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Questioni
Quando si concretizza un errore materiale nella redazione di un provvedimento amministrativo?
Come si elimina un errore materiale?
Quali sono le differenze intercorrenti tra la rettifica e l'annullamento ex art. 21 nonies della legge 241/1990?
Se la correzione di un errore materiale non è preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, si applica l’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990?
MassimeL’errore materiale nella redazione di un provvedimento amministrativo si concretizza quando il pensiero del decisore sia stato tradito ed alterato al momento della sua traduzione in forma scritta, a causa di un fattore deviante che abbia operato esclusivamente nella fase della sua esternazione, sempreché tale divario emerga direttamente dall’esame del contesto stesso in cui l’errore si trova. L’errore materiale, per essere tale, deve emergere con evidenza, e non richiedere un’approfondita interpretazione dell’attività amministrativa.
La rettifica è il provvedimento mediante il quale viene, per regola, eliminato l’errore materiale in cui è incorsa l’Autorità emanante nella determinazione del contenuto del provvedimento.
La rettifica, concernendo un errore materiale, non richiede una motivazione rigorosa come l’annullamento e non può ritenersi sottoposta alle condizioni prescritte dall’art. 21 nonies, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo per l’annullamento d’ufficio. Il potere di correzione dell’errore materiale non richiede neppure di valutare comparativamente l’interesse pubblico e l’interesse privato coinvolti, essendo finalizzato a rendere il contenuto del provvedimento conforme alla reale volontà di chi lo ha adottato, senza dunque esprimere alcuna effettiva potestà discrezionale.
Il provvedimento di annullamento d’ufficio richiede, qualora incida su situazioni consolidate, l’esternazione di uno specifico motivo di pubblico interesse che giustifichi perché l’Amministrazione abbia ritenuto che il contrasto tra l’interesse privato a non modificare la situazione preesistente e l’opposto interesse pubblico ad operare in modo legittimo, debba essere risolto dando la prevalenza al secondo. Al contrario siffatta valutazione non è necessaria quando l’Amministrazione intenda procedere soltanto alla rettifica dell’atto dopo avere riscontrato la presenza di errori materiali. Occorre peraltro aggiungere che nella fattispecie in esame non sembra neppure configurabile un affidamento meritevole di tutela, in quanto la modifica della previsione dell’art. 95 delle N.T.A. è dipesa da un errore materiale, non ignoto alla società ricorrente.Sul piano più specifico la disposta modifica dell’art. 95 delle N.T.A., costituendo rettifica di un errore materiale, non ha natura discrezionale, per cui si applica l’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, alla stregua del quale, in caso di provvedimento vincolato, la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa, in quanto la determinazione da assumere non potrebbe essere modificata
T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 5 luglio 2010 n. 401
… il Collegio osserva innanzi tutto che in linea generale la necessità di invocare l’errore materiale, e di dimostrare che in concreto sia realmente stato commesso un simile errore, sussiste solo quando le regole del procedimento contemplano l’errore materiale quale presupposto che consente, a titolo di eccezione, di rettificare un provvedimento che altrimenti non potrebbe essere modificato ovvero consente di rettificarlo con una procedura semplificata e/o accelerata (è questo, ad es., il caso delle sentenze). Peraltro, quand’anche le regole procedurali prevedano un apposito iter semplificato ed accelerato (e come tale intuitivamente meno garantistico) per la correzione degli errori materiali, nulla vieta all’autorità emanante di correggere i propri errori esercitando lo ius variandi che eventualmente le competa (non è questo ovviamente il caso dei giudici, i quali di norma non hanno alcuno ius variandi) e di farlo seguendo le procedure ordinarie (intuitivamente più garantistiche).
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria respinge il ricorso.
Da ciò consegue che il problema di verificare se l’errore materiale fosse veramente tale, in tanto si pone, in quanto la necessità di correggerlo sia stata invocata dall’autorità emanante al fine di ottenere un risultato che altrimenti le sarebbe stato precluso, o di ottenerlo grazie ad un iter accelerato e semplificato che altrimenti non avrebbe potuto percorrere.
Le regole procedimentali della pianificazione urbanistica non prevedono, almeno in modo diretto ed esplicito, un iter agevolato per la correzione degli errori materiali. Ma anche volendo ammettere che attraverso una interpretazione sistematica si possa ricostruire una procedura semplificata per la correzione, nulla obbliga l’autorità emanante ad avvalersene, qualora possa raggiungere lo stesso risultato procedendo ad una variante secondo le forme ordinarie.
Ne consegue che se una variante urbanistica – posta in essere seguendo correttamente le procedure ordinarie – viene denominata dall’autorità emanante “correzione di errore materiale”, non può considerarsi un vizio che siano state seguite le procedure ordinarie anziché quelle semplificate, in ipotesi esperibili; e d’altra parte non può considerarsi un vizio il fatto che sia stato invocato un (supposto) errore materiale mentre in realtà non vi era un errore da correggere. Si porrà, semmai, il problema di verificare se il non pertinente richiamo alla figura dell’errore materiale non si risolva in un caso di eccesso di potere per incongruità della motivazione; ma questa è altra questione che riguarda, appunto, la motivazione, non la legittimità del procedimento.
Alla luce di queste considerazioni, si può dire che anche nel caso in esame non è rilevante discutere se il supposto errore materiale fosse veramente tale.
Anche volendo prescindere da tutto ciò, tuttavia, può ritenersi che l’esperita istruttoria abbia con sufficiente grado di certezza dimostrato che la variante impugnata sia intervenuta proprio per sanare un pregresso errore materiale contenuto nelle tabelle predisposte dal tecnico incaricato.
Ed invero, come noto, l’errore materiale nella redazione di un provvedimento amministrativo si concretizza quando il pensiero del decisore sia stato tradito ed alterato al momento della sua traduzione in forma scritta, a causa di un fattore deviante che abbia operato esclusivamente nella fase della sua esternazione, sempreché tale divario emerga direttamente dall’esame del contesto stesso in cui l’errore si trova (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2008, n. 5154; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1311).
L’errore materiale, per essere tale, deve emergere con evidenza, e non richiedere un’approfondita interpretazione dell’attività amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 1998, n. 1907).
Tali condizioni sussistono nella vicenda in esame, come bene si comprende considerando che con variante deliberata dal Comune ed approvata dalla Regione con D.P.G.R. n. 450 del 1987 la volumetria dell’area in questione è stata fissata in mc. 7.000; tale D.P.G.R. è richiamato anche nell’art. 95 delle N.T.A., ove si chiarisce che il comparto di “….” doveva rispettare le prescrizioni della normativa di attuazione in quel provvedimento indicate.
Ne consegue che l’errore materiale provocato dalla delibera di variante n. 76 del 2004 era comunque intuibile in forza di una diligente lettura integrale, e non parziale, dell’art. 95 delle N.T.A., da cui si evinceva, seppure con qualche disarmonia formale, che il comparto di “…..”i era pur sempre disciplinato dalla D.G.R. n. 450 del 1987, che attribuisce mc. 7.000 di volumetria.
Vi è un ulteriore documento versato in atti dall’Amministrazione comunale che, seppure privo di data, appare idoneo ad evidenziare la conoscenza, da parte della società ricorrente, della reale volumetria del comparto; il riferimento è all’incarico professionale affidato dalla società “….” all’arch. …, ove l’art. 3 del contratto stabilisce un determinato compenso «nel caso in cui venga realizzato il solo progetto con l’attuale volumetria di circa 8.000 mc.».
1.1. - Ciò premesso, va disatteso anche l’assunto dell’illegittimità dello strumento della variante per correggere un errore materiale.
A parte le considerazioni che precedono, deve osservarsi che l’utilizzo della variante parziale è comunque derivato dalla necessità, per il Comune, di modificare il piano di fabbricazione; in tale contesto è stato anche inserita la correzione dell’art. 95 delle N.T.A.
A tutto concedere, potrà sostenersi che si è utilizzato uno strumento non strettamente necessario per la correzione di un errore materiale, ma comunque di maggiore garanzia per la società ricorrente.
La variante non ha comportato alcun vulnus alla società ricorrente perché ne è inferibile la motivazione.
2. - Peraltro, procedendo così alla disamina anche del secondo motivo, non appare condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui l’errore materiale avrebbe dovuto condurre all’annullamento del provvedimento “viziato”.
E’, infatti, la rettifica il provvedimento mediante il quale viene, per regola, eliminato l’errore materiale in cui è incorsa l’Autorità emanante nella determinazione del contenuto del provvedimento (tra le tante, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 9 maggio 2005, n. 729).
La rettifica, concernendo un errore materiale, non richiede una motivazione rigorosa come l’annullamento (in termini, da ultimo, T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 16 luglio 2009, n. 271), e non può ritenersi sottoposta alle condizioni prescritte dall’art. 21 nonies, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo per l’annullamento d’ufficio.
Il potere di correzione dell’errore materiale non richiede neppure di valutare comparativamente l’interesse pubblico e l’interesse privato coinvolti, essendo finalizzato a rendere il contenuto del provvedimento conforme alla reale volontà di chi lo ha adottato (Cons. Stato, Sez. VI, 17 luglio 2008, n. 3597), senza dunque esprimere alcuna effettiva potestà discrezionale.
3. - Deve altresì essere disatteso il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Ed infatti, sul piano generale, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990, l’approvazione di una variante al piano regolatore (come pure al piano di fabbricazione), in quanto provvedimento di pianificazione, non deve essere necessariamente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti interessati; l’esigenza del contraddittorio nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici è salvaguardata dalla specifica disciplina, che prevede la pubblicazione, la presentazione di osservazioni, ed infine l’approvazione (in termini Cons. Stato, Sez, IV, 22 marzo 2005, n. 1236).
Inoltre, sul piano più specifico, come si è precedentemente evidenziato, la disposta modifica dell’art. 95 delle N.T.A., costituendo rettifica di un errore materiale, non ha natura discrezionale, con conseguente applicabilità anche dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, alla stregua del quale, in caso di provvedimento vincolato, la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa, in quanto la determinazione da assumere non potrebbe essere modificata in base alle osservazioni dell’interessato (Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2009, n. 2737).
4. - Le considerazioni che precedono inducono a disattendere anche l’ultimo mezzo di gravame, con cui si deduce la violazione della tutela dell’affidamento.
Ed invero la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, mentre il provvedimento di annullamento d’ufficio richiede, qualora incida su situazioni consolidate, l’esternazione di uno specifico motivo di pubblico interesse che giustifichi perché l’Amministrazione abbia ritenuto che il contrasto tra l’interesse privato a non modificare la situazione preesistente e l’opposto interesse pubblico ad operare in modo legittimo, debba essere risolto dando la prevalenza al secondo, al contrario siffatta valutazione non è necessaria quando l’Amministrazione intenda procedere soltanto alla rettifica dell’atto dopo avere riscontrato la presenza di errori materiali (C.G.A., 2 giugno 1987, n. 147).
Occorre peraltro aggiungere che nella fattispecie in esame non sembra neppure configurabile un affidamento meritevole di tutela, in quanto la modifica della previsione dell’art. 95 delle N.T.A. è dipesa da un errore materiale, non ignoto alla società ricorrente.
5. - In definitiva, il ricorso deve essere respinto per l’infondatezza dei motivi dedotti.
Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate nell’importo fissato nel dispositivo.
P.Q.M.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese legali che liquida nella somma di euro tremila/00 (3.000,00) oltre agli accessori di legge ed alle spese successive che occorrano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2010I testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze.
Bruno E.G. Fuoco
Manuale dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.Guida all'annullamento e alla revoca degli atti di gara
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ciò che è il vostro desiderio più profondo.
Così come è il vostro desiderio, così è la vostra intenzione. Così come è la vostra intenzione, così è la vostra volontà. Così come è la vostra volontà, così sono le vostre azioni. Così come sono le vostre azioni, così è il vostro destino. (Brihadaranyaka Upanishad IV.4.5) |