Questioni

A fronte di una procedura di gara e di un esito della stessa i cui atti non sono stati tempestivamente impugnati, il soggetto che (potenzialmente) avrebbe potuto proporre tempestivamente gravame, può pretendere che l’amministrazione intervenga in autotutela?

La procedura del silenzio rifiuto è ontologicamente configurabile rispetto alla domanda volta a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela?

Massime

In sede di esercizio del potere discrezionale di (re)intervenire, in secondo grado, nei confronti di un provvedimento già adottato da parte dello stesso Ufficio la giurisprudenza amministrativa, con argomentazioni che questo collegio condivide, ha affermato che la Pubblica amministrazione non è obbligata a provvedere su un'istanza del privato non solo nelle ipotesi (normalmente) individuate dalla giurisprudenza (istanza di riesame dell'atto divenuto inoppugnabile per inutile decorso del termine di decadenza; istanza manifestamente infondata; istanza di estensione ultra partes del giudicato), ma anche nel caso in cui l'istanza volta all'esercizio del potere di autotutela abbia ad oggetto un provvedimento già impugnato in sede giurisdizionale e sub judice al momento dell'istanza; atteso che neppure la procedura del silenzio rifiuto è ontologicamente configurabile rispetto alla domanda volta a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 11 gennaio 2006 n. 233).

T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 19.09.08, n. 2055

FATTO
La Società T.. ha impugnato in via principale la nota di risposta, avente segno negativo, ad una sua istanza rivolta all’Autorità portuale di … al fine di ottenere l’annullamento, in via di autotutela, dell’aggiudicazione deliberata in favore della Società P….S.r.l. della concessione quadriennale del servizio di fornitura di acqua alle navi e di gestione e manutenzione della rete idrica del Porto di …. Nello stesso tempo la Società ricorrente proponeva impugnativa nei confronti di tutti gli atti della procedura che aveva condotto all’affidamento della concessione alla Società P….
……
DIRITTO
1. - Viene all’esame del Tribunale la vicenda contenziosa avviata dalla Società T.…la quale si duole della illegittimità della procedura selettiva, bandita in data 21 novembre 2005 dall’Autorità portuale …. volta ad affidare la concessione quadriennale del servizio di fornitura di acqua alle navi e di gestione e manutenzione della rete idrica del Porto di…
La Società ricorrente contesta in particolare la correttezza della partecipazione e, quindi, dell’aggiudicazione della procedura selettiva relativamente alla Società P…. odierna controinteressata. Nello stesso tempo la Società ricorrente contesta la legittimità del provvedimento assunto dall’Autorità portuale ….con il quale è stata data risposta negativa alla richiesta di annullamento in via di autotutela della predetta aggiudicazione, per come richiesto dalla stessa Società ricorrente.
2. – In via preliminare il Collegio deve farsi carico dell’eccezione di inammissibilità
del ricorso sollevata….
.
8. – A non diverso esito, ma per ragioni diverse rispetto a quelle sopra segnalate,
si giunge con riferimento al gravame avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale l’Autorità portuale ha negato il richiesto intervento in sede di autotutela volto all’annullamento, in via amministrativa, dell’intervenuta aggiudicazione in favore della Società P….
In sede di esercizio del potere discrezionale di (re)intervenire, in secondo grado, nei confronti di un provvedimento già adottato da parte dello stesso Ufficio la giurisprudenza amministrativa, con argomentazioni che questo collegio condivide, ha affermato che la Pubblica amministrazione non è obbligata a provvedere su un'istanza del privato non solo nelle ipotesi (normalmente) individuate dalla giurisprudenza (istanza di riesame dell'atto divenuto inoppugnabile per inutile decorso del termine di decadenza; istanza manifestamente infondata; istanza di estensione ultra partes del giudicato), ma anche nel caso in cui l'istanza volta all'esercizio del potere di autotutela abbia ad oggetto un provvedimento già impugnato in sede giurisdizionale e sub judice al momento dell'istanza; atteso che neppure la procedura del silenzio rifiuto è ontologicamente configurabile rispetto alla domanda volta a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela. (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 11 gennaio 2006 n. 233).
Nel caso qui in esame si verte in una ipotesi in cui, a fronte di una procedura di gara e di un esito della stessa i cui atti non sono stati tempestivamente impugnati, il soggetto che (potenzialmente) avrebbe potuto proporre tempestivamente gravame prospetta all’Amministrazione una valutazione circa la legittimità dell’aggiudicazione intervenuta in presenza di una sola offerta (per quel che si legge dal contenuto della istanza di intervento in sede di autotutela versata in atti).
Orbene tale richiesta avrebbe dovuto essere proposta in sede giudiziale, tempestivamente ed in seguito alla partecipazione della odierna ricorrente alla selezione, per le ragioni che si sono più sopra indicate, senza che nessun vizio possa contestarsi nei confronti dell’atto con il quale l’Autorità portuale abbia ritenuto di non dar seguito ad alcun intervento di ritiro in via di autotutela, considerato peraltro che il bando conteneva l’espressa clausola che la selezione
sarebbe stata aggiudicata anche in presenza di una sola offerta.
Tenuto, quindi, conto della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e della conseguente inammissibilità dell’impugnazione di quest’ultima per le ragioni già sopra emarginate, consegue l’inammissibilità del ricorso nel confronti del diniego di annullamento in via amministrativa adottato dall’Autorità portuale per carenza di interesse alla
decisione, non potendo la Società ricorrente ottenere in via amministrativa, se non con la collaborazione volitiva ed ampiamente discrezionale dell’Amministrazione (che quest’ultima nella specie ha dimostrato di non voler esercitare), il risultato non raggiungibile in sede giudiziale.
9. – In ragione delle suesposte osservazioni e secondo quanto emerge dalla documentazione depositata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione Seconda pronuciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara
inammissibile….
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nelle Camere di consiglio del 14 novembre 2007 .
Depositata in Segreteria il 19 Settembre 2008

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Bruno E.G. Fuoco

Manuale dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.

Guida all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

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Chi commette un'ingiustizia è sempre più infelice di quello che la subisce. Platone

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