Questioni

La retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio condizionata all'esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l'ordinario orario di lavoro: detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione.
L'autorizzazione in parola può assumere eccezionalmente anche la forma del provvedimento in sanatoria ex post?

Massime

La retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro: detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della pubblica amministrazione.

Non sussiste un obbligo giuridico derivante da una norma giuridica, di legge o regolamentare, di provvedere in sanatoria.

L’autorizzazione in parola, di regola, deve essere preventiva, ma tuttavia può assumere eccezionalmente anche la forma del provvedimento in sanatoria ex post.

Atteso che le dette valutazioni devono essere compiute dall'organo deliberante dell'Ente (eventualmente ratificate o sanate), non è retribuibile il lavoro straordinario che, come nella fattispecie, non è stato preventivamente autorizzato nei modi dovuti e neppure sanato o ratificato dall'organo deliberante (cfr. TAR Sicilia, Catania, 10/2/04 n.160).

T.A.R. Basilicata Potenza- Sez. I, 16-02-2008, n. 30

Antonio Camozzi, Presidente
Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore
Pasquale Mastrantuono, Primo Referendario

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FATTO

Premette il ricorrente di essere dipendente del Comune di G. inquadrato nella IV qualifica funzionale col profilo professionale di "autista-netturbino". Dichiara di aver effettuato, fin dal gennaio del 1990, mansioni di trasporto extraurbano degli alunni delle scuole dell'obbligo di G. e di avere pertanto svolto lavoro straordinario per un ammontare di 1439 ore per il periodo gennaio 1990-agosto 1994. Benché imposte con ordini di servizio -prosegue l'istante dette prestazioni non sarebbero state autorizzate con preventive delibere autorizzative.
Ciò non di meno il Comune gli avrebbe liquidato 151 ore di lavoro straordinario con autorizzazione in sanatoria (delibere giuntali nn.215/90 e 214/91) motivata in relazione al fatto che detto lavoro avrebbe soddisfatto l'interesse pubblico.
L'istante dichiara di aver chiesto la liquidazione delle restanti 1288 ore di lavoro straordinario svolto, ma gli sarebbe stato opposto il diniego in relazione proprio al difetto di preventiva autorizzazione.
Con la diffida notificata il 24/7/97 il ricorrente ha rinnovato la richiesta ma senza esito; il 3/11/97 è poi pervenuta la nota in epigrafe con cui il sindaco ha solo precisato la competenza del commissario liquidatore per i crediti vantati fino al 15/1/93.
Col presente gravame si deduce quanto segue:
1.- violazione artt. 2 e 3 l.n. 241/90- violazione dei principi in materia di autotutela e rapporto di pubblico impiego con riferimento al diritto alla retribuzione del lavoro straordinario eccesso di potere per omessa ed erronea considerazione dei presupposti, difetto d'istruttoria, di motivazione e sviamento.
Si sostiene che, benché non autorizzato, il lavoro straordinario prestato gli è stato richiesto formalmente per l'espletamento del servizio di scuola-bus. Inoltre tali prestazioni sono effettivamente state rese, con soddisfacimento dell'interesse pubblico. Ciò implicava che la p.a. pronunciasse, a seguito della diffida, l'autorizzazione in sanatoria, cui era dunque obbligata;
2.- violazione articoli 2 e 3 l.n. 241/90 e art. 2126 c.c.- eccesso di potere (omessa considerazione dei presupposti, difetto d'istruttoria).
Viene comunque invocato l'art. 2126 c.c. che giustificherebbe in via autonoma la liquidazione dello straordinario anche in assenza di autorizzazione in sanatoria. Ciò perché gli ordini di effettuazione del lavoro straordinario, anche se nulli, hanno comunque imposto prestazioni lavorative al ricorrente di cui la p.a. si è avvalsa.
Il Comune di G. e il Commissario Liquidatore non si sono costituiti.
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2007 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.


DIRITTO

La domanda di annullamento giurisdizionale del silenzio rifiuto è infondata dato che con la stessa si chiede dichiararsi l'obbligo di provvedere dell'amministrazione a porre in essere un atto tipicamente discrezionale, quale l'autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario in relazione alla circostanza dell'avvenuto svolgimento delle relative ore da parte del ricorrente.
Non sussiste infatti, ad avviso del Collegio, nella fattispecie, un obbligo giuridico di provvedere a carico dell'amministrazione, per di più in sanatoria, derivante da una norma giuridica, di legge o regolamentare.
Col presente gravame viene però pure proposta una domanda giudiziale di accertamento del diritto al compenso per il lavoro straordinario prestato che deve essere respinta in relazione al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale non può esser riconosciuto alcun compenso al pubblico dipendente per lavoro straordinario, quando manchi una preventiva formale autorizzazione da parte della p.a. datrice di lavoro, tanto perché solo in questo modo è possibile verificare, nel rispetto dell'art. 97 Costituzione, la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali (cfr. fra le molte, Cons.St., V, 8/3/01 n.1352; fra le recenti cfr. T.A.R. Campania, Napoli, V, 27/6/07 n.6287; T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 8/8/07 n.1929). Tali ragioni hanno ispirato anche l'art. 17 commi 1 e 2 d.p.r. n.268/87 (accordo nazionale di lavoro per i dipendenti degli ee.ll. vigente all'epoca delle prestazioni lavorative in questione) secondo il quale il lavoro straordinario dei dipendenti degli enti locali è volto esclusivamente a fronteggiare situazioni eccezionali ed è disposto in base ad esigenze di servizio individuate dall'amministrazione con esclusione di ogni forma generalizzata di autorizzazione. Pertanto, atteso che le dette valutazioni devono essere compiute dall'organo deliberante dell'Ente ( eventualmente ratificate o sanate), non è retribuibile il lavoro straordinario che, come nella fattispecie, non è stato preventivamente autorizzato nei modi dovuti e neppure sanato o ratificato dall'organo deliberante (cfr. p.e. TAR Sicilia, Catania, 10/2/04 n.160).
Né nella fattispecie vale richiamare il fatto che tali prestazioni straordinarie sarebbero state ordinate al ricorrente con formali ordini di servizio.
Tale assunto infatti non considera l'esistenza d'una normativa che regola compiutamente il lavoro straordinario (art. 16 d.p.r. n.268/87) contrassegnato da limiti, sostanziali e quantitativi, imposti alle amministrazioni e ai dipendenti e da un meccanismo compensatorio delle eventuali eccedenze fondato (comma 7) su riposi sostitutivi da fruire nel mese successivo, nonché da un meccanismo procedurale che affida al confronto con i sindacati, nel rispetto comunque del monte ore complessivo, la individuazione dei casi nei quali, per esigenze eccezionali, debitamente motivate, il limite massimo individuale può essere superato. Tale assetto normativo non lascia spazio né per forme di autorizzazione implicita "ex ante" né per un atto di assenso "ex post" che non sia deliberato dall'organo a ciò competente e nelle forme dovute. Ciò anche perché l'autorizzazione in questione non è un mero atto di consenso ma rappresenta il momento finale e attuativo d'un processo di programmazione e di ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e di esclusiva spettanza degli organi a ciò preposti (cfr. T.A.R. Campania, Napoli cit.; Cons.St., V, 29/8/06 n.5057).
In ogni caso, con riferimento al secondo motivo, il Collegio ritiene che nel caso di specie debba essere esclusa l'applicabilità, a sostegno del preteso diritto al pagamento delle prestazioni di lavoro in questione, dell'art. 2126 c.c. così come interpretato e applicato nel campo del pubblico impiego dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn.2 e 5 del 1992.
Tale disposizione infatti garantisce gli effetti economici in favore del lavoratore che abbia svolto una prestazione lavorativa di fatto, resa cioè in presenza di nullità o di annullamento del "contratto di lavoro" (e purché la nullità non derivi da illiceità dell'oggetto e della causa). Si tratta -in altri termini del riconoscimento degli emolumenti retributivi in favore di chi ha svolto prestazioni di lavoro in assenza dei requisiti necessari richiesti dalla legge per essere un pubblico dipendente.
Ben diversa viceversa è l'ipotesi per cui si controverte, nella quale chi ricorre è a tutti gli effetti un pubblico dipendente il cui "status", costitutivamente, non è in discussione; conseguentemente non pare applicabile -neppure per analogia la disposizione codicistica all'ipotesi "de qua" dato che non vi è spazio per un parallelismo fra il titolo costitutivo del rapporto di lavoro e l'ordine di effettuazione di determinate prestazioni di lavoro straordinario.
Del resto gli ordini di servizio in questione, a parte il fatto che, di per sé soli, non fanno riferimento al carattere straordinario delle incombenze richieste o comunque al loro eccedere, dal punto di vista orario, l'ambito prestazionale cui il ricorrente era ordinariamente obbligato (solo con successivo attestato sindacale si parla di lavoro straordinario), oltre a non essere mai stati annullati neppure possono definirsi nulli sol perché privi dell'autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario o perché, come sostenuto in ricorso - peraltro in modo generico - "non impartiti nelle forme ordinarie".
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla va disposto per le spese stante la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata.
P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 20/12/2007

T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 14 luglio 2006, n. 494

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA ha pronunciato la seguente SENTENZA

sul ricorso n. 328/96 proposto dal sig. Morrone Antonio, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv.to Giovanni Salvia, presso il cui studio in Potenza, alla Via Due Torri n. 33, è elettivamente domiciliato;

CONTRO

- il Comune di Sant’Angelo Le Fratte, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dall’Avv.to Rocco Brienza, presso il cui studio in Potenza, alla Via del Popolo n. 6, è elettivamente domiciliato;

per il riconoscimento del diritto

ad ottenere il trattamento economico relativo alle prestazioni effettuate, in qualità di dipendente del Comune di Sant’Angelo Le Fratte, per lavoro straordinario, per gli anni dal 1990 al 1994, nonché alle indennità di turnazione e maggiorazione oraria ex art. 13 D.P.R. 268/87 maturate dal 1990 al 1994 e di ferie non godute relativamente agli anni 1993 e 1994;

e per la conseguente condanna

del Comune di Sant’Angelo Le Fratte, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere all’istante tutte le somme a tali titoli dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Angelo Le Fratte;

Vista l’ordinanza collegiale n. 58/05 del 3 dicembre 2005;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 20 aprile 2006, la relazione del magistrato G. Buscicchio:

Uditi gli avvocati come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con atto notificato il 29 marzo 1996 e depositato il successivo 18 aprile, il sig. Antonio Morrone espone in fatto: a) di essere stato alle dipendenze del Comune di Sant’Angelo Le Fratte in qualità di vigile urbano, inquadrato nella quinta qualifica funzionale, dal 17/5/79 al 27/10/94, data in cui è transitato nell’amministrazione dello Stato; b) che, nell’arco di tutto tale periodo, ha sempre rispettato quotidiani turni di lavoro, disposti dal Comune di Sant’Angelo L Fratte, per ragioni di funzionalità del servizio di vigilanza urbana, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 268/87; c) che detti turni sono sempre stati caratterizzati dalla rotazione ciclica settimanale degli addetti, in prestabilite articolazioni orarie; d) che lo stesso esponente, dal 1990 al 1994, ha prestato complessive 915 ore di lavoro straordinario, delle quali 205 festive e 15 notturne, per sopperire ad indifferibili esigenze di servizio; e) che, in particolare, ha svolto: n. 165 ore di lavoro straordinario (di cui 24 festive) nell’anno 1990, n. 194 ore di lavoro straordinario (di cui 25 festive) nell’anno 1991, n. 194 ore di lavoro straordinario (di cui 74 festive) nell’anno 1992, n. 255 ore di lavoro straordinario (di cui 79 festive) nell’anno 1993 e n. 107 di lavoro straordinario (di cui 46 festive e 15 notturne) nell’anno 1994; f) che, per la turnazione e le ore di lavoro straordinario, non ha percepito alcun compenso; g) che, inoltre, per causa non imputabile all’esponente, non ha beneficiato delle ferie relative agli anni 1993 e 1994, né gli è stata corrisposta l’indennità sostitutiva; h) che, essendo invalido per causa di servizio ascritta alla sesta categoria tab. A minima, non ha ottenuto l’applicazione, in proprio favore, dei benefici previsti dall’art. 2 R.D.L. 1284/23 e dall’art. 1 L. 336/70.

In diritto, chiede: a) venga accertato il proprio diritto a percepire, per gli anni dal 1990 al 1994, le maggiorazioni di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 268/87, dovute ai lavoratori “turnisti” che effettuino una effettiva rotazione almeno settimanale dal servizio; b) che venga accertato il proprio diritto al compenso per il lavoro straordinario prestato nel periodo dal 1990 al 1994; c) che venga accertato il proprio diritto al compenso sostitutivo per ferie non godute negli anni 1993 e 1994; d) che venga accertato il proprio diritto a fruire dei benefici previsti dal R.D.L. n. 1284/23 e dalla L. n. 336/70.

Chiede, conseguentemente, che il Comune di Sant’Angelo Le Fratte venga condannato al pagamento degli importi dovuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2. Resiste alla presente impugnativa, con atto di costituzione in giudizio depositato il 17 maggio 1996, il Comune di Sant’Angelo Le Fratte, che, con successiva memoria difensiva depositata il 29 settembre 2005, ha confutato la fondatezza delle censure di parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.

3. Con memoria difensiva depositata l’8 ottobre 2005, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

4. Con ordinanza collegiale n. 58/05 del 3 dicembre 2005 sono stati disposti incombenti istruttori eseguiti dal Comune di Sant’Angelo Le Fratte in data 1° febbraio 2006.

5. Con memoria conclusiva depositata il 7 aprile 2006 il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive concludendo per l’accoglimento del ricorso.

6. Alla pubblica udienza del 20 aprile 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è solo in parte fondato.

2. Non spetta al ricorrente l’indennità di turnazione prevista dall’art. 13 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268.

Il detto articolo recita testualmente che <<1. Per esigenze di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro. 2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario. 3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione di servizi lavorativi per almeno undici ore. 4. L’istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. 5. Gli enti provvederanno a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni. 6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione stipendiale interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno…>>.

Nella relazione datata 28.1.2006, sottoscritta dal Sindaco p.t. del Comune di Sant’Angelo Le Fratte, si legge che <<…dalle schede marcatempo rinvenute e precisamente dal mese di ottobre 1993 sino al 26.10.1994, data di trasferimento del ricorrente all’Amministrazione dello Stato, si evince chiaramente che il Morrone non è stato impiegato in turni di lavoro che possano consentire la corresponsione dell’indennità di turnazione ed inoltre si precisa che dal 1990 al 1994 non è stato mai attivato da parte di questo Ente l’istituto della turnazione…>>.

Dall’orario di lavoro dei vigili urbani relativo a n. 3 settimane - raccolto in un documento dattiloscritto depositato in allegato al ricorso e sottoscritto dal Sindaco p.t., che reca scritta a penna la data del 20/06/1994- non risulta che l’impegno lavorativo del ricorrente sia stato previsto con effettiva rotazione almeno settimanale, e cioè che il suddetto dipendente dovesse prestare la propria attività continuativamente per un’intera settimana lavorativa in un turno e, nella (immediatamente) successiva ed intera settimana lavorativa, in altro turno.

Né dall’esame dei tesserini marcatempo depositati dal Comune, relativi al periodo compreso tra il mese di ottobre del 1993 ed il mese di ottobre del 1994, risulta che l’attività lavorativa del ricorrente sia stata svolta con <<…effettiva rotazione almeno settimanale…>>, e cioè –si ribadisce- con utilizzazione continuativa per almeno una intera settimana lavorativa in un turno e (parimenti) con utilizzazione continuativa nella successiva ed intera settimana lavorativa in altro turno.

Il che vale escludere che il ricorrente possa fondatamente rivendicare l’indennità di turnazione prevista dall’art. 13 del D.P.R. n. 268/87, la quale spetta <<…solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno>>.

3. Il ricorrente chiede altresì che venga accertato il proprio diritto al compenso per il lavoro straordinario prestato nel periodo 1990- 1994.

Nella citata relazione del 28.1.2006 il Sindaco p.t. del resistente Comune ha precisato che <<…dal 1990 al 1994 non risulta alcuna preventiva formale autorizzazione a svolgere prestazioni di lavoro straordinario a nome del ricorrente…>>.

3.1. In via generale, deve ricordarsi che, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione (e l’obbligo dell’amministrazione di corrisponderla), atteso che, altrimenti, si determinerebbe quoad effectum l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto non rispondenti ad alcuna concreta necessità (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, n. 6655/05 e, Sez. V, n. 1532/04).

La retribuibilità del lavoro straordinario è, infatti, in via di principio condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro: detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della pubblica amministrazione.

Sotto un primo profilo, l’autorizzazione in parola (che di regola deve essere preventiva, ma che tuttavia può assumere eccezionalmente anche la forma del provvedimento in sanatoria, ex post) implica la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, nn. 8522/01 e 1531/02 e, Sez. V,. nn. 472/04 e 3503/01); inoltre, essa rappresenta lo strumento più adeguato per evitare, per un verso, che attraverso incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio (con grave nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici) e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie (individuate come punto di equilibrio fra le esigenze dell’amministrazione e il rispetto delle condizioni psico-fisiche del dipendente), possano creare a quest’ultimo nocumento alla sua salute e alla sua dignità di persona.

Sotto altro e concorrente profilo, poi (e con particolare riferimento al principio del buon andamento), la formale preventiva autorizzazione al lavoro straordinario deve costituire per l’amministrazione anche lo strumento per l’opportuna ed adeguata valutazione delle concrete esigenze dei propri uffici (quanto al loro concreto funzionamento, alla loro effettiva capacità di perseguire i compiti ed espletare le funzioni attribuite dalla legge, nonché alla organizzazione delle risorse umane ed alla loro adeguatezza), onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario costituisca elemento di programmazione dell’ordinario lavoro di ufficio.

La preventiva autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie costituisce assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, per il dirigente (o funzionario) che la emette; e ciò sia nel caso che per tale svolgimento sia preventivamente stabilita l’erogazione del relativo compenso, sia nel caso che lo stesso dia luogo, per il lavoratore, ad un “credito” in termini di riposo compensativo, in entrambi i casi l’autorizzazione de qua incidendo sul buon andamento del servizio e sulla economica ed efficiente gestione del personale, facente capo al dirigente.

Benché la giurisprudenza abbia affermato che il principio della indispensabilità dell’autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario possa subire eccezione quando l’attività (eccedente l’ordinario orario di lavoro) sia svolta per obbligo d’ufficio (al riguardo si parla di autorizzazione implicita), tuttavia, per l’imprescindibile rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati, deve pur sempre trattarsi di esigenze indifferibili ed urgenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 329/95) cui non è possibile far fronte, almeno dell’immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio e delle singole modalità lavorative.

3.2. Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve escludersi che le prestazioni lavorative straordinarie che il ricorrente assume di aver svolto, ove non assistite da preventiva autorizzazione, possano essere compensate, ciò in quanto: a) da un lato, la qualifica di vigile urbano non vale di per sé sola a comprovare che le prestazioni lavorative straordinarie sarebbero state svolte per fronteggiare esigenze effettivamente indifferibili ed urgenti, solo in presenza delle quali le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate in difetto di preventiva autorizzazione, b) dall’altro, non risulta con chiarezza dagli atti di causa che le prestazioni di lavoro straordinarie non autorizzate, che il ricorrente assume di aver svolto, siano state rese per fronteggiare oggettive esigenze indifferibili ed urgenti.

3.3. Laddove, invece, prestazioni di lavoro straordinario siano state rese dall’odierno ricorrente in esecuzione di specifici ordini di servizio (cfr, ad esempio, note del Comune di Sant’Angelo Le Fratte prot. n. 2018 del 20.5.1994 depositata dall’interessato in data 30.3.2006, e prot. n. 3408 del 21.8.1993 depositata dal Comune in data 1°2. 2006), esse dovranno essere compensate, con riconoscimento, trattandosi di ratei retributivi maturati fino al 31 dicembre 1994, di interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi separatamente sull’importo nominale del credito.

Poiché non risulta dagli ordini di servizio impartiti al ricorrente, depositati agli atti di causa, il numero delle ore di lavoro straordinario prestate in esecuzione degli ordini stessi, e non essendo stati trasmessi dall’Amministrazione comunale i fogli di presenza richiesti (eccezione fatta per le schede marcatempo relative al periodo compreso tra il mese di ottobre del 1993 e quello di ottobre 1994), spetterà al Comune di Sant’Angelo Le Fratte provvedere, sulla scorta degli ordini di servizio impartiti nel periodo 1990-1994 esistenti presso gli uffici comunali ed anche di quelli depositati nel presente giudizio dal ricorrente, nonché dei fogli di presenza, alla verifica del numero delle ore di lavoro straordinario prestate dal dipendente in esecuzione di specifici ordini di servizio, che dovranno essere compensate, con riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria nei termini dianzi indicati.

4. Sempre nella relazione datata 1° febbraio 2006, sottoscritta dal Sindaco p.t. e trasmessa in esecuzione degli incombenti istruttori disposti dal Tribunale, si legge che il ricorrente <<…nell’anno 1993 ha goduto delle ferie anno 1992 e non vi è agli atti alcuna richiesta formale di ferie per l’anno 1993 da parte del ricorrente; ..nell’anno 1994 e precisamente sino al 26.10.1994 ha goduto di quattro giorni di ferie anno 1993 e che non vi è alcuna richiesta formale a firma del ricorrente per il godimento delle ferie maturate sino alla data del trasferimento..>>.

Sulla scorta di quanto precisato nella suddetta relazione, deve essere riconosciuto al ricorrente il compenso sostitutivo per le ferie non godute, in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l’obbligo del datore di lavoro, anche pubblico, di corrispondere lo speciale compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, n. 1207/05).

Il Comune di Sant’Angelo Le Fratte dovrà quindi corrispondere al ricorrente il compenso sostitutivo per ferie non godute per il periodo di ferie relativo all’anno 1993, eccezion fatta per quattro giorni di ferie godute nell’anno 1994, e per il periodo di ferie relativo all’anno 1994 maturato fino alla data del trasferimento del ricorrente presso l’Amministrazione dello Stato.

Trattandosi di ratei maturati fino al 31 dicembre 1994, vanno altresì riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da calcolarsi separatamente sull’importo nominale del credito.

5. Al ricorrente, che dagli atti di causa risulta affetto da infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio con ascrizione alla cat. 6^ ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, va altresì riconosciuto il beneficio previsto dall’art. 2 del R.D.L. 17 maggio 1923, n. 1284, e cioè l’abbreviazione di due anni dell’anzianità di servizio utile ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, in quanto il suddetto beneficio, originariamente riconosciuto ai mutilati ed invalidi di guerra, è estensibile, ai sensi dell’art. 1 L. 15 luglio 1950, n. 539, anche ai pubblici dipendenti mutilati ed invalidi per servizio (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 3505/00 e Sez. VI n. 5859/01; T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1124/04; T.A.R. Toscana n. 5322/03).

6. Non spetta, invece, al ricorrente il beneficio di cui all’art. 1, comma 1, della L. 24.5.1970, n. 336, a norma del quale <<I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell’ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere per una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento, ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione>>.

Infatti, le norme sui combattenti ed assimilati recanti agevolazioni di carriera sono di stretta interpretazione, sicché non è possibile estenderne l’applicazione a fattispecie, rapporti o situazioni che non siano da esse espressamente contemplate (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 34/83; T.A.R. Abruzzo –L’Aquila- n. 376/85; T.A.R. Campania –Salerno- n. 1158/03).

7. Per le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto nei limiti in precedenza indicati.

8. La reciproca, parziale soccombenza giustifica la statuizione di integrale compensazione di spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA:

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie in parte nei termini indicati in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, addì 20 aprile e 25 maggio 2006, dal

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Antonio Camozzi Presidente

Giuseppe Buscicchio Componente - Estensore

Pasquale Mastrantuono Componente

Depositata in Segreteria il 14-7-2006

I testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

Novità

Bruno E.G. Fuoco

Manuale dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.

Guida all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

Maggioli

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Pensieri dal web

"Come possiamo aiutare gli esseri a manifestare i loro lati migliori? Dando loro fiducia. Ad esempio, vi accorgete che una persona non si comporta in modo onesto nei vostri confronti e che, pur sorridendovi e facendovi le feste, alle vostre spalle vi critica ingiustamente. Se volete risolvere il problema in armonia, continuate a darle la vostra fiducia, come se ignoraste ogni cosa. La fiducia, anche se simulata, può produrre effetti molto benefici. Voi direte che questa è finzione. Dipende che cosa si intende per finzione. Io la chiamo «pedagogia». Si tratta di rivolgersi, a sua insaputa, alla parte nobile di un essere per portarlo a prendere coscienza delle sue responsabilità e dei suoi doveri. Non si tratta di mentirgli, di ingannarlo o di fargli del male, ma invece di aiutarlo a far emergere la sua vera natura, la sua natura divina, fornendogli le condizioni giuste perché possa manifestarsi. Perciò non si tratta di recitare una commedia. Soltanto che per fare questo, bisogna aver fatto un lungo lavoro su se stessi, bisogna aver imparato a padroneggiarsi, per non lasciarsi andare a reazioni istintive di collera, di ribellione e di vanità ferita."(Omraam Mikhaël Aïvanhov).

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