La Rassegna della Autotutela Amministrativa

La rassegna dell'autotutela diretta da Bruno Fuoco

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Questioni

L' istituto della convalida è applicabile anche con riferimento alla irrituale convocazione della seduta di un organo collegiale?

La convalida è un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto al precedente da convalidare, di carattere costitutivo e capace di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui esso venne emanato, determinandosi così l'imputazione degli effetti giuridici all'atto convalidato?

Massime


L'istituto della convalida è applicabile anche con riferimento alla irrituale convocazione della seduta di un organo collegiale proprio perché va riconosciuta al comune la facoltà di convalidare i propri atti affetti da vizi di legittimità, con una manifestazione di volontà intesa ad eliminare il vizio da cui l'atto stesso è inficiato.

La convalida è un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto al precedente da convalidare, di carattere costitutivo e capace di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui esso venne emanato - efficacia "ex tunc" della convalida - , determinandosi così l'imputazione degli effetti giuridici all'atto convalidato.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 1 agosto 2007, n. 566

1 Il ricorrente, quale consigliere comunale, espone: (a) di aver ricevuto, in data 26 settembre 2005, la notifica dell'avviso di riunione straordinaria del consiglio comunale per il 29.9.2005, in prima convocazione e per il 30.9.2005, in seconda convocazione; (b) che in apertura di seduta un componente ha rilevato che l'avviso era stato notificato oltre i termini contemplati dall'articolo 15 del regolamento per il funzionamento del consiglio; (c) che, ciò nonostante, il consiglio comunale ha deliberato adottando gli atti in epigrafe indicati. Questi ultimi sono stati impugnati, in quanto ritenuti illegittimi per: violazione di legge - violazione degli articoli 25 e 26 dello statuto comunale, dell'articolo 15 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale adottato con delibera n. 52/1997 e dell'articolo 38, comma 3, del d. lgs. n. 267/2000.
2 Con atto depositato il 29 maggio 20006 si è costituito il comune di P. che ha eccepito l'improcedibilità, l'inammissibilità ed opposto l'infondatezza.
3 Alla pubblica udienza del 13 luglio 2007 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione

Motivi della decisione

1 Il ricorrente, nella qualità di consigliere comunale, impugna le delibere nn. 21, 22 e 23 assunte dal consiglio comunale di P. in data 29 settembre 2005, con le quali l'organo ha dato lettura ed approvato i verbali della seduta precedente (verbale n. 21), ha modificato l'articolo 3, comma 3, del regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali (verbale n. 22) ed ha provveduto agli adempimenti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 267/2000 (verbale n. 23), nonché dell'avviso di convocazione del ricorrente a partecipare alla seduta, notificato il 26 settembre 2005.
2 Deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione di improcedibilità posta dal resistente e supportata con riferimento alla successiva delibera consiliare n. 28 del 6 dicembre 2005, avente ad oggetto "Convalida delibere adottate nella seduta del Consiglio Comunale del 29.09.2005 ai sensi dell'art. 21 nonies ultimo comma L.N. 15 dell'11.02.2005.", nell'ambito della quale si rinviene che "pertanto con la convalida delle delibere adottate nella seduta del 29.09.2005 si intende sanare l'irregolarità dell'avviso di convocazione".
3 L'eccezione è fondata. L'articolo 21 - nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2, sancisce che, "E' fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.". La citata disposizioni legittima interventi tesi ad emendare l'atto difforme dallo schema legale tipico, definito dall'articolo 21 - octies, della legge 241/1990, per il quale "1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.". L'ambito di operatività dell'istituto - utilizzabile quanto meno per il vizio di incompetenza ex articolo 6 L. 249/1968, anche ove siano stati attivati i meccanismi di reazione giurisdizionale o giustiziale - , coincide quindi con la nozione di provvedimento annullabile e la funzione che gli è propria, cioè emendare e conservare, implica uno stretto collegamento tra atto convalidato ed atto convalidante. In relazione a tanto può allora affermarsi che l'istituto della convalida è applicabile anche con riferimento alla irrituale convocazione della seduta di un organo collegiale proprio perché va riconosciuta al comune la facoltà di convalidare i propri atti affetti da vizi di legittimità, con una manifestazione di volontà intesa ad eliminare il vizio da cui l'atto stesso è inficiato, e cioè con l'emanazione di un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto al precedente da convalidare, di carattere costitutivo e capace di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui esso venne emanato - efficacia "ex tunc" della convalida - , determinandosi così l'imputazione degli effetti giuridici all'atto convalidato.
4 Le esposte considerazioni implicano pertanto, in ragione degli effetti che connotano il collegamento tra gli atti e della circostanza secondo la quale le delibere impugnate sono state emendate dal vizio dedotto in sede di domanda di annullamento, l'improcedibilità del ricorso. Sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio - Sezione Staccata di Latina - , dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 13/07/2007.
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Bruno E.G. Fuoco

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