Questioni

Malgrado l'intervenuta revoca della determinazione con cui era stato disposto il ritiro della certificazione all'utilizzo degli esplosivi comportante il blocco totale dell'attività estrattiva, il soggetto danneggiato, deve, comunque, proporre un ricorso volto all'annullamento dell'atto lesivo ai soli fini del risarcimento danni?

Cioè, si applica la c.d. pregiudiziale amministrativa quando il provvedimento lesivo sia stato caducato dall'Amministrazione in via di autotutela, con efficacia "ex nunc" o"ex tunc"?

Massime

Con riferimento ai rapporti tra pregiudiziale amministrativa e adozione di atti in autotutela da parte dell’amministrazionen non sussistono preclusioni al risarcimento del danno, quando il provvedimento lesivo sia stato caducato dall’Amministrazione in via di autotutela, con efficacia sia “ex nunc” che “ex tunc” (ovvero con effetti retroattivi o meno, a seconda che l’atto rimosso sia giudicato ab origine invalido, o venga semplicemente revocato, come nel caso di specie, per sopravvenuta insussistenza dei relativi presupposti). Né a ciò osta il fatto che il provvedimento di revoca sia stato adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare.

Il soggetto danneggiato, a fronte dell’eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento ritenuto lesivo (anche attraverso un atto di revoca in autotutela), non deve proporre un ricorso volto all’annullamento dell’atto lesivo ai soli fini del risarcimento danni, posto che tale accorgimento si porrebbe in contrasto con i principi di effettività della tutela giurisdizionale oltre che provocare un ingiustificato aggravio nei confronti dell’interessato derivante dalla difficoltà di accedere ai sistemi di tutela giurisdizionale (nel caso di specie, di natura risarcitoria)

*****************************************************************

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 26-06-2008, n. 6218


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 12336/2005 proposto da Valle Romanella s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ruggero Frascaroli e Marco Frascaroli nello studio dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita n.
46;
contro
- la Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, non costituita in giudizio;
- il Comune di Monte Compatri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Colagrande ed elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Paisiello n. 55 presso lo studio legale Scoca;
per la condanna
delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in seguito al fermo totale dell’attività di escavazione in seguito all’adozione dei provvedimenti del Comune di Monte Compatri n. 112 del 2 agosto 2005 e della Questura di Roma del 10 agosto 2005, successivamente revocati.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Compatri;
VISTE le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 26 maggio 2008 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni;
Uditi l'avv. R. Frascaroli per la ricorrente e l'avv. Colagrande per il Comune resistente;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, che conduce un’attività di escavazione nelle aree del territorio comunale di Monte Compatri sin dal 1958, ha chiesto la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni in ragione del fermo totale della predetta attività causato all’adozione dei provvedimenti del Comune di Monte Compatri n. 112 del 2 agosto 2005 e della Questura di Roma del 10 agosto 2005, successivamente revocati.
Al riguardo, la ricorrente, dopo aver ricostruito l’intera vicenda (anche contenziosa) relativa alla richiesta di ampliamento dell’area di escavazione (foglio 12, part. 5) presentata al Comune resistente in data 30 aprile 1993, ha rappresentato che, in seguito alla sospensione dell’attività con ordinanze n. 22 e 23 dell’agosto 2002 ed al rigetto dell’istanza di autorizzazione (provvedimento n. 7883 del 19 maggio 2003), ha impugnato i predetti provvedimenti dinanzi al TAR Lazio il quale ha respinto l’impugnativa con sentenza n. 4876/2005.
In ragione di ciò (ovvero del fatto che il rigetto dell’istanza di ampliamento dell’area di escavazione era stato ritenuto legittimo dal giudice amministrativo), il Comune resistente, con provvedimento n. 112 del 2 agosto 2005, ha sospeso l’attività estrattiva nell’area per la quale la ricorrente aveva chiesto l’ampliamento (fg. 12 part. 5) ed ha contestualmente revocato la certificazione per l’uso degli esplosivi n. 15/05 prot. n. 8202 del 12 maggio 2005.
A sua volta, la Questura di Roma, con provvedimento del 10 agosto 2005, in considerazione del contenuto della predetta determinazione n. 112/2005, ha revocato l’autorizzazione all’acquisto degli esplosivi rilasciata a suo tempo alla ricorrente.
Successivamente, il Comune resistente, in ragione dell’ordinanza cautelare n. 4018/2005 del 30 agosto 2005 con cui il Consiglio di Stato ha sospeso provvisoriamente l’esecuzione della sentenza di primo grado n. 4876/2005, ha revocato, con determinazione n. 140 del 3 ottobre 2005, il citato provvedimento n. 112/2005, a cui ha fatto seguito il rilascio, nel successivo mese di novembre 2005, dell’autorizzazione al trasporto degli esplosivi da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza.
Ora, la ricorrente, in ragione del fatto che l’indisponibilità all’uso degli esplosivi ha determinato il blocco totale dell’attività anche sulla parte già autorizzata (e non oggetto di contenzioso che ha riguardato invece la sola parte in ampliamento), ha chiesto il risarcimento dei danni in quanto l’inattività si è protratta per 61 giorni lavorativi (dall’11 agosto 2005 al 9 novembre 2005) quantificando il ristoro, con la memoria depositata in vista della pubblica udienza, in complessivi euro 326.652,90.
Si è costituito in giudizio il Comune di Monte Compatri il quale, nel chiedere il rigetto del ricorso perché infondato nel merito, ha fatto presente che il Consiglio di Stato, con decisione n. 620 del 14 febbraio 2007, ha respinto l’appello presentato dalla ricorrente avverso la sentenza n. 4876/2005 confermandone quindi le conclusioni.
Alla pubblica udienza del 26 maggio 2008, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Ai fini della valutazione della richiesta risarcitoria, è opportuno precisare quanto segue:
- la ricorrente svolge attività estrattiva, regolarmente autorizzata, nel territorio comunale di Monte Compatri sin dal 1958;
- in data 30 aprile 1993, la società interessata ha presentato domanda di autorizzazione finalizzata ad ampliare l’area di escavazione ed, in attesa delle determinazioni comunali al riguardo, ha esteso la propria attività nella nuova area (fg. 12 part. 5);
- solo nell’agosto 2002, con ordinanze n. 22 e 23, il Comune resistente ha ordinato la sospensione dell’attività di che trattasi nell’area in ampliamento e, successivamente, con provvedimento n. 7883 del 19 maggio 2003, ha rigettato l’istanza di autorizzazione presentata dalla ricorrente in data 30 aprile 1993;
- avverso i provvedimenti da ultimo citati, la società Valle Romanella ha proposto impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale, con sentenza n. 4876 del 14 giugno 2005, ha respinto il ricorso (insieme ai relativi motivi aggiunti);
- in seguito a tale pronuncia giurisdizionale, nel frattempo appellata dinanzi al Consiglio di Stato, il Comune resistente ha adottato il provvedimento n. 112 del 2 agosto 2005 con cui ha sospeso l’attività estrattiva nell’area per la quale la ricorrente aveva chiesto l’ampliamento (fg. 12 part. 5) ed ha contestualmente revocato la certificazione per l’uso degli esplosivi n. 15/05 prot. n. 8202 del 12 maggio 2005. A sua volta, la Questura di Roma, con provvedimento del 10 agosto 2005, in considerazione del contenuto della predetta determinazione n. 112/2005, ha revocato l’autorizzazione all’acquisto degli esplosivi rilasciata alla ricorrente;
- il Consiglio di Stato, in sede cautelare, con ordinanza n. 4018/2005 del 30 agosto 2005, ha poi sospeso provvisoriamente l’esecuzione della sentenza di primo grado n. 4876/2005 e, in conformità con tale pronuncia, l’amministrazione comunale ha revocato, con determinazione n. 140 del 3 ottobre 2005, il citato provvedimento n. 112/2005, a cui ha fatto seguito, nel successivo mese di novembre 2005, il rilascio dell’autorizzazione al trasporto degli esplosivi da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza;
- infine, con decisione n. 620 del 14 febbraio 2007, il Consiglio di Stato ha in via definitiva confermato la sentenza del giudice di primo grado n. 4876/2005 ritenendo quindi la legittimità del rigetto dell’istanza con cui la ricorrente voleva ampliare l’area di escavazione.
2. Posto quindi che la decisione del Consiglio di Stato ha ormai sancito, in via definitiva, la legittimità dell’azione amministrativa con riferimento al diniego dell’ampliamento dell’area di cava richiesta dalla ricorrente (rispetto a quella già utilizzata e a suo tempo regolarmente autorizzata), l’eventuale illegittimità della condotta va, quindi, riferita alla sola parte in cui il Comune resistente e, di conseguenza, la Questura di Roma hanno impedito alla società interessata di continuare ad utilizzare materiale esplosivo, determinando il blocco dell’intera attività estrattiva, anche nella zona in cui la coltivazione era stata a suo tempo regolarmente autorizzata.
3. In effetti, lo stesso tenore letterale della determinazione comunale n. 112/2005 e del provvedimento conseguente della Questura di Roma non lascia adito a dubbi posto che, a fronte del richiamo (nel provvedimento comunale) al contenzioso di cui sopra (che – come detto – ha riguardato in via esclusiva l’autorizzazione all’ampliamento della cava), l’amministrazione comunale ha comunque revocato, senza alcuna ulteriore precisazione, la certificazione all’uso degli esplosivi.
Del resto, ciò risulta confermato dalle dichiarazioni contenute nella nota del 26 ottobre 2005 del responsabile del procedimento, il quale, nel rappresentare che la revoca della certificazione all’uso degli esplosivi avrebbe comportato il blocco totale dell’attività estrattiva da parte della ricorrente (quindi anche sulla parte di area regolarmente autorizzata), ha poi confermato che sul punto è sorta una discussione tra gli organi del procedimento in relazione alla quale è scaturito un disaccordo tra il proponente e l’autorità decidente, a riprova del fatto che la previsione limitativa, seppure oggetto di discussione, è stato il frutto di una chiara volontà dell’amministrazione di procedere al blocco totale dell’attività della ricorrente.
4. Ciò posto, può ora passarsi a valutare la sussistenza dei requisiti per disporre il risarcimento dei danni.
4.1 In via preliminare, può essere in questa sede superato il problema della c.d. “pregiudizialità amministrativa” posto che il Comune resistente, sebbene in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4018/2005 che ha sospeso l’esecuzione della sentenza n. 4876/2005, ha proceduto alla revoca della determinazione n. 112/2005 con cui era stato disposto il ritiro della certificazione all’utilizzo degli esplosivi da parte della ricorrente.
Il Collegio ritiene, infatti, di dover condividere le argomentazioni svolte dalla giurisprudenza con riferimento ai rapporti tra pregiudiziale amministrativa e adozione di atti in autotutela da parte dell’amministrazione.
La predetta giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2008, n. 1137) afferma che non sussistono preclusioni al risarcimento del danno, quando il provvedimento lesivo sia stato caducato dall’Amministrazione in via di autotutela, con efficacia sia “ex nunc” che “ex tunc” (ovvero con effetti retroattivi o meno, a seconda che l’atto rimosso sia giudicato ab origine invalido, o venga semplicemente revocato, come nel caso di specie, per sopravvenuta insussistenza dei relativi presupposti).
Né a ciò osta il fatto che il provvedimento di revoca sia stato adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare anche perché, come già precisato, la determinazione n. 112 è stata adottata il 2 agosto 2005 mentre il provvedimento di revoca è stato emanato il 3 ottobre 2005 in pendenza comunque dei termini decadenziali per impugnare il primo atto, tanto che l’eventuale proposizione del ricorso, per l’annullamento della determinazione n. 112/2005, si sarebbe rivelata inutile ai fini della pronuncia demolitoria.
Né può ritenersi, anche alla luce delle pronunce di segno contrastante del giudice ordinario (per tutte, Cass, SS.UU. n. 13659 e 13660/2006) e di quello amministrativo (Cons. St., Ad. Plenaria, n. 12/2007), che il soggetto danneggiato, a fronte dell’eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento ritenuto lesivo (anche attraverso un atto di revoca in autotutela), debba comunque proporre un ricorso volto all’annullamento dell’atto lesivo ai soli fini del risarcimento danni, posto che tale accorgimento si porrebbe in contrasto con i principi di effettività della tutela giurisdizionale oltre che provocare un ingiustificato aggravio nei confronti dell’interessato derivante dalla difficoltà di accedere ai sistemi di tutela giurisdizionale (nel caso di specie, di natura risarcitoria).
4.2 Ciò posto con riferimento alla pregiudizialità, con riferimento alla sussistenza dei presupposti del risarcimento danni di cui all’art. 2043 c.c., va precisato quanto segue:
- per quanto riguarda il nesso di causalità, non è dubitabile che i danni provocati dal blocco dell’attività siano diretta ed immediata conseguenza della determinazione comunale n. 112/2005. Al riguardo, deve sin d’ora osservarsi che il provvedimento del 10 agosto 2005 con cui la Questura di Roma ha vietato alla ricorrente l’acquisto di materiale esplosivo costituisce un adempimento meramente consequenziale della revoca contenuta nella determinazione comunale, nel senso che l’autorità di pubblica sicurezza ha adottato un atto vincolato ovvero non aveva altra scelta che conformarsi alle prescrizioni del Comune resistente, dal che non può discendere alcuna diretta responsabilità in capo alla Questura in ordine ai danni causati alla ricorrente;
- risulta provata anche l’ingiustizia del danno atteso che non sussistono dubbi sul fatto che la ricorrente, in forza dell’autorizzazione concessa a suo tempo per l’attività di escavazione nella zona originaria della cava e non in quella per la quale è stato legittimamente negato l’ampliamento, era titolare di un interesse oppositivo meritevole di tutela leso dalla determinazione comunale n. 112/2005 (di revoca della certificazione all’uso degli esplosivi). In altre parole, posto che non vi è alcun motivo per giustificare l’adozione del provvedimento di revoca della certificazione all’uso degli esplosivi che costituisce la modalità principale per procedere all’escavazione nella parte autorizzata, la determinazione comunale, in questa parte, non è immune da vizi di legittimità che costituiscono il presupposto, insieme all’assenza di elementi di giustificazione, della configurabilità del danno in termini di ingiustizia;
- con riferimento all’elemento soggettivo (colpa dell’amministrazione intesa come apparato), deve poi ritenersi che, rispetto alla sussistenza di elementi presuntivi che fanno supporre ed emergere la colpa della P.A. (per tutte, Cons. St., sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514 e 9 novembre 2006, n. 6607), il Comune resistente non ha apportato elementi tali da emergere nella fattispecie un’ipotesi di errore scusabile derivante, ad esempio, dalla situazione di fatto ovvero dalla difficoltà di interpretazione derivante dalla sentenza di primo grado n. 4876/2005 alla quale, con la determinazione comunale n. 112/2005, si è inteso dare esecuzione. Emerge, invero, dagli atti di causa (vedi – come detto – la relazione del responsabile del procedimento del 26 ottobre 2005) che, sul punto, è sorta una discussione tra gli organi del procedimento avente ad oggetto proprio il rischio che la revoca della certificazione all’uso degli esplosivi avrebbe comportato il blocco totale dell’attività estrattiva da parte della ricorrente e che, nonostante sia scaturito un disaccordo tra il proponente e l’autorità decidente, quest’ultimo ha comunque adottato la previsione limitativa, frutto quindi di una chiara volontà dell’amministrazione di procedere al blocco totale dell’attività della ricorrente.
Pertanto, l’illegittimità della determinazione comunale (che ha inciso anche su un’attività regolarmente autorizzata e non solo su quella in ampliamento non autorizzata) e la circostanza che l’adozione dell’atto di revoca della certificazione all’uso degli esplosivi non è stato il frutto di un errore bensì la manifestazione della chiara volontà di procedere al blocco totale dell’attività fanno deporre per la sussistenza, nella fattispecie in esame, della colpa dell’amministrazione comunale, elemento che concorre al riconoscimento della responsabilità ex art. 2043 c.c..
4.3 Ciò posto dal punto di vista dell’an, con riferimento al quantum (che la ricorrente ha quantificato in complessivi euro 326.652,90 per mancato guadagno, costo dei salari e contributi, mancato ammortamento e quota di affitto del terreno), va invece osservato che la suddetta determinazione non può essere condivisa in ragione della sussistenza nel caso di specie delle fattispecie di cui all’art. 1227, comma 2, c.c. (concorso di colpa del danneggiato) e della stessa evoluzione della vicenda, che fa emergere un’ipotesi di “compensatio lucri cum damno”.
Con riferimento al primo aspetto, va invero osservato che, fino all’adozione degli atti di revoca del 3 ottobre 2005 e del 9 novembre 2005, la ricorrente non ha posto in essere alcuna iniziativa (non necessariamente giurisdizionale ma anche solo partecipativa) in modo tale da far comprendere al Comune resistente l’errore in cui era incorso e del danno che la reiterazione della condotta stava causando all’attività della società regolarmente autorizzata. Del resto, non può essere sottaciuto - sebbene ciò non sia in grado di escludere la responsabilità del Comune resistente - che la stessa amministrazione, una volta ricevuta la comunicazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso in data 30 agosto 2005 la sentenza di primo grado n. 4876/2005, ha subito comunicato in data 22 settembre 2005 la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato anche alla revoca del divieto all’uso degli esplosivi. La tempestività dell’amministrazione resistente ad adeguarsi ai dettami di una pronuncia giurisdizionale non può non avere effetti nella valutazione del quantum del risarcimento dei danni.
Ai fini della quantificazione del danno, non può altresì non considerarsi l’evoluzione dell’intera vicenda in quanto, a fronte delle risultanze processuali riguardanti la parte di cava in ampliamento non autorizzata sfociata nella decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 14 febbraio 2007 n. 620 (che ha quindi ritenuto legittimo il diniego all’ampliamento della area di escavazione richiesta dalla ricorrente), la società Valle Romanella ha, comunque, utilizzato l’area in ampliamento – secondo quanto emerge dalle risultanze di causa - dal momento della presentazione della domanda (30 aprile 1993) fino alla pronuncia definitiva del giudice di appello (febbraio 2007), con l’unica soluzione di continuità rappresentata dall’adozione della determinazione comunale n. 112 del 2 agosto 2005 e del provvedimento della Questura di Roma del 10 agosto 2005 (e tale fermo – come detto - si è protratto fino al 9 novembre 2005).
Ora, a fronte del blocco dell’attività dal 10 agosto al 9 novembre 2005, la ricorrente ha comunque utilizzato per molti anni un’area non autorizzata arrivando così, verosimilmente, a vedere riconosciuti introiti che, in assenza del controversia nata sulla vicenda e sulla quale la ricorrente è stata dichiarata soccombente, non avrebbe invece ottenuto.
Ciò posto, non resta al Collegio che rifarsi ai criteri di quantificazione equitativa del danno previsti dall’art. 1226 c.c..
Al riguardo, il Collegio reputa congruo riconoscere alla ricorrente, su base equitativa, la somma di euro 7000,00 (settemila/00) a titolo di risarcimento danni che il Comune di Monte Compatri dovrà corrispondere entro 60 gg. dalla notifica ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.
In caso di mancato corresponsione a quella data della somma suddetta, sull’importo sopra liquidato cominceranno a decorrere gli interessi legali fino alla data di effettivo soddisfo.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto ed il Comune di Monte Compatri deve essere condannato al ristoro dei danni nei confronti della società ricorrente come quantificati nel precedente punto 4.3.
6. Le spese di giudizio sono liquidate in dispositivo e poste a carico del Comune di Monte Compatri.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Seconda Ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, condanna il Comune di Monte Compatri al risarcimento dei danni nei confronti della società Valle Romanella come quantificati in parte motiva.
Condanna il Comune resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA.
Spese compensate con riferimento invece alla Questura di Roma.
Contributo unificato ex DPR n. 115/2002 a carico del Comune resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2008, con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli - Presidente
Giuseppe Chinè – Componente
Daniele Dongiovanni – Componente est.

 

I testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

Bruno E.G. Fuoco

Manuale dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.

Guida all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

Maggioli

*****************************************************************

Pensieri dal web

Siete tristi e tormentati: cercate di capire che questo stato è come una materia avvelenata che avete ricevuto e che non dovete accettare senza reagire. Invece di aspettare che scompaia da solo, lavorate su questo tormento, questo dispiacere per sbarazzarvene o trasformarlo. Il vero alchimista è colui che è abituato a considerare tutti gli avvenimenti che gli si presentano come una materia prima, informe, che egli deve elaborare. È in questo modo che diventa forte e potente, mentre colui che resta passivo, che non reagisce, è un povero infelice che sarà malmenato e schiacciato per tutta la vita.
Anche i nostri istinti e i nostri impulsi egoisti rappresentano una materia che non dobbiamo lasciare allo stato bruto: bisogna pensare ad aggiungervi un elemento che darà loro una dimensione spirituale. Siccome la materia non è altro che la condensazione di un'energia, spetta all'uomo occuparsi della trasformazione di questa energia e allora egli entra nel campo dell'alchimia."
(Omraam Mikhaël Aïvanhov).

 

Contattaci © Rassegna autotutela amministrativa 2008