Questioni
La
sospensione amministrativa della cartella
esattoriale quali effetti produce sui termini
di pagamento?
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Massime
Se
il termine di un cartella sospesa è scaduto, non
si è in presenza in realtà di una cartella
per la quale è ‘scaduto’ il termine
di pagamento, essendo stato emesso un provvedimento che
ha inciso proprio su detto termine. La scadenza originaria
del pagamento risulta differita sino al verificarsi della
decisione in autotutela o della pronuncia giurisdizionale..
Circolare
del 29 luglio 2008 n. 22
DM
18/01/2008, n. 40, concernente “Modalità
di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, recante disposizioni in materia di pagamenti da
parte delle Pubbliche Amministrazioni” –
Chiarimenti.
omissis
SOSPENSIONE
O RATEAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
E’ ben possibile che per una cartella di pagamento
sia stata richiesta e accordata una dilazione del pagamento,
a norma dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973
(recentemente modificato dall’articolo 36 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31), oppure una sospensione amministrativa della riscossione,
ai sensi dell’articolo 19-bis o dell’articolo
39 del citato decreto. Parimenti, il debitore potrebbe
aver beneficiato di un provvedimento di sospensione
della riscossione ottenuto in via di autotutela (articolo
2-quater, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1994, n. 656) ovvero in via giudiziale (articolo
47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).
In tutte le situazioni sopra delineate, appare chiaro
che non si è in presenza di una cartella per
la quale è ‘scaduto’ il termine di
pagamento, essendo stato emesso un provvedimento che
ha inciso proprio su detto termine: nel caso di rateazione,
il termine risulta ‘frazionato’ in una serie
di rate, ciascuna rappresentante un adempimento per
il debitore; nell’ipotesi di sospensione, la scadenza
originaria del pagamento risulta differita sino al verificarsi
di una data condizione (decisione in autotutela, pronuncia
giurisdizionale, ecc.).
Ne consegue che nelle suddette ipotesi non trova applicazione
l’articolo 48-bis per carenza del presupposto
relativo all’inadempimento dell’obbligo
di versamento scaturente da una cartella di pagamento,
come del resto è possibile desumere dall’articolo
3, comma 5, del Regolamento.
CARTELLA
DI PAGAMENTO IMPUGNATA GIUDIZIALMENTE
Non di rado accade che la cartella di pagamento formi
oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale, per
cui può sorgere il dubbio circa l’obbligo
di procedere alla verifica imposta dall’articolo
48-bis. In tale ipotesi, è da rilevare che l’articolo
39 del D.P.R. n. 602/1973 apertamente esclude che il
ricorso prodotto avanti il giudice tributario abbia
un automatico effetto sospensivo. Infatti, la sospensione
deve essere appositamente richiesta al giudice che,
sussistendo i prescritti requisiti (periculum in mora
e fumus boni iuris), emetterà ordinanza (decreto
in caso di eccezionale urgenza) di sospensione a norma
dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 546/1992.
Per quanto afferisce alla diversa ipotesi di avvenuto
deposito di una sentenza favorevole al contribuente,
si ritiene che, anche nelle more dell’emanazione
del dovuto provvedimento di sgravio, la circostanza
sia idonea, sempreché adeguatamente dimostrata,
a non comportare la sospensione del pagamento, attesa
l’infondatezza della pretesa creditoria esposta
nella impugnata cartella di pagamento. Né a tale
riguardo, si ritiene possa incidere l’eventuale
sola proposizione da parte dell’Amministrazione
finanziaria di gravame alla sentenza favorevole al contribuente.
omissis
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Maggioli
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"Vedi,
caro, c'era un vecchio peccatore del diciottesimo
secolo, il quale dichiarò che se Dio non esistesse,
bisognerebbe inventarlo, s’il n’existait
pas Dieu il faudrait l'inventer. E l'uomo ha davvero
inventato Dio. E ciò che è strano, ciò
che dovrebbe destare stupore, non è che Dio
possa esistere veramente, ma che questa idea, l'idea
della necessità di Dio, abbia potuto infiltrarsi
nella mente di un animale così selvaggio e
cattivo come l'uomo - a tal punto è santa,
commovente e saggia questa idea, a tal punto essa
fa onore all'uomo. Per quanto riguarda me, ho smesso
da un pezzo di pormi la domanda se è stato
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è il mio essere, Alësa, ecco la mia tesi.
Ti ho parlato sinceramente.[...]Tu non volevi sapere
se credo o no in Dio, volevi solo scoprire di che
vive il fratello che tu ami. Eccoti servito."
(Fëdor Dostoevskij, I fratelli Karamazov, trad.
it. di M. R. Fasanelli, Garzanti, Milano, 1992, vol.
I, pp. 316 – 327
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