Questioni

La procedura di composizione della Commissione esaminatrice – regolata dal d.P.R. n. 117/2000 – prescrive quale nomina prioritaria in ordine temporale quella del professore ordinario facente parte dell’Ateneo che ha bandito la procedura di valutazione comparativa; solo successivamente a tale nomina è prevista l’elezione degli altri commissari

Se in contrasto con la citata normativa, avviene in primis l'elezione relativa ai 4 membri esterni, è legittimo procedere successivamente alla nomina del Professore Ordinario a titolo di ratifica?

Qual è la distinzione tra convalida e ratifica?

Massime


Rilevato che in data antecedente alla nomina dei quattro membri esterni, il Preside della Facoltà (organo incompetente) aveva comunque comunicato i nominativi dei docenti designati dalla facoltà, la “ratifica” da parte del Consiglio di Facoltà, quale strumento volto ad approvare l’operato del Preside, è legittima.

Dalla convalida si differenzia la ratifica, che è l'atto con il quale l'organo competente si appropria dell'atto emesso da parte di un organo incompetente.

In ogni caso, sia per la convalida che per la ratifica vale la regola che gli atti di convalescenza, secondo principi desumibili anche dal codice civile (artt. 1399 e 1444), devono contenere la menzione dell'atto da convalidare, la indicazione del vizio che lo inficia, e una chiara manifestazione della volontà di eliminare il vizio (animus convalidandi).

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 12-06-2008, n. 5792

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione Terza
Composto dai Signori Magistrati:
Stefano BACCARINI Presidente
Domenico LUNDINI Componente
Alessandro TOMASSETTI Componente-Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2853/2007 proposto dal sig. Andrea CRISANTI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marino Marini e Giada Bernardi ed elett.te dom.to presso lo studio degli stessi in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3;
C O N T R O
- Ministero dell’università e della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura dello Stato;
- l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura dello Stato;
- Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di Professore ordinario di cui all’atto impugnato;
- prof. Carla Andreani, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal prof. avv. Eugenio Piccozza e dal prof. avv. Annalisa Di Giovanni, ed elett.te dom.ta presso il loro studio in Roma, via di San Basilio n. 61
PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
- del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” n. 3379/2006 del 29 dicembre 2006, notificato al ricorrente in data 12 gennaio 2007, di approvazione degli atti della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di 1 posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare FIS/03, nella quale è risultata vincitrice la candidata Carla Andreani, nonché di tutti gli atti preliminari, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi atti.
Vista la costituzione della Amministrazione resistente e della controinteressata.
Visti gli atti tutti di causa.
Designato Relatore il Primo Referendario Alessandro Tomassetti.
Udite le parti, come da verbale, alla pubblica udienza del 2 aprile 2008.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso n. 2853/2007, notificato in data 12 marzo 2007 e depositato il 3 aprile 2007, il ricorrente impugnava gli atti di cui in epigrafe deducendo la illegittimità degli stessi per i motivi meglio indicati nel ricorso.
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione resistente ed il controinteressato deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 1779/2007 di questa Sezione veniva respinta la richiesta di sospensione di efficacia degli atti impugnati.
Con ordinanza n. 4368/2007 il Consiglio di Stato, in riforma della ordinanza di rigetto, accoglieva l’istanza cautelare richiesta in primo grado.
All’udienza del 2 aprile 2008 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Con una prima censura il ricorrente rileva la illegittimità degli atti impugnati per vizio del procedimento di nomina della Commissione; deduce, in particolare, come la procedura di composizione della Commissione esaminatrice – regolata dal d.P.R. n. 117/2000 – prescriva quale nomina prioritaria in ordine temporale quella del professore ordinario facente parte dell’Ateneo che ha bandito la procedura di valutazione comparativa; solo successivamente a tale nomina è prevista l’elezione degli altri commissari (si veda, sul punto, l’art. 3, commi 1, 2 e 3, D.P.R. n. 117/2000 “1. Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la copertura di posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario sono costituite mediante designazione di un componente da parte del consiglio della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Per ciascuna procedura di valutazione comparativa è costituita, con decreto rettorale di nomina, una distinta commisione giudicatrice. 2. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario e di professori associati che hanno conseguito la conferma, nonché i ricercatori confermati. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. 3. Il componente designato è scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio di facoltà. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari, designa un professore ordinario. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore associato, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari e associati, designa un professore ordinario o associato. Per le valutazioni comparative concernenti posti di ricercatore, il consiglio di facoltà, nella composizione comprendente i professori ordinari e associati, nonché i ricercatori, designa un professore ordinario o associato. I professori designati, anche appartenenti ad altra facoltà o università, devono afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero in mancanza di designabili, ai settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro su proposta del consiglio universitario nazionale. Ai componenti designati si applicano le incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'elettorato passivo. Gli atti di competenza del rettore sono adottati dal pro-rettore vicario per le procedure in cui il rettore sia componente designato delle commissioni giudicatrici”).
Nella fattispecie oggetto di ricorso, al contrario “l’iter di nomina della Commissione giudicatrice si svolgeva in maniera del tutto contraria alla legge. Infatti, l’elezione relativa ai 4 membri esterni si tenevano, secondo le date indicate nella circolare ministeriale, dal giorno 26.06.06 al giorno 5.07.06, mentre, la nomina del Prof. M. De Crescenzi veniva formalizzata solo in data 6 luglio 2006 e formalmente indicata quale ‘ratifica’. E’ chiaro ed evidente come il termine ‘ratifica’ indichi la conferma di una decisione presa in precedenza e come, nel caso di specie, non sussisteva, allo stato, nessuna decisione (o nomina) da ratificare” (pag. 5 del ricorso).
L’assunto è infondato.
Rileva il Collegio come il provvedimento adottato dal Consiglio di Facoltà in data 6 luglio 2006 - qualificato quale atto di ‘ratifica’ - abbia avuto quale effetto quello di operare la convalescenza del vizio di incompetenza relativa per il tramite della appropriazione dell’atto emesso dall’organo incompetente da parte dell’organo munito di competenza.
Occorre, infatti, osservare come in data 17 maggio 2006 – e, quindi, antecedentemente alla data di nomina dei quattro membri esterni – il Preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali comunicava, con lettera prot. n. 646/C15 diretta alla Divisione II dell’Amministrazione ed avente ad oggetto “Nomina commissari – Valutazioni comparative”, i nominativi dei docenti designati dalla facoltà, tra i quali quello del prof. De Crescenzi, rinviando la formale approvazione della nomina ad opera del Consiglio di facoltà per la seduta fissata il giorno successivo.
Il Consiglio di Facoltà, tuttavia, sia alla data del 18 maggio 2006, sia a quella del 15 giugno 2006, non poteva deliberare in relazione alle materie indicate nell’ordine del giorno a causa della mancanza del numero legale; soltanto in data 6 luglio 2006, in considerazione del raggiungimento del numero legale, il Consiglio di Facoltà provvedeva, quindi, a ‘ratificare’ la avvenuta designazione ad opera del Preside dei commissari per le valutazioni comparative a posti di professore ordinario.
Occorre, dunque, sottolineare, da un lato la sussistenza di una vera e propria designazione - seppure illegittima sotto il profilo della violazione delle disposizioni dettate in tema di competenza - del docente indicato dalla facoltà ad opera del Preside ed in data antecedente allo svolgimento delle elezioni relative ai quattro membri esterni e, dall’altro, l’avvenuta convalescenza dell’atto viziato con effetto retroattivo.
Sotto tale profilo - prescindendo dall’esattezza della formale qualificazione data all’atto del Consiglio di Facoltà - appaiono sussistenti i presupposti necessari ai fini della convalescenza del vizio di incompetenza relativa, cioè della convalida ed in particolare: a) la menzione dell’atto da ‘convalidare’; b) l’indicazione del tipo di vizio che inficia l’atto stesso; c) l’animus convalidandi (si veda, sul punto, anche Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7941 “Il Collegio ritiene di dover richiamare i principi generali dell'atto amministrativo, in quanto la convalida è un atto di manifestazione di volontà da parte della medesima autorità amministrativa che ha emanato l'atto invalido, intesa ad eliminare il vizio da cui lo stesso è inficiato. Dalla convalida si differenzia la ratifica, che è l'atto con il quale l'organo competente si appropria dell'atto emesso da parte di un organo incompetente. In presenza di appropriazione, da parte dell'organo che sarebbe stato competente, dell'atto viziato da incompetenza (perché emesso da organo incompetente, il Presidente in luogo della Giunta), più propriamente si tratterebbe di ratifica (ammessa per la incompetenza relativa). In ogni caso, sia per la convalida che per la ratifica (entrambe ammesse in pendenza del ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 6 L.249/1968), vale la regola che gli atti di convalescenza, secondo principi desumibili anche dal codice civile (artt. 1399 e 1444), devono contenere la menzione dell'atto da convalidare, la indicazione del vizio che lo inficia, e una chiara manifestazione della volontà di eliminare il vizio (animus convalidandi), tutti requisiti che non sono desumibili dalla semplice delibera di proseguire il giudizio e di proporre appello a difesa dell'atto impugnato in primo grado e annullato in sentenza (anzi, la difesa della legittimità dell'operato dell'amministrazione, in mancanza di graduazione subordinata dei motivi di appello, si concreta proprio nella insistenza sulla sua validità ab origine)”).
In particolare, alcun dubbio sussiste in ordine alla menzione, da parte dell’organo competente nell’ambito del verbale n. 7 in data 6 luglio 2006, del provvedimento viziato ed in particolare della designazione del prof. De Crescenzi quale commissario per la valutazione comparativa relativa al settore scientifico-disciplinare FIS/03.
In merito, poi, alla menzione del tipo di vizio oggetto dell’atto di ratifica, occorre rilevare come il Consiglio di Facoltà abbia espressamente indicato – sia nell’ordine del giorno, sia all’interno del verbale – la “ratifica” quale strumento volto ad approvare l’operato del Preside nella designazione dei commissari per le valutazioni comparative.
Non v’è dubbio, allora, in ordine alla consapevolezza, da parte del Consiglio di Facoltà, della esistenza di un atto viziato sotto il profilo della legittimazione ad agire e della necessità di operare non già per il tramite dell’ordinario strumento a disposizione del Consiglio di Facoltà (designazione ex art. 3 D.P.R. n. 117/2000) quanto, piuttosto, attraverso un atto di convalescenza teso a sanare gli effetti di un precedente atto viziato (quanto allo strumento utilizzato - atto di convalida - si veda Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2894 “la ratifica, nel diritto amministrativo una particolare ipotesi di convalida dell'atto annullabile, viziato dal vizio di incompetenza, diversamente dalla rinnovazione, presuppone la sussistenza di un provvedimento, sì viziato come detto (per incompetenza c.d. relativa), ma pur sempre valido ed efficace; la ratifica, come ogni forma di convalida, ha efficacia retroattiva, limitandosi a sanare il vizio di incompetenza (relativo) che inficia il provvedimento. Non trova pertanto applicazione quando il provvedimento sia stato annullato in forza di sentenza amministrativa esecutiva che, sebbene non ancora passata in giudicato, non è stata nemmeno oggetto di sospensione cautelare da parte del giudice d'appello ( in termini, Cons.St., ad plen., 9 marzo 1984 n. 5; Id. sez. IV, 30 aprile 1999 n. 749). L'esercizio del potere di convalida mediante ratifica spettante all'organo competente, di cui all'art. 6 L. 18.3.1968, n. 249, sana con efficacia retroattiva l'atto viziato da incompetenza relativa, ancorché quest'ultimo sia oggetto di ricorso giurisdizionale pendente, ma solo fino a quando non ne sia intervenuto l'annullamento (in tal sens, C. Stato, IV, 28.2.2005, n. 739)”.
Da ultimo, quanto all’animus convalidandi, è sufficiente osservare come uno dei punti all’ordine del giorno del Consiglio di Facoltà del 6 luglio 2006 fosse proprio la c.d. ‘ratifica’ della designazione dei commissari ad opera del Preside, ratifica approvata poi all’unanimità.
Con una seconda censura la parte ricorrente deduce la illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo dell’eccesso di potere e della disparità di trattamento.
Afferma il ricorrente come “tanto il provvedimento impugnato tanto l’iter che lo ha preceduto risultino essere palesemente illegittimi e contra legem anche in riferimento alla valutazione comparativa eseguita dai commissari relativamente alla valutazione dell’attività didattica svolta dalla Prof.ssa Andriani” (pag. 6 del ricorso).
La censura è infondata.
Rileva preliminarmente il Collegio come il giudizio della Commissione giudicatrice di un concorso a professore universitario, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, al quale spetta solo verificare se il procedimento, a conclusione del quale il suddetto giudizio è stato formulato, è conforme - come nella fattispecie oggetto di giudizio - al parametro normativo non risulta inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5095; Id., 11 marzo 2003, n. 1309; Id., 12 febbraio 2001, n. 664; T.A.R. Bari, sez. I, 7 febbraio 2005, n. 367; Id., 1 ottobre 2002, n. 4176; T.A.R. Pescara, 22 maggio 2003, n. 555; T.A.R. Palermo, sez. I, 22 gennaio 2004, n. 161).
In particolare, quanto alla fattispecie oggetto del presente ricorso, occorre osservare come la Commissione di concorso abbia preso in considerazione tutti gli elementi utili ai fini della valutazione comparativa ponendo in essere un giudizio complessivo dei titoli scientifici, didattici e di carriera posseduti dal singolo candidato.
In tale prospettiva, dunque, non appare decisivo il rilievo, sollevato in sede di ricorso, in ordine alla “non corrispondenza di quanto indicato dalla prof.ssa Carla Andreani nel proprio curriculum in merito alla didattica dichiarata dalla stessa all’atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso”.
Posto, infatti, che il giudizio della commissione di concorsi a cattedra appare sindacabile soltanto laddove le operazioni valutative manifestino illogicità o perplessità valutative evidenti e gravi, sembra decisivo il rilievo secondo cui gli atti di gara non evidenziano alcuna manifesta illogicità del procedimento valutativo seguito dalla commissione, che, peraltro, motiva le sue conclusioni nella complessiva valutazione della posizione assunta dalla professoressa Andreani.
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2008.
- Stefano Baccarini, Presidente;
- Alessandro Tomassetti, Primo Referendario - estensore.

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Bruno E.G. Fuoco

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