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Cons.
Stato Sez. V, 6 dicembre 2007, n. 6265
FATTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, proposto dall'attuale
appellante, avverso il provvedimento adottato, in data 6 giugno
2002, dal Dirigente del Servizio Patrimonio del comune ... riguardante
l’ingiunzione di rilascio di un immobile di proprietà
comunale, adibito ad attività di bar e ristorazione.....
2. L’appellante ripropone le censure disattese dal tribunale.
3. Il comune resiste al gravame.
DIRITTO
1. La s.a.s. Bar .... attuale appellante e ricorrente in primo grado,
svolge l’attività commerciale consistente nell’esercizio
di un bar e della ristorazione in alcuni immobili di proprietà
comunale (manufatto della superficie di mq. 40, corte della superficie
di mq.250 ed altro manufatto seminterrato della superficie di mq.40),
siti in ... Il titolo del potere di utilizzazione dei beni comunali
consiste in un “atto di concessione” quinquennale, stipulato
in data 9 settembre 1992 e mai rinnovato successivamente alla sua
originaria scadenza (stabilita per il 31 dicembre 1995).
2. Con provvedimento notificato il 10 maggio 2002, il dirigente
del Servizio Patrimonio del Comune di .... ha ingiunto alla s.a.s.
Bar.... di restituire il predetto complesso immobiliare, “libero
da persone e cose”, entro il termine di dieci giorni dalla
notifica dell’atto. L’ingiunzione è stata motivata
mediante il riferimento alle seguenti circostanze:
o la scadenza della concessione;
o la conseguente mancanza di una pretesa tutelata all’uso
dell’immobile, la cui occupazione è ormai divenuta
sine titulo;
o la morosità accumulata dal titolare della concessione,
in relazione al mancato pagamento dei canoni e delle indennità
di occupazione.
3. Non avendo la società ottemperato all’ingiunzione
di rilascio, il dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di
...., con successivo provvedimento in data 6 giugno 2002, prot.
n.43965, ha ordinato lo sgombero degli immobili entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla notifica dell’atto, con espressa
comminatoria che, nel caso di ulteriore inottemperanza, si sarebbe
proceduto alla esecuzione d’ufficio del provvedimento di rilascio,
con l’ausilio della forza pubblica, il giorno 25 giugno 2002
alle ore 10.
4. I provvedimenti sopra menzionati sono stati impugnati dalla s.a.s.
Bar..... in persona del socio accomandatario, Signora M.C..
5. La sentenza appellata ha respinto il ricorso di primo grado,
sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dall’interessato,
il rapporto giuridico in questione non può essere qualificato
come locazione regolamentata dal diritto privato, ma presenta tutti
i caratteri di una concessione amministrativa di beni pubblici.
6. Pertanto, a dire del tribunale, va respinta la tesi del ricorrente,
incentrata sulla “radicale illegittimità degli atti
impugnati, poiché l’Amministrazione comunale, per rientrare
in possesso degli immobili di cui è causa, non avrebbe potuto
avvalersi degli strumenti dell’auto-tutela amministrativa,
ma avrebbe dovuto promuovere una lite dinanzi all’Autorità
giudiziaria ordinaria.”
7. Nel caso in esame, secondo il tribunale, la s.a.s. Bar... non
ha mai impugnato i provvedimenti (deliberazione della Giunta comunale
16.7.1991 n.1921, e successivi) con cui il Comune .. ha qualificato
il rapporto come concessione amministrativa, ma anzi ne ha accettato
implicitamente il contenuto, stipulando in data 9.9.1992 un contratto
(anch’esso mai impugnato) in cui, oltre a definire il rapporto
“concessione”, non rinnovabile tacitamente, si afferma
tra l’altro, all’art. 2, che “resta comunque inteso
che la concessione si intende accordata con il più ampio
carattere di precarietà, e potrà pertanto essere revocata
in ogni momento, ad insindacabile giudizio del Comune, in tutto
o in parte, con semplice preavviso di mesi sei, senza che il concessionario
possa vantare alcun diritto per danni e perdite di qualsiasi entità
e genere”.
8. Pertanto, a dire della sentenza di primo grado, non è
possibile procedere ad un accertamento giudiziale della diversa
natura del rapporto, in mancanza della rituale impugnazione dei
provvedimenti con i quali esso è stato qualificato come “concessione”;
la relativa pretesa si collega, infatti, ad una posizione di interesse
legittimo, attesa la natura autoritativa del potere esercitato dall’Amministrazione
(cfr. Cons.St., Sez.V, 24 novembre 1997, n.1363), ed i provvedimenti
sopra menzionati non possono essere disapplicati dal Tribunale,
non essendo stati, appunto, tempestivamente impugnati.”
9. L’appellante contesta la decisione del tribunale, ribadendo
la propria tesi, secondo cui il rapporto giuridico in questione
avrebbe natura privatistica. Ne deriverebbe, quindi, che, nella
specie, non potrebbero trovare applicazione gli strumenti di autotutela
esecutiva utilizzati dall’amministrazione comunale, riferibili
solo ai rapporti concessori di beni pubblici in senso stretto. In
ogni caso, poi, la durata del rapporto di godimento del bene andrebbe
determinata facendo riferimento alle norme inderogabili previste
in materia dalla legge n. 392/1978, riguardante la disciplina delle
locazioni di immobili urbani destinati ad uso non abitativo.
10. A sostegno delle proprie difese, l’appellante rileva che,
già prima dell’adozione del nuovo provvedimento concessorio
e della stipulazione del contratto accessivo, la società
aveva ottenuto la disponibilità dei locali sin dal 1984,
in forza di un contratto di locazione concluso con il Comune. Questo
dato storico consentirebbe di definire l’esatta natura del
rapporto derivante dai successivi atti, qualificati testualmente
come concessori, ma sostanzialmente riconducibili ad un rinnovato
rapporto di locazione, di carattere privatistico.
11. A dire dell’appellante, tale circostanza storica renderebbe
del tutto superflua la necessità di impugnare i provvedimenti
da cui è originata la concessione del bene, anche prescindendo
dalla circostanza che il ricorso di primo grado aveva riferito l’impugnazione
a tutti gli atti presupposti all’ingiunzione di rilascio dei
locali.
12. La tesi dell’appellante non può essere condivisa,
per le seguenti ragioni.
13. Va premesso che, in linea generale, i beni appartenenti agli
enti pubblici territoriali sono soggetti a regimi giuridici differenziati,
che si riflettono anche sulla disciplina delle modalità attraverso
cui essi possono essere legittimamente alienati o anche semplicemente
attribuiti in godimento a soggetti terzi.
14. Ragioni di carattere storico e sistematico hanno portato alla
costruzione normativa, tuttora vigente nel nostro ordinamento, chiaramente
scolpita dal codice civile e dalle leggi speciali di settore, che
classifica i beni pubblici in tre categorie fondamentali: demanio,
patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.
15. Secondo le più moderne elaborazioni interpretative, le
prime due categorie identificano la figura tipica dei beni pubblici
in senso stretto, caratterizzati da una serie di regole e principi
comuni, tutti qualificati dalla specialità delle norme applicabili,
ben diverse da quelle che regolano il regime di appartenenza dei
beni dei soggetti privati. La nota qualificante di tale specialità
è costituita dalla circostanza che i beni pubblici di questo
tipo sono utilizzabili secondo modalità determinate, nelle
quali il rispetto del vincolo funzionale della destinazione pubblica
impone l’applicazione di regole di matrice pubblicistica e
autoritativa.
16. I beni del patrimonio disponibile, al contrario, sono riconducibili
al regime di appartenenza del diritto comune, ferma restando la
rilevanza (indiretta) di alcune regole di organizzazione amministrativa
della gestione dei beni o di particolari principi di trasparenza
contrattuale in relazione alle attività di alienazione (si
pensi alle regole in materia di “dismissioni immobiliari”).
17. Questa corretta impostazione, incentrata sulla diversa natura
oggettiva dei beni, pur soggettivamente riferibili al titolare pubblico,
determina anche conseguenze in ordine alla individuazione degli
strumenti giuridici utilizzabili per attribuire a soggetti terzi
il diritto di utilizzazione.
18. Tali mezzi non sono affatto fungibili per tutti i beni soggettivamente
appartenenti all’amministrazione, ma devono risultare congruenti
alle regole proprie di ciascuna categoria di beni. In tale prospettiva,
il modulo pubblicistico della concessione appare l’unico pienamente
compatibile con il regime dei beni pubblici in senso stretto (patrimonio
indisponibile e demanio). Non sembra avere spazio, invece, lo schema
normativo della locazione di diritto comune, se non nei limitati
margini in cui la relativa disciplina sia puntualmente recepita
nelle convenzioni accessive al provvedimento, oppure esprima alcuni
principi di carattere generalissimo, idonei a colmare eventuali
lacune di disciplina del rapporto.
19. Al contrario, invece, per i beni del patrimonio indisponibile,
l’attribuzione del godimento a soggetti terzi deve essere
effettuata secondo gli schemi del diritto comune (salvo il rispetto
delle norme pubblicistiche e di contabilità riguardanti la
formazione del contratto), a meno che non siano presenti, nell’ordinamento,
apposite regole che sottraggano l’amministrazione dall’applicazione
di una o più disposizioni civilistiche.
20. Questo principio vale anche con riguardo alla operatività
delle norme inderogabili presenti nella legislazione speciale (in
particolare nella normativa in materia di locazioni urbane). È
significativo, del resto, che la legge n. 392/1978 stabilisca alcune
apposite deroghe ed esclusioni per le sole ipotesi in cui le amministrazioni
pubbliche assumano la veste di conduttore, senza stabilire discipline
differenziate per il caso opposto in cui l’amministrazione
sia locatrice.
21. Ovviamente, ciò non impedisce all’amministrazione
di attribuire il godimento del bene al di fuori dei moduli privatistici
quando ciò sia necessario, o anche semplicemente opportuno,
per la realizzazione di obiettivi pubblici di più ampio respiro.
In tali eventualità, infatti, l’assegnazione del bene
potrebbe costituire una delle prestazioni che caratterizzano il
rapporto amministrativo considerato (si potrebbe indicare l’ipotesi
di un’assegnazione in godimento di beni al gestore di un’opera
o di un servizio pubblico).
22. Viceversa, il modulo concessorio non trova alcuna giustificazione
quando il contenuto del rapporto si riduca, in ultima analisi, al
tipico sinallagma tra la cessione in uso del bene e il corrispettivo
versamento del canone. In tali eventualità, lo schema autoritativo
utilizzato si risolve, in fondo, nella elusione delle norme inderogabili
poste dal diritto privato.
23. Ciò chiarito, occorre considerare, in punto di fatto,
che gli immobili oggetto del provvedimento concessorio in esame
sono situati nell’ambito di un’area e di un complesso
immobiliare indiscutibilmente destinato al verde pubblico, come
affermato motivatamente dall’amministrazione, senza alcuna
contestazione dell’appellante.
24. L’uso commerciale dei locali, effettuato dalla società
appellante, non vale ad elidere la specifica destinazione pubblica
impressa dal Comune.... quanto meno in relazione alla oggettiva
strumentalità dei locali alla più adeguata fruizione
del parco cittadino, anche prescindendo dalla concreta verifica
della sussistenza di tutti gli elementi necessari per la costituzione
di un vincolo pertinenziale.
25. Risulta quindi corretto, nella concreta vicenda in oggetto,
il ricorso allo schema della concessione autoritativa di beni, dovendosi
dubitare, semmai, della legittimità dei precedenti rapporti
locatizi, in presenza della accerta destinazione degli immobili
a verde pubblico.
26. Per completezza, comunque, la Sezione svolge ulteriori considerazioni,
riguardanti gli altri profili di censura prospettati con l’atto
di appello.
27. Occorre stabilire, infatti, quali conseguenze giuridiche potrebbero
derivare dalla illegittima utilizzazione del modulo concessorio
per l’attribuzione in godimento di beni appartenenti al patrimonio
disponibile.
28. A parere del Collegio, va isolato il caso in cui l’atto
in questione compia riferimenti letterali alla “concessione”,
ma sia poi qualificabile, nella sostanza, come contratto di locazione,
attraverso l’applicazione dei consueti canoni di ermeneutica
dell’atto: la disciplina giuridica applicabile è interamente
ed esclusivamente quella civilistica, senza spazio per provvedimenti
di autotutela esecutiva di matrice autoritativa. Ma tale situazione
non sembra essersi realizzata nel caso di specie, nel quale è
evidente, semmai, proprio la volontà del comune di dar vita
ad un rapporto concessorio.
29. Diversa è la situazione che si verifica quando l’amministrazione
adotti un provvedimento di concessione di un bene patrimoniale,
in difetto dei necessari presupposti. In tale eventualità,
l’atto è illegittimo e non sarebbe possibile procedere
alla sua “conversione” in un contratto di locazione.
30. Quindi, anche a voler seguire, per ipotesi, la prospettiva dell’appellante,
l’illegittimità della concessione non attribuirebbe
all’interessato il diritto alla costituzione di un rapporto
di locazione. Al contrario, renderebbe la detenzione priva di valido
e idoneo titolo giustificativo, legittimando, sotto altro profilo,
la pretesa del comune ad ottenere il rilascio dell’immobile.
31. Conclusivamente, quindi, l'appello deve essere rigettato, con
la conseguente conferma della sentenza impugnata.
32. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
Per Questi Motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l'appello;
condanna l’appellante a rimborsare al comune appellato le
spese di lite, liquidandole in euro duemila;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 ottobre
2006:
Raffaele Iannotta - Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Cesare Lamberti - Consigliere
Marco Lipari - Consigliere Estensore
Marzio Branca Consigliere.
I
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si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze.
Novità
Bruno
E.G. Fuoco
Manuale
dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.
Guida
all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

Maggioli
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Il
più felice, allora, è colui che
non ha malvagità nell'anima, dal momento
che questo si è rivelato essere il più
grande dei mali.(Platone)
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