La Rassegna della Autotutela Amministrativa

La rassegna dell'autotutela diretta da Bruno Fuoco

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Questioni

Il privato è titolare di una posizione di interesse legittimo con riferimento alla fase procedimentale finalizzata all'attribuzione del beneficio ovvero - successivamente - nell'ambito dell'esercizio del potere di autotutela per vizi di legittimità inficianti il procedimento di attribuzione del beneficio medesimo?

Viceversa il privato, che abbia già beneficiato della concessione del contributo o finanziamento, sia pure in via provvisoria, ovvero addirittura anche della relativa liquidazione in tutto o in parte, è titolare di una posizione di diritto soggettivo con riferimento alla fase successiva e alla pretesa di mantenere e conservare l'agevolazione concessa e la disponibilità delle somme già erogate?.

Massime


Il privato, pertanto, è titolare di una posizione di interesse legittimo con riferimento alla fase procedimentale finalizzata all'attribuzione del beneficio ovvero - successivamente - nell'ambito dell'esercizio del potere di autotutela per vizi di legittimità inficianti il procedimento di attribuzione del beneficio medesimo.

Viceversa il privato, che abbia già beneficiato della concessione del contributo o finanziamento, sia pure in via provvisoria, ovvero addirittura anche della relativa liquidazione in tutto o in parte, è titolare di una posizione di diritto soggettivo con riferimento alla fase successiva e alla pretesa di mantenere e conservare l'agevolazione concessa e la disponibilità delle somme già erogate.

T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 05-11-2008, n. 2519

Con il ricorso in esame la P.. s.r.l. impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l'annullamento.
La ditta ricorrente, che da anni svolge attività nel settore della lavorazione e produzione di materie plastiche riciclando materie prime secondarie e residui plastici per la produzione di semilavorati e prodotti finiti, in data 30.1.92 ha proposto domanda di agevolazioni e contributi per l'acquisto in locazione finanziaria di impianti e macchine per il riciclaggio di materie plastiche, ai sensi della L. n. 64/86 (interventi straordinari per il Mezzogiorno - ampliamento insediamenti industriali).
A seguito del favorevole esame della documentazione istruttoria predisposta dalla F. s.p.a., il M.I.C.A., con decreto n. 006CP/8/11168 del 23.6.95, ha concesso in via provvisoria alla ricorrente un contributo di L. 589.341.000, comprensivo di contributo in conto capitale, in conto interessi e della maggiorazione di settore, quest'ultima - per L. 81.166.386 - in ragione della specifica connotazione settoriale dell'attività della ditta ricorrente.
Successivamente, il M.I.C.A., con l'impugnato provvedimento di concessione definitiva dei contributi, ha revocato il contributo relativamente alla voce "maggiorazione di settore", richiedendo la restituzione della somma di Euro 41.912,22 oltre interessi semplici.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione di legge: in particolare degli artt. 7 e 8 L. n. 241/90 per omessa preventiva comunicazione di avvio del procedimento di revoca della maggiorazione settoriale; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento;
2) violazione dell'art. 3 L. n. 241/90 per difetto di motivazione; eccesso di potere per violazione del principio di legittimo affidamento del cittadino nell'azione della p.a.; carenza di istruttoria, superficialità, violazione del principio di imparzialità, ingiustizia manifesta;
3) violazione di legge: in particolare per erronea interpretazione della norma di cui all'art. 69 co. 4 del D.P.R. n. 218/78 così come richiamata dall'art. 9 L. n. 64/86; mancata applicazione ed erronea interpretazione del punto 6.ai) della deliberazione del CIPI 16.7.86 in relazione alle norme invocate; violazione dell'art. 3 L. n. 241/90; eccesso di potere per insufficiente istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, illogicità, violazione del principio di affidamento del cittadino;
Si è costituito in giudizio il Ministero per le Attività Produttive, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 71 del 21.1.04 è stata accolta l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All'udienza del 23 ottobre 2008 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è anzitutto inammissibile per difetto di giurisdizione di G.A. adito.
Ed invero nel caso di specie il M.I.C.A., in sede di assegnazione definitiva, nel confermare il contributo concesso per le voci conto capitale e interessi, ha viceversa revocato la voce "maggiorazione settoriale", il cui importo, pari al L. 81.166.360 era stato già erogato in favore della ricorrente, richiedendone pertanto la restituzione in Euro 41.912,22, oltre interessi semplici, avendo rilevato a seguito di successiva istruttoria il difetto dei presupposti per la maggiorazione settoriale atteso che la produzione di materia prima plastica non supererebbe il 5% del prodotto finito, secondo le previsioni della delibera CIPI del 16.7.86.
Ciò premesso, rileva il Collegio che nelle controversie relative alla concessione di sovvenzioni o contributi ai privati da parte della Pubblica Amministrazione per la promozione e realizzazione di determinate attività economiche e produttive, il discrimine per la individuazione del Giudice fornito di giurisdizione è costituito dalla natura delle posizioni giuridiche incise dal provvedimento e dalla natura del potere esercitato, secondo la causa petendi e al di là della formale prospettazione della domanda.
Il privato, pertanto, è titolare di una posizione di interesse legittimo con riferimento alla fase procedimentale finalizzata all'attribuzione del beneficio ovvero - successivamente - nell'ambito dell'esercizio del potere di autotutela per vizi di legittimità inficianti il procedimento di attribuzione del beneficio medesimo; viceversa il privato, che abbia già beneficiato della concessione del contributo o finanziamento, sia pure in via provvisoria, ovvero addirittura anche della relativa liquidazione in tutto o in parte, è titolare di una posizione di diritto soggettivo con riferimento alla fase successiva e alla pretesa di mantenere e conservare l'agevolazione concessa e la disponibilità delle somme già erogate (cfr. Cass. SS.UU. n. 225/2001 e 5617/2003; C.d.S. n. 4518/2007).
Tale ultima ipotesi ricorre nel caso di specie, trattandosi di beneficio già concesso e liquidato, ancorchè in via provvisoria.
La rilevata inammissibilità del ricorso sotto tale profilo, che trova numerosi e specifici precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale, è assorbente e preliminare rispetto ad ogni altra considerazione.
Resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali maturati nell'intero giudizio innanzi a questo Giudice Amministrativo.
Ricorrono tuttavia motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari - II^ Sez., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 470/02 proposto dalla P.P. s.r.l., dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito e statuisce appartenersi la giurisdizione al Giudice Ordinario, previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processualcivilistici.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Referendario

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Bruno E.G. Fuoco

Manuale dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.Guida all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

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La comprensione è migliore della pratica meccanica. Migliore della comprensione è la meditazione. Ma meglio di tutto è lasciar andare l'ansia per il risultato, perché a questo fa immediatamente seguito la pace. (Bhagavad Gita 12:12)

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