Questioni

Il potere di autotutela deve riconoscersi in capo all’amministrazione anche in presenza di una graduatoria divenuta definitiva a seguito del decorso dei termini previsti senza la presentazione di reclami avverso la graduatoria stessa, qualora dall’esame della documentazione possa rilevarsene la compilazione errata?

Se l’errore è dovuto ad una falsa rappresentazione dei titoli posseduti, la motivazione del ritiro può essere in re ipsa?

Qual è la sorte dei contratti di lavoro già stipulati in violazione della regole di valutazione dei titoli contenuti nella lex specialis del procedimento?

Il lavoratore che abbia espletato le prestazioni ha diritto alla tutela di cui all'art. 2126 c.c.?

Massime

Nel caso in cui il provvedimento amministrativo ampliativo sia stato ottenuto dall’interessato in base ad una falsa rappresentazione della realtà con riguardo alla qualificazione effettiva delle mansioni svolte ai fini della partecipazione a procedure concorsuali, deve ritenersi consentito alla Amministrazione scolastica di esercitare il proprio potere-dovere di autotutela, ritirando l’atto stesso o annullandolo in parte qua, senza necessità di esternare specifiche ragioni di pubblico interesse, che, in tal caso, è sussistente in re ipsa, anche per gli inevitabili riflessi di ordine e economico, in genere conseguenti agli atti di inquadramento illegittimo di pubblici dipendenti.

Il potere di autotutela deve riconoscersi in capo all’Amministrazione anche in presenza di una graduatoria divenuta definitiva a seguito del decorso dei termini previsti senza la presentazione di reclami avverso la graduatoria stessa, qualora dall'esame della documentazione possa rilevarsene la compilazione errata, sussistendo di certo tale potere correttivo di errore materiale o di fatto, anche se non previsto dal bando, senza che si renda necessario al riguardo valutare comparativamente interessi pubblici e privati, per essere l'interesse pubblico all'annullamento insito nel fatto che l'illegittima attribuzione del punteggio continua a esplicare i propri effetti - con attribuzioni di contratti a tempo determinato non legittime - nel tempo, trattandosi di elenco permanente avente efficacia pluriennale.


L’accertata illegittimità dell’inclusione in graduatoria refluisce anche in relazione ai contratti di lavoro stipulati in violazione della lex specialis del procedimento, incidendo negativamente sotto il profilo della valida costituzione del rapporto di lavoro. Opera in questo caso soltanto la tutela di cui all'art. 2126, c.c., la quale consente al lavoratore di chiedere comunque la condanna del datore di lavoro al pagamento dei soli emolumenti indicati nel titolo nullo e la regolarizzazione delle posizioni previdenziali ed assicurative, applicabile nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.

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C. Stato, sez. VI, 12 aprile 2007, n. 1698.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1698/2007
Reg.Dec.
N. 6253 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6253 del 2006, proposto da Ramieri Antonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Panizzolo e Giovanna Corrente e con loro elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n.2, presso il dott. Alfredo Placidi;
contro
il Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore; l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia – Centro servizi amministrativi per la provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro-tempore in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma via dei Portoghesi n.12;
l’Istituto statale di istruzione secondaria di II grado Liceo classico “R. Borghi” – Liceo scientifico “E. Onorato”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
Giambattista Antonio e Palatella Saverio non costituiti in giudizio;
per l’annullamento e/o la riforma,
previa sospensiva, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari , Sezione I, n.1360/2006 in data 19 aprile 2006, resa tra le parti;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio e vista la documentazione dell’Amministrazione appellata;
vista la memoria prodotta dall’appellante a sostegno delle proprie difese;
visti gli atti tutti della causa;
alla pubblica udienza del giorno 6 febbraio 2006, relatore il Consigliere Domenico Cafini, udito l’avv. Ferola per delega degli avv.ti Panizzolo e Corrente e l’avv. dello Stato Borgo;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 20.9.2004 al TAR per la Puglia, Bari, il sig. Antonio Ramieri esponeva che era stato inserito negli elenchi del personale ATA, con la qualifica di “assistente tecnico”, ai sensi del D.M. n.57/2001, per avere espletato, negli anni 1999-2000, le mansioni di autista di scuola bus, con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Comune di Lucera, tenuto a fornire, per legge, il servizio di trasporto alle istituzioni scolastiche e che, avvalendosi dei titoli relativi al servizio così svolto (fin dal 29 11.2001) aveva presentato, in conseguenza dell’inserimento nei predetti elenchi, domanda di partecipazione al concorso per titoli, bandito ai sensi della O.M. n. 57 del 27.5.2002, per il conferimento dei posti per il profilo professionale di “assistente tecnico“ (aree AR02 e AR08), ma che successivamente era stato escluso dal concorso stesso e cancellato dalla relativa graduatoria provinciale provvisoria, in quanto il servizio come sopra svolto in qualità di autista di scuola bus, non era stato considerato dall’Amministrazione scolastica utile ai sensi del D.M. n.57/2001 per l’inserimento nella graduatoria medesima.
Ciò premesso, il ricorrente impugnava: la nota 7.7.2004 n.11772/2/276/AT dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, Centro servizi amministrativi (C.S.A.) per la provincia di Foggia, con la quale era stata disposta la sua esclusione dal concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo tecnico e ausiliario statale e la nota, in pari data, dello stesso Ufficio n.11772/1/2004/AT, con la quale era stato depennato dalla graduatoria redatta ai sensi dell’ordinanza ministeriale n.75/2001; la nota 17.7.2004. n.3244/FP, con cui il dirigente scolastico dell’Istituto statale di istruzione secondaria di II grado, Liceo classico “R. Bonghi” – Liceo scientifico “E. Onorato”, aveva disposto nei suoi confronti la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 23.8.2003; il provvedimento con cui lo stesso ricorrente era stato espunto dalla graduatoria provinciale permanente provvisoria della provincia di Foggia relativa al concorso per titoli anzidetto ed, infine, la graduatoria permanente definitiva provinciale di Foggia relativa al concorso per titoli per l’accesso ai ruoli concernenti i profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo e tecnico e ausiliario statale, nella parte in cui non risultava incluso l’interessato, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Con motivi aggiunti, successivamente notificati, il sig. Ramieri impugnava, altresì, il decreto 16.12.2004 n.12875 del dirigente del C.S.A. per la provincia di Foggia ed ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, ivi comprese la nota 8.11.2004 n. 1148 e la nota di trasmissione del decreto predetto.
A sostegno dell’impugnativa come avanti proposta il sig. Ramieri deduceva i seguenti motivi di diritto: a) violazione e falsa applicazione dell’art.2 dell’O.M. n.57 del 27.5.2002; violazione e falsa applicazione dell’art. 2126 c.c.; malgoverno dei principi in materia di autotutela della P.A; violazione del principio di cui al D.Lgs. n.165/2001; carenza di potere; b) violazione e falsa applicazione dell’O.M. n.75 del 19.4.2001; violazione e malgoverno dei principi in materia di autotutela della P.A.; illegittimità derivata; eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, motivazione solo apparente); c) violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 L. 241/90; eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria, difetto di motivazione). Deduceva, altresì, nei motivi aggiunti, le censure di violazione del giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza T.A.R. Puglia – Sez. I di Bari n.1112/2004; di violazione di legge (dell’art.2 dell’O.M. n.57 del 27.5.2002, dell’art.1 del D.M. n.75 del 19.4.2001, delle declaratorie dei profili professionali del CC.N.L. del comparto scuola, degli artt.7 e ss. L. 241/90), nonché di eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, perplessità, motivazione solo apparente.
L’interessato chiedeva quindi, nelle conclusioni, l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Nel giudizio si costituiva l’Amministrazione scolastica che, con due memorie, replicava alle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso.
2. Con la sentenza in epigrafe specificata, il TAR adito respingeva il proposto gravame ritenendo in parte inammissibili e in parte infondati i motivi come sopra formulati.
3. Avverso tale sentenza è interposto l’odierno appello, affidato dal Sig. Ramieri ai seguenti mezzi di impugnazione:
A) violazione dell’art. 2 dell’O.M. n.57/2002; violazione dell’art. 5.3 dell’O.M. n.57/2002; difetto di motivazione; in quanto il TAR avrebbe confuso il titolo di studio per l’accesso al profilo professionale (che è quanto richiesto effettivamente dal bando di concorso) con il titolo di studio necessario ad essere inquadrato in una specifica area di laboratorio, che è cosa diversa ed attiene al successivo momento di conferimento delle supplenze e alla successiva stipula dei contratti in ragione delle vacanze di posti nelle corrispondenti aree di laboratorio; avrebbe omesso inoltre di considerare la differenza tra i requisiti di partecipazione al concorso e la specificità dei titoli successivamente richiesti per le assunzioni in violazione di quanto disposto dall’art. 5.3 della citata O.M.;
B) violazione dell’art. 1 del D.M. n.75/2001; violazione dell’art. 2126 c.c.; violazione dei principi in materia di autotutela della P.A.; difetto di motivazione; giacché - avendo comprovato l’interessato la piena corrispondenza tra i titoli professionali dei rispettivi comparti in ragione delle declaratorie dei corrispondenti contratti - si sarebbe dovuto ritenere precluso all’Amministrazione l’esercizio della disposta autotutela per la piena legittimità dell’ inserimento del sig. Ramieri negli elenchi dal 2001; sarebbe mancata comunque nella specie la necessaria specifica comparazione e motivazione sull’interesse pubblico attuale alla rimozione dei titoli di servizio conseguiti dall’appellante e, in considerazione del tempo decorso e dell’affidamento ingenerato nel privato, sarebbe mancato anche un adeguato esame della censura di violazione dell’art. 2126 c.c. e di carenza di potere da parte della P.A. nel provvedere in autotutela su contratti di lavoro a tempo determinato, non sussistendo alcuno dei presupposti giuridici di illiceità dell’oggetto o della causa del contratto, che, ai sensi dell’art. 2126 c.c., abiliterebbero alla declaratoria di nullità dei contratti di lavoro a tempo determinato.
L’appellante ha chiesto, pertanto, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del giudizio
L’Amministrazione dell’Istruzione, costituitasi in giudizio, ha depositato, in data 23.8.2006, il fascicolo di primo grado ed altri documenti.
Alla camera di consiglio del 29.8.2006 l’esame dell’istanza di sospensione è stata rinviata all’udienza di merito.
Con memoria depositata il 27 gennaio 2007 l’appellante ha ribadito le proprie tesi, insistendo per l’accoglimento del proprio gravame.
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007, infine, la causa è stata spedita in decisione.
DIRITTO
1. L’odierno appellante, ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, partecipava, come emerge dalla narrativa che precede, al concorso per soli titoli, bandito, ai sensi dell’O.M. 27.5.2002, n. 57, per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale tecnico e ausiliario statale (profilo assistente tecnico aree AR02 e AR08, come precisato a pag.5 del ricorso), dopo avere dichiarato:
- che nell’anno 2001 era stato inserito nell’elenco del personale con la qualifica di assistente tecnico (graduatoria di II fascia, formata, sulla base di quanto previsto nel D.M. n. 75 del 19.4.2001 per il conferimento delle supplenze a personale A.T.A), avendo documentato di aver svolto, negli anni 1999-2000, le mansioni di autista di scuolabus del comune di Lucera in istituzioni scolastiche sulla base di contratti a tempo determinato, stipulati col detto ente tenuto per legge a fornire il servizio di trasporto degli studenti, mansioni corrispondenti, a suo avviso, al medesimo profilo di quello previsto per la inclusione nella graduatoria del personale A.T.A.;
- che possedeva quindi il requisito di cui all’art. 1, comma 1, D.M. n 75/2001, secondo cui “hanno titolo a produrre domanda di inserimento coloro che alla data della domanda, abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo professionale”;
- che intendeva avvalersi, ai fini della partecipazione al concorso bandito con l’O.M. n.57/2002, dei titoli relativi al servizio svolto in qualità di “assistente tecnico” fin dal 29.11.2001, proprio per effetto dell’inserimento del suddetto elenco.
In relazione a siffatta sua domanda, l’Amministrazione scolastica inseriva, quindi, il ricorrente nella graduatoria provinciale provvisoria del predetto concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali del personale dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale.
Successivamente, però - a seguito degli esposti di due concorrenti volti ad ottenere la revisione del punteggio attribuito al sig. Ramieri, oltre che a chiedere l’accesso alla documentazione che lo riguardava - la stessa Amministrazione riesaminava la posizione dell’interessato e, con i provvedimenti impugnati in prime cure adottati nell’esercizio del proprio potere di autotutela, lo escludeva dalla graduatoria anzidetta, depennandolo anche dalla precedente graduatoria redatta ai sensi del D.M n.75/2001 sopra specificata, in quanto era emerso che effettivamente il ricorrente non possedeva il requisito del servizio necessario per l’inclusione nell’elenco compilato ai sensi dell’O.M. n.75/2001, giacché:
- il servizio da lui svolto presso il comune di Lucera era stato effettuato in qualità di “autista servizi trasporto urbano e scolastico cat. B 3” (ex V q.f.), rientrante, semmai, nel profilo dell’area AR01 (meccanica) alla quale si può accedere con il titolo specifico (di “aggiustatore meccanico” cod. RR41) indicato nella tabella allegata all’O.M. n.59/1994 per la conduzione di autoveicoli, ma non avente di certo profilo equiparabile a quello di “assistente tecnico” del personale A.T.A.;
- l’interessato era in possesso del diploma di “ragioniere e perito commerciale” e dell’attestato di addestramento professionale di “analista programmatore”, non compresi tra i titoli della predetta tabella, pur essendo in possesso di un certificato di “abilitazione professionale per conduzione dei mezzi pubblici” che, da solo, tuttavia, non consentiva l’accesso alla graduatoria predetta;
- comunque non poteva essere preso in considerazione il servizio dal medesimo documentato, anche a volerlo considerare come prestato nell’attività propria dell’assistente tecnico secondo l’ordinamento comunale, perché non valido, né per l’area AR01 (meccanica) in quanto non accompagnato dal necessario titolo di studio (sopraindicato), né per le aree AR02 e AR08, anche in presenza per le stesse di titolo di studio valido, per le mansioni svolte quale autista del servizio urbano e scolastico comunale.
Da ciò la conseguenza che il servizio dell’interessato, espletato in virtù dell’inclusione nei menzionati elenchi (dal 29.1.2001) presso le istituzioni scolastiche, doveva considerarsi, per l’Amministrazione, come prestato “di fatto” e, pertanto, non valido al raggiungimento dei 24 mesi necessari per la inclusione nella nuova graduatoria a cui il medesimo aspirava.
A seguito dell’ordinanza del TAR Puglia n. 1112/2004, con cui era stata accolta l’istanza di sospensione ai fini del riesame dei provvedimenti impugnati, l’Amministrazione scolastica adottava poi il provvedimento, impugnato con i motivi aggiunti sopra riferiti, confermando il depennamento dall’elenco definitivo e l’esclusione dalla graduatoria del concorso, già disposti con i precedenti provvedimenti, che venivano integrati con ulteriori motivazioni.
A conclusione del procedimento come sopra articolatosi, l’Amministrazione procedente ha dunque ritenuto, in buona sostanza, che la domanda ai fini dell’inserimento dell’interessato nel suddetto elenco, non era valida, in quanto il servizio prestato in qualità di autista di scuolabus dallo stesso non era utilizzabile al fine richiesto - perché in contrasto con quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del D.M. 19 aprile 2001 n. 75, secondo cui hanno titolo a produrre domanda di inserimento soltanto coloro che, alla data della domanda, abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo professionale, requisito del quale, come avanti accennato, l’interessato non era in possesso per le sue mansioni di “autista servizi trasporti urbano e scolastico “, non equiparabile a quello di “assistente tecnico” del personale A.T.A. - e non era valida nemmeno la domanda di partecipazione dell’interessato al concorso di cui trattasi
2. I menzionati provvedimenti dell’Amministrazione scolastica, impugnati dal sig. Ramieri con i molteplici rilievi sopra riferiti davanti al TAR per la Puglia, sono stati ritenuti indenni dalle dedotte censure, con la sentenza oggetto del ricorso in appello odierno.
2.1. In relazione a tale appello ritiene il Collegio, innanzitutto, di dovere esaminare, per la loro priorità logica rispetto alle altre censure, quelle dedotte nel secondo motivo e descritte al punto 3 B) dell’esposizione in fatto, con le quali si denunciano, oltre al difetto di motivazione, la violazione dell’art. 1 del D.M. n.75/2001, dell’art. 2126 c.c. e dei principi in materia di autotutela della P.A..
Al riguardo il sig. Ramieri osserva che aveva “comprovato la piena corrispondenza” tra i titoli professionali dei rispettivi comparti in ragione delle declaratorie dei corrispondenti contratti e quindi la sua piena legittimità dell’inserimento degli elenchi formatisi ai sensi del D.M. n. 75 del 2001, per cui l’Amministrazione non poteva esercitare la disposta autotutela; osserva inoltre che nella specie sarebbe stata necessaria una specifica comparazione e motivazione sull’interesse pubblico attuale alla rimozione dei titoli di servizio conseguiti dall’appellante, in considerazione del tempo decorso e dell’affidamento ingenerato nel privato; peraltro, ad avviso dell’appellante medesimo, il TAR avrebbe pure “integralmente obliterato la denunciata violazione dell’art. 2126 c.c., in una alla carenza di potere della P.A. nel provvedere in autotutela su contratti di lavoro a tempo determinato”, non sussistendo alcuno dei presupposti giuridici di illiceità dell’oggetto o della causa del contratto.
Tali rilievi non possono essere condivisi.
L’art. 1 del D.M. 19 aprile 2001 n. 75, dispone, al primo comma, che “hanno titolo a produrre domanda di inserimento coloro che, alla data della domanda, abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo professionale, mentre, al successivo quarto comma, precisa che “il servizio di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere stato prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o con gli enti locali tenuti a fornire, fino al 31.12.1999, tale personale alla scuola statale di servizio. In tale ultimo caso il profilo professionale degli enti locali in cui è stato svolto il servizio fino al 31.12.1999 deve concernere personale della scuola statale già a carico degli enti locali ed attualmente a carico dello Stato, nonché corrispondere al profilo professionale del personale ATA statale secondo la tabella A annessa all'Accordo 20.7.2000 (art. 8, legge n. 124/1999)”.
Al riguardo si deve osservare:
- che la tabella A dell’Accordo del 20.7.2000, richiamato ai fini della declaratoria di rispondenza fra le qualifiche, dispone che la qualifica di “assistente tecnico” corrisponde ai profili professionali seguenti degli enti locali: “assistente tecnico, aiutante tecnico, collaboratore professionale nautico, collaboratore professionale nostromo, esecutore, esecutore servizi educativi, esecutore tecnico, esecutore tecnico scolastico, capo bidello, magazziniere, aiutante di laboratorio”;
- che nell’allegato H dell’O.M. n.57/2002 il profilo di autista non è compreso nelle tabelle di corrispondenza Aree-Titoli per il profilo di “assistente tecnico”, ma solo per quello di “collaboratore scolastico” accompagnatore scuolabus presso il Comune;
- che l’O.M. n. 59 del 21.2.1994, come integrata dalla successiva O.M. n.325 del 21.11.1994, n.325, ha individuato peraltro, nella tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli, le materie specifiche di competenza per ciascuna area di servizio e, certamente, quelle per cui il ricorrente era incluso in graduatoria - aree AR02 (elettronica ed elettrotecnica) e AR08 (fisica) - non sono corrispondenti od assimilabili a quelle relative alle mansioni svolte dal medesimo quale ”autista del servizio trasporto urbano e scolastico” presso il comune di Lucera.
Pertanto, in presenza di così rilevanti e inconfutabili elementi di fatto, il provvedimento con cui l’interessato è stato depennato dall’elenco definitivo per il profilo professionale di assistente tecnico (aree AR02 e AR08), per mancanza del requisito di servizio richiesto, e quello successivo e consequenziale, con cui il medesimo – che aveva prestato servizio, sulla base dell’errato inserimento nei suddetti elenchi, maturando i 24 mesi necessari alla partecipazione al concorso di cui all’O.M. n.57/2002 – è stato escluso dal concorso, devono ritenersi non inficiati dai vizi di legittimità dedotti in primo grado, come giustamente riconosciuto dal TAR, le cui statuizioni vanno qui confermate
Quanto ai restanti rilievi del motivo in esame, il Collegio, da una parte, osserva che appare insussistente nella specie il rilevato difetto di motivazione, atteso che gli atti censurati sono sorretti da ragioni idonee a ripercorrere l’iter seguito dall’Amministrazione scolastica per pervenire ai provvedimenti adottati con argomentazioni non viziate da illogicità e irrazionalità, come esattamente statuito dai primi giudici; dall’altra, con riguardo all’asserita violazione dei principi in materia di autotutela, osserva, altresì, che, nel caso in cui, come nell’ipotesi in esame, il provvedimento amministrativo ampliativo sia stato ottenuto dall’interessato in base ad una falsa rappresentazione della realtà con riguardo alla qualificazione effettiva delle mansioni svolte ai fini della partecipazione a procedure concorsuali, deve ritenersi consentito alla Amministrazione scolastica di esercitare il proprio potere-dovere di autotutela, ritirando l’atto stesso o annullandolo in parte qua, senza necessità di esternare specifiche ragioni di pubblico interesse, che, in tal caso, è sussistente in re ipsa, anche per gli inevitabili riflessi di ordine e economico, in genere conseguenti agli atti di inquadramento illegittimo di pubblici dipendenti.
Del resto, come evidenziato nella sentenza in esame, il potere di autotutela deve riconoscersi in capo all’Amministrazione anche in presenza di una graduatoria divenuta definitiva a seguito del decorso dei termini previsti senza la presentazione di reclami avverso la graduatoria stessa, qualora dall'esame della documentazione possa rilevarsene la compilazione errata, sussistendo di certo tale potere correttivo di errore materiale o di fatto, anche se non previsto dal bando, senza che si renda necessario al riguardo valutare comparativamente interessi pubblici e privati, per essere l'interesse pubblico all'annullamento insito nel fatto che l'illegittima attribuzione del punteggio continua a esplicare i propri effetti - con attribuzioni di contratti a tempo determinato non legittime - nel tempo, trattandosi di elenco permanente avente efficacia pluriennale.
Ed invero, l’accertata illegittimità dell’inclusione in graduatoria refluisce – secondo quanto precisato nella gravata pronuncia - anche in relazione ai contratti di lavoro stipulati in violazione della lex specialis del procedimento, incidendo negativamente sotto il profilo della valida costituzione del rapporto di lavoro, effetti questi impediti, per l’appunto, dalla nullità per violazione di norme imperative ex art.1418 c.c., ma non da un vizio genetico degli elementi essenziali del contratto, quali l'oggetto e la causa, operando in questo caso soltanto la tutela di cui all'art. 2126, c.c., la quale consente al lavoratore di chiedere comunque la condanna del datore di lavoro al pagamento dei soli emolumenti indicati nel titolo nullo e la regolarizzazione delle posizioni previdenziali ed assicurative, applicabile nei confronti delle Amministrazioni pubbliche (cfr., in termini, Cons. St. Ad. Plen. nn. 1 e 2 del 29.2.1992 e n.5 del 5.3.1992 ).
Pertanto, deve ritenersi, in ordine ai rilievi mossi con il motivo all’esame, che, in presenza dell’accertata illegittimità dell’inclusione del ricorrente nella graduatoria di II fascia ai sensi del D.M. n.75/2001 per carenza dei prescritti titoli di servizio, l’Amministrazione scolastica era, fuori di ogni dubbio, tenuta ad esplicare nella fattispecie il proprio potere di autotutela per il ripristino della legalità violata.
L’operato della medesima non è, quindi, inficiato dai vizi di legittimità dedotti dall’interessato nel secondo motivo dell’appello, come correttamente statuito dai primi giudici.
2.2. Privi di pregio sono, altresì, i rilievi formulati con il primo motivo dell’appello, sopra specificato al punto 3) A della parte in fatto, con i quali il sig. Ramieri deduce, in sintesi, che il suddetto bando di concorso per soli titoli richiedeva come requisito un periodo di 24 mesi di servizio presso istituzioni scolastiche in profilo professionale a quello oggetto del concorso (oltre ad uno dei titoli di studio indicati per l’accesso al posto assistente tecnico, da lui posseduto, in quanto ragioniere in possesso anche di attestato di qualifica di analista programmatore), sostenendo, essenzialmente, che la lex specialis non ha scandito la partecipazione in ragione di “una pretesa corrispondenza tra servizio effettivamente prestato-titoli di studio-aree di laboratorio”.
In proposito deve subito osservare il Collegio che – ferme restando le ragioni essenziali che hanno dato luogo ai provvedimenti impugnati e che sono state considerate fondate nella statuizione centrale dei primi giudici – la sentenza in epigrafe contiene anche un ulteriore “passaggio”, in ordine al quale l’appellante insiste in modo particolare, anche nella memoria, per dimostrarne l’erroneità.
In tale “passaggio” – che, ripetesi, è svolto dal TAR quasi “per incidens”, essendo il punto centrale della pronuncia quello già esaminato nel motivo che precede - si sostiene che “non vale rilevare che le mansioni svolte dal ricorrente potrebbero essere assimilabili a quelle richieste per l’area AR01 – Meccanica”, dal momento che l’interessato non risulta aver mai presentato domanda per quell’area, né essere mai stato inserito in quella graduatoria, a prescindere dall’osservazione, svolta dalla difesa erariale, secondo cui, anche al fine suddetto, il servizio svolto dal ricorrente non sarebbe stato egualmente valutabile per carenza del concomitante requisito del diploma di qualifica richiesto per l’area meccanica medesima. E ciò perché l’Amministrazione, per fornire un‘ulteriore giustificazione al suo operato, aveva ritenuto, evidentemente ad abundantiam, di precisare ancora (in particolare nella nota 8.4.2004 n.1148/fax 2004) che il servizio svolto dal ricorrente alle dipendenze del comune di Lucera si sarebbe potuto, semmai, considerare utile relativamente al profilo AR01 (meccanica), nel quale rientrava, tra gli altri, anche la “conduzione e manutenzione di autoveicoli”, ma che, in relazione a tale possibile eventuale inserimento, il ricorrente non possedeva il titolo di studio valido (nell’apposita tabella indicato con cod. RR41 “aggiustatore meccanico”).
Tale inciso dell’atto appare, tuttavia, non rilevante e non essenziale perché i provvedimenti impugnati sono essenzialmente incentrati, come si è detto, sul vizio originario della mancanza da parte dell’interessato del requisito di servizio richiesto dall’art. 1, comma 1, del D. M. n.75 del 2001, cioè l’avere svolto “alla data della domanda….. almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo professionale”.
Per contrastare le argomentazioni del TAR svolte nel predetto “passaggio”, l’appellante rileva, in particolare, che per l’O.M. 57/2002 bastava possedere uno dei titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo cui concorrono secondo l’elenco e che i primi giudici avrebbero confuso il titolo di studio per l’accesso al profilo professionale con quello necessario per essere inquadrato nella specifica area di laboratorio, che è cosa diversa ed attiene al successivo momento di conferimento delle supplenze e alla successiva stipula dei contratti in ragione delle vacanze di posti nelle corrispondenti aree di laboratorio; rileva inoltre che i primi giudici avrebbero omesso di considerare la differenza tra i requisiti di partecipazione al concorso e la specificità dei titoli successivamente richiesti per le assunzioni, in violazione di quanto disposto dall’art. 5.3 della citata O.M..
Tali argomentazioni non appaiono idonee, tuttavia, a superare la questione centrale esaminata in relazione alla mancanza del suddetto requisito di servizio dell’interessato e dai primi giudici risolta in senso favorevole alla tesi dell’Amministrazione, questione che certamente ha natura assorbente di tutte le altre.
Ogni pur diffuso ragionamento in ordine ad altri aspetti non essenziali della controversia non si palesa, quindi, utile a modificare le condivisibili statuizioni rese dai primi giudici in merito al problema fondamentale sottoposto al loro giudizio e del quale si

è trattato ampiamente nell’esame del motivo che precede..
Anche il secondo motivo dell’appello deve essere, pertanto, disatteso.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso in esame deve essere, dunque, respinto.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre, tra le parti in causa, la integrale compensazione delle spese giudiziali..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Gaetano TROTTA Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Paolo BUONVINO Consigliere.
Domenico CAFINI Consigliere est
Aldo SCOLA Consigliere
Presidente
GAETANO TROTTA
Consigliere Segretario
DOMENICO CAFINI MARIA RITA OLIVA


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 12/04/2007

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Bruno E.G. Fuoco

Manuale dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.

Guida all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

Maggioli

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Pensieri dal web

"La grande malattia del ventesimo secolo, che ha a che vedere con tutti i nostri problemi e che ci colpisce sia in quanto singoli individui sia in quanto società, è la «perdita d'anima». Quando l'anima è trascurata, non si limita ad abbandonarci; essa ricompare in modo sintomatico nelle ossessioni, nelle dipendenze di ogni genere, nelle forme di violenza e nella perdita di significato. Noi siamo tentati di isolare questi sintomi o di sradicarli uno per uno; ma il problema di fondo è che abbiamo perso il nostro sapere relativamente all'anima e non ci interessiamo neppure più a esso". (Thomas Moore)

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