autotutela

Questioni

La controversia concernente la revoca dell’incarico di Direttore generale nominato con contratto di diritto privato spetta al GO, o al G.A.?

Massime

l’evento risolutivo del rapporto negoziale, che ha la sua fonte negli atti impugnati, ha inciso sui diritti soggettivi del ricorrente, acquisiti sulla base della stipulazione di un atto paritetico, che non possono ritenersi affievoliti dalla sola presenza di un provvedimento amministrativo di risoluzione del rapporto, emesso peraltro nell’esercizio di un potere contrattuale, previsto dalla legge e predeterminato nel contenuto. Da tali considerazioni consegue che, nella presente controversia non vi è la giurisdizione del giudice amministrativo, ma quella del giudice ordinario.

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 30 settembre 2010 n. 17360

FATTO

Con ricorso notificato in data 19 marzo 2009 e depositato il 14 aprile 2009 XXX, già Direttore Generale dell’A.O.R.N … adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento degli atti in epigrafe indicati.
A tal proposito il ricorrente esponeva le seguenti circostanze:
- con decreto n.688 del 31.12.2005 del Presidente della Giunta Regionale era stato nominato, con durata quinquennale, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera …;
- in base alla Delibera di G.R. n.1843 del 9 dicembre 2005 la Regione aveva deciso di sottoporre l’operato del Direttore Generale ad un monitoraggio trimestrale, per gli anni finanziari 2006-2008 anche al fine dell’applicazione del sistema dei controlli e delle sanzioni stabilito dall’art.8 L.Regionale Campania n.28 del 2003;
- gli obiettivi individuati nel contratto individuale di lavoro, con riferimento a quelli finalizzati alla tutela della salute ed al funzionamento dei servizi e relative risorse aziendali, con specifico riferimento all’attività gestionale dell’AORN … non erano mai stati individuati;
- con delibera n.59 del 6 luglio 2006 la Giunta Regionale ha approvato il bilancio di previsione triennale 2006-08 proposto dalla A.O.R.N. …, nel quale, pur se le singole categorie di costo non rispettavano le previsioni, era prefigurato il rispetto del limite complessivo dei costi con consequenziale giudizio positivo in ordine alla correttezza dell’operato dell’azienda attestato anche dal Collegio Sindacale;
- a conclusione del secondo anno di gestione l’amministrazione regionale aveva dato atto che il conto economico consuntivo del IV trimestre presentato dall’azienda era rispettoso degli obiettivi di contenimento dei costi stabiliti in aggiornamento dalla Giunta Regionale;
- in data 25 7.2007 l’Assessorato alla Sanità richiedeva al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera una relazione inerente l’attività svolta da inviare alla Commissione preposta alla verifica dell’attività di gestione;
- quest’ultimo organo si è limitato ad effettuare un estratto di obiettivi imposti in via generale dalle delibere in tema di riequilibrio finanziario inserendo, tra questi ultimi, adempimenti previsti dalla L.R. Campania n.24/06 e obblighi non qualificabili quali obiettivi gestionali specifici per le singole Aziende Sanitarie;
- l’Assessorato alla Sanità con nota del 23 marzo 2008 trasmetteva al Direttore Generale copia della relazione conclusiva della valutazione chiedendo di controdedurre;
- con nota del 2 maggio 2008 il prof.XXX inviava articolate deduzioni, contestando in via prioritaria il criterio seguito nella valutazione dei risultati conseguiti alla luce della delibera di G.R. n.1843/05, che, nel giudizio della Commissione, andavano analizzati per singole voci di costo e non in modo complessivo e contestando, altresì, la mancata indicazione della criteriologia seguita, oltre che l’adeguatezza dell’attività di verifica effettuata;
- parte ricorrente, nelle sue controdeduzioni, contestava altresì la mancata valutazione di alcuni risultati obiettivamente raggiunti dalla gestione manageriale del prof.XXX chiaramente positivi, quali ad es. il contrasto opposto al fenomeno dei ricoveri brevissimi, al quale non è stato attribuito alcun punteggio né riconoscimenti.
Tanto premesso, parte ricorrente deduceva i seguenti vizi avverso l’atto impugnato: a) violazione dell’art.3 bis commi 5 e 6 D. Lgs. 502/92 e s.m.i ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei presupposti; b) violazione del giusto procedimento e sviamento; c) eccesso di potere per illogicità e errore metodologico nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi.
Si costituiva l’amministrazione intimata contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.
DIRITTO
In diritto si osserva che la Giunta Regionale con la delibera n.78 del 16 gennaio del 2009 ha ritenuto di revocare l’incarico di Direttore generale dell’A.O.R.N. … conferito al prof. XXX, ritenendo, ai sensi dell’art.3 bis co. 6 del D. Lgs. 502/92 che non erano stati raggiunti i risultati aziendali e gli obiettivi gestionali operativi, definiti dall’indirizzo della Giunta Regionale all’atto del provvedimento di nomina. Così agendo la Giunta ha ritenuto di risolvere il rapporto contrattuale di lavoro a tempo determinato stipulato, dopo il conferimento dell’incarico di Direttore Generale, con il prof. XXX.
Tanto premesso questo Tribunale ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale, peraltro prevalente, a lume del quale si ravvisa in questo caso la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
Pare a questo giudice invero evidente che l’evento risolutivo del rapporto negoziale, che ha la sua fonte negli atti impugnati, ha inciso sui diritti soggettivi del ricorrente, acquisiti sulla base della stipulazione di un atto paritetico, che non possono ritenersi affievoliti dalla sola presenza di un provvedimento amministrativo di risoluzione del rapporto, emesso peraltro nell’esercizio di un potere contrattuale, previsto dalla legge (art.3 bis comma 6 del d. lgs. 502/92) e predeterminato nel contenuto. In questo senso, tra gli altri, cfr. T.A.R. L'Aquila Abruzzo 23 marzo 2006 n. 191 Cassazione civile sez. un.
del 27 febbraio 2008 n. 5078. Da tali considerazioni consegue che, nella presente controversia, come poc’anzi osservato, non vi è la giurisdizione del giudice amministrativo, ma quella del giudice ordinario.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario. Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

I testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

Bruno E.G. Fuoco

Manuale dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.Guida all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

 

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