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Questioni
L'
istituto della convalida è
applicabile anche con riferimento
alla irrituale convocazione della
seduta di un organo collegiale?
La
convalida è un provvedimento
nuovo ed autonomo rispetto al precedente
da convalidare, di carattere costitutivo
e capace di mantenerne fermi gli
effetti fin dal momento in cui esso
venne emanato, determinandosi così
l'imputazione degli effetti giuridici
all'atto convalidato?
|
| Massime
L'istituto della convalida è applicabile anche
con riferimento alla irrituale convocazione della
seduta di un organo collegiale proprio perché
va riconosciuta al comune la facoltà di convalidare
i propri atti affetti da vizi di legittimità,
con una manifestazione di volontà intesa ad
eliminare il vizio da cui l'atto stesso è inficiato.
La
convalida è un provvedimento nuovo ed autonomo
rispetto al precedente da convalidare, di carattere
costitutivo e capace di mantenerne fermi gli effetti
fin dal momento in cui esso venne emanato - efficacia
"ex tunc" della convalida - , determinandosi
così l'imputazione degli effetti giuridici
all'atto convalidato. |
T.A.R.
Lazio Latina Sez. I, 1 agosto 2007, n. 566
1
Il ricorrente, quale consigliere comunale, espone: (a) di aver
ricevuto, in data 26 settembre 2005, la notifica dell'avviso
di riunione straordinaria del consiglio comunale per il 29.9.2005,
in prima convocazione e per il 30.9.2005, in seconda convocazione;
(b) che in apertura di seduta un componente ha rilevato che
l'avviso era stato notificato oltre i termini contemplati dall'articolo
15 del regolamento per il funzionamento del consiglio; (c) che,
ciò nonostante, il consiglio comunale ha deliberato adottando
gli atti in epigrafe indicati. Questi ultimi sono stati impugnati,
in quanto ritenuti illegittimi per: violazione di legge - violazione
degli articoli 25 e 26 dello statuto comunale, dell'articolo
15 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
adottato con delibera n. 52/1997 e dell'articolo 38, comma 3,
del d. lgs. n. 267/2000.
2 Con atto depositato il 29 maggio 20006 si è costituito
il comune di P. che ha eccepito l'improcedibilità, l'inammissibilità
ed opposto l'infondatezza.
3 Alla pubblica udienza del 13 luglio 2007 il ricorso è
stato chiamato ed introdotto per la decisione
Motivi
della decisione
1
Il ricorrente, nella qualità di consigliere comunale,
impugna le delibere nn. 21, 22 e 23 assunte dal consiglio comunale
di P. in data 29 settembre 2005, con le quali l'organo ha dato
lettura ed approvato i verbali della seduta precedente (verbale
n. 21), ha modificato l'articolo 3, comma 3, del regolamento
per la definizione agevolata dei tributi comunali (verbale n.
22) ed ha provveduto agli adempimenti di cui all'articolo 193
del decreto legislativo 267/2000 (verbale n. 23), nonché
dell'avviso di convocazione del ricorrente a partecipare alla
seduta, notificato il 26 settembre 2005.
2 Deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione di improcedibilità
posta dal resistente e supportata con riferimento alla successiva
delibera consiliare n. 28 del 6 dicembre 2005, avente ad oggetto
"Convalida delibere adottate nella seduta del Consiglio
Comunale del 29.09.2005 ai sensi dell'art. 21 nonies ultimo
comma L.N. 15 dell'11.02.2005.", nell'ambito della quale
si rinviene che "pertanto con la convalida delle delibere
adottate nella seduta del 29.09.2005 si intende sanare l'irregolarità
dell'avviso di convocazione".
3 L'eccezione è fondata. L'articolo 21 - nonies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2, sancisce che, "E'
fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico
ed entro un termine ragionevole.". La citata disposizioni
legittima interventi tesi ad emendare l'atto difforme dallo
schema legale tipico, definito dall'articolo 21 - octies, della
legge 241/1990, per il quale "1. E' annullabile il provvedimento
amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da
eccesso di potere o da incompetenza.". L'ambito di operatività
dell'istituto - utilizzabile quanto meno per il vizio di incompetenza
ex articolo 6 L. 249/1968, anche ove siano stati attivati i
meccanismi di reazione giurisdizionale o giustiziale - , coincide
quindi con la nozione di provvedimento annullabile e la funzione
che gli è propria, cioè emendare e conservare,
implica uno stretto collegamento tra atto convalidato ed atto
convalidante. In relazione a tanto può allora affermarsi
che l'istituto della convalida è applicabile anche con
riferimento alla irrituale convocazione della seduta di un organo
collegiale proprio perché va riconosciuta al comune la
facoltà di convalidare i propri atti affetti da vizi
di legittimità, con una manifestazione di volontà
intesa ad eliminare il vizio da cui l'atto stesso è inficiato,
e cioè con l'emanazione di un provvedimento nuovo ed
autonomo rispetto al precedente da convalidare, di carattere
costitutivo e capace di mantenerne fermi gli effetti fin dal
momento in cui esso venne emanato - efficacia "ex tunc"
della convalida - , determinandosi così l'imputazione
degli effetti giuridici all'atto convalidato.
4 Le esposte considerazioni implicano pertanto, in ragione degli
effetti che connotano il collegamento tra gli atti e della circostanza
secondo la quale le delibere impugnate sono state emendate dal
vizio dedotto in sede di domanda di annullamento, l'improcedibilità
del ricorso. Sussistono sufficienti ragioni per compensare le
spese di giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio - Sezione Staccata
di Latina - , dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno
13/07/2007.
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