Questioni

Quale organo è legittimato ad adottare la sospensione della d.i.a che autorizza l'attività di distribuzione e gestione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento? Il dirigente del Settore competente o il Sindaco nella sua qualità di ufficiale di governo, secondo la generale previsione dell'art. 54, d.lg. n. 267 del 2000?

Massime

Il Collegio ha già avuto modo di esprimere in proposito il proprio convincimento secondo cui il potere di sospensione dell'autorizzazione commerciale di cui all'art. 110, r.d. n. 773 del 1931 attenendo alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica spetta al Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di governo, secondo la generale previsione dell'art. 54, d.lg. n. 267 del 2000 (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 16 febbraio 2006, n. 412; id., 23 gennaio 2008, n. 111; T.A.R. Toscana, sez. II, 20 marzo 2009, n. 489)

T.A.R. TOSCANA - Firenze - Sez. II - 18 dicembre 2009, n. 3972

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,


A) provvedimento 30 ottobre 2009 (Prot. Gen. n. 78632 del 16 novembre 2009) adottato dal Dirigente del Settore Dipartimentale Sviluppo Economico U.O. del Comune di ...e notificato il 19 novembre 2009, con il quale si dispone nei confronti dell'odierna ricorrente, «esercente l'attività di distribuzione e gestione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento, la sospensione della DIA che autorizza la suddetta attività per n. 9 giorni e più precisamente i giorni 4/5/7/8/9/11/12/13/14 gennaio 2010»;
B) ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito, e, in particolare, i verbali redatti dalla Guardia di Finanza di ...in data 7 luglio 2005, 28 e 30 novembre 2005, 5, 7, 9 e 14 dicembre 2005, 16 e 27 gennaio 2006, e la nota 20 aprile 2009 (prot. gen. n. 30092 del 20 aprile 2009) a firma dell'Esperto di fascia A del Comune di ... Settore Dipartimentale Sviluppo Economico U.O, in quanto richiamati per relationem dal provvedimento sub A)..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di ...in Persona del Sindaco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato che:
- viene impugnato l'atto in epigrafe con cui il Dirigente del Settore Dipartimentale - Sviluppo Economico U.O del Comune di ...ha disposto, nei confronti della società ricorrente, la sospensione della d.i.a. che autorizza l'attività di distribuzione e gestione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento, per n. 9 giorni a decorrere dal 4 gennaio 2010.
Ritenuto che:
- assorbente rilievo assume la doglianza di cui al primo motivo con cui si lamenta l'incompetenza del dirigente ad emettere il provvedimento in questione;
osservato, infatti, che:
- l'art. 110, comma 10, del TULPS dispone che Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
Rilevato che:
- il Collegio ha già avuto modo di esprimere in proposito il proprio convincimento secondo cui il potere di sospensione dell'autorizzazione commerciale di cui all'art. 110, r.d. n. 773 del 1931 attenendo alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica spetta al Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di governo, secondo la generale previsione dell'art. 54, d.lg. n. 267 del 2000 (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 16 febbraio 2006, n. 412; id., 23 gennaio 2008, n. 111; T.A.R. Toscana, sez. II, 20 marzo 2009, n. 489);
ritenuto, per le considerazioni esposte, che il ricorso debba essere accolto conseguendone l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di ...al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Primo Referendario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

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Pensieri dal web

"Ci si domanda talvolta da dove venga quell’espressione di serenità che caratterizza i tratti di certi saggi. Molto semplicemente, dal fatto che essi sono riusciti a vincere la paura di perdere qualunque cosa. Essi si sono elevati sino a quel vertice dove sentono che dentro di sé esiste qualcosa d’indistruttibile che non può essere loro tolto. Qualunque cosa accada, un vero saggio sa che l’unica realtà – in lui stesso e in tutti gli esseri – è quella vetta inaccessibile al male e al riparo da tutte le tribolazioni: lo spirito, la scintilla...Ma come arrivare fin lassù? Lavorando su di sé, purificando i propri pensieri e sentimenti, allo scopo di dissolvere a poco a poco gli strati opachi che ci separano da quella scintilla e ci impediscono di sentire che essa è la sola realtà. Ciò che la religione chiama “Provvidenza” deriva dalla certezza radicata in certi esseri, i quali ne hanno fatto l’esperienza, che qualcosa in loro è assolutamente al sicuro e sfugge a tutte le vicissitudini. "
" (Omraam Mikhaël Aïvanhov)