La Rassegna della Autotutela Amministrativa

La rassegna dell'autotutela diretta da Bruno Fuoco

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Questioni

E’ tutelabile l’affidamento di chi, ammesso al servizio permanente, si è visto annullare detta ammissione per violazione dell’art. 4, c. 2°, D.Lvo 12 maggio 1995, n. 198 secondo cui il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo?

L’interesse pubblico alla eliminazione dell’atto di ammissione ( dopo 7 mesi) può essere in re ipsa?

 

Massime

Il ricorrente non può invocare tranquillamente l’affidamento da lui riposto sulla legittimità dell’atto di ammissione al servizio permanente essendo stato, egli, partecipe consapevole ed anzi autore della presupposta illegittimità per cui, giusta principi di autoresponabilità e leale cooperazione, non può oggi egli avvantaggiarsi di una situazione di illegittimità come se ne fosse stato una incolpevole vittima.


Quanto all’interesse pubblico alla eliminazione dell’atto di ammissione al servizio permanente, esso deve ritenersi in re ipsa anche in considerazione del ragionevole, obiettivamente breve, lasso di tempo intercorso tra l’atto di ammissione al servizio permanente (settembre 2007) ed il provvedimento di annullamento: all’incirca sette mesi.

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TAR LAZIO - SEZIONE PRIMA BIS Roma 17 ottobre 2008, n. 9009

SENTENZA
nella Camera di Consiglio dell’11 Luglio 2008
Visto il ricorso 6595/2008 proposto da: T…
contro
MINISTERO DELLA DIFESA ...
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
• della determinazione n. 5/2-6-2006 del 12 marzo 2008 con la quale il Comandante del Comando Carabinieri di Polizia Militare dello Stato Maggiore dell’Esercito ha annullato il decreto …di ammissione del ricorrente al servizio permanente;
• di tutti gli atti comunque presupposti e/o connessi.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA;
In limine, il Collegio dà atto che sussistono i presupposti di legge per definire la controversia con decisione in forma semplificata.
Il ricorrente – già vincolato alla ferma volontaria fino al superamento dell’iter formativo ed ammesso al servizi permanente - impugna la determinazione datata 12 marzo 2008 con la quale l’intimata amministrazione ha annullato il decreto del 25 settembre 2007 con il quale egli era stato ammesso al servizio permanente.
L’annullamento è stato disposto per violazione dell’art. 4, c. 2°, D.Lvo 12 maggio 1995, n. 198 in quanto il ricorrente “non ha partecipato al corso integrativo previsto dal sopra citato comma”.
L’interessato deduce vizi procedimentali, cattivo esercizio del potere di autotutela, erronea e falsa applicazione del D.lvo n. 198/1995, violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990.
Il ricorso è infondato.
Recita l’art. 4,c. 2°, del d.Lvo 12 maggio 1995, n, 198 che “Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'articolo 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo”.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha partecipato la corso integrativo previsto dal citato secondo comma. La mancata partecipazione equivale al non superamento del corso integrativo; da cui, l’automatica (vincolata e doverosa, cioè) rescissione della ferma volontaria ed il consequenziale collocamento in congedo. Ebbene, l’amministrazione, avvedutasi di siffatta grave violazione, correttamente – in carenza dei presupposti di diritto - ha risolto il rapporto in essere con il ricorrente che, privo di titolo di legittimazione, giammai avrebbe potuto stabilizzare il suo rapporto con l’ente mediante ammissione al servizio permanente. L’annullamento del provvedimento datato 25 settembre 2007 ripristina, dunque, l’ordine violato. Né l’amministrazione aveva necessità di annullare expressis verbis l’ammissione alla ferma quadriennale atteso che la conclamata carenza (mancata partecipazione al corso integrativo) produce de iure l’effetto risolutivo della ferma volontaria.
Dal suo canto, il ricorrente non può invocare tranquillamente l’affidamento da lui riposto sulla legittimità dell’atto di ammissione al servizio permanente essendo stato, egli, partecipe consapevole ed anzi autore della presupposta illegittimità per cui, giusta principi di autoresponabilità e leale cooperazione, non può oggi egli avvantaggiarsi di una situazione di illegittimità come se ne fosse stato una incolpevole vittima .
La doverosità dell’esercizio del potere di autotutela (vincolato nell’an) rende inesistenti i dedotti vizi procedimentali, altro contenuto non potendo avere, l’adottato provvedimento, che quello in concreto licenziato dall’amministrazione. Quanto all’interesse pubblico alla eliminazione dell’atto di ammissione al servizio permanente, esso deve ritenersi in re ipsa anche in considerazione del ragionevole, obiettivamente breve, lasso di tempo intercorso tra l’atto di ammissione al servizio permanente (settembre 2007) ed il provvedimento di annullamento: all’incirca sette mesi.
In conclusione, il ricorso in esame, per quanto sopra rassegnato, non è meritevole di accoglimento.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, respinge, nei sensi in motivazione, il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giustizia che liquida in € 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma l’11 luglio 2008, in Camera di Consiglio.
il Presidente
il Consigliere, est.il Presidente

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Bruno E.G. Fuoco

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