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Massime
La
legge regionale prevede che, entro trenta giorni dall’entrata
in vigore della legge, le amministrazioni competenti possano
confermare i componenti dei collegi sindacali in carica,
oppure designare nuovi membri. Si tratta di un meccanismo
di decadenza automatica dei componenti del collegio sindacale,
che non contempla alcuna forma di contraddittorio a garanzia
dei componenti in carica. La cessazione dalla carica dei
precedenti titolari non è, quindi, l’effetto
di una scelta dell’amministrazione riferita al rapporto
di ufficio in corso e giustificata alla luce delle vicende
di questo, ma costituisce, appunto, un effetto automatico
che la disciplina legislativa ricollega alla semplice
designazione di un nuovo titolare.
Nei confronti dei titolari di organi con funzioni di controllo,
sussistono esigenze di neutralità e imparzialità
perfino più marcate di quelle che hanno indotto
questa Corte a dichiarare la illegittimità di meccanismi
di decadenza automatica riferiti ad incarichi di funzioni
dirigenziali.
La nuova disciplina ha introdotto, rispetto al previgente
quadro legislativo regionale, modifiche che appaiono complessivamente
marginali: non ha, infatti, inciso sulle funzioni dell’organo
di controllo della regolarità amministrativa e
contabile, né ha mutato il ruolo di tale collegio
nell’assetto organizzativo complessivo dell’azienda
sanitaria. In definitiva, la natura delle modificazioni
non è tale da trasformare sostanzialmente l’impianto
normativo previgente e, quindi, da giustificare, alla
stregua di uno scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità,
la radicale misura consistente nella cessazione automatica
dei componenti dei collegi sindacali in carica.
Si può ancora aggiungere che le particolari funzioni
dell’organo sindacale devono indurre il legislatore,
anche in sede di riforma dell’organo stesso, ad
adottare discipline transitorie che non ne pregiudichino
la indipendenza, eventualmente disponendo la permanenza
nella carica dei suoi componenti, come avvenuto in un’altra
ipotesi, nella quale questa Corte ha riconosciuto la legittimità
della disciplina che, in occasione di una riforma organizzativa,
aveva disposto la decadenza dei titolari di altri organi
e non del collegio dei revisori (sentenza n. 288 del 2008).
I
componenti dell’ organo di controllo amministrativo
e contabile della azienda, a differenza del direttore
generale, non sono chiamati ad attuare programmi e a realizzare
obiettivi definiti dall’organo politico regionale,
ma svolgono, in posizione di neutralità, funzioni
attinenti al controllo del rispetto della legge e della
regolare tenuta della contabilità. In nessun caso,
quindi, per i componenti di simili organi sono ravvisabili
quelle particolari esigenze di «coesione»
con l’organo politico, le quali – secondo
la giurisprudenza di questa Corte – possono giustificare,
per le sole posizioni dirigenziali apicali di diretta
collaborazione, un rapporto fondato sull’intuitus
personae (sentenza n. 233 del 2006
E’
proprio l’art. 97 Cost. ad esigere che le decisioni
di revoca di funzioni legittimamente conferite ai dirigenti
siano assunte nel «rispetto dei principi del giusto
procedimento». Ciò si rivela infatti essenziale
al fine di garantire «scelte trasparenti e verificabili
[...] in ossequio al precetto costituzionale dell’imparzialità
dell’azione amministrativa» (sentenza n. 103
del 2007). Con specifico riferimento alle aziende sanitarie,
questa Corte ha affermato che «l’imparzialità
e il buon andamento esigono che la posizione del direttore
generale sia circondata da garanzie» e che, in particolare,
il dirigente non venga posto «in condizioni di precarietà
che consentano la decadenza senza la garanzia del giusto
procedimento» (sentenza n. 104 del 2007).
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CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 2008 n. 390
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.
133, comma 5, della legge della Regione Lazio 28 aprile
2006, n. 4, recante «Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2006 (art. 11, legge regionale 20 novembre
2001, n. 25)», dell'art. 10 della legge della Regione
Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino
del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
e integrazioni. Istituzione delle aziende unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e dell'art.
3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), promossi con ordinanze del 26 novembre (n. 3 ordinanze),
del 6 dicembre, del 12 dicembre e del 26 novembre 2007
(n. 2 ordinanze), dal Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 152, 153, 154,
178, 179, 180 e 215 del registro ordinanze 2008 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 25 e
29, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visti gli atti di costituzione di Maria Maddalena Miuccio
ed altro, di Giancarlo Colatei ed altro, della Regione
Lazio nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 novembre 2008 e nella
camera di consiglio del 5 novembre 2008 il Giudice relatore
Sabino Cassese;
uditi gli avvocati Aristide Police per Maria Maddalena
Miuccio ed altro e per Giancarlo Colatei ed altro e Claudio
Rossano per la Regione Lazio.
Ritenuto
in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione III-quater, ha sollevato, con sei distinte, ma
sostanzialmente analoghe, ordinanze (r.o. n. 152, n. 153,
n. 154, n. 178, n. 179 e n. 215 del 2008), questione di
legittimità costituzionale, per violazione degli
articoli 3 e 97 della Costituzione, di alcune disposizioni
legislative della Regione Lazio relative alla composizione
dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali.
In particolare, le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dal Tribunale rimettente, da un lato, riguardano
l'art. 133, comma 5, della legge della Regione Lazio 28
aprile 2006, n. 4 recante «Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2006 (articolo 11, legge regionale 20
novembre 2001, n. 25)», nella parte in cui prevede
la «decadenza automatica» degli incarichi
di componente del collegio sindacale, e, dall'altro lato,
hanno ad oggetto lo stesso art. 133, comma 5, nella parte
in cui, per i medesimi incarichi, «consente di effettuare
nuove designazioni senza alcun vincolo procedimentale»,
nonché, di conseguenza, l'art. 10 della legge della
Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per
il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere),
come sostituito dallo stesso art. 133 della legge reg.
Lazio n. 4 del 2006, «nella parte in cui non disciplina
il procedimento di nomina del collegio sindacale e le
relative guarentigie».
1.1. - I sei giudizi principali, secondo quanto riferisce
il rimettente, hanno ad oggetto l'impugnazione, da parte
di ex componenti di collegi sindacali di diverse aziende
sanitarie locali, dei provvedimenti di revoca dei rispettivi
atti di designazione e nomina, ove espressamente adottati,
e dei provvedimenti di designazione e nomina dei nuovi
componenti, da cui comunque deriva, in base alle disposizioni
legislative censurate, l'effetto della loro cessazione
dalla carica.
1.1.1. - In particolare, il Tribunale a quo riferisce
che due ricorrenti (r.o. n. 152 e n. 154 del 2008) impugnano
la delibera del direttore generale della azienda sanitaria
locale (d'ora in poi ASL) di Viterbo recante la nomina
del nuovo collegio sindacale per il triennio 2006/2009
e il decreto con cui il presidente della Giunta regionale
del Lazio ha designato due nuovi sindaci effettivi in
luogo dei precedenti nominati. Osserva il Tribunale che
entrambi i ricorrenti, tra l'altro, deducono l'illegittimità
costituzionale dell'art. 133, comma 5, della menzionata
legge regionale per violazione degli artt. 3, 97 e 117
Cost. Riferisce, altresì, che in entrambi i giudizi,
si sono costituite sia la Regione Lazio sia l'ASL, chiedendo
il rigetto del ricorso.
1.1.2. - Il Tribunale rimettente afferma che un altro
ricorrente impugna (r.o. n. 153 del 2008) il provvedimento
del Ministero della salute, avente ad oggetto la revoca
dell'incarico di rappresentante del Ministero della salute
nel collegio sindacale della ASL di Viterbo con cui è
stato designato un nuovo rappresentante dello stesso Ministero
nel medesimo collegio sindacale, nonché la deliberazione
con cui il direttore generale della ASL di Viterbo ha
provveduto alla costituzione del collegio sindacale della
stessa azienda. Riferisce, altresì, il rimettente
che nel giudizio si sono costituite sia l'ASL sia il Ministero
della salute, entrambi chiedendo il rigetto del ricorso,
e che è stata respinta l'istanza cautelare di sospensione
dei provvedimenti impugnati.
1.1.3. - Il Tribunale rimettente espone, inoltre, che
due ricorrenti (r.o. n. 178 del 2008) impugnano i provvedimenti
di nomina dei nuovi componenti del collegio sindacale
della ASL Roma F e le relative designazioni della Regione
Lazio e della Conferenza locale dei sindaci del comprensorio
ASL Roma F. Osserva il Tribunale che i ricorrenti deducono
l'illegittimità costituzionale dell'art. 133, comma
5, della menzionata legge regionale per violazione degli
artt. 2, 3, 41, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera g),
Cost. Aggiunge il giudice a quo che è stata respinta
l'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Riferisce, infine, che si è costituita nel giudizio
principale l'ASL Roma F.
1.1.4. - Il Tribunale, da ultimo, riferisce che due ricorrenti
impugnano i provvedimenti di revoca dai rispettivi incarichi
e di nomina dei nuovi componenti del collegio sindacale
della ASL Roma C, adottati in esecuzione dell'art. 133
della legge reg. Lazio n. 4 del 2006. In particolare,
uno dei due ricorrenti (r.o. n. 179 del 2008) impugna
la nota del Ministero della salute contenente la revoca
della sua designazione quale membro del collegio sindacale
e il provvedimento della ASL Roma C di nomina del nuovo
componente, nella parte in cui recepisce la nuova designazione
del Ministero. L'altro ricorrente (r.o. n. 215 del 2008)
impugna la nota della ASL Roma C di revoca dall'incarico,
nonché gli atti presupposti e conseguenti, con
particolare riferimento a quelli di designazione e nomina
dei nuovi componenti, adottati rispettivamente dalla Regione
Lazio e dalla stessa ASL Roma C. Osserva il Tribunale
che i ricorrenti deducono, tra l'altro, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 133, comma 5, della menzionata
legge regionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Riferisce, altresì, che si sono costituiti nei
giudizi principali: il Ministero della salute, la Regione
Lazio e l'ASL Roma C (r.o. n. 179 del 2008), nonché
l'Amministrazione regionale e l'ASL Roma C (r.o. n. 215
del 2008), chiedendo il rigetto dei ricorsi. Conclude
il Tribunale a quo riferendo che, in uno dei giudizi principali
(r.o. n. 179 del 2008), l'istanza cautelare è stata
accolta e, successivamente, riformata dal Consiglio di
Stato.
1.2. - Tanto preliminarmente rilevato, il Tribunale, in
tutte e sei le ordinanze, afferma, in via pregiudiziale,
la propria giurisdizione nelle controversie in esame.
Il Collegio rimettente, al riguardo, esclude, innanzitutto,
che i provvedimenti impugnati possano qualificarsi come
determinazioni assunte dall'amministrazione con la capacità
e i poteri del privato datore di lavoro, in quanto essi
non presuppongono un rapporto di impiego con l'amministrazione
e non spettano, quindi, alla giurisdizione del giudice
ordinario prevista dall'art. 63 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Neppure tali provvedimenti possono costituire, secondo
il giudice a quo, atti negoziali espressivi dell'autonomia
imprenditoriale riconosciuta alle aziende sanitarie locali
atteso che queste ultime sono enti pubblici dipendenti
dalle Regioni. Il Tribunale rimettente esclude, ancora,
che i provvedimenti impugnati possano qualificarsi in
termini di atti politici, come tali non impugnabili, o
come «atti di alta amministrazione» per i
quali vige un onere di motivazione cosiddetto attenuato
o come atti endoprocedimentali non impugnabili. Neppure,
infine, ad avviso del Tribunale rimettente, tali atti
possono essere ricondotti alla categoria degli incarichi
professionali di servizi, per i quali dovrebbero valere
le regole generali in materia di appalti di servizi di
cui agli artt. 54 e 124 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE).
1.3. - La prima delle due questioni di legittimità
costituzionale, sollevate con le sei ordinanze di rimessione,
concerne l'art. 133, comma 5, della legge reg. Lazio n.
4 del 2006, «nella parte in cui prevede la decadenza
automatica dei vecchi incarichi».
L'art. 133, comma 5, prevede che: «In sede di prima
attuazione delle nuove norme in materia di organi di controllo
contabile delle aziende sanitarie ed ospedaliere introdotte
dai commi 1 e 3, gli organi stessi in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge sono rinnovati
entro quarantacinque giorni dalla medesima data. A tal
fine, i soggetti tenuti alla designazione dei membri del
collegio sindacale delle aziende sanitarie ed ospedaliere
provvedono alla conferma dei componenti in carica, ovvero
ad effettuare nuove designazioni entro il termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, trascorso inutilmente il quale si intendono confermati
i componenti in carica. In caso, comunque, di mancato
rinnovo entro il suddetto termine di quarantacinque giorni,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma
9, della legge regionale n. 18/1994 come modificato dal
presente articolo».
In punto di rilevanza e non manifesta infondatezza, il
Tribunale a quo ritiene che la norma regionale in esame
preveda un meccanismo, una tantum e generalizzato, di
cessazione automatica ex lege degli incarichi di componente
dei collegi sindacali. Tale meccanismo, in applicazione
del quale sono decaduti dalla carica i ricorrenti nei
giudizi principali, secondo il Collegio rimettente confligge
con l'art. 97 Cost. e si pone in «radicale e insanabile
contrasto con gli insegnamenti della Corte costituzionale
concernenti il confine tra politica e amministrazione»,
secondo i quali la revoca delle funzioni in precedenza
conferite può essere conseguenza soltanto dei casi
di accertata responsabilità, all'esito di un procedimento
nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione renda
note le ragioni per cui ritiene di non consentire la prosecuzione
sino alla scadenza prevista del singolo componente e,
dall'altro, sia assicurata all'interessato la possibilità
di far valere il diritto di difesa nel rispetto dei principi
del giusto procedimento (sentenze n. 104 e n. 103 del
2007). Né, d'altra parte, ritiene il Tribunale
che la norma possa giustificarsi in quanto disciplina
transitoria volta a consentire la prima fase di attuazione
della riforma dettata dalla legge regionale, dal momento
che il passaggio dal vecchio al nuovo sistema avrebbe
potuto essere assicurato anche «con la proroga dell'efficacia
dei vecchi organi fino alla scadenza ovvero con la conferma
dei nominativi a termine fino alla scadenza».
1.4. - La seconda delle due questioni di legitimità
costituzionale, sollevata d'ufficio dal Tribunale rimettente,
con riferimento all'art. 97 Cost., concerne lo stesso
art. 133, comma 5, della legge reg. Lazio n. 4 del 2006,
«nella parte in cui consente di effettuare nuove
designazioni senza alcun vincolo procedimentale»
e, di conseguenza, l'art. 10 della legge reg. Lazio n.
18 del 1994, come sostituito dallo stesso articolo 133,
nella parte in cui «non disciplina il procedimento
di nomina del collegio sindacale e le relative guarentigie».
In punto di rilevanza e non manifesta infondatezza, osserva
il Tribunale che le norme in esame disciplinano in maniera
del tutto sommaria la modalità di designazione
dei membri del collegio sindacale, non specificando alcunché
relativamente alle guarentigie di status dei componenti
del collegio stesso. A causa di tali carenze della disciplina
del collegio sindacale delle aziende sanitarie locali,
ritiene il Collegio rimettente che non possa non riconoscersi
l'esistenza, in capo all'amministrazione, di un «potere
di carattere assolutamente discrezionale sia relativamente
alle modalità di individuazione dei destinatari
delle nuove designazioni e sia all'an dell'eventuale revoca».
Ciò confligge, secondo il rimettente, con i principi
di cui all'art. 97 Cost., nonché «con i principi
di uno stato di diritto», violando, in particolare,
il principio di imparzialità, in quanto la designazione
degli interessati non è assistita da nessuna forma
di procedimento volta ad assicurare la trasparenza delle
scelte. Da tutto ciò il rimettente trae pertanto
la conclusione che le disposizioni censurate siano costituzionalmente
illegittime in quanto «carenti» o «deficitarie»,
sotto un duplice profilo: per un verso, in quanto esse
non indicano la necessità di una procedura di selezione
«tecnica e neutrale dei più capaci»
che consenta cioè la designazione «indipendentemente
da ogni considerazione per gli orientamenti politici dei
vari concorrenti» (sentenza n. 104 del 2007); per
altro verso, in quanto esse non contengono una specifica
disposizione che inibisca una revoca ad libitum, in base
alle regole generali, per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse ovvero «nel caso di mutamento della situazione
di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario» (come previsto dall'art. 21-quinquies
della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi»), dal momento
che una tale possibilità di revoca, appare contrastare
con il dettato costituzionale nella parte in cui non garantisce
il «principio di continuità dell'azione amministrativa»
di controllo (sentenza n. 103 del 2007).
1.5. - Nel giudizio costituzionale sono intervenute alcune
delle parti private dei giudizi principali (r.o. n. 152,
n. 154, n. 179 e n. 215 del 2008) insistendo per la dichiarazione
di incostituzionalità dell'art. 133, comma 5, della
legge reg. Lazio n. 4 del 2006. La difesa delle stesse
richiama i principi affermati dalle pronunce della Corte
costituzionale in materia di spoils system con riferimento
ad incarichi dirigenziali (sentenze n. 161 del 2008; n.
104 e n. 103 del 2007), ritenendoli «perfettamente
conferenti» rispetto ai casi di specie. La norma
impugnata, difatti, prevede per gli incarichi di membro
del collegio sindacale un meccanismo di cessazione automatica,
ex lege e generalizzata, che, non essendo preceduta da
un momento procedimentale di confronto dialettico tra
le parti, si pone in contrasto con l'art. 97 Cost. sotto
il duplice profilo dell'imparzialità e del buon
andamento dell'amministrazione.
1.6. - In quattro dei giudizi costituzionali (r.o. n.
152, n. 153, n. 154 e n. 215 del 2008) è intervenuta
la Regione Lazio, eccependo l'inammissibilità e
l'infondatezza di entrambe le questioni sollevate.
In ordine all'ammissibilità della prima questione,
la Regione eccepisce «la assoluta genericità»
della censura formulata dall'ordinanza di rimessione con
riferimento al parametro costituzionale previsto dall'art.
97 Cost., atteso che con la stessa ordinanza «si
fa generico riferimento» a principi – quali
il giusto procedimento, il diritto di difesa, i limiti
del potere di revoca da parte della pubblica amministrazione
– che non sono riconducibili a quelli del buon andamento,
dell'efficienza e dell'imparzialità sanciti dall'art.
97 Cost., essendo invece oggetto di diverse previsioni
costituzionali.
Circa la infondatezza della prima questione, la Regione,
da un lato, contesta che la disposizione censurata preveda
una cessazione automatica dalla carica dei componenti
dei collegi sindacali e, dall'altro lato, ne afferma la
legittimità, in quanto norma transitoria giustificata
dall'esigenza di adeguare la composizione dell'organo
di controllo alla nuova disciplina introdotta dalla legge.
Sotto il primo profilo, la Regione osserva che la norma
regionale impugnata prevede in realtà due alternative:
la conferma dei componenti in carica oppure la designazione
di nuovi componenti (in mancanza della quale i precedenti
titolari si intendono confermati). Ne deriva, ad avviso
della Regione, che la decadenza non è automatica,
ma ricollegabile ad una scelta discrezionale dell'amministrazione.
Sotto il secondo profilo, la Regione ritiene che risponda
al principio di buona amministrazione, quando la disciplina
di un organo venga modificata, offrire all'amministrazione
competente la possibilità di rinnovarne la composizione
anche prima del termine naturale di scadenza.
In ordine all'ammissibilità della seconda questione
sollevata dalle ordinanze di rimessione, la Regione ne
eccepisce, innanzitutto, il difetto di rilevanza nel giudizio
principale, il quale concerne la questione della decadenza
dei membri in carica per mancata conferma e non le modalità
di designazione dei nuovi componenti. In secondo luogo,
la Regione ritiene inammissibile la censura poiché
del tutto immotivata e generica.
Nel merito, la Regione insiste per l'infondatezza della
questione, sulla base di diversi argomenti. Anzitutto,
deve escludersi, secondo la Regione, che il principio
di imparzialità possa dirsi violato semplicemente
per la carenza di una disciplina sul procedimento di designazione
dei componenti del collegio sindacale. In secondo luogo,
a parere della Regione, la disposizione censurata non
attribuisce all'amministrazione un potere di revoca ad
libitum dei componenti dell'organo, né si pone
in contrasto con la disciplina del procedimento amministrativo,
derivando direttamente dalla legge la possibilità
della mancata conferma dei componenti dell'ex collegio
di revisori. Infine, la mancanza di una disciplina specifica
sulla designazione dei nuovi componenti non confligge,
secondo la difesa della Regione, con i principi di buon
andamento e imparzialità, giacché la norma
prevede che la scelta discrezionale da parte dell'amministrazione
competente per la designazione debba comunque avvenire
nell'ambito di personalità di elevata professionalità,
come gli iscritti nel registro dei revisori contabili
presso il Ministero della giustizia e gli appartenenti
al ruolo dei funzionari del Ministero dell'economia con
almeno tre anni di funzioni di revisore di conti o di
componente di collegio sindacale.
2. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione III-quater, con una settima ordinanza (r.o. n.
180 del 2008) ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3-ter, comma 2 (recte comma 3),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per violazione
dell'articolo 97 della Costituzione.
L'art. 3-ter, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992 prevede
che: «Il collegio sindacale dura in carica tre anni
ed è composto da cinque membri, di cui due designati
dalla Regione, uno designato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, uno dal
Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei
sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente
è designato dall'organismo di rappresentanza dei
comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti
tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra
i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica che abbiano esercitato
per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti
o di componenti dei collegi sindacali».
2.1. - Riferisce il Tribunale rimettente che il ricorrente
nel giudizio principale ha impugnato il provvedimento
di revoca della precedente designazione, con cui egli
era stato riconfermato quale rappresentante in carica
del Ministero della salute nel collegio sindacale dell'Azienda
ospedaliera Sant'Antonio Abate di Trapani. Inoltre, il
Tribunale a quo chiarisce che il ricorrente impugna l'atto
di designazione del Ministero della salute e l'atto del
direttore generale della predetta azienda, avente ad oggetto
la nomina dei componenti del nuovo collegio sindacale.
Riferisce, altresì, che nel giudizio si è
costituito il Ministero della salute chiedendo il rigetto
del ricorso.
2.2. - Tanto preliminarmente rilevato, il Tribunale afferma,
in via pregiudiziale, la propria giurisdizione nella controversia
in oggetto con motivazione identica a quella contenuta
nelle altre sei ordinanze in esame (cfr. sub par. 1.2).
2.3. - In punto di rilevanza e non manifesta infondatezza,
osserva il Tribunale che la norma in esame disciplina
in maniera del tutto sommaria la modalità di designazione
dei membri del collegio sindacale e non specifica alcunché
relativamente alle guarentigie dello status dei componenti
del collegio stesso. Tali lacune della disciplina, secondo
il rimettente, hanno l'effetto di attribuire all'amministrazione
un potere arbitrario di revoca e di designazione di nuovi
componenti dei collegi sindacali. Ritiene infatti il Collegio
rimettente che «in un sistema nel quale la designazione
è avvenuta non in base a trasparenti procedure
comparative ma sulla base di una totalmente immotivata
cooptazione dell'organo politico dei prescelti, non possa
non essere riconosciuto al nuovo vertice politico un corrispondente
potere di revocare arbitrariamente le nomine, altrettanto
arbitrarie, del suo predecessore». Di conseguenza,
secondo il rimettente, ove si ritenesse costituzionalmente
legittimo un simile sistema normativo, dovrebbe «ammettersi
che, nel caso di mutamento dei vertici politici o, comunque,
del venir meno del rapporto fiduciario, la revoca della
“rappresentanza istituzionale” del soggetto
designante debba essere ritenuta [...] comunque sempre
discrezionalmente ammissibile, previo l'indennizzo di
cui all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241 [...] al di fuori dei casi di dimissioni, decadenza
o decesso». Tutto ciò si pone, secondo il
Tribunale rimettente, in contrasto con l'art. 97 Cost.,
per le stesse ragioni con le quali il medesimo Collegio
rimettente ha motivato circa la non manifesta infondatezza
della seconda delle due questioni di legittimità
costituzionale sollevate, dalle sei ordinanze di rimessione
in precedenza illustrate (cfr. sub par. 1.4), con riferimento
alla disciplina attuativa adottata dalla Regione Lazio.
2.4. - Nel giudizio costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando
l'infondatezza della questione sollevata.
In primo luogo, il Governo osserva che i criteri indicati
dalla norma censurata per delimitare l'ambito dei soggetti
che possono essere designati quali componenti del collegio
sindacale delle Aziende sanitarie locali escludono che
la scelta sia espressione di «poteri assolutamente
discrezionali».
In secondo luogo, la difesa erariale nega che l'esercizio
del potere di revoca sia «libero» solo perché
non specificamente disciplinato dalle norme denunciate,
atteso che esso è comunque assoggettato al rispetto
dei principi generali sanciti dalla legge sul procedimento
amministrativo e, in particolare, al rispetto dell'obbligo
di motivazione. A parere della difesa erariale, «la
sicura applicabilità di tale principio anche alla
revoca di componenti di collegi sindacali ASL sottrae
la norma denunciata alle censure di illegittimità».
Infine, l'Avvocatura generale dello Stato rileva che il
giudice rimettente ha omesso di precisare il contenuto
dell'eventuale pronuncia additiva richiesta alla Corte
costituzionale, limitandosi a prospettare l'illegittimità
della norma censurata per il fatto che essa «nulla
prevede in ordine alla revoca della carica di membro del
collegio sindacale».
3. - Prima della data fissata per l'udienza pubblica,
la Regione Lazio ha depositato un'unica memoria (per i
giudizi r.o. n. 152, n. 153, n. 154 e n. 215 del 2008),
ribadendo le eccezioni di inammissibilità già
formulate e insistendo sulle ragioni già illustrate
di infondatezza di tutte le questioni sollevate.
4. - In prossimità dell'udienza, con due memorie
di analogo contenuto, la difesa dei ricorrenti di due
dei giudizi principali (r.o. n. 215 e n. 179 del 2008)
ha ribadito e sviluppato le argomentazioni già
illustrate nelle memorie di costituzione.
Considerato
in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione III-quater, ha sollevato, con sei distinte, ma
sostanzialmente analoghe, ordinanze (r.o. n. 152, n. 153,
n. 154, n. 178, n. 179 e n. 215 del 2008), questione di
legittimità costituzionale, per violazione degli
articoli 3 e 97 della Costituzione, di alcune disposizioni
legislative della Regione Lazio che riguardano la composizione
dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali.
Il Collegio rimettente ha censurato, in particolare, l'art.
133, comma 5, della legge della Regione Lazio 28 aprile
2006, n. 4 recante «Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2006 (articolo 11, legge regionale 20
novembre 2001, n. 25)», nella parte in cui prevede
la «decadenza automatica» degli incarichi
di componente del collegio sindacale, nonché lo
stesso articolo 133, comma 5, nella parte in cui, per
i medesimi incarichi, «consente di effettuare nuove
designazioni senza alcun vincolo procedimentale»,
e, di conseguenza, l'art. 10 della legge della Regione
Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino
del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
e integrazioni. Istituzione delle aziende unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), come sostituito
dallo stesso articolo 133 della legge reg. n. 4 del 2006,
«nella parte in cui non disciplina il procedimento
di nomina del collegio sindacale e le relative guarentigie».
2. - Il medesimo Collegio rimettente, con una settima
ordinanza (r.o. n. 180 del 2008), ha sollevato d'ufficio
questione di legittimità costituzionale dell'art.
3-ter, comma 2 (recte comma 3), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), per violazione dell'articolo
97 della Costituzione.
3. - Il Collegio rimettente, con le sette ordinanze di
rimessione, solleva essenzialmente due questioni di legittimità
costituzionale.
3.1. - La prima questione riguarda il meccanismo di «decadenza
automatica» previsto dall'art. 133, comma 5, della
legge reg. Lazio n. 4 del 2006. Secondo il Tribunale rimettente,
tale previsione legislativa, in applicazione della quale
i ricorrenti nei giudizi principali sono stati sostituiti
da nuovi componenti del collegio sindacale prima della
scadenza del loro incarico, sarebbe in contrasto con gli
artt. 3 e 97 Cost. Essa, infatti, determinerebbe una cessazione
anticipata dall'incarico in assenza delle condizioni indicate
dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 104 e n.
103 del 2007, ovvero in assenza «di un momento procedimentale
di confronto dialettico fra le parti, nell'ambito del
quale, da un lato, l'amministrazione esterni le ragioni
per cui ritiene di non consentire la prosecuzione sino
alla scadenza prevista e, dall'altro, sia assicurata all'interessato
la possibilità di far valere il diritto di difesa,
nel rispetto dei principi del giusto procedimento».
3.2. - La seconda questione concerne l'art. 133, comma
5, della legge reg. Lazio n. 4 del 2006, l'art. 10 della
legge reg. Lazio n. 18 del 1994, come sostituito dallo
stesso articolo 133 della legge reg. n. 4 del 2006, nonché
l'art. 3-ter, comma 2 (recte comma 3), del d. lgs. n.
502 del 1992. Tutte queste disposizioni, ad avviso del
Collegio rimettente, sarebbero costituzionalmente illegittime
in quanto contenenti una disciplina carente e lacunosa
circa le modalità di designazione, nomina e revoca
dei componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie
locali. In particolare, esse sarebbero carenti, da un
lato, di «ogni indicazione circa la necessità
di una “procedura di selezione tecnica e neutrale
dei più capaci” che consenta cioè
la designazione “indipendentemente da ogni considerazione
per gli orientamenti politici dei vari concorrenti”»
e, dall'altro lato, sarebbero prive di specifiche disposizioni
«che inibiscano una revoca ad libitum» degli
incarichi. Tale lacunoso sistema normativo, secondo il
ragionamento sviluppato dal Collegio rimettente, attribuirebbe
agli organi politici un potere del tutto arbitrario di
designazione e revoca dei componenti dei collegi sindacali,
suscettibile di porsi in contrasto con i principi di cui
all'art. 97 Cost.
4. - L'identità delle disposizioni denunciate e
l'analogia delle censure prospettate dal Collegio rimettente
impone la riunione dei giudizi di legittimità costituzionale,
al fine di decidere congiuntamente le sollevate questioni.
5. - Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità,
sollevata dalla Regione Lazio, relativamente alla «assoluta
genericità» della censura formulata dal Collegio
rimettente in ordine alla prima questione di legittimità
costituzionale, concernente il meccanismo di «decadenza
automatica» previsto dall'art. 133, comma 5, della
legge reg. Lazio n. 4 del 2006. Tale censura, a parere
della difesa regionale, farebbe generico riferimento a
parametri, quali i principi del giusto procedimento e
del diritto di difesa, non riconducibili all'art. 97 Cost.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che è proprio
l'art. 97 Cost. ad esigere che le decisioni di revoca
di funzioni legittimamente conferite ai dirigenti siano
assunte nel «rispetto dei principi del giusto procedimento».
Ciò si rivela infatti essenziale al fine di garantire
«scelte trasparenti e verificabili [...] in ossequio
al precetto costituzionale dell'imparzialità dell'azione
amministrativa» (sentenza n. 103 del 2007). Con
specifico riferimento alle aziende sanitarie, questa Corte
ha affermato che «l'imparzialità e il buon
andamento esigono che la posizione del direttore generale
sia circondata da garanzie» e che, in particolare,
il dirigente non venga posto «in condizioni di precarietà
che consentano la decadenza senza la garanzia del giusto
procedimento» (sentenza n. 104 del 2007). La censura
formulata dal rimettente è dunque precisa e il
parametro in essa evocato risulta pienamente conferente.
6. - Nel merito, la questione concernente il meccanismo
di «decadenza automatica» previsto dall'art.
133, comma 5, della legge reg. Lazio n. 4 del 2006 è
fondata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
6.1. - Le aziende sanitarie locali, enti pubblici dotati
di autonomia imprenditoriale, attraverso cui le Regioni
assicurano i livelli essenziali di assistenza definiti
dal Piano sanitario nazionale, presentano una struttura
di vertice imperniata su due organi: il direttore generale,
responsabile della gestione dell'azienda; il collegio
sindacale, incaricato del controllo di regolarità
amministrativa e contabile della gestione stessa. Al primo,
coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore
sanitario, sono riservati i poteri di gestione, da esercitarsi
per il raggiungimento di obiettivi definiti dalla Regione.
Al secondo sono assegnate le funzioni di controllo, che,
in particolare, attengono alla verifica dell'amministrazione
dell'azienda sotto il profilo economico, alla vigilanza
sull'osservanza della legge e all'accertamento della regolare
tenuta della contabilità.
In base alla disciplina del 1992, l'organo di controllo,
denominato «collegio dei revisori», durava
in carica cinque anni e risultava composto da tre membri,
di cui uno designato dalla Regione, uno designato dal
Ministro del tesoro, scelto fra funzionari della Ragioneria
generale dello Stato, ed uno designato dal sindaco o dalla
Conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli circoscrizionali
(art. 3, comma 13, del d. lgs. n. 502 del 1992).
Nella Regione Lazio, al d. lgs. n. 502 del 1992 è
stata data attuazione con la legge reg. n. 18 del 1994,
la quale ha dettato norme sulla composizione e durata
in carica del collegio dei revisori del tutto corrispondenti
a quelle contenute nella disciplina statale di riferimento.
Quest'ultima, tuttavia, è stata successivamente
modificata con il decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre
1998, n. 419), il quale ha mutato, in particolare, denominazione,
composizione e durata in carica dell'organismo di controllo
di regolarità amministrativa e contabile. L'organo
di controllo ha così assunto la denominazione di
«collegio sindacale», dura in carica tre anni
e si compone di «cinque membri, di cui due designati
dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, uno dal
Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei
sindaci».
Ad adeguare la disciplina regionale del Lazio ai cambiamenti
intervenuti nella legislazione statale, ha provveduto,
infine, l'art. 133 della legge reg. n. 4 del 2006, il
quale ha introdotto anche, al comma 5, la disposizione
censurata dal rimettente.
6.2. - L'art. 133, comma 5, della legge reg. Lazio n.
4 del 2006 contiene una disposizione transitoria rivolta
a consentire «la prima attuazione» del rinnovato
quadro normativo regionale in tema di collegi sindacali
delle aziende sanitarie. A tale scopo, essa prevede che,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge,
le amministrazioni competenti possano confermare i componenti
dei collegi sindacali in carica, oppure designare nuovi
membri. Si tratta di un meccanismo di decadenza automatica
dei componenti del collegio sindacale, che non contempla
alcuna forma di contraddittorio a garanzia dei componenti
in carica. La cessazione dalla carica dei precedenti titolari
non è, quindi, l'effetto di una scelta dell'amministrazione
riferita al rapporto di ufficio in corso e giustificata
alla luce delle vicende di questo, ma costituisce, appunto,
un effetto automatico che la disciplina legislativa ricollega
alla semplice designazione di un nuovo titolare.
Ciò premesso, la legittimità della previsione
legislativa censurata deve essere in questa sede valutata
alla luce degli artt. 3 e 97 Cost., evocati dall'ordinanza
di rimessione, prescindendo dalle circostanze che una
disposizione analoga non è contenuta nella norma
statale alla quale essa dà attuazione; e che, con
essa, il legislatore regionale ha disposto la decadenza
di sindaci che erano stati designati anche dalle amministrazioni
statali, in base a norme legislative dello Stato –
come rilevato – che non contemplano alcuna ipotesi
di cessazione automatica.
6.3. - Questa Corte ha già affrontato il problema
della legittimità costituzionale di una analoga
disciplina transitoria, che prevedeva un meccanismo di
decadenza automatica riferito agli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale dell'amministrazione
statale (sentenza n. 103 del 2007). In tale occasione,
la Corte ha ritenuto tale meccanismo, da un lato, in contrasto
con il principio del giusto procedimento e, quindi, con
l'art. 97 Cost. e, dall'altro lato, non giustificabile
in base all'esigenza di dare immediata attuazione alla
riforma della disciplina degli incarichi dirigenziali
contestualmente introdotta.
6.4. – Ai fini della decisione della questione di
legittimità costituzionale in esame occorre quindi
stabilire, per un verso, se il meccanismo di decadenza
automatica dall'incarico, previsto dalla disposizione
censurata nei confronti di componenti di organi di controllo,
si ponga in contrasto con l'art. 97 Cost., e, per altro
verso, se tale meccanismo possa giustificarsi in base
all'esigenza di assicurare la immediata applicazione della
nuova disciplina regionale sugli organismi di revisione
contabile.
6.4.1. - Sotto il primo profilo, nei confronti dei titolari
di organi con funzioni di controllo, sussistono esigenze
di neutralità e imparzialità perfino più
marcate di quelle che hanno indotto questa Corte a dichiarare
la illegittimità di meccanismi di decadenza automatica
riferiti ad incarichi di funzioni dirigenziali.
Questa Corte ha affermato che la decadenza automatica
dagli incarichi dirigenziali contraddice il principio
di distinzione fra funzioni di indirizzo politico e funzioni
di gestione amministrativa, cioè «tra l'azione
di governo – che è normalmente legata alle
impostazioni di una parte politica, espressione delle
forze di maggioranza – e l'azione dell'amministrazione,
la quale, nell'attuazione dell'indirizzo politico della
maggioranza, è vincolata, [...] ad agire [...]
al fine del perseguimento delle finalità pubbliche
obiettivate dall'ordinamento» (sentenza n. 103 del
2007). Inoltre, questa Corte ha già applicato tale
ordine di concetti ai rapporti fra la Regione e il direttore
generale delle aziende sanitarie locali, la cui posizione
deve essere garantita per evitare che la «dipendenza
funzionale» del direttore generale, rispetto alla
giunta regionale, si trasformi in «dipendenza politica»
(sentenza n. 104 del 2007).
Una simile esigenza di distinzione e autonomia deve, a
maggior ragione, riconoscersi in relazione all'organo
di controllo amministrativo e contabile della stessa azienda,
i cui componenti, a differenza del direttore generale,
non sono chiamati ad attuare programmi e a realizzare
obiettivi definiti dall'organo politico regionale, ma
svolgono, in posizione di neutralità, funzioni
attinenti al controllo del rispetto della legge e della
regolare tenuta della contabilità. In nessun caso,
quindi, per i componenti di simili organi sono ravvisabili
quelle particolari esigenze di «coesione»
con l'organo politico, le quali – secondo la giurisprudenza
di questa Corte – possono giustificare, per le sole
posizioni dirigenziali apicali di diretta collaborazione,
un rapporto fondato sull'intuitus personae (sentenza n.
233 del 2006). Tanto più gravi, pertanto, appaiono,
con riferimento ai componenti di questi organi, la previsione
di un meccanismo automatico di decadenza e la conseguente
violazione del principio del giusto procedimento.
6.4.2. - Sotto il secondo profilo, questa Corte ha già
avuto modo di escludere che un meccanismo di decadenza
automatica analogo a quello in esame, previsto dalla disciplina
statale di riforma degli incarichi dirigenziali, potesse
rinvenire «la propria giustificazione nell'esigenza
di consentire l'attuazione della riforma» stessa
(sentenza n. 103 del 2007). In tale occasione, da un lato,
confrontando la nuova disciplina con quella previgente,
questa Corte ha considerato che la prima, «pur apportando
modifiche» della seconda, avesse tuttavia «mantenuto
sostanzialmente fermo l'impianto complessivo». Dall'altro
lato, applicando un rigoroso sindacato di ragionevolezza
della scelta legislativa, in ragione del suo carattere
provvedimentale, la Corte ha ritenuto che la misura della
decadenza automatica dei dirigenti non fosse «proporzionata
all'obiettivo che si intendeva perseguire».
L'applicazione di questi criteri, concernenti la rilevanza
delle modificazioni normative introdotte e la ragionevolezza
e proporzionalità della misura della decadenza
automatica rispetto all'obiettivo di assicurarne l'immediata
applicazione, deve indurre, anche nel caso in esame, ad
escludere che la disposizione transitoria censurata, prevista
dal quinto comma dell'art. 133 della legge reg. Lazio
n. 4 del 2006, possa giustificarsi in ragione dell'esigenza
di garantire l'immediata applicazione della nuova disciplina
da quello stesso articolo introdotta in materia di collegi
sindacali delle aziende sanitarie locali.
Va osservato, in proposito, che tale nuova disciplina
ha introdotto, rispetto al previgente quadro legislativo
regionale, modifiche che appaiono complessivamente marginali.
Lo stesso art. 133 non ha, infatti, inciso sulle funzioni
dell'organo di controllo della regolarità amministrativa
e contabile, né ha mutato il ruolo di tale collegio
nell'assetto organizzativo complessivo dell'azienda sanitaria.
In definitiva, tale articolo si è limitato a modificarne
la denominazione, a ridurre la durata in carica (da cinque
a tre anni) dei titolari e a variare parzialmente la composizione,
aggiungendo ai tre membri già previsti (le cui
modalità di designazione non sono cambiate) due
ulteriori componenti effettivi, designati l'uno dalla
Regione e l'altro dal Ministro della salute. La natura
di queste modificazioni non è tale da trasformare
sostanzialmente l'impianto normativo previgente e, quindi,
da giustificare, alla stregua di uno scrutinio di ragionevolezza
e proporzionalità, la radicale misura consistente
nella cessazione automatica dei componenti dei collegi
sindacali in carica.
Tale conclusione risulta avvalorata anche dalla circostanza
che, come emerge dalla lettura di alcune ordinanze di
rimessione, al momento dell'entrata in vigore della disposizione
regionale censurata, i componenti dei collegi sindacali
in carica erano già stati nominati nel numero di
cinque e per un periodo di tre anni, secondo quanto previsto
dalle modificazioni della legislazione statale introdotte
nel 1999 (d. lgs. n. 229 del 1999), cui poi si è
adeguato anche il legislatore regionale (art. 133 della
legge reg. Lazio n. 4 del 2006). Ciò vale definitivamente
ad escludere che la decadenza automatica dei componenti
dei collegi sindacali possa trovare la propria giustificazione
nell'esigenza di garantire l'immediata applicazione di
una disciplina di riforma che, nei fatti, aveva già
trovato, almeno in parte, applicazione.
Si può ancora aggiungere che le particolari funzioni
dell'organo sindacale devono indurre il legislatore, anche
in sede di riforma dell'organo stesso, ad adottare discipline
transitorie che non ne pregiudichino la indipendenza,
eventualmente disponendo la permanenza nella carica dei
suoi componenti, come avvenuto in un'altra ipotesi, nella
quale questa Corte ha riconosciuto la legittimità
della disciplina che, in occasione di una riforma organizzativa,
aveva disposto la decadenza dei titolari di altri organi
e non del collegio dei revisori (sentenza n. 288 del 2008).
6.5. - Pertanto, la disposizione contenuta nell'art. 133,
comma 5, della legge reg. Lazio n. 4 del 2006, prevedendo
la decadenza automatica dei componenti degli organi di
controllo amministrativo e contabile delle aziende sanitarie
locali, in ordine ai quali sussistono rilevanti esigenze
di tutela della neutralità e imparzialità
nell'esercizio della funzione, e non risultando giustificata
dall'esigenza di garantire l'applicazione di una nuova
disciplina regionale relativa a tali organi, si pone in
contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
7. - La seconda questione di legittimità costituzionale,
sollevata, per violazione dell'art. 97 Cost., con riferimento
all'art. 133, comma 5, della legge reg. Lazio n. 4 del
2006, nonché agli artt. 10 della legge reg. Lazio
n. 18 del 1994 e 3-ter, comma 2 (recte comma 3), del d.
lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui tutte queste
disposizioni omettono di disciplinare il procedimento
di designazione dei componenti del collegio sindacale
e le relative garanzie di status, non è ammissibile.
La questione non è ammissibile, anzitutto, con
riferimento ai giudizi principali di cui al r.o. n. 152,
n. 153, n. 154, n. 178, n. 179 e n. 215 del 2008, in conseguenza
della fondatezza della prima questione. Il rimettente
riferisce, infatti, che, nei giudizi principali, la mancata
conferma dei ricorrenti, e la loro sostituzione con nuovi
componenti del collegio sindacale, è stata disposta
in applicazione del meccanismo di decadenza automatica
previsto dall'art. 133, comma 5, della legge reg. Lazio
n. 4 del 2006. Ne deriva che, dichiarata illegittima tale
previsione legislativa, e venuto quindi meno, con essa,
anche l'effetto di cessazione dalla carica dei ricorrenti
nei giudizi a quibus, diviene irrilevante, ai fini della
decisione di questi ultimi, la questione relativa alle
modalità di designazione dei nuovi componenti e
alle eventuali carenze della disciplina dello status dei
membri dei collegi sindacali.
La questione non è ammissibile, inoltre, con riferimento
al giudizio principale di cui al r.o n. 180 del 2008,
nel quale, tuttavia, essa non si presenta collegata a
quella relativa al meccanismo di decadenza automatica
di cui all'art. 133, comma 5, della legge reg. Lazio n.
4 del 2006. Relativamente a tale giudizio, il rimettente,
infatti, muove da un erroneo presupposto interpretativo.
Dal carattere asseritamente lacunoso della disciplina
statale sulla designazione e sulle garanzie di status
dei componenti dei collegi sindacali, trae il convincimento
che l'amministrazione disponga di un potere arbitrario
di revoca dall'incarico, esercitabile ad libitum e anche
al di fuori dei casi di cessazione dalla carica espressamente
previsti dalla legge. In realtà, la circostanza
che le designazioni dei membri del collegio sindacale
non siano l'esito di una procedura selettiva, o che manchino
specifiche disposizioni sul potere di revoca degli incarichi,
non comporta la conseguenza su cui il rimettente fonda
la rilevanza della questione nel giudizio principale,
e cioè che i poteri di designazione e revoca dei
componenti dei collegi sindacali, che hanno presupposti
diversi, possano essere esercitati arbitrariamente dall'amministrazione.
Tali poteri restano comunque sottoposti alle regole generali
sull'azione amministrativa, alla cui stregua il giudice
amministrativo può sindacarne gli atti di esercizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art.
133, comma 5, della legge della Regione Lazio 28 aprile
2006, n. 4, recante «Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2006 (articolo 11, legge regionale 20
novembre 2001, n. 25)»;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 133, comma 5, della medesima
legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4 e dell'art.
10 della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n.
18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario
regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
Istituzione delle aziende unità sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere), come sostituito dallo stesso
art. 133 della legge della Regione Lazio n. 4 del 2006,
sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione
dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione
III-quater con le ordinanze in epigrafe (r.o. n. 152,
n. 153, n. 154, n. 178, n. 179 e n. 215 del 2008);
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all'art.
97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sezione III-quater, con l'ordinanza in epigrafe
(r.o. n. 180 del 2008).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
I
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si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali
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