Massime
In
una prospettiva generale, la “proroga” indica la
modifica della durata di un termine avente rilevanza giuridica.
Nella sua comune accezione, quindi, la “proroga”
definisce sia l’effetto di mutamento del termine, sia
l’atto che produce l’indicata conseguenza giuridica.
Sul piano effettuale, limitando l’indagine al solo campo
dell’attività amministrativa, la proroga può
riferirsi, in senso ampio, al termine di efficacia del provvedimento.
Ma può riguardare anche soltanto specifici effetti del
provvedimento, modificando il solo termine per l’esercizio
di una facoltà o per l’adempimento di un obbligo
del destinatario. Ancora, la proroga può riferirsi puntualmente,
ai soli termini, iniziali o finali, per l’attuazione di
un potere pubblicistico, destinato ad incidere sfavorevolmente,
nella sfera giuridica di un soggetto privato.
La proroga dei termini stabiliti da un atto amministrativo ha
la natura giuridica del “provvedimento di secondo grado”,
perché modifica, solo parzialmente, il complesso degli
effetti giuridici delineati dall’atto originario.
Per il suo carattere parziale e limitato, la proroga non richiede
una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori posti
a base dell’originario provvedimento, né esige
la ripetizione di tutte le tappe procedimentali che hanno condotto
all’adozione dell’atto modificato.
I presupposti per l’adozione dell’atto di proroga
sono definiti, talvolta, da specifiche disposizioni di settore.
In mancanza, essi sono riconducibili ai principi generali dell’attività
amministrativa. Fra questi criteri comuni, si colloca anche
la regola generale secondo la quale la proroga – e la
correlata semplificazione procedimentale e istruttoria - è
riferibile soltanto ai provvedimenti ad “efficacia durevole”
e presuppone che gli effetti del provvedimento originario non
siano definitivamente esauriti.
Dopo la cessazione degli effetti dell’atto, l’amministrazione
potrebbe sempre ravvisare l’opportunità di adottare
una determinazione di contenuto identico, destinata a produrre
effetti in un diverso e successivo ambito temporale. In tali
eventualità, però, si tratterebbe della “rinnovazione”
del provvedimento originario, caratterizzata dalla necessaria
ripetizione di tutte le fasi procedimentali e dalla completa
rivalutazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto
rilevanti, attuata mediante un’adeguata ponderazione dei
diversi interessi pubblici e privati coinvolti.
Laddove il termine prorogato riguardi l’efficacia stessa
del provvedimento, oppure la fissazione dei limiti temporali
insuperabili per l’esercizio di poteri destinati ad incidere
sfavorevolemente nella sfera giuridica dei destinatari (come
avviene negli atti ablatori), dopo la scadenza del termine,
l’amministrazione ha ormai perduto la potestà di
operare una mera modificazione dell’ambito temporale di
durata dell’efficacia dell’atto, diretto a limitare
la sfera giuridica del destinatario.
Ben diversa è, invece, l’ipotesi della proroga
di un termine riferito all’esercizio di una facoltà
del destinatario dell’atto (quale il termine per l’inizio
delle opere edilizie regolarmente assentite). In tali eventualità,
non vi è alcun principio generale che impedisce all’amministrazione
di intervenire sulla materia anche dopo la scadenza del termine.
Il provvedimento di proroga si “salda” al provvedimento
originario, modificandone, sin dall’inizio, il contenuto
riferito ai termini per il compimento delle attività.
Nei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di un soggetto
determinato, qualora non emerga, con immediatezza, la presenza
di soggetti controinteressati, non è necessaria una motivazione
particolarmente ampia e complessa
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CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 18 settembre 2008, n. 4498
REPUBBLICA
ITALIANA N. 4498/08 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 9003 REG:RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 2007
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9003/2007, proposto da LIDL Italia
s.r.l., in persona del rappresentante legale, rappresentata
e difesa dall’Avv. Prof. Enzo Maria Marenghi ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio, in Roma, Piazza di Pietra,
n. 63
CONTRO
ITALPIÙ Service, in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo Bizzarro, e domiciliata
presso la Segreteria della Quinta Sezione.
NONCHÉ NEI CONFRONTI
del comune di Casoria, in persona del sindaco in carica, rappresentato
e difeso dagli Avvocati Giovanni Cresci, Mauro Iavarone e Mario
D’Urso ed elettivamente domiciliato presso Rch. Ugo Caminiti,
Via Ottorino Lazzarini, n. 19.
FUTURA s.r.l. – Monte Lucente Immobiliare - in persona
dei rispettivi rappresentanti pro-tempore, non costituiti;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania, Terza Sezione, 18 ottobre 2007 n. 9665.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 18 aprile 2008, il Consigliere
Marco Lipari;
Uditi gli avv.ti Marenghi, Romano per delega di D’Urso,
e Savastano per delega di Bizzarro, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto
dalla società Ital Più Service a r.l., impresa
operante nel settore del commercio al dettaglio, ha annullato
i provvedimenti autorizzatori, edilizi e commerciali, adottati
dal comune di Casoria, riguardanti l’esercizio di una
media struttura di vendita della società LIDL ITALIA
s.r.l..
2. La società appellante contesta la sentenza e chiede
il rigetto del ricorso di primo grado. Il comune di Casoria
aderisce all’appello. La Ital Più Service resiste
al gravame, mentre le altre parti non si sono costituite in
giudizio.
DIRITTO
1. È opportuno descrivere i fatti essenziali, all’origine
della presente controversia.
La società Monte Lucente Immobiliare s.r.l. otteneva
dal comune di Casoria l’autorizzazione edilizia n. 37
del 7 novembre 2001, per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria
e di adeguamento di un immobile destinato ad uso commerciale.
L’atto fissava il termine di 150 giorni per l’inizio
dei lavori.
In data 5 aprile 2002, poco prima della scadenza del termine,
la società interessata chiedeva una proroga, per l’inizio
dei lavori, di novanta giorni. La proroga richiesta era accordata
dal comune, con atto del 26 giugno 2002.
In data 19 ottobre 2001, la società Futura s.r.l., locataria
dell’immobile, otteneva dal comune di Casoria l’autorizzazione
commerciale n. 2576, per la realizzazione di una media struttura
di vendita, negli stessi locali oggetto dell’autorizzazione
edilizia.
La LIDL acquistava dalla società Monte Lucente la proprietà
dell’immobile e dalla società FUTURA s.r.l. il
ramo di azienda concernente la struttura di cui all’autorizzazione
commerciale n. 2576. Quindi, richiedeva all’amministrazione
comunale il subingresso nell’autorizzazione commerciale
rilasciata alla società FUTURA. Il comune accoglieva
l’istanza, esprimendo il proprio parere favorevole alla
voltura.
2. La società Ital Più Service, esercente analoga
attività commerciale nell’ambito del comune di
Casoria, impugnava l’atto di autorizzazione alla voltura
e gli atti connessi, compreso il provvedimento di proroga del
termine di inizio dei lavori edilizi.
Con sentenza n. 8379/2005, il TAR per la Campania accoglieva
il ricorso, giudicando illegittima la proroga dell’autorizzazione
edilizia e, conseguentemente, annullava anche l’autorizzazione
commerciale e n. 2756 e la sua voltura in favore della LIDL.
3. Con decisione n. 5037/2006, questa Sezione annullava la sentenza
n. 8379/2005, con rinvio al primo giudice, per difetto del contraddittorio.
Osservava, infatti, che al giudizio di primo grado non avevano
partecipato i soggetti titolari dell’originaria autorizzazione
edilizia e dell’autorizzazione commerciale n. 2756.
Il giudizio di rinvio proseguiva, ritualmente, dinanzi al tribunale.
All’esito, con la sentenza ora appellata, pronunciata
nei confronti di tutte le parti necessarie del giudizio, il
tribunale ha sostanzialmente ribadito le proprie conclusioni
di merito, giudicando illegittima la proroga del termine per
l’inizio dei lavori edilizi, con la conseguente illegittimità
derivata dell’autorizzazione commerciale e dell’atto
che ha consentito il subingresso della LIDL.
4. Secondo il tribunale, la proroga è illegittima, perché
l’atto risulta adottato dopo la scadenza del termine di
150 giorni, per l’esecuzione dei lavori, previsto, in
origine, dall’autorizzazione edilizia.
In particolare, la sentenza svolge la seguente motivazione.
“La proroga presuppone che non sia intervenuta la scadenza
del provvedimento prolungato, in quanto l’esercizio del
potere di proroga produce effetti di ordine puramente temporale,
essendo inteso a protrarre nel tempo, posticipandolo ad un momento
successivo, il termine finale di un provvedimento ad efficacia
durevole.
Ne consegue, secondo la medesima giurisprudenza, la necessità
che il termine sia prorogato con un provvedimento discrezionale
dell’Autorità amministrativa competente assunto
anteriormente alla sua scadenza, a pena di inesistenza dello
stesso (Cass. 26.2.1983, n.1464; Consiglio di Stato VI sez.,
26.2.1983 n.1464, IV sez. n.954 del 28.10.1993).
In definitiva la proroga di un atto non può ammettersi
qualora l’atto originario sia scaduto: essa è possibile
solo se sopraggiunga prima della scadenza del termine, poiché
– quale atto avente l’effetto di estendere il termine
di efficacia di un provvedimento amministrativo - deve a questo
collegarsi senza vuoti temporali ed intervenire dunque nella
vigenza ed efficacia dell’atto su cui si salda, costituendo
con questo un unicum temporale (Consiglio di Stato sez.VI, n.3349
del 21.6.2001).
Una volta scaduto il termine l’efficacia del provvedimento
non può essere prorogata e per l’eventuale continuazione
del rapporto occorre procedere all’adozione di un nuovo
provvedimento secondo la tecnica della rinnovazione degli atti
giuridici.
Applicando i suddetti consolidati principi giurisprudenziali,
in buona sostanza è indispensabile che non vi sia soluzione
di continuità tra il termine originario e quello differito,
in quanto altrimenti il periodo di proroga, non essendo più
soggetto a data certa, potrebbe essere arbitrariamente dilazionato.
Al contrario, nel caso di specie, il provvedimento è
stato adottato una volta scaduto il termine originario.
Orbene qualora lo si voglia intendere quale provvedimento adottato
ora per allora con efficacia sanante, dando rilevanza alla domanda
dell’interessata e quindi alla scadenza originaria quale
dies a quo, in spregio del suo stesso disposto, , il termine
risulta ormai decorso (6.4.2002 + 90 giorni= 4.7.2002) alla
sopra evidenziata data assunta quale inizio dei lavori (si ripete
23.9.2002).
Qualora al contrario, in conformità al suo espresso disposto,
lo si voglia qualificare con efficacia dalla data di adozione
del 26.6.2002, essendo questa successiva a quella di scadenza
originaria (6.4.2002) il provvedimento de quo sarebbe inesistente,
ancor prima che illegittimo, in quanto adottato in situazione
di carenza di potere.
In altri termini, delle due l’una: o il provvedimento
in questione è da qualificare come vera e propria proroga
– nel qual caso a tutto voler concedere avrebbe dovuto
legarsi, ora per allora, alla data di richiesta onde evitare
soluzioni di continuità e quindi il termine rilevante
sarebbe quello del (5 aprile + 90 giorni=) 4 luglio 2002, ben
anteriore alla data come sopra recata dalla comunicazione di
inizio lavori (23.9.2002), per cui non ha impedito la decadenza
della concessione edilizia – o si tratta di una nuova
determinazione che in quanto tale, oltre che illegittima, non
poteva avere alcuna influenza sull’originario termine
di efficacia.
Diversamente opinando lo spatium deliberandi – vale a
dire il tempo occorso all’amministrazione per l’adozione
dell’atto di differimento – avrebbe inammissibilmente
prolungato il concesso periodo di novanta giorni, con una proroga
che risulterebbe ben più lunga, a tutto vantaggio dell’interessato
inattivo.
L’adozione a termine scaduto comporta altresì che
non sussisteva alcun onere di impugnativa – comunque proposta
dalla ricorrente mediante i detti motivi aggiunti una volta
avutane piena conoscenza con il deposito nel presente giudizio
– e che il provvedimento in questione risulta volto al
deviato fine di rendere insignificante il termine originariamente
fissato e quindi al solo inammissibile scopo di sanare la situazione
illegittima.”
5. L’appello, che contesta analiticamente la tesi esposta
dal giudice di primo grado, è fondato.
Va premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante,
la sentenza impugnata non risulta affetta dal denunciato vizio
di ultra petizione. Infatti, dal complesso delle censure articolate
dalla parte ricorrente in primo grado è chiaramente desumibile
il riferimento alla lamentata violazione del principio secondo
cui la proroga avrebbe dovuto essere disposta prima della scadenza
del termine. Pertanto, la pronuncia del tribunale si colloca,
ritualmente, nell’ambito della domanda proposta dalla
parte ricorrente.
6. Inoltre, è condivisibile il presupposto giuridico
di fondo, correttamente enunciato dalla sentenza appellata,
secondo cui l’illegittimità del provvedimento edilizio
presupposto, se accertata, si rifletterebbe sulla invalidità
dell’autorizzazione commerciale e sul provvedimento di
voltura.
Al riguardo, infatti, non è discutibile che la piena
regolarità edilizia ed urbanistica dei locali commerciali
rappresenti il presupposto necessario per il corretto sviluppo
della rete delle medie strutture di vendita. Pertanto, l’autorizzazione
commerciale è condizionata dalla legittimità dei
titoli abilitativi edilizi riguardanti i locali utilizzati per
l’esercizio dell’attività.
7. Ciò chiarito, il collegio ritiene infondate le censure
proposte, in primo grado, avverso l’atto di proroga dell’autorizzazione
edilizia presupposta, per le ragioni di seguito specificate.
In una prospettiva generale, la “proroga” indica
la modifica della durata di un termine avente rilevanza giuridica.
Nella sua comune accezione, quindi, la “proroga”
definisce sia l’effetto di mutamento del termine, sia
l’atto che produce l’indicata conseguenza giuridica.
Sul piano effettuale, limitando l’indagine al solo campo
dell’attività amministrativa, la proroga può
riferirsi, in senso ampio, al termine di efficacia del provvedimento.
Ma può riguardare anche soltanto specifici effetti del
provvedimento, modificando il solo termine per l’esercizio
di una facoltà o per l’adempimento di un obbligo
del destinatario. Ancora, la proroga può riferirsi puntualmente,
ai soli termini, iniziali o finali, per l’attuazione di
un potere pubblicistico, destinato ad incidere sfavorevolmente,
nella sfera giuridica di un soggetto privato.
La proroga dei termini stabiliti da un atto amministrativo ha
la natura giuridica del “provvedimento di secondo grado”,
perché modifica, solo parzialmente, il complesso degli
effetti giuridici delineati dall’atto originario.
Per il suo carattere parziale e limitato, la proroga non richiede
una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori posti
a base dell’originario provvedimento, né esige
la ripetizione di tutte le tappe procedimentali che hanno condotto
all’adozione dell’atto modificato.
I presupposti per l’adozione dell’atto di proroga
sono definiti, talvolta, da specifiche disposizioni di settore.
In mancanza, essi sono riconducibili ai principi generali dell’attività
amministrativa.
Fra questi criteri comuni, si colloca anche la regola generale,
correttamente individuata dal tribunale, secondo la quale la
proroga – e la correlata semplificazione procedimentale
e istruttoria - è riferibile soltanto ai provvedimenti
ad “efficacia durevole” e presuppone che gli effetti
del provvedimento originario non siano definitivamente esauriti.
Dopo la cessazione degli effetti dell’atto, l’amministrazione
potrebbe sempre ravvisare l’opportunità di adottare
una determinazione di contenuto identico, destinata a produrre
effetti in un diverso e successivo ambito temporale. In tali
eventualità, però, si tratterebbe della “rinnovazione”
del provvedimento originario, caratterizzata dalla necessaria
ripetizione di tutte le fasi procedimentali e dalla completa
rivalutazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto
rilevanti, attuata mediante un’adeguata ponderazione dei
diversi interessi pubblici e privati coinvolti.
8. Occorre stabilire, allora, se, nella specie, si sia concretamente
verificata la cessazione degli effetti del provvedimento, prima
dell’adozione dell’atto di proroga.
Al riguardo, è opportuno precisare che l’originario
termine di centocinquanta giorni, previsto dall’autorizzazione
edilizia, non riguarda l’efficacia del provvedimento,
ma si riferisce soltanto alle modalità cronologiche di
esercizio di una facoltà del destinatario. In particolare,
il termine indica il tempo per l’avvio dei lavori, a pena
di decadenza dell’autorizzazione.
Ma il decorso del termine di centocinquanta giorni non determina,
automaticamente, la cessazione di effetti del provvedimento.
Tale scadenza temporale costituisce il presupposto per l’accertamento
eventuale della decadenza dall’autorizzazione edilizia.
Secondo un condivisibile indirizzo interpretativo, poi, per
disporre la decadenza, è necessario accertare che non
sussistano cause impeditive del puntuale rispetto del termine.
In presenza di comprovate ragioni oggettive, la decadenza sarebbe
illegittima e l’interessato avrebbe titolo ad ottenere
la proroga del termine, anche se la richiesta intervenga in
epoca successiva alla scadenza del termine originario.
Peraltro, nel caso di specie, la richiesta dell’interessata
è stata proposta, con certezza, in epoca precedente la
scadenza del termine originario di centocinquanta giorni, vale
a dire in un momento in cui il provvedimento ad efficacia durevole
produceva ancora, pienamente, i propri effetti.
9. Pertanto, può essere richiamata la puntuale previsione
dell’articolo 15 del testo unico dell’edilizia (chiara
espressione di un principio generale), il quale prevede che
il permesso di costruire decade di diritto in caso di inutile
decorso del termine assegnato, a meno che, prima della scadenza,
l’interessato richieda la proroga del termine.
La norma, pur non essendo direttamente applicabile alla presente
fattispecie, per ragioni di diritto intertemporale, indica una
regola di portata più ampia, utile per risolvere la presente
controversia. Non va trascurato, del resto, che il testo unico
dell’edilizia costituisce l’esito di un’operazione
di riordino e razionalizzazione, procedimentale e formale, delle
disposizioni vigenti. Pertanto, la diversa formulazione letterale
delle norme, riflette la corretta interpretazione di regole
preesistenti.
Secondo la disposizione, “1. Nel permesso di costruire
sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione,
entro il quale l'opera deve essere completata non può
superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini
possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.
Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte
non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga
richiesta una proroga. La proroga può essere accordata,
con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione
della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari
caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti
di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più
esercizi finanziari.”
10. Nella specie, è dimostrato che:
- il soggetto interessato ha richiesto la proroga prima della
scadenza del termine;
- l’amministrazione ha accordato una proroga complessivamente
contenuta entro il termine massimo di un anno previsto dalla
norma.
La sentenza appellata è pervenuta a diverse conclusioni,
richiamando alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza con
riferimento alle ipotesi in cui il termine prorogato riguarda
l’efficacia stessa del provvedimento, oppure concerne
la fissazione dei limiti temporali insuperabili per l’esercizio
di poteri destinati ad incidere sfavorevolemente nella sfera
giuridica dei destinatari (come avviene negli atti ablatori).
In tali eventualità, dopo la scadenza del termine, l’amministrazione
ha ormai perduto la potestà di operare una mera modificazione
dell’ambito temporale di durata dell’efficacia dell’atto,
diretto a limitare la sfera giuridica del destinatario.
Non a caso, le pronunce citate dal tribunale riguardano tutte
i casi della proroga del termine di efficacia della dichiarazione
(espressa o tacita) di pubblica utilità.
Ben diversa è, invece, l’ipotesi della proroga
di un termine riferito all’esercizio di una facoltà
del destinatario dell’atto (quale il termine per l’inizio
delle opere edilizie regolarmente assentite). In tali eventualità,
non vi è alcun principio generale che impedisce all’amministrazione
di intervenire sulla materia anche dopo la scadenza del termine.
11. Non giova alla tesi della parte appellata, il riferimento
alla previsione normativa contenuta nell’articolo 4 della
legge n. 10/1977, secondo la quale un periodo più lungo
per l’ultimazione dei lavori può essere concesso
solo in considerazione della mole dell’opera da realizzare
o delle sue particolari caratteristiche tecniche e costruttive.
Infatti, detta disposizione riguarda i soli casi in cui l’amministrazione
intenda fissare termini superiori a quelli previsti dalla legge.
Nel caso di specie, invece, si è trattato della proroga
di un termine originario, ma sempre nei limiti complessivi fissati
dal legislatore.
Ne consegue, quindi, che l’atto di proroga dell’autorizzazione
edilizia è intervenuto, legittimamente, in un momento
in cui il provvedimento non aveva ancora esaurito i propri effetti
giuridici.
12. È infondata anche l’ulteriore censura proposta
dalla parte ricorrente in primo grado, secondo la quale il provvedimento
di proroga non risulta adeguatamente motivato e non chiarisce
le ragioni giustificative della determinazione adottata.
Al riguardo, è sufficiente osservare che l’atto
richiama, per relationem, ma con assoluta precisione, le deduzioni
svolte dalla parte interessata.
Inoltre, nei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
di un soggetto determinato, qualora non emerga, con immediatezza,
la presenza di soggetti controinteressati, non è necessaria
una motivazione particolarmente ampia e complessa.
Senza dire, poi, che una motivazione specifica sembra necessaria
solo nei casi in cui l’amministrazione intenda accordare
una proroga superiore al limite temporale fissato dalla legge
e non quando si tratti della modifica del termine originario,
ma sempre nei confini cronologici indicati dalla normativa primaria.
13. La parte appellata deduce un ulteriore profilo di illegittimità
dei provvedimenti dell’amministrazione, sotto un diverso
profilo, sostenendo che il disposto atto di proroga avrebbe,
necessariamente, efficacia retroattiva. Pertanto, i novanta
giorni ulteriori concessi dall’amministrazione per l’inizio
dei lavori andrebbero aggiunti agli originari centocinquanta
giorni, stabiliti con l’autorizzazione edilizia. Ne deriverebbe,
quindi, che, secondo questi calcoli, i lavori sarebbero comunque
iniziati tardivamente, con la conseguente decadenza dall’autorizzazione.
La tesi non è condivisibile. È vero, infatti,
che il provvedimento di proroga si “salda” al provvedimento
originario, modificandone, sin dall’inizio, il contenuto
riferito ai termini per il compimento delle attività.
Ma questo profilo di “retroattività” dell’atto
non significa affatto che il computo del nuovo termine di novanta
giorni sia stato, in concreto, riferito alla scadenza dell’originario
termine di centocinquanta giorni.
Il contestato atto di proroga indica la durata del nuovo termine.
È ragionevole ritenere che esso debba essere computato
dal momento in cui la proroga si è perfezionata ed è
stata comunicata all’interessato.
14. Sotto altro profilo, l’appellata sostiene che si sarebbe
comunque verificata la decadenza dall’autorizzazione edilizia,
perché, a suo dire, l’interessata non avrebbe effettivamente
avviato l’esecuzione dei lavori entro il termine prorogato.
La censura è infondata e inammissibile.
Infondata, perché non emergono elementi istruttori idonei
a contrastare le affermazioni dell’amministrazione riguardanti
la tempestiva attivazione dei lavori.
Inammissibile, perché la parte interessata, per far valere
la decadenza dall’autorizzazione edilizia avrebbe dovuto
attivare un apposito procedimento volto a sollecitare l’amministrazione
ad adottare il provvedimento di decadenza.
15. In definitiva, quindi, l’appello deve essere accolto,
con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
Le spese possono essere compensate.
Per Questi Motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
accoglie l'appello, compensando le spese;
per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge
il ricorso di primo grado;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18
aprile 2008, con l'intervento dei signori:
Sergio Santoro - Presidente
Marco Lipari - Consigliere Estensore
Marzio Branca - Consigliere
Francesco Caringella - Consigliere
Nicola Russo - Consigliere
L'estensore Il Presidente
f.to Marco Lipari f.to Sergio Santoro
Il Segretario
f.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/08
http://www.giustizia-amministrativa.it
I
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e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità;
si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali
inesattezze.
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