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Massime
Va
rilevato che la giurisprudenza unanime ha costantemente escluso
che le istanze volte a sollecitare il potere di autotutela,
nelle sue varie manifestazioni, siano idonee a far sorgere l’obbligo
di provvedere in capo all’amministrazione.
La legge n. 15/2005, nel modificare la legge n. 241/1990, con
la previsione di alcune specifiche regole in materia di procedimenti
di autotutela, ha confermato il carattere officioso di tale
attività procedimentale di secondo grado.
Alcuni indirizzi interpretativi, meno consolidati, hanno ammesso
in particolarissime circostanze fattuali, la sussistenza dell’obbligo
di provvedere dell’amministrazione, anche a fronte di
mere richieste sollecitatorie degli interessati. Si tratta,
di ipotesi ben delimitate ed eccezionali, contrassegnate dalla
presenza di note qualificanti, come la disparità palese
tra situazioni analoghe, o l’ingiustizia della situazione
esposta dal ricorrente, che richiede il doveroso intervento
correttivo dell’amministrazione.
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Consiglio di Stato Sezione V Sentenza del 8 ottobre 2008, n.
4939
REPUBBLICA ITALIANA N. 4939/08 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5434 REG:RIC.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO
2006
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5434/2006, proposto dal Sig. Benito
Palermo, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonino Pellicanò
ed elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Belle Arti n.
8;
appellante
CONTRO
La
Regione Calabria, in persona del presidente in carica, rappresentata
e difesa dall'Avvocato Benito Spanti ed elettivamente domiciliata
in Roma, presso lo studio dell’avv. Fabio Cruscuolo, n.86;
appellata
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, n. 872, pubblicata
in data 20 giugno 2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla camera di consiglio del 17 ottobre 2006, il Consigliere
Marco Lipari;
Udito l’Avvocato Pellicanò;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La
sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dal Sig.
Benito Palermo, attuale appellante, contro il silenzio-rifiuto
serbato dalla Regione Calabria nei riguardi della domanda di
revisione dell’inquadramento nella sesta qualifica funzionale,
formulata dall’interessato.
L’appellante contesta la pronuncia di primo grado, riproponendo
le censure disattese dal tribunale.
La Regione appellata resiste al gravame.
DIRITTO
Il
Sig. B. P. , attuale appellante e ricorrente in primo grado,
è dipendente della Regione Calabria, inquadrato nella
qualifica funzionale di “Istruttore – liv. 6°
- livello economico differenziato (L.E.D., consistente nell’attribuzione
del 40% del trattamento retributivo spettante al 7° livello)”,
ai sensi della legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984.
In data 25 luglio 1994, l’appellante proponeva un’istanza
all’amministrazione di appartenenza, diretta ad ottenere
l’inquadramento nel superiore livello 8°, deducendo
di avere svolto “da sempre” (quanto meno dal 1 gennaio
1983), sulla base di appositi ordini di servizio, mansioni superiori
rispetto alla qualifica, originariamente attribuita, di istruttore.
In particolare, l’interessato affermava di essere stato
incaricato, con ripetuti atti formali, di espletare le funzioni
tipicamente spettanti alla figura professionale di “architetto
capo”, rientrante in una qualifica superiore (8° livello).
Particolarmente significativi, a suo dire, erano stati gli ordini
di servizio prot. N. 1054 del Capo dell’Ufficio Speciale
(datato 30 dicembre 1983), nonché l’ordine di servizio
prot. N. 3253 del 6 settembre 1994, entrambi riferiti alla attribuzione
della responsabilità della organizzazione del Settore
Archivio.
A fronte della mancata adozione di provvedimenti espressi dell’amministrazione
in ordine all’istanza proposta, l’interessato proponeva
ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, diretto
ad accertare l’illegittimità del silenzio serbato
dalla Regione.
L’appellante, riproponendo in questo grado, le tesi difensive
articolate con il ricorso introduttivo, contesta gli argomenti
disattesi dal giudice di primo grado, incentrati sulla riscontrata
insussistenza dell’obbligo di provvedere sulle richieste
dirette alla revisione, in via di autotutela, dei provvedimenti
autoritativi di inquadramento dei dipendenti pubblici, adottati
nell’ambito dell’ordinamento – pubblicistico
ed autoritativo - esistente all’epoca dei fatti all’origine
della controversia, non ancora caratterizzato dalla piena attuazione
dei principi di privatizzazione del lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione.
L’appellante sostiene che il tribunale non avrebbe applicato
correttamente il principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa
(anche prima dell’introduzione del nuovo articolo 21-bis
della legge n. 1034/1971 e della modifica introdotta dal decreto
legge n. 35/2005 all’articolo 2 della legge n. 241/1990),
secondo cui il giudice chiamato a decidere il ricorso contro
il silenzio rifiuto non deve limitarsi a verificare la sussistenza
astratta dell’obbligo di provvedere sull’istanza
dell’interessato, ma può stabilire, in concreto,
la fondatezza sostanziale della pretesa fatta valere in giudizio.
A dire dell’appellante, seguendo questa esatta prospettiva,
sarebbe inevitabile affermare l’illegittimità del
silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione e il conseguente
obbligo di procedere all’attribuzione di una nuova e più
elevata qualifica, alla luce del documentato svolgimento di
mansioni più elevate rispetto alla qualifica formalmente
attribuita. In base a tali elementi, non avrebbe alcun senso
concentrare l’indagine sulla sussistenza astratta dell’obbligo
di provvedere all’esercizio del potere di autotutela,
diventando decisivo l’accertamento del rapporto giuridico
di pubblico impiego, in relazione all’esatto inquadramento
giuridico ed economico spettante ala dipendente.
L’impostazione indicata dall’appellante deve essere
condivisa solo in parte, e, in ogni caso, anche se seguita,
non potrebbe portare all’accoglimento della domanda proposta
nel presente giudizio.
È vero, infatti, che un consistente indirizzo interpretativo
ritiene che il giudizio in materia di silenzio miri, in ultima
analisi, ad accertare l’effettiva consistenza del rapporto
controverso, e la concreta spettanza del beneficio derivante
dal provvedimento richiesto dall’interessato. Questa linea
ermeneutica è ora positivamente tradotta nella nuova
formulazione dell’articolo 2, comma 5, della legge n.
241/1990, (come sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 14
marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, L. 14 maggio 2005, n. 80), secondo la quale “5. Salvi
i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi
2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione,
ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, può essere proposto anche senza necessità
di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza
dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo
può conoscere della fondatezza dell'istanza. È
fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio
del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.
La norma presenta natura processuale, nella parte in cui definisce
il contenuto dei poteri di cognizione e di decisione del giudice
amministrativo ed è pertanto applicabile anche nella
presenta controversia, nonostante l’istanza rivolta all’amministrazione
sia stata proposta nel 1994 e il ricorso sia stato notificato
nel 1995.
A parere della Sezione, poi, la natura processuale della norma
va riconosciuta anche rispetto alla previsione concernente la
superfluità della previa diffida a provvedere. Il nuovo
articolo 2, infatti, ha il dichiarato scopo di superare il precedente
assetto normativo (di prevalente derivazione giurisprudenziale),
secondo cui l’azione contro il silenzio era subordinata
all’attivazione dell’apposito meccanismo di diffida
a provvedere. Seguendo un certo filone ermeneutico, invece,
la diffida e la conseguente inerzia dell’amministrazione
costituirebbero elementi di una complessa fattispecie rilevante
sul piano sostanziale. Questa concezione “attizia”
del silenzio rifiuto rappresenterebbe la giustificazione sistematica
della struttura impugnatoria del giudizio e della necessità
– tradizionalmente affermata dalla giurisprudenza - di
rispettare il termine decadenziale di proposizione del ricorso,
decorrente dalla formazione del silenzio.
Senza approfondire ulteriormente, in questa sede, il tema della
natura giuridica del silenzio – rifiuto, la Sezione si
limita ad osservare che, sul piano letterale, l’articolo
2 connette la diffida alla proponibilità del ricorso,
evidenziando la rilevanza essenzialmente processuale dell’atto,
che si riverbera sulla valutazione di ammissibilità del
ricorso, prima condizionata alla preventiva formale notifica
di un atto di messa in mora dell’amministrazione tenuta
a provvedere. Quindi, l’innovazione legislativa, per la
sua dichiarata valenza processuale, opera anche nei riguardi
dei giudizi in corso, ancorché originati da ricorsi che
avrebbero dovuto qualificarsi come inammissibili alla stregua
della normativa previgente.
Nella presente controversia, pertanto, la questione dell’ammissibilità
del ricorso di primo grado, valutabile d’ufficio anche
in grado di appello, perché non ha formato oggetto di
apposita statuizione esplicita da parte del tribunale, deve
essere risolta nel senso della ritualità della domanda
introduttiva del giudizio, ancorché non preceduta dalla
diffida all’amministrazione.
Ne deriva, inoltre, che, anche nel presente giudizio, deve trovare
applicazione la regola, pure essa di natura processuale, che
definisce i poteri di cognizione e di decisione del giudice
amministrativo, facendo riferimento alla fondatezza della pretesa
sostanziale azionata dal ricorrente.
Ciò chiarito, per quanto rileva ai fini della decisione
dell’appello in esame, vanno svolte alcune osservazioni
relative alla portata del potere-dovere di conoscere la fondatezza
sostanziale della pretesa, introdotto dal nuovo articolo 2 della
legge n. 241/1990.
In primo luogo, l’uso dell’espressione verbale “può
conoscere” sembra indicare con chiarezza che la valutazione
del merito dell’istanza non è sempre imposta al
giudice, ma va svolta solo in presenza di particolari circostanze.
Non si tratta, evidentemente, di una valutazione arbitraria
rimessa alla scelta del giudice, ma di un potere di cognizione
correlato, essenzialmente, al tasso di vincolatività
o discrezionalità presente nell’attività
amministrativa considerata, anche in funzione della necessità,
o meno, di compiere accertamenti istruttori o apprezzamenti
dell’interesse pubblico, non surrogabili dall’intervento
sostitutivo del giudice.
In secondo luogo, in relazione alle circostanze della singola
fattispecie, il giudizio sulla fondatezza della pretesa sostanziale
può essere compiuto tanto per “arricchire”
la pronuncia favorevole al ricorrente di un contenuto ulteriore,
compiutamente satisfattivo dell’interesse fatto valere
in giudizio, quanto per accertare l’inconsistenza della
pretesa fatta valere dall’interessato, così come
essa risulta definita all’esito dell’istruttoria
compiuta dal giudice. Infatti, secondo il consolidato indirizzo
della giurisprudenza, non avrebbe alcuna utilità accertare
l’obbligo dell’amministrazione di adottare un provvedimento
espresso, qualora sia positivamente accertata la non spettanza
del vantaggio richiesto.
In terzo luogo, l’ampliamento del potere di cognizione
e di decisione del giudice, esteso alla valutazione di fondatezza
della pretesa, si deve innestare sempre in un giudizio che mira
ad accertare la sussistenza – o meno - dell’obbligo
di provvedere sull’istanza proposta dall’interessato.
In altri termini, il giudizio sulla spettanza del vantaggio
collegato al provvedimento richiesto non può mai sostituire,
ma solo ampliare, l’accertamento riguardante la violazione
dell’obbligo di provvedere.
Quest’ultimo profilo assume particolare rilevanza in relazione
alle istanze che mirano al riesame di provvedimenti diventati
inoppugnabili, oppure tendono alla attivazione di procedimenti
di ufficio. In tali eventualità, per poter decidere in
ordine alla fondatezza, nel merito, dell’istanza proposta,
occorre sempre stabilire preliminarmente se esista, o meno,
un obbligo di provvedere dell’amministrazione. Altrimenti,
seguendo alla lettera il ragionamento proposto dall’appellante,
resterebbe di fatto elusa la previsione dei termini decadenziali
di impugnazione dei provvedimenti sfavorevoli all’interessato
e sarebbe vanificata la funzione propria della regola dell’inoppugnabilità
degli atti non tempestivamente contestati.
Anche la pronuncia della Sezione, citata dall’appellante
(12 ottobre 1999, n. 1446), afferma con chiarezza che l’estensione
del giudizio sulla fondatezza della pretesa può essere
operata, in determinate circostanze, solo se risulti comunque
accertata la sussistenza dell’obbligo di provvedere dell’amministrazione
e sempre che il silenzio “non sia preceduto da un provvedimento
inoppugnabile”.
In questo quadro, allora, ai fini della decisione dell’appello,
diventa necessario stabilire se l’istanza presentata a
suo tempo dall’interessato sia ascrivibile, o meno, nella
categoria delle richieste idonee a generare un obbligo di provvedere
dell’amministrazione.
La richiesta in oggetto aveva come obiettivo la “revisione”
dell’inquadramento stabilito dall’amministrazione,
asseritamene doverosa in dipendenza dello svolgimento di mansioni
ritenute dall’interessato superiori rispetto a quelle
attribuite formalmente. Detta istanza, quindi, può essere
qualificata, alternativamente, come richiesta di riforma, in
via di autotutela decisoria, di un precedente provvedimento
illegittimo, oppure come domanda di adeguamento del vecchio
inquadramento alla nuova situazione verificatasi in punto di
fatto.
Nessuna delle due proposte ipotesi alternative potrebbe condurre
ad affermare la sussistenza dell’obbligo di provvedere
dell’amministrazione. Infatti, le procedure di inquadramento
dei dipendenti, nel sistema precedente la privatizzazione del
pubblico impiego, erano pacificamente considerate alla stregua
di procedimenti di ufficio, attivati dalle amministrazioni competenti
secondo particolari cadenze temporali e puntuali modalità
operative. Salve particolarissime ipotesi normative, lo svolgimento
di fatto di mansioni superiori, seppure basato su appositi atti
formali, non poteva mai incidere sulle procedure di inquadramento
e sulla revisione della qualifica del dipendente pubblico, ma
solo avrebbe potuto far sorgere, in presenza di rigorosi e tassativi
presupposti, il diritto a percepire un trattamento economico
più elevato.
La legislazione regionale, richiamata dall’appellante
(articolo 72 della legge regionale della Calabria n. 9/1975:
“salvi i diritti derivanti dalla normativa statale, il
conferimento di mansioni superiori al personale che le abbia
effettivamente svolte per almeno un anno può avvenire,
a richiesta dell’interessato, su proposta della commissione
paritetica di cui all’art. 73 a seguito di accertamento
sull’attività svolta e sul servizio reso alla Regione,
sempre che le mansioni siano state previamente affidate con
atto formale o risultino da atti amministrativi regionali aventi
valore di fede pubblica”), non può trovare applicazione
nel presente giudizio, perché descrive un particolare
procedimento, temporalmente circoscritto e riguardante vicende
ben determinate. Infatti, la norma richiamata si riferisce al
periodo temporale precedente la sua entrata in vigore: l’anno
di effettivo svolgimento delle mansioni superiori, da accertare
secondo rigorose modalità procedimentali, deve essere
compiuto prima della data del 6 aprile 1975 (che coincide con
il tempo di entrata in vigore della legge regionale n. 11/1984).
Senza dire, poi, che i documenti prodotti dall’interessato
riguardano essenzialmente il riconoscimento, ex post, dello
svolgimento di determinate prestazioni e non sembrano qualificabili
come preventivi atti di conferimento dell’incarico. Inoltre,
si tratta di atti non provenienti dall’organo competente
ad assumere (all’epoca) le determinazioni in materia di
stato giuridico ed economico del personale.
Va ancora rilevato che, come ben evidenziato dal tribunale,
la giurisprudenza unanime ha costantemente escluso che le istanze
volte a sollecitare il potere di autotutela, nelle sue varie
manifestazioni, siano idonee a far sorgere l’obbligo di
provvedere in capo all’amministrazione. La legge n. 15/2005,
nel modificare la legge n. 241/1990, con la previsione di alcune
specifiche regole in materia di procedimenti di autotutela,
ha confermato il carattere officioso di tale attività
procedimentale di secondo grado.
Non potrebbe giovare all’appellante nemmeno il richiamo
ad alcuni indirizzi interpretativi, meno consolidati, secondo
cui, in particolarissime circostanze fattuali, dovrebbe riconoscersi
l’obbligo di provvedere dell’amministrazione, anche
a fronte di mere richieste sollecitatorie degli interessati.
Si tratta, infatti, di ipotesi ben delimitate ed eccezionali,
contrassegnate dalla presenza di note qualificanti, come la
disparità palese tra situazioni analoghe, o l’ingiustizia
della situazione esposta dal ricorrente, che richiede il doveroso
intervento correttivo dell’amministrazione.
Tuttavia, nel presente giudizio, l’appellante non ha fornito
alcun indizio diretto a dimostrare la sussistenza di speciali
circostanze, tali da giustificare il dovere dell’amministrazione
di incidere sul rapporto controverso, sulla base di un’apposita
istanza di autotutela proposta dall’interessato, rappresentando,
invece, un contesto di fatto non inusuale nella dinamica di
svolgimento dei rapporti di pubblico impiego.
Per dovere di completezza, infine, va rilevato che in nessun
caso l’eventuale accertamento dell’espletamento,
di fatto, di mansioni superiori (anche sulla base di provvedimenti
formali e in relazione a posti vacanti e disponibili), rispetto
a quello in origine attribuito all’interessato, potrebbe
giustificare la pretesa giuridica all’attribuzione di
un livello di inquadramento più elevato rispetto a quello
assegnato formalmente.
Al riguardo, è sufficiente osservare che la giurisprudenza
esclude recisamente che nel rapporto di lavoro pubblico possa
trovare applicazione l’articolo 13 della legge n. 300/1970,
nella parte in cui, riformulando l’articolo 2103 del codice
civile, stabilisce il diritto del dipendente alla “promozione
automatica”, in seguito allo svolgimento, per un dato
periodo, di mansioni superiori.
L’appellante lamenta, ancora, che il tribunale avrebbe
omesso di esaminare la domanda di accertamento della pretesa
al superiore inquadramento, formulata con il ricorso introduttivo,
insieme alla contestazione del silenzio.
Anche a prescindere dalla evidente inammissibilità, nell’ambito
dello speciale rito in materia di silenzio, disciplinato dall’articolo
21-bis della legge TAR, di domande diverse dall’accertamento
dell’obbligo di provvedere dell’amministrazione,
l’assunto dell’appellante non è esatto, perché
il tribunale ha valutato anche questo capo della domanda, qualificandolo
come articolazione dell’unitaria censura contro il silenzio.
In ogni caso, poi, la domanda, se qualificata come richiesta
di accertamento del titolo ad un diverso inquadramento, sarebbe
inammissibile sotto altro ed assorbente profilo, non potendo
trovare ingresso, nel processo amministrativo, domande di accertamento
riguardanti posizioni giuridiche di interesse legittimo, quali
sono, indiscutibilmente, le pretese all’inquadramento
del dipendente, determinato attraverso strumenti autoritativi.
Conclusivamente, quindi, l’appello deve essere rigettato.
Le spese possono essere compensate.
Per Questi Motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
respinge l'appello, compensando le spese;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17
ottobre 2006, con l'intervento dei signori:
Raffaele Iannotta - Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani- Consigliere
Cesare Lamberti - Consigliere
Marco Lipari - Consigliere Estensore
Marzio Branca - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Marco Lipari f.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il
08/10/08
http://www.giustizia-amministrativa.it
I
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