Questioni

E’ legittimo l’annullamento di ufficio della nomina di membro del collegio dei revisori del Comune non preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento?
La sussistenza di una lite pendente con il Comune, costituisce causa ostativa al conferimento dell’incarico di revisore?
Se il revisore è anche dipendente del Comune , si può “cumulare”, in relazione al medesimo arco temporale, quanto allo stesso incaricato deve essere corrisposto a titolo di retribuzione in qualità di dipendente ( a seguito di ricostruzione della carriera) e a titolo di indennità in qualità di revisore dei conti?

Massime

Il provvedimento di annullamento è stato annullato da questo Tribunale con sentenza 8 luglio 1999, n. 921 per violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento. Il Consiglio di Stato, con sentenza 12 settembre 2001, n. 4774, ha confermato la predetta sentenza, sottolineando, nella motivazione, come l’art. 102 del d.lgs. n. 77 del 1995 non contempli quale causa ostativa al conferimento dell’incarico la sussistenza di una lite pendente con il Comune.
Costituisce principio generale in materia di responsabilità civile quello secondo cui la condanna al risarcimento del danno deve essere commisurata al danno effettivamente subito dal privato, con conseguente esclusione, avuto riguardo alla fattispecie in esame, ai compensi ricevuti aliunde
Le due attività (dipendente comunale e revisore) sono oggettivamente incompatibili: lo svolgimento dell’una preclude lo svolgimento dell’altra. L’eventuale cumulo di “indennità”, sia pure da corrispondere a titolo di risarcimento del danno, e “retribuzione” violerebbe il principio secondo cui la somma risarcitoria deve essere corrispondente al danno effettivamente subito dal ricorrente.

TAR Calabria Catanzaro sez. II 8/6/2009 n. 602

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 626 del 2002, proposto da:
C….
contro
Comune di ….
per il risarcimento dei danni
subiti dal ricorrente a seguito del provvedimento di annullamento del Consiglio comunale di …della sua nomina a componente del Collegio dei revisori dei conti, annullato con sentenza di que-sto Tribunale n. 921 del 1999, confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4744 del 2001.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di…;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/01/2009 il dott. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.— Con ricorso regolarmente notificato e depositato il ricorrente premette di essere stato nominato membro del collegio dei revisori del Comune di …quale commercialista, giusta delibera del Consiglio comunale n. 16 del 1998. Con successiva delibera n. 45 del 1998 la nomina veniva dichiarata illegittima.
Tale ultimo provvedimento è stato annullato da questo Tribunale con sentenza 8 luglio 1999, n. 921 per violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento. Il Consiglio di Stato, con sentenza 12 settembre 2001, n. 4774, ha confermato la predetta sentenza, sottolineando, nella motivazione, come l’art. 102 del d.lgs. n. 77 del 1995 non contempli quale causa ostativa al conferimento dell’incarico la sussistenza di una lite pendente con il Comune.
Per le ragioni sopra esposte, con il presente giudizio il ricorrente chiede la condanna dell’ente comunale al risarcimento del danno pari alle indennità di carica non percepite per un ammontare complessivo di euro 44.556, 18, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.
A tale voce di danno dovrebbe aggiungersi, nella prospettiva del ricorrente stesso, anche il danno “alla professionalità e alla dignità”, ciò in quanto “una reiterata e diffusa pubblicizzazione dei provvedimenti sanzionatori, ponendo in evidenza la conclamata incompatibilità del ricorrente a ricoprire l’incarico di revisore contabile, certamente ha influito negativamente sulle possibilità di nomina in altri enti locali o in altri enti”. Da qui la richiesta di condanna della p.a. anche al danno subito per perdita di chances di cui si chiede la liquidazione in via equitativa.
Qualora poi si ritenesse, si aggiunge, “che in tema di risarcimento danni davanti al giudice amministrativo il ricorso alla consulenza tecnica sia riservato solo ai casi di giurisdizione esclusiva o che il giudizio secondo equità non sia ammissibile”, si chiede a questo Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, lettere a) e c) della legge n. 205 del 2000 nella parte in cui non prevede tale possibilità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
2.— Con ordinanza del 26 settembre 2008 questo Tribunale ha chiesto all’amministrazione di depositare documentazione attestante “quanto è stato corrisposto, a titolo di indennità, al ricorrente sino all’emanazione del provvedimento di annullamento d’ufficio, nonché idonea documentazione dalla quale risulti la durata dell’incarico conferito al ricorrente stesso, con indicazione del periodo di tempo rimanente alla scadenza del predetto incarico al momento dell’adozione del provvedimento annullato in sede giudiziale”.
3.— Esposto il contenuto degli atti difensivi, in via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione in quanto la richiesta di risarcimento del danno è strettamente dipendente dal cattivo esercizio del potere amministrativo di nomina del ricorrente quale membro del collegio dei revisori dei conti. La connessione con potestà pubblicistiche giustifica, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo.
4.— Chiarito ciò, deve rilevarsi, come già sottolineato, che questo Tribunale ha dichiarato la invalidità della determinazione comunale di annullamento della nomina del ricorrente quale componente del Collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione, affermando in particolare come non possa costituire causa di incompatibilità alla nomina di revisore dei conti l’esistenza di una lite pendente con l’amministrazione.
A fronte di tali statuizioni il ricorrente ha deciso, nell’esercizio di una facoltà che l’ordinamento gli riconosce, di optare per la tutela risarcitoria piuttosto che per quella reale.
La domanda di risarcimento non è fondata: pure a fronte di una accertata illegittimità provvedimentale e a prescindere dalla verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo, manca il requisito del pregiudizio patrimoniale.
Costituisce principio generale in materia di responsabilità civile quello secondo cui la condanna al risarcimento del danno deve essere commisurata al danno effettivamente subito dal privato, con conseguente esclusione, avuto riguardo alla fattispecie in esame, ai compensi ricevuti aliunde.
Nella specie, in ottemperanza alla citata ordinanza istruttoria di questo Tribunale del 26 settembre 2008, il Comune ha sottolineato come il ricorrente abbia ottenuto, giusta sentenza del Consiglio di Stato 5 marzo 2002 n. 1299, il diritto alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica quale dipendente del Comune stesso, ed il pagamento delle relative retribuzioni, oltre rivalutazione monetaria al soddisfo e interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate. Lo stesso Consiglio di Stato, con decisione 5 settembre 2006, n. 5127, ha dichiarato l’obbligo del Comune di dare esatta esecuzione alla citata sentenza n. 1299 del 2002, corrispondendo al ricorrente le somme che allo stesso spettano a titolo di retribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio 1996 al 31 luglio 2002, “detraendo quanto l’amministrazione avrà accertato che egli abbia percepito, a qualsiasi titolo, per prestazioni o attività svolte nello stesso periodo di tempo”.
Ne consegue che il ricorrente, in virtù di decisioni passate in giudicato, ha diritto alla ricostituzione della carriera di dipendente comunale, con conseguente obbligo cogente di corresponsione delle somme spettanti a tale titolo.
Da quanto esposto ne deriva che il C…non potrebbe “cumulare”, in relazione al medesimo arco temporale, quanto allo stesso deve essere corrisposto a titolo di retribuzione in qualità di dipendente comunale e quanto avrebbe dovuto percepire a titolo di indennità in qualità di revisore dei conti. Le due attività sono, infatti, oggettivamente incompatibili: lo svolgimento dell’una preclude lo svolgimento dell’altra. L’eventuale cumulo di “indennità”, sia pure da corrispondere a titolo di risarcimento del danno, e “retribuzione” violerebbe il principio, sopra riportato, secondo cui la somma risarcitoria deve essere corrispondente al danno effettivamente subito dal ricorrente.
In definitiva, a fronte del “diritto” azionato dal ricorrente e riconosciuto in sede giudiziale alla corresponsione di somme a titolo di retribuzioni non dovute, non è possibile, pena la violazione del principio di effettività del pregiudizio patrimoniale conseguente all’accertamento di un fatto lesivo ex art. 2043 c.c., condannare la p.a. a corrispondere per lo “stesso periodo” una somma che si risolverebbe in una ingiustificata locupletazione.
4.1.— Allo stesso modo deve invece essere disattesa la domanda di risarcimento del danno subito per l’asserita lesione della professionalità e della dignità, nonché per la reiterata pubblicizzazione dei provvedimenti sanzionatori che avrebbero “certamente influito negativamente sulle possibilità di nomina in altri enti locali o in altri enti”.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a generiche asserzioni non adducendo neanche un principio di prova volto a dimostrare l’incidenza causale del provvedimento illegittimo sulla situazione giuridica di cui si chiede la tutela. In ogni caso, anche a volere prescindere da tale valutazione, non è stato provato neanche il pregiudizio patrimoniale effettivamente subito a causa dell’indicato fatto lesivo.
Tale statuizione rende non rilevante l’eccezione di incostituzionalità, peraltro manifestamente infondata, sollevata dal ricorrente.
5.— Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Anna Maria Verlengia, Primo Referendario
Vincenzo Lopilato, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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