| Massime
La
prevalente opinione giurisprudenziale ammette la possibilità
della convalida del provvedimento viziato da incompetenza
anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e
giurisdizionale (cfr. art. 6 l. n. 249 del 1968).
In
via generale presupposti ed elementi della convalida sono
considerati l'individuazione dell'atto da convalidare,
la specificazione del vizio da eliminare ed il c.d. animus
convalidandi, cioè la volontà di rimuovere
il vizio; al riguardo, in giurisprudenza è stato
ribadito, da un lato, che la convalida dell'atto amministrativo
presuppone la consapevolezza del vizio che inficia il
provvedimento e consiste in una dichiarazione espressamente
diretta ad eliminare il vizio stesso
Non
è configurabile la convalida in caso di mera presa
d'atto del provvedimento.
In
caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso
un provvedimento amministrativo ritenuto lesivo delle
situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento
in capo ai medesimi ricorrenti appare evidente come l'atto
di convalida del provvedimento impugnato sia tale da provocare
un immediato pregiudizio per i ricorrenti stessi, verso
i quali pertanto deve essere garantito il rispetto delle
garanzie partecipative di cui alla normativa invocata.
Il rispetto delle predette garanzie emerge altresì
dall'inquadramento del potere di convalida nell'ambito
del più generale potere di autotutela cioè
di incidere sui propri precedenti atti; tale opinione
trova conferma nella disciplina introdotta dalla recente
riforma della l. 241 che ha inserito la convalida nell'ambito
dell'art. 21 nonies dedicato all'annullamento d'ufficio.
T.A.R.
Campania Salerno Sez. I, 06-02-2007, n. 113
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione
di Salerno
Sezione
Prima
composto
dai Magistrati:
Dr. Filippo Portoghese - Presidente
Dr.
Michelangelo Maria Liguori - I Referendario,
Dr.
Giovanni Sabbato - I Referendario, rel.
ha
pronunciato la seguente
S
E N T E N Z A
sul
ricorso n. 154 R.G. del 2005, proposto da arch. L
CONTRO
Il
COMUNE DI V.
e
nei confronti di
ING.
L. ARCH. M. non costituiti in giudizio
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,
1)
della deliberazione della Giunta Comunale di V. n. 6 del
14.01.2005, con la quale è stato affidato all’Ing.
L ed all’Arch. M. “l’incarico per la
redazione della progettazione, preliminare, definitiva,
esecutiva e direzione lavori per la costruzione della
strada comunale Via S.Maria – bivio Via Cesta”;
2)
per quanto di ragione, della “relazione” del
Responsabile dell’Area Tecnica di estremi ignoti
allegata alla deliberazione giuntale di cui al punto che
precede;
3)
dell’avviso pubblico del Responsabile dell’Area
Tecnica prot. 4899 del 27/12/2004, “per l’affidamento
dell’incarico per la redazione della progettazione,
preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori
per la costruzione della strada comunale Via S.Maria –
bivio Via Cesta”, nella parte in cui stabilisce
che “L’individuazione dell’incaricato
seguirà, su proposta del Responsabile, sulla base
della verifica…”, se con tale espressione
si è inteso attribuire alla Giunta la competenza
ad “individuare l’incaricato, su proposta
del Responsabile”;
4)
della convenzione tra il Comune di V. ed i tecnici summenzionati,
se già stipulata, la quale in conseguenza dell’annullamento
degli di cui innanzi sarebbe da considerare nulla;
5)
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
nonché
con i motivi aggiunti, notificati il 15 febbraio 2005,
depositati il 17 febbraio 2005,
1)
del provvedimento (privo di estremi e protocollo) del
9 febbraio 2005, con il quale il Responsabile del procedimento
ha “condiviso” la scelta dei tecnici estremi,
operata dalla Giunta Municipale di V. con la delibera
impugnata con il ricorso introduttivo;
2)
di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente,
nonché
per il risarcimento
di
tutti i danni patiti e patendi dai ricorrenti a seguito
dell’illegittimo e colposo operato della P.A..
Visto
il ricorso con i relativi allegati.
Visti
i motivi aggiunti, notificati il 15 febbraio 2005, depositati
il 17 febbraio 2005,
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
comunale;
Visti
gli atti tutti della causa.
Relatore,
alla pubblica udienza del 20 dicembre 2006, il I Referendario
dott. Giovanni Sabbato;
Uditi
gli avvocati M.G.Feola e G.Paolino come da processo verbale
di udienza;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
1.-
Con l’atto notificato il 28.01.2005 e depositato
in pari data, gli architetti A. e G. L. hanno chiesto
l’annullamento degli atti in epigrafe meglio specificati
per violazione di legge ed eccesso di potere sotto concorrenti
e plurimi profili.
Premettevano di aver partecipato all’Avviso pubblico
indetto dal Comune di V.“per l’affidamento
dell’incarico per la redazione della progettazione,
preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori
per la costruzione della strada comunale Via S.Maria –
bivio Via Cesta” e che detto incarico veniva affidato
all’Ing. L. ed all’Arch. M..
Avverso tale sfavorevole determinazione insorgevano, deducendo
i vizi della violazione e falsa applicazione dell’art.
107 D.Lgs. 267/00, degli artt. 17, comma 12, L. 109/94
e 62 ss. del D.P.R. n. 554/99, dell’art. 3 L.n.
241/90; incompetenza; violazione del generale principio
di separazione fra indirizzo e gestione; violazione del
giusto procedimento; violazione dell’art. 97 Cost.;
difetto assoluto di motivazione.
2.-
Si è costituito in giudizio per resistere l’intimata
Amministrazione comunale, chiedendo il rigetto della domanda
perché inammissibile ed infondata. Non si sono
invece costituti in giudizio i controinteressati, sebbene
formalmente intimati.
Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2005 l’istanza
di sospensiva era respinta.
3.-
Con motivi aggiunti, notificati il 15 febbraio 2005, depositati
il 17 febbraio 2005, i ricorrenti hanno impugnato, altresì,
gli atti conosciuti in sede di costituzione in giudizio,
e segnatamente il provvedimento del 9 febbraio 2005, con
il quale il Responsabile del procedimento ha “condiviso”
la scelta operata dalla Giunta Municipale di V. con la
delibera impugnata in sede di ricorso introduttivo, confermando
l’esito della selezione. Avverso tale determinazione
si deducevano i seguenti motivi :
1)
violazione e falsa applicazione art. 3 legge n. 241/90.
Violazione artt. 24 e 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione
art. 6 l.n. 249/1968. Violazione del giusto procedimento.
Eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento,
in quanto l’atto in parola assume l’inammissibile
funzione di sanare il precedente atto illegittimo per
difetto di motivazione;
2)
violazione art. 3 l.n. 241/90. Difetto di istruttoria
e di motivazione. Contraddittorietà e sviamento.
Omessa comparazione degli opposti interessi, in quanto
l’Amministrazione, anche nell’emettere la
nuova determinazione, continua a non chiarire le ragioni
poste a base della scelta effettuata;
3)
violazione medesima rubrica precedente. Violazione dei
principi di tipicità e nominatività dei
provvedimenti, in quanto l’atto manca degli elementi
necessari al fine di comprenderne la sua natura e tipologia;
4)
violazione art. 7 l.n. 241/90, per omessa comunicazione
di avviso di avvio del procedimento.
Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2005 l’istanza
di sospensiva era respinta.
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2006, sulle conclusioni
delle parti costituite, la causa è stata riservata
per la decisione.
D I R I T T O
I.
Il ricorso introduttivo è preliminarmente da dichiarare
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Gioverà sinteticamente premettere la ricostruzione
della sequenza procedimentale, così come emergente
dagli atti di causa.
In data 27 dicembre 2004, il Comune di V. procedeva alla
pubblicazione dell’avviso pubblico per l’affidamento
all’esterno dell’incarico professionale per
la redazione della progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva e la direzione lavori relativa al “Progetto
per la costruzione della strada comunale via S.Maria tratto
Bivio Cesta – Pesa Lo Russo”, ed all’esito
del relativo procedimento, con deliberazione giuntale
n. 6 del 14.01.2005, conferiva all’ing. L e arch.
M l’incarico in questione.
Con successivo provvedimento del 09.02.2005, gravato in
sede di motivi aggiunti, il Responsabile del procedimento
formalmente confermava la scelta dei tecnici esterni operata
dal Comune intimato con la ridetta delibera nel dichiarato
intento di “disporre la convalida degli atti sopra
richiamati”, per l’ipotesi in cui fossero
reputati, conformemente alle articolazioni rese in ricorso,
di competenza degli organi burocratici.
Così diacronicamente ricostruiti i fatti di causa,
è senz’altro da rilevare la caducazione dell’indefettibile
interesse di parte a coltivare il ricorso avverso l’atto
originario, essendo questo definitivamente superato dal
sopravvenuto provvedimento monocratico.
II.
I motivi aggiunti, dei quali invece si impone la disamina
nel merito, sono fondati.
II.1.
In tale sede, i deducenti si dolgono innanzitutto della
carenza di motivazione dell’atto, che pure si atteggia
quale sanatoria, pretesamente inammissibile, della precorsa
delibera giuntale, per non aver chiarito le ragioni poste
a base dell’affidamento dell’incarico ed al
mancato affidamento ai ricorrenti.
L’esame della doglianza deve essere necessariamente
preceduta dalla presa d’atto della formula contenuta
nell’avviso pubblico del 27.12.2004, i cui punti
salienti risultano essere i seguenti :
- l’amministrazione comunale rende noto di voler
procedere, previa acquisizione dei “curriculum delle
prestazioni professionali svolte negli ultimi cinque anni
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso”,
all’affidamento dell’incarico di progettazione
di importo stimato pari a € 19.584 compreso IVA e
cassa “sulla base della verifica dei seguenti elementi
di valutazione : a) Esperienza professionale generale;
b) Qualificazione professionale specifica, con riferimento
alla tipologia di lavoro da progettare”;
- trattandosi di importo stimato del corrispettivo inferiore
a 100.000 EURO viene espressamente individuata la normativa
di riferimento nella “Legge 109/94 e succ. mod.
e integr. Art. 62, comma 1°, DPR 554/1999”.
Così puntualizzati gli snodi fondamentali dell’avviso
pubblico, risulta, per tabulas, che la normativa conferente
al caso in esame è esattamente quella di cui all’art.
17, comma 12, l. n. 109/94, cioè quella relativa
al conferimento degli incarichi professionali di importo
inferiore a 100.000 euro.
Per giurisprudenza costante, il bando costituisce la lex
specialis della procedura concorsuale non solo per i concorrenti,
ma anche per la commissione giudicatrice e per l’amministrazione
che non può disapplicarlo nel corso della gara
(Cons. St. Sez. IV 5 aprile 2005 n. 1519).
La P.A. è, pertanto, tenuta al rispetto delle prescrizioni
del bando, che, come già detto, ha previsto il
ricorso alla l. n. 109/94 e pertanto all’art. 17,
comma 12 appartenente a tale corpus normativo.
Orbene, tale indicazione, ad avviso del Collegio, nel
caso di specie, non è stata rispettata, atteso
che, il Responsabile del procedimento, non ha giustificato
la designazione dei controinteressati ed il relativo affidamento,
secondo le regole del bando, applicando cioè i
criteri ivi previsti.
Ha, infatti, precisato in motivazione che : “il
sottoscritto Ing. A. N. in qualità di RUP, avendo
istruito il relativo procedimento non può che condividere
la scelta discrezionale dei tecnici così come operata
dall’amministrazione con le delibera n° 6 del
14.01.2005, in quanto questi hanno dimostrato di possedere
capacità professionale ed esperienza adeguata per
lo svolgimento dell’incarico”.
Siffatti elementi non risultano utili a sorreggere l’affidamento
professionale in conformità alle previsioni della
disposizione normativa di riferimento, la cui concreta
applicazione risulta soggiacere a principi che in questa
sede appare opportuno sinteticamente riepilogare.
Occorre preliminarmente precisare che la questione dell’affidamento
dell’incarico professionale agitata nel presente
giudizio soggiace, ratione temporis, alla disciplina dell’art.
17, comma 12, l. n. 109/94, nel testo novellato dall’art.
7, comma 1, lett. i) n. 5) della l. 1° agosto 2002
n. 166, che così recita :” Per l’affidamento
di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei
lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000
euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile
del procedimento possono procedere all’affidamento
ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e) f) e g),
di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza
e della capacità professionale degli stessi e con
motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare”.
La questione di fondo sfugge, pertanto, alla sopravvenuta
novella di cui all’art. 24, comma 5, l. 18 aprile
2005 n. 62, c.d. legge comunitaria, recante disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alla Comunità europea, contenente
una diversa disciplina degli affidamenti di valore inferiore
a 100.000, conforme ai criteri di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, giusta indicazione emergente dalla recente
Direttiva 2004/18/CE.
La citata novella rappresenta, allo stato, il punto di
arrivo di una successiva stratificazione normativa che,
a partire dall’originaria formulazione dell’art.
17 della l. n. 109/94, configura il progressivo abbandono
del modello dell’affidamento diretto degli incarichi
tecnici da parte dell’organo giuntale, in carenza
di adeguata pubblicità, per introdurre il diverso
modulo dell’affidamento degli incarichi sotto soglia,
non puramente concorsuale, previa pubblicità e
con obbligo di motivazione : può sinteticamente
affermarsi che, già con il D.P.R. n. 554/99, gli
incarichi fiduciari, consentiti fino a 40.000 euro, ex
art. 62, comma 1, del citato D.P.R., dovevano essere preceduti
da adeguata pubblicità e l’affidamento doveva
essere reso noto con adeguate formalità, in uno
alle motivazioni della scelta; fermo restando, per gli
importi superiori a tale cifra, le formalità proprie
di una procedura concorsuale.
Tale connotazione di fondo resta sostanzialmente immutata
fino alla Merloni – ter, per essere poi modificato
con la Merloni-quater (l. 1 agosto 2002 n. 166) che eleva
da 40.000 a 100.000 la soglia dell’importo dei progetti
da affidare, per il tramite del responsabile del procedimento,
ai soggetti di fiducia delle amministrazioni, previa verifica
dell’esperienza e della capacità professionale
degli stessi e con motivazione della scelta in relazione
al progetto da affidare.
La delibazione della questione proposta può agevolmente
prendere le mosse dalla giurisprudenza formatasi sul punto,
la cui elaborazione pretoria risulta consolidata intorno
ad alcuni principi che possono così riassumersi
:
-“l’art. 17, comma 12, l. 11 febbraio 1994
n. 109, nel disciplinare la procedura di affidamento degli
incarichi di progettazione, non impone di provvedere attribuendo
rilievo esaustivo e determinante ai curricula, ma soltanto
che il processo di valutazione comparativa dei concorrenti
deve prendere le mosse dalla verifica del possesso, documentato
attraverso i curricula stessi, di capacità professionali
adeguato all’incarico da attribuire” (Cons.
St. Sez. V 10 giugno 2002 n. 3206);
-“la scelta dei professionisti con cui stipulare
un contratto d’opera impone all’amministrazione,
che abbia a tal fine emanato un avviso pubblico con invito
ai professionisti interessati a presentare i curriculum,
soltanto di dar conto di avere effettivamente proceduto
alla scelta dopo la comparazione dei curricula pervenuti;
…non si possono sovrapporre la scelta fiduciaria
– fatta di apprezzamenti soggettivi circa le qualità
professionali e l’idoneità a soddisfare le
esigenze del committente – e la scelta concorsuale
costituita dall’applicazione di criteri oggettivi
e predeterminati; stante l’incompatibilità
logica tra le due cose e perché tale sovrapposizione,
del resto, da una parte costituirebbe una garanzia puramente
illusoria e dall’altra sarebbe perpetuamente censurabile
da chi non è stato prescelto” (Cons. St.
Sez. V 19 febbraio 2004 n. 667);
-“per l’affidamento dell’incarico di
progettazione ex art. 17 l. 11 febbraio 1994 n. 109, è
legittima la valutazione di carattere generale ancorata
sia alla comprovata capacità tecnico-professionale
sia alla specifica esperienza nella progettazione richiesta,
e non è necessaria una comparazione analitica e
puntuale di tutti i curricula sulla base di criteri predeterminati”
(Cons. St. Sez. V 7 aprile 2003 n. 1834)”;
-“in materia di affidamento di incarichi di progettazione
all’esterno, la Pubblica Amministrazione deve dare
conto delle ragioni di preferenza accordata, in relazione
agli indici di esperienza e di specifica capacità
professionale, desunti dal curriculum del professionista
prescelto” (Tar Campania – Salerno Sez. I
31 marzo 2005 n. 327).
In sostanza, la citata elaborazione giurisprudenziale
deve stimarsi ormai consolidata in ordine ad alcuni punti
e segnatamente in ordine alla necessità che l’affidamento
esterno sia motivato con riferimento all’esperienza
del professionista ed alla specifica capacità professionale
del soggetto esterno, e non anche e necessariamente in
ordine alla comparazione dei curriculum, intesa come confronto
stringente ed oggettivo tale da condurre ad una graduatoria
necessariamente legata ad elementi precisi ed univoci,
quali ad es. il numero delle opere progettate, il valore
delle stesse, nonché la loro rilevanza, bensì
alla comparazione intesa quale effettiva valutazione dei
curriculum presentati; nonché in ordine al principio
per il quale il conferimento di un incarico di progettazione
che consegua all’esperimento di procedura amministrativa
attivata con avviso pubblico, non può assimilarsi
ad una vera e propria procedura concorrenziale secondo
i crismi dell’evidenza pubblica (Cons. St. Sez.
V 10 febbraio 2004 n. 500).
Configurandosi al riguardo una scelta fiduciaria (tale
la definisce la disposizione che governa il relativo procedimento)
- sia pur operata all’esito di apposita selezione
- fatta di apprezzamenti soggettivi circa le qualità
professionali e l’idoneità a soddisfare le
esigenze del committente, la giurisprudenza del giudice
amministrativo richiede soltanto che essa non sia slegata
dalla necessaria motivazione che doverosamente deve presiedere
gli atti amministrativi per effetto dei principi generali
introdotti dalla legge n. 241/90, e che tale motivazione,
in ossequio alle coordinate tracciate dalla relativa disposizione
normativa, dia conto dell’esperienza e delle capacità
professionali del soggetto prescelto con specifico riferimento
al progetto da affidare.
Nella specie, le surriferite acquisizioni non possono
ritenersi rispettate atteso che il RUP, nella motivazione
del provvedimento, dopo aver dato atto del possesso dei
requisiti richiesti dal bando in capo ai partecipanti,
giustifica l’affidamento (pur sempre fiduciario)
asserendo, previa valutazione comparativa dei curriculum,
che i professionisti controinteressati “hanno dimostrato
di possedere capacità professionale ed esperienza
adeguata per lo svolgimento dell’incarico”,
per tale via ricorrendo ad una formula di stile che non
consente di reputare superata la soglia di una motivazione
apparente e stereotipata, priva di qualsivoglia riferimento
al caso concreto. Peraltro nella documentazione versata
in atti si rinviene un appunto redatto a penna recante
in calce una sottoscrizione attribuibile al RUP, nel quale
è contenuto l’elenco dei professionisti partecipanti
alla selezione con l’indicazione a fianco di ciascuno
di essi dei giudizi riportati nonché di profili
curricolari reputati particolarmente significativi. Orbene,
nemmeno da tale documento si ricavano elementi sufficienti
a ricostruire in maniera sufficientemente attendibile
il percorso logico seguito dall’Amministrazione
nel compiere la scelta del professionista meritevole dell’incarico,
essendo in esso espressi i giudizi valutativi attraverso
il ricorrente uso della semplice formula “OK”,
a volte accompagnata da annotazioni appena accennate e
nemmeno del tutto comprensibili. In particolare, in ordine
ai soggetti incaricati L. e M.è riportata una dicitura
(“mancano P.I. : ma ci sono impianti nelle scuole”)
in sé oggettivamente inidonea a far comprendere
le ragioni della scelta effettuata.
Tanto premesso, per l’assorbente vizio del difetto
di motivazione, il ricorso per motivi aggiunti va accolto
siccome fondato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’Amministrazione.
II.3.
I ricorrenti altresì lamentano l’illegittimità
dell’atto inteso nella sua dichiarata veste di convalida
della precedente delibera di conferimento dell’incarico
in quanto avrebbe come unica finalità quella di
sterilizzare la invocata tutela cautelare. La censura
non coglie nel segno, attesa la prevalente opinione giurisprudenziale
a tenore della quale la possibilità della convalida
del provvedimento viziato da incompetenza anche in pendenza
di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale (cfr.
art. 6 l. n. 249 del 1968), deve essere intesa nel senso
che l'esistenza di una controversia giudiziaria non preclude
la ratifica dell’atto solo se questo non è
stato già annullato durante il giudizio di prima
istanza o anche in appello, quando il ricorso di primo
grado è stato respinto (cfr. ad es. Consiglio Stato,
sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 739). Ammessa, quindi, l’operatività
della speciale fattispecie di cui all’art. 6 l.n.
249/68 se ne deve desumere l’illegittimità
sotto altri concorrenti profili, pure evidenziati in ricorso,
segnatamente sul dedotto piano della mancanza di elementi
tali da denotare la volontà di convalidare precedenti
determinazioni dell’Amministrazione e del difetto
di previa partecipazione procedimentale.
Per il primo aspetto, va premesso che in via generale
presupposti ed elementi della convalida sono considerati
l'individuazione dell’atto da convalidare, la specificazione
del vizio da eliminare ed il c.d. animus convalidandi,
cioè la volontà di rimuovere il vizio; al
riguardo, in giurisprudenza è stato ribadito, da
un lato, che la convalida dell'atto amministrativo presuppone
la consapevolezza del vizio che inficia il provvedimento
e consiste in una dichiarazione espressamente diretta
ad eliminare il vizio stesso; pertanto, essa non è
configurabile in caso di mera presa d'atto del provvedimento
(cfr. ad es. Consiglio Stato sez. IV, 9 aprile 1999, n.
597). Diversamente, nel caso de quo il provvedimento appare
contraddittoriamente ed illogicamente adottato in quanto
il RUP, pur provvedendo a convalidare la delibera di Giunta,
non esprime alcuna consapevolezza circa il vizio che grava
sull’atto convalidato, vizio che è possibile
soltanto intuire si tratti dell’incompetenza, siccome
articolato in sede di ricorso introduttivo, e che reputarsi
sussistente stante la previsione di cui all’art.
107 d.Lgs. n. 267/00 (ex multis, TAR Catanzaro, n. 453
del 1° maggio 2006). Sotto il secondo aspetto, va
ricordato che l'art. 7, l. n. 241 cit. impone l'obbligo
della comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti
nei cui confronti il provvedimento finale è destinato
a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono
intervenirvi nonché agli altri soggetti, individuati
o facilmente individuabili, che possono subirne pregiudizio,
superando in tale maniera il modulo "di definizione
unilaterale del pubblico interesse, oggetto, nei confronti
dei destinatari di provvedimenti restrittivi, di un riserbo
ad excludendum, già ostilmente preordinato a rendere
impossibile o sommamente difficile la tutela giurisdizionale
" degli interessati, introducendo il sistema della
democraticità delle decisioni e dell'accessibilità
dei documenti amministrativi (cfr. ad es. Consiglio Stato,
sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7592). Orbene, in caso di
proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento
amministrativo ritenuto lesivo delle situazioni giuridiche
soggettive riconosciute dall'ordinamento in capo ai medesimi
ricorrenti appare evidente come l'atto di convalida del
provvedimento impugnato sia tale da provocare un immediato
pregiudizio per i ricorrenti stessi, verso i quali pertanto
deve essere garantito il rispetto delle garanzie partecipative
di cui alla normativa invocata. Il rispetto delle predette
garanzie emerge altresì dall'inquadramento del
potere di convalida nell'ambito del più generale
potere di autotutela cioè di incidere sui propri
precedenti atti; tale opinione trova conferma nella disciplina
introdotta dalla recente riforma della l. 241 che ha inserito
la convalida nell'ambito dell'art. 21 nonies dedicato
all'annullamento d'ufficio.
In conclusione, sotto tali profili i motivi aggiunti sono
da reputare fondati.
III.
Per quanto attiene infine la richiesta risarcitoria, pure
riproposta dai ricorrenti in sede di motivi aggiunti,
questa risulta con evidenza infondata per mancanza di
qualsivoglia elemento probatorio a suo supporto. Invero,
detta domanda viene a poggiare su mere affermazioni di
parte, inidonee, alla luce degli ordinari principi sull’onere
della prova - destinati a trovare applicazione, pur essendo
civilprocessualistici, in un giudizio che esorbita dai
confini di quello impugnatorio - a dimostrare la sussistenza
dei necessari presupposti di fatto per la sua fondatezza.
Senza sottacere l’omessa dimostrazione circa la
spettanza del sospirato incarico, resa peraltro non agevole
dal diaframma di apprezzamenti soggettivi spettanti alla
p.A.. In conclusione, detto capo di domanda va respinto.
IV.
Le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate nell’importo
fissato in dispositivo.
P.q.M
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede
di Salerno, sezione I, pronunziando sul ricorso n. 154
R.G. del 2005 proposto da L. arch. Antonio e L. arch.
Giuseppe, così decide :
dichiara
il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse;
accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla
l’atto ivi impugnato;
respinge l’istanza risarcitoria.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento
in favore dei ricorrenti delle spese processuali, da dividersi
in parti uguali, che liquida complessivamente in euro
2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina
che la presente pronunzia sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così
deciso in Salerno nella c.c. del 20 dicembre 2005, con
l’intervento dei Magistrati
Dr.
Filippo PORTOGHESE Presidente
Dr.
Giovanni SABBATO I Referendario Estensore.
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