autotutela

Questioni

E’ legittima la revoca dell’autorizzazione edilizia temporanea a seguito di una nuova regolamentazione e organizzazione dei servizi turistici ricreativi nelle aree del demanio marittimo se a detta deliberazione di riorganizzazione hanno preso parte consiglieri comunali titolari di concessioni demaniali relative ad aree interessate …?

Massime

La revoca è viziata da illegittimità derivata. Ai sensi dell’art. 19, comma 1, citato - applicabile all’odierna fattispecie ratione temporis – (ora art. 78, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000 n°267) “Gli amministratori di cui all'art. 18, comma 2, (tra cui i consiglieri comunali) devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri … La regola non ammette deroghe e comporta che l’obbligo suddetto operi per il solo fatto che l’amministratore risulti portatore di interessi personali, che lo pongano in conflitto o anche solo in posizione di divergenza, con quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fa parte, ed a prescindere dall'applicazione della cosiddetta prova di resistenza.

TAR Sardegna sez.II 27/5/2009 n. 785

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della delibera 14/3/2000 n. 13 con cui il Consiglio Comunale … ha nominato i componenti della commissione consiliare per lo studio del piano di utilizzo del litorale;
- dello “studio” effettuato dalla detta commissione;
- della delibera 26/5/2000 n. 29 con la quale il Consiglio Comunale, visto il suddetto “studio”, ha approvato la regolamentazione e organizzazione dei servizi turistici ricreativi nelle aree del demanio marittimo;
- del provvedimento 16/6/2000 prot. n. 4373 con cui il Responsabile dell’Area Tecnica ha revocato l’autorizzazione edilizia temporanea rilasciata alla ricorrente in data 14/6/2000;
- del telegramma con cui il suddetto provvedimento le è stato comunicato.
- di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di …;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/05/2009 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con delibera 14/3/2000 n. 13 il Consiglio Comunale di …. ha nominato una Commissione Consiliare per lo studio del piano di utilizzo del litorale di pertinenza, includendo fra i componenti i consiglieri comunali … rispettivamente amministratori della “….” s.a.s. e della cooperativa “…”, titolari di concessioni demaniali relative ad aree ubicate sul detto litorale. Successivamente l’anzidetto Consiglio Comunale, ha emanato la delibera 26/5/2000 n. 29 con la quale, visto lo “studio” elaborato dalla menzionata Commissione Consiliare, ha approvato la regolamentazione e organizzazione dei servizi turistici ricreativi nelle aree del demanio marittimo.
Sulla base della citata delibera n. 29/2000, il Responsabile dell’Area Tecnica ha adottato il provvedimento 16/6/2000 prot. n. 4373, con il quale ha revocato l’autorizzazione edilizia temporanea n. 4307 del 14 giugno 2000 rilasciata alla ricorrente.
Avverso citate delibere, provvedimento di revoca e telegramma con cui quest’ultimo è stato comunicato, la S…ha proposto l’odierno ricorso affidato ai seguenti motivi.
1) Tutti provvedimenti impugnati contrastano con il principio di imparzialità.
Fra i quattro componenti della Commissione Consiliare cui è stata affidato l’incarico di redigere lo “studio” del P.U.L. (piano di utilizzo dei litorali), figurano i sig.ri ……che, come più sopra rilevato, hanno interesse diretto allo sfruttamento economico delle zone costiere disciplinate dal P.U.L. approvato.
I provvedimenti impugnati violerebbero, altresì, l’art. 19, comma 1°, della L. n°265/1999 che impone l’astensione obbligatoria ogniqualvolta sussista un conflitto di interessi.
2) I vizi sopra rilevati sarebbero ancora più evidenti con riguardo allo “studio” elaborato dalla Commissione Consiliare, visto che due dei quattro componenti versavano in situazione di conflitto di interessi.
3) Gli atti impugnati non tengono conto del fatto che la ricorrente abbia già in passato operato nella spiaggia di “…”. Per tale località infatti si prevede un unico punto di ristoro che, nella cartina allegata allo studio consiliare, insiste sull’area concessa alla cooperativa “…”. Identicamente è avvenuto per altre località nelle quali la cooperativa suddetta e la “…”s.a.s. sono titolari di concessioni demaniali.
4) I provvedimenti impugnati violano l’art. 4 della L. n°494/1993. Infatti, la competenza all’approvazione dei P.U.L. spetterebbe alla Regione.
5) La revoca è viziata da illegittimità derivata.
L’atto sarebbe, inoltre, illegittimo in quanto risulta motivato con la necessità di acquisire direttive da altre amministrazioni, senza tener conto che la stagionalità dell’iniziativa è incompatibile con i tempi della burocrazia e che, comunque, la Regione aveva già chiarito ogni profilo dubbio. In ogni caso il potere di ritiro è stato esercitato in mancanza di un interesse pubblico concreto ed attuale che lo giustificasse.
Di qui la richiesta di annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti impugnati, con vittoria della spese
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso, vinte le spese. Con ordinanza n. 350 dell’11 luglio 2000 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di sospensione proposta dalla ricorrente. Alla pubblica udienza del 20 maggio 2009, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
La questione all’esame del Collegio è stata recentemente oggetto di altra recentissima pronuncia di questo Tribunale (TAR Sardegna, sez. I, n. 568 del 5 maggio 2009), della quale si riportano integralmente le motivazioni non sussistendo, nella specie, stante l’assoluta identità della questione, alcun motivo per discostarsi dall’anzidetta pronuncia:
“In via pregiudiziale va esaminata la questione di rito sollevata dall’amministrazione resistente, la quale eccepisce l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in considerazione del fatto che la ricorrente era titolare di una concessione demaniale ormai scaduta.
L’eccezione è infondata.
Ed invero, in base ad una pacifica giurisprudenza “la scadenza del termine di efficacia di un provvedimento amministrativo è irrilevante sull'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia del giudice amministrativo, in quanto la portata della pronuncia non si esaurisce nell'annullamento dell'atto, ma contiene la regola cui l'amministrazione deve attenersi nel suo futuro operare; pertanto, un ricorso rivolto contro un atto ad effetti temporanei ormai esauriti non deve per ciò solo essere dichiarato inammissibile” (così T.A.R. Sardegna, II Sez., 24/11/2006, n. 2441).Il ricorso va, quindi, affrontato nel merito.
Sono fondate le censure con cui viene dedotta violazione dell’obbligo di astensione di cui all’art. 19, comma 1, della L. 3/8/1999 n°265 e del principio di imparzialità, nonché l’illegittimità derivata del provvedimento di revoca dell’autorizzazione edilizia temporanea rilasciata alla ricorrente.
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, citato - applicabile all’odierna fattispecie ratione temporis – (ora art. 78, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000 n°267) “Gli amministratori di cui all'art. 18, comma 2, (tra cui i consiglieri comunali) devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado ...”.
L'obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato egli stesso od un suo prossimo congiunto è espressione di una regola generale dell'ordinamento giuridico che trova il proprio fondamento nei principi di legalità, imparzialità e trasparenza che debbono caratterizzare l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost. La regola non ammette deroghe e comporta che l’obbligo suddetto operi per il solo fatto che l’amministratore risulti portatore di interessi personali, che lo pongano in conflitto o anche solo in posizione di divergenza, con quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fa parte, ed a prescindere dall'applicazione della cosiddetta prova di resistenza. (cfr., fra le tante, T.A.R. Sardegna, II Sez., 6/10/2008 n° 1815; Cons. Stato, IV Sez., 16/10/2006 n. 6172 e 26/5/2003 n. 2826; T.A.R. Liguria Genova, I Sez., 19/10/2007, n. 1773).Nel caso di specie è incontroverso:

a) che la delibera consiliare 26/5/2000 n. 29, con cui è stato approvato il P.U.L. di … sia stata adottata con la partecipazione al voto del consigliere ….;
b) che costui fosse all’epoca amministratore unico della cooperativa “…”;
c) che quest’ultima fosse titolare di una concessione demaniale in località “Campana 1”, laddove insisteva anche la concessione demaniale della ricorrente;
d) che il P.U.L. prevedesse per la detta località un unico punto ristoro, ubicato nell’area di pertinenza della cooperativa “…”.
Tanto basta ad evidenziare quell’ipotesi di conflitto di interessi che avrebbe dovuto indurre il consigliere … ad astenersi dal partecipare alla votazione con la quale l’anzidetto P.U.L. è stato approvato.
A ciò aggiungasi che la delibera n°29/2000, di approvazione del P.U.L., ha recepito integralmente - secondo le non smentite affermazioni della ricorrente – le proposte formulate da una commissione consiliare di quattro consiglieri di cui faceva parte il medesimo consigliere ….
Alla luce di quanto sopra esposto l’avversato P.U.L. è illegittimo.
L’impugnato provvedimento di revoca, che trova fondamento nel menzionato P.U.L., risulta, a sua volta, viziato da illegittimità derivata”.
In conclusione, dunque, alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2000,00 (duemila//00), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Tito Aru, Consigliere, Estensore

 

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Bruno E.G. Fuoco

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