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Massime
Nel
caso in cui il provvedimento amministrativo ampliativo sia stato
ottenuto dall’interessato in base ad una falsa rappresentazione
della realtà con riguardo alla qualificazione effettiva
delle mansioni svolte ai fini della partecipazione a procedure
concorsuali, deve ritenersi consentito alla Amministrazione
scolastica di esercitare il proprio potere-dovere di autotutela,
ritirando l’atto stesso o annullandolo in parte qua, senza
necessità di esternare specifiche ragioni di pubblico
interesse, che, in tal caso, è sussistente in re ipsa,
anche per gli inevitabili riflessi di ordine e economico, in
genere conseguenti agli atti di inquadramento illegittimo di
pubblici dipendenti.
Il
potere di autotutela deve riconoscersi in capo all’Amministrazione
anche in presenza di una graduatoria divenuta definitiva a seguito
del decorso dei termini previsti senza la presentazione di reclami
avverso la graduatoria stessa, qualora dall'esame della documentazione
possa rilevarsene la compilazione errata, sussistendo di certo
tale potere correttivo di errore materiale o di fatto, anche
se non previsto dal bando, senza che si renda necessario al
riguardo valutare comparativamente interessi pubblici e privati,
per essere l'interesse pubblico all'annullamento insito nel
fatto che l'illegittima attribuzione del punteggio continua
a esplicare i propri effetti - con attribuzioni di contratti
a tempo determinato non legittime - nel tempo, trattandosi di
elenco permanente avente efficacia pluriennale.
L’accertata illegittimità dell’inclusione
in graduatoria refluisce anche in relazione ai contratti di
lavoro stipulati in violazione della lex specialis del procedimento,
incidendo negativamente sotto il profilo della valida costituzione
del rapporto di lavoro. Opera in questo caso soltanto la tutela
di cui all'art. 2126, c.c., la quale consente al lavoratore
di chiedere comunque la condanna del datore di lavoro al pagamento
dei soli emolumenti indicati nel titolo nullo e la regolarizzazione
delle posizioni previdenziali ed assicurative, applicabile nei
confronti delle Amministrazioni pubbliche.
*****************************************************************
C.
Stato, sez. VI, 12 aprile 2007, n. 1698.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1698/2007
Reg.Dec.
N. 6253 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6253 del 2006, proposto da Ramieri
Antonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Panizzolo
e Giovanna Corrente e con loro elettivamente domiciliato in
Roma, via Cosseria, n.2, presso il dott. Alfredo Placidi;
contro
il Ministero della Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore; l’Ufficio
scolastico regionale per la Puglia – Centro servizi amministrativi
per la provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante
pro-tempore in persona del legale rappresentante pro-tempore,
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale
dello Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati
in Roma via dei Portoghesi n.12;
l’Istituto statale di istruzione secondaria di II grado
Liceo classico “R. Borghi” – Liceo scientifico
“E. Onorato”, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituiti in giudizio;
Giambattista Antonio e Palatella Saverio non costituiti in giudizio;
per l’annullamento e/o la riforma,
previa sospensiva, della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, Bari , Sezione I, n.1360/2006 in data
19 aprile 2006, resa tra le parti;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio e vista la documentazione
dell’Amministrazione appellata;
vista la memoria prodotta dall’appellante a sostegno delle
proprie difese;
visti gli atti tutti della causa;
alla pubblica udienza del giorno 6 febbraio 2006, relatore il
Consigliere Domenico Cafini, udito l’avv. Ferola per delega
degli avv.ti Panizzolo e Corrente e l’avv. dello Stato
Borgo;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 20.9.2004 al TAR per la Puglia,
Bari, il sig. Antonio Ramieri esponeva che era stato inserito
negli elenchi del personale ATA, con la qualifica di “assistente
tecnico”, ai sensi del D.M. n.57/2001, per avere espletato,
negli anni 1999-2000, le mansioni di autista di scuola bus,
con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il
Comune di Lucera, tenuto a fornire, per legge, il servizio di
trasporto alle istituzioni scolastiche e che, avvalendosi dei
titoli relativi al servizio così svolto (fin dal 29 11.2001)
aveva presentato, in conseguenza dell’inserimento nei
predetti elenchi, domanda di partecipazione al concorso per
titoli, bandito ai sensi della O.M. n. 57 del 27.5.2002, per
il conferimento dei posti per il profilo professionale di “assistente
tecnico“ (aree AR02 e AR08), ma che successivamente era
stato escluso dal concorso stesso e cancellato dalla relativa
graduatoria provinciale provvisoria, in quanto il servizio come
sopra svolto in qualità di autista di scuola bus, non
era stato considerato dall’Amministrazione scolastica
utile ai sensi del D.M. n.57/2001 per l’inserimento nella
graduatoria medesima.
Ciò premesso, il ricorrente impugnava: la nota 7.7.2004
n.11772/2/276/AT dell’Ufficio scolastico regionale per
la Puglia, Centro servizi amministrativi (C.S.A.) per la provincia
di Foggia, con la quale era stata disposta la sua esclusione
dal concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali,
relativi ai profili professionali dell’area A e B del
personale amministrativo tecnico e ausiliario statale e la nota,
in pari data, dello stesso Ufficio n.11772/1/2004/AT, con la
quale era stato depennato dalla graduatoria redatta ai sensi
dell’ordinanza ministeriale n.75/2001; la nota 17.7.2004.
n.3244/FP, con cui il dirigente scolastico dell’Istituto
statale di istruzione secondaria di II grado, Liceo classico
“R. Bonghi” – Liceo scientifico “E.
Onorato”, aveva disposto nei suoi confronti la risoluzione
del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 23.8.2003;
il provvedimento con cui lo stesso ricorrente era stato espunto
dalla graduatoria provinciale permanente provvisoria della provincia
di Foggia relativa al concorso per titoli anzidetto ed, infine,
la graduatoria permanente definitiva provinciale di Foggia relativa
al concorso per titoli per l’accesso ai ruoli concernenti
i profili professionali dell’area A e B del personale
amministrativo e tecnico e ausiliario statale, nella parte in
cui non risultava incluso l’interessato, nonché
ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Con motivi aggiunti, successivamente notificati, il sig. Ramieri
impugnava, altresì, il decreto 16.12.2004 n.12875 del
dirigente del C.S.A. per la provincia di Foggia ed ogni altro
atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale,
ivi comprese la nota 8.11.2004 n. 1148 e la nota di trasmissione
del decreto predetto.
A sostegno dell’impugnativa come avanti proposta il sig.
Ramieri deduceva i seguenti motivi di diritto: a) violazione
e falsa applicazione dell’art.2 dell’O.M. n.57 del
27.5.2002; violazione e falsa applicazione dell’art. 2126
c.c.; malgoverno dei principi in materia di autotutela della
P.A; violazione del principio di cui al D.Lgs. n.165/2001; carenza
di potere; b) violazione e falsa applicazione dell’O.M.
n.75 del 19.4.2001; violazione e malgoverno dei principi in
materia di autotutela della P.A.; illegittimità derivata;
eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria, travisamento
dei presupposti di fatto e di diritto, motivazione solo apparente);
c) violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 L. 241/90; eccesso di
potere (difetto assoluto di istruttoria, difetto di motivazione).
Deduceva, altresì, nei motivi aggiunti, le censure di
violazione del giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza
T.A.R. Puglia – Sez. I di Bari n.1112/2004; di violazione
di legge (dell’art.2 dell’O.M. n.57 del 27.5.2002,
dell’art.1 del D.M. n.75 del 19.4.2001, delle declaratorie
dei profili professionali del CC.N.L. del comparto scuola, degli
artt.7 e ss. L. 241/90), nonché di eccesso di potere
sotto i profili del travisamento dei presupposti, difetto di
istruttoria, contraddittorietà, perplessità, motivazione
solo apparente.
L’interessato chiedeva quindi, nelle conclusioni, l’accoglimento
del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Nel giudizio si costituiva l’Amministrazione scolastica
che, con due memorie, replicava alle deduzioni avversarie, concludendo
per il rigetto del ricorso.
2. Con la sentenza in epigrafe specificata, il TAR adito respingeva
il proposto gravame ritenendo in parte inammissibili e in parte
infondati i motivi come sopra formulati.
3. Avverso tale sentenza è interposto l’odierno
appello, affidato dal Sig. Ramieri ai seguenti mezzi di impugnazione:
A) violazione dell’art. 2 dell’O.M. n.57/2002; violazione
dell’art. 5.3 dell’O.M. n.57/2002; difetto di motivazione;
in quanto il TAR avrebbe confuso il titolo di studio per l’accesso
al profilo professionale (che è quanto richiesto effettivamente
dal bando di concorso) con il titolo di studio necessario ad
essere inquadrato in una specifica area di laboratorio, che
è cosa diversa ed attiene al successivo momento di conferimento
delle supplenze e alla successiva stipula dei contratti in ragione
delle vacanze di posti nelle corrispondenti aree di laboratorio;
avrebbe omesso inoltre di considerare la differenza tra i requisiti
di partecipazione al concorso e la specificità dei titoli
successivamente richiesti per le assunzioni in violazione di
quanto disposto dall’art. 5.3 della citata O.M.;
B) violazione dell’art. 1 del D.M. n.75/2001; violazione
dell’art. 2126 c.c.; violazione dei principi in materia
di autotutela della P.A.; difetto di motivazione; giacché
- avendo comprovato l’interessato la piena corrispondenza
tra i titoli professionali dei rispettivi comparti in ragione
delle declaratorie dei corrispondenti contratti - si sarebbe
dovuto ritenere precluso all’Amministrazione l’esercizio
della disposta autotutela per la piena legittimità dell’
inserimento del sig. Ramieri negli elenchi dal 2001; sarebbe
mancata comunque nella specie la necessaria specifica comparazione
e motivazione sull’interesse pubblico attuale alla rimozione
dei titoli di servizio conseguiti dall’appellante e, in
considerazione del tempo decorso e dell’affidamento ingenerato
nel privato, sarebbe mancato anche un adeguato esame della censura
di violazione dell’art. 2126 c.c. e di carenza di potere
da parte della P.A. nel provvedere in autotutela su contratti
di lavoro a tempo determinato, non sussistendo alcuno dei presupposti
giuridici di illiceità dell’oggetto o della causa
del contratto, che, ai sensi dell’art. 2126 c.c., abiliterebbero
alla declaratoria di nullità dei contratti di lavoro
a tempo determinato.
L’appellante ha chiesto, pertanto, l’accoglimento
del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata,
con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del
giudizio
L’Amministrazione dell’Istruzione, costituitasi
in giudizio, ha depositato, in data 23.8.2006, il fascicolo
di primo grado ed altri documenti.
Alla camera di consiglio del 29.8.2006 l’esame dell’istanza
di sospensione è stata rinviata all’udienza di
merito.
Con memoria depositata il 27 gennaio 2007 l’appellante
ha ribadito le proprie tesi, insistendo per l’accoglimento
del proprio gravame.
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007, infine, la causa
è stata spedita in decisione.
DIRITTO
1. L’odierno appellante, ritenendo di essere in possesso
di tutti i requisiti richiesti, partecipava, come emerge dalla
narrativa che precede, al concorso per soli titoli, bandito,
ai sensi dell’O.M. 27.5.2002, n. 57, per l’accesso
ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area
A e B del personale tecnico e ausiliario statale (profilo assistente
tecnico aree AR02 e AR08, come precisato a pag.5 del ricorso),
dopo avere dichiarato:
- che nell’anno 2001 era stato inserito nell’elenco
del personale con la qualifica di assistente tecnico (graduatoria
di II fascia, formata, sulla base di quanto previsto nel D.M.
n. 75 del 19.4.2001 per il conferimento delle supplenze a personale
A.T.A), avendo documentato di aver svolto, negli anni 1999-2000,
le mansioni di autista di scuolabus del comune di Lucera in
istituzioni scolastiche sulla base di contratti a tempo determinato,
stipulati col detto ente tenuto per legge a fornire il servizio
di trasporto degli studenti, mansioni corrispondenti, a suo
avviso, al medesimo profilo di quello previsto per la inclusione
nella graduatoria del personale A.T.A.;
- che possedeva quindi il requisito di cui all’art. 1,
comma 1, D.M. n 75/2001, secondo cui “hanno titolo a produrre
domanda di inserimento coloro che alla data della domanda, abbiano
svolto almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo,
nel medesimo profilo professionale”;
- che intendeva avvalersi, ai fini della partecipazione al concorso
bandito con l’O.M. n.57/2002, dei titoli relativi al servizio
svolto in qualità di “assistente tecnico”
fin dal 29.11.2001, proprio per effetto dell’inserimento
del suddetto elenco.
In relazione a siffatta sua domanda, l’Amministrazione
scolastica inseriva, quindi, il ricorrente nella graduatoria
provinciale provvisoria del predetto concorso per titoli per
l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali
del personale dell’area A e B del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario statale.
Successivamente, però - a seguito degli esposti di due
concorrenti volti ad ottenere la revisione del punteggio attribuito
al sig. Ramieri, oltre che a chiedere l’accesso alla documentazione
che lo riguardava - la stessa Amministrazione riesaminava la
posizione dell’interessato e, con i provvedimenti impugnati
in prime cure adottati nell’esercizio del proprio potere
di autotutela, lo escludeva dalla graduatoria anzidetta, depennandolo
anche dalla precedente graduatoria redatta ai sensi del D.M
n.75/2001 sopra specificata, in quanto era emerso che effettivamente
il ricorrente non possedeva il requisito del servizio necessario
per l’inclusione nell’elenco compilato ai sensi
dell’O.M. n.75/2001, giacché:
- il servizio da lui svolto presso il comune di Lucera era stato
effettuato in qualità di “autista servizi trasporto
urbano e scolastico cat. B 3” (ex V q.f.), rientrante,
semmai, nel profilo dell’area AR01 (meccanica) alla quale
si può accedere con il titolo specifico (di “aggiustatore
meccanico” cod. RR41) indicato nella tabella allegata
all’O.M. n.59/1994 per la conduzione di autoveicoli, ma
non avente di certo profilo equiparabile a quello di “assistente
tecnico” del personale A.T.A.;
- l’interessato era in possesso del diploma di “ragioniere
e perito commerciale” e dell’attestato di addestramento
professionale di “analista programmatore”, non compresi
tra i titoli della predetta tabella, pur essendo in possesso
di un certificato di “abilitazione professionale per conduzione
dei mezzi pubblici” che, da solo, tuttavia, non consentiva
l’accesso alla graduatoria predetta;
- comunque non poteva essere preso in considerazione il servizio
dal medesimo documentato, anche a volerlo considerare come prestato
nell’attività propria dell’assistente tecnico
secondo l’ordinamento comunale, perché non valido,
né per l’area AR01 (meccanica) in quanto non accompagnato
dal necessario titolo di studio (sopraindicato), né per
le aree AR02 e AR08, anche in presenza per le stesse di titolo
di studio valido, per le mansioni svolte quale autista del servizio
urbano e scolastico comunale.
Da ciò la conseguenza che il servizio dell’interessato,
espletato in virtù dell’inclusione nei menzionati
elenchi (dal 29.1.2001) presso le istituzioni scolastiche, doveva
considerarsi, per l’Amministrazione, come prestato “di
fatto” e, pertanto, non valido al raggiungimento dei 24
mesi necessari per la inclusione nella nuova graduatoria a cui
il medesimo aspirava.
A seguito dell’ordinanza del TAR Puglia n. 1112/2004,
con cui era stata accolta l’istanza di sospensione ai
fini del riesame dei provvedimenti impugnati, l’Amministrazione
scolastica adottava poi il provvedimento, impugnato con i motivi
aggiunti sopra riferiti, confermando il depennamento dall’elenco
definitivo e l’esclusione dalla graduatoria del concorso,
già disposti con i precedenti provvedimenti, che venivano
integrati con ulteriori motivazioni.
A conclusione del procedimento come sopra articolatosi, l’Amministrazione
procedente ha dunque ritenuto, in buona sostanza, che la domanda
ai fini dell’inserimento dell’interessato nel suddetto
elenco, non era valida, in quanto il servizio prestato in qualità
di autista di scuolabus dallo stesso non era utilizzabile al
fine richiesto - perché in contrasto con quanto previsto
dall’art. 1, comma 1, del D.M. 19 aprile 2001 n. 75, secondo
cui hanno titolo a produrre domanda di inserimento soltanto
coloro che, alla data della domanda, abbiano svolto almeno 30
giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo
professionale, requisito del quale, come avanti accennato, l’interessato
non era in possesso per le sue mansioni di “autista servizi
trasporti urbano e scolastico “, non equiparabile a quello
di “assistente tecnico” del personale A.T.A. - e
non era valida nemmeno la domanda di partecipazione dell’interessato
al concorso di cui trattasi
2. I menzionati provvedimenti dell’Amministrazione scolastica,
impugnati dal sig. Ramieri con i molteplici rilievi sopra riferiti
davanti al TAR per la Puglia, sono stati ritenuti indenni dalle
dedotte censure, con la sentenza oggetto del ricorso in appello
odierno.
2.1. In relazione a tale appello ritiene il Collegio, innanzitutto,
di dovere esaminare, per la loro priorità logica rispetto
alle altre censure, quelle dedotte nel secondo motivo e descritte
al punto 3 B) dell’esposizione in fatto, con le quali
si denunciano, oltre al difetto di motivazione, la violazione
dell’art. 1 del D.M. n.75/2001, dell’art. 2126 c.c.
e dei principi in materia di autotutela della P.A..
Al riguardo il sig. Ramieri osserva che aveva “comprovato
la piena corrispondenza” tra i titoli professionali dei
rispettivi comparti in ragione delle declaratorie dei corrispondenti
contratti e quindi la sua piena legittimità dell’inserimento
degli elenchi formatisi ai sensi del D.M. n. 75 del 2001, per
cui l’Amministrazione non poteva esercitare la disposta
autotutela; osserva inoltre che nella specie sarebbe stata necessaria
una specifica comparazione e motivazione sull’interesse
pubblico attuale alla rimozione dei titoli di servizio conseguiti
dall’appellante, in considerazione del tempo decorso e
dell’affidamento ingenerato nel privato; peraltro, ad
avviso dell’appellante medesimo, il TAR avrebbe pure “integralmente
obliterato la denunciata violazione dell’art. 2126 c.c.,
in una alla carenza di potere della P.A. nel provvedere in autotutela
su contratti di lavoro a tempo determinato”, non sussistendo
alcuno dei presupposti giuridici di illiceità dell’oggetto
o della causa del contratto.
Tali rilievi non possono essere condivisi.
L’art. 1 del D.M. 19 aprile 2001 n. 75, dispone, al primo
comma, che “hanno titolo a produrre domanda di inserimento
coloro che, alla data della domanda, abbiano svolto almeno 30
giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo
professionale, mentre, al successivo quarto comma, precisa che
“il servizio di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere
stato prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo
determinato direttamente con lo Stato o con gli enti locali
tenuti a fornire, fino al 31.12.1999, tale personale alla scuola
statale di servizio. In tale ultimo caso il profilo professionale
degli enti locali in cui è stato svolto il servizio fino
al 31.12.1999 deve concernere personale della scuola statale
già a carico degli enti locali ed attualmente a carico
dello Stato, nonché corrispondere al profilo professionale
del personale ATA statale secondo la tabella A annessa all'Accordo
20.7.2000 (art. 8, legge n. 124/1999)”.
Al riguardo si deve osservare:
- che la tabella A dell’Accordo del 20.7.2000, richiamato
ai fini della declaratoria di rispondenza fra le qualifiche,
dispone che la qualifica di “assistente tecnico”
corrisponde ai profili professionali seguenti degli enti locali:
“assistente tecnico, aiutante tecnico, collaboratore professionale
nautico, collaboratore professionale nostromo, esecutore, esecutore
servizi educativi, esecutore tecnico, esecutore tecnico scolastico,
capo bidello, magazziniere, aiutante di laboratorio”;
- che nell’allegato H dell’O.M. n.57/2002 il profilo
di autista non è compreso nelle tabelle di corrispondenza
Aree-Titoli per il profilo di “assistente tecnico”,
ma solo per quello di “collaboratore scolastico”
accompagnatore scuolabus presso il Comune;
- che l’O.M. n. 59 del 21.2.1994, come integrata dalla
successiva O.M. n.325 del 21.11.1994, n.325, ha individuato
peraltro, nella tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli,
le materie specifiche di competenza per ciascuna area di servizio
e, certamente, quelle per cui il ricorrente era incluso in graduatoria
- aree AR02 (elettronica ed elettrotecnica) e AR08 (fisica)
- non sono corrispondenti od assimilabili a quelle relative
alle mansioni svolte dal medesimo quale ”autista del servizio
trasporto urbano e scolastico” presso il comune di Lucera.
Pertanto, in presenza di così rilevanti e inconfutabili
elementi di fatto, il provvedimento con cui l’interessato
è stato depennato dall’elenco definitivo per il
profilo professionale di assistente tecnico (aree AR02 e AR08),
per mancanza del requisito di servizio richiesto, e quello successivo
e consequenziale, con cui il medesimo – che aveva prestato
servizio, sulla base dell’errato inserimento nei suddetti
elenchi, maturando i 24 mesi necessari alla partecipazione al
concorso di cui all’O.M. n.57/2002 – è stato
escluso dal concorso, devono ritenersi non inficiati dai vizi
di legittimità dedotti in primo grado, come giustamente
riconosciuto dal TAR, le cui statuizioni vanno qui confermate
Quanto ai restanti rilievi del motivo in esame, il Collegio,
da una parte, osserva che appare insussistente nella specie
il rilevato difetto di motivazione, atteso che gli atti censurati
sono sorretti da ragioni idonee a ripercorrere l’iter
seguito dall’Amministrazione scolastica per pervenire
ai provvedimenti adottati con argomentazioni non viziate da
illogicità e irrazionalità, come esattamente statuito
dai primi giudici; dall’altra, con riguardo all’asserita
violazione dei principi in materia di autotutela, osserva, altresì,
che, nel caso in cui, come nell’ipotesi in esame, il provvedimento
amministrativo ampliativo sia stato ottenuto dall’interessato
in base ad una falsa rappresentazione della realtà con
riguardo alla qualificazione effettiva delle mansioni svolte
ai fini della partecipazione a procedure concorsuali, deve ritenersi
consentito alla Amministrazione scolastica di esercitare il
proprio potere-dovere di autotutela, ritirando l’atto
stesso o annullandolo in parte qua, senza necessità di
esternare specifiche ragioni di pubblico interesse, che, in
tal caso, è sussistente in re ipsa, anche per gli inevitabili
riflessi di ordine e economico, in genere conseguenti agli atti
di inquadramento illegittimo di pubblici dipendenti.
Del resto, come evidenziato nella sentenza in esame, il potere
di autotutela deve riconoscersi in capo all’Amministrazione
anche in presenza di una graduatoria divenuta definitiva a seguito
del decorso dei termini previsti senza la presentazione di reclami
avverso la graduatoria stessa, qualora dall'esame della documentazione
possa rilevarsene la compilazione errata, sussistendo di certo
tale potere correttivo di errore materiale o di fatto, anche
se non previsto dal bando, senza che si renda necessario al
riguardo valutare comparativamente interessi pubblici e privati,
per essere l'interesse pubblico all'annullamento insito nel
fatto che l'illegittima attribuzione del punteggio continua
a esplicare i propri effetti - con attribuzioni di contratti
a tempo determinato non legittime - nel tempo, trattandosi di
elenco permanente avente efficacia pluriennale.
Ed invero, l’accertata illegittimità dell’inclusione
in graduatoria refluisce – secondo quanto precisato nella
gravata pronuncia - anche in relazione ai contratti di lavoro
stipulati in violazione della lex specialis del procedimento,
incidendo negativamente sotto il profilo della valida costituzione
del rapporto di lavoro, effetti questi impediti, per l’appunto,
dalla nullità per violazione di norme imperative ex art.1418
c.c., ma non da un vizio genetico degli elementi essenziali
del contratto, quali l'oggetto e la causa, operando in questo
caso soltanto la tutela di cui all'art. 2126, c.c., la quale
consente al lavoratore di chiedere comunque la condanna del
datore di lavoro al pagamento dei soli emolumenti indicati nel
titolo nullo e la regolarizzazione delle posizioni previdenziali
ed assicurative, applicabile nei confronti delle Amministrazioni
pubbliche (cfr., in termini, Cons. St. Ad. Plen. nn. 1 e 2 del
29.2.1992 e n.5 del 5.3.1992 ).
Pertanto, deve ritenersi, in ordine ai rilievi mossi con il
motivo all’esame, che, in presenza dell’accertata
illegittimità dell’inclusione del ricorrente nella
graduatoria di II fascia ai sensi del D.M. n.75/2001 per carenza
dei prescritti titoli di servizio, l’Amministrazione scolastica
era, fuori di ogni dubbio, tenuta ad esplicare nella fattispecie
il proprio potere di autotutela per il ripristino della legalità
violata.
L’operato della medesima non è, quindi, inficiato
dai vizi di legittimità dedotti dall’interessato
nel secondo motivo dell’appello, come correttamente statuito
dai primi giudici.
2.2. Privi di pregio sono, altresì, i rilievi formulati
con il primo motivo dell’appello, sopra specificato al
punto 3) A della parte in fatto, con i quali il sig. Ramieri
deduce, in sintesi, che il suddetto bando di concorso per soli
titoli richiedeva come requisito un periodo di 24 mesi di servizio
presso istituzioni scolastiche in profilo professionale a quello
oggetto del concorso (oltre ad uno dei titoli di studio indicati
per l’accesso al posto assistente tecnico, da lui posseduto,
in quanto ragioniere in possesso anche di attestato di qualifica
di analista programmatore), sostenendo, essenzialmente, che
la lex specialis non ha scandito la partecipazione in ragione
di “una pretesa corrispondenza tra servizio effettivamente
prestato-titoli di studio-aree di laboratorio”.
In proposito deve subito osservare il Collegio che – ferme
restando le ragioni essenziali che hanno dato luogo ai provvedimenti
impugnati e che sono state considerate fondate nella statuizione
centrale dei primi giudici – la sentenza in epigrafe contiene
anche un ulteriore “passaggio”, in ordine al quale
l’appellante insiste in modo particolare, anche nella
memoria, per dimostrarne l’erroneità.
In tale “passaggio” – che, ripetesi, è
svolto dal TAR quasi “per incidens”, essendo il
punto centrale della pronuncia quello già esaminato nel
motivo che precede - si sostiene che “non vale rilevare
che le mansioni svolte dal ricorrente potrebbero essere assimilabili
a quelle richieste per l’area AR01 – Meccanica”,
dal momento che l’interessato non risulta aver mai presentato
domanda per quell’area, né essere mai stato inserito
in quella graduatoria, a prescindere dall’osservazione,
svolta dalla difesa erariale, secondo cui, anche al fine suddetto,
il servizio svolto dal ricorrente non sarebbe stato egualmente
valutabile per carenza del concomitante requisito del diploma
di qualifica richiesto per l’area meccanica medesima.
E ciò perché l’Amministrazione, per fornire
un‘ulteriore giustificazione al suo operato, aveva ritenuto,
evidentemente ad abundantiam, di precisare ancora (in particolare
nella nota 8.4.2004 n.1148/fax 2004) che il servizio svolto
dal ricorrente alle dipendenze del comune di Lucera si sarebbe
potuto, semmai, considerare utile relativamente al profilo AR01
(meccanica), nel quale rientrava, tra gli altri, anche la “conduzione
e manutenzione di autoveicoli”, ma che, in relazione a
tale possibile eventuale inserimento, il ricorrente non possedeva
il titolo di studio valido (nell’apposita tabella indicato
con cod. RR41 “aggiustatore meccanico”).
Tale inciso dell’atto appare, tuttavia, non rilevante
e non essenziale perché i provvedimenti impugnati sono
essenzialmente incentrati, come si è detto, sul vizio
originario della mancanza da parte dell’interessato del
requisito di servizio richiesto dall’art. 1, comma 1,
del D. M. n.75 del 2001, cioè l’avere svolto “alla
data della domanda….. almeno 30 giorni di servizio, anche
non continuativo, nel medesimo profilo professionale”.
Per contrastare le argomentazioni del TAR svolte nel predetto
“passaggio”, l’appellante rileva, in particolare,
che per l’O.M. 57/2002 bastava possedere uno dei titoli
di studio richiesti per l’accesso al profilo cui concorrono
secondo l’elenco e che i primi giudici avrebbero confuso
il titolo di studio per l’accesso al profilo professionale
con quello necessario per essere inquadrato nella specifica
area di laboratorio, che è cosa diversa ed attiene al
successivo momento di conferimento delle supplenze e alla successiva
stipula dei contratti in ragione delle vacanze di posti nelle
corrispondenti aree di laboratorio; rileva inoltre che i primi
giudici avrebbero omesso di considerare la differenza tra i
requisiti di partecipazione al concorso e la specificità
dei titoli successivamente richiesti per le assunzioni, in violazione
di quanto disposto dall’art. 5.3 della citata O.M..
Tali argomentazioni non appaiono idonee, tuttavia, a superare
la questione centrale esaminata in relazione alla mancanza del
suddetto requisito di servizio dell’interessato e dai
primi giudici risolta in senso favorevole alla tesi dell’Amministrazione,
questione che certamente ha natura assorbente di tutte le altre.
Ogni pur diffuso ragionamento in ordine ad altri aspetti non
essenziali della controversia non si palesa, quindi, utile a
modificare le condivisibili statuizioni rese dai primi giudici
in merito al problema fondamentale sottoposto al loro giudizio
e del quale si
è trattato ampiamente nell’esame del motivo che
precede..
Anche il secondo motivo dell’appello deve essere, pertanto,
disatteso.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso
in esame deve essere, dunque, respinto.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre, tra le parti
in causa, la integrale compensazione delle spese giudiziali..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato,
lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo
grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007 dal Consiglio
di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di
Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Gaetano TROTTA Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Paolo BUONVINO Consigliere.
Domenico CAFINI Consigliere est
Aldo SCOLA Consigliere
Presidente
GAETANO TROTTA
Consigliere Segretario
DOMENICO CAFINI MARIA RITA OLIVA
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 12/04/2007
http://www.giustizia-amministrativa.it
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si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali
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