|
Massime
occorre
rilevare che l’articolo 2-quater del decreto legge
30 settembre 1994, n. 564 convertito dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, al comma 1-bis, aggiunto dalla legge 18
febbraio 1999, n. 28, espressamente prevede che “Nel
potere di annullamento o di revoca […] deve intendersi
compreso anche il potere di disporre la sospensione degli
effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato”.
Dunque, la facoltà di sospendere il ruolo discende
della più ampia potestà di autotutela e
deve, di conseguenza, essere assoggettata alle regole
dettate dal menzionato articolo 2-quater del d.l. n. 564
del 1994 e dal decreto ministeriale 11 febbraio 1997,
n. 37.
RISOLUZIONE
N. 21/E
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma, 07 febbraio 2007
Richiesta di parere in materia di sospensione amministrativa
della riscossione – art. 39 d.P.R. 602/1973.
Con la nota in riferimento codesta Direzione regionale
ha chiesto il parere della scrivente in merito all’ambito
di applicazione dell’istituto della sospensione
amministrativa della riscossione previsto dall’articolo
39, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
In particolare, è stato chiesto di conoscere se
la facoltà concessa agli Uffici locali dell’Agenzia
di sospendere la riscossione “… in tutto o
in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza
della commissione tributaria provinciale, con provvedimento
motivato notificato al concessionario o al contribuente”
possa essere esercitata, non soltanto per le somme iscritte
a ruolo a seguito di liquidazione della dichiarazione
ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, ma anche per le somme iscritte a ruolo a
seguito di avviso di accertamento.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
La Direzione Regionale istante ritiene che la sospensione
amministrativa del ruolo, anche in caso di iscrizione
derivante da avviso di accertamento, rientri all’interno
dell’ordinario potere di autotutela.
RISPOSTA DELLA DIREZIONE CENTRALE
L’Amministrazione finanziaria ha chiaramente affermato
la non applicabilità della sospensione amministrativa
della riscossione per le somme iscritte a ruolo a seguito
di avviso di accertamento, se non per vizi propri del
ruolo, con la risoluzione del 17 dicembre 1981, prot.
n. 7216, posizione in seguito ribadita con la risoluzione
del 19 maggio 1986, prot. n. 1983.
Con il primo dei richiamati documenti di prassi è
stato, infatti, chiarito che: “L'Intendente di finanza,
in pendenza di ricorso presentato dal contribuente ai
sensi dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
può disporre, a norma dell'art. 39, primo comma,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con provvedimento
motivato, la sospensione totale o parziale della riscossione
dei carichi tributari iscritti a ruolo fino alla decisione
della adita Commissione tributaria di primo grado.
Come si evince dal letterale disposto del primo comma
del citato articolo 39, la facoltà di sospensione
sussiste solamente quando sia proponibile e sia stato
proposto dal contribuente ricorso avverso l'iscrizione
a ruolo ai sensi del secondo comma del predetto articolo
16 del d.P.R. n. 636.
Resta quindi esclusa per l'Intendente di finanza la possibilità
di adottare provvedimenti sospensivi nel caso di istanze
avanzate in pendenza di contestazioni avanti la Commissione
tributaria di primo grado adita dal contribuente con ricorso
avverso l'accertamento eseguito a suo carico dal competente
Ufficio Impose Dirette.
Tale esclusione trova la sua giustificazione nella norma
contenuta nell'articolo 15 del citato d.P.R. n. 602 che
richiede, dopo la notifica dell'atto di accertamento,
l'iscrizione provvisoria di un terzo dell'imposta corrispondente
all'imponibile od al maggior imponibile accertato dall'Ufficio”.
Da tali assunti discende che: quando […] la iscrizione
a ruolo è preceduta dalla notificazione dell’avviso
di accertamento, come accade per le iscrizioni provvisorie
eseguite ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 602,
l’Intendente di finanza, qualora sia stato proposto
ricorso contro il ruolo e ne venga richiesto, può
concedere la sospensione solamente con riguardo agli eventuali
vizi del ruolo essendo ad esso preclusa ogni valutazione,
ai fini della sospensione, circa la fondatezza della pretesa
tributaria che ha formato oggetto dell'impugnato accertamento
dell'Ufficio”.
Con la successiva risoluzione prot. n. 1983 del 1986 è
stato ulteriormente chiarito che: “Resta quindi
esclusa per l'Intendente di finanza la possibilità
di adottare provvedimenti sospensivi nel caso di istanze
avanzate in pendenza di contestazioni avanti la Commissione
tributaria di I grado adita dal contribuente con ricorso
avverso accertamento eseguito a suo carico dal competente
Ufficio delle imposte dirette.
Né può essere disposta la sospensione della
riscossione nel caso in cui il contribuente, presentato
il ricorso avverso l'avviso di accertamento, produca,
a seguito di iscrizione in via provvisoria, ricorso contro
il ruolo proponendo le stesse eccezioni già sollevate
nel gravame avverso l'avviso di accertamento”.
I citati documenti di prassi furono emessi sotto la vigenza
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in un sistema di giustizia
tributaria che non prevedeva la sospensione giudiziale
in corso di causa dell’esecuzione dell’atto
impugnato; l’orientamento a suo tempo espresso deve
essere vieppiù confermato alla luce dell’attuale
contesto normativo, ed in specie dell’articolo 47
del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che disciplina compiutamente
la sospensione dell’atto impugnato da parte della
commissione tributaria provinciale.
In tal senso, d’altronde, si era già espressa
l’Amministrazione finanziaria con la circolare del
23 aprile 1996, n. 98, parte 8, in cui è stato
chiarito che: “circa la riscossione coattiva a mezzo
ruoli dell’imposta sul valore aggiunto, dell'imposta
di registro, dell'imposta di successione e donazione,
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili, di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, lettera
a) del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, si avverte che,
per effetto dell’abrogazione espressa, operata dall'articolo
71, dell'articolo 11, comma 5, del decreto legge 13 maggio
1991, n 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n.
202, non è più possibile richiedere la sospensione
in via amministrativa delle cennate iscrizioni a ruolo,
fermo restando per tali fattispecie la sola tutela cautelare
prevista dall'articolo 47”.
Tuttavia, occorre rilevare che l’articolo 2-quater
del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 convertito
dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, al comma 1-bis,
aggiunto dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, espressamente
prevede che “Nel potere di annullamento o di revoca
[…] deve intendersi compreso anche il potere di
disporre la sospensione degli effetti dell’atto
che appaia illegittimo o infondato”.
Dunque, la facoltà di sospendere il ruolo discende
della più ampia potestà di autotutela e
deve, di conseguenza, essere assoggettata alle regole
dettate dal menzionato articolo 2-quater del d.l. n. 564
del 1994 e dal decreto ministeriale 11 febbraio 1997,
n. 37.
A tale soluzione l’allora Dipartimento delle entrate
era già giunto con la circolare del 6 marzo 1998,
n. 77, rilevando al riguardo che: “… il potere
di autotutela includa logicamente anche quello di sospensione
degli effetti dell’atto al fine di consentire all’ufficio
di valutarne la legittimità e la fondatezza, prima
di adottare l’eventuale provvedimento di annullamento.”
Il potere di sospendere l’efficacia dell’atto
è, però, strumentale a quello di annullamento
e dunque prima di accordare la sospensione della riscossione,
che deve essere richiesta nell’ambito della procedura
di autotutela, gli Uffici sono tenuti a valutare le concrete
possibilità che l’atto che ha dato origine
all’iscrizione al ruolo sia revocato o annullato
in via amministrativa o contenziosa (valutazione del c.d.
fumus boni juris).
Inoltre occorre valutare il pericolo per il contribuente
di subire un danno grave ed irreparabile a seguito della
riscossione coattiva (c.d. periculum in mora).
I
testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali
linkati e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere
di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità
per eventuali inesattezze.
|