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Massime
La
conferma si ha quando un’Autorità Amministrativa ribadisce
una precedente determinazione, riproducendone eventualmente il contenuto,
non innovando l’atto cui si riferisce, ma limitandosi a conservarne
gli effetti.
In dottrina si è soliti distinguere la conferma propria dalla
conferma impropria: si ha la prima qualora in base a una nuova istruttoria
venga adottato un nuovo provvedimento; si ha invece la seconda quando
l’atto successivamente adottato è meramente confermativo
del precedente, difettando una nuova istruttoria.
L’istituto
della conversione richiede che l’atto posto in essere sia
unico e con una ben determinata connotazione; che risulti privo
di taluni requisiti sostanziali e/o formali; che possa essere convertito
in un atto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e
di forma, capace di conseguire lo stesso scopo perseguito dal soggetto,
e si distingue comunemente fra conversione – provvedimento,
che si ha qualora la P.A., consapevole dell’invalidità
che inficia il proprio atto, emani un nuovo provvedimento di diverso
tipo, i cui elementi siano gli stessi del precedente, e conversione
– interpretazione, posto che la conversione può operarsi
anche in sede di applicazione dell’atto, effettuata dall’interprete
o dall’Autorità Giurisdizionale
L’atto
nullo non é sicuramente suscettibile di alcuna sanatoria
né di convalida, ma tutt’al più potrà
essere oggetto di conversione in un atto di altro tipo.
Diversamente dall’atto nullo, quello annullabile, pur essendo
invalido, è idoneo a produrre effetti giuridici e potrà
pertanto essere sanato e mantenuto in vita.
Mentre
attraverso le figure conservative si tende a rendere l’atto
amministrativo inattaccabile dai ricorsi giurisdizionali, attraverso
la cd. convalescenza dell’atto amministrativo l’Autorità
amministrativa – nell’ambito del potere di autotutela
– adotta statuizioni volte a porre rimedio all’invalidità
eventualmente riscontrata negli atti, eliminando il vizio che inficia
gli stessi.
Rientrano nel novero della cd. convalescenza dell’atto amministrativo
la convalida, e la ratifica (vi è la sanatoria che esula
dalla causa).
La
convalida è una manifestazione di volontà emessa dalla
stessa autorità amministrativa che ha emanato l’atto
invalido intesa a eliminare il vizio che ha inficiato l’atto.
La possibilità di convalida dell’atto annullabile è
ora espressamente sancita dalla legge n. 15/05 di riforma della
legge n.241/1990, laddove all’art. 21 nonies, comma 2, prevede
la facoltà di convalidare il provvedimento annullabile, alla
presenza di ragioni di pubblico interesse ed entro un termine ragionevole.
La convalida amministrativa non esclude la possibilità di
ritiro da parte della P.A. della stessa convalida per esigenze prioritarie
di interesse pubblico e in tal caso, l’eventuale annullamento
dell’atto di convalida non determina anche l’annullamento
dell’atto convalidato.
La
ratifica è invece una species del genus della convalida e
consiste nel sanare l’atto viziato da incompetenza relativa,
in quanto l’incompetenza assoluta comporta la nullità
totale dell’atto come adottato. La ratifica si sostanzia nell’appropriazione
di un atto emesso da un organo incompetente da parte dell’organo
competente.
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TAR
VE 2008 n. 1736
- Ric. n. 446/2007 Sent 1736/08- REPUBBLICA ITALIANA- IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione,
con l’intervento dei signori magistrati:
Claudio Rovis Presidente f.f.
Riccardo Savoia Consigliere, relatore
Marina Perrelli Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 446/2007 proposto da Gianfranco Gatto, rappresentato
e difeso dall’ avv. Emanuele Gatto e Franco Zambelli con domicilio
eletto presso lo studio del secondo, in Venezia-Mestre, v. Cavallotti,
22;
CONTRO
L’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, in persona
del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Primo
Michielan con domicilio eletto presso la segreteria del TAR a‘
sensi dell’art.35 del R.D. 26.6.1924, n.1054;
e contro
la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle
Province di Venezia- Belluno- Padova- Treviso in persona del Soprintendente
p.t., il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in
persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio ex lege nella
sua sede di Palazzo Reale S.Marco 63;
nonché contro
il Comune di Vedelago, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito
in giudizio;
notiziandone
la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, non costituito
in giudizio;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
della comunicazione n. 41 dell’8.1.2007 del Presidente dell’
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile di diniego di autorizzazione
paesaggistica;
delle note dell’ Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
n.820 del 27.3.2006, 1178 del 6.5.2006, 1603 del 19.6.06;
della delibera del Consiglio dell’ Ente Parco Naturale Regionale
del Fiume Sile n. 10 dell’8.6.2004 di riadozione del Piano
ambientale e delle NTA dell’Ente Parco del Fiume Sile;
del provvedimento di presa d’atto 16.1.2007 della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Venezia-
Belluno- Padova- Treviso ;
del provvedimento comunale 8.2.07 di diniego di rilascio di autorizzazione
edilizia;
e condanna dell’Ente Parco al risarcimento del danno
nonché con motivi aggiunti
per l’annullamento del provvedimento dell’Ente Parco
Naturale Regionale del Fiume Sile 30.3.2007 di convalida e conferma
del diniego di autorizzazione paesaggistica già adottato.
Visto il ricorso, notificato e depositato presso la Segreteria ,
con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato,
depositato il 28.3.2007 e dell’Ente Parco , depositato il
30.3.2007 ;
visti i motivi aggiunti depositati il 7.5.2007;
Viste le memorie depositate dalle parti costituite e gli atti tutti
di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 24 gennaio 2008, - relatore il
Consigliere Riccardo Savoia -, i procuratori delle parti costituite
come da verbale d’udienza;
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone il ricorrente di aver richiesto con domanda al Comune
di essere autorizzato all’esecuzione di lavori di ampliamento
per adeguamento igienico sanitario di un’abitazione di sua
proprietà, già esistente, sita in Comune di Vedelago
e presente all’interno del Parco Naturale del Fiume Sile,
ottenendo il parere favorevole con prescrizioni della CEC con verbale
9.11.2005, n. 13.
1.1 In data 15.11.2005 su impulso del Comune è pervenuta
la richiesta di autorizzazione paesaggistica all’ Ente Parco
Naturale Regionale del Fiume Sile (in seguito Ente Parco), che con
nota 2.11.2005 ha comunicato l’avvio del procedimento, fissandone
la conclusione in giorni 60, precisando che decorso invano tale
termine si sarebbe potuto attivare il procedimento sostitutivo ex
art. 159, comma 4 del Dlgs. N. 42/04, con obbligo da parte della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle
Province di Venezia- Belluno- Padova- Treviso, ( nel prosieguo:
la Soprintendenza) di pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento
della richiesta.
Dunque il termine spirava il 21.1.06 senza alcuna pronuncia o richiesta
di integrazione documentale, che, invece, avveniva il 27.3.06, relativamente
alla elaborazione di una relazione di valutazione di incidenza ambientale,
rilevando inoltre per la parte agronomica l’assenza di residenzialità
del fabbricato.
1.2 Il ricorrente pur ritenendo tardiva e inammissibile la richiesta,
produceva la predetta relazione, dalla quale si evinceva la assenza
di compromissione del sito, in data 5.4.2006.
L’Ente Parco tuttavia con nota del 6.5.06 chiedeva al ricorrente
e al Comune di inviare certificato di destinazione urbanistica dell’edificio
da cui si evidenziasse l’eventuale pregressa residenzialità
dell’immobile, precisando che in attesa la pratica restava
sospesa.
Con ulteriore nota del 19.6.2006 l’Ente sospendeva ancora
i termini in attesa dell’espressione di parere legale.
1.3 Il ricorrente allora in data 15.9.06 inviava alla Soprintendenza
richiesta di intervento sostitutivo, depositando il 19.9.06 successivo
il parere favorevole della Commissione edilizia comunale.
Il Soprintendente chiedeva all’Ente Parco con nota 2.10.06
le ragioni dell’inerzia .
Con nota del 16.10 l’ente replicava che l’autorizzazione
paesaggistica non sarebbe stata ancora rilasciata essendo controversa
l’interpretazione della norma del piano ambientale, pregando
la Soprintendenza nelle more della pronuncia del richiesto parere
legale di sospendere il procedimento.
Detta nota veniva trasmessa al ricorrente, il quale con nota 30.11.2006
inviata all’Ente Parco e alla Soprintendenza rilevava la tardività
delle pronunce e l’aggravamento del procedimento.
In data 13.12.2006 la Soprintendenza disponeva per il 15.12, data
indicata dal ricorrente, un sopralluogo, poi rinviato- e mai effettuato-
per indisponibilità sopravvenuta dei tecnici soprindentizi.
Conseguentemente il ricorrente con nota 9.1.07 chiedeva alla Soprintendenza
l’adozione del provvedimento, essendo anche per essa ormai
spirato il termine di legge.
1.4 A questo punto giungeva la decisione negativa dell’Ente
Parco 8.1.07 pervenuta il 10.1 successivo; con nota del 16.1 la
Soprintendenza prendeva atto del parere non favorevole e con lettera
del 8.2.07 il Comune negava l’autorizzazione edilizia.
2. Il ricorrente impugnava l’atto dell’Ente Parco con
il ricorso in epigrafe, deducendo, tra l’altro, l’incompetenza,
essendo stato adottato dal Presidente e non dal Direttore; l’Ente
Parco adottava allora un atto 30.3.2007 definito di conferma e convalida
del precedente diniego, impugnato con motivi aggiunti.
3. Il ricorrente deduce, oltre alla predetta incompetenza, la violazione
dell’art. 159 del Dlgs. N. 42/04, della perentorietà
del termine, carenza assoluta di potere, invalidità derivata,
violazione dell’art. 2 della L. 241/90, violazione dell’art.
18 della legge regionale n. 40/84, tardività del parere,
formazione del silenzio assenso, contraddittorietà e perplessità,
carenza di motivazione, violazione della legge istitutiva del Parco
regionale del Sile, n. 8/91, artt. 1,2,3 e 4, dell’art. 37
delle vigenti NTA del Piano, ambientale, eccesso di potere per contraddittorietà
e disparità di trattamento.
3.1 Sul provvedimento di presa d’atto della Soprintendenza
deduce violazione dell’art. 159 citato, carenza assoluta di
potere, tardività, vizio della funzione, sviamento, violazione
dell’art. 3 L. n. 241/90.
3.2 Invece nei confronti del diniego comunale deduce violazione
dell’art. 146 , comma 9 del Dlgs. n. 42/2004 e dell’art.
10 bis della legge n. 241/90, carenza e inadeguatezza della motivazione,
contraddittorietà, e invalidità derivata.
3.3 Nei confronti della delibera dell’Ente Parco n. 10 dell’8.6.2004
deduce l’illegittimità dell’art. 10 bis delle
NTA per violazione degli artt. 2, 3, e 4 della legge regionale n.
8/91, contraddittorietà e perplessità.
Il ricorrente concludeva per l’annullamento degli atti indicati
e la condanna delle resistenti al risarcimento del danno.
3.4 Nei motivi aggiunti si deduce la carenza assoluta di potere,
posto che l’Ente Parco, scaduto il termine di legge, avrebbe
perso il potere di adozione dell’atto di secondo grado, per
consumazione della potestas decidendi.
3.5 Si costituivano la Soprintendenza deducendo l’inammissibilità
del ricorso per mancanza nell’atto impugnato di alcun carattere
provvedimentale limitandosi a una mera presa d’atto dell’operato
dell’Ente Parco, e l’Ente stesso, che instava per la
reiezione nel merito.
Depositate memorie e documenti, all’odierna udienza, dopo
discussione la causa è passata in decisione.
DIRITTO
4. La questione è nella sua complessità così
riassumibile: il richiedente chiede l’ampliamento di un fabbricato
insistente in area di Parco del Fiume Sile ; la commissione edilizia
approva il progetto a condizione che fosse dimostrata la residenzialità
del fabbricato, tenuto conto che all’ufficio anagrafe del
comune non risultava fosse mai stato abitato.
La pratica viene trasmessa all’Ente Parco che comunica l’avvio
del procedimento e la conclusione entro 60 giorni, richiedendo,
scaduto tale termine, integrazioni documentali – due volte
- e sospendendo una terza volta il procedimento per necessità
di acquisire un parere legale in ordine all’interpretazione
del nuovo articolo 10 bis delle NTA del Piano Ambientale, adottato
con delibera del 2004.
Il richiedente avvia allora la procedura sostitutiva rivolgendosi
alla Soprintendenza che, dopo aver chiesto all’Ente Parco
le ragioni dell’inerzia, e disposto un sopralluogo mai effettuato,
prende atto del diniego medio tempore adottato; conseguentemente
il comune nega l’autorizzazione edilizia.
L’Ente Parco adotta poi un atto di convalida e conferma da
parte del Direttore, presumibilmente per superare la censura di
incompetenza, attesa l’adozione del precedente diniego da
parte del Presidente dell’ente.
Detto atto di secondo grado viene gravato con motivi aggiunti, deducendosene
la adozione in carenza di potere.
4.1 La costruzione del ricorrente è tutto sommato pienamente
comprensibile: una volta spirato il termine per l’adozione
del provvedimento richiesto, scatta la procedura sostitutiva con
duplice effetto: l’impossibilità dell’organo
sostituito di adozione dell’atto originariamente richiesto,
per consumazione del potere, e, per la medesima ragione, e a fortori,
l’impossibilità di adozione di atti di secondo grado
sul proprio atto adottato in carenza di potere.
5. Anzitutto deve essere esaminata la questione sull’ammissibilità
di adozione da parte dell’Ente Parco dell’atto di secondo
grado impugnato con motivi aggiunti, che , ove acclarata, comporterebbe
lo spostamento dello scrutinio di legittimità su tale ultimo
atto e non su quello originariamente impugnato.
Il provvedimento 30.3.2007 n. 911 viene definito di conferma e convalida:
“ritenuto di confermare e per quanto di ragione convalidate
il Parere del presidente dell’Ente Parco… onde non indebitamente
violare la fondamentale distinzione ra funzioni di indirizzo e compiti
gestionali” ed è adottato dal Direttore dell’Ente.
E’ chiaro il senso e anche la ragione del provvedimento, ritenendosi
evidentemente fondata la censura di cui al ricorso di incompetenza
del Presidente proprio perché trattandosi di atto di gestione
il diniego sarebbe dovuto essere adottato dal Direttore; a una prima
difesa sull’inapplicabilità del T.U. 267/00, è
stato forse ritenuto più corretto riadattare il medesimo
atto sanandone i vizi di incompetenza.
5.1 La conferma si ha quando un’Autorità Amministrativa
ribadisce una precedente determinazione, riproducendone eventualmente
il contenuto, non innovando l’atto cui si riferisce, ma limitandosi
a conservarne gli effetti.
In dottrina si è soliti distinguere la conferma propria dalla
conferma impropria: si ha la prima qualora in base a una nuova istruttoria
venga adottato un nuovo provvedimento; si ha invece la seconda quando
l’atto successivamente adottato è meramente confermativo
del precedente, difettando una nuova istruttoria.
Ma sul punto non esistendo questioni sulla tardività dell’impugnazione
del nuovo diniego non occorre soffermarsi, rilevando la distinzione
tra atto di conferma e atto meramente confermativo solo laddove
si controverta in ordine all’ammissibilità e tempestività
dell’impugnazione in caso di atto ,appunto, meramente confermativo.
Basti ricordare come per poter considerare l’atto adottato
alla stregua di una vera e propria conferma sia necessario un completo
esame della fattispecie, mentre si considera atto meramente confermativo
quello che, senza alcuna nuova valutazione, richiama un precedente
provvedimento, limitandosi a dichiarare l’esistenza del pregresso
provvedimento, senza alcuna nuova istruttoria e senza alcun nuovo
esame degli elementi di fatto e di diritto già considerati
in precedenza.
E’ evidente allora che un atto non può considerarsi
meramente confermativo (e come tale non impugnabile) allorquando,
pur giungendo alla medesima conclusione di un atto precedente, venga
adottato in base a situazione i cui termini risultino modificati
in diritto o in fatto, ovvero in base a un completo riesame della
situazione stessa.
L’istituto della conversione richiede che l’atto posto
in essere sia unico e con una ben determinata connotazione; che
risulti privo di taluni requisiti sostanziali e/o formali; che possa
essere convertito in un atto diverso, del quale contenga i requisiti
di sostanza e di forma, capace di conseguire lo stesso scopo perseguito
dal soggetto, e si distingue comunemente fra conversione –
provvedimento, che si ha qualora la P.A., consapevole dell’invalidità
che inficia il proprio atto, emani un nuovo provvedimento di diverso
tipo, i cui elementi siano gli stessi del precedente, e conversione
– interpretazione, posto che la conversione può operarsi
anche in sede di applicazione dell’atto, effettuata dall’interprete
o dall’Autorità Giurisdizionale.
E’ il caso di ricordare come l’atto nullo, che si definisce
tale perché manca di un elemento essenziale (soggetto, oggetto,
volontà, forma), non producendo alcun effetto, si consideri
giuridicamente inesistente.
L’atto nullo allora non é sicuramente suscettibile
di alcuna sanatoria né di convalida, ma tutt’al più
potrà essere oggetto di conversione in un atto di altro tipo.
Diversamente dall’atto nullo, quello annullabile, pur essendo
invalido, è idoneo a produrre effetti giuridici e potrà
pertanto essere sanato e mantenuto in vita.
Orbene, mentre attraverso le figure conservative sin qui ricordate
si tende a rendere l’atto amministrativo inattaccabile dai
ricorsi giurisdizionali, attraverso la cd. convalescenza dell’atto
amministrativo l’Autorità amministrativa – nell’ambito
del potere di autotutela – adotta statuizioni volte a porre
rimedio all’invalidità eventualmente riscontrata negli
atti, eliminando il vizio che inficia gli stessi.
Rientrano nel novero della cd. convalescenza dell’atto amministrativo
la convalida, e la ratifica ( vi è la sanatoria, ma esula
dalla presente causa).
La convalida è una manifestazione di volontà emessa
dalla stessa autorità amministrativa che ha emanato l’atto
invalido intesa a eliminare il vizio che ha inficiato l’atto.
L’Amministrazione adotta un nuovo provvedimento, con cui si
vanno a integrare le ragioni invalidanti dell’atto convalidato,
che dovrà essere specificatamente individuato nel provvedimento
di convalida.
E’ possibile convalidare solo gli atti annullabili per vizi
di legittimità (difetto di forma, incompetenza) e non anche
gli atti nulli o inesistenti.
La possibilità di convalida dell’atto annullabile è
ora espressamente sancita dalla legge n. 15/05 di riforma della
legge n.241/1990, laddove all’art. 21 nonies, comma 2, prevede
la facoltà di convalidare il provvedimento annullabile, alla
presenza di ragioni di pubblico interesse ed entro un termine ragionevole.
Tuttavia il potere della P.A. di convalidare un atto amministrativo
viziato era già espressamente previsto a livello normativo
proprio solo con riguardo al vizio di incompetenza (art. 6 della
legge n. 249 del 18.3.1968).
Tale disposizione riconosceva che, anche in pendenza di gravame
in sede giurisdizionale, l’organo competente poteva “appropriarsi”
dell’atto emesso dall’organo incompetente mediante apposita
delibera di convalida.
La giurisprudenza riteneva che tale regola non fosse estensibile
ai vizi diversi dall’incompetenza, per i quali pertanto non
era consentito all’Amministrazione di procedere alla sanatoria
provvedimentale di una determinazione amministrativa ritualmente
impugnata in sede giurisdizionale, posto che altrimenti l’Amministrazione
avrebbe finito con l’eludere le garanzie poste a tutela del
cittadino leso dal provvedimento e avrebbe frustrato l’interesse
del ricorrente ad ottenere una decisione di annullamento del provvedimento
viziato.
Solo con riferimento al vizio di incompetenza la legge espressamente
consentiva la convalida retroattiva in pendenza di giudizio; nel
silenzio della legge, con riguardo agli altri vizi si escludeva
la possibilità della convalida in corso di giudizio: possibilità
che ora – con l’introduzione di una previsione generale
del potere di convalida da parte dell’Amministrazione –
sembrerebbe estesa anche ai vizi diversi da quello di incompetenza
relativa.
La convalida amministrativa non esclude la possibilità di
ritiro da parte della P.A. della stessa convalida per esigenze prioritarie
di interesse pubblico e in tal caso, l’eventuale annullamento
dell’atto di convalida non determina anche l’annullamento
dell’atto convalidato.
La ratifica è invece una species del genus della convalida
e consiste nel sanare l’atto viziato da incompetenza relativa,
in quanto l’incompetenza assoluta comporta la nullità
totale dell’atto come adottato.
La ratifica si sostanzia nell’appropriazione di un atto emesso
da un organo incompetente da parte dell’organo competente.
Per giurisprudenza costante, nel convalidare gli effetti di un provvedimento
viziato dalla sola incompetenza, è sufficiente l’intento
dell’organo amministrativo competente di condividere il contenuto
dell’atto e i presupposti sottostanti alla sua emanazione,
senza reiterare il procedimento o rinnovare la motivazione.
Anche per la ratifica come per la convalida, occorre l’esatta
indicazione dell’atto da ratificare e il vizio che lo inficia,
che in questo caso è sempre e comunque l’incompetenza
relativa.
6. Applicando i ricordati principi al caso di specie si osserva
come l’istituto pertinente sarebbe stato quello della ratifica,
volto a sanare la mancanza di legittimazione del soggetto adottante,
posto che il contenuto dell’atto restava il medesimo, sicchè
ciò che in sostanza voleva l’amministrazione era ribadire
il diniego da parte del soggetto poi ritenuto competente, senza
tuttavia alcuna revisione o nuova determinazione sul punto.
E infatti la censura del ricorrente non è volta a negare
la astratta possibilità di convalida, bensì che essa
sia avvenuta in carenza di potere, posto che ormai l’ente
parco aveva perduto la competenza essendo spirato il termine assegnatogli
dalla legge per l’espressione del parere.
7. Assume il ricorrente l’avvenuta formazione del silenzio
assenso, da escludersi posto che in materia di tutela paesaggistica
non è consentita la formazione per silentium di un intervento
che incida sul bene tutelato (cfr. art.20 L.241/90), nonché
per ammettersi solo in presenza di domanda completa di ogni suo
elemento, laddove nella specie difettava la relazione di valutazione
di incidenza ambientale.
Se certamente il ricorrente ha ragione di dolersi del mancato rispetto
dei termini procedimentali, egli stesso prestando acquiescenza alle
tardive richieste dell’ente parco ne ha in sostanza legittimato
l’azione:
egli avrebbe dovuto una volta scaduti i 60 giorni concessi all’ente
per l’adozione del parere, attivare subito la procedura sostitutiva.
8. Come è noto dispone l’art. 159 del Codice Urbani
citato, L'amministrazione competente può produrre una relazione
illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma
5. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque
atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri
titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono
essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione
documentale di accertamenti il termine e' sospeso per una sola volta
fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero
fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto
ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.
Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l'autorizzazione entro sessanta giorni successivi alla
ricezione della relativa, completa documentazione.
Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 e' data facoltà
agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla competente
soprintendenza, che si pronuncia entro il termine sessanta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata
dalla documentazione prescritta, e' presentata alla competente soprintendenza
e ne e' data comunicazione alla amministrazione competente. In caso
di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine
e' sospeso per una sola volta fino alla data di
ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di
effettuazione degli accertamenti.
8.1 Ora, posto che il mancato esercizio del potere sostitutivo consente
all’organo sostituito l’adozione del provvedimento di
originaria competenza, l’ente parco ha adottato, seppur palesemente
fuori termine, tale provvedimento, dopo che il ricorrente aveva
diffidato la Soprintendenza all’adozione dell’atto in
sostituzione, dato che anche essa aveva ormai consumato i termini
procedimentali, e quest’ultima si era limitata a prendere
atto del parere dell’Ente parco.
La presa d’atto si connota dunque, come un non provvedimento,
nel senso che la soprintendenza, così disponendo, certifica
di non aver mai avviato il procedimento sostitutivo, continuando
così a permanere in capo all’ente parco la competenza
all’adozione del parere.
Invece, una volta scaduti i doppi termini – per l’Ente
Parco e per la Soprintendenza - il ricorrente avrebbe dovuto attivare
l’organo competente all’adozione del provvedimento finale,
ai sensi dell’art.146 del TU a mente del quale in caso di
mancata adozione del parere provvede direttamente l’organo:
“Il soprintendente comunica il parere entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di cui
al comma 7. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del
parere, l'amministrazione competente assume comunque le determinazioni
in merito alla domanda di autorizzazione.”
Quindi il ricorrente, certo nella lodevole aspettativa di positiva
definizione della pratica non può poi dolersi delle richieste
integrative tardive, alle quali appunto ha prestato acquiescenza
fornendo la documentazione richiesta.
9. Tuttavia il diniego è correttamente fondato sulla inesistenza
della condizione di residenzialità dell’immobile oggetto
dell’autorizzazione.
Infatti la disposizione di cui all’art.10 bis delle NTA del
Piano, laddove ammette la possibilità di edificazione per
esigenze igienico-funzionali dell’abitazione- oggi stralciata
nel vigente art.10 ter- richiama gli interventi ex art. 4 e 7 della
L.R. n. 24/85, e su tale disposizione la giurisprudenza della sezione
ha ripetutamente affermato il principio secondo cui per abitazione
debba intendersi non la astratta possibilità del bene bensì
la sua concreta destinazione funzionale ( si veda la sentenza n.330/07
della sezione).
Premesso che non è fondata la censura sull’illegittimità
di tale disposizione, posto che la finalità di recupero deve
essere contemperata con le esigenze di tutela del paesaggio, sicchè
è ben ammissibile una lettura restrittiva delle possibilità
di edificazione in zona vincolata, risulta agli atti come già
dal 1970 l’edificio de quo non fosse più utilizzato
con tale funzione,( con la conseguenza che,
posta dunque l’insussistenza del requisito legittimante l’accoglimento
della domanda, non può nemmeno essersi formato sulla stessa
il dedotto silenzio assenso, il quale, come detto, presuppone la
esistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi).
Pertanto l’illegittimo protrarsi dell’istruttoria con
evidente violazione del termine del procedimento mediante la reiterazione
dell’unica sospensione consentita non si è tradotta
in alcuna violazione, attesa la accertata carenza del requisito
oggettivo.
10. Il ricorrente svolge poi motivi autonomi in relazione al diniego
comunale che sarebbe motivato per relationem, deducendo in primo
luogo la violazione dell’art.10 bis della legge n.241/90.
Il rilievo è privo di pregio, trattandosi di parere che per
la sua caratteristica costituisce necessitato arresto procedimentale,
non consentendosi sul punto alcuna valutazione diversa da parte
dell’organo competente.
Quanto alla censura relativa al mancato esame di profili diversi
da quelli attinenti alla tutela ambientale, deve osservarsi al contrario
che il Comune in sede di parere della Commissione edilizia aveva
rilevato la necessità di acquisizione di chiarimenti in ordine
alla residenzialità dell’edificio, evidentemente concordando
implicitamente con l’assunto negatorio della qualifica contenuto
nel parere dell’ente parco; in altri termini il Comune ben
avrebbe potuto esprimere diverse considerazioni proprio in ordine
alla parte provvedimentale di competenza: non averlo fatto non implica
necessariamente la illegittimità del provvedimento di diniego
che si limita a richiamare le considerazioni espresse dall’Ente
Parco.
11. In definitiva il ricorso principale deve essere dichiarato parzialmente
improcedibile, quanto alla censura di incompetenza, per avvenuta
sostituzione dell’atto impugnato con altro atto lesivo impugnato
con il ricorso aggiunto, che deve essere respinto, per ciò
che attiene ai provvedimenti del Comune e dell’Ente Parco
e dichiarato inammissibile quanto alla presa d’atto della
Soprintendenza attesone il carattere non provvedimentale.
Attesa la complessità delle questioni si ritiene equo compensare
integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni
contraria istanza ed eccezione, dichiara pazialmente improcedibile
il ricorso originario, e respinge quello aggiunto,che dichiara inammissibile
nei confronti del provvedimento di presa d’atto 16.1.2007
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
delle Province di Venezia- Belluno- Padova- Treviso.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24
gennaio 2008.
.T.A.R.
Veneto – II Sezione n.r.g. 446/2007
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