Questioni
La
revoca dell’aggiudicazione provvisoria
a seguito dell’ esito negativo delle
verifiche dei requisiti di affidabilità
morale e professionale ed in particolare
della veridicità delle auto dichiarazioni
presentate dall’aggiudicatario provvisorio,
deve essere preceduta dalla comunicazione
di avvio di procedimento ?
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Massime
La
stazione appaltante, nell’aggiudicare la gara alla
ricorrente, aveva riservato gli effetti dell’atto
all’esito delle verifiche dei requisiti di affidabilità
morale e professionale ed in particolare della veridicità
delle auto dichiarazioni presentate, in conformità,
peraltro, alle previsioni del bando di gara. Pertanto,
non trattandosi di un autonomo procedimento di riesame
degli atti di gara, ma di un adempimento imprescindibile
prima della conclusione definitiva della procedura, non
sussisteva alcun onere di previo avviso alla impresa partecipante
circa l’imminente adozione del provvedimento impugnato.
La condanna a carico dell’amministratore della società
per la fattispecie dell’omesso versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali era da sola sufficiente
a supportare il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione
emesso dall’Amministrazione.
Consiglio di Stato Sezione V Sentenza
del 7 ottobre 2008, n. 4845
REPUBBLICA
ITALIANA N. 4845/08 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 529 REG:RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 2007
ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso n. 529/2007 R.G. proposto da Società
F.
CONTRO
la Provincia ..., in persona del Presidente della Giunta
pro tempore, non costituitasi in giudizio;
PER LA RIFORMA
della sentenza resa dal T.A.R. per la Toscana, sezione II,
n. 4212/2006, pubblicata in data 5 ottobre 2006.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;
Udito alla pubblica udienza dell’11 marzo 2008 l’avvocato
Cascarano, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con sentenza n. 4212 del 5 ottobre 2006, il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana, sezione II, rigettava il ricorso
(iscritto al n. 1882/2005 R.G.) con cui la Società
F. .r.l. chiedeva l’annullamento della determinazione
dirigenziale del 5 ottobre 2005 n. 4015/2005, con cui il
direttore del Dipartimento Infrastrutture e Servizi Tecnici
della Provincia di ...aveva revocato l'aggiudicazione definitiva
già disposta a favore della ricorrente con precedente
determinazione 16.8.2005 n. 3346, relativa all’appalto
per la manutenzione dell'Area "D" Sorano - Manutenzione
straordinaria SS.PP. e R.R. anno 2005, nonché di
ogni altro atto connesso, e dichiarava inammissibile la
domanda risarcitoria.
L’appellante Società... contrasta le argomentazioni
del giudice di primo grado.
Non si è costituita in giudizio la Provincia...
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2008 la causa
è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come
da verbale.
D I R I T T O
L’appello è infondato.
1. Con il primo motivo di ricorso l’appellante censura
la pronuncia di primo grado sostenendo che il T.A.R. avrebbe
errato nel non ritenere viziato il provvedimento gravato
per l’omesso avviso di avvio del procedimento ai sensi
degli art. 7 e 8 della l. 241/1990, in quanto l’atto
non aveva natura vincolante per l’amministrazione,
ma meramente discrezionale, considerato, oltretutto, che
il mancato apporto della società all’istruttoria
non ha fatto emergere come il reato di furto a carico dell’amministratore
era, in realtà, insussistente.
La censura non merita accoglimento.
Osserva il Collegio che la stazione appaltante, nell’aggiudicare
la gara alla ricorrente, aveva riservato gli effetti dell’atto
all’esito delle verifiche dei requisiti di affidabilità
morale e professionale ed in particolare della veridicità
delle auto dichiarazioni presentate, in conformità,
peraltro, alle previsioni del bando di gara. Pertanto, non
trattandosi di un autonomo procedimento di riesame degli
atti di gara, ma di un adempimento imprescindibile prima
della conclusione definitiva della procedura, non sussisteva
alcun onere di previo avviso alla impresa partecipante circa
l’imminente adozione del provvedimento impugnato.
Peraltro, poiché l’errore nell’attribuzione
all’amministratore del reato di furto non ha assunto
alcun rilievo decisivo ai fini dell’emanazione del
provvedimento di revoca da parte dell’Amministrazione,
considerato che quest’ultima si è determinata
in tal senso a seguito della condanna per l’omesso
versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali,
è agevole rilevare che, ai sensi dell’art.
21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990, introdotto
dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, il contenuto del provvedimento
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato.
2. Con la seconda doglianza la società appellante
sostiene l’erroneità della decisione impugnata
in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto come incidente
sull’affidabilità morale e professionale dell’impresa
il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali
commesso dall’amministratore, che non inciderebbe,
secondo la ricorrente, sul rapporto fiduciario con l’Amministrazione.
Il motivo è infondato.
Questo Consesso ha di recente chiarito, con riferimento
all’art. 12 D.L.vo 17 marzo 1995 n. 157, ma con argomentazioni
estensibili al disposto dell’art. 75 D.P.R. n. 554/1999
(cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2006, n. 349), che
la lett. b) di detto art. 12, secondo cui sono esclusi dalla
partecipazione alla gara i concorrenti nei cui confronti
sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per qualsiasi reato
che incide sulla loro moralità professionale o per
delitti finanziari, per il modo in cui è formulata
sta a significare che nella considerazione del legislatore
è qualificante la commissione di reati di una certa
natura sotto l’aspetto sostanziale, nel senso che
si è voluto evitare l’affidamento del servizio
a coloro che abbiano commesso reati lesivi degli stessi
interessi collettivi che, nelle veste di aggiudicatari,
sarebbero chiamati a tutelare. Pertanto, posto che la norma
non stabilisce quali sono i reati che incidono sulla detta
affidabilità, spetta all’Amministrazione stabilire,
motivatamente, se il reato per il quale il soggetto è
stato condannato provoca, secondo il comune e ragionevole
convincimento, una obiettiva incisione sulla affidabilità
del condannato, sia sul piano morale che sul piano professionale
(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2006, n. 2373). La
mancanza di parametri fissi e predeterminati e la genericità
della prescrizione normativa lascia un ampio spazio di valutazione
discrezionale alla stazione appaltante, e consente alla
stessa margini di flessibilità operativa al fine
di un equo apprezzamento delle singole concrete fattispecie,
con considerazione di tutti gli elementi delle stesse che
possono incidere sulla fiducia contrattuale. E’ chiaro,
infatti, che la norma attribuisce, in mancanza di apposita
specificazione delle fattispecie incriminatici di parte
speciale, un ampio margine di apprezzamento alle amministrazioni
appaltanti, cui spetta decidere quali imprese escludere
dalle procedure di affidamento degli appalti, in conseguenza
di fatti costituenti reato che siano da esse ritenuti indici
di inaffidabilità morale o professionale; deve essere
condiviso, infatti, il rilievo in base al quale il concetto
di (im)moralità professionale presuppone la realizzazione
di un fatto di reato idoneo a manifestare una radicale e
sicura contraddizione coi principi deontologici della professione
(Cons. Stato, sez. V, 01/03/2003, n. 1145; Cons. Stato,
sez. V, 25/11/2002, n. 6482). Invero, la stessa indeterminatezza
dei concetti di affidabilità morale e professionale
a cui è legato l’effetto espulsivo comporta
necessariamente l’esercizio, da parte dell’Amministrazione
aggiudicante, di un potere discrezionale di valutazione
dei reati ascritti agli interessati. Nella specie il provvedimento
impugnato non può ritenersi carente sul piano dell’apprezzamento
del presupposto richiesto dalla legge e quindi della motivazione
in quanto, consistendo il reato in questione in una ipotesi
di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali,
punito come illecito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638,
l’Amministrazione, richiamando anche l’orientamento
espresso dall’Autorità di vigilanza dei LL.PP.
con determinazione n. 56/2000, ha concluso che si era in
presenza di un reato capace di incidere sulla affidabilità
morale e professionale perché di ostacolo alla instaurazione
di un normale rapporto di fiducia, e tale giudizio risulta
immune da irrazionalità od illogicità. Anche
l’ultimo motivo di ricorso, con cui l’appellante
lamenta la mancata rilevazione, ad opera del giudice di
primo grado, del difetto di istruttoria da parte della stazione
appaltante nell’emanazione del provvedimento impugnato,
nonché dell’eccesso di potere perché
non è stata tenuta in considerazione la buona fede
della società, ignara dei procedimenti penali dell’amministratore,
non può trovare accoglimento. Si è già
osservato, infatti, che la condanna a carico dell’amministratore
della società per la fattispecie dell’omesso
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
era da sola sufficiente a supportare il provvedimento di
revoca dell’aggiudicazione emesso dall’Amministrazione,
non rilevando a tal fine l’erroneità nell’iscrizione
nel casellario giudiziale anche del reato di furto. Né,
per altro verso, il provvedimento gravato risulta censurabile
per non aver tenuto conto della buona fede della società,
atteso, da un lato, che le imprese hanno l’onere di
verificare l’insussistenza in capo agli amministratori
di condanne che possano incidere sull’affidabilità
morale e professionale, pena l’interdizione dalle
gare e, dall’altro, che la sostituzione dell’amministratore
che aveva rappresentato la ricorrente nell’appalto
in questione dopo la notifica dell’atto di revoca
non poteva consentire la dissociazione da parte della ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso in
appello va rigettato.
Sussistono, comunque, giusti motivi, in considerazione della
complessità delle questioni trattate, per compensare
tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V)
rigetta l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio
di Stato, nella camera di consiglio dell’11 marzo
2008 con l'intervento dei sigg.ri
Sergio Santoro presidente,
Claudio Marchitiello consigliere,
Marco Lipari consigliere,
Marzio Branca consigliere,
Michele Corradino consigliere estensore,
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Michele Corradino F.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7-10-2008
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
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Manuale
dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.Guida
all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

Maggioli
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Perché
è detto che i timorosi non entreranno nel Regno
di Dio?
Perché anche se si possiedono grandi virtù,
queste non basteranno a neutralizzare i danni causati
dalla paura. Vi
stupisce? No, non deve stupirvi! Quante volte si è
constatato che la paura si oppone alla manifestazione
di tutte le buone qualità! Osservate,
ad esempio, quanto la paura della solitudine, della
povertà, dell'opinione pubblica, della malattia
e della morte possa rendere le persone vigliacche,
disoneste, egoiste, crudeli. Quanti crimini vengono
commessi da persone che hanno paura di perdere una
cosa a cui tengono e alla quale si aggrappano! Anche
per questa ragione, nelle Iniziazioni dell'antichità,
soltanto chi aveva saputo trionfare sulla paura veniva
ammesso alla conoscenza dei misteri." (Omraam
Mikhaël Aïvanhov)
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