Consiglio
Stato Sez. V, 07-11-2008, n. 5552
DECISIONE
sul
ricorso n. 715/1999 R.G. proposto dall’Azienda
Ospedaliera... (I.C.P.) di M. ..
CONTRO
I
Sigg...
per
la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia, Milano, sez. II, 29 novembre
1997, n. 2121;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Vista
la costituzione in giudizio degli appellati;
Viste
le memorie prodotte;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza dell’8 gennaio 2008, relatore
il Consigliere Michele Corradino;
Uditi,
altresì, gli avvocati delle parti come
da verbale d’udienza;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia, Milano, sez. II, 29 novembre
1997, n. 2121 fu accolto il ricorso (iscritto
al n. 228/1997 R.G.) proposto dagli odierni appellati
per ottenere l’annullamento della deliberazione
deliberazione n. 85 del 7 febbraio 1996, con la
quale l’Azienda Ospedaliera I.C.P. di M.
ha annullato l’inquadramento degli appellati
nella qualifica di operatore tecnico manutentore,
dell’atto in data 21 ottobre 1996 con cui
viene comunicata agli appellati l’adozione
del provvedimento anzidetto, degli atti comunque
conessi ai precedenti, tra cui – ove occorra
– la Relazione conclusiva della Commissione
per la verifica amministrativo-contabile sulla
gestione degli I.C.P., approvata dalla Giunta
Regionale in data 4 novembre 1993.
Avverso
la predetta sentenza di prime cure è stato
proposto appello dall’Azienda Ospedaliera
..che contrasta le argomentazioni del giudice
di primo grado.
I
Sig.ri.. si sono costituiti in giudizio per resistere
all’appello.
Alla
pubblica udienza dell’8 gennaio 2008, il
ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’appello
è infondato.
1
- In primo luogo, l’appellante solleva nuovamente
la questione dell’inammissibilità
del ricorso di primo grado per omessa notifica
del gravame alla Regione Lombardia, in quanto
gli atti impugnati avrebbero natura meramente
consequenziale rispetto alle direttive vincolanti
alle quali interamente si conformano.
Il
Giudice di primo grado ha ritenuto l’eccezione
priva di base. Ritiene il Collegio che correttamente
sia da escludere l’inammissibilità
del ricorso di prime cure atteso che le “direttive”
formulate dalla Regione Lombardia non potevano
comportare un vincolo così stringente da
determinare la degradazione degli atti emanati
dall’Azienda Ospedaliera I.C.P. di M. a
meri “atti consequenziali”; in tal
senso, correttamente il giudice di primo grado
ha affermato che essendo quegli atti (dell’Azienda
Ospedaliera I.C.P. ) espressione di autotutela
decisoria, essi non possono giammai ritenersi
espressione di un dovere, bensì di una
potestà discrezionale (cfr. Cons. Stato,
sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7136 secondo cui
i provvedimenti di autotutela sono espressione
dell’esercizio di un potere tipicamente
discrezionale della Pubblica Amministrazione,
che non ha alcun obbligo di attivarlo; Cass.,
sez. un., 4 ottobre 1996, n. 8685 secondo cui
la c.d. autotutela della Pubblica Amministrazione
costituisce un’attività discrezionale;
ne deriva che la Pubblica Amministrazione non
ha un dovere giuridico di ritirare i propri atti
quando essi siano illegittimi; cfr. anche Cons.
Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 18 febbraio
2008, n. 113 secondo cui l’annullamento
di un atto in via di autotutela costituisce esercizio
di una facoltà intrinsecamente discrezionale).
Si
osservi, inoltre, che per quieta giurisprudenza
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 1994,
n. 720) sussistono atti di autorità sovraordinate
- direttive, circolari, istruzioni - che non hanno
per sé valore normativo o provvedimentale
o comunque vincolante e non rivestono, dunque,
una rilevanza determinante nella genesi dell’atto
applicativo impugnato, riconoscendosi in casi
del genere all’interessato la facoltà
di contestare, bensì, la legittimità
della circolare o direttiva o istruzione, ma solo
per sostenere che l’autorità periferica
o sottordinata ha commesso una illegittimità
nel momento in cui ha applicato quella circolare
o direttiva o istruzione, mentre avrebbe dovuto,
secondo diritto, disapplicarla.
2
- Appare privo di base il motivo di gravame con
cui l’appellante censura la sentenza di
primo grado nella parte in cui riconosce l’assenza
di un interesse pubblico attuale e concreto all’annullamento.
Osserva l’appellante, invero, che l’atto
impugnato in primo grado era un mero “inquadramento
ad personam e ad esaurimento” senza influenza
sulla pianta organica e sulle funzioni svolte
(che erano rimaste identiche a quelle svolte)
con conseguente inapplicabilità dell’art.
2126 c.c.. Il percorso logico – giuridico
seguito dal giudice di primo grado merita di essere
condiviso.
Il
Collegio deve ribadire, in conformità alla
consolidata giurisprudenza amministrativa sul
punto, che è illegittimo il recupero delle
retribuzioni erroneamente corrisposte ad un dipendente,
ove, per effetto della qualifica precedentemente
attribuita, questi abbia legittimamente svolto
le corrispondenti funzioni (cfr. Cons. Stato,
sez. V, 6 giugno 2001, n. 3077; Cons. Stato, sez.
VI, 2 marzo 1999, n. 224; Id., sez. VI, 25 ottobre
1996, n. 1404; Id., sez. V, 4 novembre 1996, n.
1301) con la conseguenza che correttamente il
giudice di prime cure ha ritenuto insussistente
l’”interesse pubblico ed attuale”
(che non è neppure in re ipsa, contrariamente
alla tesi dell’appellante) alla rimozione
dell’atto dell’Azienda appellante
e l’assenza di automatismi fra “annullamento
del pregresso atto di inquadramento e riduzione
del trattamento pensionistico” (ciò
esclude ogni rilevanza alla questione del collocamento
a riposo se avvenuto o meno prima del 15 febbraio
1994).
Inoltre,
contrariamente a quanto osservato dall’appellante,
è pienamente applicabile nella fattispecie
in esame l’art. 2126 c.c. . Invero, la giurisprudenza
esclude in modo costante e consolidato (cfr. ex
multis Cons. Stato, sez. IV, 6 marzo 2006, n.
1113; Cons. Stato, sez. IV, 3 febbraio 2006, n.
474; Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n.
275) l’applicabilità dell’art.
2126 c.c. in tema di esercizio di mansioni superiori
svolte in via di fatto nel pubblico impiego. Tuttavia
deve riconoscersi l’applicabilità
del predetto art. 2126 c.c. (come affermato da
questo Consesso nelle decisioni dell’Adunanza
Plenaria 29 febbraio 1992, nn.1 e 2 e 5 marzo
1992, nn. 5 e 6 e in Cons. Stato, sez. VI, 20
ottobre 2005, n. 5912, secondo cui il predetto
articolo consente di chiedere la condanna del
datore di lavoro al pagamento dei soli emolumenti
indicati nel titolo nullo e la regolarizzazione
delle posizioni previdenziali ed assicurative,
in base alla fictio iuris della sussistenza del
rapporto di lavoro) in tutti i casi di titolo
invalido (purchè non radicalmente illecito),
non intendendo con il termine “titolo”
solo l’atto di iniziale inquadramento ma
anche gli eventuali atti successivi.
Per
le ragioni esposte il ricorso deve quindi essere
respinto.
Il
Collegio ravvisa la sussistenza di motivi equitativi
per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
V) rigetta l’appello in epigrafe.
Compensa
le spese.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così
deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio
di Stato, nella camera di consiglio dell’8
gennaio 2008, con l'intervento dei sigg.ri:
Raffaele Iannotta presidente,
Aldo
Fera consigliere,
Marzio
Branca consigliere,
Francesco
Caringella consigliere.
Michele
Corradino consigliere estensore,
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to
Michele Corradino F.to Raffaele Iannotta