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Questioni
Il
ritiro della gara, prima dell’aggiudicazione definitiva,
è un mero ritiro di atto endoprocedimentale, oppure,
è un atto di autotutela soggetto ai principi ex art.
21 nonies della legge 241/1990?
In questo caso, occorrono una specifica motivazione dell’interesse
pubblico e il rispetto della ragionevolezza del termine?
L’aggiudicatario provvisorio vanta una aspettativa qualificata
alla conclusione in suo favore del procedimento di evidenza
pubblica?
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| Massime
Sia
la revoca sia l’annullamento d’ufficio di una gara
d’appalto, intervenuti prima dell’aggiudicazione
definitiva e quindi su atti endoprocedimentali, non richiedono
una specifica motivazione dell’interesse pubblico, giustificandosi
ex se in base alla sola dichiarata sopravvenuta inopportunità
o riscontrata esistenza di vizi di legittimità, in difetto
di qualsiasi effetto di consolidamento dei risultati della gara.
Né,
tantomeno, è giuridicamente apprezzabile, nelle more
dell’aggiudicazione definitiva e del concreto inizio dell’attività
oggetto d’appalto, il contrapposto interesse del privato
alla conservazione degli atti di gara, atteso che non è
ravvisabile in capo al medesimo alcuna posizione consolidata
che possa postulare il riferimento ad un interesse pubblico
prevalente, giustificativo del sacrificio dell’interesse
privato. Infatti, solo con l’intervento dell’aggiudicazione
definitiva l’interessato acquista una posizione giuridica
qualificata, meritevole di specifico apprezzamento, potendo
fino a quel momento vantare nient’altro che una mera aspettativa
alla conclusione in suo favore del procedimento di evidenza
pubblica.
Non
vi è alcun margine per ritenere violato il termine ragionevole,
poiché nel caso di specie non è stato annullato
in autotutela alcun atto conclusivo della procedura di evidenza
pubblica, ma solo atti endoprocedimentali nei cui confronti
si è già detto che non sono ravvisabili posizioni
consolidate del privato, suscettibili di determinare affidamento.
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TAR
Campania, Napoli, Sez. I 12 settembre 2008, n. 10100
n.
10100/08 Reg. Sent.
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli Sezione
Prima
FATTO
La vicenda contenziosa si snoda nell’ambito delle procedure
di project financing attivate dal Comune di Ischia nel giugno 2004
per la realizzazione di alcuni parcheggi pubblici.
Il Commissario Straordinario del predetto ente, con delibera n.
118 dell’11 maggio 2007, sul presupposto che l’avviso
pubblico ex art. 37 bis della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 era
stato pubblicato solo all’albo pretorio comunale e non anche,
illegittimamente, negli altri siti individuati dalla norma, disponeva
l’annullamento in autotutela della delibera di Giunta Comunale
n. 203 del 13 luglio 2005, recante l’approvazione e la dichiarazione
di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 37 ter della citata
legge, della proposta formulata dalla AD Progetti S.r.l. per l’edificazione
di un parcheggio pluripiano interrato alla Via Alfredo De Luca,
area ex Jolly, demandando contestualmente al dirigente del Settore
Tecnico l’adozione di conseguente atto determinativo di annullamento
degli ulteriori atti della procedura.
Seguiva determina dirigenziale del Settore Tecnico n. 674 del 24
maggio 2007, con la quale, in esecuzione della delibera commissariale
di cui si richiamava per esteso la parte motiva, si statuiva di
annullare in autotutela tutti gli atti della procedura di project
financing inerente al parcheggio in parola, giunti fino ad allora
all’emanazione della determina dirigenziale con la quale si
prendeva atto del verbale di gara deserta, relativo alla licitazione
privata per la scelta delle due migliori offerte ex art. 37 quater
della Legge n. 109/1994.
Le imprese ricorrenti, nella rispettiva qualità di soggetto
promotore e di società di progetto costituita ai sensi dell’art.
37 quinquies della medesima legge, nel lamentarsi della mancata
aggiudicazione della concessione di lavori pubblici e della mancata
stipula della relativa convenzione, impugnano i menzionati provvedimenti
affidandosi ai seguenti motivi, articolati in più censure:
violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt.
3 e 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione degli
artt. 1, 3 e seguenti della Legge n. 241/1990; violazione e falsa
applicazione dell’art. 21 nonies della stessa legge; violazione
e falsa applicazione degli artt. 37 bis, 37 ter e 37 quater della
Legge n. 109/1994; eccesso di potere per travisamento della situazione
di fatto e di diritto contemplata; difetto di pubblico interesse;
violazione dei principi generali in materia di atti di ritiro ed
in particolare del principio del contrarius actus; contraddittorietà
tra atti; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere
per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso
di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata;
difetto di motivazione; altri profili;
violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art.
37 bis della Legge n. 109/1994; eccesso di potere per contrasto
con precedenti provvedimenti adottati dalla stessa amministrazione;
illogicità manifesta; altri profili;
violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt.
37 bis, 37 ter e 37 quater della Legge n. 109/1994; eccesso di potere
per illogicità e carenza di pubblico interesse all’annullamento
degli atti del procedimento di project financing; altri aspetti;
violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art.
37 bis della Legge n. 109/1994; eccesso di potere per illogicità
e carenza di interesse pubblico; altri aspetti;
violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art.
37 bis sotto altri ed ulteriori aspetti; eccesso di potere per difetto
di causa; sviamento dalla funzione; altri aspetti;
violazione di legge; violazione della normativa sopra richiamata
sotto molteplici altri aspetti; violazione degli artt. 1, 3 e 21
nonies della Legge n. 241/1990; violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione; eccesso di potere per contraddittorietà e per
carenza assoluta di motivazione; difetto di istruttoria; altri profili.
Le società ricorrenti propongono, altresì, la domanda
risarcitoria in epigrafe emarginata.
Il Comune di Ischia si è costituito con memoria, nella quale
conclude per il rigetto del gravame.
Con successiva memoria, le ricorrenti hanno ribadito le proprie
ragioni e pretese.
Con istanza notificata alla controparte e depositata il 14 marzo
2008, le medesime hanno rinunciato alla domanda di condanna al risarcimento
dei danni.
Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione all’udienza
pubblica del 19 marzo 2008.
DIRITTO
1. Con il gravame in trattazione, le società ricorrenti,
nello stigmatizzare il cattivo esercizio del
potere di autotutela da parte del Comune di Ischia, concentrano
le proprie pretese unicamente sulla domanda di annullamento dei
provvedimenti impugnati, avendo rinunciato alla connessa domanda
risarcitoria.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
2. Prima di procedere alla disamina delle censure formulate dalle
ricorrenti, è opportuno, al fine di meglio comprendere l’iter
logico-giuridico seguito dall’amministrazione, riportare alcuni
passaggi motivazionali della delibera commissariale n. 118/2007,
recepiti anche dalla successiva determina dirigenziale n. 674/2007:
“Con delibera di G.M. n. 203 del 13.07.2005 il Comune ha manifestato,
a seguito di avviso pubblico, la volontà di realizzare un
parcheggio pluripiano alla via A. De Luca (ex Jolly). Le modalità
di pubblicazione dell’avviso venivano stabilite nella determina
dirigenziale 30.06.2004, n. 749, che modificando quelle (corrette)
originariamente previste dalla determina dirigenziale del 16.06.2004,
n. 699, disponeva la pubblicazione in modo difforme da quanto previsto
dall’art. 37-bis legge 109/94 e dall’art. 80 d.P.R.
554/99. Più in particolare la determina disponeva la pubblicazione
dell’avviso in versione integrale solo sulla G.U.C.E., e non
anche sulla G.U.R.I., su un non meglio specificato sito internet,
sul sito informatico del Comune e su quello individuato con D.P.C.M.
ai sensi dell’art. 24 L. 340/00 nonché all’Albo
Pretorio del Comune. Inoltre si stabiliva di pubblicare l’avviso,
per estratto, su un solo quotidiano a diffusione nazionale. Per
di più dalla ricognizione delle pubblicazioni effettuate,
a cura del responsabile della 2^ area tecnica emerge che l’avviso
è stato pubblicato solo all’Albo Pretorio, peraltro
dal 17.06.2004 al 16.08.2004 pur sollecitando la presentazione di
proposte entro il 30.06.2004. Con delibera di G.M. 13.7.2005, n.
203, peraltro previa modifica delle condizioni originarie relative
al progetto dell’opera da realizzarsi – non preceduta
da nuova pubblicazione – il Comune ha dichiarato di pubblico
interesse la proposta presentata dalla A.D. progetti s.r.l., unica
pervenuta all’ente. Il progetto è stato posto a base
della licitazione privata bandita ai sensi dell’art. 37-quater
L. 109/94, il cui bando veniva approvato con determina dirigenziale
n. 12 del 9.1.2006. La gara è andata deserta e di tale esito
è stato preso atto con determina dirigenziale n. 456 del
29.03.2006, demandando al RUP la predisposizione degli atti consequenziali;
(…). Con nota in data 13.3.2007 n. 7100, del R.U.P. è
stata data comunicazione di avvio del procedimento di annullamento
degli atti relativi al project financing per la realizzazione del
parcheggio pluripiano alla via A. De Luca (ex Jolly). L’avvio
del procedimento è stato motivato dal mancato rispetto delle
modalità di pubblicazione dell’avviso pubblico così
come previste dall’art. 37 bis legge 109/94 e dall’art.
80 d.P.R.. 554/99 per la presentazione delle proposte. In particolare,
l’avviso è stato pubblicato solo all’Albo Pretorio,
peraltro dal 17.6.2004 al 16.8.2004 pur sollecitando la presentazione
di proposte entro il termine del 30.06.2004 (e quindi in sostanza
per soli 13 gg. utili) e, principalmente, senza rispettare le altre
formalità di pubblicazione previste dall’art. 37-bis,
comma 2-bis, L. 11.2.1994 n. 109 all’epoca vigente e dall’art.
80 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554. Esaminate le osservazioni fatte
pervenire dalla società in data 30.03.2007, con acquisizione
al prot. gen. n. 8997; Ritenuto che le stesse non sono condivisibili,
perché confermano le illegittimità riscontrate nel
procedimento in relazione alla regolare diffusione dell’avviso
pubblico, che l’ordinamento pone a garanzia della più
ampia partecipazione. (…). Il mancato rispetto delle corrette
modalità di pubblicazione dell’avviso ha quindi determinato
la mancanza delle condizioni di sufficiente divulgazione dello stesso
e non ha consentito la più ampia partecipazione alla selezione,
che invece costituisce la garanzia per l’amministrazione nella
scelta del miglior contraente. (…). Ritenuto che sussistono
i motivi per l’annullamento dell’intera procedura, ravvisabili
nel rispetto delle corrette modalità di pubblicazione e quindi
nel ripristino della legalità violata, e nell’interesse
pubblico concreto ed attuale che è in re ipsa perché
la scelta del miglior contraente è coincidente con l’interesse
pubblico alla corretta gestione delle risorse economiche, particolarmente
rilevante considerato l’importo dei lavori e dell’opera
da realizzare, specie in relazione alla durata della concessione
proposta dall’impresa ed il rilevante valore dell’immobile
che il Comune dovrebbe mettere a disposizione per la realizzazione
dell’opera. Considerato che tale interesse pubblico è
prevalente rispetto a quello del privato alla realizzazione e gestione
dell’opera.”.
3. Ciò premesso in punto di fatto, non è privo di
utilità richiamare i connotati giuridici salienti dell’istituto
del project financing, come già individuati dalla giurisprudenza
di questa Sezione: “Giova, infatti, precisare che l’istituto
del project financing trova la sua disciplina normativa negli artt.
37 bis ss., l. 11 febbraio 1994 n. 109 e consiste essenzialmente
in un complesso procedimento di carattere sostanzialmente unitario,
anche se articolato in più fasi distinte: a) in una prima
fase, l’Amministrazione, previa valutazione favorevole degli
elementi analiticamente indicati dall’art. 37 ter, provvede
ad individuare la proposta del promotore che ritiene di pubblico
interesse; b) in una seconda fase provvede, mediante licitazione
privata e secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, alla selezione dei soggetti o del soggetto
con i quali negoziare successivamente con il promotore il contratto
di concessione, ai sensi dell’art. 37 quater comma 1 lett.
a), l. 11 febbraio 1994 n. 109; c) la terza fase consiste, infine,
nella procedura negoziata tra il promotore e gli offerenti individuati
a seguito dell’espletamento della fase precedente. Nella prima
di tali fasi la p.a. procedente gode di un’ampia discrezionalità,
ma, ove nell’indire un avviso pubblico si sia autolimitata
in ordine all’esercizio di detto potere discrezionale, non
può poi non rispettare quanto previsto nell’avviso
pubblico.” (così TAR Campania Napoli, Sez. I, 2 ottobre
2006 n. 8431).
3.1 Orbene, facendo tesoro delle prefate notazioni, si deve ritenere
che il momento dell’indizione dell’avviso pubblico,
di cui all’art. 37 bis, comma 2 bis, della Legge n. 109/1994,
sia preordinato a consentire lo svolgimento, ai sensi del successivo
art. 37 ter, della fase di valutazione (anche comparativa) delle
proposte di project financing presentate dai vari promotori.
In particolare, la predetta fase di valutazione si articola in due
segmenti: una valutazione di idoneità tecnica della singola
proposta ed, all’esito, una valutazione di rispondenza della
stessa al pubblico interesse, condotta tenendo presente, in termini
comparativi, le proposte prodotte dagli altri soggetti interessati.
Ne discende che una proposta, pur giudicata idonea e fattibile sotto
il profilo tecnico, potrebbe essere scartata in quanto ritenuta
non conforme al pubblico interesse, a seguito dell’intervenuta
valutazione comparativa (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. I, 5 aprile
2006 n. 1117).
Tale ragionamento ha come corollario che la procedura di esame delle
proposte di project financing, pur non essendo assimilabile in toto
ai moduli tipizzati di scelta del contraente, deve rispondere ai
canoni di imparzialità che connotano i procedimenti dell’evidenza
pubblica; infatti, sebbene l’art. 37 ter non procedimentalizzi
l’attività di valutazione dell’amministrazione
con espresso riferimento alle procedure di gara, la necessità
che il vaglio comparativo delle proposte si svolga all’insegna
dei criteri di par condicio e trasparenza appare intrinseca alla
stessa natura paraconcorsuale della fase di scelta del promotore,
quale attività diretta a realizzare l’interesse pubblico
alle migliori condizioni possibili per la stazione appaltante (cfr.
TAR Toscana, Sez. II, 2 agosto 2004 n. 2860).
In altre parole, attraverso l’esame comparativo delle proposte
presentate, condotto nel rispetto dei summenzionati criteri, l’amministrazione
è in grado di individuare il progetto che meglio si attaglia
all’interesse pubblico, ed è di palmare evidenza che
solo la più ampia partecipazione dei soggetti interessati
alla realizzazione dell’opera pubblica riesce a soddisfare
al massimo livello le esigenze della committenza, posta in tal modo
nelle condizioni di poter effettivamente scegliere la più
confacente fra le alternative possibili.
In ciò, o meglio nel collegamento logico-sistematico con
l’art. 37 ter, deve essere colto anche il significato dell’art.
37 bis, e precisamente del comma 2 bis, laddove prescrive che l’avviso
indicativo delle opere realizzabili con l’intervento dei capitali
privati deve essere sottoposto a determinate forme di pubblicità,
giacché solo con l’attivazione di tali canali informativi
è possibile assicurare il più ampio spettro delle
proposte valutabili ed, in definitiva, il rispetto dei fondamentali
principi di trasparenza e concorrenzialità.
Ne discende che la ratio del citato comma 2 bis risiede tutta nella
garanzia della massima partecipazione degli interessati al fine
di permettere all’amministrazione di compiere la migliore
scelta comparativa, con la conseguenza che gli adempimenti pubblicitari
previsti dalla norma in questione devono intendersi da un lato necessitati
e dall’altro finalizzati al conseguimento non di una qualsiasi
proposta progettuale ritenuta di interesse pubblico, ma della migliore
proposta, fra quelle presentate, rispondente all’interesse
pubblico.
D’altronde, è la stessa lettera della legge che prevede
l’obbligatorietà delle forme di pubblicità e
che affida all’avviso da pubblicare la funzione di predeterminare
i criteri in base ai quali sarà prescelta la migliore proposta
progettuale: “(…). Fermi restando tali obblighi di pubblicazione,
le amministrazioni aggiudicatici hanno facoltà di pubblicare
lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel
rispetto dei principi di cui all’art. 1, comma 1, della presente
legge. L’avviso deve contenere i criteri, nell’ambito
di quelli indicati dall’art. 37-ter, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. (…).”
(art. 37 bis, comma 2 bis, della Legge n. 109/1994). Risultano,
quindi, confermate testualmente sia l’imprescindibilità
degli adempimenti pubblicitari in parola sia la loro finalizzazione
a rendere partecipata e trasparente l’ulteriore fase di esame
comparativo delle proposte.
È ovvio, infine, che la violazione di tali formalità
partecipative si traduca in illegittimità procedimentale
capace di inficiare non solo la fase di individuazione della proposta
di interesse pubblico, ma anche quelle (successive) di scelta del
soggetto realizzatore.
4. Così ricostruito il quadro giuridico in cui si colloca
la presente controversia, si può dare finalmente ingresso
allo scrutinio delle censure formulate in gravame, tese a prospettare
la sussistenza negli atti impugnati dei vizi attinenti alla violazione
e falsa applicazione delle disposizioni e dei principi già
indicati in narrativa, nonché all’eccesso di potere
sotto svariati profili.
Si premette che è pacifico per le ricorrenti che l’amministrazione
comunale, con la sola pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso
indicativo, non abbia ottemperato a tutte le formalità pubblicitarie
previste dall’art. 37 bis, comma 2 bis, per la fase iniziale
della procedura di project financing.
4.1 Con un primo gruppo di censure, le ricorrenti si dolgono sostanzialmente
della mancanza del presupposto dell’illegittimità dei
provvedimenti annullati in autotutela, non assurgendo il mancato
espletamento di tutte le formalità di cui sopra a causa di
invalidità, atteso che la pubblicità in parola potrebbe
essere assicurata anche in forma “minima” e che lo scopo
“sollecitatorio” della presentazione di proposte progettuali,
insito nell’art. 37 bis, comma 2 bis, sarebbe comunque stato
raggiunto dall’avvenuta produzione di proposta da parte della
AD Progetti S.r.l.
In dettaglio, con riguardo al primo aspetto le ricorrenti, richiamando
un precedente del Consiglio di Stato (Sez. V, 20 ottobre 2004 n.
6847), evidenziano che “la massima evidenza pubblica (pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sui quotidiani nazionali
e regionali – ovviamente proporzionale al valore economico
dei lavori) deve avvenire al momento della pubblicazione del bando
e non nella fase preliminare in cui si trova la procedura di project
financing adottata dal Comune d’Ischia, fase in cui deve ancora
concretizzarsi la proposta progettuale in sede della fase procedimentale
prevista dall’art. 37 bis cit., anche come novellato (fase
in cui può essere adottata anche una pubblicità minima)”.
L’argomento è destituito di fondamento.
Innanzitutto, il precedente giurisprudenziale richiamato risolve
una questione di diritto intertemporale, relativa all’applicabilità
del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, non assimilabile al caso di
specie; in secondo luogo, è stato già precisato che
la massima evidenza pubblica, tradotta negli adempimenti pubblicitari
di cui all’art. 37 bis, comma 2 bis, deve essere obbligatoriamente
assicurata già durante la fase preliminare di scelta della
proposta confacente all’interesse pubblico, non contemplando
la legge la possibilità di adottare in alternativa una sorta
di “pubblicità minima”, dai connotati giuridici
peraltro incerti.
Con riferimento al rimanente aspetto, le ricorrenti sostengono che
“la natura dell’avviso di cui al comma 2 dello stesso
articolo è solo quello di rendere noto la presenza all’interno
della programmazione comunale di opere realizzabili con capitali
privati, appena dopo l’approvazione del programma triennale
delle opere pubbliche, e ciò al fine di sollecitare la presentazione
delle proposte sulla base delle quali esperire pubbliche gare per
l’affidamento della concessione”.
La tesi non merita condivisione.
Il Collegio si limita a ribadire che funzione propria della disposizione
in argomento non è quella di “sollecitare” la
presentazione di una qualsivoglia proposta in ipotesi rispondente
al pubblico interesse, ma quella di rendere possibile la più
ampia acquisizione di proposte tra le quali scegliere quella che,
comparativamente, meglio soddisfa le pubbliche esigenze, dovendo
la ratio della norma essere ricavata dalla connessione logico-sistematica
con il successivo art. 37 ter.
Ne deriva che lo scopo della norma non può dirsi raggiunto
con la sola pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio
e la conseguente presentazione di un’unica proposta, come
ritenuto dalle ricorrenti.
Pertanto, il Collegio non può non concludere nel senso, fatto
proprio dall’amministrazione nei provvedimenti impugnati,
che l’incompleto assolvimento delle formalità di pubblicazione
dell’avviso indicativo di cui all’art. 37 bis, comma
2 bis, si riverberi nell’illegittimità dell’intera
procedura di project financing.
4.2 Con un secondo gruppo di censure, le ricorrenti lamentano che
l’amministrazione avrebbe agito in assenza dell’interesse
pubblico specifico all’autoannullamento degli atti della procedura
di evidenza pubblica, come sarebbe dimostrato dalle seguenti circostanze:
a) raggiungimento dello scopo attraverso l’acquisizione di
una proposta progettuale comunque giudicata conforme al pubblico
interesse; b) mancata emersione di un sopravvenuto interesse pubblico
contrario o della riponderazione dell’interesse pubblico originario;
c) stadio della procedura giunto alla fase di affidamento dell’opera
in concessione; d) mancanza di un interesse pubblico “astratto”
al corretto svolgimento delle varie fasi procedimentali, non avendo
alcuno esternato l’interesse a partecipare alla gara indetta
dopo l’approvazione della proposta presentata dalla AD Progetti
S.r.l.
Inoltre, le medesime aggiungono che sarebbe stata omessa anche la
ponderazione del contrapposto interesse privato al mantenimento
degli atti di gara.
Le doglianze non hanno pregio.
Il Collegio osserva, in adesione alla giurisprudenza della Sezione,
che sia la revoca sia l’annullamento d’ufficio di una
gara d’appalto, intervenuti (come nel caso di specie) prima
dell’aggiudicazione definitiva e quindi su atti endoprocedimentali,
non richiedono una specifica motivazione dell’interesse pubblico,
giustificandosi ex se in base alla sola dichiarata sopravvenuta
inopportunità o riscontrata esistenza di vizi di legittimità,
in difetto di qualsiasi effetto di consolidamento dei risultati
della gara (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 8 febbraio 2006 n.
1794).
Né, tantomeno, è giuridicamente apprezzabile, nelle
more dell’aggiudicazione definitiva e del concreto inizio
dell’attività oggetto d’appalto, il contrapposto
interesse del privato alla conservazione degli atti di gara, atteso
che non è ravvisabile in capo al medesimo alcuna posizione
consolidata che possa postulare il riferimento ad un interesse pubblico
prevalente, giustificativo del sacrificio dell’interesse privato
(cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, 25 marzo 2005 n. 2132). Infatti,
solo con l’intervento dell’aggiudicazione definitiva
l’interessato acquista una posizione giuridica qualificata,
meritevole di specifico apprezzamento, potendo fino a quel momento
vantare nient’altro che una mera aspettativa alla conclusione
in suo favore del procedimento di evidenza pubblica (cfr. TAR Lazio
Roma, Sez. III, 1° settembre 2004 n. 8142).
Tuttavia, anche non ragionando nell’ottica del mero ritiro
di atti endoprocedimentali, ma applicando al caso di specie i tradizionali
principi dell’annullamento in autotutela (oggi cristallizzati
nell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990), si giunge a
conclusioni non favorevoli per le ragioni delle ricorrenti.
È dirimente sottolineare che l’interesse pubblico specifico
all’annullamento è ben evidenziato in entrambi gli
atti impugnati e coincide con l’interesse pubblico, garantito
dall’art. 37 bis, comma 2 bis, della Legge n. 109/1994, alla
più ampia partecipazione alla selezione preliminare, al fine
di pervenire all’acquisizione del miglior progetto presentato
e, quindi, alla scelta del miglior contraente; né è
superfluo considerare che tale scelta si innesta, come giustamente
argomentato dalla stessa amministrazione, sul concomitante interesse
pubblico alla corretta gestione delle risorse economiche, da impegnare
in relazione al rilevante importo dei lavori, alla durata della
stipulanda convenzione, nonché al valore dell’immobile
comunale da mettere a disposizione per la realizzazione dell’opera.
Coglie nel segno l’eccezione della difesa dell’amministrazione
comunale, secondo la quale “in realtà lo scopo evidenziato
nel provvedimento ingiustamente impugnato attiene alla necessità
di consentire anche ad altri soggetti, diversi dal ricorrente, di
poter partecipare alla gara e ciò in ossequio al principio
di massima partecipazione e nell’interesse pubblico e dell’ente
medesimo al fine di poter scegliere un contraente a condizioni probabilmente
migliori”.
Non assumono, pertanto, alcuna rilevanza le circostanze addotte
dalle ricorrenti a sostegno della mancanza dell’interesse
pubblico specifico, giacché: aa) l’interesse pubblico
sotteso agli artt. 37 bis e ter della Legge n. 109/1994 non può
intendersi soddisfatto con la mera acquisizione di una proposta
di project financing, seppure giudicata conforme alle esigenze di
pubblico interesse, quando, come nella fattispecie, siano state
comunque frustrate le garanzie di massima partecipazione alla selezione
preliminare e di (conseguente) scelta del miglior progetto possibile;
bb) il sopravvenuto interesse pubblico contrario o la riponderazione
dell’interesse pubblico originario sono elementi che acquistano
rilievo solo in occasione dell’esercizio del diverso potere
di revoca; cc) il fatto che la procedura sia pervenuta alla fase
determinativa dell’affidamento in concessione non inibisce
di per sé l’esercizio del potere di autotutela, attivabile,
in ipotesi, anche dopo l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 maggio 2005 n. 2161;
TAR Campania Napoli, n. 1794/2006 cit.); dd) il fatto che nessuno
abbia manifestato interesse alla licitazione privata bandita dopo
l’approvazione dell’iniziativa della AD Progetti S.r.l.,
è circostanza totalmente ininfluente sullo specifico interesse
pubblico a conseguire la massima partecipazione alla fase di presentazione
delle proposte di project financing.
Infine, risulta sufficientemente ponderata anche la contrapposta
posizione della società promotrice, laddove nei provvedimenti
gravati è offerto idoneo spazio agli esiti della partecipazione
procedimentale intervenuta a seguito della comunicazione di avvio
del procedimento, nonché al giudizio di prevalenza dell’interesse
pubblico specifico sull’interesse privato alla realizzazione
e gestione dell’opera.
4.3 Con un terzo gruppo di censure, le ricorrenti denunciano i seguenti
ulteriori vizi: e) il mancato rispetto del termine ragionevole per
l’esercizio del potere di autoannullamento, previsto dall’art.
21 nonies della Legge n. 241/1990 in ragione dell’affidamento
del privato; f) il difetto di motivazione, essendo la stessa insufficiente,
pretestuosa e/o apparente; g) la violazione dei principi di efficienza
e di buon funzionamento della pubblica amministrazione, contemplati
agli artt. 1 della Legge n. 241/1990 e 97 della Costituzione, “considerato
in particolare che gli atti impugnati annullano su un falso presupposto
l’intera procedura di project financing giunta alla fase conclusiva
di aggiudicazione della concessione”.
Tutte le suddette doglianze sono prive di fondamento.
Il Collegio si limita a formulare le seguenti contrarie osservazioni:
ee) non vi è alcun margine per ritenere violato il termine
ragionevole, poiché nel caso di specie non è stato
annullato in autotutela alcun atto conclusivo della procedura di
evidenza pubblica, ma solo atti endoprocedimentali nei cui confronti
si è già detto che non sono ravvisabili posizioni
consolidate del privato, suscettibili di determinare affidamento;
ad ogni modo è decisivo rilevare che tra la data del primo
atto annullato (16 giugno 2004) e l’epoca di adozione dei
provvedimenti di autotutela (maggio 2007) è decorso un lasso
di tempo non eccessivo, pari a circa tre anni; ff) la motivazione
dei provvedimenti gravati è tutt’altro che difettosa,
distinguendosi, anzi, per la sua esaustività in ordine a
tutti i profili rilevanti in materia di autotutela, come, d’altronde,
emerge per tabulas dai passaggi della stessa sopra riportati; gg)
perde consistenza anche la censura di cui al punto g), poiché
si è diffusamente dimostrato che l’esercizio del potere
di autoannullamento si è fondato sul (vero) presupposto dell’illegittimità
della procedura di project financing fino ad allora espletata.
4.4 Resta da esaminare la censura di incongruenza della motivazione,
nella parte in cui rappresenta che nell’avviso pubblico sono
stati illegittimamente assegnati solo 13 giorni utili per la presentazione
delle proposte: le ricorrenti sostengono che l’amministrazione
non avrebbe considerato che i soggetti interessati avrebbero potuto
comunque attivarsi entro il 31 dicembre 2004, e non necessariamente
entro il precedente 30 giugno.
La presente censura non riesce a scalfire la legittimità
degli atti impugnati, giacché gli stessi risultano sufficientemente
sorretti dal restante corredo motivazionale, incentrato sull’omessa
osservanza delle formalità di pubblicazione dell’avviso.
5. In conclusione, resistendo i provvedimenti impugnati a tutte
le censure articolate in questa sede, il ricorso deve essere respinto
per infondatezza.
Sussistono giusti motivi, attesa la complessità delle questioni
trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli
– Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso
n. 5311/2007 meglio in epigrafe indicato, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio del 19 marzo
e del 23 aprile 2008.
Antonio Guida Presidente
Carlo Dell’Olio Estensore
http://www.giustizia-amministrativa.it
I
testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati
e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità;
si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze.
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Bruno
E.G. Fuoco
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dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.
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Maggioli
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La
vita è abbastanza lunga per chi, come il saggio,
sa vivere intensamente ogni istante. A lamentarsi della
brevità della vita è invece lo stolto,
poiché, in realtà, egli non domina le
cose ma ne è dominato e vive in una condizione
di perenne alienazione: egli non è padrone di
se, né del suo tempo e paradossalmente giunge
spesso alla fine della sua vita senza aver realmente
vissuto (Seneca)
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