipo, precisamente in data 3.7.1994, anziché dal 1°.1.1995.

Con nota del 13.6.1995, anche il Comando Generale dell’Arma confermava l’esattezza dell’atto dispositivo n. 2006/1994.

Con nota del 26.5.1995, l’I.N.P.D.A.P. forniva risposta meramente interlocutoria all’istanza di annullamento dell’atto di recupero.

Insorgeva, quindi, l’interessato avverso tutti i menzionati atti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e segg., legge n. 232/1990 e succ. modificazioni, in relazione agli artt. 3, 36, 38, 95 e 97, Cost.; violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, artt. 1, 3, 7 e segg.; violazione e falsa applicazione del d.l. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992 e succ. modificazioni ed integrazioni, eccesso di potere sotto diversi profili: a dire del ricorrente, sarebbe stata disattesa la garanzia di partecipazione al procedimento, l’a p.a. nell’atto di recupero non avrebbe comparato gli interessi pubblici e privati coinvolti, applicando alla fattispecie una norma non espressamente esigente la contemporanea maturazione dei due requisiti dell’età anagrafica e dell’anzianità di servizio, ferma restando l’inesistenza di un termine iniziale di presentazione della domanda, con la conseguente conservazione degli effetti della stessa nell’anno di maturazione del requisito anagrafico.

Si costituiva e resisteva in giudizio la p.a. intimata, deducendo, con successiva memoria, il difetto di giurisdizione limitatamente alla materia pensionistica, la tardività del ricorso, nonché l’inammissibilità del gravame avverso atti non aventi natura provvedimentale, ma di mera comunicazione informativa; l’infondatezza del ricorso, in quanto, per l’accertata mancanza del requisito dell’età, utile ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6-bis, d.l. n. 387/1987, si sarebbe trattato di un atto dovuto di mero ritiro, necessario per rimediare ad un indebito esborso di danaro, non soggetto ad obbligo di comunicazione.

Si costituiva anche l’I.N.P.D.A.P., per resistere nel giudizio, deducendo l’infondatezza del ricorso e contestando il diritto del R. a beneficiare dei sei scatti virtuali previsti dalla legge n. 232/1990, art. 21, comma 2.

Con ordinanza n. 826/1995, veniva respinta l’istanza cautelare del R..

I primi giudici accoglievano poi, nel merito, il gravame, con sentenza prontamente impugnata dal Ministero soccombente, che eccepiva il difetto di giurisdizione amministrativa per i profili pensionistici; l’intempestività della domanda presentata troppo in anticipo dal R.; la natura meramente preparatoria dell’attività ministeriale, solo propedeutica all’emanazione di un atto da parte di altro ente (l’I.N.P.D.A.P.); infine, l’insussistente obbligo di preavviso per un atto (dovuto) appartenente ad una pregressa serie procedimentale avviata ad istanza di parte.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione sulle sole conclusioni della p.a. appellante, non essendosi costituito in giudizio alcuno dei due appellati.

MOTIVI della DECISIONE

L’appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

La posizione di cui, con il ricorso in esame, si chiede la tutela è qualificabile come di diritto soggettivo, avendo il diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita ed il riconoscimento di particolari benefici connessi al rapporto di pubblico impiego natura di crediti retributivi inerenti a detto rapporto (cfr.: Cass. civile sez. un. 6.7.1991 n. 7476; C.d.S., sez. IV, dec. 10.9.1991 n. 706), di guisa che l’azione giudiziaria - intrapresa nei termini della prescrizione - appare tempestivamente proposta (cfr.: C.d.S., sez. VI, dec. 6.7.2000 n. 3794).

Ferma restando la giurisdizione della Corte dei conti nella materia strettamente pensionistica, rientra nell’alveo della giurisdizione esclusiva amministrativa la controversia inerente a situazioni di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, azionate da un dipendente pubblico collocato a riposo, sempre che, come nel caso di specie, il rapporto di pubblico impiego risulti in collegamento causale con la pretesa dedotta in giudizio.

La cognizione del giudice amministrativo in materia di accertamento dei presupposti dell’indennità di buonuscita non subisce alcun limite di giurisdizione, atteso che la controversia sulla base e sulla misura della indennità di buonuscita rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di pubblico impiego (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. 22.1.1994 n. 56; Cass. civ., sez. un., sent. 17.5.1991 n. 5530).

La rideterminazione della buonuscita del ricorrente, con la soppressione dei benefici virtuali previsti dall’art. 21, legge 7 agosto 1990 n. 232, era avvenuta senza che l’autorità procedente (Comando Regione Carabinieri) consentisse la sia pur minima partecipazione del privato al procedimento amministrativo.

L’avvio di detto procedimento, avente carattere di autotutela amministrativa diretta ad invalidare un precedente atto attributivo di benefici all’interessato, avrebbe dovuto essere tempestivamente comunicato al ricorrente.

La mancanza di avviso costituiva vizio formale di legittimità dell’atto, essendo illegittimo un provvedimento diretto ad invalidare un precedente atto attributivo di benefici al privato, non preceduto, secondo le previsioni del capo III, legge 7 agosto 1990 n. 241, dalla comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, anche in considerazione del fatto che ogni atto amministrativo dilatante la sfera giuridica del destinatario ingenererebbe l’affidamento circa il suo mantenimento, per cui l’atto di sfavorevole autotutela che incida su di esso dovrebbe necessariamente far seguito alla informazione preventiva del soggetto interessato (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. 20.4.2000 n. 2443).

Inoltre, l’impugnato provvedimento avrebbe rideterminato lo status giuridico del R., senza attribuirgli gli scatti di cui all’art. 21, legge n. 232 del 1990, omettendo di enunciare i motivi dell’autotutela amministrativa, non dimostrando di aver valutato comparativamente gli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento, né esplicando alcuna valutazione in ordine all’interesse pubblico alla rideterminazione del trattamento pensionistico e di buonuscita.

L’art. 21, comma 2, citata legge n. 232/1990 stabilisce che il beneficio dei sei scatti virtuali ai fini pensionistici e della buonuscita viene attribuito <<…al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile… la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno in cui sono maturate entrambe le predette anzianità>>.

La norma, quindi, fissa un termine ultimo finale entro e non oltre il quale il dipendente può presentare la domanda di pensionamento anticipato, ma non fissa un termine iniziale, prima del quale la domanda non sarebbe ammissibile.

Pertanto, appare destituito di fondamento il primo motivo posto a sostegno del provvedimento di autotutela impugnato: la domanda di collocamento a riposo sarebbe stata indebitamente presentata in un momento antecedente a quello del compimento del 55° anno di età.

Ma anche il secondo motivo della revoca del beneficio retributivo-previdenziale appare, almeno in parte, censurabile.

Infatti, se è vero che la cessazione dal servizio è intervenuta con cinque mesi di anticipo ( precisamente in data 3.7.1994, anziché dal 1°.1.1995), è altresì vero che ciò sarebbe dipeso solo da un errore della p.a., la quale non avrebbe verificato attentamente la sussistenza in capo al ricorrente del doppio requisito di legge (età e anzianità di servizio).

La correzione di detto errore, tuttavia (intervenuta successivamente con l’impugnato atto di autotutela) non ha tenuto conto del fatto che l’atto di revoca del beneficio dei sei scatti virtuali avrebbe dovuto peritarsi di far salvi gli effetti della domanda nell’anno di maturazione del requisito anagrafico.

Non avendolo fatto, il provvedimento, oltre a suscitare un ingiustificato contenzioso sulla validità e sugli effetti della domanda di pre-pensionamento, ha ottenuto di pregiudicare la posizione del ricorrente, sotto un duplice profilo:

1)perché gli ha imposto la restituzione di somme percepite in buona fede e che comunque gli sarebbero spettate, di lì a pochi mesi, in applicazione del beneficio di legge;

2)perché non ha messo il ricorrente nelle condizioni di valutare l’opportunità di un pensionamento anticipato, in assenza dei benefici dell’art. 21.

Ovviamente, stante la rilevata illegittimità dell’atto di rideterminazione del trattamento retributivo e previdenziale del ricorrente, gli impugnati atti di recupero dell’I.N.P.D.A.P. risultano travolti dall’illegittimità derivata.

Infine, pure la domanda di accertamento del diritto all’attribuzione dei benefici di legge è accoglibile, atteso che il beneficio dei sei scatti aggiuntivi, stante la particolarità della vicenda amministrativa (che, per come si è evoluta, non ha consentito al ricorrente di protrarre di ulteriori cinque mesi il proprio mantenimento in servizio) può essere riconosciuto e quantificato, ovviamente con una decorrenza diversa (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. 17.4.1997 n. 611), vale a dire anziché dalla data di cessazione dal servizio (3.7.1994), dalla data di maturazione virtuale del beneficio (1°.1.1995): infatti, il ricorrente, nel 1994, aveva comunque, già da alcuni anni, maturato la necessaria anzianità di servizio ed il protrarsi di altri cinque mesi di servizio nulla avrebbe aggiunto al possesso del requisito di anzianità lavorativa.

Invero, stando al dettato della norma di cui al secondo comma dell’art. 21, il beneficio de quo opera a prescindere dalla valida decorrenza del collocamento in quiescenza, poiché la norma lo riconosce non a chi sia stato collocato in quiescenza, bensì a chi <<…chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età ed i 35 anni di servizio utile>>: benché l’art. 21, comma 3, faccia, poi, decorrere il provvedimento di collocamento a riposo da 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda, nulla vieta che ciò sia stabilito in via successiva, con un provvedimento che abbia effetti “ora per allora”.

L’appello va, dunque, respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre nulla deve disporsi per le spese del secondo grado di giudizio, non essendosi costituito in giudizio alcun appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,

respinge l’appello;
nulla dispone per spese ed onorari del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 01 luglio 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone Presidente

Luciano Barra Caracciolo Consigliere

Aldo Scola Consigliere rel. est.

Roberto Giovagnoli Consigliere

Manfredo Atzeni Consigliere


Presidente
CLAUDIO VARRONE

 

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Bruno E.G. Fuoco

Manuale dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.Guida all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

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Certi racconti, che in genere si crede siano riservati ai bambini, sono in realtà dei racconti iniziatici, ma per poterli interpretare bisogna conoscere la scienza dei simboli. Il drago non è altro che la forza sessuale. Il castello è il corpo dell'uomo. In tale castello sospira la principessa, cioè l'anima che la forza sessuale mal dominata tiene prigioniera. Il cavaliere è l'ego, lo spirito dell'uomo e le armi di cui si serve per vincere il drago rappresentano i mezzi di cui lo spirito dispone: la volontà, la scienza per dominare la forza sessuale ed utilizzarla. Perciò, una volta dominato, il drago diventa il servitore dell’uomo, gli serve come mezzo per viaggiare nello spazio, perché il drago ha delle ali. Sebbene sia rappresentato con una coda di serpente - simbolo delle forze sotterranee - possiede anche delle ali. È chiaro, semplice: è l'eterno linguaggio dei simboli.(Omraam Mikhaël Aïvanhov)

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