Questioni
Laddove
venga meno ad opera del giudice amministrativo
o della stessa amministrazione o in sede di
controllo, l'atto amministrativo di individuazione
del privato contraente, qual è la sorte
del contratto stipulato?
Le disfunzioni del procedimento amministrativo
di formazione del contratto rilevano esclusivamente
quali vizi della capacità e della volontà
dell’amministrazione pubblica stipulante,
che solo quest'ultima è abilitata a far
valere secondo le regole proprie dell'annullabilità
degli atti negoziali?
L'annullamento
in sede di controllo regionale dell'atto di
nomina del direttore generale di una a.s. l.
che effetti determina sul contratto di assunzione?
La pa che non ha esercitato i poteri di autotutela,
può dedurre o eccepire disfunzioni del
procedimento amministrativo in sede di giudizio
ordinario?
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Massime
E’
emerso presso i giudici amministrativi e ordinari, confortato
dall'opinione della dottrina prevalente, l'indirizzo secondo
cui la caducazione della procedura di affidamento travolge
automaticamente il contratto per il venir meno del presupposto.
Anche le sezioni semplici della Corte di cassazione hanno
espresso un orientamento che considera eliminati gli effetti
negoziali dalla demolizione (e, comunque, sopravvenuta
inefficacia) del provvedimento presupposto del contratto
(Cass. 5 agosto 2000, n. 10322, sia pure con motivazione
incentrata sull'impossibilità di esecuzione del
contratto; Cass. 9 gennaio 2002, n. 193, che considera
senz'altro inefficace il contratto a seguito dell'annullamento
dell'atto amministrativo presupposto; Cass. 24 marzo 2004,
n. 5941, e Cass. 1° aprile 2004, n. 6450, che ritengono
inesistente il contratto per il quale debba ritenersi
mancante l'individuazione, nei modi imperativamente previsti
dalla legge, del contraente privato, decisioni queste
ultime rese proprio con riguardo al venire meno del provvedimento
di nomina di direttore generale di Asl).
Nei contratti assoggettati all'evidenza pubblica, l'individuazione
del contraente privato è sottratta ai poteri di
autonomia negoziale e affidata esclusivamente all'esito
di procedimenti amministrativi, mancando i quali manca
in radice la parte contraente privata, principio che deve
operare, a maggior ragione, per i contratti di assunzione
di dipendenti pubblici, per ì quali la regola del
concorso pubblico assume rango costituzionale (art. 97
Cost.), ovvero per altri rapporti di lavoro che per legge
devono essere costituiti all'esito di procedimenti pubblicistici
di verifica dell'idoneità del privato contraente,.
Nel merito, il contratto deve essere dichiarato nullo,
o inesistente, in tutti i casi di mancanza del presupposto
costituito dal provvedimento previsto dalla legge…
restando escluso che sia consentito alla p.a., che non
ha esercitato i poteri di autotutela, di dedurre o eccepire
disfunzioni del procedimento amministrativo
Il contratto stipulato con il direttore generale deve
essere considerato in ogni caso privo di effetti e non
suscettibile di esecuzione…Quindi, nessun diritto
all'esecuzione della prestazione lavorativa o, in mancanza,
al risarcimento del danno, può essere riconosciuto
alla parte di un contratto individuale privato di efficacia
dall'esito negativo del controllo: «L'esito negativo
del controllo sull'atto regionale di nomina del direttore
generale di azienda sanitaria locale determina l'inefficacia
sia del provvedimento, sia del contratto eventualmente
già stipulato, con la conseguente inconfìgurabilità,
in relazione alla mancata esecuzione del contratto, di
inadempimento imputabile all'amministrazione».
Deriva dalla ritenuta inefficacia del contratto in assenza
del presupposto, la totale esclusione del sindacato del
giudice ordinario sulle procedure pubbliche dirette all'individuazione
del privato contraente, non attuabile neppure mediante
l'istituto della disapplicazione
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CORTE
DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - sentenza 28 novembre 2008 n. 28456
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza di cui si chiede la cassazione rigetta l'appello
di S. e conferma la decisione n. 1568/2003 del Tribunale di Messina,
con la quale era stata giudicata priva di fondamento la domanda,
proposta nei confronti della Presidenza della Regione Sicilia
e dell'Assessorato regionale alla sanità, nonché
della Gestione stralcio dell'Azienda unità sanitaria locale
n. 6 di Palermo, per l'adempimento di crediti che asseriva derivati
dal rapporto di lavoro di direttore generale dell'Ausl n. 6 di
Palermo.
2. S.aveva dedotto di essere stato nominato direttore generale
svolgendo le relative funzioni dal 10.7.1995; di avere stipulato
il formale contratto con decorrenza 3.7.1996, contratto considerato
risolto dalla Regione a causa dell'esito negativo del controllo
della Corte dei conti sul provvedimento di nomina, stipulando
poi un nuovo contratto il 31.1.1997; aveva rivendicato il pagamento
del compenso relativo al periodo 3.7.1996-31.1.1997, il pagamento
dell'integrazione del trattamento economico nella misura del 20%,
nonché di un compenso aggiuntivo per le funzioni di commissario
liquidatore della gestione stralcio di Usi soppressa.
3. Il rigetto dell'appello è motivato con la considerazione
che l'esito positivo del controllo sulla nomina costituiva condizione
dell'efficacia del contratto espressamente pattuita, né
l'inefficacia determinata dalla mancanza dell'evento dedotto in
condizione poteva ritenersi imputabile a comportamento colpevole
dell'amministrazione e, comunque, sarebbe stato lesivo di un mero
interesse legittimo; che le funzioni di liquidatore di Usi soppressa
erano attribuite per legge al direttore generale e dovevano ritenersi
perciò compensate dal corrispettivo stabilito dal contratto.
4. Il ricorso di S. è articolato in quattro motivi, ulteriormente
precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c;
resistono con controricorso Presidenza e Assessorato alla sanità
della Regione Sicilia, nonché Gestione stralcio dell'Ausl
n. 6 di Palermo; con separato controricorso resiste l'Ausl n.
6 di Palermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli
art. 1358 e 1359 ce. e vizio di motivazione, si sostiene che,
con l'esecuzione del contratto, vi era stata rinuncia alla condizione
apposta al contratto; che il controllo negativo sull'atto di nomina
non impediva l'esecuzione del contratto, divenuto soltanto annullabile;
che, comunque, la condizione doveva reputarsi avverata avendo
omesso la Regione di emendare l'atto adeguandosi ai rilievi dell'organo
di controllo, ovvero di chiedere la registrazione con riserva,
ponendo in essere un comportamento contrastante con il precetto
di buona fede e correttezza, come integrato dall'art. 97 Cost.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto
(art. 2, L. 241/1990, L.R. Sicilia n. 10/1992, art. 1337 c.c.)
e vizio di motivazione, la sentenza impugnata è censurata
per avere escluso la configurabilita della responsabilità
precontrattuale dell'amministrazione in relazione alla mancata
sollecita conclusione del procedimento dopo l'intervento dell'organo
di controllo, conclusione possibile per l'atto di nomina dello
S. cui non si comunicavano i vizi delle nomine di altri direttori
generali riscontrati dalla Corte dei conti.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 2043 c.c.
e vizio di motivazione per avere la Corte di Messina esclusa la
risarcibililità del danno da lesione di interesse legittimo.
4. Questi primi tre motivi di ricorso presentano connessione tra
le argomentazioni che ne impone la trattazione congiunta. L'esito
dell'esame delle censure è il giudizio di infondatezza,
risultando conforme al diritto il dispositivo della sentenza ancorché
la motivazione debba essere in parte corretta e integrata (art.
384, comma secondo, c.p.c.)
5. L'inquadramento della fattispecie in termini di condizione
volontaria, comune alla sentenza impugnata e, in parte, al ricorso
, non è giuridicamente corretto. Non era in questione il
controllo sul contratto (controllo, peraltro, pur sempre operante
sul terreno dell'efficacia, ma quale condicio iuris, come tale
sottratta all'ambito di applicazione dell'art.1359 c.c.), ma l'efficacia
tipica del provvedimento amministrativo di nomina del direttore
generale, quale presupposto individuante il soggetto con il quale
stipulare il contratto (la natura di provvedimento amministrativo
autoritativo della nomina da parte delle regioni, all'esito di
procedimento amministrativo "di evidenza pubblica",
del direttore generale di azienda sanitaria locale, è pacifica
nella giurisprudenza della Corte: vedi Cass. S.u 11 febbraio 2003,
n. 2065; 16 aprile 1998, n. 3882; vedi anche, in motivazione,
Cass. S.u. 18 dicembre 2007, ti. 26631). Questa efficacia tipica
doveva escludersi a seguito di controllo ad esito negativo, che
rende l'atto controllato tamquam non esset (cosicché la
legge parla di "annullamento" del provvedimento: art.
25, terzo comma, r..d. 12 luglio 1934, n. 1214).
6. Il tema controverso concerneva, quindi, la sorte del contratto
stipulato a seguito del venire meno del provvedimento amministrativo
che ne costituiva il necessario presupposto, e ciò è
stato avvertito dal ricorrente nella parte in cui sostiene che
il contratto era diventato semplicemente annullabile e di conseguenza
non ne era venuta meno l'efficacia.
Si deve procedere, pertanto, all'indagine circa i rapporti tra
procedimenti e atti amministrativi "a monte" del contratto
stipulato dalle pubbliche amministrazioni, tenute al rispetto
dell'evidenza pubblica, e negozio giuridico.
7. Sul tema, è noto l'orientamento tradizionale e più
risalente della giurisprudenza della Corte di cassazione (cui
si richiama in effetti il ricorrente), secondo il quale le disfunzioni
del procedimento amministrativo di formazione del contratto rilevano
esclusivamente quali vizi della capacità e della volontà
dell’amministrazione pubblica stipulante, che solo quest'ultima
è abilitata a far valere secondo le regole proprie dell'annullabilità
degli atti negoziali, e, coerentemente, ritiene che un contratto
affetto da questi vizi non muta condizione giuridica nel caso
che gli stessi vizi abbiano condotto all'annullamento dell'atto
di individuazione del privato contraente, ad opera del giudice
amministrativo o della stessa amministrazione in sede di autotutela,
ovvero in sede di controllo come nella specie (cfr. in generale,
sul tema dei contratti ad evidenza pubblica, Cass., S.u. 15 gennaio
1987, n. 252; Cass. 8 maggio 1996, n. 4269; con riguardo ai contratti
di lavoro pubblico, ancorché incidentalmente, nell'ambito
di una pronuncia sulla giurisdizione, Cass., S.u., 28 gennaio
2003, n. 1238). Conseguenza di siffatto orientamento è
la possibilità che lo stesso vizio sia ritenuto idoneo
ad inficiare l'individuazione degli aventi diritto alla stipulazione
del contratto, ma non idoneo ad invalidare il contratto nel giudizio
ordinario, potendo, oltre tutto, l'amministrazione non far valere,
in via di azione o di eccezione, l'annullabilità, con l'ulteriore
effetto che il giudice amministrativo potrebbe, nell'esercizio
della sua giurisdizione, ritenere che la p.a. debba avviare una
nuova procedura per la stipulazione di un nuovo contratto, considerando,
sia pure con accertamento da qualificare soltanto incidentale,
inesistente il vincolo negoziale.
Evidentemente, il richiamato orientamento giurisprudenziale condurrebbe
a ritenere per questa parte fondato il ricorso, siccome all'annullamento
in sede di controllo dell'atto presupposto non sarebbe possibile
riconoscere alcuna incidenza diretta sull'efficacia del contratto
individuale già stipulato. Tuttavia, al descritto orientamento
la Corte ritiene di non potere dare continuità.
8. Invero, in tempi più recenti, passando per la critica
della tesi dell'annullabilità in ragione della natura imperativa
delle regole (anche di derivazione comunitaria) poste a tutela
della concorrenza e dei partecipanti alla procedura (escluse dalla
disponibilità dell'amministrazione), è emerso presso
i giudici amministrativi e ordinari, confortato dall'opinione
della dottrina prevalente, l'indirizzo secondo cui la caducazione
della procedura di affidamento travolge automaticamente il contratto
per il venir meno del presupposto. Invero, nella giurisprudenza
amministrativa, questa tesi ha condotto altresì ad estendere
la giurisdizione del giudice speciale all'accertamento della sorte
del contratto, mediante una lettura estensiva del disposto dell'art.
6, comma 1, 1. 205/2000. Ma, in punto di giurisdizione, le Sezioni
unite della Corte sono ferme nel ritenere che la giurisdizione
amministrativa non può superare la soglia della conclusione
del contratto (vedi Cass. S.u. 31 marzo 2005, n. 6743; 6 maggio
2005, n. 9391; 28 dicembre 2007, n. 27169, cit). Con riferimento
specifico al rapporto di lavoro, la controversia sul recesso della
p.a., conseguito a giudicato amministrativo di annullamento del
concorso, è stata ritenuta di competenza dell'A.G.O. (Cass.
S.u. 11 gennaio 2005, n. 319).
Fuori dal tema della giurisdizione, le sezioni semplici della
Corte di cassazione hanno espresso, in contrasto con l'indirizzo
giurisprudenziale tradizionale, un più recente orientamento
che considera eliminati gli effetti negoziali dalla demolizione
(e, comunque, sopravvenuta inefficacia) del provvedimento presupposto
del contratto (Cass. 5 agosto 2000, n. 10322, sia pure con motivazione
incentrata sull'impossibilità di esecuzione del contratto;
Cass. 9 gennaio 2002, n. 193, che considera senz'altro inefficace
il contratto a seguito dell'annullamento dell'atto amministrativo
presupposto; Cass. 24 marzo 2004, n. 5941, e Cass. 1° aprile
2004, n. 6450, che ritengono inesistente il contratto per il quale
debba ritenersi mancante l'individuazione, nei modi imperativamente
previsti dalla legge, del contraente privato, decisioni queste
ultime rese proprio con riguardo al venire meno del provvedimento
di nomina di direttore generale di Asl).
9. Questo diverso e più recente orientamento risulta convincente
sotto molteplici profili.
Il principio su cui si fonda è che, nei contratti assoggettati
all'evidenza pubblica, l'individuazione del contraente privato
è sottratta ai poteri di autonomia negoziale e affidata
esclusivamente all'esito di procedimenti amministrativi, mancando
i quali manca in radice la parte contraente privata, principio
che deve operare, a maggior ragione, per i contratti di assunzione
di dipendenti pubblici, per ì quali la regola del concorso
pubblico assume rango costituzionale (art. 97 Cost.), ovvero per
altri rapporti di lavoro che per legge devono essere costituiti
all'esito di procedimenti pubblicistici di verifica dell'idoneità
del privato contraente, eliminando il rischio di procedure annullate
e di contratti efficaci, con scelta rimessa sostanzialmente alla
p.a., e la concorrenza di giurisdizioni diverse sopra questioni
sostanzialmente identiche.
Deriva, infatti, dalla ritenuta inefficacia del contratto in assenza
del presupposto, la totale esclusione del sindacato del giudice
ordinario sulle procedure pubbliche dirette all'individuazione
del privato contraente, non attuabile neppure mediante l'istituto
della disapplicazione:
a) non può, ovviamente, ritenersi, per il tramite della
disapplicazione, emanato un determinato provvedimento amministrativo
(con riguardo al caso di specie, un atto di controllo positivo);
b) non può certamente essere oggetto di disapplicazione
l'eventuale pronuncia del giudice amministrativo;
c) l'annullamento amministrativo (anche in sede di controllo)
del provvedimento di individuazione del contraente comporta il
difetto di giurisdizione ordinaria, qualora se ne contesti la
legittimità al fine di ritenere sussistente il presupposto
del contratto e quindi il diritto soggettivo (Cass., S.u., 13
aprile 1989, n. 1752; 20 aprile 1991, n. 4289; 6 maggio 2003,
n. 6854;
d) la disapplicazione non può operare a favore della p.a.
che ha emanato l'atto (Cass. maggio 1998, n. 4854, 14 gennaio
2002, n. 348).
10. Conclusivamente, avvenuta la stipulazione del contratto, la
giurisdizione ordinaria deve affermarsi sempre sussistente (con
la sola eccezione, già evidenziata, della contestazione
di atti di autotutela aventi ad oggetto il provvedimento), ma,
nel merito, il contratto deve essere dichiarato nullo, o inesistente,
in tutti i casi di mancanza del presupposto costituito dal provvedimento
previsto dalla legge; esistente e valido allorché, al contrario,
tale presupposto vi sia, restando escluso che sia consentito alla
p.a., che non ha esercitato i poteri di autotutela, di dedurre
o eccepire disfunzioni del procedimento amministrativo.
Applicati questi principi al caso controverso e non rilevando
approfondire il profilo, di interesse solo teorico, della condizione
giuridica del contratto, se nullo per contrasto con norma imperativa,
ovvero inesistente per mancanza dell'individuazione della parte
privata stipulante, il contratto stipulato con il direttore generale
deve essere considerato in ogni caso privo di effetti e non suscettibile
di esecuzione, restando esclusa la fattispecie del contratto sottoposto
a condizione e l'applicazione del regime giuridico dettato dagli
art. 1358 e 1359 ce. Quindi, nessun diritto all'esecuzione della
prestazione lavorativa o, in mancanza, al risarcimento del danno,
può essere riconosciuto allo S., parte di un contratto
individuale privato di efficacia dall'esito negativo del controllo.
Il principio di diritto applicabile, che assorbe tutte le censure
non specificamente esaminate e riconducibili alla condizione volontaria,
è il seguente: «L'esito negativo del controllo sull'atto
regionale di nomina del direttore generale di azienda sanitaria
locale determina l'inefficacia sia del provvedimento, sia del
contratto eventualmente già stipulato, con la conseguente
inconfìgurabilità, in relazione alla mancata esecuzione
del contratto, di inadempimento imputabile all'amministrazione».
11. Residua l'esame delle censure, contenute nel terzo e nel quarto
motivo di ricorso, limitatamente alla parte in cui sostengono
che l'amministrazione aveva arrecato pregiudizio all'interesse
legittimo dello S. al corretto svolgimento del procedimento autoritativo
di nomina e doveva perciò risarcire il danno.
Anche queste censure non possono trovare accoglimento perché
la sentenza impugnata reca un dispositivo conforme al diritto,
cosicché la Corte deve limitarsi alla correzione della
motivazione (art. 384, secondo comma, c.p.c.).
12. E' certamente erronea l'interpretazione dell'art. 2043 c.c.
enunciata dal giudice del merito, secondo cui il rimedio dell'azione
di responsabilità civile nei confronti del potere pubblico
è accordato ai soli titolari di diritto soggettivo. Questa
lettura della norma è stata definitivamente abbandonata
dalla giurisprudenza della Corte (a cominciare da Cass. S.u. 22
luglio 1999, n. 500) e poi dal legislatore (art. 7, comma terzo,
1. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 35,
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, a sua volta successivamente modificato
dall'art. 7,1. 21 luglio 2000, n. 205).
13. Né è consentito porsi di ufficio il problema
dell'appartenenza della controversia alla giurisdizione amministrativa
in relazione all'epoca della domanda giudiziale (19.7.2001), a
causa della preclusione, operante anche per giudice di legittimità,
derivante dal giudicato implicito sulla giurisdizione (secondo
la regola, innovativa della giurisprudenza precedente in tema
di interpretazione dell'art. 37 c.p.c, enunciata da Cass. S.u.
9 ottobre 2008, n. 24883).
14. In caso di domanda di risarcimento dei danni proposta nei
confronti della p.a. per comportamenti illegittimi nell'esercizio
di poteri autoritativi, al fine di stabilire se la fattispecie
concreta integri un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale
ex art. 2043 c.c. il giudice deve procedere, in ordine successivo,
a svolgere le seguenti indagini: a) accertare la sussistenza di
un evento dannoso; b) stabilire se l'accertato danno sia qualificabile
come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse
rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente
tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo),
dell'interesse legittimo (funzionale alla protezione di un determinato
bene della vita, la cui lesione rileva ai fini in esame) o dell'interesse
di altro tipo, pur se non immediato oggetto di tutela in quanto
dall'ordinamento preso in considerazione a fini diversi da quelli
risarcitoli (e quindi comunque non qualificabile come interesse
di mero fatto); c) accertare sotto il profilo causale, facendo
applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia
riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della p.a.;
d) stabilire se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa
della p.a., non trovando al riguardo applicazione il principio
secondo cui la colpa della struttura pubblica dovrebbe considerarsi
sussistente in re ipsa in caso di esercizio non conforme a legge
di poteri pubblici (vedi Cass. n. 500/1999, cit; 11 giugno 2003,
n. 9366; 20 dicembre 2003, n. 19570; 29 marzo 2004, n. 6199 23
aprile 2004, n. 7733).
15. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato in
modo sufficiente e logico che il pregiudizio subito dallo S. non
poteva essere imputato all'amministrazione a titolo di colpa.
A seguito dell'annullamento del provvedimento di nomina doveva
essere aperto un nuovo procedimento per giungere all'adozione
di altro atto emendato dei vizi riscontrati. Risulta pacifica
la riapertura e la stipulazione di valido contratto in data 31.1.1997.
Il ricorrente invoca erroneamente il potere di chiedere la registrazione
con riserva, precluso alla Regione Siciliana a seguito della sentenza
della Corte costituzionale 19 dicembre 1966 n. 121, dichiarativa
dell'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'art.
2, secondo comma, e dell'art. 6, primo comma, primo periodo, del
decreto legislativo del Presidente della Repubblica 6 maggio 1948,
n. 655 - limitatamente alla parte in cui consentivano, rispettivamente,
al Governo regionale di richiedere, e alle Sezioni regionali riunite
della Corte dei conti di disporre, la registrazione degli atti
ritenuti illegittimi in sede di controllo e l'apposizione del
visto con riserva -, nonché dell'intero secondo comma dell'art.
6 del medesimo decreto.
Né risulta validamente criticato dal ricorrente l'accertamento
secondo cui i comportamenti dell'amministrazione non presentavano
anomalie e disfunzioni, in difetto di specifica indicazione di
elementi decisivi non considerati o insufficientemente apprezzati,
ovvero di motivazione contrastante con il minimo di plausibilità
logica che segna il limite del controllo di legittimità.
Al riguardo, va altresì tenuto conto del difetto di allegazioni
essenziali da parte dello S. (quali la data del controllo, la
motivazione dell'atto, l'epoca di avvio del nuovo procedimento,
ecc.).
16. Con il quarto motivo è denunciata violazione degli
art. 99 e 112 c.p.c, unitamente a vizio di motivazione, per avere
la sentenza impugnata trascurato di considerare che l'attività
di commissario liquidatore, dovendo essere svolta solo da alcuni
direttori generali sulla base di specifico incarico, determinava
l'insorgenza del diritto ad un compenso aggiuntivo sulla base
dell'attività effettivamente svolta.
17. Il motivo risulta destituito di fondamento giuridico.
La sentenza impugnata ha espressamente esaminato la domanda, cosicché
non si giustifica la censura di omessa pronuncia.
Neppure sussiste il vizio di motivazione, risultando la statuizione
di rigetto della pretesa fondata sull'esatta applicazione di norme
di diritto.
A norma dell'art. 6 L. 23 dicembre 1994, n. 724, le funzioni di
commissario liquidatore di USL soppressa, le cui attribuzioni
siano state trasferite al un'AUSL, sono svolte dal direttore generale
dell'ASL di competenza. Si tratta quindi di compiti il cui svolgimento
è compreso (in base alla legge) tra le funzioni che il
direttore generale di Asl deve svolgere e che sono compensate
con il corrispettivo previsto dal contratto. Tale contratto, poi,
costituendo un rapporto di lavoro autonomo (Cass. S.u. 3 novembre
2005, n. 21286), si sottrae all'applicazione del precetto di cui
all'art. 36 Cost. ed a qualsiasi intervento del giudice sulla
misura del compenso pattuito dalle parti (vedi Cass. 1° settembre
2004, n. 17564; 28 gennaio 2003, n. 122).
18. In ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione,
la Corte ravvisa nella correzione della motivazione della sentenza
impugnata i giusti motivi richiesti per disporre la compensazione
per l'intero tra tutte le parti (art. 92, comma secondo, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa per l'intero le spese del
giudizio di cassazione tra tutte le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione
lavoro il 30 ottobre 2008.
Depositata in Cancelleria in data 28 novembre 2008.
I
testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati
e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità;
si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze.
Bruno
E.G. Fuoco
Manuale
dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.
Guida
all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

Maggioli
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...Per
conseguenza, tutte le cose che sono, sono buone; e
quanto al male di cui io cercavo donde provenisse,
non è una sostanza, perché se fosse
sostanza sarebbe un bene. Infatti o sarebbe una sostanza
incorruttibile, come a dire un grande bene, o sarebbe
una sostanza corruttibile, la quale, se non fosse
buona, non potrebbe essere corruttibile. Pertanto
dovetti riconoscere e mi apparve evidente che tu hai
fatto buone tutte le cose e che non vi sono sostanze
che tu non abbia creato. Ma poiché tu non hai
fatto tutte le cose uguali, pertanto tutte le cose
esistono in quanto una per una sono buone e tutte
nel loro insieme sono sommamente buone, poiché
il Dio nostro "tutte le cose fece sommamente
buone" (Gen. I, 31). (S.Agostino,
Le confessioni VII, 12, Bologna, Zanichelli,1968,
p.403)
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