Questioni

La sospensione amministrativa della cartella esattoriale quali effetti produce sui termini di pagamento?

Massime

Se il termine di un cartella sospesa è scaduto, non si è in presenza in realtà di una cartella per la quale è ‘scaduto’ il termine di pagamento, essendo stato emesso un provvedimento che ha inciso proprio su detto termine. La scadenza originaria del pagamento risulta differita sino al verificarsi della decisione in autotutela o della pronuncia giurisdizionale..

Circolare del 29 luglio 2008 n. 22

DM 18/01/2008, n. 40, concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” – Chiarimenti.

omissis

SOSPENSIONE O RATEAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
E’ ben possibile che per una cartella di pagamento sia stata richiesta e accordata una dilazione del pagamento, a norma dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 (recentemente modificato dall’articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), oppure una sospensione amministrativa della riscossione, ai sensi dell’articolo 19-bis o dell’articolo 39 del citato decreto. Parimenti, il debitore potrebbe aver beneficiato di un provvedimento di sospensione della riscossione ottenuto in via di autotutela (articolo 2-quater, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656) ovvero in via giudiziale (articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).
In tutte le situazioni sopra delineate, appare chiaro che non si è in presenza di una cartella per la quale è ‘scaduto’ il termine di pagamento, essendo stato emesso un provvedimento che ha inciso proprio su detto termine: nel caso di rateazione, il termine risulta ‘frazionato’ in una serie di rate, ciascuna rappresentante un adempimento per il debitore; nell’ipotesi di sospensione, la scadenza originaria del pagamento risulta differita sino al verificarsi di una data condizione (decisione in autotutela, pronuncia giurisdizionale, ecc.).
Ne consegue che nelle suddette ipotesi non trova applicazione l’articolo 48-bis per carenza del presupposto relativo all’inadempimento dell’obbligo di versamento scaturente da una cartella di pagamento, come del resto è possibile desumere dall’articolo 3, comma 5, del Regolamento.

CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA GIUDIZIALMENTE
Non di rado accade che la cartella di pagamento formi oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale, per cui può sorgere il dubbio circa l’obbligo di procedere alla verifica imposta dall’articolo 48-bis. In tale ipotesi, è da rilevare che l’articolo 39 del D.P.R. n. 602/1973 apertamente esclude che il ricorso prodotto avanti il giudice tributario abbia un automatico effetto sospensivo. Infatti, la sospensione deve essere appositamente richiesta al giudice che, sussistendo i prescritti requisiti (periculum in mora e fumus boni iuris), emetterà ordinanza (decreto in caso di eccezionale urgenza) di sospensione a norma dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 546/1992.
Per quanto afferisce alla diversa ipotesi di avvenuto deposito di una sentenza favorevole al contribuente, si ritiene che, anche nelle more dell’emanazione del dovuto provvedimento di sgravio, la circostanza sia idonea, sempreché adeguatamente dimostrata, a non comportare la sospensione del pagamento, attesa l’infondatezza della pretesa creditoria esposta nella impugnata cartella di pagamento. Né a tale riguardo, si ritiene possa incidere l’eventuale sola proposizione da parte dell’Amministrazione finanziaria di gravame alla sentenza favorevole al contribuente.

omissis

I testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

Bruno E.G. Fuoco

Manuale dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.

Guida all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

Maggioli

*****************************************************************

Pensieri dal web

"Vedi, caro, c'era un vecchio peccatore del diciottesimo secolo, il quale dichiarò che se Dio non esistesse, bisognerebbe inventarlo, s’il n’existait pas Dieu il faudrait l'inventer. E l'uomo ha davvero inventato Dio. E ciò che è strano, ciò che dovrebbe destare stupore, non è che Dio possa esistere veramente, ma che questa idea, l'idea della necessità di Dio, abbia potuto infiltrarsi nella mente di un animale così selvaggio e cattivo come l'uomo - a tal punto è santa, commovente e saggia questa idea, a tal punto essa fa onore all'uomo. Per quanto riguarda me, ho smesso da un pezzo di pormi la domanda se è stato Dio a creare l'uomo o l'uomo a creare Dio. Ecco qual è il mio essere, Alësa, ecco la mia tesi. Ti ho parlato sinceramente.[...]Tu non volevi sapere se credo o no in Dio, volevi solo scoprire di che vive il fratello che tu ami. Eccoti servito." (Fëdor Dostoevskij, I fratelli Karamazov, trad. it. di M. R. Fasanelli, Garzanti, Milano, 1992, vol. I, pp. 316 – 327

Contattaci © Rassegna autotutela amministrativa 2009