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Questioni
Il
privato è titolare di una
posizione di interesse legittimo
con riferimento alla fase procedimentale
finalizzata all'attribuzione del
beneficio ovvero - successivamente
- nell'ambito dell'esercizio del
potere di autotutela per vizi di
legittimità inficianti il
procedimento di attribuzione del
beneficio medesimo?
Viceversa
il privato, che abbia già
beneficiato della concessione del
contributo o finanziamento, sia
pure in via provvisoria, ovvero
addirittura anche della relativa
liquidazione in tutto o in parte,
è titolare di una posizione
di diritto soggettivo con riferimento
alla fase successiva e alla pretesa
di mantenere e conservare l'agevolazione
concessa e la disponibilità
delle somme già erogate?.
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| Massime
Il privato, pertanto, è titolare di una posizione
di interesse legittimo con riferimento alla fase procedimentale
finalizzata all'attribuzione del beneficio ovvero
- successivamente - nell'ambito dell'esercizio del
potere di autotutela per vizi di legittimità
inficianti il procedimento di attribuzione del beneficio
medesimo.
Viceversa
il privato, che abbia già beneficiato della
concessione del contributo o finanziamento, sia pure
in via provvisoria, ovvero addirittura anche della
relativa liquidazione in tutto o in parte, è
titolare di una posizione di diritto soggettivo con
riferimento alla fase successiva e alla pretesa di
mantenere e conservare l'agevolazione concessa e la
disponibilità delle somme già erogate.
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T.A.R.
Puglia Bari Sez. II, 05-11-2008, n. 2519
Con
il ricorso in esame la P.. s.r.l. impugna i provvedimenti di
cui in epigrafe e ne chiede l'annullamento.
La ditta ricorrente, che da anni svolge attività nel
settore della lavorazione e produzione di materie plastiche
riciclando materie prime secondarie e residui plastici per la
produzione di semilavorati e prodotti finiti, in data 30.1.92
ha proposto domanda di agevolazioni e contributi per l'acquisto
in locazione finanziaria di impianti e macchine per il riciclaggio
di materie plastiche, ai sensi della L. n. 64/86 (interventi
straordinari per il Mezzogiorno - ampliamento insediamenti industriali).
A seguito del favorevole esame della documentazione istruttoria
predisposta dalla F. s.p.a., il M.I.C.A., con decreto n. 006CP/8/11168
del 23.6.95, ha concesso in via provvisoria alla ricorrente
un contributo di L. 589.341.000, comprensivo di contributo in
conto capitale, in conto interessi e della maggiorazione di
settore, quest'ultima - per L. 81.166.386 - in ragione della
specifica connotazione settoriale dell'attività della
ditta ricorrente.
Successivamente, il M.I.C.A., con l'impugnato provvedimento
di concessione definitiva dei contributi, ha revocato il contributo
relativamente alla voce "maggiorazione di settore",
richiedendo la restituzione della somma di Euro 41.912,22 oltre
interessi semplici.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione di legge: in particolare degli artt. 7 e 8 L.
n. 241/90 per omessa preventiva comunicazione di avvio del procedimento
di revoca della maggiorazione settoriale; eccesso di potere
per violazione del giusto procedimento;
2) violazione dell'art. 3 L. n. 241/90 per difetto di motivazione;
eccesso di potere per violazione del principio di legittimo
affidamento del cittadino nell'azione della p.a.; carenza di
istruttoria, superficialità, violazione del principio
di imparzialità, ingiustizia manifesta;
3) violazione di legge: in particolare per erronea interpretazione
della norma di cui all'art. 69 co. 4 del D.P.R. n. 218/78 così
come richiamata dall'art. 9 L. n. 64/86; mancata applicazione
ed erronea interpretazione del punto 6.ai) della deliberazione
del CIPI 16.7.86 in relazione alle norme invocate; violazione
dell'art. 3 L. n. 241/90; eccesso di potere per insufficiente
istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta,
contraddittorietà, illogicità, violazione del
principio di affidamento del cittadino;
Si è costituito in giudizio il Ministero per le Attività
Produttive, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la
reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 71 del 21.1.04 è
stata accolta l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All'udienza del 23 ottobre 2008 il ricorso è stato introitato
per la decisione.
Motivi
della decisione
Rileva
preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è
anzitutto inammissibile per difetto di giurisdizione di G.A.
adito.
Ed invero nel caso di specie il M.I.C.A., in sede di assegnazione
definitiva, nel confermare il contributo concesso per le voci
conto capitale e interessi, ha viceversa revocato la voce "maggiorazione
settoriale", il cui importo, pari al L. 81.166.360 era
stato già erogato in favore della ricorrente, richiedendone
pertanto la restituzione in Euro 41.912,22, oltre interessi
semplici, avendo rilevato a seguito di successiva istruttoria
il difetto dei presupposti per la maggiorazione settoriale atteso
che la produzione di materia prima plastica non supererebbe
il 5% del prodotto finito, secondo le previsioni della delibera
CIPI del 16.7.86.
Ciò premesso, rileva il Collegio che nelle controversie
relative alla concessione di sovvenzioni o contributi ai privati
da parte della Pubblica Amministrazione per la promozione e
realizzazione di determinate attività economiche e produttive,
il discrimine per la individuazione del Giudice fornito di giurisdizione
è costituito dalla natura delle posizioni giuridiche
incise dal provvedimento e dalla natura del potere esercitato,
secondo la causa petendi e al di là della formale prospettazione
della domanda.
Il privato, pertanto, è titolare di una posizione di
interesse legittimo con riferimento alla fase procedimentale
finalizzata all'attribuzione del beneficio ovvero - successivamente
- nell'ambito dell'esercizio del potere di autotutela per vizi
di legittimità inficianti il procedimento di attribuzione
del beneficio medesimo; viceversa il privato, che abbia già
beneficiato della concessione del contributo o finanziamento,
sia pure in via provvisoria, ovvero addirittura anche della
relativa liquidazione in tutto o in parte, è titolare
di una posizione di diritto soggettivo con riferimento alla
fase successiva e alla pretesa di mantenere e conservare l'agevolazione
concessa e la disponibilità delle somme già erogate
(cfr. Cass. SS.UU. n. 225/2001 e 5617/2003; C.d.S. n. 4518/2007).
Tale ultima ipotesi ricorre nel caso di specie, trattandosi
di beneficio già concesso e liquidato, ancorchè
in via provvisoria.
La rilevata inammissibilità del ricorso sotto tale profilo,
che trova numerosi e specifici precedenti giurisprudenziali
di questo Tribunale, è assorbente e preliminare rispetto
ad ogni altra considerazione.
Resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali
maturati nell'intero giudizio innanzi a questo Giudice Amministrativo.
Ricorrono tuttavia motivi per dichiarare interamente compensate
tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari
- II^ Sez., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 470/02
proposto dalla P.P. s.r.l., dichiara il difetto di giurisdizione
del Giudice Amministrativo adito e statuisce appartenersi la
giurisdizione al Giudice Ordinario, previa riassunzione del
giudizio nei termini di rito processualcivilistici.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno
23/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Referendario