La Rassegna della Autotutela Amministrativa

La rassegna dell'autotutela diretta da Bruno Fuoco

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Questioni

E' legittima la convalida della precedente delibera di conferimento dell'incarico, viziata da incompetenza, in pendenza di ricorso avanti al Tar ?

Massime

La prevalente opinione giurisprudenziale ammette la possibilità della convalida del provvedimento viziato da incompetenza anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale (cfr. art. 6 l. n. 249 del 1968).

In via generale presupposti ed elementi della convalida sono considerati l'individuazione dell'atto da convalidare, la specificazione del vizio da eliminare ed il c.d. animus convalidandi, cioè la volontà di rimuovere il vizio; al riguardo, in giurisprudenza è stato ribadito, da un lato, che la convalida dell'atto amministrativo presuppone la consapevolezza del vizio che inficia il provvedimento e consiste in una dichiarazione espressamente diretta ad eliminare il vizio stesso

Non è configurabile la convalida in caso di mera presa d'atto del provvedimento.

In caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo ritenuto lesivo delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento in capo ai medesimi ricorrenti appare evidente come l'atto di convalida del provvedimento impugnato sia tale da provocare un immediato pregiudizio per i ricorrenti stessi, verso i quali pertanto deve essere garantito il rispetto delle garanzie partecipative di cui alla normativa invocata. Il rispetto delle predette garanzie emerge altresì dall'inquadramento del potere di convalida nell'ambito del più generale potere di autotutela cioè di incidere sui propri precedenti atti; tale opinione trova conferma nella disciplina introdotta dalla recente riforma della l. 241 che ha inserito la convalida nell'ambito dell'art. 21 nonies dedicato all'annullamento d'ufficio.

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T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 06-02-2007, n. 113

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

Sezione di Salerno

Sezione Prima

composto dai Magistrati:


Dr. Filippo Portoghese - Presidente

Dr. Michelangelo Maria Liguori - I Referendario,

Dr. Giovanni Sabbato - I Referendario, rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 154 R.G. del 2005, proposto da arch. L

CONTRO

Il COMUNE DI V.

e nei confronti di

ING. L. ARCH. M. non costituiti in giudizio

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

1) della deliberazione della Giunta Comunale di V. n. 6 del 14.01.2005, con la quale è stato affidato all’Ing. L ed all’Arch. M. “l’incarico per la redazione della progettazione, preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per la costruzione della strada comunale Via S.Maria – bivio Via Cesta”;

2) per quanto di ragione, della “relazione” del Responsabile dell’Area Tecnica di estremi ignoti allegata alla deliberazione giuntale di cui al punto che precede;

3) dell’avviso pubblico del Responsabile dell’Area Tecnica prot. 4899 del 27/12/2004, “per l’affidamento dell’incarico per la redazione della progettazione, preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per la costruzione della strada comunale Via S.Maria – bivio Via Cesta”, nella parte in cui stabilisce che “L’individuazione dell’incaricato seguirà, su proposta del Responsabile, sulla base della verifica…”, se con tale espressione si è inteso attribuire alla Giunta la competenza ad “individuare l’incaricato, su proposta del Responsabile”;

4) della convenzione tra il Comune di V. ed i tecnici summenzionati, se già stipulata, la quale in conseguenza dell’annullamento degli di cui innanzi sarebbe da considerare nulla;

5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

nonché con i motivi aggiunti, notificati il 15 febbraio 2005, depositati il 17 febbraio 2005,

1) del provvedimento (privo di estremi e protocollo) del 9 febbraio 2005, con il quale il Responsabile del procedimento ha “condiviso” la scelta dei tecnici estremi, operata dalla Giunta Municipale di V. con la delibera impugnata con il ricorso introduttivo;

2) di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente,

nonché per il risarcimento

di tutti i danni patiti e patendi dai ricorrenti a seguito dell’illegittimo e colposo operato della P.A..

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti i motivi aggiunti, notificati il 15 febbraio 2005, depositati il 17 febbraio 2005,

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale;

Visti gli atti tutti della causa.

Relatore, alla pubblica udienza del 20 dicembre 2006, il I Referendario dott. Giovanni Sabbato;

Uditi gli avvocati M.G.Feola e G.Paolino come da processo verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

1.- Con l’atto notificato il 28.01.2005 e depositato in pari data, gli architetti A. e G. L. hanno chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe meglio specificati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili.

Premettevano di aver partecipato all’Avviso pubblico indetto dal Comune di V.“per l’affidamento dell’incarico per la redazione della progettazione, preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per la costruzione della strada comunale Via S.Maria – bivio Via Cesta” e che detto incarico veniva affidato all’Ing. L. ed all’Arch. M..

Avverso tale sfavorevole determinazione insorgevano, deducendo i vizi della violazione e falsa applicazione dell’art. 107 D.Lgs. 267/00, degli artt. 17, comma 12, L. 109/94 e 62 ss. del D.P.R. n. 554/99, dell’art. 3 L.n. 241/90; incompetenza; violazione del generale principio di separazione fra indirizzo e gestione; violazione del giusto procedimento; violazione dell’art. 97 Cost.; difetto assoluto di motivazione.

2.- Si è costituito in giudizio per resistere l’intimata Amministrazione comunale, chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata. Non si sono invece costituti in giudizio i controinteressati, sebbene formalmente intimati.

Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2005 l’istanza di sospensiva era respinta.

3.- Con motivi aggiunti, notificati il 15 febbraio 2005, depositati il 17 febbraio 2005, i ricorrenti hanno impugnato, altresì, gli atti conosciuti in sede di costituzione in giudizio, e segnatamente il provvedimento del 9 febbraio 2005, con il quale il Responsabile del procedimento ha “condiviso” la scelta operata dalla Giunta Municipale di V. con la delibera impugnata in sede di ricorso introduttivo, confermando l’esito della selezione. Avverso tale determinazione si deducevano i seguenti motivi :

1) violazione e falsa applicazione art. 3 legge n. 241/90. Violazione artt. 24 e 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione art. 6 l.n. 249/1968. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento, in quanto l’atto in parola assume l’inammissibile funzione di sanare il precedente atto illegittimo per difetto di motivazione;

2) violazione art. 3 l.n. 241/90. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà e sviamento. Omessa comparazione degli opposti interessi, in quanto l’Amministrazione, anche nell’emettere la nuova determinazione, continua a non chiarire le ragioni poste a base della scelta effettuata;

3) violazione medesima rubrica precedente. Violazione dei principi di tipicità e nominatività dei provvedimenti, in quanto l’atto manca degli elementi necessari al fine di comprenderne la sua natura e tipologia;

4) violazione art. 7 l.n. 241/90, per omessa comunicazione di avviso di avvio del procedimento.

Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2005 l’istanza di sospensiva era respinta.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2006, sulle conclusioni delle parti costituite, la causa è stata riservata per la decisione.

D I R I T T O

I. Il ricorso introduttivo è preliminarmente da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Gioverà sinteticamente premettere la ricostruzione della sequenza procedimentale, così come emergente dagli atti di causa.

In data 27 dicembre 2004, il Comune di V. procedeva alla pubblicazione dell’avviso pubblico per l’affidamento all’esterno dell’incarico professionale per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e la direzione lavori relativa al “Progetto per la costruzione della strada comunale via S.Maria tratto Bivio Cesta – Pesa Lo Russo”, ed all’esito del relativo procedimento, con deliberazione giuntale n. 6 del 14.01.2005, conferiva all’ing. L e arch. M l’incarico in questione.

Con successivo provvedimento del 09.02.2005, gravato in sede di motivi aggiunti, il Responsabile del procedimento formalmente confermava la scelta dei tecnici esterni operata dal Comune intimato con la ridetta delibera nel dichiarato intento di “disporre la convalida degli atti sopra richiamati”, per l’ipotesi in cui fossero reputati, conformemente alle articolazioni rese in ricorso, di competenza degli organi burocratici.

Così diacronicamente ricostruiti i fatti di causa, è senz’altro da rilevare la caducazione dell’indefettibile interesse di parte a coltivare il ricorso avverso l’atto originario, essendo questo definitivamente superato dal sopravvenuto provvedimento monocratico.

II. I motivi aggiunti, dei quali invece si impone la disamina nel merito, sono fondati.

II.1. In tale sede, i deducenti si dolgono innanzitutto della carenza di motivazione dell’atto, che pure si atteggia quale sanatoria, pretesamente inammissibile, della precorsa delibera giuntale, per non aver chiarito le ragioni poste a base dell’affidamento dell’incarico ed al mancato affidamento ai ricorrenti.

L’esame della doglianza deve essere necessariamente preceduta dalla presa d’atto della formula contenuta nell’avviso pubblico del 27.12.2004, i cui punti salienti risultano essere i seguenti :

- l’amministrazione comunale rende noto di voler procedere, previa acquisizione dei “curriculum delle prestazioni professionali svolte negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso”, all’affidamento dell’incarico di progettazione di importo stimato pari a € 19.584 compreso IVA e cassa “sulla base della verifica dei seguenti elementi di valutazione : a) Esperienza professionale generale; b) Qualificazione professionale specifica, con riferimento alla tipologia di lavoro da progettare”;

- trattandosi di importo stimato del corrispettivo inferiore a 100.000 EURO viene espressamente individuata la normativa di riferimento nella “Legge 109/94 e succ. mod. e integr. Art. 62, comma 1°, DPR 554/1999”.

Così puntualizzati gli snodi fondamentali dell’avviso pubblico, risulta, per tabulas, che la normativa conferente al caso in esame è esattamente quella di cui all’art. 17, comma 12, l. n. 109/94, cioè quella relativa al conferimento degli incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 euro.

Per giurisprudenza costante, il bando costituisce la lex specialis della procedura concorsuale non solo per i concorrenti, ma anche per la commissione giudicatrice e per l’amministrazione che non può disapplicarlo nel corso della gara (Cons. St. Sez. IV 5 aprile 2005 n. 1519).

La P.A. è, pertanto, tenuta al rispetto delle prescrizioni del bando, che, come già detto, ha previsto il ricorso alla l. n. 109/94 e pertanto all’art. 17, comma 12 appartenente a tale corpus normativo.

Orbene, tale indicazione, ad avviso del Collegio, nel caso di specie, non è stata rispettata, atteso che, il Responsabile del procedimento, non ha giustificato la designazione dei controinteressati ed il relativo affidamento, secondo le regole del bando, applicando cioè i criteri ivi previsti.

Ha, infatti, precisato in motivazione che : “il sottoscritto Ing. A. N. in qualità di RUP, avendo istruito il relativo procedimento non può che condividere la scelta discrezionale dei tecnici così come operata dall’amministrazione con le delibera n° 6 del 14.01.2005, in quanto questi hanno dimostrato di possedere capacità professionale ed esperienza adeguata per lo svolgimento dell’incarico”.

Siffatti elementi non risultano utili a sorreggere l’affidamento professionale in conformità alle previsioni della disposizione normativa di riferimento, la cui concreta applicazione risulta soggiacere a principi che in questa sede appare opportuno sinteticamente riepilogare.

Occorre preliminarmente precisare che la questione dell’affidamento dell’incarico professionale agitata nel presente giudizio soggiace, ratione temporis, alla disciplina dell’art. 17, comma 12, l. n. 109/94, nel testo novellato dall’art. 7, comma 1, lett. i) n. 5) della l. 1° agosto 2002 n. 166, che così recita :” Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e) f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare”.

La questione di fondo sfugge, pertanto, alla sopravvenuta novella di cui all’art. 24, comma 5, l. 18 aprile 2005 n. 62, c.d. legge comunitaria, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea, contenente una diversa disciplina degli affidamenti di valore inferiore a 100.000, conforme ai criteri di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, giusta indicazione emergente dalla recente Direttiva 2004/18/CE.

La citata novella rappresenta, allo stato, il punto di arrivo di una successiva stratificazione normativa che, a partire dall’originaria formulazione dell’art. 17 della l. n. 109/94, configura il progressivo abbandono del modello dell’affidamento diretto degli incarichi tecnici da parte dell’organo giuntale, in carenza di adeguata pubblicità, per introdurre il diverso modulo dell’affidamento degli incarichi sotto soglia, non puramente concorsuale, previa pubblicità e con obbligo di motivazione : può sinteticamente affermarsi che, già con il D.P.R. n. 554/99, gli incarichi fiduciari, consentiti fino a 40.000 euro, ex art. 62, comma 1, del citato D.P.R., dovevano essere preceduti da adeguata pubblicità e l’affidamento doveva essere reso noto con adeguate formalità, in uno alle motivazioni della scelta; fermo restando, per gli importi superiori a tale cifra, le formalità proprie di una procedura concorsuale.

Tale connotazione di fondo resta sostanzialmente immutata fino alla Merloni – ter, per essere poi modificato con la Merloni-quater (l. 1 agosto 2002 n. 166) che eleva da 40.000 a 100.000 la soglia dell’importo dei progetti da affidare, per il tramite del responsabile del procedimento, ai soggetti di fiducia delle amministrazioni, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare.

La delibazione della questione proposta può agevolmente prendere le mosse dalla giurisprudenza formatasi sul punto, la cui elaborazione pretoria risulta consolidata intorno ad alcuni principi che possono così riassumersi :

-“l’art. 17, comma 12, l. 11 febbraio 1994 n. 109, nel disciplinare la procedura di affidamento degli incarichi di progettazione, non impone di provvedere attribuendo rilievo esaustivo e determinante ai curricula, ma soltanto che il processo di valutazione comparativa dei concorrenti deve prendere le mosse dalla verifica del possesso, documentato attraverso i curricula stessi, di capacità professionali adeguato all’incarico da attribuire” (Cons. St. Sez. V 10 giugno 2002 n. 3206);

-“la scelta dei professionisti con cui stipulare un contratto d’opera impone all’amministrazione, che abbia a tal fine emanato un avviso pubblico con invito ai professionisti interessati a presentare i curriculum, soltanto di dar conto di avere effettivamente proceduto alla scelta dopo la comparazione dei curricula pervenuti; …non si possono sovrapporre la scelta fiduciaria – fatta di apprezzamenti soggettivi circa le qualità professionali e l’idoneità a soddisfare le esigenze del committente – e la scelta concorsuale costituita dall’applicazione di criteri oggettivi e predeterminati; stante l’incompatibilità logica tra le due cose e perché tale sovrapposizione, del resto, da una parte costituirebbe una garanzia puramente illusoria e dall’altra sarebbe perpetuamente censurabile da chi non è stato prescelto” (Cons. St. Sez. V 19 febbraio 2004 n. 667);

-“per l’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 17 l. 11 febbraio 1994 n. 109, è legittima la valutazione di carattere generale ancorata sia alla comprovata capacità tecnico-professionale sia alla specifica esperienza nella progettazione richiesta, e non è necessaria una comparazione analitica e puntuale di tutti i curricula sulla base di criteri predeterminati” (Cons. St. Sez. V 7 aprile 2003 n. 1834)”;

-“in materia di affidamento di incarichi di progettazione all’esterno, la Pubblica Amministrazione deve dare conto delle ragioni di preferenza accordata, in relazione agli indici di esperienza e di specifica capacità professionale, desunti dal curriculum del professionista prescelto” (Tar Campania – Salerno Sez. I 31 marzo 2005 n. 327).

In sostanza, la citata elaborazione giurisprudenziale deve stimarsi ormai consolidata in ordine ad alcuni punti e segnatamente in ordine alla necessità che l’affidamento esterno sia motivato con riferimento all’esperienza del professionista ed alla specifica capacità professionale del soggetto esterno, e non anche e necessariamente in ordine alla comparazione dei curriculum, intesa come confronto stringente ed oggettivo tale da condurre ad una graduatoria necessariamente legata ad elementi precisi ed univoci, quali ad es. il numero delle opere progettate, il valore delle stesse, nonché la loro rilevanza, bensì alla comparazione intesa quale effettiva valutazione dei curriculum presentati; nonché in ordine al principio per il quale il conferimento di un incarico di progettazione che consegua all’esperimento di procedura amministrativa attivata con avviso pubblico, non può assimilarsi ad una vera e propria procedura concorrenziale secondo i crismi dell’evidenza pubblica (Cons. St. Sez. V 10 febbraio 2004 n. 500).

Configurandosi al riguardo una scelta fiduciaria (tale la definisce la disposizione che governa il relativo procedimento) - sia pur operata all’esito di apposita selezione - fatta di apprezzamenti soggettivi circa le qualità professionali e l’idoneità a soddisfare le esigenze del committente, la giurisprudenza del giudice amministrativo richiede soltanto che essa non sia slegata dalla necessaria motivazione che doverosamente deve presiedere gli atti amministrativi per effetto dei principi generali introdotti dalla legge n. 241/90, e che tale motivazione, in ossequio alle coordinate tracciate dalla relativa disposizione normativa, dia conto dell’esperienza e delle capacità professionali del soggetto prescelto con specifico riferimento al progetto da affidare.

Nella specie, le surriferite acquisizioni non possono ritenersi rispettate atteso che il RUP, nella motivazione del provvedimento, dopo aver dato atto del possesso dei requisiti richiesti dal bando in capo ai partecipanti, giustifica l’affidamento (pur sempre fiduciario) asserendo, previa valutazione comparativa dei curriculum, che i professionisti controinteressati “hanno dimostrato di possedere capacità professionale ed esperienza adeguata per lo svolgimento dell’incarico”, per tale via ricorrendo ad una formula di stile che non consente di reputare superata la soglia di una motivazione apparente e stereotipata, priva di qualsivoglia riferimento al caso concreto. Peraltro nella documentazione versata in atti si rinviene un appunto redatto a penna recante in calce una sottoscrizione attribuibile al RUP, nel quale è contenuto l’elenco dei professionisti partecipanti alla selezione con l’indicazione a fianco di ciascuno di essi dei giudizi riportati nonché di profili curricolari reputati particolarmente significativi. Orbene, nemmeno da tale documento si ricavano elementi sufficienti a ricostruire in maniera sufficientemente attendibile il percorso logico seguito dall’Amministrazione nel compiere la scelta del professionista meritevole dell’incarico, essendo in esso espressi i giudizi valutativi attraverso il ricorrente uso della semplice formula “OK”, a volte accompagnata da annotazioni appena accennate e nemmeno del tutto comprensibili. In particolare, in ordine ai soggetti incaricati L. e M.è riportata una dicitura (“mancano P.I. : ma ci sono impianti nelle scuole”) in sé oggettivamente inidonea a far comprendere le ragioni della scelta effettuata.

Tanto premesso, per l’assorbente vizio del difetto di motivazione, il ricorso per motivi aggiunti va accolto siccome fondato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

II.3. I ricorrenti altresì lamentano l’illegittimità dell’atto inteso nella sua dichiarata veste di convalida della precedente delibera di conferimento dell’incarico in quanto avrebbe come unica finalità quella di sterilizzare la invocata tutela cautelare. La censura non coglie nel segno, attesa la prevalente opinione giurisprudenziale a tenore della quale la possibilità della convalida del provvedimento viziato da incompetenza anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale (cfr. art. 6 l. n. 249 del 1968), deve essere intesa nel senso che l'esistenza di una controversia giudiziaria non preclude la ratifica dell’atto solo se questo non è stato già annullato durante il giudizio di prima istanza o anche in appello, quando il ricorso di primo grado è stato respinto (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 739). Ammessa, quindi, l’operatività della speciale fattispecie di cui all’art. 6 l.n. 249/68 se ne deve desumere l’illegittimità sotto altri concorrenti profili, pure evidenziati in ricorso, segnatamente sul dedotto piano della mancanza di elementi tali da denotare la volontà di convalidare precedenti determinazioni dell’Amministrazione e del difetto di previa partecipazione procedimentale.

Per il primo aspetto, va premesso che in via generale presupposti ed elementi della convalida sono considerati l'individuazione dell’atto da convalidare, la specificazione del vizio da eliminare ed il c.d. animus convalidandi, cioè la volontà di rimuovere il vizio; al riguardo, in giurisprudenza è stato ribadito, da un lato, che la convalida dell'atto amministrativo presuppone la consapevolezza del vizio che inficia il provvedimento e consiste in una dichiarazione espressamente diretta ad eliminare il vizio stesso; pertanto, essa non è configurabile in caso di mera presa d'atto del provvedimento (cfr. ad es. Consiglio Stato sez. IV, 9 aprile 1999, n. 597). Diversamente, nel caso de quo il provvedimento appare contraddittoriamente ed illogicamente adottato in quanto il RUP, pur provvedendo a convalidare la delibera di Giunta, non esprime alcuna consapevolezza circa il vizio che grava sull’atto convalidato, vizio che è possibile soltanto intuire si tratti dell’incompetenza, siccome articolato in sede di ricorso introduttivo, e che reputarsi sussistente stante la previsione di cui all’art. 107 d.Lgs. n. 267/00 (ex multis, TAR Catanzaro, n. 453 del 1° maggio 2006). Sotto il secondo aspetto, va ricordato che l'art. 7, l. n. 241 cit. impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi nonché agli altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, che possono subirne pregiudizio, superando in tale maniera il modulo "di definizione unilaterale del pubblico interesse, oggetto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti restrittivi, di un riserbo ad excludendum, già ostilmente preordinato a rendere impossibile o sommamente difficile la tutela giurisdizionale " degli interessati, introducendo il sistema della democraticità delle decisioni e dell'accessibilità dei documenti amministrativi (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7592). Orbene, in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo ritenuto lesivo delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento in capo ai medesimi ricorrenti appare evidente come l'atto di convalida del provvedimento impugnato sia tale da provocare un immediato pregiudizio per i ricorrenti stessi, verso i quali pertanto deve essere garantito il rispetto delle garanzie partecipative di cui alla normativa invocata. Il rispetto delle predette garanzie emerge altresì dall'inquadramento del potere di convalida nell'ambito del più generale potere di autotutela cioè di incidere sui propri precedenti atti; tale opinione trova conferma nella disciplina introdotta dalla recente riforma della l. 241 che ha inserito la convalida nell'ambito dell'art. 21 nonies dedicato all'annullamento d'ufficio.

In conclusione, sotto tali profili i motivi aggiunti sono da reputare fondati.

III. Per quanto attiene infine la richiesta risarcitoria, pure riproposta dai ricorrenti in sede di motivi aggiunti, questa risulta con evidenza infondata per mancanza di qualsivoglia elemento probatorio a suo supporto. Invero, detta domanda viene a poggiare su mere affermazioni di parte, inidonee, alla luce degli ordinari principi sull’onere della prova - destinati a trovare applicazione, pur essendo civilprocessualistici, in un giudizio che esorbita dai confini di quello impugnatorio - a dimostrare la sussistenza dei necessari presupposti di fatto per la sua fondatezza. Senza sottacere l’omessa dimostrazione circa la spettanza del sospirato incarico, resa peraltro non agevole dal diaframma di apprezzamenti soggettivi spettanti alla p.A.. In conclusione, detto capo di domanda va respinto.

IV. Le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate nell’importo fissato in dispositivo.

P.q.M

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione I, pronunziando sul ricorso n. 154 R.G. del 2005 proposto da L. arch. Antonio e L. arch. Giuseppe, così decide :

dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla l’atto ivi impugnato;
respinge l’istanza risarcitoria.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali, da dividersi in parti uguali, che liquida complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente pronunzia sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Salerno nella c.c. del 20 dicembre 2005, con l’intervento dei Magistrati

Dr. Filippo PORTOGHESE Presidente

Dr. Giovanni SABBATO I Referendario Estensore.

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I testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

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