La
Rassegna della Autotutela Amministrativa

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Questioni
E’
tutelabile l’affidamento di chi, ammesso
al servizio permanente, si è visto
annullare detta ammissione per violazione
dell’art. 4, c. 2°, D.Lvo 12 maggio
1995, n. 198 secondo cui il mancato superamento
del corso integrativo comporta l'automatica
rescissione della ferma volontaria ed il
collocamento in congedo?
L’interesse
pubblico alla eliminazione dell’atto
di ammissione ( dopo 7 mesi) può
essere in re ipsa?
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Massime
Il
ricorrente non può invocare tranquillamente l’affidamento
da lui riposto sulla legittimità dell’atto
di ammissione al servizio permanente essendo stato, egli,
partecipe consapevole ed anzi autore della presupposta
illegittimità per cui, giusta principi di autoresponabilità
e leale cooperazione, non può oggi egli avvantaggiarsi
di una situazione di illegittimità come se ne fosse
stato una incolpevole vittima.
Quanto all’interesse pubblico alla eliminazione
dell’atto di ammissione al servizio permanente,
esso deve ritenersi in re ipsa anche in considerazione
del ragionevole, obiettivamente breve, lasso di tempo
intercorso tra l’atto di ammissione al servizio
permanente (settembre 2007) ed il provvedimento di annullamento:
all’incirca sette mesi.
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TAR LAZIO - SEZIONE PRIMA BIS Roma 17 ottobre 2008, n. 9009
SENTENZA
nella Camera di Consiglio dell’11 Luglio 2008
Visto il ricorso 6595/2008 proposto da: T…
contro
MINISTERO DELLA DIFESA ...
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
• della determinazione n. 5/2-6-2006 del 12 marzo 2008 con
la quale il Comandante del Comando Carabinieri di Polizia Militare
dello Stato Maggiore dell’Esercito ha annullato il decreto
…di ammissione del ricorrente al servizio permanente;
• di tutti gli atti comunque presupposti e/o connessi.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA;
In limine, il Collegio dà atto che sussistono i presupposti
di legge per definire la controversia con decisione in forma semplificata.
Il ricorrente – già vincolato alla ferma volontaria
fino al superamento dell’iter formativo ed ammesso al servizi
permanente - impugna la determinazione datata 12 marzo 2008 con
la quale l’intimata amministrazione ha annullato il decreto
del 25 settembre 2007 con il quale egli era stato ammesso al servizio
permanente.
L’annullamento è stato disposto per violazione dell’art.
4, c. 2°, D.Lvo 12 maggio 1995, n. 198 in quanto il ricorrente
“non ha partecipato al corso integrativo previsto dal sopra
citato comma”.
L’interessato deduce vizi procedimentali, cattivo esercizio
del potere di autotutela, erronea e falsa applicazione del D.lvo
n. 198/1995, violazione dell’art. 21 nonies della legge
n. 241 del 1990.
Il ricorso è infondato.
Recita l’art. 4,c. 2°, del d.Lvo 12 maggio 1995, n,
198 che “Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari
possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri
effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria
dall'articolo 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando
i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze
organiche e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma
65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 10, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332. Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede,
in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di
preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione
caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria,
ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari
in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso
integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria
ed il collocamento in congedo”.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha partecipato la corso
integrativo previsto dal citato secondo comma. La mancata partecipazione
equivale al non superamento del corso integrativo; da cui, l’automatica
(vincolata e doverosa, cioè) rescissione della ferma volontaria
ed il consequenziale collocamento in congedo. Ebbene, l’amministrazione,
avvedutasi di siffatta grave violazione, correttamente –
in carenza dei presupposti di diritto - ha risolto il rapporto
in essere con il ricorrente che, privo di titolo di legittimazione,
giammai avrebbe potuto stabilizzare il suo rapporto con l’ente
mediante ammissione al servizio permanente. L’annullamento
del provvedimento datato 25 settembre 2007 ripristina, dunque,
l’ordine violato. Né l’amministrazione aveva
necessità di annullare expressis verbis l’ammissione
alla ferma quadriennale atteso che la conclamata carenza (mancata
partecipazione al corso integrativo) produce de iure l’effetto
risolutivo della ferma volontaria.
Dal suo canto, il ricorrente non può invocare tranquillamente
l’affidamento da lui riposto sulla legittimità dell’atto
di ammissione al servizio permanente essendo stato, egli, partecipe
consapevole ed anzi autore della presupposta illegittimità
per cui, giusta principi di autoresponabilità e leale cooperazione,
non può oggi egli avvantaggiarsi di una situazione di illegittimità
come se ne fosse stato una incolpevole vittima .
La doverosità dell’esercizio del potere di autotutela
(vincolato nell’an) rende inesistenti i dedotti vizi procedimentali,
altro contenuto non potendo avere, l’adottato provvedimento,
che quello in concreto licenziato dall’amministrazione.
Quanto all’interesse pubblico alla eliminazione dell’atto
di ammissione al servizio permanente, esso deve ritenersi in re
ipsa anche in considerazione del ragionevole, obiettivamente breve,
lasso di tempo intercorso tra l’atto di ammissione al servizio
permanente (settembre 2007) ed il provvedimento di annullamento:
all’incirca sette mesi.
In conclusione, il ricorso in esame, per quanto sopra rassegnato,
non è meritevole di accoglimento.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^ bis,
respinge, nei sensi in motivazione, il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giustizia
che liquida in € 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma l’11 luglio 2008, in Camera di
Consiglio.
il Presidente
il Consigliere, est.il Presidente
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I
testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati
e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità;
si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali
inesattezze.
Novità
Bruno
E.G. Fuoco
Manuale
dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.
Guida
all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

Maggioli
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Prima
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potenza del cielo è infinita: lavora impercettibilmente,
ma inesorabilmente, e tutto finisce per volgersi a
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l'avvento del Regno di Dio e la fratellanza nel mondo.
(Omraam Mikhaël Aïvanhov)
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