Consiglio
Stato Sez. IV, 06-11-2008, n. 5505
FATTO
Con
ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Friuli-Venezia Giulia gli attuali
appellanti impugnavano gli atti con i quali il
Consiglio comunale di T., dopo nove anni dalla
approvazione di un piano di recupero di iniziativa
pubblica chiamato “via dei Capitelli”
che riguardava anche il recupero di un edificio
di proprietà dei ricorrenti, rielaborava
il piano, revocando quello precedente e adottando
un nuovo piano di recupero di iniziativa pubblica.
Con
il nuovo piano, in particolare, si spostava il
parcheggio sotterraneo in altra zona, si prevedeva
che il cortile interno fosse destinato a uso pubblico,
per i parcheggi da riservare agli interventi non
si teneva conto degli interventi previsti per
il recupero del 1998.
Venivano
dedotti i vizi di violazione di legge e di eccesso
di potere sotto svariati profili.
Il
Tribunale adito respingeva il ricorso ritenendo
infondate le doglianze prospettate in quella sede.
In
particolare, si riteneva sussistente la idonea,
congrua e adeguata motivazione, con richiamo a
quanto esposto dal Ministero dei beni culturali
e ambientali e della competente Soprintendenza,
che, a seguito del reperimento di reperti di valore
archeologico (reperimento di strutture murarie
di età romana e medievale, importanti per
la ricostruzione topografica dell’antica
città di Tergeste e i resti di una banchina
portuale romana), imponeva una serie di prescrizioni,
tra le quali l’abbandono della realizzazione
di garage sotterranei.
Veniva
tra l’altro ritenuto infondato anche il
motivo consistente nella violazione dell’articolo
41 sexies della L.1150/1942., in quanto riferito
solo alle nuove costruzioni.
Con
l’atto di appello vengono dedotte le censure
di violazione e falsa applicazione di legge ed
eccesso di potere sotto vari profili.
In
particolare viene riproposta la censura di violazione
dell’articolo 41 sexies legge 1150/1942,
in quanto il primo giudice ha ritenuto che la
riserva di appositi spazi di parcheggio riguardi
solo gli interventi di nuova costruzione e non
anche il caso di ristrutturazione.
L’amministrazione
ha ignorato gli interventi già assentiti
e non ancora ultimati alla data di adozione del
nuovo piano di recupero (24.7.1997), prevedendo
un dimensionamento compreso tra il 30% e il 50%
del numero degli alloggi previsti.
Si
deduce il difetto di motivazione adeguata anche
in relazione al peggioramento della situazioni
con riguardo ad aspettative qualificate.
Si
invoca il principio in base al quale l’amministrazione
in sede di definizione degli standards urbanistici
deve rapportare la dotazione di standard non solo
alla quantità di superficie destinata alle
nuove scelte urbanistiche, ma anche deve tenere
conto della situazione preesistente, dovendosi
considerare la dotazione complessiva e globale.
Gli
standards a parcheggio avrebbero dovuto essere
rapportati non solo ai nuovi interventi di recupero,
ma anche a quelli già realizzati sotto
la vigenza del vecchio piano di recupero e dopo
la entrata in vigore della legge 122/1989.
In
sostanza si lamenta la contraddittorietà
delle scelte amministrative, oltre al difetto
di adeguata istruttoria e motivazione.
Si
è costituito il comune di Trieste, che
chiede dichiararsi la inammissibilità dell’appello,
nonché il rigetto perché infondato,
sulla base della legittimità dell’operato
dell’amministrazione.
Alla
udienza pubblica del 17 ottobre 2008 la causa
è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.
A prescindere dai profili di inammissibilità
rilevati dal Comune di T. e, per mancata evocazione
in giudizio del Ministero dei Beni Culturali,
va osservato che il primo giudice ha rilevato
come il ripensamento, nel tempo, della amministrazione
comunale sia stato determinato dagli atti dell’amministrazione
dei beni culturali e a tali atti si è fatto
riferimento per relationem nella motivazione.
Parte
appellante lamenta che sia stato spostato in altra
zona il parcheggio sotterraneo e tale spostamento
è stato imposto dalle osservazioni della
amministrazione dei beni culturali.
Su
tale punto di pronuncia della sentenza di primo
grado, oltre che naturalmente su tale motivo di
revoca del precedente piano, in realtà,
parte appellante nulla osserva o contesta.
Tale
mancanza di contestazione sortisce effetti sia
sulla resistenza dell’atto amministrativo
rispetto alle censure sui residui motivi dell’atto
di autotutela, nel senso che è sufficiente
la sopravvivenza di uno solo dei vari motivi di
revoca a rendere intangibile l’atto amministrativo,
che sotto il versante processuale, in presenza
di pluralità di argomentazioni giuridiche,
non tutte contestate.
Dal
punto di vista processuale, è inammissibile
l’appello proposto avverso una sentenza
di primo grado, che si fonda su una pluralità
di argomentazioni giuridiche autonome, allorchè
la impugnazione sia rivolta solo contro alcune
di tali argomentazioni, in quanto le ragioni esposte
in sentenza, e non contestate, sono sufficienti
a sorreggerla (Consiglio di Stato, IV, 20 aprile
1993, n.440). Nella specie, l’atto di appello
non assolve l’onere di contestare adeguatamente
il passaggio argomentativo che fa riferimento
alle motivazioni addotte dalla amministrazione
dei beni culturali.
Dal
punto di vista sostanziale, si ritiene che, in
presenza di varie ragioni argomentative, in caso
di diniego o atto di autotutela sorretto da più
ragioni giustificatrici fra loro autonome è
sufficiente a sorreggere la legittimità
dell’atto impugnato la conformità
a legge anche di una sola di esse (C. Stato, IV,
10 dicembre 2007, n.6325).
Allorchè
un atto è fondato su una pluralità
di motivi, l’eventuale illegittimità
di uno o di alcuno di essi non è sufficiente
a determinare l’annullamento quando gli
altri siano sufficienti a giustificare la decisione
amministrativa adottata Ai fini della illegittimità
di un atto amministrativo è sufficiente,
in caso di pluralità di motivazioni autonome
poste a fondamento dell’atto stesso, che
almeno una delle dette motivazioni sia riconosciuta
idonea a sorreggere l’atto stesso (nella
specie si è ritenuta inammissibile per
carenza di interesse l’ impugnazione con
la quale si censurava una delle varie motivazioni
autonome di un atto amministrativo, stante la
congruità e la sufficienza di quella non
denunciata per vizi di legittimità; Consiglio
di Stato, V, 29 agosto 1994, n.926).
In
definitiva, nella specie, non solo sussisteva
la adeguata motivazione sotto diversi profili,
ma tale sussistenza non è stata posta in
discussione nell’appello.
Tale
pluralità di adeguate motivazioni sarebbe
sufficiente a ritenere irrilevanti i motivi di
appello, con i quali si lamenta la mancanza di
adeguata motivazione sia perché si sarebbero
instaurate posizioni di affidamento che perché
non si sarebbe tenuto conto delle precedenti previsioni.
2.Parte
appellante sostiene altresì che in caso
di presenza di posizioni favorevoli che vengano
fatte recedere in seguito a ripensamenti successivi,
sussista un onere maggiore di adeguata motivazione.
A
parte la insussistenza di posizioni qualificate
che, sole, impongono un ispessimento dell’obbligo
motivazionale della amministrazione comunale in
caso di modifiche, varianti o revoche di previsioni
pianificatorie, il Comitato Beni Culturali e Ambientali
aveva stabilito nella riunione del 23.5.1995,
tra i punti obbligati, l’ “abbandono
(della)….. realizzazione dei garages sotterranei
e della galleria”.
3.Con
altro motivo di appello si lamenta la violazione
dell’art. 41 sexies della legge 1150 del
1942, in quanto non sarebbe stato rispettato il
vincolo della riserva di appositi spazi di parcheggio
per le nuove costruzioni.
Il
motivo di appello è infondato in base alla
sua prospettazione.
La
dotazione minima di parcheggi privati dettata
dall’art. 2 della l.122 del 1989 non si
applica a qualunque intervento edilizio, bensì
esclusivamente a quelli rientranti nella nozione
di “nuova costruzione” nella quale,
pertanto, non possono farsi rientrare gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio esistente
di cui all’art. 31 della L.457 del 1978,
come vorrebbe parte appellante, trattandosi di
ristrutturazioni edilizie di immobile ricadente
in un ambito territoriale assoggettato a piano
di recupero.
4.
Allo stesso modo, non è condivisibile l’ulteriore
deduzione dell’appellante, secondo cui gli
standards a parcheggio previsti dall’art.
41 sexies avrebbero dovuto essere rapportati non
solo ai nuovi interventi di recupero previsti
dal piano del 1998, ma anche a quelli già
realizzati sotto la vigenza del vecchio piano
di recupero e dopo la entrata in vigore della
legge 122 del 1989.
Secondo
parte appellante nella deliberazione contestata
l’amministrazione comunale di Trieste avrebbe
pretermesso ogni valutazione pregressa, con l’effetto
che le costruzioni a uso residenziale ristrutturate
prima della entrata in vigore del nuovo piano
di recupero risulterebbero prive di parcheggio.
La
legge 765 del 1978, che ha aggiunto l’art.
41 sexies della legge 1150 del 1942, prevede lo
standard degli spazi di parcheggio riservati alle
nuove costruzioni e alle aree di pertinenza delle
costruzioni in 1 mq per ogni 20 mc di costruzione,
mentre l’articolo 2, comma 2 della legge
122/1989 ha modificato tale misura in 1 mq per
ogni 10 mc di costruzione.
Poiché
nel piano del 1988 per le ristrutturazioni era
previsto un diverso standard per parcheggi, la
nuova disciplina della legge 122 del 1989 non
ha comportato variazioni della misura dello standard
per le ristrutturazioni previste dal piano del
1988.
Conseguentemente,
l’unico obbligo al quale era tenuto il comune
nella formazione del nuovo piano di recupero del
1998 era quello derivante dall’articolo
41 sexies, che riguarda esclusivamente le nuove
costruzioni.
Né
sussiste la lamentata differenza di trattamento
tra situazioni in realtà diverse.
Come
ha osservato anche il primo giudice, la impostazione
del piano del 1988 correlava le ristrutturazioni
al recupero degli edifici esistenti non interessati
da crolli e che mantenevano l’aspetto originario;
la mutata impostazione del nuovo piano del 1998,
essendo invece tesa alla conservazione dell’aspetto
architettonico e storico degli edifici, ritiene
di valutare come ristrutturazioni solo quelle
che riguardano gli edifici che, a causa dei crolli
sopravvenuti, hanno perduto il loro aspetto originario.
In
definitiva le deduzioni di parte appellante sono
tutte infondate.
5.Per
le considerazioni sopra svolte, l’appello
va respinto.
Sussistono
giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione
delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione
quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, così provvede:
rigetta
l’appello, confermando la impugnata sentenza.
Spese compensate.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dalla autorità
amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del 17
ottobre 2008, con l’intervento dei magistrati:
Giovanni
Vacirca, Presidente
Giuseppe
Romeo, Consigliere
Anna
Leoni, Consigliere
Sergio
De Felice, Consigliere, estensore
Vito
Carella, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio
De Felice Giovanni Vacirca