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Massime
Rilevato
che in data antecedente alla nomina dei quattro membri esterni,
il Preside della Facoltà (organo incompetente) aveva
comunque comunicato i nominativi dei docenti designati dalla
facoltà, la “ratifica” da parte del Consiglio
di Facoltà, quale strumento volto ad approvare l’operato
del Preside, è legittima.
Dalla
convalida si differenzia la ratifica, che è l'atto
con il quale l'organo competente si appropria dell'atto emesso
da parte di un organo incompetente.
In
ogni caso, sia per la convalida che per la ratifica vale la
regola che gli atti di convalescenza, secondo principi desumibili
anche dal codice civile (artt. 1399 e 1444), devono contenere
la menzione dell'atto da convalidare, la indicazione del vizio
che lo inficia, e una chiara manifestazione della volontà
di eliminare il vizio (animus convalidandi).
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T.A.R.
Lazio Roma Sez. III, 12-06-2008, n. 5792
REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione Terza
Composto dai Signori Magistrati:
Stefano BACCARINI Presidente
Domenico LUNDINI Componente
Alessandro TOMASSETTI Componente-Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2853/2007 proposto dal sig. Andrea CRISANTI,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marino Marini e Giada
Bernardi ed elett.te dom.to presso lo studio degli stessi
in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3;
C O N T R O
- Ministero dell’università e della Ricerca Scientifica,
in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dalla Avvocatura dello Stato;
- l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata
e difesa dalla Avvocatura dello Stato;
- Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di 1 posto di Professore ordinario
di cui all’atto impugnato;
- prof. Carla Andreani, rappresentata e difesa, congiuntamente
e disgiuntamente, dal prof. avv. Eugenio Piccozza e dal prof.
avv. Annalisa Di Giovanni, ed elett.te dom.ta presso il loro
studio in Roma, via di San Basilio n. 61
PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
- del decreto del Rettore dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” n. 3379/2006 del 29
dicembre 2006, notificato al ricorrente in data 12 gennaio
2007, di approvazione degli atti della commissione giudicatrice
per la procedura di valutazione comparativa di 1 posto di
professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
FIS/03, nella quale è risultata vincitrice la candidata
Carla Andreani, nonché di tutti gli atti preliminari,
connessi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi atti.
Vista la costituzione della Amministrazione resistente e della
controinteressata.
Visti gli atti tutti di causa.
Designato Relatore il Primo Referendario Alessandro Tomassetti.
Udite le parti, come da verbale, alla pubblica udienza del
2 aprile 2008.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso n. 2853/2007, notificato in data 12 marzo 2007
e depositato il 3 aprile 2007, il ricorrente impugnava gli
atti di cui in epigrafe deducendo la illegittimità
degli stessi per i motivi meglio indicati nel ricorso.
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione resistente
ed il controinteressato deducendo la infondatezza del ricorso
e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 1779/2007 di questa Sezione veniva respinta
la richiesta di sospensione di efficacia degli atti impugnati.
Con ordinanza n. 4368/2007 il Consiglio di Stato, in riforma
della ordinanza di rigetto, accoglieva l’istanza cautelare
richiesta in primo grado.
All’udienza del 2 aprile 2008 il ricorso veniva trattenuto
in decisione.
Il ricorso è infondato.
Con una prima censura il ricorrente rileva la illegittimità
degli atti impugnati per vizio del procedimento di nomina
della Commissione; deduce, in particolare, come la procedura
di composizione della Commissione esaminatrice – regolata
dal d.P.R. n. 117/2000 – prescriva quale nomina prioritaria
in ordine temporale quella del professore ordinario facente
parte dell’Ateneo che ha bandito la procedura di valutazione
comparativa; solo successivamente a tale nomina è prevista
l’elezione degli altri commissari (si veda, sul punto,
l’art. 3, commi 1, 2 e 3, D.P.R. n. 117/2000 “1.
Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative
per la copertura di posti di ricercatore, professore associato
e professore ordinario sono costituite mediante designazione
di un componente da parte del consiglio della facoltà
che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti
componenti. Per ciascuna procedura di valutazione comparativa
è costituita, con decreto rettorale di nomina, una
distinta commisione giudicatrice. 2. Possono essere componenti
delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito
la nomina a ordinario e di professori associati che hanno
conseguito la conferma, nonché i ricercatori confermati.
La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce
obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di
forza maggiore. 3. Il componente designato è scelto,
prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 1,
con deliberazione del consiglio di facoltà. Per le
valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario,
il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta
ai soli professori ordinari, designa un professore ordinario.
Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore
associato, il consiglio di facoltà, nella composizione
ristretta ai soli professori ordinari e associati, designa
un professore ordinario o associato. Per le valutazioni comparative
concernenti posti di ricercatore, il consiglio di facoltà,
nella composizione comprendente i professori ordinari e associati,
nonché i ricercatori, designa un professore ordinario
o associato. I professori designati, anche appartenenti ad
altra facoltà o università, devono afferire
al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero
in mancanza di designabili, ai settori affini preventivamente
determinati con decreto del Ministro su proposta del consiglio
universitario nazionale. Ai componenti designati si applicano
le incompatibilità previste dalla normativa vigente
per l'elettorato passivo. Gli atti di competenza del rettore
sono adottati dal pro-rettore vicario per le procedure in
cui il rettore sia componente designato delle commissioni
giudicatrici”).
Nella fattispecie oggetto di ricorso, al contrario “l’iter
di nomina della Commissione giudicatrice si svolgeva in maniera
del tutto contraria alla legge. Infatti, l’elezione
relativa ai 4 membri esterni si tenevano, secondo le date
indicate nella circolare ministeriale, dal giorno 26.06.06
al giorno 5.07.06, mentre, la nomina del Prof. M. De Crescenzi
veniva formalizzata solo in data 6 luglio 2006 e formalmente
indicata quale ‘ratifica’. E’ chiaro ed
evidente come il termine ‘ratifica’ indichi la
conferma di una decisione presa in precedenza e come, nel
caso di specie, non sussisteva, allo stato, nessuna decisione
(o nomina) da ratificare” (pag. 5 del ricorso).
L’assunto è infondato.
Rileva il Collegio come il provvedimento adottato dal Consiglio
di Facoltà in data 6 luglio 2006 - qualificato quale
atto di ‘ratifica’ - abbia avuto quale effetto
quello di operare la convalescenza del vizio di incompetenza
relativa per il tramite della appropriazione dell’atto
emesso dall’organo incompetente da parte dell’organo
munito di competenza.
Occorre, infatti, osservare come in data 17 maggio 2006 –
e, quindi, antecedentemente alla data di nomina dei quattro
membri esterni – il Preside della Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali comunicava, con lettera
prot. n. 646/C15 diretta alla Divisione II dell’Amministrazione
ed avente ad oggetto “Nomina commissari – Valutazioni
comparative”, i nominativi dei docenti designati dalla
facoltà, tra i quali quello del prof. De Crescenzi,
rinviando la formale approvazione della nomina ad opera del
Consiglio di facoltà per la seduta fissata il giorno
successivo.
Il Consiglio di Facoltà, tuttavia, sia alla data del
18 maggio 2006, sia a quella del 15 giugno 2006, non poteva
deliberare in relazione alle materie indicate nell’ordine
del giorno a causa della mancanza del numero legale; soltanto
in data 6 luglio 2006, in considerazione del raggiungimento
del numero legale, il Consiglio di Facoltà provvedeva,
quindi, a ‘ratificare’ la avvenuta designazione
ad opera del Preside dei commissari per le valutazioni comparative
a posti di professore ordinario.
Occorre, dunque, sottolineare, da un lato la sussistenza di
una vera e propria designazione - seppure illegittima sotto
il profilo della violazione delle disposizioni dettate in
tema di competenza - del docente indicato dalla facoltà
ad opera del Preside ed in data antecedente allo svolgimento
delle elezioni relative ai quattro membri esterni e, dall’altro,
l’avvenuta convalescenza dell’atto viziato con
effetto retroattivo.
Sotto tale profilo - prescindendo dall’esattezza della
formale qualificazione data all’atto del Consiglio di
Facoltà - appaiono sussistenti i presupposti necessari
ai fini della convalescenza del vizio di incompetenza relativa,
cioè della convalida ed in particolare: a) la menzione
dell’atto da ‘convalidare’; b) l’indicazione
del tipo di vizio che inficia l’atto stesso; c) l’animus
convalidandi (si veda, sul punto, anche Cons. Stato, Sez.
IV, 14 dicembre 2004, n. 7941 “Il Collegio ritiene di
dover richiamare i principi generali dell'atto amministrativo,
in quanto la convalida è un atto di manifestazione
di volontà da parte della medesima autorità
amministrativa che ha emanato l'atto invalido, intesa ad eliminare
il vizio da cui lo stesso è inficiato. Dalla convalida
si differenzia la ratifica, che è l'atto con il quale
l'organo competente si appropria dell'atto emesso da parte
di un organo incompetente. In presenza di appropriazione,
da parte dell'organo che sarebbe stato competente, dell'atto
viziato da incompetenza (perché emesso da organo incompetente,
il Presidente in luogo della Giunta), più propriamente
si tratterebbe di ratifica (ammessa per la incompetenza relativa).
In ogni caso, sia per la convalida che per la ratifica (entrambe
ammesse in pendenza del ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art.
6 L.249/1968), vale la regola che gli atti di convalescenza,
secondo principi desumibili anche dal codice civile (artt.
1399 e 1444), devono contenere la menzione dell'atto da convalidare,
la indicazione del vizio che lo inficia, e una chiara manifestazione
della volontà di eliminare il vizio (animus convalidandi),
tutti requisiti che non sono desumibili dalla semplice delibera
di proseguire il giudizio e di proporre appello a difesa dell'atto
impugnato in primo grado e annullato in sentenza (anzi, la
difesa della legittimità dell'operato dell'amministrazione,
in mancanza di graduazione subordinata dei motivi di appello,
si concreta proprio nella insistenza sulla sua validità
ab origine)”).
In particolare, alcun dubbio sussiste in ordine alla menzione,
da parte dell’organo competente nell’ambito del
verbale n. 7 in data 6 luglio 2006, del provvedimento viziato
ed in particolare della designazione del prof. De Crescenzi
quale commissario per la valutazione comparativa relativa
al settore scientifico-disciplinare FIS/03.
In merito, poi, alla menzione del tipo di vizio oggetto dell’atto
di ratifica, occorre rilevare come il Consiglio di Facoltà
abbia espressamente indicato – sia nell’ordine
del giorno, sia all’interno del verbale – la “ratifica”
quale strumento volto ad approvare l’operato del Preside
nella designazione dei commissari per le valutazioni comparative.
Non v’è dubbio, allora, in ordine alla consapevolezza,
da parte del Consiglio di Facoltà, della esistenza
di un atto viziato sotto il profilo della legittimazione ad
agire e della necessità di operare non già per
il tramite dell’ordinario strumento a disposizione del
Consiglio di Facoltà (designazione ex art. 3 D.P.R.
n. 117/2000) quanto, piuttosto, attraverso un atto di convalescenza
teso a sanare gli effetti di un precedente atto viziato (quanto
allo strumento utilizzato - atto di convalida - si veda Cons.
Stato, Sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2894 “la ratifica,
nel diritto amministrativo una particolare ipotesi di convalida
dell'atto annullabile, viziato dal vizio di incompetenza,
diversamente dalla rinnovazione, presuppone la sussistenza
di un provvedimento, sì viziato come detto (per incompetenza
c.d. relativa), ma pur sempre valido ed efficace; la ratifica,
come ogni forma di convalida, ha efficacia retroattiva, limitandosi
a sanare il vizio di incompetenza (relativo) che inficia il
provvedimento. Non trova pertanto applicazione quando il provvedimento
sia stato annullato in forza di sentenza amministrativa esecutiva
che, sebbene non ancora passata in giudicato, non è
stata nemmeno oggetto di sospensione cautelare da parte del
giudice d'appello ( in termini, Cons.St., ad plen., 9 marzo
1984 n. 5; Id. sez. IV, 30 aprile 1999 n. 749). L'esercizio
del potere di convalida mediante ratifica spettante all'organo
competente, di cui all'art. 6 L. 18.3.1968, n. 249, sana con
efficacia retroattiva l'atto viziato da incompetenza relativa,
ancorché quest'ultimo sia oggetto di ricorso giurisdizionale
pendente, ma solo fino a quando non ne sia intervenuto l'annullamento
(in tal sens, C. Stato, IV, 28.2.2005, n. 739)”.
Da ultimo, quanto all’animus convalidandi, è
sufficiente osservare come uno dei punti all’ordine
del giorno del Consiglio di Facoltà del 6 luglio 2006
fosse proprio la c.d. ‘ratifica’ della designazione
dei commissari ad opera del Preside, ratifica approvata poi
all’unanimità.
Con una seconda censura la parte ricorrente deduce la illegittimità
degli atti impugnati sotto il profilo dell’eccesso di
potere e della disparità di trattamento.
Afferma il ricorrente come “tanto il provvedimento impugnato
tanto l’iter che lo ha preceduto risultino essere palesemente
illegittimi e contra legem anche in riferimento alla valutazione
comparativa eseguita dai commissari relativamente alla valutazione
dell’attività didattica svolta dalla Prof.ssa
Andriani” (pag. 6 del ricorso).
La censura è infondata.
Rileva preliminarmente il Collegio come il giudizio della
Commissione giudicatrice di un concorso a professore universitario,
in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità
scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione
della discrezionalità tecnica riservata dalla legge
al suddetto organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo
specifiche competenze solo da esso possedute, non possono
essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità,
al quale spetta solo verificare se il procedimento, a conclusione
del quale il suddetto giudizio è stato formulato, è
conforme - come nella fattispecie oggetto di giudizio - al
parametro normativo non risulta inficiato da vizi di manifesta
illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei
fatti (Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5095; Id.,
11 marzo 2003, n. 1309; Id., 12 febbraio 2001, n. 664; T.A.R.
Bari, sez. I, 7 febbraio 2005, n. 367; Id., 1 ottobre 2002,
n. 4176; T.A.R. Pescara, 22 maggio 2003, n. 555; T.A.R. Palermo,
sez. I, 22 gennaio 2004, n. 161).
In particolare, quanto alla fattispecie oggetto del presente
ricorso, occorre osservare come la Commissione di concorso
abbia preso in considerazione tutti gli elementi utili ai
fini della valutazione comparativa ponendo in essere un giudizio
complessivo dei titoli scientifici, didattici e di carriera
posseduti dal singolo candidato.
In tale prospettiva, dunque, non appare decisivo il rilievo,
sollevato in sede di ricorso, in ordine alla “non corrispondenza
di quanto indicato dalla prof.ssa Carla Andreani nel proprio
curriculum in merito alla didattica dichiarata dalla stessa
all’atto della presentazione della domanda di ammissione
al concorso”.
Posto, infatti, che il giudizio della commissione di concorsi
a cattedra appare sindacabile soltanto laddove le operazioni
valutative manifestino illogicità o perplessità
valutative evidenti e gravi, sembra decisivo il rilievo secondo
cui gli atti di gara non evidenziano alcuna manifesta illogicità
del procedimento valutativo seguito dalla commissione, che,
peraltro, motiva le sue conclusioni nella complessiva valutazione
della posizione assunta dalla professoressa Andreani.
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è
infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi,
possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione
Terza, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 2
aprile 2008.
- Stefano Baccarini, Presidente;
- Alessandro Tomassetti, Primo Referendario - estensore.
I
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