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Massime
In
sede di esercizio del potere discrezionale di (re)intervenire,
in secondo grado, nei confronti di un provvedimento già
adottato da parte dello stesso Ufficio la giurisprudenza
amministrativa, con argomentazioni che questo collegio
condivide, ha affermato che la Pubblica amministrazione
non è obbligata a provvedere su un'istanza del
privato non solo nelle ipotesi (normalmente) individuate
dalla giurisprudenza (istanza di riesame dell'atto divenuto
inoppugnabile per inutile decorso del termine di decadenza;
istanza manifestamente infondata; istanza di estensione
ultra partes del giudicato), ma anche nel caso in cui
l'istanza volta all'esercizio del potere di autotutela
abbia ad oggetto un provvedimento già impugnato
in sede giurisdizionale e sub judice al momento dell'istanza;
atteso che neppure la procedura del silenzio rifiuto è
ontologicamente configurabile rispetto alla domanda volta
a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela (cfr.
T.A.R. Lazio, Sez. II, 11 gennaio 2006 n. 233).
T.A.R.
Toscana, Firenze, sez. II, 19.09.08, n. 2055
FATTO
La Società T.. ha impugnato in via principale la
nota di risposta, avente segno negativo, ad una sua istanza
rivolta all’Autorità portuale di …
al fine di ottenere l’annullamento, in via di autotutela,
dell’aggiudicazione deliberata in favore della Società
P….S.r.l. della concessione quadriennale del servizio
di fornitura di acqua alle navi e di gestione e manutenzione
della rete idrica del Porto di …. Nello stesso tempo
la Società ricorrente proponeva impugnativa nei
confronti di tutti gli atti della procedura che aveva
condotto all’affidamento della concessione alla
Società P….
……
DIRITTO
1. - Viene all’esame del Tribunale la vicenda contenziosa
avviata dalla Società T.…la quale si duole
della illegittimità della procedura selettiva,
bandita in data 21 novembre 2005 dall’Autorità
portuale …. volta ad affidare la concessione quadriennale
del servizio di fornitura di acqua alle navi e di gestione
e manutenzione della rete idrica del Porto di…
La Società ricorrente contesta in particolare la
correttezza della partecipazione e, quindi, dell’aggiudicazione
della procedura selettiva relativamente alla Società
P…. odierna controinteressata. Nello stesso tempo
la Società ricorrente contesta la legittimità
del provvedimento assunto dall’Autorità portuale
….con il quale è stata data risposta negativa
alla richiesta di annullamento in via di autotutela della
predetta aggiudicazione, per come richiesto dalla stessa
Società ricorrente.
2. – In via preliminare il Collegio deve farsi carico
dell’eccezione di inammissibilità
del ricorso sollevata….
.
8. – A non diverso esito, ma per ragioni diverse
rispetto a quelle sopra segnalate,
si giunge con riferimento al gravame avente ad oggetto
l’impugnazione del provvedimento con il quale l’Autorità
portuale ha negato il richiesto intervento in sede di
autotutela volto all’annullamento, in via amministrativa,
dell’intervenuta aggiudicazione in favore della
Società P….
In sede di esercizio del potere discrezionale di (re)intervenire,
in secondo grado, nei confronti di un provvedimento già
adottato da parte dello stesso Ufficio la giurisprudenza
amministrativa, con argomentazioni che questo collegio
condivide, ha affermato che la Pubblica amministrazione
non è obbligata a provvedere su un'istanza del
privato non solo nelle ipotesi (normalmente) individuate
dalla giurisprudenza (istanza di riesame dell'atto divenuto
inoppugnabile per inutile decorso del termine di decadenza;
istanza manifestamente infondata; istanza di estensione
ultra partes del giudicato), ma anche nel caso in cui
l'istanza volta all'esercizio del potere di autotutela
abbia ad oggetto un provvedimento già impugnato
in sede giurisdizionale e sub judice al momento dell'istanza;
atteso che neppure la procedura del silenzio rifiuto è
ontologicamente configurabile rispetto alla domanda volta
a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela. (cfr.
T.A.R. Lazio, Sez. II, 11 gennaio 2006 n. 233).
Nel caso qui in esame si verte in una ipotesi in cui,
a fronte di una procedura di gara e di un esito della
stessa i cui atti non sono stati tempestivamente impugnati,
il soggetto che (potenzialmente) avrebbe potuto proporre
tempestivamente gravame prospetta all’Amministrazione
una valutazione circa la legittimità dell’aggiudicazione
intervenuta in presenza di una sola offerta (per quel
che si legge dal contenuto della istanza di intervento
in sede di autotutela versata in atti).
Orbene tale richiesta avrebbe dovuto essere proposta in
sede giudiziale, tempestivamente ed in seguito alla partecipazione
della odierna ricorrente alla selezione, per le ragioni
che si sono più sopra indicate, senza che nessun
vizio possa contestarsi nei confronti dell’atto
con il quale l’Autorità portuale abbia ritenuto
di non dar seguito ad alcun intervento di ritiro in via
di autotutela, considerato peraltro che il bando conteneva
l’espressa clausola che la selezione
sarebbe stata aggiudicata anche in presenza di una sola
offerta.
Tenuto, quindi, conto della mancata presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione e della conseguente
inammissibilità dell’impugnazione di quest’ultima
per le ragioni già sopra emarginate, consegue l’inammissibilità
del ricorso nel confronti del diniego di annullamento
in via amministrativa adottato dall’Autorità
portuale per carenza di interesse alla
decisione, non potendo la Società ricorrente ottenere
in via amministrativa, se non con la collaborazione volitiva
ed ampiamente discrezionale dell’Amministrazione
(che quest’ultima nella specie ha dimostrato di
non voler esercitare), il risultato non raggiungibile
in sede giudiziale.
9. – In ragione delle suesposte osservazioni e secondo
quanto emerge dalla documentazione depositata, il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono
la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione
Seconda pronuciando in via definitiva sul ricorso indicato
in epigrafe, lo dichiara
inammissibile….
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze nelle Camere di consiglio
del 14 novembre 2007 .
Depositata in Segreteria il 19 Settembre 2008
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