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Questioni

In presenza di varie ragioni argomentative poste a supporto di un diniego o di un atto di autotutela fra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell'atto impugnato la conformità a legge anche di una sola di esse ?

Massime

Dal punto di vista sostanziale, si ritiene che, in presenza di varie ragioni argomentative, in caso di diniego o atto di autotutela sorretto da più ragioni giustificatrici fra loro autonome è sufficiente a sorreggere la legittimità dell'atto impugnato la conformità a legge anche di una sola di esse (C. Stato, IV, 10 dicembre 2007, n.6325).


Allorchè un atto è fondato su una pluralità di motivi, l'eventuale illegittimità di uno o di alcuno di essi non è sufficiente a determinare l'annullamento quando gli altri siano sufficienti a giustificare la decisione amministrativa adottata Ai fini della illegittimità di un atto amministrativo è sufficiente, in caso di pluralità di motivazioni autonome poste a fondamento dell'atto stesso, che almeno una delle dette motivazioni sia riconosciuta idonea a sorreggere l'atto stesso (nella specie si è ritenuta inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione con la quale si censurava una delle varie motivazioni autonome di un atto amministrativo, stante la congruità e la sufficienza di quella non denunciata per vizi di legittimità; Consiglio di Stato, V, 29 agosto 1994, n.926).

Consiglio Stato Sez. IV, 06-11-2008, n. 5505


FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia gli attuali appellanti impugnavano gli atti con i quali il Consiglio comunale di T., dopo nove anni dalla approvazione di un piano di recupero di iniziativa pubblica chiamato “via dei Capitelli” che riguardava anche il recupero di un edificio di proprietà dei ricorrenti, rielaborava il piano, revocando quello precedente e adottando un nuovo piano di recupero di iniziativa pubblica.

Con il nuovo piano, in particolare, si spostava il parcheggio sotterraneo in altra zona, si prevedeva che il cortile interno fosse destinato a uso pubblico, per i parcheggi da riservare agli interventi non si teneva conto degli interventi previsti per il recupero del 1998.

Venivano dedotti i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili.

Il Tribunale adito respingeva il ricorso ritenendo infondate le doglianze prospettate in quella sede.

In particolare, si riteneva sussistente la idonea, congrua e adeguata motivazione, con richiamo a quanto esposto dal Ministero dei beni culturali e ambientali e della competente Soprintendenza, che, a seguito del reperimento di reperti di valore archeologico (reperimento di strutture murarie di età romana e medievale, importanti per la ricostruzione topografica dell’antica città di Tergeste e i resti di una banchina portuale romana), imponeva una serie di prescrizioni, tra le quali l’abbandono della realizzazione di garage sotterranei.

Veniva tra l’altro ritenuto infondato anche il motivo consistente nella violazione dell’articolo 41 sexies della L.1150/1942., in quanto riferito solo alle nuove costruzioni.

Con l’atto di appello vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

In particolare viene riproposta la censura di violazione dell’articolo 41 sexies legge 1150/1942, in quanto il primo giudice ha ritenuto che la riserva di appositi spazi di parcheggio riguardi solo gli interventi di nuova costruzione e non anche il caso di ristrutturazione.

L’amministrazione ha ignorato gli interventi già assentiti e non ancora ultimati alla data di adozione del nuovo piano di recupero (24.7.1997), prevedendo un dimensionamento compreso tra il 30% e il 50% del numero degli alloggi previsti.

Si deduce il difetto di motivazione adeguata anche in relazione al peggioramento della situazioni con riguardo ad aspettative qualificate.

Si invoca il principio in base al quale l’amministrazione in sede di definizione degli standards urbanistici deve rapportare la dotazione di standard non solo alla quantità di superficie destinata alle nuove scelte urbanistiche, ma anche deve tenere conto della situazione preesistente, dovendosi considerare la dotazione complessiva e globale.

Gli standards a parcheggio avrebbero dovuto essere rapportati non solo ai nuovi interventi di recupero, ma anche a quelli già realizzati sotto la vigenza del vecchio piano di recupero e dopo la entrata in vigore della legge 122/1989.

In sostanza si lamenta la contraddittorietà delle scelte amministrative, oltre al difetto di adeguata istruttoria e motivazione.

Si è costituito il comune di Trieste, che chiede dichiararsi la inammissibilità dell’appello, nonché il rigetto perché infondato, sulla base della legittimità dell’operato dell’amministrazione.

Alla udienza pubblica del 17 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. A prescindere dai profili di inammissibilità rilevati dal Comune di T. e, per mancata evocazione in giudizio del Ministero dei Beni Culturali, va osservato che il primo giudice ha rilevato come il ripensamento, nel tempo, della amministrazione comunale sia stato determinato dagli atti dell’amministrazione dei beni culturali e a tali atti si è fatto riferimento per relationem nella motivazione.

Parte appellante lamenta che sia stato spostato in altra zona il parcheggio sotterraneo e tale spostamento è stato imposto dalle osservazioni della amministrazione dei beni culturali.

Su tale punto di pronuncia della sentenza di primo grado, oltre che naturalmente su tale motivo di revoca del precedente piano, in realtà, parte appellante nulla osserva o contesta.

Tale mancanza di contestazione sortisce effetti sia sulla resistenza dell’atto amministrativo rispetto alle censure sui residui motivi dell’atto di autotutela, nel senso che è sufficiente la sopravvivenza di uno solo dei vari motivi di revoca a rendere intangibile l’atto amministrativo, che sotto il versante processuale, in presenza di pluralità di argomentazioni giuridiche, non tutte contestate.

Dal punto di vista processuale, è inammissibile l’appello proposto avverso una sentenza di primo grado, che si fonda su una pluralità di argomentazioni giuridiche autonome, allorchè la impugnazione sia rivolta solo contro alcune di tali argomentazioni, in quanto le ragioni esposte in sentenza, e non contestate, sono sufficienti a sorreggerla (Consiglio di Stato, IV, 20 aprile 1993, n.440). Nella specie, l’atto di appello non assolve l’onere di contestare adeguatamente il passaggio argomentativo che fa riferimento alle motivazioni addotte dalla amministrazione dei beni culturali.

Dal punto di vista sostanziale, si ritiene che, in presenza di varie ragioni argomentative, in caso di diniego o atto di autotutela sorretto da più ragioni giustificatrici fra loro autonome è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto impugnato la conformità a legge anche di una sola di esse (C. Stato, IV, 10 dicembre 2007, n.6325).

Allorchè un atto è fondato su una pluralità di motivi, l’eventuale illegittimità di uno o di alcuno di essi non è sufficiente a determinare l’annullamento quando gli altri siano sufficienti a giustificare la decisione amministrativa adottata Ai fini della illegittimità di un atto amministrativo è sufficiente, in caso di pluralità di motivazioni autonome poste a fondamento dell’atto stesso, che almeno una delle dette motivazioni sia riconosciuta idonea a sorreggere l’atto stesso (nella specie si è ritenuta inammissibile per carenza di interesse l’ impugnazione con la quale si censurava una delle varie motivazioni autonome di un atto amministrativo, stante la congruità e la sufficienza di quella non denunciata per vizi di legittimità; Consiglio di Stato, V, 29 agosto 1994, n.926).

In definitiva, nella specie, non solo sussisteva la adeguata motivazione sotto diversi profili, ma tale sussistenza non è stata posta in discussione nell’appello.

Tale pluralità di adeguate motivazioni sarebbe sufficiente a ritenere irrilevanti i motivi di appello, con i quali si lamenta la mancanza di adeguata motivazione sia perché si sarebbero instaurate posizioni di affidamento che perché non si sarebbe tenuto conto delle precedenti previsioni.

2.Parte appellante sostiene altresì che in caso di presenza di posizioni favorevoli che vengano fatte recedere in seguito a ripensamenti successivi, sussista un onere maggiore di adeguata motivazione.

A parte la insussistenza di posizioni qualificate che, sole, impongono un ispessimento dell’obbligo motivazionale della amministrazione comunale in caso di modifiche, varianti o revoche di previsioni pianificatorie, il Comitato Beni Culturali e Ambientali aveva stabilito nella riunione del 23.5.1995, tra i punti obbligati, l’ “abbandono (della)….. realizzazione dei garages sotterranei e della galleria”.

3.Con altro motivo di appello si lamenta la violazione dell’art. 41 sexies della legge 1150 del 1942, in quanto non sarebbe stato rispettato il vincolo della riserva di appositi spazi di parcheggio per le nuove costruzioni.

Il motivo di appello è infondato in base alla sua prospettazione.

La dotazione minima di parcheggi privati dettata dall’art. 2 della l.122 del 1989 non si applica a qualunque intervento edilizio, bensì esclusivamente a quelli rientranti nella nozione di “nuova costruzione” nella quale, pertanto, non possono farsi rientrare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 31 della L.457 del 1978, come vorrebbe parte appellante, trattandosi di ristrutturazioni edilizie di immobile ricadente in un ambito territoriale assoggettato a piano di recupero.

4. Allo stesso modo, non è condivisibile l’ulteriore deduzione dell’appellante, secondo cui gli standards a parcheggio previsti dall’art. 41 sexies avrebbero dovuto essere rapportati non solo ai nuovi interventi di recupero previsti dal piano del 1998, ma anche a quelli già realizzati sotto la vigenza del vecchio piano di recupero e dopo la entrata in vigore della legge 122 del 1989.

Secondo parte appellante nella deliberazione contestata l’amministrazione comunale di Trieste avrebbe pretermesso ogni valutazione pregressa, con l’effetto che le costruzioni a uso residenziale ristrutturate prima della entrata in vigore del nuovo piano di recupero risulterebbero prive di parcheggio.

La legge 765 del 1978, che ha aggiunto l’art. 41 sexies della legge 1150 del 1942, prevede lo standard degli spazi di parcheggio riservati alle nuove costruzioni e alle aree di pertinenza delle costruzioni in 1 mq per ogni 20 mc di costruzione, mentre l’articolo 2, comma 2 della legge 122/1989 ha modificato tale misura in 1 mq per ogni 10 mc di costruzione.

Poiché nel piano del 1988 per le ristrutturazioni era previsto un diverso standard per parcheggi, la nuova disciplina della legge 122 del 1989 non ha comportato variazioni della misura dello standard per le ristrutturazioni previste dal piano del 1988.

Conseguentemente, l’unico obbligo al quale era tenuto il comune nella formazione del nuovo piano di recupero del 1998 era quello derivante dall’articolo 41 sexies, che riguarda esclusivamente le nuove costruzioni.

Né sussiste la lamentata differenza di trattamento tra situazioni in realtà diverse.

Come ha osservato anche il primo giudice, la impostazione del piano del 1988 correlava le ristrutturazioni al recupero degli edifici esistenti non interessati da crolli e che mantenevano l’aspetto originario; la mutata impostazione del nuovo piano del 1998, essendo invece tesa alla conservazione dell’aspetto architettonico e storico degli edifici, ritiene di valutare come ristrutturazioni solo quelle che riguardano gli edifici che, a causa dei crolli sopravvenuti, hanno perduto il loro aspetto originario.

In definitiva le deduzioni di parte appellante sono tutte infondate.

5.Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 ottobre 2008, con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Vacirca, Presidente

Giuseppe Romeo, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere, estensore

Vito Carella, Consigliere


L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Sergio De Felice Giovanni Vacirca

 

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Bruno E.G. Fuoco

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