Questioni

E' legittimo annullare un permesso di costruire, a distanza di tre anni dall'esecuzione delle opere, a causa di meri dubbi in ordine all'autenticità della sottoscrizione dell'atto di assenso del proprietario dell'area ?

Massime

Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa l'esercizio del potere di autotutela è sottoposto al limite dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto, interesse che non coincide con il mero ripristino della legalità eventualmente violata.
Nel caso in esame, invece, non essendo posta in dubbio l'astratta rilasciabilità del permesso di costruire,cioè l'osservanza di norme di carattere pubblico (finalizzate a soddisfare gli interessi collettivi che trovano composizione nelle norme urbanistiche), ma solo il dato, di carattere prevalentemente privatistico, relativo al consenso del proprietario, mancava da parte del Comune un'adeguata valutazione sul punto, nulla "dicendosi" a proposito degli interessi generali eventualmente posti a base dell'atto di ritiro: in questa prospettiva, dunque, i provvedimenti di secondo grado impugnati finivano per proteggere principalmente interessi privatistici, rispetto ai quali erano in via prioritaria utilizzabili forme di tutela di carattere diverso, in definitiva riservate all'iniziativa del privato ed attivabili avanti all'A.G.O..

T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 26 novembre 2009, n. 2842



1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che:
1.1 la cooperativa "__." impugna i provvedimenti in data 3.7.09, prot. nn. 7867 e 7868, con i quali l'Amministrazione Comunale intimata annullava in autotutela:

- il permesso di costruire n. 136/05, relativo al cambio di destinazione d'uso -con realizzazione di una "freschiera"- di una porzione di un più vasto immobile di proprietà del sig. X., ma condotto in locazione dalla ricorrente;

- il certificato di agibilità quindi rilasciato, il 24.2.06, rispetto all'immobile in parola.

1.2 Le determinazioni oggetto di censura erano in specie motivate da una situazione di incertezza in ordine all'autenticità della sottoscrizione apparentemente apposta dall'X . sull'atto di assenso all'istanza di permesso di costruire, autenticità dallo stesso X contestata con diffida rivolta al Comune in data 24.2.09.

1.2 La ricorrente, in specie, formula le seguenti censure:

- Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione ed erronea applicazione di legge (d.p.r. 380/01 e l. 241/90), nonché dei principi che disciplinano l'annullamento in autotutela dei permessi di costruire. Eccesso di potere per carenza/difetto di istruttoria e sotto differenti profili. Contraddittorietà e illogicità manifesta. Sviamento di potere. Difetto di motivazione.

2.- Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e per i motivi che di seguito si esporranno.

3.- Deve rilevarsi, in particolare, che secondo il costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa l'esercizio del potere di autotutela è sottoposto al limite dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto, interesse che non coincide con il mero ripristino della legalità eventualmente violata.

Nel caso in esame, invece, non essendo posta in dubbio l'astratta rilasciabilità del permesso di costruire,cioè l'osservanza di norme di carattere pubblico (finalizzate a soddisfare gli interessi collettivi che trovano composizione nelle norme urbanistiche), ma solo il dato, di carattere prevalentemente privatistico, relativo al consenso del proprietario, mancava da parte del Comune un'adeguata valutazione sul punto, nulla "dicendosi" a proposito degli interessi generali eventualmente posti a base dell'atto di ritiro: in questa prospettiva, dunque, i provvedimenti di secondo grado impugnati finivano per proteggere principalmente interessi privatistici,rispetto ai quali erano in via prioritaria utilizzabili forme di tutela di carattere diverso, in definitiva riservate all'iniziativa del privato ed attivabili avanti all'A.G.O..

A ciò deve infine aggiungersi che la contestazione della firma, allo stato peraltro priva di qualsiasi riscontro, veniva da X. mossa a distanza di ben tre anni dall'esecuzione delle opere, periodo nel quale egli nulla aveva obiettato, continuando a percepire il canone di locazione: anche sotto questo profilo, dunque, in assenza di alcuna verifica giudiziaria sul punto oggetto di confronto, l'Amm.Com.. avrebbe dovuto avere un atteggiamento di maggior cautela, intervenendo in autotutela solo previa verifica di un preciso e concreto interesse generale in tal senso.

4.- Nei sensi fin qui esposti, pertanto, il ricorso dev'essere accolto.

5.- Spese irripetibili.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, accoglie il ricorso n. 1370/09 indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 novembre 2009, con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Ettore Manca, Primo Referendario, Estensore

Gabriella Caprini, Referendario

 

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Bruno E.G. Fuoco

Manuale dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.Guida all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

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