autotutela

Questioni

Il silenzio serbato dal Comune sull'istanza con la quale si è chiesta la revoca della concessione edilizia, ormai inoppognunabile, può essere superato in sede di impugnativa? Cioè, in questa fattispecie è configurabile il ricorso al rimedio di cui all'art. 2 della legge n. 241/90 previsto per i casi in cui sussiste l'obbligo di provvedere?

Massime

Per giurisprudenza costante, l'Amministrazione non ha in genere alcun obbligo a provvedere in relazione ad istanze di ritiro di provvedimenti divenuti inoppugnabili.

L'esercizio del potere di autotutela rimanda ad una valutazione tipicamente discrezionale sull'annullamento o sulla revoca e rispetto al silenzio serbato dall'Amministrazione su istanze finalizzate a sollecitare l'esercizio di detto potere, non è configurabile il ricorso al rimedio di cui all'art. 2 della legge n. 241/90, non sussistendo il presupposto dell'obbligo di provvedere. La potestà di intervenire in via di autotutela su provvedimenti che versano in condizioni di inoppugnabilità è rimessa alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione in relazione all'attualità dell'interesse pubblico che giustifichi il riesame della vicenda. Ciò esclude che, attraverso lo strumento della formalizzazione del silenzio rifiuto, possa ottenersi a mezzo di ricorso impugnatorio una dichiarazione di obbligo a provvedere che verrebbe a sostituirsi ed a sovrapporsi a valutazioni di merito che restano riservate alla sfera di competenza dell'Amministrazione

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 26-11-2009, n. 11788

Premesso che con ricorso notificato il 16 settembre 2009 l'Associazione "---" ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di ____sull'istanza con la quale si è chiesta la revoca della concessione rilasciata al Circolo ___ per la realizzazione di un impianto natatorio ...;
Ritenuto che la ricorrente fonda la propria richiesta di revoca sull'assunto sia della illegittimità della concessione sia della mancata stipulazione della convenzione, pure prevista all'atto del rilascio della concessione, per la regolamentazione dell'uso della piscina, e del mancato collaudo dell'impianto;

Ritenuto quindi che la pretesa azionata, sia pure sotto forma di impugnazione del silenzio rifiuto, è volta ad ottenere dal Comune di ...un atto di ritiro del titolo abilitativo alla costruzione già rilasciato in favore del Circolo ...in considerazione sia di asseriti vizi di legittimità del provvedimento sia del mancato adempimento di obblighi correlati alla concessione;

Ritenuto che, per giurisprudenza costante, l'Amministrazione non ha in genere alcun obbligo a provvedere in relazione ad istanze di ritiro di provvedimenti divenuti inoppugnabili (cfr. Cons. Stato IV, 31.7.2007 n. 4261; Tar Lazio I, 4.3.2008 n. 2053; Tar Campania Napoli, 1.10.2008 n. 12324);

Ritenuto infatti che l'esercizio del potere di autotutela rimanda ad una valutazione tipicamente discrezionale sull'annullamento o sulla revoca e che, rispetto al silenzio serbato dall'Amministrazione su istanze finalizzate a sollecitare l'esercizio di detto potere, non è configurabile il ricorso al rimedio di cui all'art. 2 della legge n. 241/90, non sussistendo il presupposto dell'obbligo di provvedere;

Ritenuto che, secondo l'avviso già espresso da questa Sezione in fattispecie analoga, "la potestà di intervenire in via di autotutela su provvedimenti che - come nel caso di specie - versano in condizioni di inoppugnabilità è rimessa alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione in relazione all'attualità dell'interesse pubblico che giustifichi il riesame della vicenda. Ciò esclude che, attraverso lo strumento della formalizzazione del silenzio rifiuto, possa ottenersi a mezzo di ricorso impugnatorio una dichiarazione di obbligo a provvedere che verrebbe a sostituirsi ed a sovrapporsi a valutazioni di merito che restano riservate alla sfera di competenza dell'Amministrazione (Tar Lazio II, 6.2.2008 n. 1076);

Ritenuto dunque che, essendo nella specie il provvedimento, di cui si chiede il ritiro, divenuto inoppugnabile, l'azione ex art. 2 cit. è inammissibile in quanto volta ad ottenere un intervento giudiziale sulla fondatezza della pretesa nonostante l'intervenuta inoppugnabilità dell'atto;

Ritenuto per tali ragioni che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che le spese possono essere interamente compensate fra le parti definendosi il giudizio in punto di ammissibilità.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 7680/2009, lo dichiara inammissibile.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

I testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

Novità

Bruno E.G. Fuoco

Manuale dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.Guida all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

Maggioli

*****************************************************************

Pensieri dal web

Sui sentieri della vita abbiamo due guide: la saggezza e l’amore. Dobbiamo imparare a lavorare secondo le leggi della saggezza e i metodi dell’amore. La saggezza e l’amore possono essere paragonati alle lancette di un orologio: la saggezza è la lancetta piccola che indica le ore, e l’amore la grande che segna i minuti. Grazie alla saggezza noi scegliamo un orientamento, un programma da realizzare, valido per l’eternità. Per realizzarlo, però, dobbiamo adottare i metodi dell’amore, vale a dire vivere ogni minuto con gioia ed entusiasmo, senza mai perdere il nostro slancio. È così che conciliamo il programma della giornata con quello dell’eternità. La saggezza mostra in quale direzione camminare, e il cuore sostiene il movimento." (Omraam Mikhaël Aïvanhov)