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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 12 novembre 2008 n. 5672
Giuseppe Barbagallo Presidente
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Garofoli Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere
Francesco Bellomo Consigliere Est.
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania xxx domandava l'annullamento del provvedimento adottato
dal Prefetto della provincia di Napoli in data 21 marzo 2006 prot.
3232/Cont. Rott. .
A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione
di legge ed eccesso di potere.
Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso l’Amministrazione.
Con sentenza n. 16578 del 28 dicembre 2007 il TAR respingeva il
ricorso.
2. La sentenza è stata appellata da xxx che contrasta le
argomentazioni del giudice di primo grado. Si sono costituiti per
resistere all’appello il Ministero dell’interno, la
Prefettura di Napoli, il Ministero della difesa e il Ministero dell’ambiente.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza dell’8
luglio 2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con contratto n. rep. 18655 del 23 febbraio 2000 la Prefettura
di Napoli vendeva alla società xxx 2158 veicoli sottoposti
a sequestro giudiziario per la somma di lire 23.233.000; l’art.
3 del contratto prevedeva che la società dovesse provvedere
alla demolizione dei predetti veicoli entro 100 giorni dalla sottoscrizione,
con successiva trasmissione entro 15 giorni al PRA dei documenti
necessari alla radiazione degli stessi ed obbligo di deposito presso
la Prefettura degli elenchi consegnati al PRA entro ulteriori tre
giorni. L’art. 7 del contratto stabiliva a carico della società
una penalità pari a 100.000 lire per ogni giorno di ritardo
accumulato per ciascuno di siffatti adempimenti.
Nella fase di esecuzione del contratto sorgevano tra le parti alcune
questioni di esatto adempimento.
La xxx aveva infatti proposto azione innanzi al Tribunale di Napoli,
che con sentenza del Giudice Unico n. 8359/03 dichiarava risolto
il contratto per inadempimento, condannando la Prefettura di Napoli
al pagamento in suo favore della somma di €1.787.931,00 a titolo
di risarcimento dei danni; nella decisione si era ritenuto che la
Prefettura dovesse pagare alla società il corrispettivo per
l’indennità di custodia dei veicoli demoliti, prestazione
rimasta ineseguita, non potendo trovare accoglimento l’eccezione
di inadempimento sollevata dall’Amministrazione riguardo al
mancato adempimento delle prestazioni da parte della xxx relativamente
alle pratiche di demolizione, non sussistendo tra queste alcuna
corrispettività.
In secondo grado, la Corte di Appello di Napoli con sentenza del
22 dicembre 2004 n. 3628 riformava la decisione del Tribunale dichiarando
il difetto di giurisdizione.
Detta sentenza veniva annullata dalle SS.UU. con sentenza 20 marzo
2007 n. 16295 che riteneva sussistente la giurisdizione ordinaria,
rinviando ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli
per l’esame del merito.
D’altra parte, l’Amministrazione, con decreto n. 1326
del 7 luglio 2003 contestando alla società il mancato deposito
presso il PRA della documentazione di demolizione relativa a 1383
veicoli, applicava ai sensi dell’art. 7 del contratto una
penale pari € 66.211.891,93 corrispondente al numero di giorni
di ritardo per ciascun dei veicoli in questione.
Per converso, la società odierna appellante chiedeva ed otteneva
dal Giudice di Pace di Trentola Ducenta alcuni decreti ingiuntivi
nei confronti del Ministero della difesa aventi ad oggetto il pagamento
dell’indennità di custodia di alcuni veicoli oggetto
di demolizione, provvedimenti confermati con altrettante sentenze
emanate in sede di opposizione.
Sulla base di tale situazione, con decreto n. 3232/Cont. Rott. del
21 marzo 2006 il Prefetto di Napoli, disponeva il fermo dei crediti
vantati dalla xxx a mezzo dei decreti ingiuntivi e di altre decisioni
giudiziarie, con riferimento agli oneri di custodia riguardanti
i veicoli di cui la società si era resa acquirente con il
contratto n. 18655 e di altri veicoli comunque detenuti; ciò
a garanzia del credito nascente dal decreto prefettizio n. 1326
per €66.211.891,93, nonché per ulteriori pretese risarcitorie
derivanti da un procedimento penale cui era stato sottoposto l’Amministratore
della xxx per truffa continuata in danno della Prefettura, nonché
per danni ambientali da accertarsi in sede giudiziaria, conseguenti
al cattivo esercizio dell’attività di custodia dei
veicoli.
Avverso il fermo ha proposto ricorso in primo grado l’interessata.
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento congruamente
motivato e proporzionato alle ragioni di credito vantate dall’Amministrazione,
con riguardo a quelle nascenti dal contratto, escluse quelle di
ordine risarcitorio, rispetto a cui l’impugnazione del provvedimento
si palesava, dunque, priva di interesse.
Appella la xxx deducendo sei motivi di censura.
2. L’appello è da respingere. Il Collegio esamina di
seguito ciascuno dei motivi, nell’ordine proposto dall’appellante.
2.1 Con il primo motivo si lamenta che nel caso in esame il rapporto
tra Amministrazione e privato ha natura paritetica, sicché
non è azionabile il fermo amministrativo.
La censura è infondata.
Il cd. fermo amministrativo è previsto dall’art. 69
ult. comma R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ai cui sensi "Qualora
un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione
di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni,
richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita
in attesa del provvedimento definitivo". Trattasi di provvedimento
cautelare di autotutela del credito, la cui ratio è quella
di agevolazione della compensazione o conguaglio tra pretese corrispettive,
tendenzialmente applicabile a tutte le obbligazioni pecuniarie della
pubblica amministrazione, indipendentemente dalla fonte (il corrispondente
istituto civilistico è sconosciuto alla materia contabile,
vigendo il principio per cui "tutte le entrate, a qualsiasi
titolo introitate, debbono essere versate nelle casse dello Stato").
2.2 Con il secondo motivo di appello si lamenta il vizio di motivazione
del provvedimento, argomentando anche da taluni passaggi della sentenza
appellata in cui si riconosceva l’inidoneità delle
pretese creditorie dell’Amministrazione.
La censura è infondata.
Il TAR ha affermato che valida “ragione di credito”
deve essere ritenuta la pretesa pari a € 66.211.891,93 relativa
al decreto n. 1326 del 7 luglio 2003 con cui l’Amministrazione
ha accertato e imposto nei confronti della xxx il pagamento di sanzioni
per ritardata esecuzione del contratto n. 18655 del 23 febbraio
2000.
L’esclusione dei crediti risarcitori relativi al danno ambientale
ed alla natura penale dell’illecito non implicano alcuna contraddittorietà,
ma semplicemente la perimetrazione dei presupposti giustificativi
della misura adottata, autonomamente e sufficientemente fondata
sulla predetta obbligazione pecuniaria.
Nella logica della decisione appellata la delimitazione era strumentale
alla verifica del nesso di proporzionalità tra crediti oggetto
di fermo e ragioni.
2.3 Con il terzo motivo di appello si lamenta che la ragione di
credito ritenuta idonea dal TAR nasce dall’applicazione di
una clausola penale nulla in quanto non approvata per iscritto e,
comunque, mai dedotta in sede giudiziaria.
La censura è inammissibile, ai sensi dell’art. 345
Cpc, in quanto proposta per la prima volta in appello.
2.4 Con il quarto motivo di appello si rileva la risoluzione del
contratto contenente la citata penale, ad opera della sentenza 8539/03
del Tribunale civile di Napoli.
La censura è infondata.
In primo luogo va osservato che la risoluzione contrattuale è
tutt’ora sub-judice, essendo intervenuta una sentenza di appello
di segno diverso, sia pure annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione.
Il Collegio rileva, inoltre, come la risoluzione è una vicenda
estintiva e non demolitoria del contratto, nel presente caso adottata
dal giudice civile senza escludere (ma anzi implicitamente affermando)
anche l’inadempimento dell’odierno appellante, che resta
disciplinato dalla clausola penale, atteso che nei contratti ad
esecuzione continuata o periodica la risoluzione non si estende
alle prestazioni già eseguite, o a quelle sostitutive (risarcimento
danni da inadempimento).
2.5 Con il quinto motivo di appello si lamenta l’erroneità
della statuizione di difetto di interesse ad agire con riguardo
all’impugnazione del provvedimento nella parte in cui poggia
sulle pretese risarcitorie da danno ambientale e da reato.
La censura è infondata.
Avendo il TAR ritenuto che il provvedimento impugnato si fondi autonomamente
sulle ragioni di credito contrattuali non sussiste alcuna utilità
per la parte privata di contestare le altre indicate nel detto provvedimento,
vieppiù alla luce della motivazione della sentenza appellata,
che espressamente le ha ritenute inidonee.
2.6 Con il sesto motivo di appello si reitera la doglianza di incompetenza
del Prefetto all’adozione del provvedimento impugnato, essa
spettando ad una ”Amministrazione dello Stato”.
La censura è infondata.
Il Prefetto, infatti, è parte dell’organizzazione amministrativa
dello Stato, quale organo periferico, secondo lo storico modello
del decentramento burocratico, e dunque è investito della
relativa competenza nell’area territoriale in cui agisce,
salva l’esistenza di norme sulla competenza dello Stato a
fattispecie esclusiva, qui assenti.
3. L’appello è respinto. La particolarità della
controversia giustifica la compensazione delle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge
l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di
Stato, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2008. .
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