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Massime
La
comunicazione di avvio del procedimento costituisce una prescrizione
di carattere generale preordinata non solo ad un ruolo difensivo,
ma anche alla formazione di una più completa, meditata
e razionale volontà dell'amministrazione. Tale garanzia
deve quindi essere effettiva, tale da consentire all'interessato
sia di avere piena conoscenza dei termini reali della questione,
sia di instaurare un pieno contraddittorio proponendo memorie
ed osservazioni. D’altra parte, le eventuali ragioni
di urgenza che giustifichino l’omissione della comunicazione
dell’avvio del procedimento devono essere gravi e devono
risultare dal provvedimento finale adottato.
A prescindere dal fatto che si acceda al prevalente orientamento
giurisprudenziale secondo il quale la sospensione degli atti
amministrativi non è un istituto a carattere generale
(a differenza dell'autotutela), trattandosi di un potere tipico,
esercitabile solo in presenza di una specifica norma che espressamente
lo preveda, ovvero al diverso orientamento secondo il quale
sussiste un generale potere cautelare della p.a., a norma
dell'art. 7, c. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, esattamente consistente
nel disporre la sospensione della efficacia di atti precedentemente
rilasciati, pur in assenza di definitive determinazioni in
sede di autotutela resta fermo in ogni caso che la sospensione
deve avere necessariamente un'efficacia limitata nel tempo,
non essendo consentita una sospensione sine die che equivarrebbe
a sostanziale ritiro dell'atto stesso .
Non vi è alcuna norma che vieti di motivare per relationem
anche un provvedimento di sospensione, così come qualsiasi
altro provvedimento, risultando pertanto nel caso di specie
soddisfatto l’obbligo di motivazione attraverso il richiamo
proprio agli esposti del gruppo consiliare e del consigliere
comunale che hanno costituito il presupposto logico della
determinazione finale adottata.
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TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA-PALERMO - Sezione
Terza, 21 aprile 2008 numero 497
SENTENZA
sul
ricorso r.g. n. 2403 del 2007, Sezione III, proposto da SSS
Vincenzo Lucio, titolare della Ditta individuale “REMOTIVA”,
rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Caponnetto,
ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Sferracavallo,
89/A, presso lo studio dell’Avv. Daniela Salerno;
CONTRO
-
il Comune di AGRIGENTO, in persona del Sindaco, legale rappresentante
pro tempore, non costituito in giudizio;
-
il Dirigente del Settore IX – Serv. I del Comune di
Agrigento, non costituito in giudizio;
-
il Responsabile del Procedimento relativo alla sospensione
in autotutela della determinazione dirigenziale n. 89/2007
– affidamento in uso del parcheggio pluripiano “Belvedere
Natale D’Agostino” sito in Agrigento, via Empedocle,
non costituito in giudizio;
PER
L’ANNULLAMENTO
-
della determinazione dirigenziale n. 125 del 05/09/2007, con
la quale il Dirigente del settore IX, Serv. I, del Comune
di Agrigento, approvando la proposta del Responsabile del
Procedimento, ordinava la sospensione in autotutela della
propria precedente determinazione dirigenziale n. 89 del 19/6/2007,
avente ad oggetto l’approvazione del verbale di aggiudicazione
relativo all’affidamento in uso della Terrazza del parcheggio
pluripiano “Belvedere Natale D’Agostino”
sita in Agrigento, via Empedocle, “fino all’avvenuta
verifica di quanto segnalato dal gruppo consiliare MPA e dal
cons. Avv. Arnone”;
-
nonché di ogni altro atto alla stessa presupposto,
conseguente o comunque connesso.
nonché
per il risarcimento
del
danno a titolo di responsabilità precontrattuale della
pubblica amministrazione;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Vista
l’ordinanza del T.a.r. Palermo – Sez. III, n.
2002/2007;
Visti
i documenti depositati in giudizio da parte ricorrente in
data 18/12/2007;
Visto
il dispositivo di sentenza n. 29/2008;
Visti
gli atti tutti della causa;
Designato
relatore alla pubblica udienza del giorno 6 marzo 2008, il
Primo Referendario, dott.ssa Federica Cabrini ed udito il
difensore del ricorrente, come da verbale.
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con
ricorso notificato il 12 novembre 2007 e depositato il 27
seguente, espone l’impresa ricorrente di essersi aggiudicata
la procedura indetta dal Comune di Agrigento per l’affidamento
in
uso, per anni 9, della terrazza del parcheggio pluripiano
“Belvedere Natale D’Agostino”, sita ad Agrigento,
in via Empedocle.
Afferma
che il capitolato d’oneri e il bando di gara sono stati
affissi solo all’albo pretorio trattandosi di importo
al di sotto della soglia comunitaria (€ 15.000,00 di
importo a base d’asta).
Lamenta
che nonostante l’approvazione dei verbali di gara avvenuta
con determinazione dirigenziale n. 89 del 19/6/2007, l’area
di cui trattasi non è stata mai consegnata.
Espone
che con nota prot. n. 39952 del 5/9/2007, ricevuta in data
7/9/2007, veniva comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 l.
241/90, l’avvio di un procedimento di verifica sugli
atti relativi all’affidamento in uso della area di cui
trattasi.
Espone
che in pari data veniva altresì ricevuta nota prot.
n. 39948 del 5/9/2007 di comunicazione della determinazione
dirigenziale n. 125 del 5/9/2007 di sospensione in autotutela
della determinazione dirigenziale n. 89 del 19/6/2007 di affidamento
in uso del parcheggio pluripiano “Belvedere Natale D’Agostino”.
Lamenta
che alla citata nota n. 39948/2007 non risultava allegata
la determinazione dirigenziale n. 125/2007, trasmessa solo
con successiva nota prot. n. 40430 del 12/9/2007, ricevuta
in data 13/9/2007.
L’impresa
ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe
indicati, esponendo le seguenti censure in diritto:
1)
Illegittimità del provvedimento di sospensione contenuto
nella determinazione dirigenziale n. 125 del 5/9/2007, pervenuto
in data 13/9/2007, per violazione e falsa applicazione degli
artt. 7, 10 e 21 quater della l. 241/90, come novellata dalla
l. n. 15/2005 e n. 80/2005, atteso che in violazione delle
comuni regole del procedimento amministrativo la nota di comunicazione
di avvio del procedimento (nota prot. n. 39952/2007) e l’atto
finale del procedimento (la determinazione dirigenziale n.
125/2007 di sospensione della deliberazione n. 89/2007) sono
stati adottati lo stesso giorno (il 5/9/2007), impedendo all’interessato
di presentare memorie scritte e documenti.
Né
nel provvedimento di cui trattasi risultano motivate le eventuali
ragioni di celerità sottese all’adozione immediata
del provvedimento finale.
La
determinazione dirigenziale n. 125/2007 risulta altresì
viziata in quanto contenente una sospensione sine die ed in
quanto motivata solo per relationem attraverso il mero rinvio
agli esposti di un gruppo consiliare e di un singolo consigliere
comunale.
D’altra
parte, i rilievi contenuti in dette note sono infondati in
quanto la pubblicazione solo all’albo pretorio del capitolato
d’oneri e del bando di gara è legittima trattandosi
di importo al di sotto della soglia comunitaria (€ 15.000,00
di importo a base d’asta);
2)
Illegittimità del provvedimento per eccesso di potere
sotto il profilo della disparità di trattamento, atteso
che negli esposti richiamati nella determinazione impugnata
si contesta l’applicabilità del Regolamento comunale
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (n. 39
del 16/4/2002) assumendosi l’applicabilità del
Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche (n.
122 del 20/9/2005).
Si
afferma però che lo stesso Comune di Agrigento ha dato
in uso il suolo comunale costituito dallo spazio esistente
in via Empedocle, n. 43 - per la collocazione di un gazebo
per la vendita di bevande ed alimenti - in ossequio all’art.
4 del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche n. 53/1995.
Conclude
quindi per l’accoglimento del ricorso e della preliminare
istanza cautelare formulando anche domanda per il risarcimento
del danno a titolo di responsabilità precontrattuale
della p.a. avendo il Comune di Agrigento ritirato l’aggiudicazione
con inescusabile ritardo.
Il
Comune di Agrigento, ancorché regolarmente citato in
giudizio, non si è costituito.
In
data 18/12/2007 parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione
a sostegno del ricorso.
Con
ordinanza n. 2002/2007, questo Tribunale ha accolto l’istanza
cautelare proposta da parte ricorrente.
Alla
pubblica udienza del giorno 6 marzo 2008, udito il difensore
del ricorrente, come da verbale, il ricorso è stato
trattenuto in decisione ed all’esito della camera di
consiglio è stato altresì depositato il dispositivo
di sentenza n. 29/2008.
DIRITTO
1.
Con il primo motivo di ricorso (Illegittimità del provvedimento
di sospensione contenuto nella determinazione dirigenziale
n. 125 del 5/9/2007, pervenuto in data 13/9/2007, per violazione
e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 21 quater della l.
241/90, come novellata dalla l. n. 15/2005 e n. 80/2005),
si lamenta che in violazione delle comuni regole del procedimento
amministrativo la nota di comunicazione di avvio del procedimento
(nota prot. n. 39952/2007) e l’atto finale del procedimento
(la determinazione dirigenziale n. 125/2007 di sospensione
della deliberazione n. 89/2007) sono stati adottati lo stesso
giorno (il 5/9/2007), impedendo all’interessato di presentare
memorie scritte e documenti.
Né
nel provvedimento di cui trattasi risultano motivate le eventuali
ragioni di celerità sottese all’adozione immediata
del provvedimento finale.
La
determinazione dirigenziale n. 125/2007 risulta altresì
viziata in quanto contenente una sospensione sine die ed in
quanto motivata solo per relationem attraverso il mero rinvio
agli esposti di un gruppo consiliare e di un singolo consigliere
comunale.
D’altra
parte, i rilievi contenuti in dette note sono infondati in
quanto la pubblicazione solo all’albo pretorio del capitolato
d’oneri e del bando di gara è legittima trattandosi
di importo al di sotto della soglia comunitaria (€ 15.000,00
di importo a base d’asta).
Ritiene
il Collegio, in linea con quanto già indicato in sede
cautelare, che le censure dedotte meritino di essere in larga
parte condivise.
Invero,
non può innanzitutto negarsi che la scansione temporale
degli atti relativi al procedimento di cui trattasi (peraltro
provata in atti) riveli la violazione delle norme che disciplinano
il procedimento amministrativo ai sensi della l. n. 241/90
e delle sue successive modificazioni ed integrazioni.
La
comunicazione di avvio del procedimento è infatti prevista
dall'art. 7 l. n. 241/90 al fine di consentire al destinatario
del provvedimento finale di partecipare al relativo procedimento,
prendendo visione degli atti e presentando memorie e documenti.
Essa
costituisce quindi una prescrizione di carattere generale
preordinata non solo ad un ruolo difensivo, ma anche alla
formazione di una più completa, meditata e razionale
volontà dell'amministrazione. Tale garanzia deve quindi
essere effettiva, tale da consentire all'interessato sia di
avere piena conoscenza dei termini reali della questione,
sia di instaurare un pieno contraddittorio proponendo memorie
ed osservazioni (cfr., ex multis, T.a.r. Campania –
Napoli, Sez. III, 17 aprile 2007, n. 3871; Cons. di Stato,
Sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6456 e 19 giugno 2006, n. 3617).
D’altra
parte, le eventuali ragioni di urgenza che giustifichino l’omissione
della comunicazione dell’avvio del procedimento devono
essere gravi e devono risultare dal provvedimento finale adottato
(v. T.a.r. Sicilia – Palermo, Sez. II, 1 agosto 2001,
n. 1096).
Ritiene
peraltro il Collegio che a prescindere dal fatto che si acceda
al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale
la sospensione degli atti amministrativi non è un istituto
a carattere generale (a differenza dell'autotutela), trattandosi
di un potere tipico, esercitabile solo in presenza di una
specifica norma che espressamente lo preveda (v. T.a.r. Campania
– Napoli, Sez. II, 14 novembre 2006, n. 9486; T.a.r.
Lazio – Roma, Sez. II, 2 marzo 2005, n. 1565; T.a.r.
Puglia – Bari, Sez. III, 22 luglio 2004, n. 799), ovvero
al diverso orientamento secondo il quale sussiste un generale
potere cautelare della p.a., a norma dell'art. 7, c. 2, l.
7 agosto 1990 n. 241, esattamente consistente nel disporre
la sospensione della efficacia di atti precedentemente rilasciati,
pur in assenza di definitive determinazioni in sede di autotutela
(v. T.a.r. Campania – Salerno, Sez. I, 3 maggio 2004,
n. 347), resta fermo in ogni caso che la sospensione deve
avere necessariamente un'efficacia limitata nel tempo, non
essendo consentita una sospensione sine die che equivarrebbe
a sostanziale ritiro dell'atto stesso (v. tutte le sentenze
citate).
Ritiene,
invece, il Collegio che non vi sia alcuna norma che vieti
di motivare per relationem anche un provvedimento di sospensione,
così come qualsiasi altro provvedimento, risultando
pertanto nel caso di specie soddisfatto l’obbligo di
motivazione attraverso il richiamo proprio agli esposti del
gruppo consiliare e del consigliere comunale che hanno costituito
il presupposto logico della determinazione finale adottata.
D’altra
parte, gli estremi di tali atti sono stati indicati nel provvedimento
finale, così rendendoli accessibili all’interessato
e finanche parte del loro contenuto è stato riportato
per esteso nella determinazione dirigenziale n. 125/2007 (tanto
è che il ricorrente ha proposto alcune censure inerenti
al merito degli esposti di cui trattasi).
La
fondatezza di vari profili del primo motivo di ricorso è
quindi sufficiente per determinare l’accoglimento del
gravame ritenendosi assorbite le ulteriori censure dedotte.
Restano
comunque salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione
comunale intimata.
2.
Ritiene invece il Collegio che sia infondata la domanda di
risarcimento del danno formulata a titolo di responsabilità
precontrattuale della p.a..
Detta
domanda viene motivata in ragione del fatto che il Comune
di Agrigento avrebbe ritirato l’aggiudicazione definitiva
con inescusabile ritardo.
Orbene,
costituisce ormai ius receptum che la domanda di risarcimento
del danno, azionabile anche davanti al g.a., deve però
essere corredata, in ossequio ai principi. dall’allegazione
dei fatti e dalle prove relative: all’evento lesivo,
all’elemento soggettivo, al nesso di causalità
e al danno.
Nel
caso di specie:
-
manca finanche l’evento lesivo in quanto allo stato
attuale l’aggiudicazione di cui trattasi non è
stata ritirata, ma solo sospesa (ancorché sine die,
ma sotto tale profilo la presente sentenza di annullamento
appare satisfattiva dell’interesse dedotto in giudizio
da parte ricorrente);
-
non è stato allegato alcun fatto, né elemento
di prova in ordine agli altri elementi costitutivi del presunto
illecito (elemento soggettivo, nesso di causalità e
danno).
3.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso può
essere accolto ancorché solo con riferimento alla domanda
di annullamento e nei limiti di cui in motivazione, fatti
salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune di Agrigento.
Le
spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sede
di Palermo, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul
ricorso proposto come in epigrafe da SSS Vincenzo Lucio, titolare
della Ditta individuale “REMOTIVA”:
1)
ACCOGLIE il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti
impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione
comunale intimata;
2)
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno;
3)
CONDANNA il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco, legale
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte
ricorrente delle spese processuali e degli onorari di causa
che liquida in complessivi € 2000,00 (Euro 2000,00),
oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così
deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 6 marzo
2008, con l’intervento dei magistrati:
Calogero
Adamo Presidente
Federica
Cabrini Primo Referendario-estensore
Nicola
Maisano Primo Referendario
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e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità;
si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali
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