| Massime
La
retribuibilità del lavoro straordinario è,
in via di principio, condizionata all’esistenza di
una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni
di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro:
detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni,
tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di
legalità, imparzialità e buon andamento cui,
ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve
essere improntata l’azione della pubblica amministrazione.
Non
sussiste un obbligo giuridico derivante da una norma giuridica,
di legge o regolamentare, di provvedere in sanatoria.
L’autorizzazione
in parola, di regola, deve essere preventiva, ma tuttavia
può assumere eccezionalmente anche la forma del provvedimento
in sanatoria ex post.
Atteso
che le dette valutazioni devono essere compiute dall'organo
deliberante dell'Ente (eventualmente ratificate o sanate),
non è retribuibile il lavoro straordinario che, come
nella fattispecie, non è stato preventivamente autorizzato
nei modi dovuti e neppure sanato o ratificato dall'organo
deliberante (cfr. TAR Sicilia, Catania, 10/2/04 n.160).
T.A.R.
Basilicata Potenza- Sez. I, 16-02-2008, n. 30
Antonio
Camozzi, Presidente
Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore
Pasquale Mastrantuono, Primo Referendario
****
FATTO
Premette il ricorrente di essere dipendente del Comune di
G. inquadrato nella IV qualifica funzionale col profilo
professionale di "autista-netturbino". Dichiara
di aver effettuato, fin dal gennaio del 1990, mansioni di
trasporto extraurbano degli alunni delle scuole dell'obbligo
di G. e di avere pertanto svolto lavoro straordinario per
un ammontare di 1439 ore per il periodo gennaio 1990-agosto
1994. Benché imposte con ordini di servizio -prosegue
l'istante dette prestazioni non sarebbero state autorizzate
con preventive delibere autorizzative.
Ciò non di meno il Comune gli avrebbe liquidato 151
ore di lavoro straordinario con autorizzazione in sanatoria
(delibere giuntali nn.215/90 e 214/91) motivata in relazione
al fatto che detto lavoro avrebbe soddisfatto l'interesse
pubblico.
L'istante dichiara di aver chiesto la liquidazione delle
restanti 1288 ore di lavoro straordinario svolto, ma gli
sarebbe stato opposto il diniego in relazione proprio al
difetto di preventiva autorizzazione.
Con la diffida notificata il 24/7/97 il ricorrente ha rinnovato
la richiesta ma senza esito; il 3/11/97 è poi pervenuta
la nota in epigrafe con cui il sindaco ha solo precisato
la competenza del commissario liquidatore per i crediti
vantati fino al 15/1/93.
Col presente gravame si deduce quanto segue:
1.- violazione artt. 2 e 3 l.n. 241/90- violazione dei principi
in materia di autotutela e rapporto di pubblico impiego
con riferimento al diritto alla retribuzione del lavoro
straordinario eccesso di potere per omessa ed erronea considerazione
dei presupposti, difetto d'istruttoria, di motivazione e
sviamento.
Si sostiene che, benché non autorizzato, il lavoro
straordinario prestato gli è stato richiesto formalmente
per l'espletamento del servizio di scuola-bus. Inoltre tali
prestazioni sono effettivamente state rese, con soddisfacimento
dell'interesse pubblico. Ciò implicava che la p.a.
pronunciasse, a seguito della diffida, l'autorizzazione
in sanatoria, cui era dunque obbligata;
2.- violazione articoli 2 e 3 l.n. 241/90 e art. 2126 c.c.-
eccesso di potere (omessa considerazione dei presupposti,
difetto d'istruttoria).
Viene comunque invocato l'art. 2126 c.c. che giustificherebbe
in via autonoma la liquidazione dello straordinario anche
in assenza di autorizzazione in sanatoria. Ciò perché
gli ordini di effettuazione del lavoro straordinario, anche
se nulli, hanno comunque imposto prestazioni lavorative
al ricorrente di cui la p.a. si è avvalsa.
Il Comune di G. e il Commissario Liquidatore non si sono
costituiti.
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2007 il ricorso è
stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
La domanda di annullamento giurisdizionale del silenzio
rifiuto è infondata dato che con la stessa si chiede
dichiararsi l'obbligo di provvedere dell'amministrazione
a porre in essere un atto tipicamente discrezionale, quale
l'autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario
in relazione alla circostanza dell'avvenuto svolgimento
delle relative ore da parte del ricorrente.
Non sussiste infatti, ad avviso del Collegio, nella fattispecie,
un obbligo giuridico di provvedere a carico dell'amministrazione,
per di più in sanatoria, derivante da una norma giuridica,
di legge o regolamentare.
Col presente gravame viene però pure proposta una
domanda giudiziale di accertamento del diritto al compenso
per il lavoro straordinario prestato che deve essere respinta
in relazione al consolidato indirizzo giurisprudenziale
secondo il quale non può esser riconosciuto alcun
compenso al pubblico dipendente per lavoro straordinario,
quando manchi una preventiva formale autorizzazione da parte
della p.a. datrice di lavoro, tanto perché solo in
questo modo è possibile verificare, nel rispetto
dell'art. 97 Costituzione, la reale esistenza delle ragioni
di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a
prestazioni lavorative eccezionali (cfr. fra le molte, Cons.St.,
V, 8/3/01 n.1352; fra le recenti cfr. T.A.R. Campania, Napoli,
V, 27/6/07 n.6287; T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 8/8/07 n.1929).
Tali ragioni hanno ispirato anche l'art. 17 commi 1 e 2
d.p.r. n.268/87 (accordo nazionale di lavoro per i dipendenti
degli ee.ll. vigente all'epoca delle prestazioni lavorative
in questione) secondo il quale il lavoro straordinario dei
dipendenti degli enti locali è volto esclusivamente
a fronteggiare situazioni eccezionali ed è disposto
in base ad esigenze di servizio individuate dall'amministrazione
con esclusione di ogni forma generalizzata di autorizzazione.
Pertanto, atteso che le dette valutazioni devono essere
compiute dall'organo deliberante dell'Ente ( eventualmente
ratificate o sanate), non è retribuibile il lavoro
straordinario che, come nella fattispecie, non è
stato preventivamente autorizzato nei modi dovuti e neppure
sanato o ratificato dall'organo deliberante (cfr. p.e. TAR
Sicilia, Catania, 10/2/04 n.160).
Né nella fattispecie vale richiamare il fatto che
tali prestazioni straordinarie sarebbero state ordinate
al ricorrente con formali ordini di servizio.
Tale assunto infatti non considera l'esistenza d'una normativa
che regola compiutamente il lavoro straordinario (art. 16
d.p.r. n.268/87) contrassegnato da limiti, sostanziali e
quantitativi, imposti alle amministrazioni e ai dipendenti
e da un meccanismo compensatorio delle eventuali eccedenze
fondato (comma 7) su riposi sostitutivi da fruire nel mese
successivo, nonché da un meccanismo procedurale che
affida al confronto con i sindacati, nel rispetto comunque
del monte ore complessivo, la individuazione dei casi nei
quali, per esigenze eccezionali, debitamente motivate, il
limite massimo individuale può essere superato. Tale
assetto normativo non lascia spazio né per forme
di autorizzazione implicita "ex ante" né
per un atto di assenso "ex post" che non sia deliberato
dall'organo a ciò competente e nelle forme dovute.
Ciò anche perché l'autorizzazione in questione
non è un mero atto di consenso ma rappresenta il
momento finale e attuativo d'un processo di programmazione
e di ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione
dell'ente e di esclusiva spettanza degli organi a ciò
preposti (cfr. T.A.R. Campania, Napoli cit.; Cons.St., V,
29/8/06 n.5057).
In ogni caso, con riferimento al secondo motivo, il Collegio
ritiene che nel caso di specie debba essere esclusa l'applicabilità,
a sostegno del preteso diritto al pagamento delle prestazioni
di lavoro in questione, dell'art. 2126 c.c. così
come interpretato e applicato nel campo del pubblico impiego
dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze
nn.2 e 5 del 1992.
Tale disposizione infatti garantisce gli effetti economici
in favore del lavoratore che abbia svolto una prestazione
lavorativa di fatto, resa cioè in presenza di nullità
o di annullamento del "contratto di lavoro" (e
purché la nullità non derivi da illiceità
dell'oggetto e della causa). Si tratta -in altri termini
del riconoscimento degli emolumenti retributivi in favore
di chi ha svolto prestazioni di lavoro in assenza dei requisiti
necessari richiesti dalla legge per essere un pubblico dipendente.
Ben diversa viceversa è l'ipotesi per cui si controverte,
nella quale chi ricorre è a tutti gli effetti un
pubblico dipendente il cui "status", costitutivamente,
non è in discussione; conseguentemente non pare applicabile
-neppure per analogia la disposizione codicistica all'ipotesi
"de qua" dato che non vi è spazio per un
parallelismo fra il titolo costitutivo del rapporto di lavoro
e l'ordine di effettuazione di determinate prestazioni di
lavoro straordinario.
Del resto gli ordini di servizio in questione, a parte il
fatto che, di per sé soli, non fanno riferimento
al carattere straordinario delle incombenze richieste o
comunque al loro eccedere, dal punto di vista orario, l'ambito
prestazionale cui il ricorrente era ordinariamente obbligato
(solo con successivo attestato sindacale si parla di lavoro
straordinario), oltre a non essere mai stati annullati neppure
possono definirsi nulli sol perché privi dell'autorizzazione
allo svolgimento di lavoro straordinario o perché,
come sostenuto in ricorso - peraltro in modo generico -
"non impartiti nelle forme ordinarie".
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla va disposto per le spese stante la mancata costituzione
in giudizio dell'amministrazione intimata.
P.Q.M.
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio
del giorno 20/12/2007
T.A.R.
Basilicata Potenza Sez. I, 14 luglio 2006, n. 494
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA ha
pronunciato la seguente SENTENZA
sul
ricorso n. 328/96 proposto dal sig. Morrone Antonio, rappresentato
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv.to
Giovanni Salvia, presso il cui studio in Potenza, alla Via
Due Torri n. 33, è elettivamente domiciliato;
CONTRO
-
il Comune di Sant’Angelo Le Fratte, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura
a margine della memoria di costituzione, dall’Avv.to
Rocco Brienza, presso il cui studio in Potenza, alla Via
del Popolo n. 6, è elettivamente domiciliato;
per
il riconoscimento del diritto
ad
ottenere il trattamento economico relativo alle prestazioni
effettuate, in qualità di dipendente del Comune di
Sant’Angelo Le Fratte, per lavoro straordinario, per
gli anni dal 1990 al 1994, nonché alle indennità
di turnazione e maggiorazione oraria ex art. 13 D.P.R. 268/87
maturate dal 1990 al 1994 e di ferie non godute relativamente
agli anni 1993 e 1994;
e
per la conseguente condanna
del
Comune di Sant’Angelo Le Fratte, in persona del Sindaco
pro tempore, a corrispondere all’istante tutte le
somme a tali titoli dovute, oltre interessi e rivalutazione
monetaria.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Angelo
Le Fratte;
Vista
l’ordinanza collegiale n. 58/05 del 3 dicembre 2005;
Viste
le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti
gli atti e i documenti tutti di causa;
Data
per letta, alla pubblica udienza del 20 aprile 2006, la
relazione del magistrato G. Buscicchio:
Uditi
gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1.
Con atto notificato il 29 marzo 1996 e depositato il successivo
18 aprile, il sig. Antonio Morrone espone in fatto: a) di
essere stato alle dipendenze del Comune di Sant’Angelo
Le Fratte in qualità di vigile urbano, inquadrato
nella quinta qualifica funzionale, dal 17/5/79 al 27/10/94,
data in cui è transitato nell’amministrazione
dello Stato; b) che, nell’arco di tutto tale periodo,
ha sempre rispettato quotidiani turni di lavoro, disposti
dal Comune di Sant’Angelo L Fratte, per ragioni di
funzionalità del servizio di vigilanza urbana, ai
sensi dell’art. 13 D.P.R. 268/87; c) che detti turni
sono sempre stati caratterizzati dalla rotazione ciclica
settimanale degli addetti, in prestabilite articolazioni
orarie; d) che lo stesso esponente, dal 1990 al 1994, ha
prestato complessive 915 ore di lavoro straordinario, delle
quali 205 festive e 15 notturne, per sopperire ad indifferibili
esigenze di servizio; e) che, in particolare, ha svolto:
n. 165 ore di lavoro straordinario (di cui 24 festive) nell’anno
1990, n. 194 ore di lavoro straordinario (di cui 25 festive)
nell’anno 1991, n. 194 ore di lavoro straordinario
(di cui 74 festive) nell’anno 1992, n. 255 ore di
lavoro straordinario (di cui 79 festive) nell’anno
1993 e n. 107 di lavoro straordinario (di cui 46 festive
e 15 notturne) nell’anno 1994; f) che, per la turnazione
e le ore di lavoro straordinario, non ha percepito alcun
compenso; g) che, inoltre, per causa non imputabile all’esponente,
non ha beneficiato delle ferie relative agli anni 1993 e
1994, né gli è stata corrisposta l’indennità
sostitutiva; h) che, essendo invalido per causa di servizio
ascritta alla sesta categoria tab. A minima, non ha ottenuto
l’applicazione, in proprio favore, dei benefici previsti
dall’art. 2 R.D.L. 1284/23 e dall’art. 1 L.
336/70.
In
diritto, chiede: a) venga accertato il proprio diritto a
percepire, per gli anni dal 1990 al 1994, le maggiorazioni
di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 268/87, dovute ai
lavoratori “turnisti” che effettuino una effettiva
rotazione almeno settimanale dal servizio; b) che venga
accertato il proprio diritto al compenso per il lavoro straordinario
prestato nel periodo dal 1990 al 1994; c) che venga accertato
il proprio diritto al compenso sostitutivo per ferie non
godute negli anni 1993 e 1994; d) che venga accertato il
proprio diritto a fruire dei benefici previsti dal R.D.L.
n. 1284/23 e dalla L. n. 336/70.
Chiede,
conseguentemente, che il Comune di Sant’Angelo Le
Fratte venga condannato al pagamento degli importi dovuti,
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2.
Resiste alla presente impugnativa, con atto di costituzione
in giudizio depositato il 17 maggio 1996, il Comune di Sant’Angelo
Le Fratte, che, con successiva memoria difensiva depositata
il 29 settembre 2005, ha confutato la fondatezza delle censure
di parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.
3.
Con memoria difensiva depositata l’8 ottobre 2005,
il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.
4.
Con ordinanza collegiale n. 58/05 del 3 dicembre 2005 sono
stati disposti incombenti istruttori eseguiti dal Comune
di Sant’Angelo Le Fratte in data 1° febbraio 2006.
5.
Con memoria conclusiva depositata il 7 aprile 2006 il ricorrente
ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive concludendo
per l’accoglimento del ricorso.
6.
Alla pubblica udienza del 20 aprile 2006 il ricorso è
stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.
Il ricorso è solo in parte fondato.
2.
Non spetta al ricorrente l’indennità di turnazione
prevista dall’art. 13 del D.P.R. 13 maggio 1987, n.
268.
Il
detto articolo recita testualmente che <<1. Per esigenze
di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura
degli orari di servizio, possono essere istituiti turni
giornalieri di lavoro. 2. I turni sono caratterizzati dalla
rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni
di orario. 3. I turni diurni possono essere attuati in strutture
operative che prevedano una erogazione di servizi lavorativi
per almeno undici ore. 4. L’istituzione dei turni
ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità
dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento
degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno
essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo,
comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o
quelle derivanti da calamità o eventi naturali. 5.
Gli enti provvederanno a disciplinare il controllo sulla
regolarità dello svolgimento delle turnazioni. 6.
Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni
giornalieri la maggiorazione stipendiale interviene solo
in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale
impegnato nel turno…>>.
Nella
relazione datata 28.1.2006, sottoscritta dal Sindaco p.t.
del Comune di Sant’Angelo Le Fratte, si legge che
<<…dalle schede marcatempo rinvenute e precisamente
dal mese di ottobre 1993 sino al 26.10.1994, data di trasferimento
del ricorrente all’Amministrazione dello Stato, si
evince chiaramente che il Morrone non è stato impiegato
in turni di lavoro che possano consentire la corresponsione
dell’indennità di turnazione ed inoltre si
precisa che dal 1990 al 1994 non è stato mai attivato
da parte di questo Ente l’istituto della turnazione…>>.
Dall’orario
di lavoro dei vigili urbani relativo a n. 3 settimane -
raccolto in un documento dattiloscritto depositato in allegato
al ricorso e sottoscritto dal Sindaco p.t., che reca scritta
a penna la data del 20/06/1994- non risulta che l’impegno
lavorativo del ricorrente sia stato previsto con effettiva
rotazione almeno settimanale, e cioè che il suddetto
dipendente dovesse prestare la propria attività continuativamente
per un’intera settimana lavorativa in un turno e,
nella (immediatamente) successiva ed intera settimana lavorativa,
in altro turno.
Né
dall’esame dei tesserini marcatempo depositati dal
Comune, relativi al periodo compreso tra il mese di ottobre
del 1993 ed il mese di ottobre del 1994, risulta che l’attività
lavorativa del ricorrente sia stata svolta con <<…effettiva
rotazione almeno settimanale…>>, e cioè
–si ribadisce- con utilizzazione continuativa per
almeno una intera settimana lavorativa in un turno e (parimenti)
con utilizzazione continuativa nella successiva ed intera
settimana lavorativa in altro turno.
Il
che vale escludere che il ricorrente possa fondatamente
rivendicare l’indennità di turnazione prevista
dall’art. 13 del D.P.R. n. 268/87, la quale spetta
<<…solo in caso di effettiva rotazione almeno
settimanale del personale impegnato nel turno>>.
3.
Il ricorrente chiede altresì che venga accertato
il proprio diritto al compenso per il lavoro straordinario
prestato nel periodo 1990- 1994.
Nella
citata relazione del 28.1.2006 il Sindaco p.t. del resistente
Comune ha precisato che <<…dal 1990 al 1994
non risulta alcuna preventiva formale autorizzazione a svolgere
prestazioni di lavoro straordinario a nome del ricorrente…>>.
3.1.
In via generale, deve ricordarsi che, nell’ambito
del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il
dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario
d’obbligo non è da sola sufficiente a radicare
il suo diritto alla relativa retribuzione (e l’obbligo
dell’amministrazione di corrisponderla), atteso che,
altrimenti, si determinerebbe quoad effectum l’equiparazione
del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per
il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo,
compensando attività lavorative svolte in via di
fatto non rispondenti ad alcuna concreta necessità
(cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, n. 6655/05 e,
Sez. V, n. 1532/04).
La
retribuibilità del lavoro straordinario è,
infatti, in via di principio condizionata all’esistenza
di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni
di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro:
detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni,
tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di
legalità, imparzialità e buon andamento cui,
ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve
essere improntata l’azione della pubblica amministrazione.
Sotto
un primo profilo, l’autorizzazione in parola (che
di regola deve essere preventiva, ma che tuttavia può
assumere eccezionalmente anche la forma del provvedimento
in sanatoria, ex post) implica la verifica in concreto
della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che
rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti
l’orario normale di lavoro (cfr., ex multis, Cons.
Stato, Sez. IV, nn. 8522/01 e 1531/02 e, Sez. V,. nn. 472/04
e 3503/01); inoltre, essa rappresenta lo strumento più
adeguato per evitare, per un verso, che attraverso incontrollate
erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario
si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni
di bilancio (con grave nocumento dell’equilibrio finanziario
dei conti pubblici) e, per altro verso, che i pubblici dipendenti
siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo
quelle ordinarie (individuate come punto di equilibrio fra
le esigenze dell’amministrazione e il rispetto delle
condizioni psico-fisiche del dipendente), possano creare
a quest’ultimo nocumento alla sua salute e alla sua
dignità di persona.
Sotto
altro e concorrente profilo, poi (e con particolare riferimento
al principio del buon andamento), la formale preventiva
autorizzazione al lavoro straordinario deve costituire per
l’amministrazione anche lo strumento per l’opportuna
ed adeguata valutazione delle concrete esigenze dei propri
uffici (quanto al loro concreto funzionamento, alla loro
effettiva capacità di perseguire i compiti ed espletare
le funzioni attribuite dalla legge, nonché alla organizzazione
delle risorse umane ed alla loro adeguatezza), onde evitare
che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni
di lavoro straordinario costituisca elemento di programmazione
dell’ordinario lavoro di ufficio.
La
preventiva autorizzazione allo svolgimento di prestazioni
lavorative straordinarie costituisce assunzione di responsabilità,
gestionale e contabile, per il dirigente (o funzionario)
che la emette; e ciò sia nel caso che per tale svolgimento
sia preventivamente stabilita l’erogazione del relativo
compenso, sia nel caso che lo stesso dia luogo, per il lavoratore,
ad un “credito” in termini di riposo compensativo,
in entrambi i casi l’autorizzazione de qua incidendo
sul buon andamento del servizio e sulla economica ed efficiente
gestione del personale, facente capo al dirigente.
Benché
la giurisprudenza abbia affermato che il principio della
indispensabilità dell’autorizzazione allo svolgimento
del lavoro straordinario possa subire eccezione quando l’attività
(eccedente l’ordinario orario di lavoro) sia svolta
per obbligo d’ufficio (al riguardo si parla di autorizzazione
implicita), tuttavia, per l’imprescindibile rispetto
dei principi costituzionali sopra ricordati, deve pur sempre
trattarsi di esigenze indifferibili ed urgenti (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, n. 329/95) cui non è possibile far
fronte, almeno dell’immediatezza, con una nuova o
diversa organizzazione del servizio e delle singole modalità
lavorative.
3.2.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve
escludersi che le prestazioni lavorative straordinarie che
il ricorrente assume di aver svolto, ove non assistite da
preventiva autorizzazione, possano essere compensate, ciò
in quanto: a) da un lato, la qualifica di vigile urbano
non vale di per sé sola a comprovare che le prestazioni
lavorative straordinarie sarebbero state svolte per fronteggiare
esigenze effettivamente indifferibili ed urgenti, solo in
presenza delle quali le prestazioni di lavoro straordinario
possono essere compensate in difetto di preventiva autorizzazione,
b) dall’altro, non risulta con chiarezza dagli atti
di causa che le prestazioni di lavoro straordinarie non
autorizzate, che il ricorrente assume di aver svolto, siano
state rese per fronteggiare oggettive esigenze indifferibili
ed urgenti.
3.3.
Laddove, invece, prestazioni di lavoro straordinario siano
state rese dall’odierno ricorrente in esecuzione di
specifici ordini di servizio (cfr, ad esempio, note del
Comune di Sant’Angelo Le Fratte prot. n. 2018 del
20.5.1994 depositata dall’interessato in data 30.3.2006,
e prot. n. 3408 del 21.8.1993 depositata dal Comune in data
1°2. 2006), esse dovranno essere compensate, con riconoscimento,
trattandosi di ratei retributivi maturati fino al 31 dicembre
1994, di interessi legali e rivalutazione monetaria, da
calcolarsi separatamente sull’importo nominale del
credito.
Poiché
non risulta dagli ordini di servizio impartiti al ricorrente,
depositati agli atti di causa, il numero delle ore di lavoro
straordinario prestate in esecuzione degli ordini stessi,
e non essendo stati trasmessi dall’Amministrazione
comunale i fogli di presenza richiesti (eccezione fatta
per le schede marcatempo relative al periodo compreso tra
il mese di ottobre del 1993 e quello di ottobre 1994), spetterà
al Comune di Sant’Angelo Le Fratte provvedere, sulla
scorta degli ordini di servizio impartiti nel periodo 1990-1994
esistenti presso gli uffici comunali ed anche di quelli
depositati nel presente giudizio dal ricorrente, nonché
dei fogli di presenza, alla verifica del numero delle ore
di lavoro straordinario prestate dal dipendente in esecuzione
di specifici ordini di servizio, che dovranno essere compensate,
con riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria
nei termini dianzi indicati.
4.
Sempre nella relazione datata 1° febbraio 2006, sottoscritta
dal Sindaco p.t. e trasmessa in esecuzione degli incombenti
istruttori disposti dal Tribunale, si legge che il ricorrente
<<…nell’anno 1993 ha goduto delle ferie
anno 1992 e non vi è agli atti alcuna richiesta formale
di ferie per l’anno 1993 da parte del ricorrente;
..nell’anno 1994 e precisamente sino al 26.10.1994
ha goduto di quattro giorni di ferie anno 1993 e che non
vi è alcuna richiesta formale a firma del ricorrente
per il godimento delle ferie maturate sino alla data del
trasferimento..>>.
Sulla
scorta di quanto precisato nella suddetta relazione, deve
essere riconosciuto al ricorrente il compenso sostitutivo
per le ferie non godute, in quanto il carattere indisponibile
del diritto alle ferie non esclude l’obbligo del datore
di lavoro, anche pubblico, di corrispondere lo speciale
compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese
dal dipendente (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, n.
1207/05).
Il
Comune di Sant’Angelo Le Fratte dovrà quindi
corrispondere al ricorrente il compenso sostitutivo per
ferie non godute per il periodo di ferie relativo all’anno
1993, eccezion fatta per quattro giorni di ferie godute
nell’anno 1994, e per il periodo di ferie relativo
all’anno 1994 maturato fino alla data del trasferimento
del ricorrente presso l’Amministrazione dello Stato.
Trattandosi
di ratei maturati fino al 31 dicembre 1994, vanno altresì
riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria,
da calcolarsi separatamente sull’importo nominale
del credito.
5.
Al ricorrente, che dagli atti di causa risulta affetto da
infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio
con ascrizione alla cat. 6^ ai fini della liquidazione dell’equo
indennizzo, va altresì riconosciuto il beneficio
previsto dall’art. 2 del R.D.L. 17 maggio 1923, n.
1284, e cioè l’abbreviazione di due anni dell’anzianità
di servizio utile ai fini dell’attribuzione degli
aumenti periodici di stipendio, in quanto il suddetto beneficio,
originariamente riconosciuto ai mutilati ed invalidi di
guerra, è estensibile, ai sensi dell’art. 1
L. 15 luglio 1950, n. 539, anche ai pubblici dipendenti
mutilati ed invalidi per servizio (cfr., ex multis, Cons.
Stato, Sez. IV, n. 3505/00 e Sez. VI n. 5859/01; T.A.R.
Puglia, Lecce, n. 1124/04; T.A.R. Toscana n. 5322/03).
6.
Non spetta, invece, al ricorrente il beneficio di cui all’art.
1, comma 1, della L. 24.5.1970, n. 336, a norma del quale
<<I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello
Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende
con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente
della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell’ordine
giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani,
mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra,
orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi
per l’applicazione del trattato di pace e categorie
equiparate, possono chiedere per una sola volta nella carriera
di appartenenza la valutazione di due anni o, se più
favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo
trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in
luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite
o infermità contratte presso reparti combattenti
o in prigionia di guerra o internamento, ai fini dell’attribuzione
degli aumenti periodici e del conferimento della successiva
classe di stipendio, paga o retribuzione>>.
Infatti,
le norme sui combattenti ed assimilati recanti agevolazioni
di carriera sono di stretta interpretazione, sicché
non è possibile estenderne l’applicazione a
fattispecie, rapporti o situazioni che non siano da esse
espressamente contemplate (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n.
34/83; T.A.R. Abruzzo –L’Aquila- n. 376/85;
T.A.R. Campania –Salerno- n. 1158/03).
7.
Per le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto
nei limiti in precedenza indicati.
8.
La reciproca, parziale soccombenza giustifica la statuizione
di integrale compensazione di spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA:
pronunciando
in via definitiva sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie
in parte nei termini indicati in motivazione.
Compensa
integralmente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così
deciso in Potenza, addì 20 aprile e 25 maggio 2006,
dal
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
in
Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Antonio
Camozzi Presidente
Giuseppe
Buscicchio Componente - Estensore
Pasquale
Mastrantuono Componente
Depositata
in Segreteria il 14-7-2006
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di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità
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