autotutela rassegna

 

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Questioni

L’impresa collocata al secondo posto della graduatoria (in pendenza del completamento del procedimento di verifica della anomalia dell’offerta) può impugnare la deliberazione di ritiro della gara?

E’ precluso alla stazione appaltante di procedere alla revoca o all'annullamento della gara allorché la stessa non risponda più alle esigenze dell'ente?

Il potere di ritiro su cosa si fonda?

L'attualità e la specificità dell'interesse pubblico ad annullare un provvedimento in autotutela, in cosa consiste?

Come si configura la posizione dell’offerente prima dell’aggiudicazione provvisoria?

 

Massime

Infondato è il profilo di inammissibilità dedotto, secondo cui la ricorrente non avrebbe un interesse concreto ed attuale all’annullamento dell’impugnata deliberazione di giunta n. 140/2005 del 31.12.2005, in quanto si era collocato soltanto al secondo posto della graduatoria. Ed infatti, se è vero, da un lato, che la controinteressata non era stata al momento esclusa dalla gara a seguito del procedimento di verifica della anomalia dell’offerta che era invece ancora in corso ( non potendo, pertanto, accedersi alla tesi della ricorrente secondo cui sarebbe stata l’unica impresa residuale in gara, con la conseguente ulteriore irrilevanza di quanto dedotto in ordine all’applicabilità nel caso di specie dell’art. 69 del R.D. n. del 1934), dall’altro, tuttavia, non può negarsi che il procedimento fosse, appunto, in fase avanzata di svolgimento al momento in cui è subentrata la decisione di procedere all’annullamento; da ciò la considerazione che, sebbene, non vi fosse, al momento della presentazione del ricorso, un interesse all’annullamento della richiamata deliberazione ai fini della sicura aggiudicazione in suo favore, tuttavia, indubbiamente vi era una chance in tal senso sulla base delle risultanze documentali in atti.

Non è precluso alla stazione appaltante di procedere alla revoca o all'annullamento dell'aggiudicazione allorché la gara stessa non risponda più alle esigenze dell'ente e sussista un interesse pubblico, concreto ed attuale, all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dell'aggiudicatario nei confronti dell'amministrazione

Un tale potere si fonda, invero, oltre che sulla disciplina di contabilità generale dello Stato che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art. 113, r.d. 23 maggio 1924 n. 827), sul principio generale dell'autotutela della pubblica amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica; è evidente, però, che l'esercizio di un siffatto potere - proprio perché di segno opposto ai precedenti provvedimenti, peraltro idonei a fondare un'aspettativa nell'aggiudicatario ingenerata dalla stessa amministrazione - deve scontare un'istruttoria ed una motivazione conformi a canoni di coerenza, logicità e congruità nonché immuni da travisamento dei fatti ( T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 17 maggio 2007 , n. 375).

“L'attualità e la specificità dell'interesse pubblico ad annullare un provvedimento in autotutela devono essere calibrate in funzione della fase procedimentale in cui esso interviene e, in definitiva, dell'affidamento ingenerato nel privato avvantaggiato dal provvedimento ritirato. In questa prospettiva, diverso è l'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza per procedere all'annullamento degli atti di gara, a seconda della circostanza che sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, ovvero che il procedimento di conclusione della gara non sia giunto completamente a termine.

Nel caso di specie, in cui non si è neanche provveduto all'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto, la posizione del privato è certamente di provvisorietà (o se si vuole di non definitività), nella quale l'affidamento ingenerato non ha una consistenza significativa rispetto all'interesse pubblico sotteso alla decisione di secondo grado.

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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 9 dicembre 2008 n. 11146



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sez. II ter,

ha pronunziato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 5093/2006 proposto dalla società S. società cooperativa onlus

contro

- il Comune di G. e nei confronti di: società SOL.. il Comune di S., per l'annullamento previa sospensiva


della deliberazione della Giunta comunale del Comune di G. n. 140 del 31.12.2005;
nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
e con il ricorso per motivi aggiunti
per l’annullamento

del bando di gara dell’8.5.2006 del Comune di G. per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare, socio-assistenziale e personale di cui al progetto “genitorinsieme”;
della deliberazione della Giunta municipale del Comune di G. dagli estremi sconosciuti, con la quale è stato approvato il bando;
nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati nonché il ricorso per motivi aggiunti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale intimata e della società controinteressata;
Vista l’ordinanza n. 3816/2006 del 3.7.2006;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 14.7.2008 il Consigliere Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;
FATTO


Il Comune di G. , con la nota di cui al prot. n. 4221 del 25.3.2005, ha reso noto alla società ricorrente di avere indetto, nella qualità di ente delegato nell’ambito del distretto socio-sanitario RMG/5, una gara riservata alle cooperative sociali per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare, socio-assistenziale e personale di cui al progetto “genitorinsieme”.
Il bando, allegato alla predetta nota, stabiliva il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla stregua dei parametri della qualità del servizio e del prezzo, con l’attribuzione di un massimo di n. 50 punti in relazione a ciascuno dei due parametri.
La società ricorrente ha presentato la propria offerta.
Il Comune, con la nota di cui al prot. n. 6434 del 9.5.2005, ha comunicato di avere riscontrato anomalie in entrambe le offerte pervenute tali da consentire un reale confronto dal punto di visto economico, con invito a riformulare la propria offerta in modo più dettagliato.
Con la successiva nota di cui al prot. n. 7039 del 20.5.2005 è stata comunicata la nuova data della seduta di gara, svoltasi il 23.5.2005.
Quindi il Comune, con la nota di cui al prot. n. 10364 del 19.7.2005, ha comunicato di avere deliberato nella detta seduta la modifica del criterio di aggiudicazione della gara, adottando in sostituzione dell’originario criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quello del prezzo più basso, fissato in euro 20,00, quale media dei prezzi praticati nel settore, in considerazione della circostanza che uil prezzo offerto da entrambe le concorrente era invece decisamente superiore alla detta soglia.
Il Comune, con la nota dell’1.8.2005, ha comunicato la data della nuova seduta di gara per il giorno 2.8.2005.
Su istanza della ricorrente, in data 12.8.2005, è stata acquisita copia del verbale della seduta del 2.8.2005, dal quale risulta che l’offerta più bassa, con il ribasso rispetto alla base di asta pari al 52,55%, è quella della controinteressta Sol.onlus.
Con l’istanza di cui al prot. n. 15487 del 15.11.2005, la ricorrente ha formulato la richiesta di accesso alla documentazione della gara; istanza accolta con la nota del Comune di cui al prot. n. 17167 del 15.12.2005, dalla quale è emerso che il procedimento non era ancora stato concluso.
Quindi, con la nota di cui al prot. n. 3864 del 9.3.2006, è stato comunicato alla ricorrente che, con la deliberazione di G.M. n. 140 del 31.12.2005, è stata annullata tutta la procedura di gara, per la ritenuta incertezza espositiva del progetto e del capitolato speciale che avrebbe reso difficile il dimensionamento dell’offerta con il conseguente rischio della insufficienza od inadeguatezza dell’eventuale servizio reso.
Con ricorso notificato il 11.5.2005-15.5.2006 e depositato il 25.5.2006, il ricorrente ha impugnato la detta deliberazione di G.M. n. 140 del 31.12.2005, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:
1- Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei fatti.
L’unica offerta per la quale sarebbe stata formulata richiesta di giustificazioni sarebbe quella della Sol.co. Roma Onlus ( d’ora in poi soltanto Solco) che ha offerto un ribasso a base di asta del 52,55%, pari a euro 9,49; ne dovrebbe logicamente conseguire che non sia stata riscontrata alcuna anomalia nell’offerta presentata dalla ricorrente , mentre, invece, nel testo della impugnata deliberazione risulta che entrambi i concorrenti risultano non avere correttamente dimensionato le risorse economiche.
Ne consegue che la valutazione in termini negativi dell’offerta della controinteressata avrebbe dovuto comportare l’esclusione della stessa e l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente, unica concorrente rimasta, nonostante una espressa riserva in tal senso, attesa l’inapplicabilità, nel caso di specie, della disposizione di cui all’art. 69 del R.D. n. 827/1934, in considerazione della circostanza che l’offerta della ricorrente non sarebbe stata l’unica presentata ma soltanto l’unica rimasta in gara a seguito dell’esclusione dell’atra offerta.
2- Eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà sotto altro profilo.
L’errore di valutazione in ordine all’entità delle risorse economiche necessarie ai fini dell’espletamento del servizio di cui trattasi e di cui alla impugnata deliberazione di giunta municipale, non potrebbe essere additato anche alla ricorrente, nei cui confronti non sarebbe stato avviato alcun subprocedimento di verifica della anomalia dell’offerta presentata.
Né risulterebbe che una detta autonoma valutazione nei confronti dell’offerta della ricorrente sia stata fatta autonomamente da parte della Giunta che, pur essendosi dilungata nell’indicazione delle motivazioni sottese alla scelta adottata, nulla dice, tuttavia, al riguardo.
3- Eccesso di potere per contraddittorietà per ulteriore diverso profilo.
Anche l’ulteriore motivazione adottata nella impugnata deliberazione giuntale sarebbe inidonea a sorreggere il provvedimento, nella parte in cui è stato posto in rilievo come, in applicazione del criterio del prezzo più basso, introdotto in sostituzione con la deliberazione di giunta n. 76/2005, si sarebbe corso il rischio concreto che il servizio, una volta attivato, non potesse essere s volto con efficacia ed efficienza.
Ed invero il prezzo indicato nella deliberazione n. 76/2005, in quanto ricavato quale media del settore, avrebbe dovuto assicurare un equilibrata corrispettività; né la brevità del tempo intercorso consentirebbe di potere ritenere che siano medio tempore intervenuti fattori che possano avere reso obsolete le dette valutazioni economiche.
Con il ricorso incidentale depositato in data 20.6.2006, la controinteressata Solco ha a sua volta impugnato la deliberazione di giunta n. 140/2005 del 31.12.2005, chiedendone l’annullamento e chiedendo, altresì, la declatoria dell’aggiudicazione della gara di cui trattasi in suo favore.
In particolare ha dedotto i seguenti motivi di censura:
1- Violazione della L. n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza della motivazione, travisamento dei fatti, incompletezza della istruttoria, ingiustizia manifesta ed illogicità.
L’offerta della ricorrente incidentale era quella che presentava il maggiore ribasso ed a seguito della richiesta di chiarimenti erano stati forniti tutti i dovuti ragguagli in merito, mentre, invece, il comune avrebbe omesso l’indicazione dei motivi sulla base dei quali non avrebbe ritenuto condivisibili detto ragguagli e, pertanto, la deliberazione di giunta impugnata sarebbe illegittima per difetto di una idonea motivazione.
2- Violazione della L. n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza della motivazione, travisamento dei fatti, incompletezza della istruttoria, ingiustizia manifesta ed illogicità sotto altro profilo.
L’amministrazione sarebbe incorsa nella contraddittorietà di fissare dapprima una soglia bassa della base di asta e di ritenere poi il rischio della inefficienza dell’eventuale servizio reso a seguito del ribasso.
La ricorrente ha depositato in data 22.6.2008 memoria di costituzione sul ricorso incidentale della Solco, con la quale ha dedotto in via preliminare la inammissibilità dello stesso in quanto la controinteressata sarebbe portatrice di un interesse autonomo all’annullamento della deliberazione di giunta di cui trattasi che, tuttavia, non è stato fatto nei termini di legge, non potendosi ritenere che l’interesse alla detta impugnazione sia sorto esclusivamente in conseguenza del ricorso introduttivo del presente giudizio ed in quanto difetterebbe in capo alla stesse un interesse concreto ed attuale, atteso che sarebbe comunque mancata la impugnazione degli atti presupposti direttamente lesivi per la stessa consistenti negli atti del subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta.
Quindi con il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 20.6.2006 e depositato il 22.6.2006, la ricorrente ha impugnato il bando di gara dell’8.5.2006 del Comune di G.per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare, socio-assistenziale e personale di cui al progetto “genitorinsieme” nonché la deliberazione della Giunta municipale del Comune di G., dagli estremi sconosciuti, con la quale è stato approvato il bando, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi di censura:
1- Eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà.
Del tutto contraddittoriamente ed illogicamente il Comune ha approvato il bando relativo alla gara di cui trattasi, secondo il criterio del prezzo più basso, indicando la base di asta in euro 15,26, visibilmente inferiore alla base di asta originaria di euro 20,00 e tale da compromettere la regolare erogazione del servizio, atteso che sarebbe addirittura stato ampliato l’oggetto della gara.
2-Invalidità in via derivata.
La controinteressata Sol.onlus
ha depositato in data 23.6.2006 memoria di costituzione in giudizio sul ricorso per motivi aggiunti.
Il Comune si è costituito in giudizio, sul ricorso introduttivo del presente giudizio, in data 28.6.2006, depositando memoria con la quale ha eccepito, in via preliminare, la irricevibilità per tardività del ricorso, in quanto proposto oltre il termine decadenziale breve dei 60 gg. dalla pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione della G.M. n. 140/2005 del 31.12.2005, avvenuta in data 8.3.2006, nonché la inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire, atteso che la ricorrente era risultata soltanto seconda nella graduatoria e la prima classificata non era stata esclusa dalla gara come invece dedotto nei motivi di censura.
Ha, altresì, dedotto la infondatezza nel merito del ricorso attesa la legittimità dell’annullamento della gara prima della sua conclusione sulla base di una idonea motivazione consistente anche nel pubblico interesse sopravvenuto in senso contrario.
Con la successiva memoria del 30.6.2006 il Comune si è, altresì, costituito in giudizio anche sul ricorso incidentale della Solco, deducendone, in via preliminare, la inammissibilità, in conseguenza della ritenuta inammissibilità od infondatezza del ricorso principale cui lo stesso accede, nonché per la immediata lesività anche per la Sol. onlus della deliberazione di G.M. n. 140/2005.
Ha, comunque, dedotto, altresì, la infondatezza nel merito del detto ricorso incidentale.
Con l’ordinanza n. 3816 del 3.7.2006 è stata respinta la istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, per la ritenuta insussistenza dei relativi presupposti.
Alla pubblica udienza del 14.7.2008 il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio i quali hanno insistito nelle rispettive difese.

DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha impugnato la deliberazione della G.M. del Comune di G. n. 140 del 31.12.2005, con la quale è stato disposto l’annullamento della procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare, socio-assistenziale e personale di cui al progetto “genitorinsieme”, riservato alle cooperative sociali, per l’ambito del distretto socio-sanitario RM5.
La detta deliberazione, adottata in data 31.12.2005, è stata pubblicata all’albo pretorio del comune in data 8.3.2006 ed è stata comunicata alla ricorrente con la nota di cui al prot. n. 3864 del 9.3.2006, pervenutale in data 13.3.2006.
Il ricorso è stato presentato, ai fini della notifica a mezzo del servizio postale in data 12.5.2006, mentre la notificazione si è perfezionata nei confronti del comune e del controinteressato in data 15.5.2006.
Il comune nell’atto di costituzione in giudizio ha eccepito in via preliminare la irricevibilità del ricorso principale per tardività, ritenendo di dovere fare decorrere il termine breve di impugnazione dei 60 gg. dalla pubblicazione all’albo pretorio, trattandosi di un atto di valenza generale che non necessitava di notificazione personale non essendo individuabili specifici soggetti direttamente interessati.
La detta eccezione è infondata e va respinta.
Ed infatti, avendo parte ricorrente presentato la domanda di partecipazione alla gara di cui trattasi, si ritiene che per questo, in quanto direttamente interessata e pertanto necessaria destinataria di una comunicazione individuale, il termine per la impugnazione debba decorrere soltanto a fare data dalla ricezione della nota di comunicazione della detta deliberazione, non ritenendosi né idonea né sufficiente la pubblicazione all’albo pretorio.
Ed infatti la pubblicazione all'albo pretorio non è sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell'atto da parte dei soggetti ai quali l'atto direttamente si riferisce ed interessati ad impugnarlo, nei cui confronti, pertanto, occorre che ai fini in questione il provvedimento sia notificato o comunicato direttamente ( Consiglio Stato , sez. V, 23 giugno 2008 , n. 3112).
Altrettanto infondato è l’ulteriore profilo di inammissibilità dedotto, secondo cui la ricorrente non avrebbe un interesse concreto ed attuale all’annullamento dell’impugnata deliberazione di giunta n. 140/2005 del 31.12.2005, in quanto si era collocato soltanto al secondo posto della graduatoria.
Ed infatti, se è vero, da un lato, che la controinteressata non era stata al momento esclusa dalla gara a seguito del procedimento di verifica della anomalia dell’offerta che era invece ancora in corso ( non potendo, pertanto, accedersi alla tesi della ricorrente secondo cui sarebbe stata l’unica impresa residuale in gara, con la conseguente ulteriore irrilevanza di quanto dedotto in ordine all’applicabilità nel caso di specie dell’art. 69 del R.D. n. del 1934), dall’altro, tuttavia, non può negarsi che il procedimento fosse, appunto, in fase avanzata di svolgimento al momento in cui è subentrata la decisione di procedere all’annullamento; da ciò la considerazione che, sebbene, non vi fosse, al momento della presentazione del ricorso, un interesse all’annullamento della richiamata deliberazione ai fini della sicura aggiudicazione in suo favore, tuttavia, indubbiamente vi era una chance in tal senso sulla base delle risultanze documentali in atti.
Ritenuta l’ammissibilità e ricevibilità del ricorso principale deve verificarsi se debba essere prioritariamente affrontato il ricorso incidentale.
Al riguardo si osserva che, secondo un principio di ordine generale in tema di valutazione delle impugnazioni incidentali, quest'ultima può aver luogo solo dopo lo scrutinio di fondatezza del ricorso principale, perché è solo questa e non la mera proposizione del ricorso stesso a far sorgere l'interesse della parte all'esame della censura incidentale.
L'esame del ricorso incidentale deve, invece, precedere l'esame del ricorso principale, ove formi oggetto di censura la stessa ammissione della ricorrente principale alla gara. Infatti, se in quest'ordine il gravame incidentale è accolto, quello principale diviene inammissibile per difetto di legittimazione all'impugnazione in capo all'impresa originaria ricorrente. Non vi sarà, quindi, alcuna possibilità che all'accoglimento del ricorso incidentale possa seguire, nel merito, l'esame del principale ( T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 23 aprile 2008 , n. 3415).
Nel giudizio amministrativo, pertanto, il ricorso incidentale deve essere esaminato anteriormente a quello principale, nel caso in cui il primo ricorso abbia carattere "paralizzante" del secondo, vale a dire sollevi una questione di carattere pregiudiziale ostativa all'accoglimento del gravame principale, quale ad esempio la questione dell'insussistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente principale.
Nel caso di specie, con il ricorso incidentale la controinteressata ha dedotto la mancanza di interesse concreto all’annullamneto della deliberazione da parte della ricorrente in conseguenza della ritenuta fondatezza del proprio ricorso con il quale è stato richiesto il medesimo annullamento ma per motivi diversi e soprattutto con diversi effetti, essendo stata richiesta la declatoria dell’aggiudicazione della gara di cui trattasi in suo favore.
Ne consegue che può ritenersi che il detto ricorso incidentale debba essere affrontato in via prioritaria.
Assume pertanto rilevanza la questione concernente l’ammissibilità o meno del ricorso incidentale della Solco.
Ed infatti con il detto ricorso la controinteressata ha impugnato il medesimo atto, per diversi motivi di censura, ma al fine di vedersi aggiudicare la gara stessa.
Al riguardo si ritiene che colga nel segno la difesa del Comune nonché della ricorrente in via principale nella parte in cui viene dedotta la inammissibilità del detto ricorso incidentale per motivi propri, consistenti nella sussistenza di un interesse proprio della Solco all’impugnazione del provvedimento di cui trattasi, in quanto direttamente lesivo nei suoi confronti, classificatasi al primo posto della graduatoria sebbene con un procedimento di verifica dell’anomalia ancora in corso di svolgimento, che l’avrebbe legittimata all’autonoma e diretta impugnazione della richiamata deliberazione, non potendosi fondatamente ritenersi che il suo interesse all’impugnazione sia sorto soltanto e direttamente in conseguenza dell’impugnazione in via principale della ricorrente.
Conseguentemente il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso proposto in via principale è, tuttavia, infondato nel merito e va conseguentemente respinto.
Ed infatti, secondo un principio oramai consolidato nella materia, non è precluso alla stazione appaltante di procedere alla revoca o all'annullamento dell'aggiudicazione allorché la gara stessa non risponda più alle esigenze dell'ente e sussista un interesse pubblico, concreto ed attuale, all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dell'aggiudicatario nei confronti dell'amministrazione; un tale potere si fonda, invero, oltre che sulla disciplina di contabilità generale dello Stato che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art. 113, r.d. 23 maggio 1924 n. 827), sul principio generale dell'autotutela della pubblica amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica; è evidente, però, che l'esercizio di un siffatto potere - proprio perché di segno opposto ai precedenti provvedimenti, peraltro idonei a fondare un'aspettativa nell'aggiudicatario ingenerata dalla stessa amministrazione - deve scontare un'istruttoria ed una motivazione conformi a canoni di coerenza, logicità e congruità nonché immuni da travisamento dei fatti ( T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 17 maggio 2007 , n. 375).
Inoltre “L'attualità e la specificità dell'interesse pubblico ad annullare un provvedimento in autotutela devono essere calibrate in funzione della fase procedimentale in cui esso interviene e, in definitiva, dell'affidamento ingenerato nel privato avvantaggiato dal provvedimento ritirato. In questa prospettiva, diverso è l'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza per procedere all'annullamento degli atti di gara, a seconda della circostanza che sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, ovvero che il procedimento di conclusione della gara non sia giunto completamente a termine. Nel caso di specie, in cui non si è neanche provveduto all'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto, la posizione del privato è certamente di provvisorietà (o se si vuole di non definitività), nella quale l'affidamento ingenerato non ha una consistenza significativa rispetto all'interesse pubblico sotteso alla decisione di secondo grado.” ( T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 05 giugno 2007 , n. 5931).
Nel caso di specie con la deliberazione impugnato si ritiene che il Comune abbia adeguatamente dato conto della motivazione sulla base della quale ha ritenuto di dovere procedere all’annullamento della gara, peraltro non giunta nemmeno alla fase dell’aggiudicazione provvisoria, come ribadito negli scritti difensivi, e consistente nella ritenuta inidoneità dell’originario progetto e dell’allegato capitolato speciale a consentire alle imprese la formulazione di un’offerta rispondente alle effettive esigenze.
La circostanza che la detta considerazione possa essere emersa in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta della controinteressata non assume la rilevanza dirimente che vorrebbe attribuirgli la difesa della ricorrente; considerato che, semmai la detta circostanza ha offerto uno spunto all’amministrazione per il proprio ripensamento al riguardo.
E che, in effetti, quella indicata sia stata la effettiva concreta motivazione del disposto annullamento, si ricava, altresì, dallo stesso tenore testuale della impugnata deliberazione, nella parte in cui prevede che sin da subito sia stato stabilito che il nuovo capitolato debba contenere nel dettaglio l’indicazione di tutta una serie di fattori ritenuti idonei ad evidenziare gli interessi pubblici perseguiti.
D'altronde l’esistenza di difficoltà serie ai fini dell’aggiudicazione della gara di cui trattasi era già in precedenza emerse nel corso del procedimento di gara esperito con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto siccome infondato nel merito.
Passando alla trattazione nel merito del ricorso per motivi aggiunti deve in via preliminare rilevarsi che l'atto amministrativo a contenuto generale o normativo non assume attitudine lesiva di interessi concreti se non attraverso la mediazione di un provvedimento applicativo che renda attuale il pregiudizio astrattamente espresso dalla norma. Pertanto è inammissibile l'impugnativa diretta del bando di gara, senza domanda di partecipazione, allorché il bando non contenga clausole immediatamente precettive che, stabilendo determinati requisiti di partecipazione non posseduti dall'impresa aspirante, sicuramente porterebbero alla sua esclusione ( T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 26 ottobre 2007 , n. 3303).
Nel caso di specie il termine ultimo per la presentazione delle domande è stata determinato in sede di bando di gara alla data del 14.6.2006.
Non risulta comprovato in atti che la ricorrente abbia presentato la domanda di partecipazione alla gara di cui trattasi.
Deve, conseguentemente, ritenersi che il ricorso per motivi aggiunti sia inammissibile per la considerazione che precede.
Inoltre, sempre secondo un ulteriore consolidato orientamento nella materia, la mancata impugnazione della delibera di aggiudicazione di un pubblico appalto rende improcedibile il ricorso originariamente proposto avverso il bando e il capitolato di gara.
Nel caso di specie, pur se non risulta in atti, non avendo le parti provveduto al deposito di alcuna documentazione successivamente alla c.c. del 3.7.2006, che la procedura di gara sia giunta alla sua conclusione con l’aggiudicazione della stessa in via definitiva, considerato che, con l’ordinanza n. 3816/2006 del 3.7.2006 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, nonché il notevole intervallo di tempo intercorso, può fondatamente presumersi che la richiamata circostanza si sia verificata medio tempore con conseguente inammissibilità del detto ricorso sotto altro autonomo profilo.
Comunque il detto ricorso è, altresì, infondato nel merito, atteso che, in sostanza, con l’unico complesso motivo di censura è stata dedotta la illegittimità del nuovo bando di gara principalmente in via derivata; in conseguenza della riconosciuta infondatezza nel merito del ricorso principale per le considerazioni che precedono, deve essere, pertanto, ritenuta la infondatezza di quello per motivi aggiunti.
E’, inoltre, infondata nel merito anche l’unica censura proposta in via principale nei confronti del nuovo bando di gara, laddove si sostiene la incongruità della base di asta ivi indicata nella misura di euro 15,26.
L’unica argomentazione che la difesa della ricorrente porta al riguardo attiene, infatti, alla comparazione con la base di asta precedentemente indicata nella gara per il medesimo a affidamento e che è stata annullata con la deliberazione di giunta n. 140/2005 impugnata con il ricorso principale.
Non si rinviene, invece, nella condotta dell’amministrazione quella contraddittorietà di cui agli scritti difensivi della ricorrente.
In particolare essendo stato ricalibrato il servizio da dare in affidamento ben ha potuto l’amministrazione stabilire un prezzo diverso quale base di asta.
Né le considerazioni in ordine al rischio di inefficienza del servizio in caso di aggiudicazione, paventate nella deliberazione n. 140/2005, possono essere intese in senso fuorviante come riferite in modo esclusivo alla indicata base di asta.
Con le osservazioni contenute in detta deliberazione, infatti, l’amministrazione ha soltanto voluto rappresentare le difficoltà nel calibrare l’offerta per le imprese partecipanti alla gara in conseguenza della ritenuta poco esaustiva redazione del progetto e dell’allegato capitolato speciale.
Nulla, invece, è stato in via diretta ed immediata evidenziato con riferimento ad una presunta non remuneratività della base di asta di euro 20,00 orarie ivi indicate.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter, respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma il 14.7.2008, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere estensore
Daniele Dongiovanni, P
rimo Referendario

 

I testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

Novità

Bruno E.G. Fuoco

Manuale dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.

Guida all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

Maggioli

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Pensieri dal web

Perciò è chiaro che l’uomo è un animale più socievole di qualsiasi ape e di qualsiasi altro animale che vive in greggi. Infatti, secondo quanto sosteniamo, la natura non fa nulla invano, e l’uomo è l’unico animale che abbia la favella: la voce è segno del piacere e del dolore e perciò l’hanno anche gli altri animali, in quanto la loro natura giunge fino ad avere e a significare agli altri la sensazione del piacere e del dolore; invece la parola serve a indicare l’utile e il dannoso, e perciò anche il giusto e l’ingiusto. E questo è proprio dell’uomo rispetto agli altri animali: esser l’unico ad aver nozione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e così via. (Aristotele)

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