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Questioni

La proroga dei termini stabiliti da un atto amministrativo ha la natura giuridica del "provvedimento di secondo grado"?

La proroga richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori posti a base dell’originario provvedimento? Esige la ripetizione di tutte le tappe procedimentali che hanno condotto all’adozione dell’atto modificato?


La proroga è riferibile solo ai provvedimenti ad "efficacia durevole"?

La proroga presuppone che gli effetti del provvedimento originario non siano definitivamente esauriti?

Dopo la cessazione degli effetti dell’atto, l’amministrazione può prorogare oppure solamente rinnovare il provvedimento originario?

E’ importante distinguere la proroga della efficacia dell’atto dalla proroga relativa ai termini dell’esercizio di una facoltà discendente dall'atto?

Nei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di un soggetto determinato, qualora non emerga, con immediatezza, la presenza di soggetti controinteressati, è necessaria una motivazione particolarmente ampia e complessa?


Massime

In una prospettiva generale, la “proroga” indica la modifica della durata di un termine avente rilevanza giuridica. Nella sua comune accezione, quindi, la “proroga” definisce sia l’effetto di mutamento del termine, sia l’atto che produce l’indicata conseguenza giuridica.


Sul piano effettuale, limitando l’indagine al solo campo dell’attività amministrativa, la proroga può riferirsi, in senso ampio, al termine di efficacia del provvedimento. Ma può riguardare anche soltanto specifici effetti del provvedimento, modificando il solo termine per l’esercizio di una facoltà o per l’adempimento di un obbligo del destinatario. Ancora, la proroga può riferirsi puntualmente, ai soli termini, iniziali o finali, per l’attuazione di un potere pubblicistico, destinato ad incidere sfavorevolmente, nella sfera giuridica di un soggetto privato.


La proroga dei termini stabiliti da un atto amministrativo ha la natura giuridica del “provvedimento di secondo grado”, perché modifica, solo parzialmente, il complesso degli effetti giuridici delineati dall’atto originario.


Per il suo carattere parziale e limitato, la proroga non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori posti a base dell’originario provvedimento, né esige la ripetizione di tutte le tappe procedimentali che hanno condotto all’adozione dell’atto modificato.


I presupposti per l’adozione dell’atto di proroga sono definiti, talvolta, da specifiche disposizioni di settore. In mancanza, essi sono riconducibili ai principi generali dell’attività amministrativa. Fra questi criteri comuni, si colloca anche la regola generale secondo la quale la proroga – e la correlata semplificazione procedimentale e istruttoria - è riferibile soltanto ai provvedimenti ad “efficacia durevole” e presuppone che gli effetti del provvedimento originario non siano definitivamente esauriti.


Dopo la cessazione degli effetti dell’atto, l’amministrazione potrebbe sempre ravvisare l’opportunità di adottare una determinazione di contenuto identico, destinata a produrre effetti in un diverso e successivo ambito temporale. In tali eventualità, però, si tratterebbe della “rinnovazione” del provvedimento originario, caratterizzata dalla necessaria ripetizione di tutte le fasi procedimentali e dalla completa rivalutazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto rilevanti, attuata mediante un’adeguata ponderazione dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti.


Laddove il termine prorogato riguardi l’efficacia stessa del provvedimento, oppure la fissazione dei limiti temporali insuperabili per l’esercizio di poteri destinati ad incidere sfavorevolemente nella sfera giuridica dei destinatari (come avviene negli atti ablatori), dopo la scadenza del termine, l’amministrazione ha ormai perduto la potestà di operare una mera modificazione dell’ambito temporale di durata dell’efficacia dell’atto, diretto a limitare la sfera giuridica del destinatario.


Ben diversa è, invece, l’ipotesi della proroga di un termine riferito all’esercizio di una facoltà del destinatario dell’atto (quale il termine per l’inizio delle opere edilizie regolarmente assentite). In tali eventualità, non vi è alcun principio generale che impedisce all’amministrazione di intervenire sulla materia anche dopo la scadenza del termine.


Il provvedimento di proroga si “salda” al provvedimento originario, modificandone, sin dall’inizio, il contenuto riferito ai termini per il compimento delle attività.


Nei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di un soggetto determinato, qualora non emerga, con immediatezza, la presenza di soggetti controinteressati, non è necessaria una motivazione particolarmente ampia e complessa

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CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 18 settembre 2008, n. 4498

 

REPUBBLICA ITALIANA N. 4498/08 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 9003 REG:RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2007
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9003/2007, proposto da LIDL Italia s.r.l., in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Enzo Maria Marenghi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Piazza di Pietra, n. 63
CONTRO
ITALPIÙ Service, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo Bizzarro, e domiciliata presso la Segreteria della Quinta Sezione.
NONCHÉ NEI CONFRONTI
del comune di Casoria, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Cresci, Mauro Iavarone e Mario D’Urso ed elettivamente domiciliato presso Rch. Ugo Caminiti, Via Ottorino Lazzarini, n. 19.
FUTURA s.r.l. – Monte Lucente Immobiliare - in persona dei rispettivi rappresentanti pro-tempore, non costituiti;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, 18 ottobre 2007 n. 9665.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 18 aprile 2008, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi gli avv.ti Marenghi, Romano per delega di D’Urso, e Savastano per delega di Bizzarro, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Ital Più Service a r.l., impresa operante nel settore del commercio al dettaglio, ha annullato i provvedimenti autorizzatori, edilizi e commerciali, adottati dal comune di Casoria, riguardanti l’esercizio di una media struttura di vendita della società LIDL ITALIA s.r.l..
2. La società appellante contesta la sentenza e chiede il rigetto del ricorso di primo grado. Il comune di Casoria aderisce all’appello. La Ital Più Service resiste al gravame, mentre le altre parti non si sono costituite in giudizio.
DIRITTO
1. È opportuno descrivere i fatti essenziali, all’origine della presente controversia.
La società Monte Lucente Immobiliare s.r.l. otteneva dal comune di Casoria l’autorizzazione edilizia n. 37 del 7 novembre 2001, per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento di un immobile destinato ad uso commerciale. L’atto fissava il termine di 150 giorni per l’inizio dei lavori.
In data 5 aprile 2002, poco prima della scadenza del termine, la società interessata chiedeva una proroga, per l’inizio dei lavori, di novanta giorni. La proroga richiesta era accordata dal comune, con atto del 26 giugno 2002.
In data 19 ottobre 2001, la società Futura s.r.l., locataria dell’immobile, otteneva dal comune di Casoria l’autorizzazione commerciale n. 2576, per la realizzazione di una media struttura di vendita, negli stessi locali oggetto dell’autorizzazione edilizia.
La LIDL acquistava dalla società Monte Lucente la proprietà dell’immobile e dalla società FUTURA s.r.l. il ramo di azienda concernente la struttura di cui all’autorizzazione commerciale n. 2576. Quindi, richiedeva all’amministrazione comunale il subingresso nell’autorizzazione commerciale rilasciata alla società FUTURA. Il comune accoglieva l’istanza, esprimendo il proprio parere favorevole alla voltura.
2. La società Ital Più Service, esercente analoga attività commerciale nell’ambito del comune di Casoria, impugnava l’atto di autorizzazione alla voltura e gli atti connessi, compreso il provvedimento di proroga del termine di inizio dei lavori edilizi.
Con sentenza n. 8379/2005, il TAR per la Campania accoglieva il ricorso, giudicando illegittima la proroga dell’autorizzazione edilizia e, conseguentemente, annullava anche l’autorizzazione commerciale e n. 2756 e la sua voltura in favore della LIDL.
3. Con decisione n. 5037/2006, questa Sezione annullava la sentenza n. 8379/2005, con rinvio al primo giudice, per difetto del contraddittorio. Osservava, infatti, che al giudizio di primo grado non avevano partecipato i soggetti titolari dell’originaria autorizzazione edilizia e dell’autorizzazione commerciale n. 2756.
Il giudizio di rinvio proseguiva, ritualmente, dinanzi al tribunale.
All’esito, con la sentenza ora appellata, pronunciata nei confronti di tutte le parti necessarie del giudizio, il tribunale ha sostanzialmente ribadito le proprie conclusioni di merito, giudicando illegittima la proroga del termine per l’inizio dei lavori edilizi, con la conseguente illegittimità derivata dell’autorizzazione commerciale e dell’atto che ha consentito il subingresso della LIDL.
4. Secondo il tribunale, la proroga è illegittima, perché l’atto risulta adottato dopo la scadenza del termine di 150 giorni, per l’esecuzione dei lavori, previsto, in origine, dall’autorizzazione edilizia.
In particolare, la sentenza svolge la seguente motivazione. “La proroga presuppone che non sia intervenuta la scadenza del provvedimento prolungato, in quanto l’esercizio del potere di proroga produce effetti di ordine puramente temporale, essendo inteso a protrarre nel tempo, posticipandolo ad un momento successivo, il termine finale di un provvedimento ad efficacia durevole.
Ne consegue, secondo la medesima giurisprudenza, la necessità che il termine sia prorogato con un provvedimento discrezionale dell’Autorità amministrativa competente assunto anteriormente alla sua scadenza, a pena di inesistenza dello stesso (Cass. 26.2.1983, n.1464; Consiglio di Stato VI sez., 26.2.1983 n.1464, IV sez. n.954 del 28.10.1993).
In definitiva la proroga di un atto non può ammettersi qualora l’atto originario sia scaduto: essa è possibile solo se sopraggiunga prima della scadenza del termine, poiché – quale atto avente l’effetto di estendere il termine di efficacia di un provvedimento amministrativo - deve a questo collegarsi senza vuoti temporali ed intervenire dunque nella vigenza ed efficacia dell’atto su cui si salda, costituendo con questo un unicum temporale (Consiglio di Stato sez.VI, n.3349 del 21.6.2001).
Una volta scaduto il termine l’efficacia del provvedimento non può essere prorogata e per l’eventuale continuazione del rapporto occorre procedere all’adozione di un nuovo provvedimento secondo la tecnica della rinnovazione degli atti giuridici.
Applicando i suddetti consolidati principi giurisprudenziali, in buona sostanza è indispensabile che non vi sia soluzione di continuità tra il termine originario e quello differito, in quanto altrimenti il periodo di proroga, non essendo più soggetto a data certa, potrebbe essere arbitrariamente dilazionato.
Al contrario, nel caso di specie, il provvedimento è stato adottato una volta scaduto il termine originario.
Orbene qualora lo si voglia intendere quale provvedimento adottato ora per allora con efficacia sanante, dando rilevanza alla domanda dell’interessata e quindi alla scadenza originaria quale dies a quo, in spregio del suo stesso disposto, , il termine risulta ormai decorso (6.4.2002 + 90 giorni= 4.7.2002) alla sopra evidenziata data assunta quale inizio dei lavori (si ripete 23.9.2002).
Qualora al contrario, in conformità al suo espresso disposto, lo si voglia qualificare con efficacia dalla data di adozione del 26.6.2002, essendo questa successiva a quella di scadenza originaria (6.4.2002) il provvedimento de quo sarebbe inesistente, ancor prima che illegittimo, in quanto adottato in situazione di carenza di potere.
In altri termini, delle due l’una: o il provvedimento in questione è da qualificare come vera e propria proroga – nel qual caso a tutto voler concedere avrebbe dovuto legarsi, ora per allora, alla data di richiesta onde evitare soluzioni di continuità e quindi il termine rilevante sarebbe quello del (5 aprile + 90 giorni=) 4 luglio 2002, ben anteriore alla data come sopra recata dalla comunicazione di inizio lavori (23.9.2002), per cui non ha impedito la decadenza della concessione edilizia – o si tratta di una nuova determinazione che in quanto tale, oltre che illegittima, non poteva avere alcuna influenza sull’originario termine di efficacia.
Diversamente opinando lo spatium deliberandi – vale a dire il tempo occorso all’amministrazione per l’adozione dell’atto di differimento – avrebbe inammissibilmente prolungato il concesso periodo di novanta giorni, con una proroga che risulterebbe ben più lunga, a tutto vantaggio dell’interessato inattivo.
L’adozione a termine scaduto comporta altresì che non sussisteva alcun onere di impugnativa – comunque proposta dalla ricorrente mediante i detti motivi aggiunti una volta avutane piena conoscenza con il deposito nel presente giudizio – e che il provvedimento in questione risulta volto al deviato fine di rendere insignificante il termine originariamente fissato e quindi al solo inammissibile scopo di sanare la situazione illegittima.”
5. L’appello, che contesta analiticamente la tesi esposta dal giudice di primo grado, è fondato.
Va premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, la sentenza impugnata non risulta affetta dal denunciato vizio di ultra petizione. Infatti, dal complesso delle censure articolate dalla parte ricorrente in primo grado è chiaramente desumibile il riferimento alla lamentata violazione del principio secondo cui la proroga avrebbe dovuto essere disposta prima della scadenza del termine. Pertanto, la pronuncia del tribunale si colloca, ritualmente, nell’ambito della domanda proposta dalla parte ricorrente.
6. Inoltre, è condivisibile il presupposto giuridico di fondo, correttamente enunciato dalla sentenza appellata, secondo cui l’illegittimità del provvedimento edilizio presupposto, se accertata, si rifletterebbe sulla invalidità dell’autorizzazione commerciale e sul provvedimento di voltura.
Al riguardo, infatti, non è discutibile che la piena regolarità edilizia ed urbanistica dei locali commerciali rappresenti il presupposto necessario per il corretto sviluppo della rete delle medie strutture di vendita. Pertanto, l’autorizzazione commerciale è condizionata dalla legittimità dei titoli abilitativi edilizi riguardanti i locali utilizzati per l’esercizio dell’attività.
7. Ciò chiarito, il collegio ritiene infondate le censure proposte, in primo grado, avverso l’atto di proroga dell’autorizzazione edilizia presupposta, per le ragioni di seguito specificate.
In una prospettiva generale, la “proroga” indica la modifica della durata di un termine avente rilevanza giuridica. Nella sua comune accezione, quindi, la “proroga” definisce sia l’effetto di mutamento del termine, sia l’atto che produce l’indicata conseguenza giuridica.
Sul piano effettuale, limitando l’indagine al solo campo dell’attività amministrativa, la proroga può riferirsi, in senso ampio, al termine di efficacia del provvedimento. Ma può riguardare anche soltanto specifici effetti del provvedimento, modificando il solo termine per l’esercizio di una facoltà o per l’adempimento di un obbligo del destinatario. Ancora, la proroga può riferirsi puntualmente, ai soli termini, iniziali o finali, per l’attuazione di un potere pubblicistico, destinato ad incidere sfavorevolmente, nella sfera giuridica di un soggetto privato.
La proroga dei termini stabiliti da un atto amministrativo ha la natura giuridica del “provvedimento di secondo grado”, perché modifica, solo parzialmente, il complesso degli effetti giuridici delineati dall’atto originario.
Per il suo carattere parziale e limitato, la proroga non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori posti a base dell’originario provvedimento, né esige la ripetizione di tutte le tappe procedimentali che hanno condotto all’adozione dell’atto modificato.
I presupposti per l’adozione dell’atto di proroga sono definiti, talvolta, da specifiche disposizioni di settore. In mancanza, essi sono riconducibili ai principi generali dell’attività amministrativa.
Fra questi criteri comuni, si colloca anche la regola generale, correttamente individuata dal tribunale, secondo la quale la proroga – e la correlata semplificazione procedimentale e istruttoria - è riferibile soltanto ai provvedimenti ad “efficacia durevole” e presuppone che gli effetti del provvedimento originario non siano definitivamente esauriti.
Dopo la cessazione degli effetti dell’atto, l’amministrazione potrebbe sempre ravvisare l’opportunità di adottare una determinazione di contenuto identico, destinata a produrre effetti in un diverso e successivo ambito temporale. In tali eventualità, però, si tratterebbe della “rinnovazione” del provvedimento originario, caratterizzata dalla necessaria ripetizione di tutte le fasi procedimentali e dalla completa rivalutazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto rilevanti, attuata mediante un’adeguata ponderazione dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti.
8. Occorre stabilire, allora, se, nella specie, si sia concretamente verificata la cessazione degli effetti del provvedimento, prima dell’adozione dell’atto di proroga.
Al riguardo, è opportuno precisare che l’originario termine di centocinquanta giorni, previsto dall’autorizzazione edilizia, non riguarda l’efficacia del provvedimento, ma si riferisce soltanto alle modalità cronologiche di esercizio di una facoltà del destinatario. In particolare, il termine indica il tempo per l’avvio dei lavori, a pena di decadenza dell’autorizzazione.
Ma il decorso del termine di centocinquanta giorni non determina, automaticamente, la cessazione di effetti del provvedimento. Tale scadenza temporale costituisce il presupposto per l’accertamento eventuale della decadenza dall’autorizzazione edilizia.
Secondo un condivisibile indirizzo interpretativo, poi, per disporre la decadenza, è necessario accertare che non sussistano cause impeditive del puntuale rispetto del termine. In presenza di comprovate ragioni oggettive, la decadenza sarebbe illegittima e l’interessato avrebbe titolo ad ottenere la proroga del termine, anche se la richiesta intervenga in epoca successiva alla scadenza del termine originario.
Peraltro, nel caso di specie, la richiesta dell’interessata è stata proposta, con certezza, in epoca precedente la scadenza del termine originario di centocinquanta giorni, vale a dire in un momento in cui il provvedimento ad efficacia durevole produceva ancora, pienamente, i propri effetti.
9. Pertanto, può essere richiamata la puntuale previsione dell’articolo 15 del testo unico dell’edilizia (chiara espressione di un principio generale), il quale prevede che il permesso di costruire decade di diritto in caso di inutile decorso del termine assegnato, a meno che, prima della scadenza, l’interessato richieda la proroga del termine.
La norma, pur non essendo direttamente applicabile alla presente fattispecie, per ragioni di diritto intertemporale, indica una regola di portata più ampia, utile per risolvere la presente controversia. Non va trascurato, del resto, che il testo unico dell’edilizia costituisce l’esito di un’operazione di riordino e razionalizzazione, procedimentale e formale, delle disposizioni vigenti. Pertanto, la diversa formulazione letterale delle norme, riflette la corretta interpretazione di regole preesistenti.
Secondo la disposizione, “1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.”
10. Nella specie, è dimostrato che:
- il soggetto interessato ha richiesto la proroga prima della scadenza del termine;
- l’amministrazione ha accordato una proroga complessivamente contenuta entro il termine massimo di un anno previsto dalla norma.
La sentenza appellata è pervenuta a diverse conclusioni, richiamando alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alle ipotesi in cui il termine prorogato riguarda l’efficacia stessa del provvedimento, oppure concerne la fissazione dei limiti temporali insuperabili per l’esercizio di poteri destinati ad incidere sfavorevolemente nella sfera giuridica dei destinatari (come avviene negli atti ablatori). In tali eventualità, dopo la scadenza del termine, l’amministrazione ha ormai perduto la potestà di operare una mera modificazione dell’ambito temporale di durata dell’efficacia dell’atto, diretto a limitare la sfera giuridica del destinatario.
Non a caso, le pronunce citate dal tribunale riguardano tutte i casi della proroga del termine di efficacia della dichiarazione (espressa o tacita) di pubblica utilità.
Ben diversa è, invece, l’ipotesi della proroga di un termine riferito all’esercizio di una facoltà del destinatario dell’atto (quale il termine per l’inizio delle opere edilizie regolarmente assentite). In tali eventualità, non vi è alcun principio generale che impedisce all’amministrazione di intervenire sulla materia anche dopo la scadenza del termine.
11. Non giova alla tesi della parte appellata, il riferimento alla previsione normativa contenuta nell’articolo 4 della legge n. 10/1977, secondo la quale un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso solo in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecniche e costruttive.
Infatti, detta disposizione riguarda i soli casi in cui l’amministrazione intenda fissare termini superiori a quelli previsti dalla legge.
Nel caso di specie, invece, si è trattato della proroga di un termine originario, ma sempre nei limiti complessivi fissati dal legislatore.
Ne consegue, quindi, che l’atto di proroga dell’autorizzazione edilizia è intervenuto, legittimamente, in un momento in cui il provvedimento non aveva ancora esaurito i propri effetti giuridici.
12. È infondata anche l’ulteriore censura proposta dalla parte ricorrente in primo grado, secondo la quale il provvedimento di proroga non risulta adeguatamente motivato e non chiarisce le ragioni giustificative della determinazione adottata.
Al riguardo, è sufficiente osservare che l’atto richiama, per relationem, ma con assoluta precisione, le deduzioni svolte dalla parte interessata.
Inoltre, nei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di un soggetto determinato, qualora non emerga, con immediatezza, la presenza di soggetti controinteressati, non è necessaria una motivazione particolarmente ampia e complessa.
Senza dire, poi, che una motivazione specifica sembra necessaria solo nei casi in cui l’amministrazione intenda accordare una proroga superiore al limite temporale fissato dalla legge e non quando si tratti della modifica del termine originario, ma sempre nei confini cronologici indicati dalla normativa primaria.
13. La parte appellata deduce un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti dell’amministrazione, sotto un diverso profilo, sostenendo che il disposto atto di proroga avrebbe, necessariamente, efficacia retroattiva. Pertanto, i novanta giorni ulteriori concessi dall’amministrazione per l’inizio dei lavori andrebbero aggiunti agli originari centocinquanta giorni, stabiliti con l’autorizzazione edilizia. Ne deriverebbe, quindi, che, secondo questi calcoli, i lavori sarebbero comunque iniziati tardivamente, con la conseguente decadenza dall’autorizzazione.
La tesi non è condivisibile. È vero, infatti, che il provvedimento di proroga si “salda” al provvedimento originario, modificandone, sin dall’inizio, il contenuto riferito ai termini per il compimento delle attività.
Ma questo profilo di “retroattività” dell’atto non significa affatto che il computo del nuovo termine di novanta giorni sia stato, in concreto, riferito alla scadenza dell’originario termine di centocinquanta giorni.
Il contestato atto di proroga indica la durata del nuovo termine. È ragionevole ritenere che esso debba essere computato dal momento in cui la proroga si è perfezionata ed è stata comunicata all’interessato.
14. Sotto altro profilo, l’appellata sostiene che si sarebbe comunque verificata la decadenza dall’autorizzazione edilizia, perché, a suo dire, l’interessata non avrebbe effettivamente avviato l’esecuzione dei lavori entro il termine prorogato.
La censura è infondata e inammissibile.
Infondata, perché non emergono elementi istruttori idonei a contrastare le affermazioni dell’amministrazione riguardanti la tempestiva attivazione dei lavori.
Inammissibile, perché la parte interessata, per far valere la decadenza dall’autorizzazione edilizia avrebbe dovuto attivare un apposito procedimento volto a sollecitare l’amministrazione ad adottare il provvedimento di decadenza.
15. In definitiva, quindi, l’appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
Le spese possono essere compensate.
Per Questi Motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello, compensando le spese;
per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 aprile 2008, con l'intervento dei signori:
Sergio Santoro - Presidente
Marco Lipari - Consigliere Estensore
Marzio Branca - Consigliere
Francesco Caringella - Consigliere
Nicola Russo - Consigliere
L'estensore Il Presidente
f.to Marco Lipari f.to Sergio Santoro
Il Segretario
f.to Rosi Graziano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18
/09/08

http://www.giustizia-amministrativa.it

I testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

 

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"Dinanzi alla profondità di certe opere filosofiche, iniziatiche o mistiche, dinanzi alla bellezza di certe opere d’arte, ci si rende conto che i loro autori hanno contemplato molto lontano, molto in alto, una realtà che sfugge alla coscienza ordinaria. Per avere accesso a quella realtà, hanno dovuto attraversare non solo gli strati più opachi della materia fisica, ma anche gli strati nebbiosi della materia psichica. E sino a quando non prenderemo la decisione di seguirli su questo cammino, ciò che noi crediamo essere la realtà non ne sarà che un’apparenza, un riflesso deformato, o tutt’al più un rivestimento, un velo che la nasconde alla nostra vista.
Giungere a sollevare il velo, a togliere il velo, è lo scopo dell’Iniziazione. È questo il senso dell’espressione “sollevare il velo di Iside” trasmessaci dalla tradizione.
"
(Omraam Mikhaël Aïvanhov).

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