Questioni
Il potere del soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio di annullare l’autorizzazione alla sanatoria di opere abusive, rilasciata dal sindaco deve essere esercitato entro il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 82 comma 2 dpr n. 616 del 1977, nel testo modificato dall’art. 1 dl n. 312 del 1985, conv. nella legge n. 431 del 1985?
Qual è l’estensione della valutazione posta in capo al soprintendente ?
Massime
il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 82 comma 2 dpr n. 616 del 1977, nel testo modificato dall’art. 1 dl n. 312 del 1985, conv. nella legge n. 431 del 1985, ancorché perentorio, attiene al solo esercizio del potere di annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, sia perché è estranea alla previsione normativa l’ulteriore fase della comunicazione o notificazione, sia perché l’atto di annullamento non può essere considerato di natura recettizia (per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 224).
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 9 giugno 2009 n. 3557
L’amministrazione ben può (e deve) indagare, sotto specie della legittimità delle determinazioni stesse, se l’ente locale abbia o meno tenuto in conto tutti gli aspetti della concreta fattispecie, pronunciando il proprio giudizio in modo non solo motivato, ma anche con motivazione scevra da difetti, in particolare con adeguata considerazione del vincolo e degli aspetti paesaggistici da tutelare e della loro compatibilità con l’intervento edilizio considerato. Una tale valutazione non può ritenersi violativa delle competenze comunali, in quanto, lungi dal sovrapporre un apprezzamento di merito, attiene alla legittimità del giudizio sottoposto al controllo, indagandone le condizioni di legittimità, tra le quali, appunto, lo svolgimento di una compiuta motivazione in fatto, che dia conto, all’esito di una esaustiva istruttoria, delle concrete caratteristiche dell’opera edilizia, dei valori ambientali e paesistici espressi nell’area, e della compatibilità delle prime con i secondi.
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9475/2004 proposto da ….
contro
il Ministero per i beni e le attività culturali – Ufficio centrale beni ambiente e paesaggistico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
Soprintendente deleg. della Soprintendenza per i beni architettonici di Salerno e Avellino… in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Salerno Sez. II n. 161/2004.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 31 marzo 2009 relatore il Consigliere Roberta Vigotti. Uditi l’avv. Como e l’avv. dello Stato Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il signor G… chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Campania ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto del soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio di Salerno e Avellino in data 4 ottobre 2001, recante annullamento dell’autorizzazione alla sanatoria di opere abusive, rilasciata dal sindaco di… con provvedimento n. 13 del 17 luglio 2001.
Espone l’appellante di essere proprietario di una struttura ricettiva per la cui costruzione il comune di …ha rilasciato permesso nel 1964 e il ministero dei beni ambientali ha formulato parere favorevole ai fini della legge n. 1497 del 1939. Il corpo di fabbrica è stato però realizzato con alcune lievi difformità che non hanno impedito il rilascio della abitabilità, in data21 ottobre 1968. A distanza di oltre vent’anni il ricorrente ha presentato istanza di condono per le difformità realizzate, in particolare mediante ampliamento che ha consentito la realizzazione di due piani al di sotto del primo e di un altro piano arretrato a livello della terrazza di copertura del secondo livello. Con decreto n. 13 del 2001 il sindaco ha concesso nullo osta ambientale, previo parere della commissione edilizia integrata, che ha prescritto la modifica di tutti gli infissi in alluminio, ma in data 9 agosto 2001 il sovrintendente ha annullato tale decreto sindacale.
Avverso la sentenza che ha respinto il ricorso proposto avverso questa determinazione, il ricorrente deduce violazione artt. 145, 151 d.lgs. n. 490 del 1999, art. 82 dpr n. 616 del 1977; eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto i primi giudici hanno considerato legittimo l’operato della soprintendenza, nonostante questa abbia operato un non consentito riesame del merito della determinazione comunale, sostituendosi agli organi comunali che sono preposti a valutare la compatibilità ambientale dell’ampliamento realizzato, che, in realtà, non ha trasformato la fisionomia del manufatto come originariamente assentito anche con l’approvazione della sovrintendenza. Inoltre, nel provvedimento impugnato non viene specificato quali siano concretamente i vizi di eccesso di potere e di violazione di legge riscontrati nel decreto sindacale, anche tenuto presente che il vincolo gravante sull’area non comporta l’inedificabilità assoluta, ma subordina eventuali interventi ad autorizzazione comunale o regionale.
Deduce ancora l’appellante violazione art. 82 comma 9 dpr n. 616 del 1977, motivazione errata e violazione del giusto procedimento, perché il provvedimento è stato emesso oltre il termine decadenziale previsto dalla norma richiamata, trattandosi di atto ricettizio; infine la sentenza non affronta la censura, dedotta con il ricorso, circa la violazione dei principi dell’affidamento e della buona fede, in relazione al lungo tempo trascorso dalla realizzazione del manufatto, che è circondato da altri fabbricati urbani più invasivi, di epoca più recente.
L’appellante conclude per la riforma della sentenza impugnata, contrastato dall’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio.
Chiamato all’odierna pubblica udienza, l’appello è passato in decisione.
DIRITTO
L’appello non è fondato.
Deve innanzitutto essere ribadito che, come da principio giurisprudenziale che il Collegio condivide, il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 82 comma 2 dpr n. 616 del 1977, nel testo modificato dall’art. 1 dl n. 312 del 1985, conv. nella legge n. 431 del 1985, ancorché perentorio, attiene al solo esercizio del potere di annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, sia perché è estranea alla previsione normativa l’ulteriore fase della comunicazione o notificazione, sia perché l’atto di annullamento non può essere considerato di natura recettizia (per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 224).
La censura, di carattere formale, contenuta nel secondo mezzo dell’appello, deve quindi essere respinta.
Ugualmente infondati sono gli altri motivi del gravame, con i quali si lamenta, sotto diversi profili riconducibili ad un’unica censura, che il sovrintendente, nell’annullare l’autorizzazione in sanatoria rilasciata dal sindaco di … ha sostituito la propria valutazione di merito a quella sottoposta a controllo.
In sede di valutazione delle determinazioni che attengono alla tutela di un bene vincolato, quale quello che interessa la zona dove sorge il manufatto in questione, l’amministrazione ben può (e deve) indagare, sotto specie della legittimità delle determinazioni stesse, se l’ente locale abbia o meno tenuto in conto tutti gli aspetti della concreta fattispecie, pronunciando il proprio giudizio in modo non solo motivato, ma anche con motivazione scevra da difetti, in particolare con adeguata considerazione del vincolo e degli aspetti paesaggistici da tutelare e della loro compatibilità con l’intervento edilizio considerato. Una tale valutazione non può ritenersi violativa delle competenze comunali, in quanto, lungi dal sovrapporre un apprezzamento di merito, attiene alla legittimità del giudizio sottoposto al controllo, indagandone le condizioni di legittimità, tra le quali, appunto, lo svolgimento di una compiuta motivazione in fatto, che dia conto, all’esito di una esaustiva istruttoria, delle concrete caratteristiche dell’opera edilizia, dei valori ambientali e paesistici espressi nell’area, e della compatibilità delle prime con i secondi.
Come ha esattamente rilevato il Tar, nel caso di specie la consistente entità dell’intervento (che si è sviluppato per sei piani in luogo dei tre originariamente autorizzati, per un’altezza complessiva di oltre 19 metri, contro i 12 circa previsti, ed ha modificato l’articolazione compositiva delle facciate), rende evidente che l’amministrazione statale ha, con il provvedimento impugnato, espresso una congrua ed adeguata motivazione in ordine all’iter valutativo che ha portato all’annullamento dell’autorizzazione comunale, che invece non ha fornito un’adeguata motivazione circa le ragioni di compatibilità ambientale che potessero consentire la realizzazione dell’intervento edilizio richiesto.
Neppure sotto gli ultimi profili dedotti con l’appello il ricorso merita accoglimento: solo con la presentazione dell’istanza di condono l’amministrazione, infatti, ha potuto prendere cognizione dell’abuso edilizio de quo; in ogni caso, il decorso del tempo non può ritenersi causa sanante di un intervento edilizio realizzato senza autorizzazione, effetto che l’ordinamento ricollega, in casi eccezionali, alla sussistenza di particolari condizioni, legislativamente e tassativamente previste.
Quanto alla presenza, nell’area interessata dall’intervento, di altre costruzioni asseritamene omogenee a quella in esame, la circostanza non può tradursi in vizio del provvedimento impugnato, sia perché ogni manufatto è diverso per consistenza, ubicazione, periodo di realizzazione, come osserva il Tar (e quindi si tratta di situazioni non comparabili ai fini della pretesa disparità di trattamento, neppure concretamente argomentata dal ricorrente), sia perché un –peraltro indimostrato- pregresso comportamento illegittimo dell’amministrazione non può valere a sanare una ulteriore illegittimità, sia perché, comunque, l’amministrazione resistente, non smentita dal ricorrente, afferma che le costruzioni vicine non raggiungono le dimensioni e la consistenza di quello considerato.
In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Le spese anche di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l’appellante a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che liquida per questo secondo grado in 3.000 (tremila) euro.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Maurizio Meschino Consigliere
Roberto Garofoli Consigliere
Roberta Vigotti Consigliere est.NovitàBruno E.G. Fuoco
Manuale dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.Guida all'annullamento e alla revoca degli atti di gara
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| "Gli yogi hanno acquisito un grandissimo potere sul corpo fisico. Alcuni torcono le membra e fanno ruotare le viscere in tutti i sensi, mettono in evidenza vene e arterie, si stendono su letti irti di chiodi, eccetera. Ma perdere degli anni per ottenere quei risultati è veramente utile? È vero che hanno raggiunto una padronanza perfetta del corpo fisico, ma hanno fatto lo stesso in campo spirituale? Sanno controllare i loro sentimenti e i loro pensieri? Si sono esercitati ad affrontare le prove della vita con uguale perseveranza? Certo, fare un lavoro sul corpo fisico è importante anche per la vita spirituale, ma basta essere vegetariani, fare un po' di ginnastica, condurre una vita pura ed equilibrata. La cosa più importante di tutte, a cui bisogna dedicare del tempo, è conoscere e applicare le leggi spirituali per arrivare a padroneggiare la propria vita psichica (Omraam Mikhaël Aïvanhov) |